<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180002020191001214455207" descrizione="" gruppo="20180002020191001214455207" modifica="10/2/2019 4:47:23 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="00020"/><fascicolo anno="2019" n="01697"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180002020191001214455207.xml</file><wordfile>20180002020191001214455207.docm</wordfile><ricorso NRG="201800020">201800020\201800020.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Salerno\Sezione 2\2018\201800020\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>02/10/2019 04:47:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>olindo di popolo</firma><data>01/10/2019 21:51:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/10/2019</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Olindo Di Popolo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Michele Conforti,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017 (prot. 16223), recante ingiunzione di rilascio ad horas delle aree demaniali site in Camerota, località Mingardo, in catasto al foglio 8, particella 39, della nota del Responsabile del Territorio, Settore Urbanistica, Demanio, Patrimonio comunale, Ambiente, Vigilanza del Comune di Camerota prot. n. 16879 del 28 settembre 2018, nonché della delibera della Giunta comunale di Camerota n. 48 del 22 febbraio 2018, recante la revoca della delibera n. 16 del 22 gennaio 2014.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 20 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Camping Pineta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Brancaccio, in Salerno, largo Dogana Regia, 15; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, corso Garibaldi, 103; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camerota;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.	Col ricorso in epigrafe, il Camping Pineta s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento: - l’ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017 (prot. n. 16223), con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio comunale e Patrimonio del Comune di Camerota, previa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 7 settembre 2017, prot. n. 13562, aveva ingiunto il rilascio ad horas del suolo ubicato in Camerota, località Mingardo, e censito in catasto al foglio 8, particella 39; - la nota comunale del 26 aprile 2017, prot. n. 6151.</h:div><h:div>2.	Il suolo anzidetto figurava classificato nel demanio comunale denominato S. Iconio, quale terreno gravato da usi civici e, previe autorizzazioni emesse, dapprima, con decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 e, poi, con delibera della Giunta regionale della Campania n. 2910 del 9 aprile 1981, era stato attribuito in concessione per utilizzo turistico-ricettivo (camping) alla ricorrente, mediante atto del 27 settembre 2004, rep. n. 59 (per una superficie pari a mq 5.841), stipulato in forza delle delibere del Consiglio comunale di Camerota n. 71 del 31 dicembre 2003 e della Giunta comunale di Camerota n. 357 del 14 settembre 2004, e mediante atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31 (per una superficie pari a circa mq 30.000), stipulato in forza di determina dirigenziale n. 134 del 27 luglio 2006, adottata in esito all’espletamento di apposita procedura comparativa.</h:div><h:div>3.	L’intimato rilascio del suolo in parola era stato motivato dall’amministrazione comunale in base ai seguenti rilievi: a) il rapporto concessorio costituito giusta atto del 27 settembre 2004, rep. n. 59, sarebbe scaduto, senza essersi tacitamente rinnovato, il 13 settembre 2013, mentre il rapporto concessorio costituito giusta atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31, sarebbe scaduto, senza essersi tacitamente rinnovato, l’11 settembre 2012; b) il concessionario sarebbe stato inadempiente quanto al versamento del canone annuo di locazione, per averne unilateralmente rateizzato l’importo non solo per il 2015 (così come consentito con note comunali del 13 marzo 2015, prot. n. 3404, e del 5 giugno 2015, prot. n. 7663), ma anche per gli anni successivi (nonostante la mancanza di apposita autorizzazione al riguardo); c) il bene immobile attribuito in concessione sarebbe stato modificato nella consistenza e nelle caratteristiche funzionali originarie, per effetto dell’abusiva installazione di n. 68 case mobili; d) sarebbe venuto meno l’elemento fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto concessorio tra amministrazione e privato; e) sul suolo concesso in locazione sarebbero state commesse anche violazioni ambientali.</h:div><h:div>4.	Nell’avversare siffatta determinazione, il Camping Pineta lamentava, in estrema sintesi, che: a) in difetto di attribuzione, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dall’amministrazione comunale, anziché dall’amministrazione regionale, competente in materia di usi civici; b) a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione comunale intimata, i rapporti concessori costituiti giusta atto del 27 settembre 2004, rep. n. 59, e giusta atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31, si sarebbero tacitamente ed automaticamente rinnovati per effetto delle clausole negoziali all’uopo previste, nonché delle disposizioni sancite in tal senso dalla delibera della Giunta comunale di Camerota n. 16 del 22 gennaio 2014 e dall’art. 21 del regolamento comunale per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 19 del 1° giugno 2006; c) di conseguenza, il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio comunale e Patrimonio avrebbe adottato il provvedimento impugnato in difetto di competenza, avendo inciso sulle disposizioni dettate (in materia di rinnovo tacito dei rapporti concessori demaniali) dall’organo esecutivo di governo dell’ente locale, nonché in assenza degli indefettibili presidi motivazionali e partecipativi propri dell’autotutela decisoria, anche a fronte dell’affidamento riposto dal privato concessionario nella prosecuzione del rapporto in essere; d) sempre a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione comunale intimata, il Camping Pineta avrebbe regolarmente versato i canoni annuali di locazione dovuti, rateizzati in forza di specifica autorizzazione di cui alla nota comunale del 13 marzo 2015, prot. n. 3404, fermo restando che un eventuale inadempimento giammai avrebbe potuto condurre all’immediata risoluzione dei contratti; e) la contestata installazione abusiva di case mobili concernerebbe, innanzitutto, un numero di manufatti (26) inferiore a quello indicato (68) e costituirebbe, inoltre, vicenda tuttora sub iudice; f) generica sarebbe, infine, la contestazione di commesse violazioni ambientali in situ.