<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200076920230616163117596" descrizione="" gruppo="20200076920230616163117596" modifica="6/19/2023 3:59:54 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fastweb S.p.A., Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00769"/><fascicolo anno="2023" n="01485"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200076920230616163117596.xml</file><wordfile>20200076920230616163117596.docm</wordfile><ricorso NRG="202000769">202000769\202000769.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>leonardo pasanisi</firma><data>18/06/2023 10:18:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>16/06/2023 17:13:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 22/9/2020: </h:div><h:div>- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Baronissi, n. 32 del 9.4.2020 (doc. 1), pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Baronissi, recante il divieto sperimentazione e/o installazione del 5G. Di ogni atto alla predetta antecedente, conseguente, connesso o presupposto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 769 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag, Fastweb Air S.R.L, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis, Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; </h:div><h:div>Comune di Baronissi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno e del Comune di Baronissi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti Fastweb s.p.a. ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Baronissi, con la quale è vietata “<corsivo>a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Baronissi, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, in attesa del termine delle valutazioni sulla salute pubblica e in subordine all'emanazione di linee guida aggiornate da parte gli organismi di tutela della salute e dell'ambiente nazionali e regionali basati sui dati scientifici più aggiornati</corsivo> […]”.</h:div><h:div>2. – Si sono costituiti in giudizio il comune di Baronissi, il Ministero dell’Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico, i quali ultimi hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi estranei alla vicenda controversa.</h:div><h:div>2.1. – Il Comune resistente, con memoria depositata il 14/3/2023, ha eccepito la tardività del ricorso e, comunque, la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che, in data successiva alla sua proposizione, e precisamente il 24/3/2021, la società Fastweb Air ha presentato Scia per l’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche F.W.A. (Fixed Wireless Access) operante alla frequenza 26.5-27.5 GHz da realizzare nel Comune di Baronissi, alla Via SP 27/B presso Hotel Dei Principati Baronissi senza che l’amministrazione comunale adottasse alcun provvedimento inibitorio, con conseguente realizzazione dell’intervento “<corsivo>con il consenso del Comune di Baronissi</corsivo>”. </h:div><h:div>3. – Con memoria depositata il 17/3/2023 Fastweb s.p.a. ha insistito per l’accoglimento delle censure sollevate nel ricorso e nell’atto per motivi aggiunti depositato in giudizio il 22/9/2020, contestando la tesi della difesa comunale della sopravenuta carenza di interesse sul presupposto che, non avendo il Comune provveduto formalmente ad annullare e/o revocare l’ordinanza impugnata, residuerebbe comunque “<corsivo>una alea di incertezza amministrativa</corsivo>”.</h:div><h:div>4. – All’udienza del 19 aprile 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. – Il ricorso, diversamente da quanto eccepito, deve ritenersi tempestivamente proposto, essendo stato notificato (in data 22/6/2020) nel termine di sessanta giorni dalla scadenza (di norma 15 gg.) della pubblicazione dell’ordinanza sull’albo pretorio on line del Comune, avvenuta il 9/4/2020.</h:div><h:div>5.1. – Nemmeno persuade la dedotta improcedibilità del ricorso, stante l'inammissibilità, in via generale, della revoca implicita del provvedimento amministrativo (cfr. ad es. T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 20.11.2018, n. 1978), di guisa che il “<corsivo>consolidarsi</corsivo>” degli effetti della sopravvenuta S.C.I.A. e l’avvio dei lavori non possono essere interpretati, ad avviso del Collegio, alla stregua di un ritiro in autotutela ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990. (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 18/04/2023, n.617), con la conseguenza che, come correttamente osservato dalla ricorrente, residuerebbe comunque una situazione di incertezza amministrativa idonea a sorreggere l’interesse a una pronuncia demolitoria.</h:div><h:div>6. – Ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti, questi ultimi fondati sulle sopravvenute previsioni normative di cui al D.L. n. 76/20, sono manifestamente fondati e vanno accolti.</h:div><h:div>7. – La questione, a monte, dell’adottabilità di una ordinanza contingibile e urgente nella materia de qua è stata già vagliata dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di precisare (cfr., di recente, T.A.R. Catania, sez. I, 2/02/2022, n. 350; Id., n. 3733/2021; Id., n. 1126/2020; Id., n. 1937/2020; T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3324/2020; T.A.R. Catanzaro, sez. I, n. 1670/2020) la mancanza dei presupposti normativi per la loro adozione, non prestandosi la materia a essere regolata tramite tali strumenti <corsivo>extra ordinem</corsivo>, tenuto anche conto che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell'art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata, “<corsivo>conferma</corsivo>”, per quel che qui interessa, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti sulla materia in esame e, specificamente, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 36/2001.</h:div><h:div>7.1. – Nel merito, poi, va osservato come il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del cit. art. 54 richieda, in ogni caso, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. Nel caso di specie, invece, l'ordinanza impugnata è stata emessa in difetto di un accertato effettivo pericolo grave e attuale per “<corsivo>l'incolumità pubblica</corsivo>”, in effetti solo prospettato in termini ipotetici e astratti.</h:div><h:div>7.2. – Sotto altro profilo, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2010/2019) si è orientata nel senso dell'illegittimità delle prescrizioni comunali che integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei “<corsivo>ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici</corsivo>” e, dunque, a maggior ragione, nel senso dell’illegittimità di divieti generalizzati di allocazione in specifiche zone del territorio comunale o, addirittura, come nel caso in esame, sull’intero “<corsivo>territorio del Comune</corsivo>” (T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1236/2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3679/2019; T.A.R. Catania, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 3566).</h:div><h:div>7.3. – L'illegittimità di un divieto generalizzato all'installazione degli impianti del genere in esame, in ragione dell'ingiustificata compressione del pubblico interesse a disporre di un'efficiente distribuzione dei servizi di telecomunicazioni che copra l'intero territorio nazionale (cfr. T.A.R. Roma, sez. II quater, n. 6568/2018) è stata oramai “<corsivo>certifica</corsivo>ta”, come accennato, dal sopravvenuto d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito in l. 11.09.2020, n. 120, art. 38, co. 6. Si è evidenziato, in particolare, che la recente modifica dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001 ha confermato l’interpretazione già predicata dalla giurisprudenza maggioritaria in precedenza, vietando espressamente agli Enti locali di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti o atti amministrativi puntuali, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 36 del 2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 206).</h:div><h:div>8. – Va ritenuta illegittima, pertanto, l'ordinanza contingibile e urgente adottata da un Sindaco ai sensi dagli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 nei confronti di una società di telecomunicazioni con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, è stata ordinata l'immediata sospensione o l’inibizione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all'installazione di infrastrutture e/o di antenne di telefonia mobile, in assenza, come nella specie, del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile.</h:div><h:div>9. – Il ricorso e i motivi aggiunti, siccome fondati, meritano dunque accoglimento. </h:div><h:div>10. – Va inoltre disposta l’estromissione del Ministero dell’Interno e delle altre Amministrazioni intimate, venendo in evidenza l’impugnazione di atti adottati dall’ente locale nell’ambito della propria competenza, i cui relativi effetti non possono essere ascritti alle Amministrazioni statali evocate in giudizio.</h:div><h:div>11. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della successiva evoluzione della vicenda sul piano fattuale.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dello Sviluppo Economico, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>