<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190106920200111173603585" id="20190106920200111173603585" modello="2" modifica="1/16/2020 8:03:41 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01069"/><fascicolo anno="2020" n="00097"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190106920200111173603585.xml</file><wordfile>20190106920200111173603585.docm</wordfile><ricorso NRG="201901069">201901069\201901069.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Salerno\Sezione 2\2019\201901069\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>16/01/2020 20:03:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberta Mazzulla</firma><data>11/01/2020 17:46:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Severini,	Consigliere</h:div><h:div>Roberta Mazzulla,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso principale:</h:div><h:div> - della delibera di C.C. n. 34 del 21.06.2019, con la quale il Consiglio Comunale di-OMISSIS- ha deliberato di non approvare la proposta del Responsabile UOC Servizi Finanziari, contenente il Rendiconto esercizio finanziario anno 2018;</h:div><h:div>- della delibera di C.C. n. 46 dell'01.07.2019, con la quale il Consiglio Comunale di-OMISSIS- ha deliberato di non approvare la proposta del Responsabile UOC Servizi Finanziari, contenente il Rendiconto esercizio finanziario anno 2018;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per i giorni 09 e 10.07.2019, nella parte in cui non è stato inserito all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018, per come richiesto sia dal Sindaco che da 10 Consiglieri Comunali;</h:div><h:div>- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 22534/2016 del 04.07.2019, a firma del Presidente del Consiglio Comunale di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15.07.2019: </h:div><h:div>-  del decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, con la quale il Prefetto di Salerno ha nominato il Dott. -OMISSIS-Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- 2019 ed avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 91959 del 12.07.2019, con la quale è stato trasmesso il suddetto decreto;</h:div><h:div>- del decreto prot. n. 92143 del 12.07.2019, notificato in data 15.07.2019, e relativa nota di trasmissione, con il quale il Prefetto di Salerno ha nominato quale Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell'Ente, il Prefetto -OMISSIS-, con la sospensione del Consiglio Comunale;</h:div><h:div>- della richiesta al Ministero dell'Interno di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000, non conosciuta;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28.08.2019:</h:div><h:div>- della delibera n. 1 del 18.07.2019 con la quale il Commissario Ad Acta nominato ha approvato il Rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- per l'anno 2018;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove adottato, il decreto di scioglimento del C.C.;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.11.2019:</h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Repubblica dell'01.10.2019 (prot. n. 14729 del 07.10.2019) della Direzione Centrale UTG e Aut. Loc. Ufficio V Controllo sugli organi), pubblicato sulla G.U. n. 243 del 16.10.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- della proposta e della relazione del Ministero dell'Interno, richiamata nel predetto D.P.R.;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, n. 31; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliata presso i suoi uffici in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;</h:div><h:div>- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del Prefetto p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliata presso i suoi uffici in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58; </h:div><h:div>- Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco p.t., non costituito; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dal Prof. avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;</h:div><h:div>- -OMISSIS-, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>i Sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sig.ri -OMISSIS- nonché del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Salerno;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dei sig.ri -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 12.07.2019 all’indirizzo pec del Comune di-OMISSIS- (comune.angri@legalmail.it, estratto dal registro ipa, https://www.indicepa.gov.it), depositato in pari data, il sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di-OMISSIS-, ha impugnato:</h:div><h:div>a) le delibere n. 34 del 21.06.2019 e n. 46 dell'01.07.2019 con le quali il Consiglio Comunale di-OMISSIS- ha deciso di non approvare la proposta del Responsabile UOC Servizi Finanziari, contenente il Rendiconto esercizio finanziario anno 2018;</h:div><h:div>b) la nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per i giorni 09 e 10.07.2019, nella parte in cui non è stato inserito all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018, per come richiesto sia dal Sindaco che da 10 Consiglieri Comunali;</h:div><h:div>c) la nota prot. n. 22534/2016 del 04.07.2019, a firma del Presidente del Consiglio Comunale di-OMISSIS-.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente, la vicenda della mancata approvazione del suddetto Rendiconto avrebbe avuto origine dalle dimissioni del consigliere comunale di maggioranza Alfredo Pauciulo, rassegnate a mezzo pec del 20.06.2019.</h:div><h:div>A fronte di tali dimissioni, l’istante, nella qualità di Sindaco, richiedeva al Presidente del Consiglio Comunale di convocare il Consiglio per disporre la surroga del dimissionario, al fine di garantire la regolare costituzione dell’organo consigliare.</h:div><h:div>La suddetta richiesta sarebbe, tuttavia, rimasta inevasa, con conseguenziale stasi del procedimento di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, tanto da indurre il Prefetto di Salerno, con nota prot. 21143/2019 del 21.06.2019, a diffidare l’ente locale a provvedere a siffatto incombente, essendo scaduto, il 30 aprile, il termine all’uopo previsto dalla legge per il perfezionamento dello stesso, pena lo scioglimento dell’organo consigliare ex artt. 227, comma 2 bis e 141, comma 2 D.lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>Nel corso della seduta consigliare del 21.06.2019, convocata per l’approvazione del suddetto rendiconto, il Sindaco ed i Consiglieri di maggioranza, preso atto della volontà del Presidente del Consiglio Comunale di non procedere alla preventiva surroga del consigliere comunale dimissionario in ragione dell’asserita irritualità delle relativi dimissioni,  abbandonavano l'aula, così di fatto non partecipando alla relativa adunanza all’esito della quale, il Consiglio, con il voto contrario di 12 consiglieri votanti su 13 presenti ed uno astenuto, deliberava di non approvare il rendiconto di gestione 2018 (delibera n. 34 del 21.06.2019).</h:div><h:div>Il Consiglio Comunale veniva, dunque, convocato nuovamente mediante il ricorso alla procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 44, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per il giorno 01.07.2019, in prima convocazione, e per il giorno 02.07.2019, in seconda convocazione, e ciò sia per la votazione della surroga del consigliere dimissionario che per l’approvazione del rendiconto di gestione. Ciò, ad avviso del ricorrente, malgrado in sede di conferenza dei Capigruppo fossero state convenute le date del 03.07.2019 e 04.07.2019. </h:div><h:div>In occasione della adunanza tenutasi l’1.07.2019 il Consiglio Comunale, con il voto unanime dei 12 Consiglieri presenti (di minoranza), deliberava di non procedere alla surroga del Consigliere Alfredo Pauciulo, stante la nullità delle relative dimissioni, e di non approvare, malgrado tutti i pareri favorevoli, il rendiconto di gestione.</h:div><h:div>Sempre in data 1.07.2019, il Consigliere dimissionario, pur ribadendo la regolarità delle dimissioni già formulate con nota pec del 20.06.2019, manifestava nuovamente la propria volontà di recedere dalla carica di Consigliere Comunale.</h:div><h:div>In considerazione di ciò, il Sindaco del Comune di-OMISSIS-, con nota prot. n. 22123 del 02.07.2019 e con successiva prot. n. 22360 del 03.07.2019, indirizzata tanto al Presidente del Consiglio quanto al Prefetto di Salerno, richiedeva:</h:div><h:div>a)  al Presidente del Consiglio Comunale di convocare il Consiglio d’urgenza (ex art. 44 Regolamento funzionamento Consiglio) e, comunque, entro e non oltre la data del 06.07.2019, fissata dal Prefetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 227, comma 2 bis e 141, comma 2 D.lgs. n. 267/2000, onde procedere tanto alla surroga Consigliere Comunale Alfredo Pauciulo quanto all’approvazione del rendiconto di esercizio finanziario 2018;</h:div><h:div>b) al Prefetto di Salerno di provvedere, in sostituzione del Presidente del Consiglio eventualmente inerte, alla suddetta convocazione, ai sensi dell’art. 39 comma 5 D.lgs. n. 267/2000, recepito dall’art. 33, comma 5 del suddetto Regolamento del Consiglio.</h:div><h:div>Senonché, il Presidente del Consiglio Comunale, con nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, convocava il Consiglio Comunale soltanto per il giorno 09.07.2019, alle ore 19,00, in prima convocazione e per il giorno 10.07.2019, alle ore 20,00, in seconda convocazione, al fine di procedere alla surroga del Consigliere Comunale, dimissionario, e relativa convalida del nuovo eletto ma non anche per l’approvazione del rendiconto del 2018.