</h:div><h:div>5.	Costituitosi l’intimato Comune di Camerota, esibiva in giudizio la delibera della Giunta comunale di Camerota n. 48 del 22 febbraio 2018, con la quale era ritirata la precedente delibera n. 16 del 22 gennaio 2014, nonché le delibere del Consiglio comunale di Camerota n. 40 del 29 dicembre 2017 (recante l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), n. 16 del 31 marzo 2018 (recante la riapprovazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) e n. 17 del 31 marzo 2018 (recante l’approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Camerota). Eccepiva, quindi, l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.</h:div><h:div>6.	In esito alla camera di consiglio del 31 gennaio 2018, la proposta istanza cautelare era accolta con ordinanza n. 58/2018, essendosi «rilevata l’opportunità di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione delle giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni agitate in ricorso, meritevoli di approfondita trattazione nel merito».</h:div><h:div>7.	Successivamente, il Responsabile del Territorio, Settore Urbanistica, Demanio, Patrimonio comunale, Ambiente, Vigilanza del Comune di Camerota, in riscontro all’atto di significazione e di invito del Camping Pineta prot. n. 15948 del 12 settembre 2018, volto alla conformazione dell’attività amministrativa all’intervenuto rinnovo dei rapporti concessori costituiti giusta atto del 27 settembre 2004, rep. n. 59, e giusta atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31, per effetto della citata ordinanza cautelare n. 58/2018, richiamava, con nota del 28 settembre 2018, prot. n. 16879, le determinazioni assunte con l’ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017 e soprassedeva alle richieste del ricorrente.</h:div><h:div>8.	Avverso tale atto il Camping Pineta proponeva primi motivi aggiunti, con i quali oltre a ridenunciare, a titolo di illegittimità derivata, i vizi dedotti col ricorso introduttivo, lamentava la violazione ed elusione dell’emesso dictum cautelare.</h:div><h:div>9.	In esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2019, la proposta istanza cautelare era accolta con ordinanza n. 20/2019, con la precisazione che, per effetto della precedente ordinanza cautelare n. 58/2018, «il Camping Pineta s.r.l. è, dunque, da intendersi interinalmente prorogato nella detenzione dell’area demaniale de qua, sino alla definizione della controversia nella ormai ravvicinata fase di merito, senza, quindi, che, nelle more, l’amministrazione comunale possa reingiungergli il già sospeso rilascio, ma anche senza che dalla pronuncia medesima possano farsi derivare implicazioni ulteriori rispetto a quelle di (espressamente e unicamente statuito) ‘mantenimento della res adhuc integra’, quale, segnatamente, quella – inferita da parte ricorrente con la diffida del 12 settembre 2018, prot. n. 15848 – del tacito rinnovo dei contratti del 27 settembre 2004 (rep. n. 59) e del 12 settembre 2006 (rep. n. 31)».</h:div><h:div>10.	Nelle ulteriori more del giudizio, il Camping Pineta proponeva secondi motivi aggiunti avverso la delibera della Giunta comunale di Camerota n. 48 del 22 febbraio 2018, con la quale era stata ritirata la precedente delibera n. 16 del 22 gennaio 2014.</h:div><h:div>11.	A sostegno del nuovo gravame, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’impugnata delibera giuntale n. 48 del 22 febbraio 2018 non sarebbe stata preceduta dalla doverosa interlocuzione procedimentale con l’interessata; b) essa sarebbe stata, inoltre, insuscettibile di incidere retroattivamente sul già tacitamente rinnovato rapporto concessorio, vieppiù in quanto promanante dall’organo esecutivo di governo dell’ente locale incompetente all’assunzione di determinazioni rescissorie, demandate all’organo dirigenziale; c) nel subordinarne l’assegnazione a procedura ad evidenza pubblica, non avrebbe, poi, tenuto in debito conto, a discapito del principio della ‘continuità dei demani’, il peculiare statuto dei cespiti civici, costituenti ‘demanio speciale’ e, come tali, distinti dai beni demaniali ordinari, né avrebbe tenuto in debito conto la peculiare destinazione funzionale nella specie riservata agli stessi (turistico-ricettiva, in variazione di quella originaria, silvo-pastorale: cfr. autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 ed alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2910 del 9 aprile 1981); d) in difetto di attribuzione, l’organo esecutivo di governo dell’ente locale avrebbe disciplinato la materia degli usi civici, devoluta alla competenza regionale; e) l’intervento in autotutela sarebbe stato posto, in ogni caso, in essere dalla incompetente Giunta comunale di Camerota in assenza di presupposti e di motivazione, senza aver riguardo alla posizione dell’interessata, nonché dopo il decorso del termine di 18 mesi ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990.</h:div><h:div>12.	La resistente amministrazione comunale eccepiva in apposita memoria la tardività dei secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>13.	All’udienza pubblica del 10 luglio 2019, la causa era trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.	Il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.</h:div><h:div>Tanto esime dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione comunale resistente, fatte salve le statuizioni espresse che si renderà necessario formulare su di esse nel corso della seguente disamina.</h:div><h:div>2.	Innanzitutto, destituito di fondamento è l’assunto attoreo di difetto di attribuzione dell’amministrazione comunale sia circa l’adozione del gravato provvedimento di rilascio sia circa la disciplina di affidamento in concessione dei cespiti civici, rientrante nella competenza regionale in materia di usi civici (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.a e n. 11.d).</h:div><h:div>2.1.	In argomento, giova previamente richiamare la normativa che radica e individua la competenza regionale in materia di usi civici.