<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220205220230227144414153" descrizione="" gruppo="20220205220230227144414153" modifica="13/03/2023 10:53:40" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Francesco Carbone" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="02052"/><fascicolo anno="2023" n="00559"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220205220230227144414153.xml</file><wordfile>20220205220230227144414153.docm</wordfile><ricorso NRG="202202052">202202052\202202052.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Esposito</firma><data>13/03/2023 10:53:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Referendario</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del silenzio diniego formatosi sulle istanze:</h:div><h:div>a) Protocollo n. 4098 del 13 ottobre 2022 – oggetto: interpellanza in merito a “Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021 -2023 (DPCM 30 settembre 2021pubblicato in G.U. il 14 dicembre 2021)”;</h:div><h:div>b) Protocollo n. 4099 del 13 ottobre 2022 – oggetto: interpellanza in merito a “Contributi aree interne – Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali (DPCM del 24 settembre 2020 – pubblicato in G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020)”;</h:div><h:div>c) Protocollo n. 4100 del 13 ottobre 2022 Interpellanza in merito a “Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023 (DPCM 30 settembre 2021 – pubblicato in G.U. il 14 dicembre 2021)”;</h:div><h:div>nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa indicata nelle istanze ed ottenere le informazioni richieste;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti:</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. 4530 del 18.11.2022, avente ad oggetto “riscontro sollecito del 17/11/2022”, con il quale il Comune di Alfano riscontrava il formale sollecito del dott. Carbone all'accoglimento delle istanze di accesso agli atti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Francesco Carbone, rappresentato e difeso dagli avvocati Maura Alessia Valentina Ciociano, Pasquale La Selva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Alfano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alfano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente, Consigliere comunale e capogruppo di minoranza, insorge:</h:div><h:div>- con il ricorso introduttivo avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze indicate in epigrafe;</h:div><h:div>- con i relativi motivi aggiunti avverso il successivo riscontro negativo;</h:div><h:div>lamentando la violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>2. Si è costituita l’Amministrazione, contrastando il ricorso e i relativi motivi aggiunti in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. Centrali, ai fini della decisione del ricorso, risultano l’interpretazione e la qualificazione delle istanze presentate e delle richieste con le stesse formulate.</h:div><h:div>L’istanza prot. n. 4098 del 13 ottobre 2022, avente ad oggetto “Interpellanza in merito a &lt;&lt;Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023&gt;&gt; (DPCM 30 settembre 2021 –pubblicato in G.U. il 14 dicembre 2021)”, chiede, “in attuazione della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 1, del d.lgs.  33/2013, art. 2, comma 1, del d.lgs.  97/2016” e “considerato che il sottoscritto ricopre un ruolo amministrativo di verifica e controllo secondo il comma 2 dell’articolo 43 del TUEL”, “al Sindaco del Comune di Alfano di poter avere informazioni relativamente a &lt;&lt;Misure urgenti di solidarietà alimentare alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 D.L. n. 73/2021&gt;&gt;”, specificando che “precisamente si chiedono le graduatorie - prot. 1206; n. 018 del Registro delle determine; n. 068 del Registro generale delle determine; - prot. 2365; n. 034 del Registro delle determine; n. 131 del Registro generale delle determine”.</h:div><h:div>L’istanza n. 4099 del 13 ottobre 2022, invece, avente ad oggetto “Interpellanza in merito a &lt;&lt;Contributi aree interne - Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali&gt;&gt; (DPCM del 24 settembre 2020 – pubblicato in G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020)”, evidenziando stanziamenti effettuati a favore dell’Amministrazione comunale e senza richiamare alcuna specifica disciplina, chiede “al Sindaco del Comune di Alfano di poter avere informazioni relativamente al Fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali … precisamente si chiede perché non è stato ancora liquidato il sostegno relativo all’anno 2021 e quando verrà liquidato”.</h:div><h:div>Allo stesso modo, l’istanza prot. n 4100 del 13 ottobre 2022, avente ad oggetto “Interpellanza in merito a &lt;&lt;Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023&gt;&gt; (DPCM 30 settembre 2021 – pubblicato in G.U. il 14 dicembre 2021)”, richiamando gli stanziamenti effettuati a favore della medesima Amministrazione comunale e la pubblicazione di un avviso volto all’erogazione di contributi pubblici, chiede “al Sindaco del Comune di Alfano di poter avere informazioni relativamente al Fondo di sostegno ai comuni marginali … precisamente si chiede a che punto si trova l’iter inerente questo fondo e, successivamente alla manifestazione di interesse, quali passaggi si sono compiuti”.</h:div><h:div>Tali istanze:</h:div><h:div>- si rivolgono specificamente non agli Uffici comunali detentori di informazioni e documenti ma direttamente al Sindaco e fanno valere la particolare qualità di capogruppo di minoranza dell’istante;</h:div><h:div>- già nell’<corsivo>incipit</corsivo>, fanno riferimento alla proposizione di una “interpellanza in merito” all’oggetto della richiesta;</h:div><h:div>- recano la spendita della qualità di Consigliere e <corsivo>capogruppo di minoranza</corsivo> da parte del ricorrente;</h:div><h:div>- non richiedono informazioni e documenti utili all’espletamento del mandato, quindi strumentali alla proposizione di eventuali interrogazioni o interpellanze (secondo la previsione di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza), ma propongono specifici quesiti (“perché non è stato ancora liquidato il sostegno relativo all’anno 2021 e quando verrà liquidato”, “a che punto si trova l’iter inerente questo fondo e, successivamente la manifestazione di interesse, quali passaggi si sono compiuti”). </h:div><h:div>Le istanze in questione sembrano quindi rivolte a stimolare un confronto interno agli organi di vertice dell’Ente in merito all’attività svolta.