</h:div><h:div>Dopo aver premesso quanto sopra, il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso principale, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.</h:div><h:div>A - ILLEGITTIMITÀ, IN PARTE QUA, DEGLI ATTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</h:div><h:div>I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 38 D. LGS. N. 267/2000 - ARTT. 33 E 45 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI ANGRI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)”;</h:div><h:div>“II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 38 D. LGS. N. 267/2000 - ARTT. 33 E 45 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI ANGRI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)”.</h:div><h:div>Giusta il combinato disposto di cui all’art. 39 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 e 33-45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di-OMISSIS-, il Presidente del Consiglio sarebbe stato obbligato ad assecondare la richiesta del Sindaco, avanzata formalmente con le note prot. n. 22123 del 02.07.2019 e prot. n. 22360 del 03.07.2019, avente ad oggetto la convocazione del Consiglio, in via d’urgenza, in una data antecedente al 6 luglio 2019, al fine di procedere tanto alla surroga del Consigliere dimissionario quanto all’approvazione del Rendiconto finanziario 2018, a ciò non ostando la mancata approvazione del rendiconto in occasione delle precedenti delibere del 21.06.2019 e dell’1.07.2019.</h:div><h:div>Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 78, comma 4, del citato Regolamento, una deliberazione non approvata in seconda votazione o respinta alla prima potrebbe essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva, la cui convocazione, ove richiesta dal Sindaco, sarebbe obbligatoria.</h:div><h:div>La convocazione del Consiglio Comunale di cui alla nota del Presidente del Consiglio prot. n. 2269 del 05.07.2019, in quanto fissata per i giorni 9 e 10 luglio 2019 - e non anche per una data antecedente al 6 luglio, per come richiesto in via d’urgenza dal Sindaco – oltre che senza l’indicazione dell’approvazione del rendiconto tra gli argomenti da trattare, violerebbe le disposizioni normative di rango primario e secondario sopra citate, oltre ad essere stata strumentalmente disposta all’unico scopo, sviato rispetto all’interesse pubblico, di determinare lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 227 - comma 2 bis del D.Lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>“B - SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERE DI C.C. N. 34 DEL 21.06.2019 E 46 DELL'01.07.2019.</h:div><h:div>- III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 227 E 239 D. LGS. N. 267/2000 - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO”.</h:div><h:div>-“IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 227 E 239 D. LGS. N. 267/2000 - ART. 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)”.</h:div><h:div>Le delibere di C.C. n. 34 del 21.06.2019 e n. 46 dell’1.07.2019 sarebbero manifestamente illegittime per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, in quanto non supportate dall’individuazione ed esternazione delle ragioni sottese alla mancata approvazione del rendiconto, malgrado l’esistenza di pareri in proposito favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ivi incluso quello dell'Organo di revisione, non essendo all’uopo sufficienti gli interventi dei Consiglieri indicati nel corpo  nella delibera n. 46 dell'01.07.2019, peraltro inidonei a disvelare le ragioni tecniche sottese all’opposto diniego. </h:div><h:div>Il rendiconto di gestione, infatti, diversamente dal bilancio di previsione, sarebbe atto di natura non già politica bensì tecnica e come tale, ad avviso dell’istante, potrebbe essere emendato, ovvero non approvato, soltanto a fronte del mancato rispetto dei principi contabili e/o per elementi di carattere tecnico, nella specie non evidenziati dal Consiglio.</h:div><h:div>Il preteso deficit motivazionale sarebbe ancor più apprezzabile tenuto conto della natura obbligatoria del rendiconto, la cui mancata approvazione è sanzionata con l’avvio del procedimento di scioglimento dell’organo consiliare.</h:div><h:div>In seno al gravame principale, il ricorrente ha formulato istanza di abbreviazione dei termini, ex art. 53 c.p.a., chiedendo, altresì, di essere autorizzato alla notifica del ricorso nei confronti del Comune di-OMISSIS- e dei Consiglieri Comunali controinteressati, mediante pec, agli indirizzi risultanti dal sito istituzionale del Comune di-OMISSIS- (www.comune.angri.sa.it), ai sensi dell'art. 52 - comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.</h:div><h:div>Con decreto presidenziale n. 322 del 12.07.2019, il Tribunale ha accolto l’istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell’udienza camerale di trattazione dell’istanza cautelare, indicando la data del 24 luglio 2019, nel contempo onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e decreto nel rispetto dei termini a difesa.</h:div><h:div>In data 12.07.2019, alle ore 19.27, parte ricorrente ha versato nel fascicolo telematico le ricevute di consegna relative alla notifica telematica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale n. 322/2019 effettuata a mezzo pec, sempre in data 12.07.2019, ore 17.20, agli indirizzi risultanti dal sito istituzionale del Comune di-OMISSIS- (www.comune.angri.sa.it), nei confronti tanto del Comune di-OMISSIS-, quanto dei consiglieri comunali appresso indicati: -OMISSIS-</h:div><h:div>In data 18 luglio 2019, parte ricorrente ha, in ogni caso, prodotto copia del ricorso cartaceo e del decreto presidenziale n. 322 del 12.07.2019, conformi agli atti esistenti al fascicolo telematico, notificati a mezzo raccomandata a/r del 17.07.2019, tanto al Comune di-OMISSIS-, presso la sede legale, quanto al consigliere comunale sig. Ivano Lanzione, presso l’indirizzo di residenza.</h:div><h:div>Parte ricorrente, in proprio e nella qualità di Sindaco del Comune di-OMISSIS-, ha successivamente proposto un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato (e depositato) in data 15.07.2018 a mezzo pec, nei confronti:</h:div><h:div>- del Comune di-OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- agli indirizzi risultanti dal sito istituzionale del Comune di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Salerno presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;</h:div><h:div>- del Commissario ad Acta ex art. 227 D. Lgs. N. 267/2000, sia all’indirizzo pec comune.angri@legalmail.it estratto dal registro IPA che presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno; </h:div><h:div>- del Commissario prefettizio del Comune di-OMISSIS- sia all’indirizzo pec comune.angri@legalmail.it estratto dal registro IPA che presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.</h:div><h:div>In data 17.07.2019, il medesimo ricorso per motivi aggiunti è stato poi notificato ai medesimi destinatari anche mezzo raccomandata a/r (cfr. doc. depositato in data 18.07.2019), con esclusione del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Salerno (già destinatari della rituale notifica a mezzo pec del 15.07.2019 presso l’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, tratto dal CD. REGINDE).</h:div><h:div>Con i motivi aggiunti in questione, parte ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, e la relativa nota di accompagnamento, con la quale il Prefetto di Salerno ha nominato il Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- 2018 ed avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale; il decreto prot. n. 92143 del 12.07.2019, notificato in data 15.07.2019, e relativa nota di trasmissione, con il quale il Prefetto di Salerno ha nominato il Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell'Ente con conseguente sospensione del Consiglio Comunale nonché la richiesta inoltrata al Ministero dell'Interno di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente gli atti in questione sarebbero affetti, in via derivata, dagli stessi vizi di legittimità che inficerebbero i provvedimenti gravati con il ricorso principale.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno, con memoria depositata in data 19.07.2019, hanno contestato la fondatezza del gravame, sostenendo che la mera decorrenza del termine assegnato dal Prefetto con la diffida del 21.06.2019 (6.07.2019) avrebbe determinato ipso iure, quale atto dovuto e vincolato, la nomina del Commissario ad acta per l’approvazione, in via sostitutiva del Consiglio comunale, del rendiconto di gestione 2018 ed il conseguenziale avvio del procedimento per lo scioglimento dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 141, comma 1 e 2, e dell’art. 227, comma 2 bis T.U.E.L.</h:div><h:div>Con successiva memoria, depositata sempre in data 19.07.2019, la difesa erariale ha ribadito la legittimità dell’operato del Prefetto il quale, con la diffida del 21.06.2019, avrebbe provveduto ad attivarsi nei termini e modi di legge affinché il consiglio comunale provvedesse all’approvazione del documento finanziario de quo. Tanto più che, per come evidenziato nel corpo del decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, nell’ulteriore seduta del giorno 9 luglio 2019 il Consiglio Comunale non aveva neppure inserito all’ordine del giorno il punto relativo all’approvazione del citato documento finanziario.