<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220096220221110085620615" id="20220096220221110085620615" modello="3" modifica="11/12/2022 11:58:45 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00962"/><fascicolo anno="2022" n="03018"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220096220221110085620615.xml</file><wordfile>20220096220221110085620615.docm</wordfile><ricorso NRG="202200962">202200962\202200962.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>leonardo pasanisi</firma><data>12/11/2022 08:28:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>11/11/2022 08:39:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 25654 del 21 aprile 2022, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici (doc. 1), con il quale il Comune di Nocera Inferiore ha risolto i seguenti contratti di appalto pubblici di lavori:</h:div><h:div>(i) “Lavori per la manutenzione pubblica illuminazione ed infrastrutture anno 2020 (Marciapiedi e sedi stradali) CIG: 86012919DE CUP: J39G20000110004F” - Contratto repertorio n. 5021/2021 (doc. 2);</h:div><h:div>(ii) “Lavori di riqualificazione Via Barbarulo, Via Garibaldi e relative traverse con pedonalizzazione 1°, 2° e 3° lotto. 1° Lotto CIG:8666809D07 CUP: J37H19002530004 - 2° e 3° Lotto CIG: 8667790695 CUP: J37H20001490005” - Contratto repertorio n. 5033/2021 (doc. 3);</h:div><h:div>- per quanto possa occorrere, della nota prot. 59965 dell'11 ottobre 2021 con cui l'amministrazione resistente ha richiesto alle autorità amministrative preposte di ricevere informazioni sulla situazione soggettiva della ricorrente (doc. 8);</h:div><h:div>- sempre per quanto possa eventualmente occorrere, della nota prot. n. 61727 del 18 ottobre 2021 con cui il Comune resistente ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla risoluzione dei summenzionati contratti di appalto (doc. 9);</h:div><h:div>- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 962 del 2022, proposto da -OMISSIS-S.C.P.A Societa' Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Bifolco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento del 21 aprile 2022 (prot. n. 25654) del Comune di Nocera Inferiore, con il quale l’Ente ha provveduto alla risoluzione di due contratti di appalto stipulati con la ricorrente -OMISSIS-s.c.p.a, per i lavori di manutenzione della pubblica illuminazione (rep. 5021/2021) e di riqualificazione di via Barbarulo, via Garibaldi e relative traverse con pedonalizzazione (rep. 5033/2021).</h:div><h:div>2. – Deduce parte ricorrente, in estrema sintesi, l’illegittimità delle risoluzioni disposte dalla P.A. in quanto erroneamente motivate in diritto, attesa l’assoluta inconferenza delle norme genericamente richiamate a supporto del provvedimento impugnato, fondato sugli artt. 108, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e 1456 c.c. </h:div><h:div>3. – Resiste il Comune di Nocera Inferiore il quale, con memoria (depositata il 20 giugno 2022), eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di <corsivo>ius postulandi</corsivo> sul duplice rilievo che, pur essendo la ricorrente sottoposta ad amministrazione giudiziaria ex artt. 35 e ss. d.lgs. 159/2011, il ricorso è stato presentato dal legale rappresentante e non dagli amministratori giudiziari e, comunque, senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato e, sotto altro profilo, sull’assunto che parte ricorrente avrebbe conferito il patrocinio per la controversia in esame in violazione dell’art. 39 co. 1 bis del d.lgs. 159/2011, ai sensi del quale “<corsivo>dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato” </corsivo>e solo se questa<corsivo> “non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista</corsivo>”.</h:div><h:div>In via gradata chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure.</h:div><h:div>4. – Accolta l’istanza di tutela cautelare con ordinanza nr. 297/2022, all’udienza pubblica del 26 ottobre 2022, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria di replica, la controversia è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. – Il ricorso è fondato e va accolto.