</h:div><h:div>Innanzitutto, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del d.p.r. n. 616/1977: «Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze».</h:div><h:div>Inoltre, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, della l. r. Campania n. 11/1981: «La Giunta regionale su proposta dell' Assessore all'Agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d' uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all' autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni. La Giunta regionale emette, altresì, ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite».</h:div><h:div>Ora, è evidente che siffatta competenza è ancorata dal legislatore statale e regionale all’assetto ed all’esercizio degli usi civici, ossia dei diritti di godimento e di uso (in prevalenza, silvo-pastorale) spettanti alla collettività locale rispetto a terreni in proprietà privata o pubblica. Nel senso, cioè, che si riferisce alla verifica di persistenza o meno dei diritti di uso civico – tanto ai fini della loro eventuale liquidazione, quanto ai fini della loro eventuale reintegra –, nonché delle condizioni di alienazione, concessione in enfiteusi, trasformazione funzionale, ecc.; e che la stessa non può debordare nel campo della tutela dei beni ‘in sé’, ossia riguardati a prescindere dai diritti di uso pubblico su di essi gravanti, e della loro gestione nei profili avulsi da questi ultimi. </h:div><h:div>2.2.	Ciò posto, giova, altresì, rammentare che: - l'art. 12, comma 2, della l. n. 1766/1927 (recante il riordino degli usi civici), nel vietare ai Comuni ed alle associazioni agrarie di alienare o mutare di destinazione i terreni di cui alla lett. a del precedente art. 11, e cioè quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal Ministero per l'Economia Nazionale (poi Ministero dell'Agricoltura, oggi Regione); - l'art. 41 del r.d. n. 332/1928 (recante il regolamento di esecuzione della l. n. 1766/1927) statuisce che: «Potranno i Comuni e le associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'Economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'Economia Nazionale potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime».</h:div><h:div>A ben vedere, la sussistenza di usi civici non priva – come accennato – gli enti titolari dei beni demaniali da essi gravati dei poteri gestori sugli stessi, ma subordina l’esercizio di questi ultimi, in ipotesi di modifica dell’ordinaria destinazione silvo-pastorale, ad apposita autorizzazione da parte dell’autorità competente (dapprima, Ministero dell’Agricoltura, poi, Regione), in vista della modifica del relativo assetto funzionale.</h:div><h:div>Ora, nella specie, detta autorizzazione figura emessa, dapprima, con decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 e, poi, con delibera della Giunta regionale della Campania n. 2910 del 9 aprile 1981, in vista dell’utilizzo turistico-ricettiva (camping) del suolo controverso.</h:div><h:div>Una volta emessa tale autorizzazione, e fintantoché il suolo concesso in locazione alla ricorrente non sia stato restituito dall’assentita destinazione turistico-ricreativa ‘in deroga’ all’ordinaria e originaria destinazione silvo-pastorale, l’attività amministrativa posta in essere dal Comune di Camerota è da intendersi incanalata nell’alveo dei poteri gestori dell’ente locale titolare del bene demaniale (spettantigli per tutti i profili non interferenti con l’assetto dei diritti di uso pubblico, peraltro sterilizzati dalla menzionata autorizzazione ‘in deroga’). E ciò, sia allorquando è stata dettata la disciplina di affidamento in concessione del compendio demaniale denominato “S. Iconio”, il cui peculiare statuto giuridico è rimasto, comunque, inalterato (alla stregua delle considerazioni formulate in appresso); sia allorquando è stata assunta l’iniziativa di rilascio in contestazione, che rinviene la propria fonte di legittimazione tanto negli emanati atti concessori, tanto nell’autotutela esecutiva ex art. 823 cod. civ., esercitata dall’organo dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (e della cui incompetenza assoluta – sia detto incidentalmente, a suffragio dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata al riguardo dal resistente Comune di Camerota – la ricorrente non potrebbe dolersi senza implicitamente riconoscere la nullità, per il medesimo vizio di incompetenza assoluta, degli atti comunali costitutivi, a monte, del rapporto concessorio vantato come tuttora efficace).</h:div><h:div>3.	Non è, poi, accreditabile l’ordine di doglianze incentrato sul preteso rinnovo tacito ed automatico dei rapporti concessori costituiti giusta atto del 27 settembre 2004, rep. n. 59, e giusta atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.b).</h:div><h:div>Ed invero, l’invocata previsione amministrativa e negoziale di tacita ed automatica rinnovabilità dei rapporti concessori intercorsi tra il Comune di Camerota e il Camping Pineta, è da intendersi illegittima e nulla, in quanto confliggente con principi fondamentali dell’ordinamento euro-unitario e nazionale, e, come tale, disapplicabile da questo adito giudice amministrativo.</h:div><h:div>In argomento, giova rammentare che, in seguito all’avvio della procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Commissione nei confronti dell’Italia, l’istituto del ‘diritto di insistenza’ ex art. 37, comma 2, cod. nav., ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, sostanzialmente invocato dalla ricorrente, è stato soppresso dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, conv. in l. n. 25/2010.</h:div><h:div>In effetti, già prima di tale soppressione normativa, la giurisprudenza amministrativa aveva aderito ad una interpretazione dell'art. 37 cod. nav., che privilegia l'esperimento della gara e comprime il diritto di insistenza in sede di concessione dell'utilizzo di beni demaniali; approccio – questo – che deriva anche dall'esigenza di interpretare le norme conformemente ai principi euro-unitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, allorquando si tratti, comunque, di attività suscettibili di apprezzamento in termini economici. Pertanto, detti principi sono stati reputati applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, a guisa di parametro ermeneutico limitativo del diritto di insistenza di cui all'art. 37 cod. nav., atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non di discriminazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; sez. V, 31 maggio 2007, n. 2825; sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642).