</h:div><h:div>Del resto, ha soggiunto l’Avvocatura, la richiesta di intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 39, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 sarebbe pervenuta soltanto in data 06/07/2019, vale a dire il giorno della scadenza della diffida, non residuando, pertanto, al Prefetto, alcuno spazio temporale ulteriore per il preteso intervento sostitutivo, non potendo pretendersi che questi effettuasse un intervento “ad horas” ed imponendosi, comunque – stante il decorso infruttuoso del termine - la necessità di conclusione della procedura di cui al combinato disposto degli articoli 227, comma 2 bis, e 141, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 22.07.2019 i consiglieri comunali -OMISSIS-si sono costituiti in giudizio sollevando le eccezioni preliminari appresso indicizzate e sintetizzate secondo un criterio di priorità logico-giuridica.</h:div><h:div>1) Il ricorso principale del 12 luglio 2019, proposto nella dichiarata qualità di Sindaco del Comune di-OMISSIS-, sarebbe inammissibile in quanto, in quella data, il ricorrente non avrebbe più rivestito la carica di vertice dell’ente locale. Ed invero, proprio il 12 luglio 2019, il Prefetto di Salerno, con decreto n. 92143, aveva sospeso l’istante dalla relativa carica, nel contempo nominando un Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente. Peraltro, il preteso “Sindaco” avrebbe dovuto essere previamente autorizzato dalla Giunta Comunale alla proposizione del gravame, circostanza, nel caso di specie, non verificatasi.</h:div><h:div>Il ricorrente non sarebbe stato neanche legittimato a proporre il ricorso in proprio” ossia quale mero cittadino, altrimenti legittimandosi un’inammissibile azione popolare;</h:div><h:div>2) Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse giacché, dall’annullamento delle delibere consiliari impugnate, con le quali è stato deciso di non approvare il rendiconto, il ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio, giacché siffatto documento contabile continuerebbe a rimanere non approvato, con le conseguenze di cui agli artt. 227 e 141 T.U.E.L. in termini di commissariamento e scioglimento del Consiglio Comunale. Inoltre, il ricorrente non avrebbe dimostrato che, una volta rimosse le delibere impugnate, si sarebbe potuta ricostituire una maggioranza tale da garantire l’approvazione del rendiconto ad opera del Consiglio;</h:div><h:div>3) Il ricorso sarebbe, in subordine, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, attesa l’intervenuta approvazione, giusta delibera del Commissario ad acta n. 1 del 18 luglio 2018, del Rendiconto di gestione dell’anno 2018;</h:div><h:div>4) Sarebbe inammissibile l’impugnativa della nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per i giorni 09 e 10.07.2019, nella parte in cui non è stato inserito all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto di gestione anno 2018. Ciò in quanto gli atti sarebbero impugnabili soltanto per il loro contenuto dispositivo e non anche omissivo. Il ricorrente avrebbe, piuttosto, dovuto azionare il rito del silenzio al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo del Presidente del Consiglio di provvedere al predetto inserimento ovvero sollecitare l’intervento sostitutivo del Prefetto che, nel caso in esame, ha preferito non intervenire, provvedendo al commissariamento dell’ente ed all’avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio;</h:div><h:div>5) Sarebbe, infine, inammissibile, per carenza di interesse, anche l’impugnativa delle delibere consiliari n. 34 del 21.06.2019 e n. 46 dell'01.07.2019 in quanto ancorché si fosse provveduto alla surroga del consigliere dimissionario, non si sarebbe, comunque, formata una maggioranza utile all’approvazione del rendiconto. Ed invero, in occasione dell’adunanza del 21 giugno, sono stati espressi 12 voti contrari a fronte di 13 votanti, essendosi astenuto l’unico consigliere di maggioranza presente, per cui l’eventuale voto favorevole del sostituto del dimissionario non sarebbe stato rilevante. Le stesse considerazioni, in punto di carenza di interesse, varrebbero in ordine all’adunanza consiliare dell’1.07.2019 (delibera n. 46/2019), in occasione della quale i 12 consiglieri presenti hanno unanimemente votato contro l’approvazione del rendiconto.</h:div><h:div>Passando al merito della vicenda, i consiglieri costituiti hanno, inoltre, sostenuto l’infondatezza del ricorso e, dunque, la piena legittimità delle delibere consiliari n. 34 del 21.06.2019 e n. 46 dell'01.07.2019.</h:div><h:div>Ed invero il Presidente del Consiglio non avrebbe potuto inserire all’ordine del giorno delle rispettive adunanze la surroga del consigliere dimissionario (quanto alla prima adunanza, la richiesta del Sindaco sarebbe stata, inoltre, intempestiva giacché formulata meno di 24 ore prima) in quanto le relative dimissioni non sarebbero state presentate in maniera rituale (lettera trasmessa via pec con allegata la carta d’identità) sicché non avrebbero potuto, comunque, essere prese in considerazione.</h:div><h:div>Inoltre, le delibere non presenterebbero alcun deficit motivazionale, considerata la natura politica della decisione della minoranza di non procedere all’approvazione del rendiconto, fermo restando che, in ogni caso, in occasione della seduta dell’1.07.2019, i consiglieri avrebbero mosso svariati rilievi tecnici a giustificazione del dissenso espresso.</h:div><h:div>Il Presidente del Consiglio avrebbe agito nel pieno rispetto delle regole, non potendo pretendersi una riconvocazione ad oltranza dell’organo fin quanto il rendiconto non fosse stato approvato. Del resto, ove così non fosse stato, il Prefetto di Salerno avrebbe esercitato il potere sostitutivo di cui all’art. 39, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000. </h:div><h:div>Il ricorrente, in proprio e nella qualità di già Sindaco del Comune di-OMISSIS-, ha successivamente proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 19.08.2019 a mezzo pec, nei confronti:</h:div><h:div>- del Comune di-OMISSIS-, all’indirizzo pec: comune.angri@legalmail.it estratto dal registro ipa (https://www.indicepa.gov.it);</h:div><h:div>- del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Salerno presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;</h:div><h:div>- del Commissario ad Acta ex art. 227 D. Lgs. N. 267/2000, sia all’indirizzo pec comune.angri@legalmail.it estratto dal registro IPA che presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno; </h:div><h:div>- del Commissario prefettizio del Comune di-OMISSIS- sia all’indirizzo pec comune.angri@legalmail.it estratto dal registro IPA che presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno; </h:div><h:div>- dei sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS-all’indirizzo pec estratto dal sito istituzionale del Comune di-OMISSIS-;</h:div><h:div>- dei sig.ri -OMISSIS-presso il procuratore costituito;</h:div><h:div>in data 29.08.2019, il medesimo ricorso per motivi aggiunti è stato poi notificato, anche mezzo raccomandata a/r (cfr. doc. depositato in data 30.08.2019), al Comune di-OMISSIS-, al Commissario ad Acta ed al Commissario Prefettizio presso la casa comunale nonché al sig. -OMISSIS-presso il luogo di residenza.</h:div><h:div>Con tale ulteriore gravame, parte ricorrente, non soltanto ha impugnato la delibera n. 1 del 18.07.2019 di approvazione, da parte del Commissario ad Acta, del Rendiconto di gestione anno 2018, ma ha anche dedotto, entro il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., autonomi vizi di legittimità che inficerebbero i decreti prefettizi prot. n. 91959 del 12.07.2019 e prot. n. 92143 del 12.07.2019 già gravati, per illegittimità derivata, in seno al primo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Siffatto gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.</h:div><h:div>“I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 38, 39, 141 E 227 D.LGS. N. 267/2000 - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST. - ARTT. 33 E 45 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI ANGRI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)”.</h:div><h:div>Premessa la natura acceleratoria e non perentoria del termine di cui al comma 2 dell’art.141, richiamato dall’art. 227 comma 2 bis D.lgs. n. 267/2000227, assegnato dall’Autorità Statale al Consiglio Comunale, lo scioglimento dell’organo rappresentativo della collettività dovrebbe intendersi quale misura estrema da evitare ogni qualvolta se ne ravvisino i presupposti, nella specie ritenuti insussistenti.</h:div><h:div>Ciò in quanto, il Prefetto di Salerno, essendo stato tempestivamente sollecitato dal ricorrente, in forza delle diffide del 2 luglio 2019, assunta al protocollo in entrata della Prefettura del 4.07.2019 al n. 87829 - e, quindi, a termine ancora non scaduto – e del 3 luglio 2019, assunta al protocollo della Prefettura al n. 88982 del 6.07.2019, invece di procedere al commissariamento dell’ente, avrebbe dovuto, giusta il disposto di cui all’art. 39 comma 5 T.U.E.L., convocare tempestivamente il Consiglio Comunale, inserendo all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, così superando l’illegittima inerzia fino a quel momento tenuta dal Presidente del Consiglio, all’uopo invano diffidato. </h:div><h:div>Tant’è che lo stesso Prefetto avrebbe disposto il commissariamento anche in considerazione del fatto che neanche in occasione dell’adunanza consiliare del 9 luglio 2019 l’approvazione del rendiconto di gestione era stato inserito all’ordine del giorno, con ciò omettendo di considerare di essere stato, in tal senso, debitamente sollecitato proprio dall’odierno ricorrente, oltre che da 10 consiglieri comunali, senza tuttavia dare il dovuto riscontro.