</h:div><h:div>6. – Ricondotta preliminarmente la controversia nell’alveo del recesso pubblicistico conseguente all’emissione di un’interdittiva antimafia nei confronti di un contraente con la pubblica amministrazione e alla misura di prevenzione del sequestro che l’ha preceduta, con il corollario processuale della giurisdizione amministrativa, tenuto peraltro conto che le circostanze alla base della recisione dei contratti in questione non sono collegate né presuppongono, anche implicitamente, un inadempimento contrattuale della ricorrente (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2021, n. 3078), va respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di <corsivo>ius postulandi</corsivo> formulata dalla difesa del comune, la quale risulta smentita <corsivo>per tabulas</corsivo>, come da atti depositati dalla ricorrente in data 20.6.2022, che comprovano l’avvenuta autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal Giudice delegato agli amministratori giudiziari e il riscontro negativo fornito dall’Avvocatura dello Stato alla richiesta della società di assumere il patrocinio della controversia in esame.</h:div><h:div>7. – Nel merito il Collegio rileva che gli atti di risoluzione non trovano giustificazione nella motivazione del provvedimento impugnato, incentrata sul richiamo all’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e sull’implicito rinvio alla previsione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, affiancato alla riproduzione, per esteso, di parte di una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul tema dei gravi illeciti professionali.</h:div><h:div>7.1. – Nessuno dei presupposti applicativi della previsione in esame, infatti, è ravvisabile nel caso in esame, non essendo intervenuta a carico della ricorrente alcuna “<corsivo>decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci</corsivo>” (art. 108, co. 2, lett. a) mentre, quanto all’intervento di un “<corsivo>provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione</corsivo>” ovvero di una “<corsivo>sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80</corsivo>” (art. 108, co. 2, lett. b), deve tenersi conto del disposto dell’art. 35, co.3, d.lgs. 159/2011, a mente del quale “[a]<corsivo>l fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2. – Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente, con decreto del Tribunale di Salerno del 22 settembre 2021, è stata sottoposta a sequestro di prevenzione della totalità delle quote di partecipazione e dei beni del compendio aziendale (ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 159/2011) mentre, con decreto del successivo del 23 settembre, è stata disposta la nomina dei custodi e degli amministratori giudiziari (ai sensi dell’art. 35 d.lgs. <corsivo>cit</corsivo>.).</h:div><h:div>7.3. – Gli effetti dell’informativa interdittiva, sopraggiunta il 14 ottobre 2021, risultano pertanto sterilizzati <corsivo>ex ante</corsivo> dalla previa sottoposizione dell’azienda al controllo giudiziario di cui al <corsivo>cit</corsivo>. art. 35, tant’è che la Prefettura di Salerno, come documentato dalla ricorrente, con nota prot. n. 5573 del 13 gennaio 2022, ha chiarito che quest’ultima risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti ad infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012, con decorrenza 25 ottobre 2021. </h:div><h:div>7.4. – Di conseguenza, anche durante il periodo (peraltro brevissimo: dal 14 ottobre al 25 ottobre 2021) intercorrente tra il diniego di iscrizione nella cd. White list e la (decorrenza della) successiva iscrizione, per il quale potrebbe in astratto prefigurarsi una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 sino alla completa esecuzione del contratto, la società ricorrente era già sottoposta al controllo giudiziario di cui al cit. art. 35 d.lgs. n. 159/2011, con conseguente elisione della rilevanza pregiudizievole dei provvedimenti di natura antimafia a suo carico in forza del disposto di cui al comma 3 del successivo art. 35 <corsivo>bis</corsivo>. </h:div><h:div>8. – Si consideri, poi, con riguardo al primo dei due contratti risolti dal comune resistente, che esso, a differenza del secondo, di cui non è stata ancora avviata l’esecuzione, è stato ultimato in data 15 novembre 2021, cioè diversi mesi prima del contestato provvedimento di risoluzione che, pertanto, si rivela in contrasto con quanto disposto dall’art. 94, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, a mente del quale “[i] <corsivo>soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione</corsivo> […]”.</h:div><h:div>9. – Coglie dunque nel segno la censura con cui è dedotta la carenza e la genericità della motivazione spesa dal Comune a fondamento del provvedimento impugnato il quale, in quanto illegittimo, merita di essere annullato. </h:div><h:div>10. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento prot. n. 25654 del 21 aprile 2022, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Nocera Inferiore.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>