<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220083020221014115413817" descrizione="" gruppo="20220083020221014115413817" modifica="10/11/2022 09:31:11" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Egel S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00830"/><fascicolo anno="2022" n="02990"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220083020221014115413817.xml</file><wordfile>20220083020221014115413817.docm</wordfile><ricorso NRG="202200830">202200830\202200830.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>leonardo pasanisi</firma><data>10/11/2022 08:58:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Esposito</firma><data>10/11/2022 07:54:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/11/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Referendario</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari</h:div><h:div>a) della determina n. 70 del 1° marzo 2022, prot. n. 113 del 4 marzo 2022, recante l'aggiudicazione in favore della controinteressata dell'appalto “Interventi di sistemazione e riqualificazione idraulica ambientale del Vallone Zinzole”;</h:div><h:div>b) se e in quanto occorra della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, dei verbali di gara, del provvedimento della nomina della commissione, nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque, lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compreso il disciplinare di gara, ove inteso in senso di acconsentire alla partecipazione alla gara della società SMEET;  </h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (laddove stipulato nelle more) e per il risarcimento dei danni in forma specifica, con conseguente espressa richiesta di subentro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 830 del 2022, proposto dalla Egel s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone, Crescenzo Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Rofrano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Smeet s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rofrano e della Smeet s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con bando del 28 luglio 2021, il Comune di Rofrano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento degli “Interventi di sistemazione e riqualificazione idraulica ambientale del Vallone Zinzole”, da aggiudicare sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, con l’attribuzione di un massimo di 80 punti all’offerta tecnica, di 10 punti all’offerta economica e di 10 punti all’offerta tempo, di importo complessivo pari a euro 499.934,50.</h:div><h:div>Con provvedimento n. 1113 del 4 marzo 2022, comunicato alla ricorrente il 5 marzo 2022, la procedura è stata giudicata alla controinteressata.</h:div><h:div>La ricorrente, seconda classificata, ha avanzato istanza di accesso agli atti con pec del 19 marzo 2022 al fine di avere conoscenza, tra l’altro, della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dalla controinteressata.</h:div><h:div>Con nota del 13 aprile 2022 è stata accolta l’istanza di accesso; i documenti richiesti sono stati consegnati alla ricorrente il 3 maggio 2022, pur essendo a disposizione della ricorrente già dal 15 aprile 2022. </h:div><h:div>2. Con ricorso notificato e depositato il 10 maggio 2022, la ricorrente lamenta che:</h:div><h:div>- il progetto e la proposta migliorativa della controinteressata sono state sottoscritte da un tecnico iscritto all’albo dei geometri anziché a quello degli ingegneri, con violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara, dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929 e dell’art. 51 del R.D. n. 2537/1925, considerata la tipologia dei lavori da eseguire, l’offerta formulata, la limitazione della competenza professionale di tali tecnici alle costruzioni minori nonché la competenza professionale degli ingegneri in relazione alle opere idrauliche. Ciò avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta della controinteressata o la valorizzazione dell’offerta da questa formulata con un punteggio pari a zero; </h:div><h:div>- la relazione tecnica e le tavole grafiche che costituiscono l’offerta risultano non coerenti con quanto riportato nel computo metrico non estimativo (allegato all’offerta tecnica) e nel computo metrico estimativo (allegato all’offerta economica), con conseguente indeterminatezza dell’offerta. Trattandosi di appalto a misura, come indicato nel capitolato speciale d’appalto, i computi metrici costituiscono elemento essenziale dell’offerta, individuando e valorizzando le migliorie proposte. Le discordanze rilevate evidenziano l’irragionevolezza delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, in quanto la mancata contabilizzazione delle migliorie avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punteggio pari a zero.