<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230048320240205155707205" id="20230048320240205155707205" modello="3" modifica="08/02/2024 20:03:26" pdf="0" ricorrente="Giovanni Di Giacomo" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00483"/><fascicolo anno="2024" n="00488"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230048320240205155707205.xml</file><wordfile>20230048320240205155707205.docm</wordfile><ricorso NRG="202300483">202300483\202300483.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\761 Pierluigi Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marcello Polimeno</firma><data>08/02/2024 19:44:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierluigi Russo,	Presidente</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo,	Referendario</h:div><h:div>Marcello Polimeno,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>quanto al ricorso principale:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>per l’annullamento:</corsivo></h:div><h:div>a) della determina n.-OMISSIS-13 del -OMISSIS-.12.2022 (prot. 268/2022) del Comune intimato avente ad oggetto “Approvazione graduatoria finale con indicazione del vincitore e schema di contratto individuale di lavoro” inerente l’“Avviso di selezione interna con procedura comparativa (ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.L. n.-OMISSIS-0/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021) per la progressione verticale, riservato ai dipendenti del Comune di San Severino, per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo contabile” cat. D posizione economica D1.”; </h:div><h:div>b) della deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 13.12.2022 con cui è stato adottato, con “immediata eseguibilità”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma-OMISSIS- del D.Lgs n. 267/2000, il “Regolamento per le progressioni verticali con procedura comparativa (ex art. 52, comma 1- bis, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.L. n.-OMISSIS-0/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021)”; </h:div><h:div>c) della determina n. 749 del 16.12.2022 concernente l’“Approvazione Avviso di selezione interna con procedura comparativa (ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.L. n.-OMISSIS-0/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021) per la progressione verticale, riservato ai dipendenti del Comune di San Severino, per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo contabile” cat. D posizione economica D1.”; </h:div><h:div>d) della determinazione n. 796 del 28.12.2022 di nomina della commissione di concorso; </h:div><h:div>e) del verbale della commissione giudicatrice del 29.12.2022, nonché di tutti gli atti amministrativi e procedimentali presupposti, collegati, connessi, coevi e successivi e/o conseguenti e consequenziali, anche di costituzione del rapporto di pubblico impiego, noti e non noti all’istante e comunque pregiudizievoli e lesivi;</h:div><h:div/><h:div><corsivo>quanto al ricorso per motivi aggiunti:</corsivo></h:div><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>f) della delibera della Giunta Comunale n.-OMISSIS-5 del giorno 1.6.2023, avente ad oggetto “Nuova organizzazione delle Aree, Servizi ed Uffici comunali”; </h:div><h:div>g) della successiva e consequenziale determina n.-OMISSIS-37 del 7.7.2023, avente ad oggetto “Provvedimento organizzativo dell’Area amministrativa Tributaria e Transizione Digitale”;</h:div><h:div>h) nonché (per quanto qui opportuno) dei decreti sindacali prot. 13608 del 5.6.2023 e prot. 19636 del-OMISSIS-.8.2023 e di tutti (nessuno escluso) gli ulteriori atti presupposti già impugnati con il ricorso principale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-83 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio D'Amato e Domenico Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mercato S. Severino, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e del controinteressato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 20-OMISSIS- il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Prima di esporre il contenuto del ricorso va ricostruito quanto di rilievo in ordine alla procedura di selezione per cui è causa.</h:div><h:div/><h:div>1.1. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 13.12.2022 il Comune intimato ha adottato, con immediata eseguibilità, il Regolamento per le progressioni verticali con procedura comparativa <corsivo>ex</corsivo> art. 52, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 165/2001.</h:div><h:div/><h:div>1.2. Con determina n. 749 del 16.12.2022 il Comune resistente ha poi approvato l’avviso di selezione interna con procedura comparativa (<corsivo>ex</corsivo> art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001) per la progressione verticale, riservato ai dipendenti del Comune, per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile cat. D, posizione economica D1, con termine di 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio <corsivo>online </corsivo>del Comune per l’inoltro delle relative domande di partecipazione.</h:div><h:div/><h:div>1.3. Con determinazione n. 796 del 28.12.2022 è stata poi nominata la commissione di concorso relativa alla predetta procedura di selezione.