<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200168320240121160421993" descrizione="" gruppo="20200168320240121160421993" modifica="21/01/2024 16:07:03" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Rachele Cinque" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="01683"/><fascicolo anno="2024" n="00236"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200168320240121160421993.xml</file><wordfile>20200168320240121160421993.docm</wordfile><ricorso NRG="202001683">202001683\202001683.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Salerno\Sezione 2\2020\202001683\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Durante</firma><data>21/01/2024 16:07:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Durante</firma><data>21/01/2024 16:07:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Gaetana Marena,	Referendario</h:div><h:div>Michele Di Martino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento n. 10275 del 20 agosto 2020, ord. n. 46.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Rachele Cinque, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Oscar Farace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Positano, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di Roma, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di Roma e di Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Salerno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2024 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente impugna l’ordinanza n. 10275 del 20 agosto 2020, ord. n. 46, con cui il Comune di Positano ha respinto due istanze di condono edilizio presentate l’01.04.1986 ed il 19.11.2004, nonché due istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ed ordinato la demolizione di due livelli di un fabbricato sito in via Nocelle n. 124, della superficie complessiva di mq. 167,24.</h:div><h:div>Alla base dell’intero provvedimento vi è il diniego della prima domanda di condono, presentata ai sensi della legge n. 47/1985.</h:div><h:div>Detto diniego si basa sulla duplice considerazione che:</h:div><h:div>a) l’immobile ha uso produttivo e non risulta completato funzionalmente, così come previsto dall’art. 31, comma 2, della predetta legge, ma realizzato solo nel rustico e nella copertura;</h:div><h:div>b) “l’istanza risulta dolosamente infedele in quanto risultano presenti due unità immobiliari a destinazione residenziale aventi una superficie complessiva di mq. 160,08 ed un volume lordo di mc. 579,00, ubicate al piano primo e secondo sottostrada di un fabbricato articolato su cinque livelli, in luogo dell’abuso richiesto in condono corrispondente ad un unico manufatto a destinazione agricola avente una superficie coperta di mq. 167,24 con un volume definito di mc. 562,56”.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e va accolto.</h:div><h:div>Ed invero, quanto al primo motivo di rigetto va rilevato che l’opera abusiva risulta rappresentata come “manufatto connesso con la conduzione agricola articolato su due livelli” e, dunque, come fabbricato rurale, astrattamente suscettibile di uso abitativo, ove ne possegga le caratteristiche.</h:div><h:div>Pertanto, non può applicarsi la disciplina riguardante gli immobili ad uso non residenziale che, ai fini del condono, impone l’obbligo del completamento funzionale.</h:div><h:div>Ne consegue che, ai sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, deve considerarsi ultimato l’edificio realizzato senza titolo abilitativo in zona agricola e mancante delle rifiniture, della pavimentazione e degli infissi, laddove risulti eseguito il rustico ed ultimata la copertura (cfr. T.A.R. Umbria 6 novembre 2008, n. 702).</h:div><h:div>Quanto al secondo motivo, nella domanda di condono non è dato ravvisare alcuna falsità, ma tutt’a più una imprecisione, avendo la ricorrente rappresentato l’esistenza di un “manufatto … articolato su due livelli” ed essendo irrilevante, ai fini della condonabilità dell’opera, l’eventuale (per altro, modesto) scarto esistente tra le dimensioni indicate e quelle reali.</h:div><h:div>Il Comune è dunque tenuto a rivalutare l’istanza, partendo dalle considerazioni svolte nella presente decisione.</h:div><h:div>La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese del processo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 10275 del 20 agosto 2020, ord. n. 46.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/01/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola Durante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>