</h:div><h:div>3. Si è costituita la controinteressata eccependo l’irricevibilità del ricorso per la tardività della notifica, l’inammissibilità dello stesso per mancata notifica alla Asmel Consortile nonché l’infondatezza; si è altresì costituita l’Amministrazione, eccependo l’irricevibilità del ricorso per la tardività della notifica e l’infondatezza dello stesso.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 245/2022 di questo Tribunale è stata accolta la domanda cautelare in ragione del <corsivo>periculum in mora</corsivo>. Tale ordinanza è stata riformata dall’ordinanza n. 3415/2022 del Consiglio di Stato; di conseguenza, a seguito della stipula del contratto, è stata avviata la fase di esecuzione dei lavori.</h:div><h:div>5. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2022, previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Occorre preliminarmente disattendere l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.</h:div><h:div>La ricorrente ha avuto conoscenza dell’aggiudicazione, a seguito di specifica comunicazione, il 5 marzo 2022 e ha avanzato istanza di accesso il 19 marzo 2022, come risulta dalla data della pec spedita dalla ricorrente all’Amministrazione (“sabato 19 marzo 2022 ore 11:01”, tuttavia oggetto di protocollo solo il successivo 22 marzo 2022, come risulta dall’intestazione del riscontro dell’Ente); l’istanza di accesso è stata accolta dall’Amministrazione il 13 aprile 2022, consentendo materialmente l’accesso a partire dal 15 aprile 2022; il ricorso è stato notificato alle controparti il 10 maggio 2022.</h:div><h:div>L’istanza di accesso è stata quindi tempestivamente proposta nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla successiva giurisprudenza (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020 par. 27; TAR Calabria – Catanzaro n. 359/2021; Consiglio di Stato n. 3197/2022; cfr. altresì TAR Campania – Salerno n. 2956/2022). Il limite temporale di quindici giorni per la proposizione dell’istanza di accesso (derivante dall’applicazione, per identità di <corsivo>ratio</corsivo>, dell’art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) consente infatti di contemperare l’esigenza di garantire al concorrente la necessaria disponibilità di un adeguato lasso di tempo ai fini delle valutazioni preliminari all’accesso e della proposizione della relativa istanza e l’esigenza di imporre al medesimo concorrente un altrettanto necessario onere di diligenza circa il termine ultimo di presentazione della medesima istanza al fine di escludere che il termine di impugnazione dell’aggiudicazione possa rientrare nella sua disponibilità mediante la scelta del momento in cui avanzare la richiesta di ostensione documentale.</h:div><h:div>Peraltro la ricorrente ha diligentemente presentato l’istanza di accesso nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione nonostante la precisazione contenuta nella citata comunicazione secondo cui “Conformemente a quanto stabilito dall'art. 53, del d.lgs. n. 50/2016, l'accesso agli atti del procedimento finalizzato all’eventuale presentazione di un ricorso nei modi e termini di cui ai commi 1 e 2 all’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 è consentito entro 30 giorni lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti”. </h:div><h:div>A fronte della tempestiva istanza, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’immediato accesso alla documentazione richiesta; l’Ente ha invece messo a disposizione tale documentazione, determinante ai fini della formulazione delle censure proposte (relative a profili rilevabili unicamente mediante la conoscenza dell’offerta tecnica e non risultanti dai verbali di gara), solo a partire dal 15 aprile 2022. </h:div><h:div>In ragione di tale condotta dilatoria, che ha impedito alla ricorrente l’immediata conoscenza degli atti di gara, il decorso del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione deve essere quindi ricollegato non alla comunicazione del provvedimento o alla