<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220171920231011134141069" descrizione="" gruppo="20220171920231011134141069" modifica="02/11/2023 19:19:39" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Iss Italia S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01719"/><fascicolo anno="2023" n="02460"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220171920231011134141069.xml</file><wordfile>20220171920231011134141069.docm</wordfile><ricorso NRG="202201719">202201719\202201719.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>leonardo pasanisi</firma><data>02/11/2023 16:50:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>02/11/2023 16:16:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Anna Saporito,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del decreto di aggiudicazione di Irpiniambiente s.p.a. n. 175 del 22.08.2022 con il quale la S.A. aggiudicava a Grattacaso s.r.l.  il “servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla società Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi;</h:div><h:div>- dell'atto di trasmissione di Irpiniambiente s.p.a. prot. N. 9775 del 06.09.2022; </h:div><h:div>- di ogni verbale della Commissione sia esso in seduta pubblica o riservata, allo stato non conosciuto; </h:div><h:div>- del provvedimento del R.U.P. prot. n. 8835 del 04.8.2022, allo stato non conosciuto; </h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto e comunque lesivo degli interessi fatti valere; </h:div><h:div>- nonché per la declaratoria di inefficacia, in via retroattiva, del contratto eventualmente sottoscritto con l'aggiudicataria e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarandosi sin d'ora la ricorrente disponibile al subentro; </h:div><h:div>- nonché, in via di estremo subordine, per il risarcimento del danno.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iss Italia S.r.l. il 28/4/2023: </h:div><h:div>- del decreto di aggiudicazione di Irpiniambiente s.p.a. n. 175 del 22.08.2022 con il quale la S.A. aggiudicava a Grattacaso s.r.l.  il “servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla societa' Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi; - dell'atto di trasmissione di Irpiniambiente s.p.a. prot. N. 9775 del 06.09.2022; </h:div><h:div>- di ogni verbale della Commissione sia esso in seduta pubblica o riservata; </h:div><h:div>- del provvedimento del R.U.P. prot. n. 8835 del 04.8.2022;</h:div><h:div> - del verbale di verifica dell'offerta anomala, di protocollo e data non certi;</h:div><h:div> - del verbale di presa d'atto della verifica dell'offerta anomala, privo di protocollo, del 03.08.2022, data non certa; </h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto e comunque lesivo degli interessi fatti valere;</h:div><h:div> - nonché per la declaratoria di inefficacia, in via retroattiva, del contratto eventualmente sottoscritto con l'aggiudicataria e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarandosi sin d'ora la ricorrente disponibile al subentro;</h:div><h:div> - nonché, in via di estremo subordine, per il risarcimento del danno;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Iss Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 90919200-4, 24513000-3, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero Mazzola, Stefania Candiotto, Federico Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Irpiniambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Grattacaso S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Della Rosa, Luisa Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irpiniambiente S.p.A. e di Grattacaso S.r.l. Unipersonale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Irpiniambiente s.p.a. ha indetto procedura aperta per l’affidamento del “<corsivo>servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla società Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi</corsivo>” da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base d'asta, al netto dell'opzione di proroga e degli oneri per rischi da interferenza, pari a € 890.204,69 oltre IVA (di cui € 509.587,14 per il lotto 2, di odierno interesse).</h:div><h:div>All’esito della gara, ISS Italia, odierna ricorrente, è risultata seconda classificata per il lotto 2, mentre si è collocata al primo posto in graduatoria Grattacaso, alla quale, previo positivo esperimento della verifica di anomalia, la commessa è stata aggiudicata con decreto n. 175 del 22.08.2022.</h:div><h:div>In esito ad apposita istanza di accesso formulata da ISS Italia, la stazione appaltante ha parzialmente accolto la richiesta ostensiva “<corsivo>ferma l’impossibilità di procedere all’ostensione dell’offerta tecnica nella sua interezza, escludendo dalla stessa le parti dell’offerta tecnica da intendersi segretate per come indicato e specificato dai controinteressati</corsivo>”.