<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210068620230617112954236" id="20210068620230617112954236" modello="3" modifica="27/06/2023 10:07:49" pdf="0" ricorrente="Guglielmina Gorga" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00686"/><fascicolo anno="2023" n="01624"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210068620230617112954236.xml</file><wordfile>20210068620230617112954236.docm</wordfile><ricorso NRG="202100686">202100686\202100686.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1339 Pierangelo Sorrentino\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Esposito</firma><data>27/06/2023 10:06:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Presidente FF</h:div><h:div>Anna Saporito,	Referendario</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>a) dell’ordinanza -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-a firma del Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento, di seguito pervenuta, con cui si è ordinato alle germane -OMISSIS-;-OMISSIS- e -OMISSIS- di provvedere al “taglio di tutti i rami degli alberi di alto fusto siti sul lotto di cui sopra e sporgenti dai confini di proprietà, sulle strade comunali -OMISSIS- e -OMISSIS-. Di provvedere, altresì, alla cimatura degli stessi alberi di alto fusto per l’altezza eccedente i ml. 10,50 misurata dalla base del tronco”;</h:div><h:div>b) di tutti gli atti connessi e conseguenti ivi compresa, se e per quanto occorra, della relazione di servizio del -OMISSIS-del Comando della Polizia Municipale, richiamata nell’atto sub a) e mai conosciuta, e per quanto necessario del diniego silentemente formatosi sugli atti richiesti con atto del -OMISSIS-;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti</h:div><h:div>c) per quanto posso occorrere, della nota prot. -OMISSIS-, rif.-OMISSIS-, mai notificata, a firma del ing. -OMISSIS- Supporto dell'ufficio LL.PP. del Comune e dell'agente della polizia Municipale;</h:div><h:div>d) di ogni altro atto presupposto sempre per quanto possa mai rilevare d1) del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; d2) del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; d3) del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-; d4) della relazione tecnica a firma dell'agronomo dott. -OMISSIS-, atti questi tutti richiamati nella nota sub c).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 686 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Angela Ferrara, Carmen Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ogliastro Cilento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Cervone, Rosaria Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ogliastro Cilento, del Ministero dell'Interno e dell’ANAS;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 3 maggio 2021 e depositato il 5 maggio 2021 le ricorrenti, proprietarie di un immobile per civile abitazione sito nel Comune di Ogliastro Cilento (SA), impugnano l’ordinanza indicata in epigrafe deducendo l’insussistenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità nonché la violazione delle garanzie partecipative, sotto diversi profili.</h:div><h:div>La relazione di servizio del -OMISSIS-del Comando di Polizia municipale ha infatti individuato, nell’ambito del territorio comunale, alberi di alto fusto che invadono la sede stradale e costituiscono un pericolo per la circolazione; con l’impugnata ordinanza del -OMISSIS-(notificata l’11 marzo 2021) il Sindaco ha imposto alle ricorrenti il “taglio di tutti i rami degli alberi di alto fusto siti sul lotto di cui sopra e sporgenti dai confini della proprietà, sulle strade comunali -OMISSIS- e -OMISSIS-” e “di provvedere, altresì, alla cimatura degli stessi alberi di alto fusto per l’altezza eccedente i ml. 10,50 misurata dalla base del tronco”.