richiesta di accesso ma al momento in cui la Stazione appaltante ha effettivamente messo a disposizione della ricorrente la documentazione richiesta, cosicché risulta tempestiva la notifica del ricorso avvenuta il 10 marzo 2022. </h:div><h:div>7. Non può essere inoltre condivisa l’eccezione relativa al non corretto indirizzamento dell’istanza di accesso, sollevata dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Non può ravvisarsi alcuna violazione delle regole di diligenza imposte al concorrente nell’utilizzo, ai fini della trasmissione all’Amministrazione dell’istanza di accesso, dell’indirizzo di pec dell’Ente e non del portale di gestione della procedura.</h:div><h:div>Infatti i parr. 1.2 e 1.3 del disciplinare di gara, richiamati dalla parte pubblica, non sono riferiti alle istanze di accesso rivolte dai concorrenti alla Stazione appaltante ma, rispettivamente, alle richieste di chiarimenti e alle comunicazioni rivolte dall’Amministrazione ai concorrenti; nessuna disposizione del disciplinare impone inoltre ai concorrenti l’utilizzo esclusivo del citato portale ai fini della trasmissione delle comunicazioni rivolte dai concorrenti alla Stazione appaltante.</h:div><h:div>In ogni caso lo stesso par. 1.3, riferito alle comunicazioni, precisa che “Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese <corsivo>all’indirizzo PEC</corsivo> e all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma”; poiché l’indirizzo indicato dai concorrenti nell’anagrafica di iscrizione alla piattaforma è utilizzato dalla Stazione appaltante ai fini delle comunicazioni rivolte da questa ai concorrenti, <corsivo>l’indirizzo di pec</corsivo> a cui pure fa riferimento la disposizione non può che essere l’indirizzo dell’Amministrazione, che i concorrenti possono utilizzare ai fini delle comunicazioni ad essa dirette, considerato altresì che il paragrafo si riferisce a tutte le comunicazioni e che non risulta altra disciplina di quelle concorrenti - Amministrazione.</h:div><h:div>È dirimente comunque la precisazione contenuta nel medesimo par. 1.3 secondo cui “l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto per qualsiasi comunicazione [occorre] fare riferimento all’indirizzo sopraindicato”; gli unici indirizzi di pec riportati nell’ambito del disciplinare e prima del citato par. 1.3 sono proprio quelli contenuti nella prima pagina del disciplinare (in particolare, nell’intestazione), riferiti all’Amministrazione e a cui la ricorrente ha (correttamente) indirizzato la propria istanza.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che il par. I.1 del bando individua il Comune di Rofrano come Stazione appaltante e ne riporta, quale punto di contatto (“I.1) Stazione appaltante - denominazione indirizzi e punti di contatto”) il RUP alla stessa appartenente e l’indirizzo di pec del medesimo Ente a cui la ricorrente ha inoltrato la richiesta di accesso.</h:div><h:div>A nulla vale il riferimento alla ASMECOMM contenuto nella comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, il cui indirizzo di pec “asmecomm@asmpec.it” sarebbe riportato al par. I.2 del bando di gara.</h:div><h:div>La comunicazione del provvedimento di aggiudicazione riporta infatti la seguente indicazione, peraltro gravemente lacunosa: “L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d'accesso è il seguente: ASMECOMM, Via Carlo Cattaneo, 9, 21013 Gallarate VA dalle ore alle ore”.</h:div><h:div>È necessario tuttavia considerare che il par. I.2 del bando individua invece la Asmel Consortile quale società di committenza ausiliaria (specificandone l’indirizzo di pec) e lo Studio Amica s.r.l quale “gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata”. </h:div><h:div>A differenza di quanto affermato dall’Amministrazione, quindi, il soggetto giuridico indicato nei documenti di gara quale società di committenza ausiliaria e gestore della piattaforma telematica non è la ASMECOMM ma la Asmel Consortile e, con riguardo ai profili tecnici, lo Studio Amica, con la conseguenza che il riferimento ad “ASMECOMM” contenuto nella comunicazione non poteva considerarsi idoneo a individuare univocamente il destinatario di eventuali istanze di accesso e il relativo indirizzo pec.