</h:div><h:div/><h:div>1.4. Con verbale del 29.12.2022 la commissione giudicatrice si è insediata ed ha dato atto dell’avvenuta presentazione di sole tre domande di partecipazione, dell’avvenuta rinuncia alla partecipazione di uno dei candidati e di prendere in considerazione le sole domande del ricorrente e del controinteressato dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Preso atto dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti dall’art.-OMISSIS- del Regolamento per le progressioni verticali la commissione ha quindi provveduto ad attribuire i seguenti punteggi:</h:div><h:div>al controinteressato dott. -OMISSIS- punti totali -OMISSIS- di cui:</h:div><h:div>punti -OMISSIS- per perfomance negli ultimi tre anni di servizio;</h:div><h:div>punti-OMISSIS- per titolo di studio;</h:div><h:div>punti-OMISSIS- per servizio prestato;</h:div><h:div>punti-OMISSIS- per corsi di formazione;</h:div><h:div>punti -OMISSIS- per incarichi rivestiti;</h:div><h:div/><h:div>al ricorrente dott. -OMISSIS- punti totali -OMISSIS-, di cui:</h:div><h:div>punti -OMISSIS- per perfomance negli ultimi tre anni di servizio;</h:div><h:div>punti-OMISSIS- per titolo di studio;</h:div><h:div>punti -OMISSIS-per diploma di specializzazione;</h:div><h:div>punti-OMISSIS- per servizio prestato;</h:div><h:div>punti -OMISSIS-per docenze;</h:div><h:div>punti -OMISSIS-per superamento concorsi </h:div><h:div>punti -OMISSIS- per incarichi rivestiti;</h:div><h:div>La commissione ha quindi provveduto a formare graduatoria finale nella quale si sono collocati al primo posto il dott. -OMISSIS- ed al secondo posto il ricorrente.</h:div><h:div/><h:div>1.5. Con determina n.-OMISSIS-13 del -OMISSIS-.12.2022 è stata approvata la graduatoria finale concernente la procedura di selezione predetta ed è stato dichiarato vincitore il dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div/><h:div>1.6. In data -OMISSIS-.12.2022 è stato poi sottoscritto il relativo contratto di lavoro tra l’-OMISSIS- ed il Comune in relazione al profilo professionale oggetto della procedura di selezione. </h:div><h:div/><h:div>2. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato gli atti contraddistinti in epigrafe con le lettere da a) ad e). </h:div><h:div/><h:div>2.1. Per quanto non già esposto al precedente paragrafo il ricorrente ha dedotto quanto segue in punto di fatto:</h:div><h:div>- di essere dipendente del Comune intimato e di essere inquadrato nella figura di istruttore amministrativo categoria C;</h:div><h:div>- di possedere: laurea “vecchio ordinamento” in economia e commercio, abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore contabile, diploma di specializzazione biennale in economia e diritto delle pubbliche amministrazioni presso l’Università degli Studi di Salerno con voto di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di aver prestato servizio presso il Comune intimato dal 2008 al 2021 presso l’ufficio tributi e poi dal 2021 presso l’ufficio elettorale.</h:div><h:div/><h:div>2.2 Parte ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:</h:div><h:div>“<corsivo>I. Violazione/falsa applicazione degli artt. 35 comma 1 lett. a) e comma 3, lett. b), e 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001; dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.-OMISSIS-87; dell’art. 19 del D.Lgs 33/2013; dell’art. 1, comma 16 della L. 190/2012; del parere del Dipartimento Funzione Pubblica della PCM n. 66005-P del 06/10/2021; della Delibera ANAC 775 del 10/11/2021; violazione della CCNL Funzioni Locali, art. 13, commi 6 e 7, lett. c); eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e trasparenza; travisamento dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti; insufficiente/difetto di istruttoria e di motivazione e/o motivazione apparente; illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e irrazionalità del procedimento amministrativo e della graduatoria di merito; sviamento del potere; manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed iniquità del procedimento; mancanza di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità dell’azione amministrativa e degli atti impugnati; violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge sul procedimento</corsivo>”;</h:div><h:div>con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha sostenuto che nella valutazione dei profili dei candidati da parte della commissione sarebbero mancati parametri certi, univoci ed adeguatamente motivati;</h:div><h:div>in particolare, considerato che il bando si era limitato a fare rinvio alle previsioni del Regolamento per le progressioni verticali, la Commissione avrebbe dovuto predeterminare i criteri in base ai quali sarebbero stati attribuiti i punti nell’ambito della forbice individuata dal Regolamento predetto;</h:div><h:div>non avendo provveduto la Commissione ad effettuare tale predeterminazione sarebbe stata impedita la ricostruzione dell’iter motivazionale seguito dalla stessa;</h:div><h:div>il ricorrente ha rivolto specifiche censure, anche per violazione dell’art. 52 del D.Lgs 165/2001 (teso a valorizzare le professionalità acquisite e/o le esperienze maturate nell’area di provenienza per l’accesso alla qualifica superiore), avverso:</h:div><h:div>i) l’attribuzione al ricorrente del punteggio di soli -OMISSIS-punti al diploma di specializzazione sopraindicato, nonostante il massimo voto conseguito e la circostanza che il titolo fosse pertinente alla procedura di selezione