</h:div><h:div>Di conseguenza, si è ritenuto che il concessionario di un bene demaniale non vanti alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun ‘diritto di insistenza’, qualora la l’amministrazione intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642).</h:div><h:div>In omaggio ai cennati principi euro-unitari e nazionali di libera di circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, nonché in seguito alla soppressione, con l'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, dell'istituto del ‘diritto di insistenza’, l'amministrazione concedente è, dunque, obbligata ad assoggettare a procedura comparativa il rinnovo di una concessione demaniale, solo in tal modo risultando soddisfatto il prevalente interesse alla individuazione del soggetto contraente che offra migliori garanzie di positiva utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3377; 12 febbraio 2018, n. 873; 2 maggio 2018, n. 2622).</h:div><h:div>Il divieto di rinnovo dei contratti scaduti, anche se sancito dalla legge con espresso riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, esprime, infatti, un principio generale, estensibile anche alle concessioni di beni pubblici, siccome attuativo di un vincolo euro-unitario, il quale considera il rinnovo dei contratti pubblici scaduti come un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto ha l'effetto di sottrarre in maniera intollerabilmente lunga un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato (cfr., ex multis, TAR Abruzzo, Pescara, 28 novembre 2013, n. 568; L’Aquila, 12 marzo 2015, n. 150; 9 febbraio 2018, n. 54; TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 maggio 2017, n. 5573).</h:div><h:div>In tale prospettiva, poi, la tollerata occupazione del bene pubblico non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all'occupante ex concessionario, essendo irrilevante a tal fine anche il pagamento delle somme corrispondenti all'originario canone, in quanto tali somme valgono solo a compensare l'occupazione sine titulo, non essendo ammissibile il rinnovo di una concessione per facta concludentia, stante l'impossibilità di desumere per implicito la volontà dell'amministrazione di vincolarsi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4775; sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2933).</h:div><h:div>Le superiori considerazioni non sono indebolite dall’invocata ‘continuità’ dei demani civici e dall’invocata ‘peculiarità’ dei cespiti civici con variazione funzionale ‘in deroga’ al relativo statuto ordinario.</h:div><h:div>Ed invero, detta ‘continuità’ e detta ‘peculiarità’ non possono tradursi in una sorta di rendita di posizione sine die in favore dell’attuale occupante, incompatibile con i richiamati principi euro-unitari e nazionali di evidenza pubblica: la dedotta ‘peculiarità’ di destinazione dell’area ‘in deroga’ allo statuto ordinario degli usi civici non è, cioè, da intendersi né giammai potrebbe intendersi configurabile ‘ad personam’ (ossia inscindibilmente ancorata alla soggettività dell’attuale occupante), cosicché nulla esclude che essa possa essere salvaguardata assicurando, nel contempo, la trasparenza e la concorrenzialità nella scelta (e nell’eventuale avvicendamento) del concessionario del bene.</h:div><h:div>Non senza soggiungere, sempre a ripudio degli assunti attorei, che l’invocata ‘continuità’ dei demani civici: a) opera in senso antagonistico all’interesse del singolo occupante (quale, appunto, il Camping Pineta), il quale è potenzialmente suscettibile di interrompere l’integrità e l’omogeneità del godimento dei terreni da parte della collettività locale (v. art. 9, comma 1, lett. b, della l. n. 1766/1027; in argomento, cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 maggio 2014, n. 227); b) si pone in logica contraddizione con la parimenti invocata ‘peculiarità’ di destinazione del suolo de quo (sottratto all’ordinario uso civico silvo-pastorale giusta autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 ed alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2910 del 9 aprile 1981), non essendo predicabile l’immutabilità dell’assetto concessorio a quest’ultimo conferito, in nome di una ‘sterilizzata’ e inattuale vocazione civica a beneficio di un impiego (turistico-ricettivo) del tutto eccentrico rispetto alla stessa; c) in ultima analisi, neppure risulta assistita da un interesse qualificato a farla valere da parte di chi occupi il suolo in parola per un simile impiego.</h:div><h:div>4.	A suffragio della legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale resistente, militano, in ogni caso, le due ulteriori ragioni a fondamento della gravata ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017, individuate, da un lato, nell’inesatto adempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni concessori e, d’altro lato, nella violazione dei doveri del concessionario di mantenimento dello stato delle aree demaniali attribuitegli, consistita nell’abusiva realizzazione in loco di numerose case mobili; ragioni, queste, che resistono alle censure loro rivolte dal ricorrente (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.d-e).</h:div><h:div>4.1.	In particolare, quanto al primo aspetto, dal tenore delle note comunali del 13 marzo 2015, prot. n. 3404, e del 5 giugno 2015, prot. n. 7663, la rateizzazione del previsto canone annuale risulta consentita per il solo 2015, laddove, alla stregua di attestazione resa al riguardo dal Segretario comunale di Camerota, il ricorrente risulta essersi arbitrariamente avvalso di tale facoltà anche per gli anni successivi, in violazione della clausola di cui all’art. 4 dell’atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31, assistita dalla comminatoria di risoluzione di cui al successivo art. 13.</h:div><h:div>4.2.	Quanto, poi, al secondo aspetto, l’abusività dei manufatti realizzati sull’area demaniale in concessione è innegabile, alla stregua dell’accertamento compiuto da questo Tribunale amministrativo regionale, sez. I, nella sentenza n. 2240 del 13 novembre 2013 (la cui esecutività non risulta sospesa nel relativo giudizio di appello).</h:div><h:div>Di tale decisione di riportano in appresso i passaggi rilevanti ai fini della presente controversia.