<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260807620260806111802145" descrizione="" gruppo="20260807620260806111802145" modifica="06/08/2026 16:06:55" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="08076"/><fascicolo anno="2026" n="14212"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260807620260806111802145.xml</file><wordfile>20260807620260806111802145.docm</wordfile><ricorso NRG="202608076">202608076\202608076.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Domenico De Martino</firma><data>06/08/2026 11:30:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Caterina Lauro,	Referendario</h:div><h:div>Domenico De Martino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) del diniego di accesso comunicato a mezzo della nota prot n. 1501/7/19-193-2025 di prot. del 13.7.2026 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione Approvvigionamenti – Servizio Appalti avente ad oggetto «procedura aperta per la conclusione di quattro accordi quadro della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmane il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione /rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029. Lotto 2 “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali motociclista/NRM estivi e n. 30.000 paia di stivali motociclista/NRM invernali”» (doc. n. 2);</h:div><h:div>2) per quanto occorrer possa, della presupposta comunicazione di aggiudicazione di cui alla nota prot. n. 1501/7/19-178-2025 del 10.6.2026 limitatamente al punto c) (doc. n. 3);</h:div><h:div>3) di ogni altro atto, presupposto e consequenziale, ancorché non noto alla data di notifica del presente ricorso;</h:div><h:div>E PER L’ACCERTAMENTO</h:div><h:div>del diritto della Jolly Calzature S.p.a. ad accedere ai documenti oggetto dell’istanza del 12.6.2026 (doc. n. 4) e dunque per il conseguente ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente la verifica di anomalia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8076 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Jolly Scarpe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, con domicilio eletto presso lo studio Luca Maria Petrone in Roma, piazza Paganica 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Calzaturificio Montebove S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Merlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Montebove S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1  Jolly Scarpe S.p.A. (di seguito anche Jolly) partecipava alla procedura aperta per la conclusione di quattro accordi quadro della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmane il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione /rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029 indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione Approvvigionamenti e specificamente al lotto n. 2 relativo alla “Fornitura di n. 30.000 paia di stivali motociclista/NRM estivi e n. 30.000 paia di stivali motociclista/NRM invernali” (CIG B6D99E6DDD), collocandosi al secondo posto della graduatoria finale, che ha visto l’aggiudicazione a Calzaturificio Montebove S.r.l.</h:div><h:div>1.2. Con nota prot. n. 1501/7/19-178-2025 del 10.6.2026 la Stazione Appaltante  nel comunicare l’aggiudica dava anche atto che «l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata da questa stazione appaltante, a tutti gli operatori economici offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione (ai sensi dell’art. 36, 3 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023)» e che « la società Calzaturificio Montebove S.r.l. di Tolentino (MC), in sede di gara, ha dichiarato di: “non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Giustifica la suddetta esclusione per le seguenti motivazioni. Le calzature che si intendono presentare in gara sono prodotte, con materiali innovativi, già testati a livello laboratoriale, con l’obiettivo di ottenere la massima flessibilità e la riduzione di peso, pur sempre uniformandosi alla normativa tecnico-giuridica aggiornata in materia di dispositivi di protezione individuale, nonché alle specifiche tecniche ministeriali di gara. Per tale motivo si rappresenta l’esigenza di non divulgare il know-how relativi a tale tecnica costruttiva a imprese concorrenti».</h:div><h:div>1.3 L’odierna ricorrente riscontrava tuttavia dei problemi di visibilità dei dati della piattaforma e in data 12.6.2026 presentava istanza di accesso agli atti onde acquisire copia dei verbali di gara e dell’integrale offerta della Calzaturificio Montebove.</h:div><h:div>1.4 L’istanza vedeva riscontro con nota 9.7.2026 prot. n. 1501/7/19-191-2025  che dava atto del malfunzionamento della piattaforma e trasmetteva a mezzo PEC la documentazione di gara compresa l’offerta tecnica della Calzaturificio Montebove  integralmente ostesa, senza oscuramenti.