suddetta; </h:div><h:div>ii) la mancata valutazione da parte della commissione dei corsi di formazione frequentati dal ricorrente; </h:div><h:div>iii) l’avvenuta valutazione in favore del controinteressato dei corsi di formazione, nonché l’attribuzione allo stesso di-OMISSIS- punti per corsi di formazione non meglio specificati, senza indicazione dei criteri utilizzati per l’attribuzione del punteggio e senza che tali corsi di formazione in materia informatica sarebbero stati pertinenti rispetto al profilo oggetto di selezione;</h:div><h:div>iv) l’attribuzione al ricorrente del punteggio di soli -OMISSIS-punti per docenze attinenti al profilo professionale senza definire i parametri di valutazione adottati;</h:div><h:div>v) l’attribuzione al ricorrente del punteggio di soli -OMISSIS-punti per superamento concorsi, nonostante si trattasse di concorsi attinenti al profilo professionale; </h:div><h:div>vi) la mancata predeterminazione e definizione dei criteri relativi ai punteggi per gli incarichi rivestiti e per il servizio prestato;</h:div><h:div>vii) la mancata valutazione in favore del ricorrente di qualsivoglia punteggio per le due distinte abilitazioni all’esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore contabile, trattandosi di qualifiche attinenti al profilo oggetto di selezione, con conseguente violazione da parte dell’art. 2 del Regolamento per le progressioni verticali dell’art. 13, comma 7, lettera c) del CCNL Funzioni locali vigente; in effetti, nell’ambito di tale ultima disposizione sarebbe prevista la necessità di valutare ai fini delle procedure comparative tra le competenze professionali il possesso di abilitazioni professionali;</h:div><h:div/><h:div>“<corsivo>II. Violazione/falsa applicazione dell’art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001; degli artt. 35 comma 1, lett. a) e comma 3, lett. a) ed e); del parere del Dipartimento Funzione Pubblica della PCM n. 66005-P del 06/10/2021; del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 e Decreto Interministeriale 5 maggio 2004; della Delibera ANAC 775 del 10/11/2021; eccesso di potere per violazione del principio di efficienza, imparzialità e trasparenza; insufficiente/difetto di istruttoria e di motivazione e/o motivazione apparente; illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e/o irrazionalità del procedimento amministrativo e della graduatoria di merito; manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed iniquità del procedimento; mancanza di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità dell’azione amministrativa e degli atti impugnati; violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost. e 1 della L. -OMISSIS-1/90</corsivo>”;</h:div><h:div>con questo motivo il ricorrente ha sostenuto che il Regolamento per le progressioni verticali nella parte in cui disciplina l’attribuzione dei punteggi per titoli di studio violerebbe le disposizioni dei decreti interministeriali suddetti quanto all’integrale equiparazione e convergenza “<corsivo>ai fini della predisposizione delle griglie di punteggio, tra lauree c.d. “vecchio ordinamento” (ante D.M. 509/1999), lauree equiparate e lauree triennali</corsivo>”;</h:div><h:div>in particolare, la commissione avrebbe attribuito in maniera illegittima un punteggio maggiore (8 punti) al controinteressato per la laurea triennale conseguita dallo stesso presso università telematica rispetto a quello attribuito al ricorrente (4 punti) per la laurea “vecchio ordinamento” conseguita da quest’ultimo presso università pubblica e con voto di -OMISSIS-;</h:div><h:div>tali punteggi sarebbero stati attribuiti senza che né la commissione, né il Regolamento abbiano evidenziato ragioni e parametri tali da giustificare il metro di giudizio adottato;</h:div><h:div>il Regolamento predetto sarebbe stato poi illegittimo nella parte in cui in punto di composizione della commissione esaminatrice ha previsto soltanto una figura di esperto nell’area di interesse, con conseguente violazione della lettera e) del comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, disposizione che richiederebbe la presenza di più soggetti tutti esperti di comprovata competenza nelle materie di oggetto di selezione;</h:div><h:div>sarebbe poi illegittima la previsione di immediata eseguibilità del Regolamento ai sensi del comma-OMISSIS- dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, senza che siano state adeguatamente motivate le relative ragioni di urgenza.</h:div><h:div/><h:div>3. Si è costituito il controinteressato dott. -OMISSIS-, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difeso come in atti.</h:div><h:div/><h:div>3.1. Questo ha prima di tutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, per non aver indicato il punteggio che l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente in graduatoria e conseguentemente dimostrato quale sarebbe stato il di lui posizionamento nella graduatoria finale.