</h:div><h:div>«Ebbene, a prescindere dalla qualificabilità come “case mobili” dei manufatti oggetto di controversia (sulla quale ugualmente si rinvia al contesto appropriato), non è condivisibile, in primo luogo, la pretesa attorea di escludere dalla nozione di abitazione le casette in legno di cui si tratta: il fatto che l’uso abitativo cui le stesse sono funzionali non abbia (come asserito dai ricorrenti) carattere permanente, ma sia destinato a svolgersi esclusivamente nel periodo estivo, acquisendo una specifica connotazione turistica, attiene infatti alle finalità ulteriori e soggettive del suddetto uso abitativo, senza incidere sulla sua riconoscibilità di fondo. (…).</h:div><h:div>Quanto invece alla rilevanza della stagionalità dell’utilizzazione abitativa delle casette in questione, al fine di ritenere sussistente la loro finalizzazione al soddisfacimento di “esigenze meramente temporanee” (e quindi escludere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5, d.p.r. n. 380/2001, la necessità del permesso di costruire per la loro realizzazione), deve rilevarsi che, come affermato da costante giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr., di recente, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 896), “la precarietà di una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità dell'opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che l'impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola parte dell'anno, ben potendo la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma regolarmente ripetibile; la precarietà, quindi, non va confusa con la stagionalità”.</h:div><h:div>L’assunto attoreo, poi, secondo cui le suddette case su ruote sarebbero caratterizzate (non solo da un uso limitato al periodo feriale, ma) da una permanenza solo temporanea, dal momento che, al termine del soggiorno (annuale), i turisti provvederebbero a liberare le piazzole portando via le case su ruote, è smentito, in fatto, oltre che dalle risultanze della espletata CTU (le quali documentano l’inidoneità dell’attuale sistema di spostamento ad assicurare un immediato trasferimento delle casette, richiedendosi a tal fine, tra l’altro, l’esecuzione di peculiari operazioni e l’impiego di specifici mezzi di trasporto che, per la loro dispendiosità, quantificata dal CTU in € 1.500 – 2.000, appaiono molto poco coerenti con l’effettiva intenzione dei proprietari delle casette di delocalizzarle al termine della stagione estiva), dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente in data 17 giugno 2011 (… riferita alle 26 casette oggetto dell’ordinanza del 24 marzo 2011, ma evidentemente estensibile anche alle 42 casette oggetto del precedente provvedimento demolitorio), ovvero dai contratti di “custodia e rimessaggio” stipulati tra i singoli acquirenti delle casette e la società ricorrente, a mente dei quali la casetta viene “stabilmente posizionata nel perimetro della struttura del villaggio, all’interno della piazzola” anche numericamente indicata (ciò a dimostrazione del fatto che l’obbligo di provvedere alla manutenzione invernale delle casette, assunto dalla società ricorrente, sarà assolto senza spostarle dalle piazzole nelle quali sono ubicate, non avendo peraltro la parte ricorrente dimostrato la possibilità e/o l’utilità di collocare in luoghi alternativi, all’interno della struttura o altrove, nel periodo invernale, le medesime casette).</h:div><h:div>Inoltre, a corroborare la predetta conclusione, concorre il contenuto dei contratti di acquisto delle casette, dai quali si evince che la struttura turistica “si impegna a riservare per l’anno 2009 e successivi, salvo disdetta, la piazzola assegnata”, indice del fatto che non solo non è prevista, nell’intenzione delle parti, la rimozione delle casette al termine della stagione estiva, ma anche che il programma contrattuale contempla la rinnovazione di anno in anno, ergo la ripetitività, dell’utilizzo turistico-abitativo dei manufatti da parte dei proprietari. (…).</h:div><h:div>Deve in primo luogo osservarsi che l’amministrazione intimata, mediante l’impugnato provvedimento demolitorio, non ha omesso di esprimere, con esaustiva motivazione, le ragioni ostative all’applicazione della norma citata, evidenziando a tale proposito:</h:div><h:div>- che le 26 casette non sono di proprietà privata, installate per soddisfare esigenze stagionali, quanto piuttosto manufatti stabilmente installati in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, e successivamente venduti a privati;</h:div><h:div>- che le stesse non si configurano quali mezzi mobili di pernottamento, quanto piuttosto quali ambienti di vita che per caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive non presentano più i requisiti di mobilità e sono idonee a soddisfare anche esigenze di natura non temporanea e stagionale;</h:div><h:div>- che la loro installazione ha comportato la realizzazione di una serie di opere stabili e permanenti, che ha determinato la modifica del preesistente stato dei luoghi, prevedendo la realizzazione di movimenti di terra, sistemazioni esterne impermeabilizzanti le superfici preesistenti, la allocazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico e fognario), la realizzazione di opere fisse, comportanti trasformazione fisica del territorio inedificato, come è chiaramente possibile evincere dalla relazione di sopralluogo che così testualmente recita: “detti manufatti sono stati eseguiti in legno, poggiati su un telaio in ferro munito di ruote centrali, ed appoggiato al suolo con blocchi di calcestruzzo cementizio precompressi posti agli angoli, sono da ritenersi ancorati al suolo in quanto muniti di allacciamento idrico, elettrico, fognario e molti sono anche muniti di aria condizionata con l’unità centrale posizionata all’esterno, oltre la sistemazione dell’area esterna fatta di vialetti, aree pertinenziali pavimentate con lastre di cemento e mattoni poggianti su letto di sabbia con cordoli e staccionate perimetrali”.