</h:div><h:div>Il mancato doveroso esercizio del potere sostitutivo di cui al citato art. 39 inficerebbe, dunque, la legittimità dei provvedimenti prefettizi impugnati, peraltro del tutto privi di alcuna motivazione in ordine alla mancata evasione della richiesta di convocazione ex art. 39 D.Lgs. n. 267/2000.</h:div><h:div>“B - SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</h:div><h:div>II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 38, 39, 141 E 227 D. LGS. N. 267/2000 - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST. - ARTT. 33 E 45 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI ANGRI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)”.</h:div><h:div>L'illegittimità dell'atto di nomina del Commissario ad Acta renderebbe illegittima, in via conseguenziale e derivata, ancorché non già nel merito bensì nei presupposti e nelle conseguenze che da essa derivano, anche la delibera n. 1 del 18.07.2019, con la quale il Commissario Ad Acta ha approvato il Rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- per l'anno 2018.</h:div><h:div>Del resto il Commissario ad Acta avrebbe fatto integralmente propria la proposta formulata dalla Giunta capeggiata dal ricorrente, senza procedere ad alcuna modifica, e ciò comproverebbe la correttezza del documento contabile nonché la strumentalità della mancata approvazione dello stesso da parte della minoranza, finalizzata soltanto a far cadere l’esecutivo.</h:div><h:div>Gli atti impugnati con i motivi aggiunti in questione sarebbero, inoltre, illegittimi, in via derivata, per i motivi articolati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 6 settembre 2019, i consiglieri costituiti con il ministero del Prof. Avv. Di Lieto hanno sollevato una serie di ulteriori eccezioni preliminari appresso sintetizzate.</h:div><h:div>1) Il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 12 luglio 2019, sarebbe inammissibile in quanto notificato in forma cartacea, in data 17 luglio 2019, soltanto nei confronti del Comune di-OMISSIS-, presso la sede legale, e del consigliere comunale sig. Ivano Lanzione, presso l’indirizzo di residenza e non anche nei confronti di tutti gli altri “controinteressati” destinatari dell’illegittima, in quanto non autorizzata, notifica a mezzo pec eseguita in data 12.07.2019;</h:div><h:div>2) Il ricorso introduttivo, così come rinotificato in data 17.07.2019, sarebbe inammissibile in quanto, alla data del 17 luglio 2019, il ricorrente non rivestiva più la carica di Sindaco del Comune di-OMISSIS-, essendo stato sospeso dalle funzioni giusto decreto prefettizio prot. n. 91959 del 12.07.2019; </h:div><h:div>3) Il primo ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile in quanto, depositato in data 15 luglio 2019, senza la preventiva notifica ad alcun destinatario, sarebbe stato notificato in forma cartacea, in data 17.07.2019, soltanto al Comune di-OMISSIS-, al sig. -OMISSIS- ed ai Commissari ad acta e Prefettizio ma non anche al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Salerno, né agli altri controinteressati. Peraltro siffatto ricorso notificato in forma cartacea sarebbe stato depositato in data 18.7.2019, allorquando il ricorrente non era più Sindaco del Comune di-OMISSIS- ed in ogni caso, anche se lo fosse stato, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dalla Giunta;</h:div><h:div>4) I primi motivi aggiunti sarebbero, poi, sono ulteriormente inammissibili perché vi sarebbe divergenza tra quelli depositati il 15.7.2019, contenenti la richiesta di misura cautelare provvisoria e autorizzazione a notificare a mezzo pec e quelli notificati il 17.7.2019 e depositati il 18.7.2019, non recanti invece la richiesta di misura cautelare provvisoria e di autorizzazione della notifica a mezzo pec;</h:div><h:div>5) I secondi motivi aggiunti sarebbero, poi, inammissibili anche perché l’impugnazione difetterebbe della procura.  Ed invero, poiché al momento della proposizione di siffatti motivi il ricorrente non rivestiva più la qualità di Sindaco, non sarebbe valido, quale mandato difensivo, quello posto “in calce al ricorso introduttivo ed ai primi motivi aggiunti” in quanto reso nella (pretesa) qualità di Sindaco del Comune di-OMISSIS-.</h:div><h:div>6) Tutti i motivi aggiunti sarebbero poi inammissibili per violazione dell’art. 43 c.p.a. in quanto proposti nei confronti di soggetti diversi tra di loro e da quelli evocati in giudizio con il ricorso principale;</h:div><h:div>7) I primi ed secondi motivi aggiunti sarebbero inammissibili sia per difetto di vantaggio, in quanto la caducazione delle delibere consiliari impugnate e di quella del Commissario ad acta non determinerebbe l’approvazione del Rendiconto, con conseguente persistenza dei presupposti per il Commissariamento, che per mancato superamento della cd. prova di resistenza, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato che, rimossi gli atti gravati, il Rendiconto sarebbe stato approvato. </h:div><h:div>Nel merito, i consiglieri hanno ribadito la legittimità delle delibere consiliari del 21 giugno e dell’1 luglio 2019, con conseguente legittimità dei successivi provvedimenti prefettizi, per le ragioni già illustrate in precedenza. Hanno, altresì, evidenziato la carenza di integrità del contraddittorio in considerazione della nullità delle notifiche effettuate via pec, senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei consiglieri comunali “controinteressati”. Siffatta nullità non risulterebbe sanata dalla costituzione dei consiglieri rappresentati dal Prof. Avv. Di Lieto in considerazione sia del preteso carattere insanabile di tale nullità che della mancata costituzione in giudizio di tutti i soggetti destinatari della suddetta notifica telematica (sig.ri -OMISSIS-).</h:div><h:div>In data 10 settembre 2019, si sono costituiti ad adiuvandum rispetto alle posizioni del ricorrente 13 Consiglieri Comunali, sospesi dalla relativa carica e componenti la maggioranza di governo, evidenziando, mediante articolate deduzioni difensive, la fondatezza di tutte le impugnative e da quest’ultimo proposte.</h:div><h:div>Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.11.2019 a pezzo posta elettronica certificata:</h:div><h:div>- al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Salerno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Commissario ad Acta ed al Commissario prefettizio del Comune di-OMISSIS- all’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;</h:div><h:div>- ai consiglieri comunali costituitisi con il ministero del Prof. Avv. Di Lieto presso l’indirizzo pec di quest’ultimo;</h:div><h:div>- ai consiglieri comunali costituitisi con il ministero dell’avv. Gioia presso l’indirizzo pec di quest’ultimo;</h:div><h:div>oltre che in forma cartacea, in data 13.11.2019, al Comune di-OMISSIS-, al Commissario ad Acta ed al Commissario Prefettizio presso la sede della casa comunale (cfr. deposito del 22.11.2019), depositato in data 20.11.2019, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica dell'1.10.2019 (prot. n. 14729 del 07.10.2019) della Direzione Centrale UTG e Aut. Loc.</h:div><h:div>Ufficio V Controllo sugli organi), pubblicato sulla G.U. n. 243 del 16.10.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di-OMISSIS- nonché la proposta e la relazione del Ministero dell'Interno, richiamata nel predetto D.P.R., all’uopo articolando i motivi di gravame appresso sintetizzati.</h:div><h:div> “A - ILLEGITTIMITA' PER VIZI PROPRI</h:div><h:div>I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 38, 39, 141 E 227 D. LGS. N. 267/2000 - ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 - ART. 97 COST. - ARTT. 33 E 45 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI ANGRI) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO)”.</h:div><h:div>Il decreto di scioglimento, in uno alla proposta del Ministro dell'Interno, sarebbero illegittimi per vizi propri, avendo ritenuto sussistenti gli estremi per far luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale, senza tuttavia procedere ad alcuna autonoma valutazione dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere di scioglimento.</h:div><h:div>I provvedimenti de quibus risentirebbero, inoltre, in via derivata, dei medesimi vizi di legittimità che inficerebbero i provvedimenti gravati con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con memoria del 29.11.2019, i consiglieri comunali costituitisi con il ministero del Prof. Avv. Di Lieto hanno reiterato, nei confronti di siffatti motivi aggiunti, le medesime eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità già sollevate avuto riguardo ai precedenti gravami, sostenendone, comunque, l’infondatezza nel merito in quanto avente ad oggetto provvedimenti adottati nell’esercizio di un potere (di scioglimento) asseritamente dovuto e vincolato.