</h:div><h:div>L’indicazione “ASMECOMM” non può essere poi riferita alla piattaforma di gestione della gara (sebbene il suo indirizzo internet sia “http://www.asmecomm.it”) in quanto nella citata comunicazione ad “ASMECOMM” è associato un indirizzo fisico in grado non solo di smentire qualsiasi riferimento a strumenti telematici ma anzi idoneo a indurre i concorrenti a inoltrare a tale indirizzo l’istanza di accesso, con conseguente definitiva frustrazione delle esigenze di immediata conoscenza della richiesta di accesso più volte rappresentate dall’Amministrazione nelle memorie depositate.</h:div><h:div>Tali incerte indicazioni, in contrasto con quelle riportate nel bando e nel disciplinare (destinate pertanto a prevalere), anziché facilitare la presentazione dell’istanza di accesso, erano invece idonee a ingenerare confusione nei concorrenti circa il punto di contatto a cui rivolgere l’istanza. </h:div><h:div>Pertanto non è la ricorrente ma la Stazione appaltante ad essere venuta meno al principale obbligo di diligenza che grava sulla stessa nei rapporti con i concorrenti ovvero a quello del <corsivo>clare loqui</corsivo>, espressione del principio di collaborazione e buona fede che l’art. 1, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, della legge n. 241/1990 riferisce ormai espressamente anche ai rapporti tra Amministrazione e cittadino.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che le indicazioni poi contenute nella determina a contrarre e nel disciplinare di gara nonché le attività compiute nel corso della procedura depongono univocamente nel senso della qualificazione del Comune di Rofrano quale Stazione appaltante e della Asmel Consortile non quale centrale di committenza ma quale società di committenza ausiliaria, chiamata meramente a mettere a disposizione della prima la piattaforma per la gestione telematica della procedura di gara.</h:div><h:div>Di conseguenza la Stazione appaltante, che ha esercitato i poteri relativi alla procedura e ha adottato i relativi provvedimenti, è da considerarti ad ogni effetto detentrice dell’intera documentazione di gara e di per sé destinataria delle eventuali istanze di accesso.</h:div><h:div>Nell’ambito della procedura, per quanto di interesse, l’Asmel consortile si è invece limitata a mettere a disposizione dell’Amministrazione la piattaforma telematica, utilizzata da quest’ultima unicamente quale strumento di organizzazione e gestione delle attività di gara, senza compiere alcuna attività amministrativa. Né la determina (che rinvia alla documentazione di gara), né il bando, né il disciplinare attribuiscono alla Asmel consortile l’esercizio di poteri autoritativi o riservano alla stessa attività materiali relative alla fase competitiva. Pertanto il ruolo della citata società, limitato alle attività di conduzione e di manutenzione della strumentazione telematica utilizzata dalla Stazione appaltante, non consentiva di per sé alla stessa di avere accesso alla documentazione di gara che era invece nel dominio dell’Amministrazione responsabile della procedura. </h:div><h:div>Era l’Amministrazione e non la citata società, di conseguenza, ad avere la disponibilità dei documenti oggetto dell’accesso, con la conseguenza che l’istanza avanzata dalla ricorrente risulta, anche sotto tale profilo, correttamente indirizzata. </h:div><h:div>Occorre infine rilevare che il riscontro dato dall’Amministrazione all’istanza ne evidenzia la regolare ricezione da parte dell’Ente.</h:div><h:div>8. Inconferente risulta anche l’eccezione sollevata dall’Amministrazione circa il tipo di istanza avanzata dalla ricorrente, una istanza di accesso formale anziché informale; secondo l’Amministrazione, la ricorrente, non essendosi avvalsa della “più snella e rapida istanza” avente tempi più brevi di riscontro, non potrebbe beneficiare della dilazione del termine di impugnazione.  </h:div><h:div>Giova rilevare che, nelle procedure di gara, tale distinzione si ricollega principalmente al momento in cui l’istanza è avanzata e rileva per obblighi che, in termini di tempi di risposta, ricadono sull’Amministrazione. </h:div><h:div>L’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, essendo stata presentata entro pochi giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, rappresentando la posizione di seconda classificata della stessa, richiamando l’art. 53 del d.l.gs. n. 50/2016 (quindi il diritto del concorrente ad accedere alla documentazione relativa alla procedura a cui ha partecipato), protestando che “il diritto di accesso deve essere riconosciuto tempestivamente onde non compromettere e/o comprimere il diritto di difesa della partecipante” ed evidenziando il “fine di difendere in giudizio gli interessi della Società EGEL s.r.l. in relazione alla suddetta procedura di affidamento”, non poteva essere equivocata dalla Stazione appaltante, integrando chiaramente una istanza di accesso informale che, presentata nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, imponeva alla stessa, secondo le indicazioni fornite dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’immediata ostensione della documentazione.