</h:div><h:div>Le ricorrenti, precisato di aver già provveduto alla potatura degli alberi posti nella loro proprietà mediante l’impiego di personale specializzato e l’assistenza di un agronomo nel gennaio del 2021, rilevano che l’ordinanza in questione:</h:div><h:div>- non fa riferimento a eventi eccezionali imprevedibili, a cui non sia possibile far fronte con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento, né a circostanze che impongono un intervento immediato (è fondata invece su un verbale assai risalente rispetto al momento dell’adozione e della notifica);</h:div><h:div>- non analizza il contesto ma lo individua genericamente, interviene su una situazione ordinaria e generalizzata, non fa riferimento a specifiche piante o alberi, riguarda peraltro una situazione non più attuale (considerando interventi già eseguiti), non risulta preceduta da un’indagine volta ad accertare l’esistenza di una effettiva situazione di pericolo per l’incolumità e la circolazione stradale, non è stata preceduta da un’acquisizione del parere dell’ex Corpo Forestale ovvero dei Vigili del Fuoco nonché dei soggetti deputati la vigilanza sulle strade e in particolare dell’ANAS;</h:div><h:div>- non evidenzia una correlazione tra quanto accertato e quanto imposto, disponendo misure indeterminate, erronee sotto il profilo della tecnica agraria e non comparate con altre misure e interventi, trascurando anche le specificità delle specie arboree e delle loro condizioni nonché i lavori già eseguiti.</h:div><h:div>- non è stata preceduta dal necessario contraddittorio procedimentale, in mancanza peraltro di esigenze di celerità, considerato che l’ordinanza è stata adottata a seguito di un sopralluogo di cinque mesi prima e notificata dopo un mese dall’adozione e non sono esplicitate ragioni di urgenza. In caso di partecipazione, le ricorrenti avrebbero potuto evidenziare l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione in termini di insussistenza del pregiudizio, non attualità della situazione descritta e di non conformità degli interventi alla tecnica agraria. </h:div><h:div>Con atto del 12 marzo 2021 è stato sollecitato l’esercizio dei poteri di autotutela ai fini del ritiro dell’ordinanza ed è stata chiesto il rilascio di copia della relazione del 23 settembre 2020, senza alcun esito. Si chiede pertanto l’esibizione in giudizio del documento e si formula istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il diniego di accesso.</h:div><h:div>2. Si è costituita in giudizio l’ANAS eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto non più gestore del tratto strada di interesse.</h:div><h:div>3. Si è costituito il Comune contestando la fondatezza del ricorso.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda cautelare proposta è stata respinta con riferimento alla parte del provvedimento che prevede il taglio dei rami che sporgono oltre i confini della proprietà delle ricorrenti (precisando che il taglio sarebbe dovuto avvenire con modalità tali da non compromettere gli alberi determinando un pericolo maggiore) ed è stata invece accolta con riferimento alla parte del provvedimento che prevede la cimatura degli alberi per l’altezza eccedente i 10,50 metri.</h:div><h:div>5. Con istanza notificata e depositata il 19 marzo 2022, le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della predetta ordinanza e l’annullamento della nota del -OMISSIS-con cui il Sindaco ha comunicato, in esecuzione dell’ordinanza cautelare sopra indicata, l’avvio delle operazioni di taglio per il giorno 21 marzo 2022, non avendo le stesse provveduto nonostante il termine inizialmente fissato e successivamente prorogato, come rappresentato dal rapporto della Polizia locale del 28 settembre 2021; le ricorrenti evidenziano che il taglio è stato invece eseguito in data 1° settembre 2021 alla presenza di agenti della Polizia municipale, previo pagamento dell’occupazione di suolo pubblico e comunicazione all’Ente del 31 agosto 2021. Tale intervento, come risulta dalla perizia dell’agronomo incaricato, è avvenuto in modo da salvaguardare il passaggio pedonale e veicolare nonché la stabilità dell’essenza, pregiudicata da tagli ulteriori. </h:div><h:div>Ribadendo i motivi già articolati con il ricorso introduttivo, sono state chieste misure cautelari idonee a precludere tagli ulteriori, misure attuative dell’ordinanza cautelare che tengano conto del taglio già avvenuto nonché l’annullamento della nota. </h:div><h:div>Con ordinanza n. -OMISSIS-, alla luce del parziale taglio già operato e dell’apposizione di tiranti, essendo stata preservata l’essenza arborea e garantita la sicurezza, sono stati sospesi gli effetti della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui era stato disposto l’avvio delle operazioni di taglio “in danno, con spese a carico dei proprietari”, considerata la fissazione l’udienza di merito per il successivo 25 maggio 2022. </h:div><h:div>6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 24 maggio 2022, le ricorrenti impugnano la nota prot. n. -OMISSIS-, depositata in giudizio dal Comune il 22 aprile 2022, con cui l’Amministrazione descrive lo stato delle essenze a seguito degli interventi, rilevando vizi di incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>7. Nel corso dell’udienza del 25 maggio 2022, le parti hanno congiuntamente rappresentato la possibilità di addivenire una soluzione transattiva; in relazione a ciò è stata fissata la camera di consiglio ex art. 71 <corsivo>bis</corsivo> c.p.a. ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.</h:div><h:div>Essendo falliti i tentativi di composizione bonaria della lite a seguito dei sopralluoghi delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici, nel corso di tale camera di consiglio è stata ribadita la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso e fissata l’udienza pubblica del 11 gennaio 2023.</h:div><h:div>8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, come corretta con ordinanza n. -OMISSIS-, è stato nominato un C.T.U. al fine di accertare “se gli interventi di taglio dei rami sporgenti e di cimatura disposti dall’Amministrazione, con i provvedimenti impugnati, in relazione agli alberi ad alto fusto siti nella proprietà delle ricorrenti sono possibili, secondo la tecnica agraria e le caratteristiche astratte delle specie di appartenenza e di quelle concrete dei singoli alberi, senza comprometterne la stabilità, la resistenza e la sopravvivenza e, in caso negativo, quali misure è possibile adottare e quali interventi è possibile eseguire al fine di rimuovere ogni pericolo per la pubblica incolumità”.</h:div><h:div>9. A seguito del deposito della relazione del predetto consulente e previo deposito di memorie, all’udienza pubblica del 17 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>10. Il consulente nominato, tenuto conto di quanto rappresentato dai consulenti di parte, ha evidenziato:</h:div><h:div>- con riferimento all’esemplare della specie Acacia</h:div><h:div>-- che lo stesso è di altezza inferiore ai 10 metri;</h:div><h:div>-- che la chioma, nella sua proiezione, è “per lo più contenuta entro in confini della proprietà dei ricorrenti ed in minima parte sporgente su -OMISSIS-”;</h:div><h:div>-- che “gli unici rami sporgenti lungo la strada sono di dimensioni trascurabili per cui non risultano particolarmente pericolosi ed il rischio che possano causare danni agli utenti della strada è poco significativo. Inoltre, non risulta tecnicamente possibile l’eliminazione di tali rami in quanto gli stessi sono funzionali all’albero per mantenerlo vitale assolvendo alla funzione di sostituire le branche asportate e di cima comunemente chiamati tirasucchio o tiralilnfa”;</h:div><h:div>-- pertanto “non risulta necessario eseguire ulteriori interventi”;</h:div><h:div>- con riferimento all’esemplare della specie Magnolia grandiflora</h:div><h:div>-- che lo stesso è di altezza inferiore ai 10 metri;</h:div><h:div>-- che la chioma, nella sua proiezione, “è per lo più contenuta entro in confini della proprietà dei ricorrenti ed in minima parte sporgente su via -OMISSIS-”;</h:div><h:div>-- che “trattandosi di una specie che tollera molto bene le potature è possibile eseguire un intervento con il tagliasiepe e/o attrezzature similari al fine di eliminare i rami sporgenti e ricondurre la proiezione della chioma all’interno dei confini della proprietà delle ricorrenti come previsto dall’Ordinanza comunale”;</h:div><h:div>- con riferimento all’esemplare della specie Cedrus deodara</h:div><h:div>-- che lo stesso è di altezza superiore ai 10 metri;</h:div><h:div>-- che “va escluso l’intervento di cimatura al fine di abbassare la chioma entro 10,5 metri. Un tale intervento ridurrebbe l’elasticità della pianta per dissipare la forza del vento aumentando le sollecitazioni in modo pericoloso sull’apparato radicale e, inoltre, l’albero reagirebbe producendo tante cime di sostituzione, disordinate e male inserite, quindi pericolose e appesantirebbe l’apice con maggiori rischi di stabilità”;</h:div><h:div>-- che “dovranno escludersi interventi troppo energici che dovessero prevedere il taglio di rami di grosse dimensioni ed in numero eccessivo al fine di evitare l’alterazione della forma della chioma e dell’aerodinamica e causare l’ingresso di patogeni con seguente maggiore pericolo nel lungo periodo. </h:div><h:div>L’obiettivo della potatura dovrà essere volto esclusivamente al mantenimento della forma naturale di chioma, alla riduzione dello sviluppo delle ramificazioni lato -OMISSIS- ed all’utilizzo di interventi preventivi quali il cablaggio.