</h:div><h:div/><h:div>3.2. Nel merito il controinteressato ha poi dedotto:</h:div><h:div>l’infondatezza del primo motivo di ricorso, stante la portata chiara ed univoca dell’art. 5 del Regolamento per le progressioni verticali, con predeterminazione del punteggio da attribuire per ciascun titolo posseduto;</h:div><h:div>che sarebbe stato possibile attribuire soltanto -OMISSIS-punti per ciascun titolo e che sarebbe stato possibile arrivare a 2 punti soltanto in caso di almeno-OMISSIS- titoli da valutare;</h:div><h:div>la mancata previsione da parte del bando e del Regolamento predetto della rilevanza delle abilitazioni professionali; la non illegittimità di tale mancata previsione, in quanto l’indicazione contenuta all’art. 13, comma 7, lettera c) del CCNL di categoria avrebbe natura meramente esemplificativa, non obbligando l’amministrazione a valutare in ogni procedura tali abilitazioni;</h:div><h:div>l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto la laurea (quale titolo di ammissione ed ai sensi dell’art. 5 del Regolamento suddetto) avrebbe dovuto essere valutata sulla base del solo voto conseguito e senza poter tenere conto dell’università presso la quale la laurea era stata conseguita;</h:div><h:div>in ordine alla censura relativa alla composizione della commissione la sussistenza delle necessarie competenze in capo ai componenti della stessa;</h:div><h:div>relativamente alla doglianza legata alla clausola di immediata eseguibilità del bando la natura discrezionale della stessa e la sua non incidenza sulla legittimità degli atti impugnati, stante l’idoneità di essa ad incidere soltanto sulla data di decorrenza degli effetti giuridici con conseguente carenza di interesse del ricorrente;</h:div><h:div/><h:div>4. Si è altresì costituito il Comune intimato, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difeso come in atti.</h:div><h:div/><h:div>4.1. L’amministrazione intimata ha prima di tutto sostenuto l’inammissibilità del proposto ricorso per tardiva impugnazione degli atti contraddistinti in epigrafe con le lettere da b) a d), in quanto si tratterebbe di atti immediatamente lesivi e che avrebbero dovuto essere impugnati in via autonoma nel termine di 60 giorni.</h:div><h:div>Per effetto della tardiva impugnazione di tali atti e tenuto conto del rapporto di presupposizione intercorrente tra gli stessi ed il provvedimento di approvazione della graduatoria sarebbe inammissibile anche l’impugnazione di quest’ultima.</h:div><h:div/><h:div>4.2. Il Comune ha poi sottolineato che la censura relativa alla clausola di immediata eseguibilità del bando sarebbe infondata, poiché:</h:div><h:div>la relativa motivazione a sostegno di tale scelta sarebbe rinvenibile nel preambolo della deliberazione impugnata, laddove viene richiamato il piano triennale dei fabbisogni del personale e tenuto conto che “<corsivo>il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione della delibera e la sua eseguibilità, avrebbe comportato inevitabili disservizi nello svolgimento dell’attività amministrativa che, a loro volta, avrebbero comportato la frustrazione dell’interesse pubblico, preminente rispetto a tutti gli altri interessi</corsivo>” (v. pag.-OMISSIS- della memoria depositata in data 1.4.2023);</h:div><h:div>ad ogni buon conto, tale clausola non avrebbe pregiudicato la conoscenza della delibera da parte del ricorrente;</h:div><h:div>il ricorrente avrebbe poi dovuto impugnare il Regolamento suddetto ed il bando non appena adottati.</h:div><h:div/><h:div>4.3. Infine, l’amministrazione resistente ha contestato le altre doglianze di parte ricorrente, ritenendo che la motivazione del giudizio reso dalla commissione trovi adeguato fondamento nel Regolamento suddetto.</h:div><h:div/><h:div>5. All’udienza camerale del 18.4.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta in sede di ricorso introduttivo (dando atto che la procedura concorsuale si era conclusa) ed è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.</h:div><h:div/><h:div>6. In data 3.10.2023 parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha impugnato gli atti contrassegnati in epigrafe con le lettere da f) ad h). </h:div><h:div/><h:div>6.1. Con tali motivi aggiunti il ricorrente ha evidenziato l’adozione successivamente al deposito del ricorso principale de:</h:div><h:div>la delibera n.-OMISSIS-5 del giorno 1.6.2023 della Giunta Comunale, con la quale il Comune ha provveduto ad una riorganizzazione delle aree, servizi ed uffici comunali nel senso di scorporare l’Area 1 - Ufficio Finanziario, Tributario e transizione digitale nelle Aree 2 Finanziaria e 1 Tributaria e transizione digitale; </h:div><h:div>il decreto sindacale prot. 13608 del 5.6.2023, con il quale in seguito alla suddetta progressione verticale il controinteressato è stato nominato quale funzionario di elevata qualificazione;</h:div><h:div>la determina n.-OMISSIS-37 del 7.7.2023, con la quale il controinteressato avrebbe provveduto a nominare a componenti e responsabili del procedimento dei vari servizi ed uffici dell’area amministrativa nell’ambito dell’ufficio tributi tutti dipendenti con la qualifica di ragioniere; </h:div><h:div>il decreto sindacale prot. 19636 del-OMISSIS-.8.2023, con il quale soggetto estraneo al presente giudizio, in qualità di vincitore del concorso pubblico esterno per istruttore direttivo contabile - posizione d1, è stato nominato alla dirigenza dell’ufficio finanziario – area 2.</h:div><h:div/><h:div>6.2. Con tali motivi aggiunti il ricorrente ha stigmatizzato in punto di fatto la circostanza che il controinteressato avrebbe da sempre operato in ambito informatico a differenza del ricorrente, che avrebbe ampia esperienza in materia economico-finanziaria e di contabilità pubblica. </h:div><h:div>Il ricorrente ha poi sostenuto l’invalidità derivata degli atti impugnati per gli stessi vizi già fatti valere con il ricorso principale.