</h:div><h:div>1.5 Dall’esame dell’integrale documentazione trasmessa il 9.7.2026 emergeva che l’offerta dell’aggiudicataria era stata oggetto di richieste di integrazione ( con particolare riferimento a costo della manodopera e livelli retributivi applicati, costo certificazione, oneri aziendali della sicurezza, economie di scala derivabili dall’organizzazione produttiva) alle quali era stato dato riscontro  il 27.4.2026 e positivamente valutate con verbale 7.5.2026 n. 6 della Commissione di gara che aveva ritenuto congrua l’offerta sulla scorta della seguente motivazione «riguardo al costo della manodopera: gli elementi integrativi prodotti hanno consentito una chiara ricostruzione delle principali componenti di costo (ore/uomo, livelli retributivi, ripartizioni delle fasi produttive), risultando complessivamente congrui, sostenibili e coerenti con l’organizzazione produttiva dichiarata e con i livelli retributivi vigenti nei Paesi interessati (Italia per le lavorazioni a più alto contenuto tecnologico: montaggio, finissaggio e finale controllo qualità; Albania per la preparazione e taglio delle materie prime); - riguardo al costo della certificazione (DPI di II livello ai sensi della UNI EN ISO 20347): le precisazioni rese sono risultate idonee a definire l’incidenza economica della certificazione sulle calzature oggetto dell’appalto, tra l’altro già conseguita all’atto della partecipazione alla gara e già inglobata nelle spese generali, senza evidenziare criticità tali da incidere sulla sostenibilità dell’offerta; - riguardo agli oneri aziendali della sicurezza: la loro disamina è risultata strutturata, dettagliata e complessivamente coerente, con una corretta distinzione tra costi fissi annui, variabili annui e componenti aggiuntive, ivi comprese quelle relative alla produzione albanese, nonché con una chiara esplicitazione delle modalità di calcolo e dell’incidenza unitaria sull’output produttivo; - riguardo all’organizzazione produttiva ed economie di scala: le argomentazioni espresse sono apparse adeguatamente fondate sotto il profilo industriale e gestionale, evidenziando la capacità dell’operatore economico di assorbire i costi fissi su volumi elevati e di ottimizzare i processi produttivi mediante una programmazione produttiva pluriennale e saturazione della capacità produttiva».</h:div><h:div>1.6 Tuttavia non era compresa nell’inoltro effettuato via pec la documentazione inviata dalla vincitrice per la verifica di congruità e la ricorrente, con  nota del 13.7.2026, ne sollecitava la trasmissione alla SA la quale, in pari data, respingeva l’istanza perchè “[l’] o.e. aggiudicatario ha presentato specifica dichiarazione di diniego all’ostensione della documentazione giustificativa prodotta in sede di verifica di anomalia”.</h:div><h:div>1.7 Con il ricorso che ci occupa, notificato il 23.7.2026, Jolly ha ora richiesto di “annullare i provvedimenti impugnati” e  accertare il suo diritto “ad accedere all’integrale documentazione relativa alla verifica di anomalia”.</h:div><h:div>1.8 il ricorso è affidato ad un unico motivo rubricato  “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, CO. 4, LETT. A) D.LGS. 36/2023. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ACCESSO PER INSUSSISTENZA DEL SEGRETO TECNICO COMMERCIALE IN SEDE DI VERIFICA DI ANOMALIA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEL FATTO.” Con il quale si deduce, tra l’altro che “ <corsivo>I.1. Il diniego è illegittimo nella misura in cui la S.A., senza null’altro soggiungere in punto di valutazione dei contrapposti interessi e di motivazione circa l’effettiva esistenza di un segreto tecnico commerciale, si limita ad affermare che «quest’ultima richiesta non può trovare accoglimento, in considerazione che il citato o.e. aggiudicatario ha presentato specifica dichiarazione di diniego all’ostensione della documentazione giustificativa prodotta in sede di verifica di anomalia» (cfr. nota prot. n. 1501/7/19-193-2025 del 13.7.2026)…Si dà il caso, tuttavia, che la S.a. non abbia in alcun modo rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dalla Calzaturificio Montebove che, nella documentazione prodotta all’atto della presentazione dell’offerta, ha espressamente dichiarato come «nella documentazione tecnica allegata non si rinvengono elementi coperti da segreti industriali e tecnici e, pertanto, non si provvede a caricare copia della relazione tecnica con parti oscurate in quanto l’intera documentazione tecnica può essere esibita agli altri concorrenti in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti». È dunque verosimile ritenere che l’opposizione riportata testualmente nella comunicazione di aggiudicazione, secondo cui «Le calzature che si intendono presentare in gara sono prodotte, con materiali innovativi, già testati a livello laboratoriale, con l’obiettivo di ottenere la massima flessibilità e la riduzione di peso, pur sempre uniformandosi alla normativa tecnico-giuridica aggiornata in materia di dispositivi di protezione individuale, nonché alle specifiche tecniche ministeriali di gara. Per tale motivo si rappresenta l’esigenza di non divulgare il know-how relativi a tale tecnica costruttiva a imprese concorrenti”», sia il frutto di un ripensamento tardivo da parte della controinteressata che, improvvisamente, si deve essere avveduta dell’innovatività e del know how del proprio prodotto”.</corsivo></h:div><h:div>1.9 Si è costituita l’Amministrazione con foglio dell’Avvocatura. </h:div><h:div>1.9.1 Si è costituita altresì la controinteressata Calzaturificio Montebove<corsivo>
				</corsivo>srl<corsivo>