</h:div><h:div>Tali rilievi motivazionali sono stati ulteriormente articolati con la relazione tecnica depositata dalla difesa comunale in data 7 ottobre 2011, evincendosi da essa che i manufatti in discorso:</h:div><h:div>- non sono stati collocati entro il perimetro di una struttura regolarmente autorizzata, dal momento che le consistenze edilizie presenti nell’area de qua alla data del sopralluogo eseguito nel 2004 erano tutte oggetto di due istanze di condono edilizio inoltrate al Comune di Camerota ex legge n. 724/1994, tuttora giacenti e carenti dei nulla osta ed atti d’assenso di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985 e s.m.i.;</h:div><h:div>- non si configurano quali mezzi mobili di pernottamento, in quanto posizionati su carrelli non omologati e di dubbio funzionamento, collocati in modo permanente in sito senza alcuna concreta possibilità tecnica di essere rimossi per il rimessaggio;</h:div><h:div>- non rispondono ai requisiti di cui all’art. 3 l. r. n. 13/1993, in quanto sono installati non in piazzole libere da allestimenti ma in aree appositamente attrezzate con opere ed impianti fissi ed inamovibili, realizzati in assenza di qualsiasi titolo abilitante (impianti, sistemazioni esterne, aree pertinenziali pavimentate ecc.), non finalizzati a predisporre piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, quanto piuttosto alla installazione e messa in opera di manufatti successivamente da cedere a privati;</h:div><h:div>- tali installazioni riguardano una quantità di piazzole superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate;</h:div><h:div>- tali installazioni sono dotate di collegamenti permanenti al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze non sono removibili in ogni momento, senza determinare conseguentemente una nuova alterazione dello stato dei luoghi e/o comunque movimenti di terra ed interventi edilizi.</h:div><h:div>I trascritti passaggi giustificativi del provvedimento impugnato impongono quindi di escludere la condivisibilità della censura di carenza motivazionale prospettata dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>Nel merito della loro fondatezza, deve preliminarmente osservarsi che le suindicate disposizioni, nel precisare le caratteristiche strutturali e funzionali delle “case mobili” suscettibili di rientrare, insieme a roulottes e maxi caravan, nel novero dei “mezzi autonomi di pernottamento” che, “anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate” in apposite piazzole per il soggiorno dei turisti che ne sono provvisti, “non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”, precisano che “a tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento”.</h:div><h:div>Ebbene, ritiene il Tribunale di soffermarsi sul requisito strutturale rappresentato dall’esigenza che i mezzi in questione “conservino i meccanismi di rotazione in funzione”.</h:div><h:div>Esso rinvia alla necessità, oggettivamente dimostrabile, che le case mobili siano dotate di meccanismi, imperniati su ruote, suscettibili di assicurarne la mobilità, come è del resto implicito nella relativa denominazione (“case mobili”) e nell’appartenenza delle stesse ad un unico genus (cui partecipano anche le roulottes ed i maxi caravan) la cui comune caratteristica è appunto rappresentata dalla possibilità di spostamento su ruote.</h:div><h:div>Né rileva che della suddetta categoria facciano parte anche roulottes, ovvero manufatti che richiedono, per poter essere spostati, l’ausilio di un mezzo motorizzato di locomozione (così come, del resto, deve ritenersi per le case mobili): deve invero osservarsi che le norme in esame non richiedono, in aggiunta al requisito della “mobilità”, che essa sia anche “autonoma”, ovvero non esigente, per farsi effettiva, l’intervento integrativo di altri mezzi (la formula legislativa “mezzi autonomi di pernottamento” non attiene invero a tale profilo della fattispecie, ma al fatto che i manufatti contemplati offrano ai turisti una possibilità di pernottamento indipendente dalle altre strutture dell’impianto recettivo).</h:div><h:div>Del resto, le norme in esame si prefiggono di agire, in senso tendenzialmente ampliativo, sulla categoria giuridica della “precarietà” (la quale costituisce concetto speculare a quello di “alterazione urbanistico-edilizia del territorio”), dilatandone la valenza definitoria sotto il profilo funzionale (ovvero attraendo ad essa anche i manufatti destinati ad assolvere funzioni di carattere permanente), ma restringendola sotto il profilo strutturale, con riferimento all’assenza di collegamenti fissi con il suolo, la quale viene ulteriormente qualificata dal carattere della “mobilità”, che implica l’attitudine a muoversi (sebbene, si ripete, non autonomamente) e differisce dalla “amovibilità”, la quale rimanda alla idoneità del manufatto ad essere, più o meno agevolmente, rimosso dal sito in cui è collocato.</h:div><h:div>Del resto, le disposizioni in discorso distinguono nettamente, nella articolazione della fattispecie normativa delle “case mobili”, il requisito della “mobilità” da quello relativo alla assenza di “collegamenti di natura permanente al terreno”, imponendo all’interprete di attribuire a ciascuno di essi un significato distinto ed autonomo: ebbene, se le ruote, quali che esse siano, garantiscono la presenza di quest’ultimo requisito, non sono invece sempre sufficienti per integrare il primo.</h:div><h:div>Tanto premesso sul piano interpretativo, deve evidenziarsi che la CTU disposta dal Tribunale … ha consentito di accertare l’assenza nei manufatti oggetto di controversia dei requisiti di “mobilità” richiesti dalla legge.</h:div><h:div>A tale conclusione … è dato pervenire sulla base delle seguenti considerazioni:</h:div><h:div>- lo spostamento delle casette dalla loro ubicazione ha richiesto l’attuazione di complesse e costose operazioni, per la cui esecuzione si è reso necessario il ricorso, tra l’altro, a binari, ruote supplementari e personale specializzato …;</h:div><h:div>- l’allontanamento delle casette dalla struttura ricettiva richiede l’uso di una autogru e di un camion per trasporti eccezionali, la prima per sollevare il manufatto (imbragandolo come si usa fare per le imbarcazioni di un certa dimensione), il secondo per trasportarlo;</h:div><h:div>- le ruote presenti nei moduli non sono idonee a garantirne la mobilità all’esterno della struttura ricettiva, ma solo una limitata mobilità (di qualche metro) all’interno della stessa, ciò che è incompatibile con una nozione di “mobilità” correttamente intesa, la quale, secondo la lettera e lo spirito della legge, presuppone l’idoneità del mezzo di pernottamento ad essere allontanato dalla struttura ricettiva mediante l’impiego dei “meccanismi di rotazione” di cui deve essere dotato (non altrimenti spiegandosi la ragione per la quale, non solo questi ultimi devono essere presenti, ma devono essere anche “funzionanti”, ovvero efficienti);</h:div><h:div>- la velocità consentita dalle ruote presenti nelle casette oggetto di controversia è di appena 10 km/h, evidentemente incompatibile con una loro mobilità all’esterno della struttura ricettiva, pur non essendo chiaro se le stesse, idonee a sostenere un peso di kg. 1.700 … siano proporzionate al peso delle casette medesime;</h:div><h:div>- non potrebbe sostenersi che la fattispecie normativa delle “case mobili”, ricostruita nei termini rigorosi dianzi tracciati, non trovi riscontro nella realtà fattuale, dal momento che il CTU dà atto della presenza sul mercato di case mobili su carrello omologato (diverse dai maxi caravans), tipologia cui evidentemente rinviano le norme de quibus laddove richiedono la presenza di “meccanismi di rotazione in funzione”.