</h:div><h:div>In secondo luogo, il ricorrente ha censurato gli atti predetti con un unico motivo, rubricato come segue: “<corsivo>Eccesso di potere (consequenziale) in relazione anche agli atti amministrativi impugnati con i presenti motivi aggiunti per violazione del principio di efficienza, imparzialità e trasparenza; insufficiente/difetto di istruttoria e di motivazione e/o motivazione apparente; illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e/o irrazionalità del procedimento amministrativo e della graduatoria di merito (di cui al ricorso introduttivo); manifesta ingiustizia, arbitrarietà ed iniquità del procedimento; mancanza di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità dell’azione amministrativa e degli atti impugnati; violazione del principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost. e 1 della L. -OMISSIS-1/90</corsivo>”.</h:div><h:div>Con questo motivo di ricorso il ricorrente ha sostenuto che sarebbe “<corsivo>evidente come tutta l’attività amministrativa che ha portato di recente alla nomina del controinteressato come Funzionario di EQ alla Direzione dell’Ufficio Tributi reitera e costituisce una gravissima e patente e persistente violazione della legge e delle regole del procedimento (per i profili già denunciati in sede introduttiva del ricorso) in contrasto con i canoni di imparzialità e trasparenza, di adeguata, motivata, razionale e coerente istruttoria</corsivo>” (v. pag. 35 dei motivi aggiunti).</h:div><h:div/><h:div>7. In ordine ai motivi aggiunti sia il controinteressato, sia il Comune intimato hanno eccepito l’inammissibilità degli stessi per carenza di interesse del ricorrente ad impugnare i relativi atti, trattandosi di atti che riguardano l’individuazione dei responsabili dei servizi, degli uffici e dei procedimenti e non essendo gli stessi idonei ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e ad arrecargli un pregiudizio.</h:div><h:div>Sempre in punto di inammissibilità il Comune ha poi evidenziato l’ulteriore profilo costituito dalla mancata impugnazione da parte del ricorrente degli ulteriori atti con i quali tanto il controinteressato, quanto il terzo (che aveva rinunciato alla domanda di partecipazione alla selezione per cui è causa) sono stati nominati titolari di E.Q..</h:div><h:div/><h:div>8. All’udienza pubblica sopraindicata la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div/><h:div>9. Tanto premesso, entrambi i ricorsi proposti vanno respinti.</h:div><h:div>L’infondatezza nel merito dei ricorsi proposti consente a questo Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito proposte dal Comune e dal controinteressato.</h:div><h:div/><h:div>10. Alla luce dell’oggetto delle censure mosse dal ricorrente vanno riportate di seguito le previsioni del Regolamento per le progressioni verticali con procedura comparativa del Comune intimato nella parte di rilievo ai fini della presente decisione:</h:div><h:div>- l’art. 2, comma 2, n. 3 prevede tra i titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale “<corsivo>per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica C che</corsivo>
				<corsivo>vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica D”</corsivo>: “<corsivo>diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale</corsivo>”;</h:div><h:div>- l’art.-OMISSIS- prevede poi che l’avviso di indizione della procedura comparativa debba prevedere “<corsivo>l’attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, ﬁno al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1) la performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, intendendosi per tale quella con punteggio deﬁnito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio massimo di -OMISSIS- punti, nel triennio, come da tabella sottostante valutazione performance” </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Valutazione perfomance punteggio annuale</corsivo></h:div><h:div><corsivo>(media)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>90 – 100			8</corsivo></h:div><h:div><corsivo>80 –-OMISSIS-9 				7</corsivo></h:div><h:div><corsivo>70 – 79 				6	 </corsivo></h:div><h:div><corsivo>60 – 69				5</corsivo></h:div><h:div><corsivo>punteggio annuale</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l’accesso alla categoria, attinenti al proﬁlo oggetto di selezione. Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale massimo complessivo di-OMISSIS-6 punti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) per posti di categoria “D” – massimo punti 20:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti 9 per voto 110/110 e lode conseguito nel titolo utile per l’ammissione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti-OMISSIS- per voto da 105 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti 6 per voto da 100 a 104/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti-OMISSIS- per voto da 90 a 99/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti 2 per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, ulteriore rispetto al titolo utile per l’ammissione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti 1 per dottorato di ricerca (DR), ﬁno a un massimo di 2 pun ;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti 1 per