<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220001920220126230339223" descrizione="" gruppo="20220001920220126230339223" modifica="1/27/2022 12:40:43 AM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00019"/><fascicolo anno="2022" n="00214"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220001920220126230339223.xml</file><wordfile>20220001920220126230339223.docm</wordfile><ricorso NRG="202200019">202200019\202200019.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Di Lorenzo</firma><data>27/01/2022 00:40:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Referendario</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Annullamento previa sospensione della determinazione n. 1280 del 25.11.2021 -reg. gen. n. 3334 del 6.12.2021- del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, con la quale è stato approvato il verbale del seggio di gara n. 1 del 15.9.2021 ed aggiudicata definitivamente la gara alla soc. Gallo Costruzioni s.r.l. invece che alla società ricorrente</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 19 del 2022, proposto da C.G. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Salerno, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gallo Costruzioni di Maisto Filomena &amp; C. S.a.s., non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Gallo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Eleonora Caterina Tamburini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno e della Gallo Costruzioni S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> Con ricorso regolarmente notificato e depositato, C.G. Costruzioni s.r.l. ha impugnato la determinazione n. 1280 del 25.11.2021 -reg. gen. n. 3334 del 6.12.2021- del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti del- la Provincia di Salerno, con la quale è stato approvato il verbale del seggio di gara n. 1 del 15.9.2021 ed aggiudicata definitivamente la gara riguardante la “manutenzione straordinaria S.P. n. 185 Comune di Angri, nel tratto che va dall’uscita della S.S. 268 alla S.S. 18” in favore della società Gallo Costruzioni, invece che della società ricorrente, nonché il verbale del seggio di gara n. 1 del 15.9.2021, col quale sono state escluse dalla gara le offerte presentate dai concorrenti PRG Costruzioni s.a.s. e Antonio &amp; Antonio Costruzioni s.r.l.</h:div><h:div>Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato che PRG Costruzioni s.a.s. e Antonio &amp; Antonio Costruzioni s.r.l. illegittimamente sono state escluse per anomalia dell’offerta, in quanto il ribasso da loro indicato sarebbe frutto di un mero errore materiale. Secondo la ricorrente, se non fossero state escluse le ditte Antonio &amp; Antonio e la ditta PRG per anomalia dell’offerta, si sarebbe determinata diversamente la soglia di anomalia, e la ricorrente risulterebbe prima classificata.</h:div><h:div>Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato che la Stazione appaltante non avrebbe chiesto chiarimenti ai due citati concorrenti ai fini del soccorso.</h:div><h:div>Con il terzo motivo è lamentata l’illegittimità del disciplinare nel punto in cui prevede l’esclusione di offerte economiche negative.</h:div><h:div>Si è costituita la Provincia di Salerno deducendo l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Si è costituita anche la controinteressata Gallo Costruzioni per resistere al ricorso.</h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato l’asserita illegittimità dell’esclusione delle due società PRG e Antonio &amp; Antonio, sostenendo che non sussisterebbe l’anomalia dell’offerta in quanto il ribasso indicato sarebbe frutto di un mero errore materiale. Infatti le due società apparentemente avrebbero formulato una offerta irreale nel <corsivo>quantum</corsivo>, avendo la PRG offerto un ribasso di 33.933,00% e la Antonio &amp; Antonio un ribasso del 34.041,00%, con ribassi quindi apparentemente inferiori allo zero. Secondo parte ricorrente si tratterebbe di un ribasso irrealistico, frutto di errore materiale, in quanto in realtà l’intenzione dei due operatori sarebbe stata quella di offrire il ribasso rispettivamente del 33,933% e del 34,041%. </h:div><h:div>In linea generale, la giurisprudenza afferma che possono essere rettificati eventuali errori di scrittura e di calcolo, purché alla rettifica si possa giungere con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (Cons. Stato, III, 28 maggio 2014, n. 1487). Inoltre, la giurisprudenza evidenzia che può sostenersi la