</h:div><h:div>2. Con ricorso notificato il 30 settembre 2022 e depositato il successivo 14 ottobre, ISS Italia è insorta avverso l’aggiudicazione, il parziale diniego di ostensione e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, articolando a sostegno del gravame i seguenti motivi, appresso sintetizzati:</h:div><h:div>“<corsivo>I Motivo: violazione dell’art 36, 3° Cost., art. 2109 c.c., artt. 30, 50, 95 e 97 D.lgs n. 50/2016, violazione degli artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, violazione dell’accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 repertorio atti n.221 del 21/12/2011, violazione degli artt. 13, 14, 15 del capitolato speciale d’appalto; istruttoria insufficiente, perplessità, illogicità manifesta”</corsivo>: l’offerta economica è insostenibile, atteso che il costo medio orario della manodopera, pari a € 15,11, risulta nettamente inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali;</h:div><h:div>“<corsivo>II Motivo: violazione e falsa applicazione art. 53 d. lgs. 50/2016, art. 22 l 241/1990, art. 24 Cost.; assente o insufficiente motivazione; erroneità, illogicità, perplessità</corsivo>”: il diniego di accesso è illegittimo; la stazione appaltante si è passivamente appiattita sull’opposizione della controinteressata, senza operare il corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco.</h:div><h:div>3. Si sono costituiti Irpiniambiente e Grattacaso, che hanno insistito per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>4. In data 11 novembre 2022 la ricorrente ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il silenzio rigetto formatosi sulla nuova istanza di accesso formulata il 20 settembre 2022, volta ad acquisire copia integrale “<corsivo>di tutti i verbali di gara… dell’istruttoria espletata dal RUP prot. n. 8835 del 04.8.2022…del verbale di valutazione delle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite dalla controinteressata…dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dalla società Grattacaso S.r.l.; provvedimento con il quale Irpiniambiente S.p.a. ha ritenuto accoglibile il diniego di ostensione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica….provvedimento con il quale Irpiniambiente S.p.a. dà contezza delle motivazioni poste a fondamento della disposta esecuzione anticipata del contratto</corsivo>”.</h:div><h:div>5. In data 16 dicembre 2022 Irpiniambiente ha depositato agli atti di causa il progetto e i “<corsivo>giustificativi della ricorrente</corsivo>” (<corsivo>recte</corsivo>, della controinteressata) non oscurati.</h:div><h:div>6. Con memoria del 22 dicembre 2022 la ricorrente ha insistito per ottenere l’accesso alla documentazione non ostesa (documentazione amministrativa, offerta economica, verbale di gara n. 6, atti del RUP sul procedimento di verifica dell’offerta anomala), censurando l’incongruità dell’offerta anche in relazione ai costi di attrezzature, macchinari e prodotti di consumo nonché con riguardo al margine lordo.</h:div><h:div>7. Con ordinanza n. 129 del 20 gennaio 2023 è stata accolta l’istanza ex 116, comma 2 c.p.a., ordinando alla stazione appaltante di provvedere all’ostensione, in forma integrale, della residua documentazione richiesta dalla ricorrente. Con successiva ordinanza n. 159 del 23 gennaio 2023 è stato disposto il rinvio della trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 5 aprile 2023.</h:div><h:div>8. Con memoria del 20 marzo 2023 la ricorrente ha lamentato l’incompleta esecuzione dell’ordinanza n. 129/2023, risultando comunque non versati agli atti, nonostante il nuovo deposito effettuato in data 19 febbraio 2023 dalla stazione appaltante, il verbale di gara n. 6, l’offerta economica, gli atti del RUP concernenti la verifica dell’offerta anomala, nonché il provvedimento con il quale è stata disposta l’esecuzione anticipata del contratto. Ha inoltre insistito per l’accoglimento delle censure concernenti gli ulteriori profili di incongruità dell’offerta evidenziati con la precedente memoria del 22 dicembre 2022.</h:div><h:div>9. Con ordinanza n. 767 del 6 aprile 2023 è stato reiterato l’ordine alla stazione appaltante di provvedere all’ostensione, in forma integrale, della residua documentazione richiesta dalla ricorrente.</h:div><h:div>9.1. Il 13 aprile 2023 amministrazione resistente ha versato in atti il verbale n. 6 del 18 marzo 2022, l’offerta economica, il decreto di aggiudicazione n. 175 del 22 agosto 2022, nonché il “parere istruttorio – proposta di aggiudicazione” prot. n. 8835 del 4 giugno 2022.