</h:div><h:div>Le uniche possibili tecniche di potatura attuabili sono: </h:div><h:div>- taglio di soppressione in corrispondenza dell’inserzione al fusto di alcune branche di già ridotta vitalità che sporgono sul lato strada per motivi di sicurezza;</h:div><h:div>- taglio di riduzione con ritorno su di una subordinata di adeguate dimensioni diametrali. In particolare, i tagli dovranno essere netti e rispettare il collare senza lasciare monconi”;</h:div><h:div>provvedendo altresì alla rappresentazione fotografica degli interventi possibili e dei punti interessati.</h:div><h:div>-- che, pertanto, gli interventi possibili consistono nel “taglio di soppressione in corrispondenza dell’inserzione al fusto di alcune branche di già ridotta vitalità che sporgono sul lato strada per motivi di sicurezza; - taglio di riduzione con ritorno su di una subordinata di adeguate dimensioni diametrali.</h:div><h:div>Ulteriori interventi, non effettuati in maniera graduale nel tempo, non risultano possibili secondo la tecnica agraria e le caratteristiche astratte delle specie di appartenenza e di quelle concrete del singolo albero, senza comprometterne la stabilità, la resistenza e la sopravvivenza. Trattandosi di un esemplare arboreo a cui è stata attribuita, anche sulla base di prove strumentali, una Classe di Propensione al Cedimento “C” che corrisponde ad una pericolosità moderata e che ha fatto registrare, di recente, il cedimento di un ramo, al fine di gestire il rischio connesso alla presenza dell’albero adottando comportamenti diligenti, equilibrati e tecnicamente corretti, risulta opportuno prima possibile eseguire gli interventi di manutenzione sopra riportati, provvedere all’installazione di ulteriori cablaggi precauzionali ed eseguire controlli visivi e strumentali semestrali da parte di un esperto in arboricoltura e verde urbano”.</h:div><h:div>11. Ciò posto, occorre rilevare che i presupposti per l’adozione delle ordinanze previste dall’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 sono la contingibilità e l'urgenza ovvero l’eccezionalità e l’imprevedibilità della situazione (non fronteggiabile con i mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento) e la necessità di provvedere con immediatezza al fine di scongiurare situazioni di pericolo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione  (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178).</h:div><h:div>Tali ordinanze devono naturalmente rispettare anche i principi di ragionevolezza e di proporzionalità; afferma infatti TAR Campania – Napoli, sez. V, 28 settembre 2020, n. 4096 “<corsivo>Il primo postula la coerenza tra la valutazione compiuta e la decisione adottata (rispettivamente, la coerenza tra decisioni comparabili), laddove il principio di proporzionalità esige che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve dunque ricorrere a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi prefissati mediante una valutazione che consideri anche l'impatto della disposta misura su altri interessi rilevanti al pari di quello cui è finalizzato il potere esercitato, di talché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all'obiettivo da perseguire nonché una valutazione della sua portata e della necessità delle misure adottate in rapporto alla concreta situazione fattuale destinata ad essere incisa.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tali criteri valutativi s'impongono in modo particolarmente rigoroso nel sindacato in ordine alla legittimità di un potere di natura eccezionale, quale appunto quello attribuito al Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 10/12/2018, n. 6951)</corsivo>”.