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 4 dicembre 2019, fissata la trattazione dell’istanza cautelare formulata in seno al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.11.2019, le parti sono state avvisate della possibile definizione dell’impugnativa dei provvedimenti ivi gravati nel merito, essendo fissata, per la stessa data, l’udienza pubblica relativa alla trattazione di tutti gravami (principale e per motivi aggiunti) in precedenza proposti.</h:div><h:div>L’intera controversia è stata, dunque, trattenuta in decisione, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2019.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di esaminare le plurime eccezioni di rito proposte dai consiglieri comunali costituitisi con il ministero del Prof. Avv. Di Lieto, nessuna delle quali coglie nel segno.</h:div><h:div>2. L’apprezzamento dell’infondatezza delle eccezioni che ineriscono l’ammissibilità, sotto il profilo della legittimazione ad agire, di tutti i gravami, principale e per motivi aggiunti, passa attraverso l’identificazione di quale sia l’interesse a ricorrere a fronte del potere amministrativo contestato, ritenuto lesivo della sfera giuridica del ricorrente.</h:div><h:div>3. Quest’ultimo, al momento della proposizione del ricorso principale, ossia in data 12.07.2019, rivestiva certamente la carica di Sindaco del Comune di-OMISSIS-, oltre ad essere ancora nell’effettivo esercizio dei suoi poteri.</h:div><h:div>3.1 Ciò in quanto il decreto prefettizio n. 91959 del 12.07.2019, di nomina del Commissario ad acta per l’approvazione, in via sostitutiva del civico consesso, del rendiconto di gestione, ed il coevo decreto n. 92143 - con cui il Prefetto, avendo avviato il procedimento di scioglimento del consiglio comunale ex artt. 141 e 227 T.U.E.L., ha sospeso il Consiglio comunale dalle relative funzioni, nel contempo nominando un commissario, cui sono stati attribuiti i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio, per la provvisoria amministrazione dell’Ente - sono stati notificati presso la casa comunale soltanto il 15 luglio 2019 (circostanza non contestata da nessuna delle parti costituite), così risultando efficaci soltanto a partire da tale data, secondo quanto disposto dall’art. 21 bis l. n. 241/90.</h:div><h:div>3.2 Ebbene, secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 (cd. Testo Unico degli Enti Locali), il Sindaco costituisce un autonomo “organo di governo” del comune, oltre a contribuire alla costituzione di un ulteriore organo che è il Consiglio Comunale (art. 37 citato T.U.E.L.)</h:div><h:div>4. Ciò premesso, il ricorrente, in quanto autonomo “organo di governo” eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (art. 46 T.U.E.L.), responsabile dell'intera amministrazione comunale che rappresenta, ha, evidentemente, l’interesse immediato e diretto al mantenimento della titolarità di siffatto organo. Ne consegue, quale immediata e diretta conseguenza, l’interesse ad avversare, a prescindere da qualsivoglia pretesa autorizzazione della Giunta, tutti gli atti impugnati sia con il ricorso principale che con i successivi motivi aggiunti,  aventi un effetto impeditivo dell’approvazione del rendiconto di gestione anno 2018 e, come tali, costituenti il presupposto dell’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale, ex art. 141, comma 2 citato T.U.E.L., dal cui epilogo è conseguita la decadenza anche dell’organo sindacale.</h:div><h:div>5. Accertata l’esistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere avuto riguardo a tutte le impugnative (ricorso principale e per motivi aggiunti) proposte dall’odierno ricorrente, deve essere esaminata la problematica afferente alla regolarità delle notifiche dei gravami, intimamente connessa, per i conseguenti riflessi in punto di ammissibilità dei gravami medesimi e di completezza del contraddittorio, a quella relativa alla possibile qualificazione dei singoli consiglieri comunali in termini di “controinteressati”.</h:div><h:div>6. Ad avviso del Collegio siffatta qualificazione deve essere esclusa, con le conseguenze appresso illustrate.</h:div><h:div>6.1 In base ad un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, pienamente condiviso dal Collegio, il cd. “controinteresse” presuppone, dal punto di vista sostanziale, l'esistenza in capo ad un soggetto di un interesse qualificato e giuridicamente rilevante e, dunque, meritevole di tutela secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, di carattere uguale e contrario rispetto a quello fatto valere con l'azione impugnatoria, al fine di mantenere la regolazione degli interessi prodotta dall'atto contestato. E’, dunque, controinteressato colui il quale mira alla conservazione dello status quo ante che gli ha consentito di conseguire il bene della vita sperato a seguito dell'attività amministrativa posta in discussione (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 16/10/2019, n. 2171; Consiglio di Stato sez. VI, 08/07/2019, n. 4755; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 03/04/2019, n. 949; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10/05/2016, n.5512).</h:div><h:div>6.2 Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha, sostanzialmente, agito in giudizio al fine di contestare la mancata approvazione del rendiconto comunale anno 2018 e, dunque, la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente (artt. 141 e 227 T.U.E.L.) per procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale, evento quest’ultimo determinante non soltanto la sua decadenza dalla carica di Sindaco ma anche, evidentemente, la decadenza di tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, dal rispettivo munus pubblico.</h:div><h:div>6.3 Ciò posto, è evidente come i consiglieri de quibus, in quanto membri dell’organo consiliare, vantino un interesse semmai del tutto analogo e non uguale e contrario (cd. controinteresse) a quello del ricorrente, giacché dall’accoglimento delle impugnative da quest’ultimo proposte deriverebbe il ripristino dell’organo medesimo e, quindi, del munus dagli stessi fin qui esercitato.</h:div><h:div>6.4 Né è possibile sostenere che siano qualificabili in termini di “controinteressati” soltanto i cd. Consiglieri di minoranza. </h:div><h:div>Ciò in quanto, per come sopra chiarito, il cd. controinteresse presuppone la titolarità di una situazione sostanziale meritevole di tutela secondo l’ordinamento che il Collegio ritiene insussistente nella fattispecie in esame, non potendo la stessa, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, identificarsi nell’interesse al dissolvimento dell’organo che siffatti consiglieri di minoranza contribuiscono a costituire.</h:div><h:div>6.5 Quanto sopra argomentato trova indiretta conferma in quel pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i consiglieri comunali non hanno legittimazione ad impugnare nel merito le deliberazioni dell’organo di governo che compongono in qualità di membri ma soltanto quelle che, per vizi che incidono, in via immediata e diretta, sull'esercizio del loro mandato, sul loro status ovvero sulle prerogative del loro ufficio, determinano una automatica lesione dello ius ad officium (cfr., ex multis, Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2012, n. 5184; V,15 dicembre 2005 n. 7122).</h:div><h:div>In particolare, si è ritenuto che vi sia legittimazione al ricorso solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito.</h:div><h:div>In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo collegiale del quale fanno parte è ravvisabile soltanto ove le stesse investano direttamente la loro sfera giuridica, negando loro l'esercizio delle prerogative correlate all'ufficio pubblico di cui sono titolari.</h:div><h:div>Ciò in quanto “il singolo componente non è portatore di un interesse differenziato da quello dell'organo, residuando in capo ad esso la sola legittimazione a dolersi dell'impedimento, derivante da vizi procedimentali, che ostacolano l'esercizio della funzione connessa alla carica rivestita”(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 07/02/2014, n. 593; IV, 2 ottobre 2012, n. 5184; V,15 dicembre 2005 n. 7122).</h:div><h:div>In altri termini, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza e, dunque, contro l’organo che compongono in qualità di membri, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive (cfr. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 15/01/2019, n. 45; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 20/08/2015, n.544; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 24/04/2013, n. 1067).</h:div><h:div>6.6 Rebus sic stantibus, a fronte delle impugnative azionate dall’odierno ricorrente, sostanzialmente tendenti a mantenere in vita, per così dire, non soltanto la sua carica di Sindaco ma anche l’intero Consiglio Comunale, non è possibile ritenere che i consiglieri di minoranza vantino una posizione di controinteresse, giuridicamente rilevante, al dissolvimento dell’organo consigliare che compongono.</h:div><h:div>7. Da quanto sopra consegue, quale immediato e diretto corollario, l’assoluta irrilevanza del coinvolgimento di siffatti consiglieri comunali, ex art. 41 c.p.a., ai fini dell’ammissibilità innanzitutto, del ricorso principale.</h:div><h:div>8. Se è vero, dunque, che le notifiche telematiche effettuate in data 12.07.2019, ore 17.20, agli indirizzi risultanti dal sito istituzionale del Comune di-OMISSIS- (www.comune.angri.sa.it), nei confronti dei consiglieri comunali -OMISSIS-, in assenza di qualsivoglia autorizzazione in tal senso ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., sono da intendersi radicalmente nulle e, quindi, tamquam non esset, è altrettanto vero che il mancato coinvolgimento di siffatti soggetti – non controinteressati – non può inficiare in alcun modo l’ammissibilità del gravame principale.