</h:div><h:div>10. Con atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 28 aprile la ricorrente, a mezzo di un unico motivo, ha dedotto la nullità del verbale di verifica dell’anomalia, che reca il numero e la data di protocollo visibilmente modificati e risulta privo di sottoscrizione, olografa o digitale (o di attestazione di conformità all’originale qualora fosse una copia); ha inoltre censurato la correttezza del procedimento di verifica di anomalia, affetto da difetto di istruttoria e motivazione e frutto, nella sostanza, dell’acritico recepimento delle affermazioni della controinteressata in punto di attrezzature e macchinari, prodotti consumabili, margine lordo e spese generali.</h:div><h:div>11. All’udienza pubblica del 17 maggio 2023 la causa è stata rinviata per garantire il rispetto dei termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti notificati e depositati il 28 aprile 2023.</h:div><h:div>12. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 la causa è stata infine spedita in decisione.</h:div><h:div>13. Con il primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente deduce l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, atteso che dalla divisione dell’importo dell’offerta economica (€ 381.935,561) per il numero minimo di ore lavorate previsto dalla legge di gara (n. 25.272) emerge un costo medio orario della manodopera, pari a € 15,11, nettamente inferiore a quello risultante dalla tabella ministeriale concernente un operaio inquadrato al II livello del CCNL, pari ad € 16,45.</h:div><h:div>13.1. La doglianza non ha pregio.</h:div><h:div>13.2. Giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui la censura si inscrive.</h:div><h:div>Per giurisprudenza costante,  l'elemento "<corsivo>costo del lavoro</corsivo>" è composito e non deve essere considerato atomisticamente e rigidamente, ma va valutato nel complesso dell'organizzazione imprenditoriale, specie per imprese di notevoli dimensioni e ampia operatività che possono, quindi, compensare gli oneri derivanti da un maggior costo del lavoro con offerte qualitativamente migliori e soluzioni organizzative appropriate; a questo riguardo, si distingue tra "<corsivo>costo reale</corsivo>" - costituito da quanto dovuto dal datore di lavoro per il singolo lavoratore quale sia il numero di ore effettivamente lavorate - e "<corsivo>costo della specifica commessa</corsivo>", il quale, per svariate ragioni, può essere inferiore al "<corsivo>costo totale reale</corsivo>", vale a dire alla somma del costo reale di ogni singolo lavoratore (Cons. Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5939; 4 dicembre 2017, n. 5700), in quanto l'operatore economico mediante l'organizzazione dell'impresa può sempre realizzare economie di scala (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2951) che rendono il costo del lavoro offerto inferiore a quello di altro operatore pur a parità di ore lavorate, essendo vicenda normale che il costo del lavoro non sia uguale per tutte le imprese che partecipano alla stessa procedura di gara (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2168).</h:div><h:div>In tale quadro, il concetto di “<corsivo>minimi salariali</corsivo>”, indicati nelle apposite tabelle ministeriali (cd. trattamento retributivo minimo), deve essere distinto da quello di “<corsivo>costo orario medio del lavoro</corsivo>” risultante dalle tabelle stesse. La demarcazione fra i due concetti si coglie nel fatto che quello di trattamento retributivo minimo ha carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali.</h:div><h:div>Ne consegue che le tabelle redatte dal Ministero competente – esprimendo un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche - non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia: “<corsivo>sono consentiti motivati scostamenti dai valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, non possono costituire parametri inderogabili dal cui mancato rispetto possa essere automaticamente desunta l’inattendibilità dell’offerta economica, non potendo essi, nella loro formulazione statistica, considerare l'effetto di tutti i fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, valore quest’ultimo per la cui determinazione tabellare si considerano le ore mediamente lavorate, che scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, in parte predeterminabili in misura fissa, in altra parte suscettibili di variazione caso per caso</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 22.11.2022, n. 10272), ferma restando la possibilità di considerare anormalmente basse le offerte che si discostino dai costi medi indicati nelle citate tabelle “<corsivo>qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 