ogni Master di 2° livello (DM 270/2004), ﬁno a un massimo di 3 pun ;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti -OMISSIS-per ogni Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), ﬁno ad un</corsivo></h:div><h:div><corsivo>massimo di 2 punti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- punti -OMISSIS-per ogni Diploma di Specializzazione (DS), ﬁno ad un massimo di 2 punti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>…</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D . Lgs. n. 165/ 2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione: punti 2 per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione ovvero in altra categoria superiore, ﬁno ad un massimo di punti-OMISSIS-;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) corsi di formazione e/o perfezionamento attinenti, con esame ﬁnale, il cui superamento risulti comprovato da certiﬁcazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, svolti nell’ultimo triennio, con attribuzione di-OMISSIS- punti per corso, ﬁno ad un massimo di punti-OMISSIS-;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) docenze attinenti alla qualiﬁca professionale/proﬁlo: punti -OMISSIS-per ogni incarico, ﬁno ad un massimo di punti-OMISSIS-;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione ovvero per altra categoria superiore: -OMISSIS-punto per ciascuna idoneità, ﬁno ad un massimo di-OMISSIS- punti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, nell’ultimo quinquennio, assegnati con speciﬁci provvedimenti di carattere organizzativo non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l’attribuzione di un punteggio per un totale massimo complessivo di -OMISSIS- punti (5 punti per ogni tipologia di incarico)</corsivo>”.</h:div><h:div/><h:div>11. Ciò posto, vanno affrontate le plurime censure contenute nel primo motivo di ricorso</h:div><h:div/><h:div>11.1. Iniziando da quella sopra contrassegnata dal numero i) questa non coglie nel segno.</h:div><h:div>Per la verità, il Regolamento suddetto, richiamato dal bando, ha previsto l’attribuzione di “<corsivo>punti -OMISSIS-per ogni Diploma di Specializzazione (DS), ﬁno ad un massimo di 2 punti</corsivo>”. Ne deriva che correttamente la commissione ha provveduto ad attribuire all’unico diploma di questo tipo fatto valere dal ricorrente tale punteggio. In altre parole, la lettera di tale disposizione non lascia dubbi sul fatto che la commissione non avrebbe potuto provvedere ad attribuire un punteggio maggiore a -OMISSIS-punti (o anche minore) ed a prendere in considerazione il voto conseguito per il diploma di specializzazione.</h:div><h:div/><h:div>11.2. Passando a quella sopra contrassegnata dal numero ii) dalla lettura della domanda di partecipazione al concorso neanche questa risulta suscettibile di condivisione da parte di questo Collegio. </h:div><h:div>In effetti, va ricordato che la lettera c) del n. 2) dell’art.-OMISSIS- del Regolamento per le progressioni ha circoscritto in modo non irragionevole (e neppure espressamente censurato dal ricorrente) la rilevanza di tali corsi ai fini dell’attribuzione di punteggio soltanto a quelli “<corsivo>con esame ﬁnale, il cui superamento risulti comprovato da certiﬁcazione</corsivo> … <corsivo>svolti nell’ultimo triennio</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel caso di specie:</h:div><h:div>in primo luogo, nella domanda di partecipazione il ricorrente ha indicato una serie di corsi ed incontri di studio svolti ben prima dell’ultimo triennio e che, quindi, sono privi di ogni rilievo;</h:div><h:div>quanto poi a quelli rientrati nel triennio (v. pag.-OMISSIS- e 5 della domanda) già nella domanda a proposito dei corsi indicati non si indica l’avvenuto espletamento di alcun esame finale;</h:div><h:div>inoltre, quanto al corso “tributi comunali: le novità per il 2020”, al di là del fatto che si tratta di mero incontro di studio, il relativo attestato non reca l’indicazione di avvenuto svolgimento di alcun esame finale (v. all. -OMISSIS- alla domanda);</h:div><h:div>ancora, quanto agli altri corsi indicati nella domanda e che sarebbero stati espletati nel triennio nessuna documentazione è stata comunque allegata alla domanda (né tantomeno prodotta in corso di causa) per comprovare l’avvenuto espletamento di esame finale.</h:div><h:div/><h:div>11.3. Quanto poi alla censura relativa all’avvenuta attribuzione al ricorrente del punteggio di soli -OMISSIS-punti per docenze attinenti al profilo professionale (sopra contrassegnata dal numero iv) neppure questa è fondata. </h:div><h:div>La lettera d) del n. 2) dell’art.-OMISSIS- del Regolamento per le progressioni ha previsto in relazione alle docenze attinenti alla qualiﬁca professionale l’attribuzione di “<corsivo>punti -OMISSIS-per ogni incarico, ﬁno ad un massimo di punti-OMISSIS-</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel caso di specie sono stati attribuiti dalla commissione al ricorrente -OMISSIS-punti e l’unica docenza risultante dalla domanda di partecipazione è quella relativa alla partecipazione a convegno come relatore nella giornata del 12.6.2003. Non sono indicati nella domanda altri convegni o docenze in senso proprio ai quali il ricorrente abbia partecipato come relatore/docente, né tantomeno l’avvenuto svolgimento della funzione di docente in occasione di altri corsi è comprovato dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.