sussistenza di un mero errore materiale quando esso emerge <corsivo>ictu oculi</corsivo> e quando esso risulti dalla stessa documentazione, senza che sia necessario fare riferimento a fonti estranee all'offerta economica oppure ad interpretazioni della dichiarazione tra loro alternative: «<corsivo>per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell’offerta per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti</corsivo>» (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998). In tale senso, la giurisprudenza ha altresì affermato che non è configurabile l’errore materiale qualora la rettificazione integri la scelta tra una delle possibili letture delle dichiarazioni alternative a quella risultante testualmente dal documento, in quanto in tal caso l’errore non sarebbe univoco e non sarebbe <corsivo>ictu oculi</corsivo> rilevabile. </h:div><h:div>Nel caso in esame, non è ravvisabile l’errore materiale prospettato dalla parte ricorrente, in quanto l’errore non è <corsivo>ictu oculi</corsivo> rilevabile e non è univoco. Peraltro, il ricorrente sostiene che la virgola andrebbe spostata rispetto a quanto riportato dai due operatori; ma lo spostamento della virgola suggerito è arbitrario, in quanto, in una cifra con cinque numeri, seguendo il ragionamento della ricorrente, la Stazione Appaltante potrebbe interpretare la percentuale di ribasso ritenendo che la virgola possa spostarsi in un punto o in un altro delle cinque cifre indicate dagli operatori, così alterando la trasparenza e la par condicio dei concorrenti, e in ultima analisi modificando l’offerta. Insomma, la prospettazione di parte ricorrente va disattesa, in quanto, proponendo di trasformare il punto in virgola ed eliminano proprio la virgola che separava i decimali, è manipolativa dell’offerta di PRG e Antonio &amp; Antonio. </h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, a ulteriore conferma della insussistenza dell’errore materiale, occorre evidenziare che l’offerta è stata inoltrata in via telematica e il ribasso è stato indicato dall’offerente compilando l’apposito campo nella scheda; tuttavia, è rilevante quanto dichiarato dalla Provincia di Salerno, la quale ha evidenziato che i partecipanti, una volta registrati, possono rigenerare i <corsivo>files</corsivo> e quindi emendare eventuali errori, mentre tale operazione è preclusa alla Stazione Appaltante per l’immodificabilità dell’offerta. Insomma, che non sia configurabile alcun errore materiale è confermato anche dal fatto che i due concorrenti non hanno rigenerato il <corsivo>file</corsivo> per eliminare il presunto errore. </h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto, in chiave di soccorso, chiedere chiarimenti ai due concorrenti PRG e Antonio &amp; Antonio in ordine all’asserito errore.</h:div><h:div>Il motivo è tuttavia infondato.</h:div><h:div>In primo luogo non è emersa la prova che si sia trattato di errore, conseguendone quindi che l’amministrazione non era tenuta a chiedere chiarimenti. </h:div><h:div>In secondo luogo, anche a prescindere da tale ultimo rilievo, l’indicazione del ribasso è un elemento integrante dell’offerta, per cui è inammissibile la sua modifica in corso di gara, ciò precludendo anche la possibilità del soccorso, pena la violazione della par condicio. </h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> Con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato l’asserita illegittimità del disciplinare nel punto in cui al paragrafo 16, sub 16.4, stabilisce che “<corsivo>non saranno ammessi valori delle offerte economiche minori di zero</corsivo>”. </h:div><h:div>Il motivo è tuttavia infondato in quanto non è ravvisabile la prospettata illegittimità del disciplinare. Infatti il Collegio rileva che è ontologicamente inattendibile l’offerta economica in perdita, per cui le due offerte in esame correttamente sono state escluse, in quanto i due concorrenti hanno formulato un’offerta in perdita, indicando costi della manodopera di oltre 100 mila euro (senza neppure considerare gli oneri di sicurezza aziendali interni).</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Il ricorso è pertanto respinto.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Salerno nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, nonché in favore della Gallo Costruzioni S.r.l. nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore degli avv.ti Mario Caliendo e Eleonora Caterina Tamburrini.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>