22.11.2022, n. 10272 cit.);</h:div><h:div>13.3. Tanto premesso, nel caso di specie l’aggiudicataria ha enucleato nelle giustifiche una serie di elementi idonei a sostenere un’efficace riduzione del costo della manodopera, quali: l’impiego di  personale in tirocinio o inserito nel piano Garanzia Giovani; la possibilità di godere di agevolazioni rispetto al tasso I.N.A.I.L., grazie al possesso di certificazione di qualità; il maggior numero di ore annue mediamente lavorate (rielaborate in base ai dati aziendali emergenti dai tabulati paghe dell’ultimo biennio, da cui emerge un minore utilizzo dei permessi per diritto allo studio e un inferiore tasso di assenteismo); il ricorso al lavoro supplementare per le sostituzione del personale assente.</h:div><h:div>Da quanto evidenziato lo scostamento, comunque non abnorme, rispetto alle tabelle ministeriali risulta congruamente giustificato; né la ricorrente ha segnalato carenze specifiche e di rilievo tale da sconfessare siffatta conclusione, essendosi limitata a censurare la mancata specificazione del numero di tirocinanti impiegati.</h:div><h:div>14. Deve essere invece dichiarato improcedibile il secondo motivo del ricorso introduttivo, risultando soddisfatta la pretesa ostensiva con esso fatta valere.</h:div><h:div>15. Occorre dunque procedere allo scrutinio dei motivi aggiunti, mediante i quali, con un unico motivo, la ricorrente deduce la nullità del verbale di verifica di anomalia, per vizi di forma, nonché l’inadeguatezza (per difetto di istruttoria e motivazione) della valutazione condotta dalla stazione appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta. </h:div><h:div>16. Non possono essere condivise le censure concernenti il verbale le quali, nella stessa prospettazione di parte, rivestono una valenza meramente formale, atteso che la ricorrente non contesta la veridicità di quanto affermato nei verbali in ordine all’effettiva presenza di tutti i membri della Commissione, limitandosi ad evidenziare unicamente la carenza delle sottoscrizioni. </h:div><h:div>Deve pertanto trovare applicazione quella giurisprudenza secondo la quale “<corsivo>la mancanza di sottoscrizione va…considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenuto</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 luglio 2022, n. 10022). </h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam</corsivo> si osserva, su un piano generale, come la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la funzione della sottoscrizione è di consentire l'individuazione dell'autorità emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, perché non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato; l'autografia della sottoscrizione “<corsivo>non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo - e quindi di validità - qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare la provenienza dell'atto e la sicura attribuzione all'autore</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2020, n. 3019); “<corsivo>se è vero che la firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest'ultimo, per i profili psichico e giuridico, all'agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, anche in ossequio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245).</h:div><h:div>17. Con un secondo gruppo di censure la ricorrente lamenta che la stazione appaltante si sarebbe limitata a recepire acriticamente le giustificazioni della controinteressata, le quali tuttavia: a) relativamente alle attrezzature e ai macchinari, non computano i costi per le quote di ammortamento residue o i canoni di noleggio, né per la manutenzione ordinaria; i costi esposti risultano in ogni caso sottostimati rispetto all’analoga voce della ricorrente, che evidenzia un importo 17 volte superiore; b) con riguardo ai prodotti consumabili, asseritamente in magazzino, non computano i prezzi di acquisto né tengono conto che tali prodotti, avendo una scadenza compresa fra gli 8 e i 24 mesi, devono ritenersi scaduti o prossimi a scadere; c) espongono un esiguo margine lordo (euro 4.054,64, che si riduce ulteriormente ad euro 588,29 annui detratto il costo di pubblicazione a carico del concorrente) il quale, oltre ad essere meramente simbolico e già di per sé denotante l’anomalia dell’offerta, è destinato ad essere ulteriormente eroso in ragione della sottostima delle voci di cui alle precedenti lettere a) e b) nonché del mancato computo delle spese generali.</h:div><h:div>17.1. Il Collegio intende preliminarmente precisare che tali censure - <corsivo>ab origine</corsivo> irritualmente introdotte con memorie non notificate e successivamente reiterate con atto di motivi aggiunti - risultano tempestive in quanto incentrate sul difetto di istruttoria e motivazione della valutazione condotta dalla stazione appaltante, come emergente dal verbale di verifica dell’anomalia depositato in giudizio solo in data 13 aprile 2023.