</h:div><h:div>In ordine a quanto indicato dal ricorrente al punto 10 della domanda va osservato che:</h:div><h:div>la partecipazione a convegno come relatore nella giornata del 12.6.2003 è la stessa già indicata al punto 6 della domanda, ragion per cui non avrebbe potuto essere presa in considerazione due volte;</h:div><h:div>quanto al contratto di collaborazione a progetto dal gennaio 2004 al marzo 2004 presso la Regione Campania, a prescindere da ogni altra considerazione circa la qualificabilità dell’attività prestata come docenza vera e propria, non risulta essere stata prodotta documentazione a cura del ricorrente per comprovare tale esperienza né in allegato alla domanda di partecipazione, né tantomeno nel corso del presente giudizio;</h:div><h:div>gli altri incarichi professionali indicati al punto 10 della domanda non sono in alcun modo riconducibili al concetto di docenza, non essendo stato indicato neppure nella domanda lo svolgimento di un ruolo di docenza vera e propria da parte del ricorrente nell’ambito di tali incarichi.</h:div><h:div/><h:div>11.4. Rispetto alla doglianza relativa all’avvenuta attribuzione al ricorrente del punteggio di soli -OMISSIS-punti per superamento concorsi (sopra contrassegnata dal numero v) questa non coglie nel segno.</h:div><h:div>La lettera e) del n. 2) dell’art.-OMISSIS- del Regolamento per le progressioni ha previsto che con riferimento al “<corsivo>superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione ovvero per altra categoria superiore</corsivo>” potessero essere attribuiti “<corsivo>-OMISSIS-punto per ciascuna idoneità, ﬁno ad un massimo di-OMISSIS- punti</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla lettura della domanda di partecipazione risulta indicata da parte del ricorrente una sola idoneità, vale a dire quella relativa al concorso per istruttore direttivo contabile di cui alla determina dirigenziale n.-OMISSIS-94 del 26.8.2022.</h:div><h:div>Ne deriva che al ricorrente è stato attribuito dalla commissione il giusto punteggio in relazione al superamento di tale concorso. </h:div><h:div/><h:div>11.5. In relazione alla censura di mancata predeterminazione e definizione dei criteri relativi ai punteggi per gli incarichi rivestiti e per il servizio prestato (sopra contrassegnata dal numero vi) va ricordato che il n. 3) dell’art.-OMISSIS- del Regolamento per le progressioni stabilisce “<corsivo>il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, nell’ultimo quinquennio, assegnati con speciﬁci provvedimenti</corsivo>” consentono l’attribuzione di “<corsivo>un punteggio per un totale massimo complessivo di -OMISSIS- punti (5 punti per ogni tipologia di incarico)</corsivo>”.</h:div><h:div>Questo Collegio reputa sufficientemente precisi i criteri previsti dal bando tramite il richiamo a tale previsione del Regolamento, la quale delimita il novero degli incarichi considerabili (solo quelli risultati da apposito provvedimento), il punteggio da attribuire per ciascuna tipologia di incarico (5 punti) ed il punteggio massimo attribuibile (-OMISSIS- punti).</h:div><h:div/><h:div>11.6. Infine, si arriva alla doglianza di mancata previsione da parte del Regolamento per le progressioni verticali di qualsivoglia punteggio per abilitazioni professionali (sopra contrassegnata dal numero vii).</h:div><h:div>Sul punto va condiviso quanto osservato dalla difesa del controinteressato. In effetti, la lettera c) del comma 7 dell’art. 13 del CCNL applicabile (laddove prevede che le amministrazioni provvedano a definire i criteri per l’effettuazione di procedure di progressione tra le aree) ha natura meramente esemplificativa, come chiaramente risultante dall’espressione “<corsivo>a titolo esemplificativo” </corsivo>che precede l’elenco di quanto valutabile tra le competenze professionali.</h:div><h:div/><h:div>11.7. Alla luce di tutto quanto precede non risulta quindi neppure rinvenibile la violazione lamentata da parte ricorrente in ordine al terzo periodo del comma 1-bis dell’art. 52 del D. Lgs. 165/2001.</h:div><h:div/><h:div>11.8. Quanto poi alla censura relativa all’avvenuta attribuzione al controinteressato di punti-OMISSIS- per corsi di formazione (sopra contrassegnata dal numero iii) l’eventuale accoglimento della stessa, tenuto conto di quanto già osservato e di quanto si illustrerà al prossimo paragrafo, non consentirebbe al ricorrente di ottenere una posizione in graduatoria tale da renderlo vincitore della relativa procedura di selezione, stante la distanza tra i due candidati (al ricorrente -OMISSIS- punti totali; al controinteressato-OMISSIS- punti totali), ragion per cui risulta del tutto superfluo l’esame della stessa.</h:div><h:div/><h:div>12. Vanno quindi vagliate le censure contenute nel secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div/><h:div>12.1.<corsivo>