</h:div><h:div>Anche le sopra indicate considerazioni, rigettando l’ulteriore avversa eccezione, consentono di affermare la tempestiva proposizione del ricorso. </h:div><h:div>9. È altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Asmel consortile che, in relazione alla presente procedura e sulla base delle risultanze della documentazione di gara (come già sopra rilevato), svolge unicamente servizi di committenza ausiliari consistenti nella messa a disposizione della piattaforma telematica di gestione della procedura, senza alcun esercizio di poteri autoritativi e l’adozione di alcun provvedimento.</h:div><h:div>10. Procedendo all’esame del merito, risulta fondato il primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Il disciplinare di gara dispone che “l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, mediante timbro e firma olografa, da Tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell’Operatore partecipante e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale”; tale previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> deve essere interpretata nel senso di imporre la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un tecnico “abilitato” ovvero di un tecnico a cui la disciplina professionale consente l’elaborazione delle soluzioni tecnico-specialistiche inerenti all’oggetto dell’appalto; tale sottoscrizione è necessaria affinché il citato professionista assuma la paternità e, soprattutto, la responsabilità delle soluzioni elaborate e proposte alla Stazione appaltante, in termini di conformità alle specifiche regole tecnico-specialistiche del settore di riferimento, con la conseguenza che l’apposizione della sottoscrizione da parte di un soggetto a cui la legge professionale non consente l’elaborazione di soluzioni relative allo specifico appalto e che pertanto non può assumere la responsabilità di tali soluzioni determina l’inidoneità dell’offerta e la sua esclusione, senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio, trattandosi di criticità direttamente inerenti all'offerta.</h:div><h:div>Occorre inoltre rammentare che:</h:div><h:div>- l’art. 51 del R.D. n. 2537/1925 riserva alla “professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima … dei lavori relativi alle vie e ai mezzi … di deflusso”;</h:div><h:div>- Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2021, n. 5510, interpretando gli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537/1925, ha affermato che “<corsivo>la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato riconosce, in chiave generale, che &lt;&lt;la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990, n. 92)&gt;&gt; (Cons. Sato, n. 5012 del 2019, cit.)</corsivo>”;</h:div><h:div>- l’art. 16 del R.D. n. 274/1929 consente agli esercenti la professione di geometra, al più, la progettazione di opere idrauliche di scarsa rilevanza e in ambito rurale.</h:div><h:div>Nel caso di specie il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e lo stesso disciplinare di gara riconduce le lavorazioni afferenti all’appalto integralmente alla categoria OG8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, consentendo altresì ai concorrenti di formulare “proposte migliorative e/o integrative” per il “miglioramento/integrazione dei lavori di protezione sponde, sistemazione alveo…”, purché “non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all’impostazione progettuale originaria, migliorandone la funzionalità e l’accessibilità” (cfr. disciplinare di gara, criterio B di valutazione dell’offerta tecnica). </h:div><h:div>Quindi la formulazione dell’offerta tecnica relativa alla procedura, pur non potendo comportare varianti al progetto posto a base di gara, ben può incidere sullo stesso con soluzioni migliorative o integrative, presupponendo così il supporto di un professionista munito della capacità professionale necessaria ai fini dell’elaborazione di soluzioni tecnico-specialistiche destinate comunque a intervenire sulle condizioni progettuali già definite all’avvio della procedura.