</h:div><h:div>La suddetta situazione di “non mobilità” si aggrava, poi, se si considera che … l’ubicazione delle casette all’interno della struttura ricettiva è tale da impedire, per molte di esse, ogni possibilità di spostamento, sia in ragione della contiguità con altri manufatti sia a causa della soprastante vegetazione arborea. (…).</h:div><h:div>In conclusione, la rilevata inapplicabilità delle disposizioni (statale prima, regionale poi) citate, e l’estraneità alla fattispecie in esame del regime di deroga dalle stesse dettato alla ordinaria disciplina urbanistica e paesaggistica delle “case mobili”, induce ad affermare la sussistenza dei presupposti, connessi alla mancata acquisizione degli obbligatori titoli edilizi e paesaggistici, per il ricorso alla sanzione demolitoria applicata con i provvedimenti impugnati».</h:div><h:div>5.	Ciò posto, stante l’autosufficienza motivazionale dei suindicati addebiti giustificativi dell’ingiunto rilascio dell’area demaniale in concessione, nonché la mancata contestazione specifica del rilievo di perdita dell’elemento fiduciario del rapporto concessorio, e restando, quindi, assorbito l’ulteriore profilo di censura rivolto avverso l’addebito di commesse violazioni ambientali (cfr. retro, in narrativa sub n. 4.f), è da ritenersi, a questo punto, che la gravata ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017 sia stata legittimamente emessa in ragione dell’assenza delle oggettive condizioni di attuale persistenza del predetto rapporto concessorio, ormai scaduto e non rinnovato, nonché, in ogni caso, risolto a causa del plurimo inadempimento da parte del soggetto beneficiario, senza che, ai fini dell’ingiunto rilascio del bene demaniale si imponesse la predicata osservanza dei presidi motivazionali e partecipativi propri dell’autotutela decisoria (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.c); presidi, peraltro, nella sostanza, assicurati dall’amministrazione resistente mediante comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 7 settembre 2017, prot. n. 13562, nonché mediante allestimento di un ampio apparato argomentativo, denotante, in re ipsa, le ragioni di pubblico interesse alla riacquisizione dell’area, sulle quali non avrebbe potuto, di certo, far premio l’affidamento di chi su detta area è risultato essersi reso responsabile di consistenti abusi edilizi.</h:div><h:div>6.	A questo punto, ragioni di ordine logico-espositivo suggeriscono di anteporre l’esame dei secondi motivi aggiunti, proposti avverso la delibera della Giunta comunale di Camerota n. 48 del 22 febbraio 2018.</h:div><h:div>7.	Ebbene, tali motivi aggiunti si rivelano infondati alla stregua delle sottoenunciate argomentazioni reiettive (cui va ad aggiungersi la già svolta confutazione della censura riportata retro, in narrativa, sub n. 11.d).</h:div><h:div>Tanto esime dallo scrutinio dell’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione comunale resistente.</h:div><h:div>8.	In primis, ad escludere il denunciato vizio di inosservanza delle garanzie di partecipazione procedimentale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 11.a), valga osservare che la delibera giuntale n. 48 del 22 febbraio 2018 ha inciso su un procedente atto (delibera giuntale n. 16 del 22 gennaio 2014) avente portata generale, non specificamente rivolto, cioè, alla sola posizione del Camping Pineta, ma inteso a disciplinare il regime di rinnovo di tutte le concessioni demaniali in essere sul territorio comunale di Camerota, così da non imporre il coinvolgimento procedimentale del menzionato Camping Pineta.</h:div><h:div>9.	Fuori sesto è, poi, la proposizione attorea di irretroattività del provvedimento impugnato rispetto ai già tacitamente rinnovatisi rapporti concessori (cfr. retro, in narrativa, sub n. 11.b).</h:div><h:div>Ed invero, dovendosi considerare nulle – per le considerazioni svolte retro, sub n. 3 – le clausole negoziali previdenti la tacita ed automatica rinnovabilità dei rapporti concessori in essere, il provvedimento (delibera giuntale n. 48 del 22 febbraio 2018) volto a rimuovere in autotutela il precedente atto di indirizzo (delibera giuntale n. 16 del 22 gennaio 2014) autorizzante l’operatività di tali clausole contra legem non è da intendersi immediatamente incidente su detti rapporti concessori.</h:div><h:div>Per di più, con riguardo al rapporto concessorio costituito giusta atto del 27 settembre 2004, rep. n. 59, è da escludersi che il relativo art. 4 («La durata di detto contratto viene stabilita in anni 9 decorrenti dal 13 settembre 2004 e sino al 13 settembre 2013 e» [non già “si intende automaticamente”, bensì] «può essere rinnovato per uguale periodo») – interpretato in conformità ai principi euro-unitari e nazionali declinati retro, sub n. 3 – integri gli estremi della clausola di rinnovo tacito ed automatico.</h:div><h:div>Quanto, invece, al rapporto concessorio costituito giusta atto del 12 settembre 2006, rep. n. 31, anche a voler assecondare la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui esso si sarebbe tacitamente protratto (per ulteriori 6 anni) dal 12 settembre 2012 all’11 settembre 2018, il medesimo non si sarebbe potuto, comunque, più prorogare, essendo state soppresse, prima di quest’ultima scadenza, ad opera della delibera giuntale n. 48 del 22 febbraio 2018, le pregresse disposizioni di indirizzo dettate dalla revocata delibera giuntale n. 16 del 22 gennaio 2014 in materia di rinnovo tacito dei rapporti concessori in essere.</h:div><h:div>10.	