</h:div><h:div>9. Ai Consiglieri in questione, in quanto estranei al ricorso principale, oltre che in diritto (per assenza di posizioni di controinteresse) anche in fatto (stante la nullità della relativa notificazione telematica), non avrebbero, pertanto, dovuto essere notificati, ex art. 43 c.p.a., neanche i successivi motivi aggiunti i quali, pertanto, sotto il profilo del pieno coinvolgimento di tutti soggetti ritualmente evocati in giudizio, risultano ammissibili. </h:div><h:div>9.1 A tale proposito, si tenga presente che il ricorso principale risulta, comunque, essere stato tempestivamente (17.07.2019) e ritualmente notificato, in forma cartacea, a mezzo raccomandata a/r, sia al Comune di-OMISSIS-, presso la casa comunale, che al solo consigliere comunale Ivano Lanzione, nonostante quest’ultimo, si ribadisce, non possa ritenersi “controinteressato”.</h:div><h:div>Ebbene siffatte notifiche in forma cartacea, tanto nei confronti dell’ente locale quanto del suddetto consigliere comunale, sono state debitamente replicate avuto riguardo:</h:div><h:div>- al primo ricorso per motivi aggiunti, notificato a mezzo raccomandata a/r, sempre in data 17.07.2019;</h:div><h:div>- al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 29.08.2019.</h:div><h:div>Il terzo ed ultimo ricorso per motivi aggiunti è stato, invece, tempestivamente notificato, in forma cartacea, al Comune di-OMISSIS- in data 13.11.2019 mentre, nei confronti del Consigliere Lanzione, la notifica risulta essere stata, altrettanto ritualmente, effettuata in forma telematica (12.11.2019) presso l’indirizzo pec del procuratore medio tempore costituitosi in giudizio (art. 43, comma 2 c.p.a.).</h:div><h:div>10. Le superiori argomentazioni consentono, inoltre, di ritenere pienamente rispettato il contraddittorio tra tutte le parti ritualmente evocate in giudizio.</h:div><h:div>10.1 A tale ultimo proposito, deve essere disattesa anche l’ulteriore censura di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti che, ad avviso dei consiglieri costituiti con il ministero del Prof. Avv. Di Lieto, sarebbe stato depositato in data 15 luglio 2019 senza alcuna preventiva notificazione.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostenuto, infatti, il gravame de quo risulta essere stato previamente notificato, a mezzo pec, non soltanto nei confronti del Comune di-OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- agli indirizzi risultanti dal sito istituzionale del Comune di-OMISSIS- (notifiche successivamente reiterate in forma cartacea, a mezzo a/r, in data 17.07.2019), ma anche al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Salerno, al Commissario ad Acta ex art. 227 D.Lgs. N. 267/2000 ed al Commissario prefettizio del Comune di-OMISSIS- presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.</h:div><h:div>Trattasi di una notifica telematica assolutamente rituale, essendo stata effettuata presso l’indirizzo telematico della difesa erariale risultante dal REGINDE.</h:div><h:div>Siffatta notifica nei confronti delle Amministrazioni Statali e degli organi commissariali nominati dal Prefetto (presso il suddetto indirizzo pec dell’Avvocatura) risulta essere stata regolarmente replicata avuto riguardo anche al secondo ed al terzo ricorso per motivi aggiunti, che si appalesano, sotto tale profilo, pienamente ammissibili.</h:div><h:div>11. Quanto poi alla pretesa divergenza tra il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15.07.2019, e quello depositato in data 18.07.2019, da cui discenderebbe l’inammissibilità del relativo gravame, anche in questo caso l’eccezione sollevata dal consiglieri “spontaneamente” costituiti con il ministero del Prof. Avv. Di Lieto non coglie nel segno.</h:div><h:div>11.1 Ed invero, per come correttamente rilevato dal ricorrente, sul punto non contraddetto dai consiglieri de quibus, siffatta “divergenza” non riguarda affatto il testo dell’atto introduttivo del giudizio, essendovi perfetta coincidenza tra il cd. “nativo digitale”, notificato telematicamente e depositato in data 15 luglio 2019, e la riproduzione cartacea dello stesso, notificata a mezzo a/r del 17 luglio 2019 e depositato in data 18 luglio 2019. L’unica divergenza riguarda l’omessa notifica, in forma cartacea, della richiesta di abbreviazione dei termini e di autorizzazione alla notifica ex art. 52 c.p.a., la cui irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità del gravame, discende dal fatto che siffatta istanza, al momento della notifica a mezzo raccomandata a/r (17.07.2019), era già stata espressamente rigettata dal Presidente della sezione, giusto decreto pubblicato in data 16.07.2019.</h:div><h:div>12. Parimenti infondate risultano, inoltre, le ulteriori eccezioni di inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti che si appuntano, quanto al secondo ricorso, sul difetto di procura (in quanto rilasciata da chi, al momento della sottoscrizione, non rivestiva più la carica di Sindaco) nonché sulla pretesa violazione dell’art. 43 c.p.a. per difetto di identità soggettiva tra i soggetti coinvolti.</h:div><h:div>12.1 La rilevata sussistenza in capo al ricorrente della legittimazione attiva e dell’interesse a ricorrere, avuto riguardo a tutti i gravami dallo stesso proposti, consente di rigettare l’eccezione relativa al preteso difetto di procura relativa al secondo ricorso per motivi aggiunti. </h:div><h:div>Peraltro, giusta il disposto di cui all’art. 24 c.p.a., la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al Tribunale, salvo che in essa sia diversamente disposto (e, nel caso di specie, manca siffatta espressa esclusione), si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti, per cui, a rigore, la proposizione di tutti i ricorsi successivi a quello principale non avrebbe dovuto necessariamente essere corredata dal rilascio di un mandato ah hoc.</h:div><h:div>12.2 Parimenti priva di fondamento risulta, inoltre, l’eccezione di inammissibilità di siffatti gravami per motivi aggiunti, per mancata coincidenza dei soggetti con essi evocati in giudizio.</h:div><h:div>Ed invero, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell’art. 43 c.p.a., l’unica condizione per ritenere ammissibile la proposizione di “domande nuove” mediante motivi aggiunti è che siffatte domande, anche di annullamento di provvedimenti adottati da amministrazioni diverse da quelle precedentemente evocate in giudizio, siano comunque connesse con quelle avanzate in seno al cd. ricorso principale.</h:div><h:div>Condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, ha più volte precisato che "la connessione apprezzabile al fine di consentire la proposizione dei motivi aggiunti in luogo dell'autonomo ricorso vada interpretata in senso lato, dovendosi valutare i profili di connessione alla luce dell'oggetto del processo e che, pertanto, i motivi aggiunti sono ammissibili non soltanto se riguardanti atti connessi agli atti precedentemente impugnati, ma anche se concernenti atti connessi all'oggetto del giudizio già instaurato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 aprile 2012 n. 2289; Consiglio Stato, Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1307). Con i motivi aggiunti è, pertanto, possibile ampliare il petitum del ricorso estendendolo ad altri diversi provvedimenti, purché l'atto sopravvenuto costituisca episodio della medesima lesione nei confronti dell'interesse della parte (cfr., per un'analoga ricostruzione dell'istituto, TAR Campania Napoli, Sez. VI, 2 gennaio 2013 n. 16)" (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 maggio 2015, n. 2638).</h:div><h:div>12.3 Orbene, nel caso di specie, l’intima connessione tra tutti i provvedimenti impugnati con i ricorsi fin qui proposti è talmente evidente da non necessitare alcuna digressione.</h:div><h:div>L'estensione del numero dei soggetti provocata dalla notifica dei motivi aggiunti risulta, dunque, fisiologica, in quanto giustificata dalla necessità di garantire una piena difesa nei confronti dei provvedimenti connessi, successivi alla proposizione del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>13. Passando, quindi, al merito dell’intera vicenda contenziosa, tenuto conto sia del preminente interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente che dei presupposti sulla scorta dei quali il Prefetto di Salerno ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale di-OMISSIS- (successivamente culminata con il D.P.R. di scioglimento gravato con l’ultimo dei motivi aggiunti), il Collegio ritiene di poter soprassedere dallo scrutinio dei motivi di gravame inerenti la legittimità delle delibere n. 34 del 21.06.2019 e n. 46 dell'01.07.2019, con cui il consesso civico ha deciso di non  approvare il predetto rendiconto, principiando dall’esaminare quelli inerenti l’impugnativa della nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il consesso per i giorni 09 e 10.07.2019, nella parte in cui non è stato inserito all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018.</h:div><h:div>14. In ordine a siffatta impugnativa, deve essere preliminarmente scrutinata e rigettata l’ennesima eccezione di inammissibilità formulata dai consiglieri comunali costituitisi con il ministero del prof. avv. Di Lieto.