</h:div><h:div>Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, il Collegio, rilevata l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’avvenuto deposito della documentazione richiesta, l’inammissibilità di motivi aggiunti proposti in quanto volti a censurare un atto avente natura non provvedimentale e pertanto non direttamente e immediatamente lesivo, l’inefficacia dell’atto avversato con l’istanza di esecuzione di misure cautelari (ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.) nonché il difetto di legittimazione dell’ANAS che non ha adottato provvedimenti in relazione alla presente vicenda, evidenzia la fondatezza del ricorso sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione nonché della violazione del principio di proporzionalità nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>L’ordinanza adottata imponeva alle ricorrenti di intervenire sugli alberi di alto fusto siti nella loro proprietà mediante il taglio indiscriminato di tutti i rami sporgenti sulle strade comunali nonché mediante la cimatura per l’altezza eccedente i 10,50 metri.</h:div><h:div>Tuttavia, come evidenziato dalla relazione del C.T.U.:</h:div><h:div>- la prima misura può essere praticata unicamente per l’esemplare della specie Magnolia grandiflora mentre non può essere praticato per gli altri esemplari in quanto, nel caso dell’Acacia, i rami sporgenti sono essenziali al fine di conservare la vitalità dell’essenza e, nel caso del Cedrus deodara, è possibile soltanto un taglio limitato dei rami sporgenti al fine di evitare di creare situazioni di maggior pericolo in futuro;</h:div><h:div>- la seconda misura riguarda unicamente l’esemplare di Cedrus deodara e tuttavia non può essere praticata al fine di non pregiudicare l’essenza e generare situazioni di maggior pericolo.</h:div><h:div>Tali profili non sono stati compiutamente accertati prima dell’adozione del provvedimento che ha disposto misure, almeno in parte, eccedenti quanto necessario a eliminare situazioni di pericolo senza generarne di maggiori.</h:div><h:div>12. Il ricorso, nei limiti sopra esposti, risulta di conseguenza fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il taglio indiscriminato dei rami sporgenti dell’esemplare di Acacia e di Cedrus deodara e nella parte in cui dispone la cimatura del medesimo esemplare di Cedrus deodara.</h:div><h:div>13. Le ricorrenti dovranno provvedere alla verifica semestrale degli esemplari presenti nella loro proprietà, per i quali la relazione ha comunque evidenziato profili di rischio, disponendo gli interventi necessari, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione qualora le attività di monitoraggio compiute dai tecnici incaricati dalle ricorrenti evidenzino un aggravarsi dei rischi relativi allo stato delle essenze.</h:div><h:div>14. Stante la particolarità delle questioni trattate, è possibile procedere all’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div><h:div>Considerato che la relazione depositata dal C.T.U. non ha escluso del tutto la sussistenza di elementi di rischio e ha anzi chiarito la possibilità di effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli già posti in essere dalle ricorrenti, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione, è possibile porre le spese relative alla medesima consulenza a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, detratti eventuali anticipi già corrisposti.</h:div><h:div>A tal fine, stante la richiesta di liquidazione del compenso formulata dal medesimo C.T.U., il Collegio, secondo l’orientamento espresso nell’ordinanza n. 468/2020 di questa Sezione, ritiene applicabile alla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice il d.m. 30 maggio 2002 (“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”) e ritiene congruo il compenso richiesto (determinato mediante vacazioni e tenendo conto delle spese sostenute, in parte documentate); liquida pertanto in favore del prof. Generoso De Simone l’importo complessivo e forfettario di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.;</h:div><h:div>- dichiara inammissibili i motivi aggiunti; </h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione;</h:div><h:div>- compensa le spese di lite tra le parti;</h:div><h:div>- pone le spese relative alla C.T.U. a carico delle ricorrenti e del Comune di Ogliastro Cilento, nella misura del 50% ciascuno;</h:div><h:div>- liquida le spese relative alla C.T.U. in favore del prof. Generoso De Simone nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Raffaele Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>