Inconferente è, inoltre, la rassegnata censura incompetenza dell’organo esecutivo dell’ente locale a rimuovere le clausole di rinnovo tacito ed automatico dei rapporti concessori in essere (cfr. retro, in narrativa, sub n. 11.b).</h:div><h:div>Sul punto, deve, innanzitutto, obiettarsi che, in omaggio alla regola del ‘contrarius actus’, la gravata delibera della Giunta comunale di Camerota n. 48 del 22 febbraio 2018 è intervenuta a rimuovere in autotutela lo speculare atto di indirizzo dettato dalla precedente delibera n. 16 del 22 gennaio 2014. Ed è appena il caso di soggiungere incidentalmente che dell’incompetenza della Giunta comunale all’adozione del primo dei menzionati atti il ricorrente non potrebbe dolersi senza implicitamente riconoscere l’incompetenza della medesima Giunta comunale all’adozione del secondo dei menzionati atti, sul quale pure fonda il proprio assunto di tacito ed automatico del rapporto concessorio instaurato con l’amministrazione resistente.</h:div><h:div>Deve, altresì, obiettarsi che, alla stregua delle argomentazioni articolate retro, sub n. 3 e n. 9, la delibera giuntale n. 48 del 22 febbraio 2018 riveste non già portata rescissoria (postulante la predicata competenza dell’organo dirigenziale), bensì ricognitiva delle clausole negoziali di rinnovo tacito ed automatico dei rapporti concessori in essere, limitandosi a rimuovere l’atto di indirizzo nel quale dette clausole rinvenivano la propria fonte di legittimazione.</h:div><h:div>11.	Le superiori considerazioni contribuiscono già a dequotare i denunciati vizi di carenza di presupposti, di motivazione, di ponderazione degli interessi antagonistici in gioco, nonché di inosservanza del termine di 18 mesi ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che – a dire del ricorrente – infirmerebbero l’impugnata delibera della Giunta comunale di Camerota n. 48 del 22 febbraio 2018 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 11.e).</h:div><h:div>Ad esse è il caso di soggiungere che:</h:div><h:div>- sul piano sostanziale e motivazionale, il ritiro della precedente delibera n. 16 del 22 gennaio 2014 risulta adeguatamente circostanziato (anche per relationem all’inoppugnata delibera del Commissario straordinario del Comune di Camerota n. 9 del 7 giugno 2017, recante l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari), in ragione delle situazioni di occupazione illegittima o abusiva dei suoli demaniali, nonché di insolvenza o di incongruità dei relativi canoni concessori, e in ragione della indeclinabile esigenza di ricondurre il settore all’alveo virtuoso dei presidi di evidenza pubblica e di ritrarre maggiori e più adeguati introiti finanziari dalle assegnazioni dei cespiti demaniali previo confronto concorrenziale;</h:div><h:div>- il provvedimento impugnato, in quanto adottato nell’esercizio del ius poenitendi circa la pregressa inosservanza delle regole dell’evidenza pubblica, implicata nell’atto di indirizzo di cui alla delibera n. 16 del 22 gennaio 2014, e con effetto ricognitivo della nullità delle clausole negoziali di rinnovo tacito ed automatico dei rapporti concessori in essere, esula dal perimetro applicativo dell’invocato art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990 e, quindi, anche dell’ivi contemplato termine massimo di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio.</h:div><h:div>12.	Si infrangono, ancora, contro le argomentazioni sviluppate retro, sub n. 3, le proposizioni attoree intese a enfatizzare il principio della ‘continuità dei demani’, il peculiare statuto dei cespiti civici e la peculiare destinazione funzionale (turistico-ricettiva) nella specie riservata agli stessi (cfr. retro, in narrativa, sub n. 11.c).</h:div><h:div>13.	L’acclarata infondatezza dei secondi motivi aggiunti – sia detto incidentalmente – rende, peraltro, improcedibile il profilo di censura incentrato sull’asserita incompetenza del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio comunale e Patrimonio, laddove, nell’emanare l’ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017, avrebbe disapplicato le disposizioni dettate in materia di rinnovo tacito dei rapporti concessori dalla delibera giuntale n. 16 del 22 gennaio 2014 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4.b).</h:div><h:div>Una volta rimosso – come visto, legittimamente – l’atto dell’organo di governo dell’ente locale previdente il rinnovo tacito in parola, un eventuale annullamento giurisdizionale dell’impugnata ordinanza n. 1 del 23 ottobre 2017 in ragione della disapplicazione della delibera della Giunta comunale di Camerota n. 16 del 22 gennaio 2014, non sarebbe, infatti, suscettibile di procurare alcuna utilità pratica e concreta al ricorrente, in quanto l’amministrazione resistente, in sede di riesercizio dei propri poteri si troverebbe, comunque, a dover prescindere da essa, siccome ormai – si ribadisce, legittimamente – eliminata.</h:div><h:div>14.	Venendo, infine, ai primi motivi aggiunti, essi si rivelano già inammissibili, stante la natura ictu oculi soprassessoria dell’impugnata nota del 28 settembre 2018, prot. n. 16879.</h:div><h:div>Non solo. Essi sono, in via ancor più dirimente, improcedibili, laddove, oltre a dedurre l’illegittimità derivata dell’atto in parola, ne denunciano vizi propri di violazione e/o elusione del dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 58/2018.</h:div><h:div>Ed invero, le superiori statuizioni reiettive del ricorso introduttivo (oltre che dei secondi motivi aggiunti) producono effetti caducanti della disposta misura interinale, alla cui ottemperanza non è, quindi, più configurabile alcun interesse concreto e attuale in capo al proponente.</h:div><h:div>15.	In conclusione, stante la loro ravvisata infondatezza, il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti vanno respinti, mentre stante l’acclarata carenza di interesse a proporli, i primi motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.</h:div><h:div>16.	Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe ed i secondi motivi aggiunti, nonché dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna il Camping Pineta s.r.l. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 4.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Camerota.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/07/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Antonella Cirillo</h:div><h:div>Olindo Di Popolo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>