<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200160220210421131300183" descrizione="" gruppo="20200160220210421131300183" modifica="4/26/2021 6:39:56 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Open Fiber S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01602"/><fascicolo anno="2021" n="01066"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200160220210421131300183.xml</file><wordfile>20200160220210421131300183.docm</wordfile><ricorso NRG="202001602">202001602\202001602.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>leonardo pasanisi</firma><data>26/04/2021 17:45:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Esposito</firma><data>25/04/2021 11:03:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Referendario</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:</h:div><h:div>a) della determinazione del Comune di Avellino del 6 ottobre 2020 (prot. 2020/54377) che, presupponendo la mancata formazione del silenzio assenso sulle istanze presentate da Open Fiber s.p.a. ex art. 88 del d.lgs. n. 259/03 per la realizzazione di reti di comunicazione elettroniche sul territorio comunale, subordina il rilascio dei titoli autorizzatori richiesti dalla medesima Open Fiber s.p.a. alla preventiva approvazione di uno schema di convenzione da parte della giunta comunale, nonché alla prestazione di un deposito cauzionale di 390.000 euro a garanzia degli obblighi del titolo autorizzatorio;</h:div><h:div>b) degli artt. 36 e 68 del “Regolamento urbanistico edilizio comunale” del Comune di Avellino approvato con delibera C.C. n. 142 del 21 dicembre 2007, come successivamente modificato e integrato, qualora interpretati nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria introdotta dal Codice delle comunicazioni elettroniche con particolare riferimento alla formazione per silenzio-assenso dell’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di reti di comunicazioni elettroniche e al divieto di imporre, a fronte della realizzazione di tali reti (salvo la Tosap o Cosap) il pagamento di canoni, oneri, spese di qualsivoglia natura e qualsiasi titolo richiesti;</h:div><h:div>c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2020, proposto da Open Fiber s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Tommaso Filippo Massari, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nico Moravia (Pavia e Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Bascetta, Berardina Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- con ricorso notificato il 4 dicembre 2020 e depositato il 7 dicembre 2020 la società ricorrente impugna e chiede l’annullamento degli atti con cui l’Amministrazione intimata nega la formazione del silenzio assenso sulle istanze presentate ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica e per la relativa occupazione di suolo pubblico, reclamando altresì l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle predette istanze;</h:div><h:div>- la ricorrente ha presentato tre istanze di cui:</h:div><h:div>-- la prima in data 17 aprile 2020;</h:div><h:div>-- la seconda in data 28 aprile 2020, ripresentata il 12 maggio 2020 e poi integrata con la produzione di ulteriori documenti il 3 luglio 2020 e il 7 luglio 2020;</h:div><h:div>-- la terza il 6 maggio 2020;</h:div><h:div>- come dichiarato dal difensore della ricorrente alla camera di consiglio del 7 aprile 2021 e ribadito con la memoria depositata il 17 aprile 2021, l’impianto relativo alla terza istanza è stato realizzato, per cui in relazione a tale capo della domanda è venuta meno la materia del contendere;</h:div><h:div>Ritenuto, per quanto riguarda la prima e la seconda istanza, che non possono trovare accoglimento le domande di annullamento e di accertamento avanzate (quella di accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso peraltro formulata in maniera chiara solo in memoria) per l’incompletezza della documentazione presentata (peraltro prodotta in modo non lineare, anche cronologicamente, nei confronti dell’Amministrazione, non agevolata nella ricostruzione degli atti, delle aree interessate e dell’oggetto delle attività prospettate), in quanto:</h:div><h:div>- in relazione alla prima istanza, non è stata indicata l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori né il tecnico responsabile dei lavori, né risulta presentata l’asseverazione relativa ai profili di sicurezza stradale e sul lavoro, documenti comunque necessari all’instaurazione di un corretto rapporto con l’Amministrazione, anche ai fini del controllo sull’esecuzione dei lavori e il coordinamento delle attività di cantiere con il quotidiano utilizzo della strada interessata;</h:div><h:div>- in relazione alla seconda istanza, non risultano presentate le planimetrie generali e dettagliate delle aree di intervento in quanto:</h:div><h:div>-- la relazione tecnica prodotta riporta solamente schemi “tipo” delle aree di cantiere;</h:div><h:div>-- l’istanza, ai fini dell’allegazione degli “elaborati grafici (planimetrie di intervento ed inquadramento geografico)” riproduce un <corsivo>link</corsivo> a un “<corsivo>cloud</corsivo>” informatico (Google Drive) in cui sarebbe stata “caricata” la citata documentazione. Questo sistema di produzione della documentazione non offre garanzia di effettiva presentazione della documentazione e di immodificabilità della stessa, ancor più se si considera che le planimetrie prodotte in giudizio, ove se ne assuma la coincidenza con quelle eventualmente presenti nel “<corsivo>cloud</corsivo>”, risultano prive di firma digitale (firma digitale che assicura l’immodificabilità del documento firmato e consente altresì l’identificazione del documento attraverso l’impronta);</h:div><h:div>-- le citate planimetrie prodotte in giudizio, ove se ne assuma la coincidenza con quelle eventualmente presenti nel “<corsivo>cloud</corsivo>”, risultano comunque prive di firma;</h:div><h:div>-- le planimetrie prodotte in giudizio risultano relative solo a una parte delle strade oggetto di intervento, come risulta evidente confrontando l’elenco contenuto nella relazione tecnica e le strade illustrate nella planimetria prodotta (allegato 006 alla produzione del 15 aprile 2021 “doc23”) nonché dal confronto della corografia (allegato 005 alla produzione del 15 aprile 2021 “doc22”), corografia che suddivide il territorio in quattro parti sebbene sia poi stata depositata la planimetria “di dettaglio” di solo una di queste parti;</h:div><h:div>- al di là del grado di dettaglio delle planimetrie prodotte, occorre considerare che la produzione “planimetria generale [e della] planimetria dettagliata con l’indicazione dell’area oggetto di richiesta di occupazione con le relative misure e con la larghezza del marciapiede e della carreggiata con eventualmente area di parcheggio” è espressamente richiesta dal modello C di cui all’allegato 13 del d.lgs. n. 259/2003, modello a cui deve essere conforme l’istanza presentata secondo l’art. 88 del medesimo d.lgs. n. 259/2003;</h:div><h:div>- in relazione alla seconda istanza non risulta comunque prodotto il cronoprogramma dei lavori, ragionevolmente richiesto in relazione all’elevato numero di strade coinvolte e alla necessità di assicurare il coordinamento tra i lavori da realizzare con il quotidiano utilizzo della strada interessata nonché con l’ordinato svolgersi delle altre attività che interessano tali strade;</h:div><h:div>Ritenuto altresì che:</h:div><h:div>- ai fini della formazione del silenzio assenso risulta comunque necessario che l’istanza presentata sia completa dei documenti essenziali (cfr. Consiglio di Stato n. 372/2021, TAR Abruzzo n. 165/2021, TAR Marche – Pescara n. 199/2021) e tali non possono essere ritenute le prime due istanze presentate per le ragioni sopra esposte;</h:div><h:div>- il ricorso pertanto deve essere in parte dichiarato improcedibile (in relazione alla terza istanza) e nella residua parte (in relazione alla prima e alla seconda istanza) respinto;</h:div><h:div>- la particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e nella residua parte lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Raffaele Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>