</h:div><h:div>Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dai consiglieri de quibus, la legittimità di un atto amministrativo può essere contestata, mediante la proposizione di una domanda di annullamento, non soltanto per il suo contenuto “dispositivo” ma anche laddove tale atto dovesse risultare “omissivo” rispetto ad adempimenti ex lege obbligatori.</h:div><h:div>15. L’apprezzamento della fondatezza dell’impugnazione di siffatta nota del 5 luglio 2019, nella parte in cui il Presidente del Consiglio Comunale, nel convocare il consesso civico, ha disatteso la richiesta formulata dall’odierno ricorrente di indizione di una adunanza, in via d’urgenza, in una data antecedente al 6 luglio 2019, altresì omettendo di inserire all’ordine del giorno delle adunanze fissate per il 09 ed il successivo 10.07.2019 anche l'approvazione del rendiconto di gestione anno 2018, passa attraverso l’accertamento:</h:div><h:div>a)  dell’eventuale obbligo giuridico del Presidente del Consiglio di assecondare le richieste del Sindaco, malgrado il civico consesso, in occasione delle adunanze del 21.06.2019 (delibera n. 34) e dell'1.07.2019 (delibera n. 46), avesse già deliberato di non approvare il predetto rendiconto;</h:div><h:div>b) dell’eventuale carattere non perentorio del termine di cui all’art. 114 T.U.E.L. assegnato dal Prefetto per l’approvazione del documento contabile in questione, la cui violazione comporta la gravissima conseguenza dello scioglimento dell’organo rappresentativo della cittadinanza, ossia del Consiglio Comunale.</h:div><h:div>16. Quanto al primo profilo, colgono nel segno le censure all’uopo articolate dal ricorrente.</h:div><h:div>16.1 Soccorre, a tale proposito, innanzitutto la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 39 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) secondo cui:</h:div><h:div>“2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”.</h:div><h:div>L’obbligatorietà di siffatta convocazione da parte del Presidente del Consiglio a fronte della richiesta formulata dal Sindaco trova riscontro nella previsione di cui al quinto comma del medesimo art. 39, secondo cui: “In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto”.</h:div><h:div>Il carattere obbligatorio di siffatto adempimento a richiesta del Sindaco è, quindi, comprovata dall’espressa previsione legislativa dell’esercizio, da parte del Prefetto, di un vero e proprio potere sostitutivo, da ritenersi altrettanto doveroso - “provvede il prefetto” - a meno di non azzerare la portata precettiva di siffatta disposizione normativa, così tradendone la ratio, rinvenibile, ad avviso del Collegio, nell’esigenza di dare voce al massimo organo rappresentativo, a livello locale, della collettività, espressione della democrazia, tutte le volte in cui il massimo vertice dell’ente locale lo ritenga necessario.</h:div><h:div>16.2 Nel caso in esame, quindi, a fronte delle note sindacali prot. n. 22123 del 02.07.2019 e prot. n. 22360 del 03.07.2019, il Presidente del Consiglio, era tenuto, ex art. 39, comma 2 T.U.E.L., a (ri)convocare il consesso civico entro il successivo 6 luglio 2019, tenuto conto del carattere urgente delle determinazioni da assumere, e ciò anche in adempimento a quanto, in proposito, imposto dalle disposizioni di cui agli artt. 33 e 44 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale secondo cui, in linea con le previsioni di rango primario di riferimento (art. 39 T.U.E.L.):</h:div><h:div>a) “II Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti”;</h:div><h:div>b)” L’avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.</h:div><h:div>[…]</h:div><h:div>Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione”.</h:div><h:div>16.3 Sempre in ossequio alle disposizioni normative di rango primario e regolamentare sopra richiamate, il Presidente del Consiglio era tenuto ad inserire l’approvazione del suddetto rendiconto quanto meno nel corpo della nota prot. n. 22697/2019 del 05.07.2019, con la quale ha convocato il civico consesso per i giorni 09 e 10.07.2019.</h:div><h:div>17. Né a confutazione di quanto sopra può valere la considerazione spesa dai consiglieri, secondo cui la mancata approvazione del rendiconto di gestione del 2018 in occasione di ben due adunanze assembleari, quella del 21 giugno e quella dell’1 luglio 2019, avrebbe esonerato il Presidente del Consiglio dall’obbligo di esaudire la diffida inoltrata dal ricorrente con le note prot. n. 22123 del 02.07.2019 e prot. n. 22360 del 03.07.2019 sopra citate.</h:div><h:div>17.1 Ciò in quanto, per come dedotto dall’istante, ai sensi dell’art. 78, comma 4, del citato Regolamento, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, se non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, tuttavia “può essere riproposta al Consiglio […] in una adunanza successiva” e, dunque, si ritiene, debba esserlo, giusta il disposto di cui agli artt. 39, comma 2 T.U.E.L., 33 e 34 del Regolamento in questione, allorquando a richiederlo, come nel caso in esame, è il Sindaco.</h:div><h:div>18. A comprova non soltanto della doverosità di una rinnovata pronuncia del Consiglio Comunale in ordine all’approvazione del rendiconto 2018, quanto meno in occasione delle adunanze fissate per il 9 ed 10 luglio 2019, ma anche dell’utilità di siffatta convocazione -  come si avrà modo di chiarire meglio nel prosieguo – ad evitare la “sanzione” dello scioglimento del Consiglio Comunale, stante il carattere non perentorio del termine di cui all’art. 114 T.U.E.L., è sufficiente considerare che lo stesso Prefetto di Salerno, in sede di adozione del decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, gravato con il primo ricorso per motivi aggiunti, nel ricostruire i presupposti di fatto e di diritto che lo hanno determinato a nominare il Commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto, nel contempo avviando la procedura di scioglimento del Consiglio comunale, ha evidenziato che quest’ultimo, “riunitosi anche in data 9 luglio 2019, non ha provveduto all'approvazione del citato rendiconto di gestione, non essendo stato inserito il predetto argomento nell'ordine del giorno”.</h:div><h:div>19. Colgono, quindi, nel segno tutti i motivi di gravame tendenti a valorizzare il carattere obbligatorio, per il  Presidente del Consiglio, della convocazione dell’adunanza consigliare entro il 6 luglio 2019, al fine di discutere anche dell’approvazione del rendiconto o, comunque, l’obbligatorietà dell’inserimento di siffatto argomento quanto meno in seno alla nota di convocazione del 5 luglio 2019, relativa alle adunanze del 9/10 luglio 2019, con conseguente illegittimità della nota medesima che, per l’effetto, deve essere annullata. </h:div><h:div>19.1 Ciò anche in considerazione della finalità suddetta della mancata riconvocazione del Consiglio da parte del Presidente che, per come obiettato dal ricorrente, appare effettivamente distorta rispetto all’interesse pubblico (cd. eccesso di potere per sviamento), se solo si considera che il  Commissario ad acta nominato dalla Prefettura, con la deliberazione n. 1 del 18.07.2019, ha approvato de plano il Rendiconto di gestione anno 2018, vista, esaminata ed approvata la medesima proposta di deliberazione del Responsabile UOC Servizi Finanziari in precedenza non approvata dal consesso civico, oltre che sulla scorta dei medesimi pareri di regolarità tecnica e contabile.</h:div><h:div>20. Meritano, inoltre, il positivo apprezzamento del Collegio tutti quei motivi di gravame, articolati con il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti, tendenti a contestare la legittimità, per violazione dell’art. 39 comma 5, 114 e 227, comma 2 bis T.U.E.L., nonché l’eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, dei decreti prefettizi prot. n. 91959 del 12.07.2019 e prot. n. 92143 del 12.07.2019.</h:div><h:div>21. L’apprezzamento della fondatezza di siffatta censura passa dalla considerazione del carattere meramente acceleratorio e anche non perentorio – per come erroneamente ritenuto dal Prefetto di Salerno - del termine entro cui, ai sensi dell’art. 114 comma 2 D.lgs. n. 267/2000, l’ente locale all’uopo diffidato è tenuto ad approvare il cd. Rendiconto di gestione di cui all’art. 227 citato D.lgs., giacché ciò che legittima l'autorità prefettizia all'adozione dei provvedimenti prefettizi sostitutivi non è la mera scadenza del termine in questione, bensì solo la manifesta inerzia dell'ente, nella specie insussistente, per le ragioni appresso indicate.