</h:div><h:div>A ciò ai aggiunga che le proposte migliorative in concreto articolate dall'aggiudicataria delineano interventi di tipo strutturale in ambito idraulico. Le soluzioni migliorative avanzate prevedono tra l’altro:</h:div><h:div>- in relazione al criterio di valutazione A:</h:div><h:div>-- la “riduzione uniforme della pendenza” in alcuni punti del tracciato mediante la riprofilatura del pendio “al fine di ridurre gli sforzi tangenziali agenti lungo la superficie di potenziale scivolamento”, con una modifica “della geometria del pendio” comprendente “uno scavo di alleggerimento in corrispondenza del ciglio di distacco, la completa o parziale rimozione del materiale instabile e la riprofilatura al fine di abbattere la pendenza del pendio” (cfr. punto 1.1 della relazione criterio A);</h:div><h:div>-- l’“appesantimento al piede” consistente nell’applicazione di “masse al piede del corpo di frana” al fine di aumentare le “forze resistenti lasciando invariate quelle destabilizzanti” (cfr. punto 1.2 della relazione criterio a);</h:div><h:div>-- una “riduzione delle forze destabilizzanti che agiscono sul versante in frana, riducendone il peso gravante sulla parte sommitale” (cfr. punto 1.3 della relazione criterio a);</h:div><h:div>- in relazione al criterio di valutazione B:</h:div><h:div>-- la realizzazione di controbriglie a valle delle briglie di progetto “necessarie per la riduzione delle pendenze dell’alveo” (cfr. punto 1 della relazione criterio b);</h:div><h:div>-- la “messa in opera di materassi tipo reno a valle delle briglie” per la “la riduzione della pendenza longitudinale dell’asta e la riduzione delle velocità” (cfr. punto 2 della relazione criterio b);</h:div><h:div>-- la “realizzazione di ulteriori gabbioni in pietrame” per la “stabilizzazione dei versanti” (cfr. punto 3 della relazione criterio b);</h:div><h:div>-- la “sistemazione dei tratti stradali e relative opere convogliamento delle acque” (cfr. punto 11 della relazione criterio b).</h:div><h:div>Di conseguenza, l’oggetto dell’appalto, le soluzioni migliorative o integrative richieste e quelle concretamente proposte, anche in considerazione della loro rilevanza, avrebbero suggerito l’intervento di un tecnico dotato, sulla base della disciplina professionale di riferimento, della massima capacità di progettazione di opere idrauliche ovvero di un ingegnere, con la conseguenza che l’offerta tecnica della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in ragione della sua inidoneità.</h:div><h:div>11. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Circa la sorte del contratto stipulato il 7 maggio 2022, occorre considerare che:</h:div><h:div>- la ricorrente ha formulato specifica domanda di inefficacia del contratto e di subentro nell’esecuzione dello stesso;</h:div><h:div>- il contratto prevede una durata di 288 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna dei lavori e che la consegna è avvenuta in data 3 agosto 2022, con conseguente scadenza del termine di ultimazione dei lavori per il 18 maggio 2023;</h:div><h:div>- il vizio riscontrato avrebbe condotto la ricorrente all’aggiudicazione della procedura e alla piena esecuzione del contratto;</h:div><h:div>- sull’esecuzione del contratto da parte della ricorrente convergono sia l’interesse di quest’ultima così manifestato sia quello dell’Amministrazione in ragione delle maggiori garanzie offerte dal redattore dell’offerta tecnica della medesima ricorrente;</h:div><h:div>con la conseguenza che può essere dichiarata l’inefficacia originaria del contratto stipulato.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della infondatezza delle eccezioni e delle difese formulate dalle parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara l’originaria inefficacia del contratto.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Rofrano al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000 (tremila/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e alla refusione del contributo unificato se versato.</h:div><h:div>Condanna la Smeet s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000 (mille/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Raffaele Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>