<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260544620260606100207927" descrizione="" gruppo="20260544620260606100207927" modifica="08/06/2026 16:28:24" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="05446"/><fascicolo anno="2026" n="10664"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260544620260606100207927.xml</file><wordfile>20260544620260606100207927.docm</wordfile><ricorso NRG="202605446">202605446\202605446.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\812 Marco Bignami\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marco Bignami</firma><data>08/06/2026 15:17:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>lucia maria brancatelli</firma><data>06/06/2026 14:01:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Bignami,	Presidente</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Ferrazzoli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </corsivo><corsivo/></h:div><h:div> “(i) delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, resa a mezzo della “comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.90, comma 1, d.lgs. n.36/2023”, relativa alla “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti della società “EUR s.p.a.” - lotto 3 - CIG B70E5ADC7B, prot. n. 0004160 del 30 aprile 2026, di EUR s.p.a; (ii) ove occorrer possa, della determinazione del Procuratore speciale di EUR S.p.A. n.39 del 30 aprile 2026; (iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti”.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/5/2026: </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>(i) del provvedimento del 14 maggio 2026, prot. n. 0004551 di EUR S.p.A., di riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 4 maggio 2026,</h:div><h:div>(ii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;</h:div><h:div>domande di annullamento che si aggiungono a quelle contenute nel ricorso introduttivo,</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la condanna dell’amministrazione resistente a concedere l’accesso integrale agli atti richiesti, ove occorrer possa anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/5/2026: </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, anche monocratica ex art. 56 c.p.a.</h:div><h:div>(i) della determinazione n. 39 del 30 aprile 2026 di Eur S.p.A., recante l’approvazione della proposta di aggiudicazione, la graduatoria finale di gara e la conseguente aggiudicazione di Eur S.p.A. in favore del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti relativa alla “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti dalla società “eur s.p.a.” - lotto 3 - cig b70e5adc7b (vd. doc. 4) e della relativa comunicazione del 30 aprile 2026 di Eur S.p.A., disposta con nota prot. n. 4160 (doc. 1);</h:div><h:div>(ii) della proposta di aggiudicazione redatta dal Responsabile del Procedimento in fase di acquisto e della consequenziale proposta adottata dal procuratore generale di Eur S.p.A.;</h:div><h:div>(iii) della proposta di affidamento redatta dall’organo preposto alla valutazione delle offerte di gara;</h:div><h:div>(iv) della relazione del 21 aprile 2026, avente ad oggetto le valutazioni di cui al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta svolto nei confronti del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti;</h:div><h:div>(v) ove occorrer possa e nei limiti di interesse, del verbale n. 7 dell’11 marzo 2026, adottato dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con cui si è proceduto al ricalcolo dei punteggi attribuiti agli operatori economici rimasti in gara, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale del Lotto 3;</h:div><h:div>(vi) ove occorrer possa e nei limiti di interesse, del verbale agli atti di EUR S.p.A., n. 8 del 23 marzo 2026, ove si dà atto dello svolgimento delle operazioni di gara in sede di ricalcolo dei punteggi;</h:div><h:div>(vii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto medio tempore stipulato, con subentro nello stesso, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., nonché per la condanna al risarcimento del danno (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa)</h:div><h:div>domande di annullamento che si aggiungono a quelle contenute nel ricorso per motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5446 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Copernico Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Eur S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Tommaso Cocchi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ruocco, Giuseppe Donniacuo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eur S.p.A. e di Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2026 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente Copernico società consortile per azioni (in avanti, “Copernico”) ha partecipato alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36 del 2023 (cd. Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà o gestiti dalla società Eur. </h:div><h:div>Il 30 aprile 2026, Eur ha comunicato l’aggiudicazione della Gara, che ha visto Copernico collocarsi al secondo posto nella graduatoria, mentre il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti (di seguito, “Euro Global Service”) è giunto al primo posto. </h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo, Copernico impugna le decisioni assunte da Eur nella comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023, avuto riguardo alle richieste di oscuramento di parte dei giustificativi resi da Euro Global Service in fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, lamentando che Eur avrebbe accolto senza alcuna motivazione la generica istanza di oscuramento avanzata <corsivo>ex post </corsivo>dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2026, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di Eur del 14 maggio 2026, di riscontro all’istanza di accesso ai giustificativi “in chiaro” di Euro Global Service presentata da Copernico il 4 maggio 2026. </h:div><h:div>Lamenta l’integrazione postuma della motivazione, che comunque sarebbe “apparente”, in quanto l’opposizione dell’aggiudicatario all’accesso si risolverebbe in una mera perifrasi di stile, sprovvista di autonoma valutazione. Non sarebbero presenti esigenze di tutela di segreti tecnici e commerciali e, dunque, mancherebbe una “motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente” relativa alla presenza di presunti segreti tecnici o commerciali, ex art. 35, comma 4, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, tali da rendere recessive le esigenze difensive della ricorrente. </h:div><h:div>In particolare, Copernico lamenta l’illegittimo oscuramento di tutte le parti dei giustificativi riguardanti i costi delle forniture (macchinari e prodotti di consumo), nonché i costi orari della manodopera.</h:div><h:div>Aggiunge che le parti oscurate sarebbero decisive ai fini della verifica della sostenibilità dell’offerta e che la loro conoscenza sarebbe necessaria per tutelare in giudizio il diritto a conseguire l’aggiudicazione alla gara.</h:div><h:div>Con secondi motivi aggiunti, depositati il 27 maggio 2026, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’aggiudicazione disposta in favore di Euro Global Service.</h:div><h:div>Eur ed Euro Global Service si sono costituite in giudizio e, oltre a chiedere la reiezione della richiesta di accesso integrale ai giustificativi, hanno dedotto l’inammissibilità di taluni motivi di impugnazione presentati da Copernico, in quanto violativi del divieto di <corsivo>venire contra factum proprium</corsivo>. Ciò in quanto la ricorrente aveva rilasciato una dichiarazione, in sede di partecipazione alla gara, nella quale aveva escluso l’accesso della sua intera offerta e degli eventuali giustificativi richiesti in caso di verifica dell’anomalia. </h:div><h:div>Inoltre, sostengono che, quanto all’offerta tecnica, si sarebbe al cospetto di un rapporto giuridico già esaurito, tenuto conto che è rimasta inoppugnata la decisione di Eur in materia di oscuramento delle offerte del 10 febbraio 2026, assunta in relazione a una prima aggiudicazione della gara ad altra società.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 5 giugno 2026 il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti depositato il 16 maggio 2026 sono stati trattenuti in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, va dichiarata l’improcedibilità del gravame introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il provvedimento di Eur del 14 maggio 2026 (di carattere non meramente confermativo della originaria determinazione, atteso che esso reca uno spunto motivazionale autonomo, seppur, come subito si vedrà, insufficiente) costituisce la determinazione finale della stazione appaltante sull’accesso integrale alla documentazione richiesta.</h:div><h:div>Vanno, altresì, disattese le eccezioni di inammissibilità di taluni motivi di impugnazione, sollevate da Eur e dall’aggiudicataria, avuto riguardo al divieto di <corsivo>venire contra factum proprium</corsivo>. </h:div><h:div>Difatti, il divieto in parola presuppone l’esistenza di una contraddittorietà tra la situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente e un suo precedente comportamento, contraddittorietà che non sussiste nel caso di specie, ove vengono impropriamente messe a confronto situazioni non comparabili, riguardanti differenti offerte tecniche e la relativa apposizione del segreto commerciale sulle stesse. </h:div><h:div>Come già rilevato dalla giurisprudenza di secondo grado in relazione a un caso analogo, «la superiore considerazione vale ad escludere anche la affermata contraddittorietà del comportamento processuale in tesi tenuto dall’appellante, non potendosi escludere a priori, e senza una valutazione condotta alla stregua del caso concreto, che l’offerta della medesima non sia effettivamente meritevole di oscuramento differentemente da qualcuna o da tutte le altre offerte dei concorrenti antagonisti» (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2026, n. 693).</h:div><h:div>Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che il 10 febbraio 2026, a seguito di una prima aggiudicazione ad altra società, poi annullata dalla stessa stazione appaltante, non fossero state contestate le decisioni assunte circa l’ostensione delle offerte e l’oscuramento delle stesse. Copernico, infatti, in quella sede non aveva interesse a contestare tali decisioni: l’interesse in parola è sorto solo a seguito della successiva, nuova aggiudicazione della gara in favore di Euro Global Service. Tra l’altro, non è contestato l’accesso all’offerta dell’aggiudicataria (che è stato sempre fornito integralmente), bensì il parziale oscuramento dei giustificativi prodotti nella fase di verifica dell’anomalia.