				</corsivo>il 3 agosto 2026 con memoria e documenti, depositando poi anche replica il successivo 4 agosto, da reputarsi però tardiva.</h:div><h:div>2 Ciò detto osserva il Collegio che il presente giudizio va ricompreso nel perimetro di cui all’art. 36 D. Lgs. 36/2023 con applicazione dello speciale rito c.d. acceleratissimo di cui al comma 7, trattandosi della contestazione di una decisione con cui, ai sensi dell’art. 35, comma 4 lett. a), D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione sulle “informazioni fornite … a giustificazione della [offerta] che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;”.</h:div><h:div>2.1 Reputa, poi, il Collegio che allo speciale rito del comma 7 dell’art. 36 D. Lgs. 36/2023 non si applichi la sospensione feriale di cui all’art 54, comma 2, CPA, valendo l’eccezione di cui al successivo comma 3.</h:div><h:div>Invero il citato comma 7 prescrive che il ricorso “è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’articolo 55 del codice di cui all’allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010” e tale richiamo può intendersi comprensivo dell’intero regime dei termini processuali dei procedimenti cautelari, ivi inclusa l’insensibilità alla sospensione feriale; del resto è evidente come l’opposta opzione di ritenere applicabile al rito “acceleratissimo” sulla secretazione delle offerte detta sospensione sarebbe in contrasto con le finalità del particolare regime processuale della fattispecie, teso (a partire dal termine eccezionalmente ridotto di impugnazione di soli 10 giorni) ad addivenire all’immediata risoluzione della relativa questione, strumentalmente alla celere prevenzione o definizione dei contenziosi sugli appalti.</h:div><h:div>Conseguentemente il ricorso che ci occupa, notificato e depositato il 23 luglio 2026, è stato correttamente fissato e scrutinato nella camera di consiglio feriale del 5 agosto 2026, considerando ritualmente decorsi, senza sospensione, i termini dilatori dimezzati di cui all’art. 55 CPA.</h:div><h:div>2.2 Va inoltre, sempre preliminarmente, ritenuto tempestivo il ricorso proposto il 23 luglio 2026 da Jolly, in quanto il citato termine di impugnativa di 10 giorni può ragionevolmente ritenersi decorrente dalla data del 13 luglio 2026 di comunicazione della nota prot n. 1501/7/19-193-2025 di prot. del Comando Generale dell’Arma con cui si annunciava la secretazione della documentazione giustificativa prodotta in sede di verifica di anomalia dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>Siffatta decisione della SA, infatti, non era espressamente ed univocamente evincibile dalla ricorrente né dalla documentazione inerente l’aggiudicazione inviata il 10.6.2026, né da quella ulteriore inviata il 9.7.2026.</h:div><h:div>2.3 Ciò posto il ricorso è fondato nella parte in cui deduce che la decisione di oscuramento di cui trattasi sia priva di motivazione, mancando l’esplicitazione delle ragioni della decisione assunta da parte dell’Amministrazione la quale si è limitata a riferire che l’aggiudicatario “ha presentato specifica dichiarazione di diniego all’ostensione della documentazione giustificativa prodotta in sede di verifica di anomalia”.</h:div><h:div>2.4  Difetta infatti al provvedimento di oscuramento de quo il necessario contributo motivazionale  dell’Amministrazione che dia conto della sussistenza dei presupposti di legge e della prevalenza di oggettive esigenze di segretezza su quelle difensive degli altri partecipanti e sul canone della trasparenza, con “ad hoc balancing”  secondo la nota giurisprudenza CGUE (ordinanza 10 giugno 2025 causa C-686/2024) intervenuta in materia. </h:div><h:div>2.5 La natura discrezionale della suddetta valutazione spettante all’Amministrazione non consente a questo giudice, ex art. 34, comma 2, CPA di pronunciarsi direttamente sulla domanda del ricorrente di “accertamento del diritto della Jolly calzature s.p.a. ad accedere ai documenti oggetto dell’istanza del 12.6.2026 e dunque per il conseguente ordine di esibizione di tutta la documentazione afferente la verifica di anomalia”.</h:div><h:div>2.6 La decisione impugnata di oscuramento è pertanto da annullare con dovere dell’Amministrazione di riesaminare la fattispecie pronunciandosi con compiuta motivazione.</h:div><h:div>2.7 Le spese possono essere compensate atteso lo sviluppo della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>--lo accoglie in parte, ai sensi dell’art. 36 d.lvo n. 36/2023, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato di diniego di accesso concretizzatosi nell’indebito oscuramento della documentazione giustificativa prodotta dall’aggiudicataria in sede di verifica di anomalia, con dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi esprimendosi esplicitamente sulla sussistenza delle oggettive esigenze di riservatezza di cui alla lett. a), comma 4, dell’art. 35 D. Lgs. 36/2023 e sulla loro eventuale prevalenza, nel dovuto bilanciamento in concreto, sulle esigenze difensive degli altri partecipanti e sul canone della trasparenza;</h:div><h:div>--ogni altra domanda è respinta;</h:div><h:div>--compensa le spese tra tutte le parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/08/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Domenico De Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>