				</corsivo>Iniziando da quella con cui si stigmatizza l’equiparazione tra la laurea “vecchio ordinamento” del ricorrente e la laurea triennale del controinteressato questa non è suscettibile di accoglimento. </h:div><h:div>Per quanto resti indubbia la circostanza che per taluni concorsi siano titoli di studio idonei all’accesso le sole lauree “vecchio ordinamento”, specialistiche e magistrali, il ricorrente non ha indicato alcuna previsione specifica idonea a suffragare la tesi da lui sostenuta con riferimento alla selezione per cui è causa (nella quale, invece, per l’accesso era sufficiente anche la sola laurea triennale; oltre agli ulteriori requisiti previsti dal bando), ragion per cui non è ravvisabile l’illegittimità della previsione contenuta nel Regolamento per le progressioni relativamente all’attribuzione del medesimo punteggio per i due titoli di studio ed alla previsione di diversi punteggi a seconda del voto conseguito.</h:div><h:div>Vale a dire che essendo entrambi i titoli idonei a consentire la partecipazione del candidato al concorso non risulta irragionevole la previsione relativa all’attribuzione di un medesimo punteggio agli stessi, scaglionato a seconda delle fasce di voto nelle quali rientra il voto conseguito dal singolo candidato. </h:div><h:div>Non trova poi fondamento né nella <corsivo>lex specialis, </corsivo>né in previsioni legali la censura del ricorrente relativa al carattere asseritamente indebito dell’equiparazione tra titolo di studio conseguito presso università tradizionale (quelle frequentata dal ricorrente) e titolo di studio conseguito presso università telematica.</h:div><h:div><corsivo/></h:div><h:div>12.2. Passando alla censura concernente l’asserita illegittimità del Regolamento sulle progressioni in punto di composizione della commissione esaminatrice (nella parte in cui avrebbe previsto soltanto una sola figura di esperto nell’area di interesse) anche sul punto la tesi sostenuta dal ricorrente non può essere condivisa.</h:div><h:div>In effetti, per quanto di interesse ai fini della procedura di progressione per cui è causa, va prima di tutto osservato come la qualifica di esperto di provata competenza nelle materie di concorso sia stata riconosciuta dallo stesso ricorrente nei confronti del responsabile dell’area interessata alla procedura comparativa. </h:div><h:div>Quanto al segretario generale del Comune non si può del pari dubitare della comprovata esperienza di un soggetto che svolge il ruolo di segretario generale in un Comune, tenuto conto del tipo di titoli richiesti per l’accesso al relativo albo e dell’esperienza necessariamente maturata attraverso l’attività svolta in modo quotidiano in ambito giuridico – contabile. </h:div><h:div>Relativamente al responsabile dell’area personale la doglianza articolata in ricorso si appalesa come generica, per non avere il ricorrente neppure indicato quale sarebbe la diversa area di competenza del predetto commissario e per quali motivi precisamente lo stesso non sarebbe dotato di competenza in materia.</h:div><h:div>Del resto, va pure osservato che nell’ambito dei concorsi pubblici, ed a maggior ragione in una selezione per progressione verticale nella quale i componenti della commissione erano chiamati a valutare unicamente i titoli dei candidati sulla base di punteggi vincolati e non anche prove scritte e/o orali, non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della selezione, “<corsivo>potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” </corsivo>(T.A.R. Sicilia, Catania, II Sez., 1 agosto 2023, n. -OMISSIS-27).</h:div><h:div/><h:div>12.3. Infine, si arriva alla censura concernente l’immediata eseguibilità del Regolamento ai sensi del comma-OMISSIS- dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.</h:div><h:div>Neanche questa può essere recepita, in quanto:</h:div><h:div>in primo luogo, parte ricorrente non ha dimostrato in che modo dalla decisione circa la disposta immediata eseguibilità della delibera impugnata (recante l’approvazione del Regolamento per le progressioni) sarebbe derivata lesione effettiva, concreta e attuale al suo interesse;</h:div><h:div>in secondo luogo, come sostenuto dalla difesa del Comune, effettivamente la motivazione circa la disposta immediata eseguibilità può trarsi per <corsivo>relationem </corsivo>attraverso il richiamo contenuto nella delibera impugnata al piano triennale del fabbisogno del personale 2022 – 20-OMISSIS- (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 5.8.2022); nell’allegato A) a tale piano risulta indicato che entro fine 2022 avrebbe dovuto essere assunta un’unità mediante progressione verticale proprio con riferimento al profilo per il quale è stata bandita la selezione per cui è causa.</h:div><h:div/><h:div>13. Nessuna invalidità derivata può poi essere ritenuta sussistente relativamente agli atti impugnati con i motivi aggiunti, perché questo Collegio non ha ravvisato l’invalidità degli atti impugnati con il ricorso principale, sulla scorta di quanto esposto nei paragrafi precedenti. </h:div><h:div>Non essendo presenti i vizi denunciati con il ricorso principale non coglie nel segno neanche il motivo articolato da parte ricorrente nei motivi aggiunti di eccesso di potere “consequenziale” per l’effetto dei vizi lamentati con il ricorso principale.</h:div><h:div>Ne deriva che anche i motivi aggiunti proposti vanno respinti.</h:div><h:div/><h:div>14. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, i ricorsi proposti vanno respinti.</h:div><h:div/><h:div>15. Le spese di lite vanno compensate alla luce della complessità e peculiarità delle questioni oggetto di causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare il ricorrente ed il controinteressato.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marcello Polimeno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>