</h:div><h:div>17.2. Tanto premesso, le doglianze risultano infondate alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia, a mente dei quali:</h:div><h:div>- la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge; tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente viziata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;</h:div><h:div>- in <corsivo>subiecta materia</corsivo>, la stazione appaltante è chiamata a svolgere una valutazione sintetico-globale dell'offerta, che non mira tanto ad accertare l'eventuale presenza di singole inesattezze o a verificare in modo atomistico le singole voci di costo, quanto piuttosto ad appurare la complessiva attendibilità e affidabilità dell'offerta, ai fini della corretta esecuzione dell'appalto (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2022, n. 2079).</h:div><h:div>17.3. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, si evidenzia che, quanto alle attrezzature/macchinari e ai prodotti consumabili, la ricorrente si è limitata ad ipotizzare costi non computati, senza tuttavia quantificarli né dimostrare che essi siano idonei ad assorbire interamente l’utile stimato e a rendere incapiente l’offerta.</h:div><h:div>La contestazione si fonda pertanto su un esame parcellizzato di singoli elementi e specifiche inesattezze, avulso da una valutazione di effettiva incidenza sull’offerta economica nel suo insieme, senza neanche considerare la (possibile) complessiva compensazione delle diverse voci di costo (Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2020 n. 1449), in antitesi con i ricordati principi in materia di valutazione di anomalia delle offerte e con l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di giudizio di anomalia, è onere di chi contesti il giudizio dell'Amministrazione fornire, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l'erroneità (erroneità che, peraltro, “<corsivo>deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell'offerta</corsivo>”, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3167 del 2021).</h:div><h:div>Né assume rilievo, quanto alle attrezzature e ai macchinari, il confronto con i costi esposti dalla ricorrente, atteso che la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte; essa va viceversa condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro.</h:div><h:div>17.4. Con riferimento poi al margine lordo deve trovare applicazione l’orientamento secondo il quale - al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, circostanza non provata nel caso di specie - non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per l'impresa dall'essere aggiudicataria di un appalto pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527; 29 maggio 2017, n. 2556). Trattasi peraltro di considerazioni fatte proprie dalla stessa aggiudicataria, che nelle giustificazioni ha espressamente indicato che “<corsivo>tale percentuale può sembrare esigua ma va considerata in un’ottica di mercato più ampia dove basilare la presenza capillare in tutto il territorio per mantenere la struttura organizzativa e tecnica costituita in questi anni. La remunerazione dell’appalto avverrà principalmente in via indiretta, poiché comporterà benefici di immagine, consolidamento della presenza territoriale e sviluppo commerciale in tempi brevi</corsivo>”.</h:div><h:div>17.5. Quanto alle asserite carenze motivazionali si osserva poi che un analitico e puntuale obbligo di motivazione è ravvisabile unicamente nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre nell’ipotesi di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta è sufficiente motivare il provvedimento <corsivo>per relationem </corsivo>alle giustificazioni presentate dal concorrente, sempre che esse non siano manifestamente illogiche (cfr., <corsivo>ex pluribus</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544).</h:div><h:div>17.6. In conclusione, ritiene il Collegio che la valutazione globale effettuata dalla stazione appaltante non sia irragionevole o illogica (né denoti palesi incongruità tali da potere essere considerate rilevanti ai fini del giudizio di legittimità) e che, per converso, la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi sufficienti a dimostrare la non sostenibilità dell'offerta. </h:div><h:div>18. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. </h:div><h:div>18.1. Sussistono tuttavia giusti motivi, alla luce della complessiva vicenda processuale, per disporre la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>