</h:div><h:div>22. Sul punto è sufficiente richiamare quell’orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui: "tutta la procedura prevista nell'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l'intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l'ulteriore termine appositamente assegnato dall'autorità prefettizia, l'organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito: ne discende che deve propendersi per la natura ordinatoria-acceleratoria sia del termine di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, sia del termine ultimo fissato su iniziativa dell'autorità prefettizia; in altre parole, l'inosservanza del termine di legge per l'approvazione ad opera del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione non ha come conseguenza automatica lo scioglimento dello stesso, ma comporta l'apertura di un procedimento sollecitatorio, caratterizzato dall'assegnazione di un ulteriore termine acceleratorio, che può anche condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento, ma solo a seguito della constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007 n. 826); peraltro, la pretesa perentorietà del termine assegnato dall'autorità prefettizia è contraddetta anche dalle seguenti osservazioni: i) l'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non qualifica tale termine come perentorio né utilizza espressioni equivalenti - quali "entro e non oltre" o "assolutamente entro", o ancora "inderogabilmente entro" - da cui si possa arguire una possibile perentorietà; ii) la disposizione in commento è ispirata da una pervasiva logica sollecitatoria, tesa a consentire fino all'ultimo la libera espressione ed il mantenimento dell'assemblea scelta dal corpo elettorale; iii) la medesima non attribuisce, al commissario prefettizio nominato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, poteri straordinari di annullamento della delibera consiliare di approvazione del rendiconto emanata fuori termine" (TAR Napoli, sez. I, sentenza n. 1785/2015; in termini anche TAR Salerno, sezione II, sentenza n. 596/2018).</h:div><h:div>22.2 In altri termini, lo scioglimento del Consiglio Comunale, proprio allo scopo di salvaguardare il mantenimento in vita dell’organo di governo che costituisce la massima espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, quindi, in sostanza a tutela della democrazia, deve essere intesa quale extrema ratio, non praticabile tutte le volte in cui, come nel caso in esame sussistono, comunque, i presupposti affinché il documento contabile venga approvato, sia pur tardivamente.</h:div><h:div>23. Ciò in considerazione della solerzia con cui l’odierno ricorrente, da ultimo con le note prot. n. 22123 del 02.07.2019 e prot. n. 22360 del 03.07.2019, e quindi addirittura a termine non ancora scaduto (6.07.2019), ha chiesto:</h:div><h:div>a)  al Presidente del Consiglio Comunale di convocare il Consiglio d’urgenza (ex art. 44 Regolamento funzionamento Consiglio) e, comunque, entro e non oltre la data del 06.07.2019, onde procedere tanto alla surroga Consigliere Comunale Alfredo Pauciulo quanto all’approvazione del rendiconto di esercizio finanziario 2018;</h:div><h:div>b) al Prefetto di Salerno di provvedere, in sostituzione del Presidente del Consiglio eventualmente inerte, alla suddetta convocazione, ai sensi dell’art. 39 comma 5 D.lgs. n. 267/2000 recepito dall’art. 33, comma 5 del suddetto Regolamento del Consiglio Comunale.</h:div><h:div>24. A fronte dell’inadempimento dell’obbligo del Presidente del Consiglio di dare corso alle istanze del Sindaco - obbligo, per come sopra chiarito, sussistente a prescindere dalla pregressa adozione di statuizioni consiliari ostative (delibere C.C. n. 34/2019 e n. 46/2019) - il Prefetto di Salerno avrebbe dovuto esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 39 comma 5 D.lgs. 267/2000 e, dunque, convocare il Consiglio Comunale, inserendo nuovamente, all’ordine del giorno di una adunanza da convocare con urgenza (art. 44 Regolamento di funzionamento del Consiglio), l’approvazione del Rendiconto.</h:div><h:div>24.1 Siffatta adunanza si sarebbe, peraltro, potuta tenere entro il termine del 6 luglio 2019, se solo si considera che: a) il Consigliere dimissionario, in data 1 luglio 2019, aveva provveduto a presentare nuovamente le sue dimissioni onde sgombrare il campo dalle obiezioni fino a quel momento mosse in ordine alla ritualità di quelle presentate, via pec, il precedente 20 giugno; b) la prima diffida del 2 luglio 2019, inoltrata dal Sindaco con richiesta di esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 39, comma 5 T.U.E.L., risulta essere stata acquisita dalla Prefettura in data 4 luglio 2019 (prot. n. 87829).</h:div><h:div>24.2 Rebus sic stantibus, le argomentazioni illustrate dalla difesa erariale al fine di giustificare il mancato esercizio di siffatto potere sostitutivo prefettizio risultano, quindi, del tutto infondate non soltanto in diritto, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, ma anche in fatto, stante la sussistenza dei presupposti affinché il Prefetto convocasse il consesso civico entro il termine dallo stesso assegnato (6 luglio 2019).</h:div><h:div>Senza contare che, nonostante la successiva diffida sindacale del 3 luglio 2019 sia giunta alla Prefettura in data 6 luglio 2019 (prot. n. 88982), l’autorità statale, stante il carattere non perentorio bensì meramente sollecitatorio del termine di cui all’art. 114 citato T.U.E.L., ben avrebbe potuto, rectius dovuto, comunque assecondare la richiesta del vertice dell’ente locale e, quindi, provvedere all’inserimento nell’ordine del giorno della successiva adunanza del 9 luglio 2019, proprio l’approvazione del rendiconto.</h:div><h:div>25. L’utilità di una convocazione assembleare post termine, finalizzata all’approvazione del documento contabile in questione, trova conferma proprio nello stesso decreto di nomina commissariale (prot. n. 91959 del 12.07.2019).</h:div><h:div>25.1 Nel corpo di tale provvedimento, infatti, il Prefetto, dopo aver erroneamente presupposto il carattere perentorio del termine di cui all’114, comma 2 T.U.E.L., ha evidenziato, che il  consesso civico, “riunitosi anche in data 9 luglio 2019, non ha provveduto all'approvazione del citato rendiconto di gestione, non essendo stato inserito il predetto argomento nell'ordine del giorno”, con ciò non soltanto contraddicendosi, ma anche non avvedendosi del fatto che il suddetto mancato inserimento - illegittimamente sanzionato con l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio - era, in realtà, a sé imputabile, non avendo egli esercitato i poteri sostitutivi di cui all’art. 39 comma 5 T.U.E.L., tempestivamente sollecitati dal ricorrente con le diffide del 2 e del 3 luglio 2019.</h:div><h:div>26. Dall’illegittimità, in accoglimento delle censure sopra indicate, tanto del decreto prefettizio prot. n. 91959 del 12.07.2019 quanto del successivo decreto prot. n. 92143 del 12.07.2019, discende, in via derivata, l’illegittimità di tutti i successivi e conseguenti provvedimenti all’uopo impugnati con i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>27. In conclusione, sono fondati, nei termini di cui ai superiori capi, il ricorso principale ed tutti i successivi motivi aggiunti e, come tali, devono essere accolti.</h:div><h:div>27.1 Ne consegue l’annullamento: </h:div><h:div>- della nota prot. n. 22697/2019 del 5.07.2019 di convocazione della adunanza assembleare per i giorni 9 e 10 luglio 2019, nella parte in cui non prevede, tra gli argomenti da trattare, l’approvazione del rendiconto di gestione 2018; </h:div><h:div>- del decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, con la quale il Prefetto di Salerno ha nominato il Dott. -OMISSIS-Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- 2019 ed avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale;</h:div><h:div>- del decreto prot. n. 92143 del 12.07.2019, notificato in data 15.07.2019, e relativa nota di trasmissione, con il quale il Prefetto di Salerno ha nominato quale Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell'Ente, il Prefetto -OMISSIS-, con la sospensione del Consiglio Comunale;</h:div><h:div>- della delibera n. 1 del 18.07.2019 con la quale il Commissario Ad Acta nominato ha approvato il Rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- per l'anno 2018; </h:div><h:div>- del decreto del Presidente della Repubblica dell'01.10.2019 (prot. n. 14729 del 07.10.2019) della Direzione Centrale UTG e Aut. Loc. Ufficio V Controllo sugli organi), pubblicato sulla G.U. n. 243 del 16.10.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di-OMISSIS-.</h:div><h:div>28. Le spese, avuto riguardo alla peculiarità ed alla sostanziale novità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.</h:div><h:div>Per l’effetto annulla:</h:div><h:div>- la nota prot. n. 22697/2019 del 5.07.2019 di convocazione della adunanza assembleare per i giorni 9 e 10 luglio 2019, nella parte in cui non prevede, tra gli argomenti da trattare, l’approvazione del rendiconto di gestione 2018; </h:div><h:div>- il decreto prot. n. 91959 del 12.07.2019, con la quale il Prefetto di Salerno ha nominato il Dott. -OMISSIS-Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- 2019 ed avviato la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale;</h:div><h:div>- il decreto prot. n. 92143 del 12.07.2019, notificato in data 15.07.2019, e relativa nota di trasmissione, con il quale il Prefetto di Salerno ha nominato quale Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione dell'Ente, il Prefetto -OMISSIS-, con la sospensione del Consiglio Comunale;</h:div><h:div>- la delibera n. 1 del 18.07.2019 con la quale il Commissario Ad Acta nominato ha approvato il Rendiconto di gestione del Comune di-OMISSIS- per l'anno 2018; </h:div><h:div>- il decreto del Presidente della Repubblica dell'01.10.2019 (prot. n. 14729 del 07.10.2019) della Direzione Centrale UTG e Aut. Loc. Ufficio V Controllo sugli organi), pubblicato sulla G.U. n. 243 del 16.10.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di-OMISSIS-.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla nonché degli elementi identificativi di tutti gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, citate nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberta Mazzulla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>