<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200076020230616161713554" descrizione="" gruppo="20200076020230616161713554" modifica="6/19/2023 3:51:50 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fastweb S.p.A., Società A Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00760"/><fascicolo anno="2023" n="01484"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200076020230616161713554.xml</file><wordfile>20200076020230616161713554.docm</wordfile><ricorso NRG="202000760">202000760\202000760.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\987 Leonardo Pasanisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>leonardo pasanisi</firma><data>18/06/2023 10:21:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>16/06/2023 17:08:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Leonardo Pasanisi,	Presidente</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 22/9/2020:</h:div><h:div>- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Fisciano, n. 82 del 10.4.2020 (doc. 1), pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fisciano dal 14.4.2020 al 29.4.2020, recante il “divieto a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Fisciano. Di ogni atto alla predetta antecedente, conseguente, connesso o presupposto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 760 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag, Fastweb Air S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis, Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Fisciano, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e del Ministero dello Sviluppo Economico;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti Fastweb s.p.a. ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Fisciano, n. 82 del 10.4.2020, recante il “<corsivo>divieto a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Fisciano</corsivo>”, deducendo numerose censure, tra le quali il difetto di competenza del Comune a regolamentare la materia, nonché l’illegittimità di un divieto assoluto e generalizzato come quello adottato nel caso di specie.</h:div><h:div>2. – Il comune di Fisciano non si è costituito in giudizio, mentre il Ministero dell’Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico, costituitisi, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, essendo del tutto estranei alla vicenda controversa.</h:div><h:div>3. – Con memoria depositata il 17/3/2023 Fastweb s.p.a. ha insistito per l’accoglimento delle censure sollevate nel ricorso e nell’atto per motivi aggiunti depositato in giudizio il 22/9/2020.</h:div><h:div>4. – All’udienza del 19 aprile 2023 la controversia è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. – Il ricorso e i motivi aggiunti, questi ultimi fondati sulle sopravvenute previsioni normative di cui al D.L. n. 76/20, sono manifestamente fondati e vanno accolti.</h:div><h:div>6. – La questione, a monte, dell’adottabilità di una ordinanza contingibile e urgente nella materia de qua è stata già vagliata dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di precisare (cfr., di recente, T.A.R. Catania, sez. I, 2/02/2022, n. 350; Id., n. 3733/2021; Id., n. 1126/2020; Id., n. 1937/2020; T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3324/2020; T.A.R. Catanzaro, sez. I, n. 1670/2020) la mancanza dei presupposti normativi per la loro adozione, non prestandosi la materia a essere regolata tramite tali strumenti <corsivo>extra ordinem</corsivo>, tenuto anche conto che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell’art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata, “<corsivo>conferma</corsivo>”, per quel che qui interessa, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti sulla materia in esame e, specificamente, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 36/2001.</h:div><h:div>6.1. – Nel merito, poi, va osservato che il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del cit. art. 54 richieda, in ogni caso, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. Nel caso di specie, invece, l'ordinanza impugnata è stata emessa in difetto di un accertato effettivo pericolo grave e attuale per “<corsivo>l'incolumità pubblica</corsivo>", in effetti solo prospettato in termini ipotetici e astratti.</h:div><h:div>6.2. – Sotto altro profilo, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2010/2019) si è orientata nel senso dell'illegittimità delle prescrizioni comunali che integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei “<corsivo>ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici</corsivo>” e, dunque, a maggior ragione, nel senso dell’illegittimità di divieti generalizzati di allocazione in specifiche zone del territorio comunale o, addirittura, come nel caso in esame, sull’intero “<corsivo>territorio del Comune</corsivo>” (T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1236/2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3679/2019; T.A.R. Catania, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 3566).</h:div><h:div>6.3. – L'illegittimità di un divieto generalizzato all'installazione degli impianti del genere in esame, in ragione dell'ingiustificata compressione del pubblico interesse a disporre di un'efficiente distribuzione dei servizi di telecomunicazioni che copra l'intero territorio nazionale (cfr. T.A.R. Roma, sez. II quater, n. 6568/2018) è stata oramai "<corsivo>certificata</corsivo>", come accennato, dal sopravvenuto d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito in l. 11.09.2020, n. 120, art. 38, co. 6. Si è evidenziato, in particolare, che la recente modifica dell’art. 8 della legge n. 36 del 2001 ha confermato l’interpretazione già predicata dalla giurisprudenza maggioritaria in precedenza, vietando espressamente agli Enti locali di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti o atti amministrativi puntuali, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 36 del 2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 206).</h:div><h:div>7. – Va ritenuta illegittima, pertanto, l'ordinanza contingibile e urgente adottata da un Sindaco ai sensi dagli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 nei confronti di una società di telecomunicazioni con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, è stata ordinata l'immediata sospensione o l’inibizione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all'installazione di infrastrutture e/o di antenne di telefonia mobile, in assenza, come nella specie, del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile.</h:div><h:div>8. – Il ricorso e i motivi aggiunti, siccome fondati, meritano dunque accoglimento. </h:div><h:div>9. – Va inoltre disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dello Sviluppo Economico per difetto di legittimazione passiva, venendo in evidenza l’impugnazione di atti adottati dall’ente locale nell’ambito della propria competenza, i cui relativi effetti non possono essere ascritti all’Amministrazione statale.</h:div><h:div>10. – Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune intimato e sono liquidate in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti delle amministrazioni statali resistenti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dello Sviluppo Economico, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il comune di Fisciano alla refusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, come per legge.</h:div><h:div>Spese compensate nei confronti delle amministrazioni statali resistenti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>