</h:div><h:div>Solo la prima istanza, richiamando la disciplina generale in materia di accesso e trasparenza nonché quella specifica in materia di accesso da parte dei consiglieri comunali (quest’ultima in maniera alquanto ambigua, facendo riferimento alla posizione di verifica e di controllo rivestita dai consiglieri), potrebbe essere qualificata come istanza di accesso.</h:div><h:div>Occorre tuttavia considerare che, come evidenziato dall’Amministrazione in giudizio e come risultante dalla documentazione depositata (sul punto non contestata), gli atti richiesti, al momento della proposizione dell’istanza, risultavano già regolarmente pubblicati nell’albo pretorio e pertanto già conoscibili (oltre che conosciuti) dal ricorrente.</h:div><h:div>A nulla vale la precisazione, formulata solo in ricorso e a correzione dell’istanza formulata, circa la volontà del ricorrente di conoscere i dati ivi riportati e di ottenere copia dei citati atti non oscurati, in quanto tale esigenza, a differenza di quanto sostenuto, non risulta evidente dal contenuto della richiesta e neppure ricavabile dalla stessa in via interpretativa; l’istanza è volta infatti alla conoscenza delle graduatorie indicate, senza ulteriori specificazioni.</h:div><h:div>Occorre rammentare che il giudizio in materia di accesso, pur configurandosi come giudizio sul rapporto (cfr. la previsione di cui all’art. 116, comma 4, c.p.a.) ricompreso nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha come riferimento essenziale l’istanza formulata perché è in relazione ad essa che si definiscono i limiti di tale rapporto, senza che sia possibile una inversione tra procedimento e processo (cfr. anche Consiglio di Stato n. 6657/2020).</h:div><h:div>Tale errata formulazione ha consentito all’Amministrazione di rilevare la già acquisita conoscenza dei citati atti e, unitamente al riferimento “interpellanza” e all’indirizzamento, ha indotto la stessa a qualificare anche tale istanza quale interpellanza.</h:div><h:div>Quindi, a fronte di istanze di tal tenore, correttamente il Sindaco ha ritenuto che il ricorrente avesse presentato in realtà interpellanze e non istanze di accesso, essendo volte a sollecitare il dibattito sull’attività degli organi di vertice.</h:div><h:div>L’art. 16 del Regolamento comunale prodotto dall’Amministrazione dispone infatti che le interpellanze possono essere presentate dai consiglieri al sindaco con riferimento ad “argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto”; l’art. 19 del medesimo Regolamento precisa che “Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare, per iscritto, interpellanze consistenti in una o più domande circa i motivi e gli intendimenti della giunta, in questioni riguardanti la sua attività”.</h:div><h:div>Le interpellanze, qualificate come tali secondo una interpretazione che si palesa corretta alla luce degli argomenti sopra evidenziati, sono state poi poste all’ordine del giorno nella successiva seduta del consiglio comunale del 29 dicembre 2022 e alle stesse è stato dato puntuale riscontro in pari data.</h:div><h:div>5. Considerato dunque che le predette richieste non possono qualificarsi quali istanze di accesso, il ricorso risulta inammissibile.</h:div><h:div>Anche a voler inquadrare la prima delle istanze formulate quale richiesta di accesso, stante il richiamo alla legge n. 241/1990, al d.lgs. n. 33/2013, all’art. 43 del d.lgs n. 267/2000 e il riferimento a più specifici atti, il ricorso risulterebbe ugualmente inammissibile <corsivo>in parte qua</corsivo>, essendo già soddisfatto l’interesse conoscitivo del ricorrente, così come manifestato, al momento della presentazione della domanda giurisdizionale; la documentazione richiesta infatti, come sopra evidenziato, era già pubblicata al momento della presentazione dell’istanza, senza che da questa fosse comunque ricavabile la volontà di acquisire i medesimi atti in chiaro.</h:div><h:div>6. Le medesime argomentazioni consentono di ritenere inammissibile anche il ricorso per motivi aggiunti che si appunta su un atto che non può essere configurato come diniego di accesso.</h:div><h:div>7. La questione relativa alla interpretazione delle istanze e alla qualificazione delle stesse quali interpellanze è stata ampiamente affrontata dall’Amministrazione nell’ambito delle memorie depositate, sebbene ritenuta ragione di infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>In realtà, la qualificazione delle istanze quali interpellanze pone un problema di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per assenza dello specifico presupposto costituito dalla presentazione di una istanza di accesso e dal conseguente silenzio/provvedimento dell’Amministrazione in merito.</h:div><h:div>La questione è stata tuttavia oggetto di contraddittorio tra le parti (cfr. memoria del ricorrente del 6 febbraio 2023), con la conseguenza che è ben possibile che la stessa sia posta a fondamento della dichiarazione di inammissibilità, senza che risulti violato l’art. 73, comma 3, c.p.a.</h:div><h:div>7. In conclusione il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono inammissibili.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato l’impegno difensivo richiesto.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili. </h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Raffaele Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>