</h:div><h:div>Nel merito, il primo ricorso per motivi aggiunti è fondato.</h:div><h:div>Bisogna anzitutto precisare che i dubbi di compatibilità con il diritto UE dell’attuale assetto normativo nazionale in punto di accesso nelle gare pubbliche (artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023), sollevati dalle stesse parti resistenti alla luce della nota contestazione avanzata sul punto dalla Commissione UE in tempi recenti, non assumono rilevanza nel caso di specie.</h:div><h:div>Non serve, in questa sede, rammentare che, per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto alla prova (nel cui ambito rifluisce ovviamente l’accesso ai documenti che permettano alle parti di far valere le proprie ragioni in giudizio) è elemento costitutivo del diritto di agire e resistere in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost. E, inoltre, che tale ultimo diritto è principio supremo dell’ordine costituzionale dello Stato, innanzi al quale si piegano le contrarie ragioni espresse da disposizioni costituzionali prive di tale rango, e dello stesso diritto UE (è il tema, ben noto, dei cd. controlimiti, che la Corte costituzionale ha da ultimo evocato nel celebre caso Taricco).</h:div><h:div>Perciò, ove anche il diritto UE imponesse il totale sacrificio del diritto alla prova in forza di ragioni legate alla tutela della concorrenza, in ogni caso l’interprete sarebbe tenuto a porsi un dubbio di costituzionalità della legge di ratifica del Trattato, nella parte in cui essa permette l’ingresso nell’ordinamento nazionale di una regola contraria a un architrave dell’impianto costituzionale. Tuttavia, in linea generale e, in particolare, nel caso di specie, si è ben lungi da ciò.</h:div><h:div>Un punto di frizione con il diritto UE potrebbe infatti sorgere, semmai, con riguardo alla previsione di legge che impone la prevalenza del diritto alla prova, mediante accesso, ogni qual volta il documento sia “indispensabile” (art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023), e, quindi, anche nei casi di segreto tecnico o commerciale. Ma, prima di giungere all’applicazione di tale clausola residuale, è comunque onere della stazione appaltante verificare, anzitutto, se il cd. segreto sia meritevole di tutela, e, in caso affermativo, se non vi sia modo di bilanciare le esigenze a esso sottese con la tutela del diritto alla prova, mediante una regola del caso concreto che soddisfi, nei limiti del possibile, entrambi tali interessi (sia pure, come si è già osservato, di rango costituzionale non equivalente).</h:div><h:div>Del resto, è proprio a tale virtuoso incrocio che si rivolge non solo la normativa nazionale, ma lo stesso diritto UE, che è sensibile non solo alle esigenze della riservatezza, ma anche a quelle concernenti l’effettività del ricorso giurisdizionale.</h:div><h:div>Perciò, ogni qual volta si ravvisi una illegittimità dell’oscuramento, o perché viene con ciò preservata una sfera di riservatezza non meritevole di ciò, o perché vi sono soluzioni alternative all’oscuramento integrale di taluni documenti, allora non si pone affatto un problema di compatibilità del diritto nazionale con quello unionale, visto che entrambi impongono in tali casi l’accesso.</h:div><h:div>Nel caso di specie, si sono realizzati entrambi i casi appena indicati, per le ragioni che verranno specificate nel prosieguo. Infatti, per un verso l’organizzazione aziendale e la compresenza di appalti sul territorio laziale non costituisce segreto tecnico o commerciale meritevole di tutela; per altro verso, la riservatezza degli accordi con cui la controinteressata avrebbe spuntato prezzi favorevoli sui macchinari e le attrezzature può essere conservata, per quanto di interesse, oscurando la ragione sociale dei fornitori, ma consentendo la conoscenza dei prezzi, visto che essa è necessaria per impugnare il giudizio sulla (negata) anomalia dell’offerta espresso dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Occorre altresì richiamare, quanto alla sussistenza de segreto commerciale, la costante giurisprudenza che, ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al <corsivo>know how</corsivo> dell’operatore economico, essendo «necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al <corsivo>know how</corsivo> dei singoli concorrenti» (Cons. Stato, sez. quinta, 15 ottobre 2024, n. 8257). </h:div><h:div>Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché «è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza” (così, tra le tante, Tar Campania sent. n. 8458/2025 e TAR Lazio ord. n. 9363/2021).</h:div><h:div>Ne consegue che è illegittimo, anzitutto, negare l’accesso alle voci che compongono il costo della mano d’opera, invocando a tal fine l’organizzazione aziendale e la compresenza di appalti “laziali”.</h:div><h:div>Quanto al costo orario della manodopera offerto, infatti, anch’esso è stato fornito parzialmente oscurato (cfr. l’omissis 1 nel citato provvedimento del 14 maggio 2026) in accoglimento della seguente richiesta dell’aggiudicataria: «[i]n tale parte si fa riferimento alla struttura organizzativa della Scrivente nonché ad appalti in essere sul territorio romano, dati sensibili propri della Scrivente e dunque non divulgabili a terzi».</h:div><h:div>Il Tribunale osserva, anzitutto, che il diritto alla prova della ricorrente non può ritenersi soddisfatto dalla acquisizione del dato concernente il totale del costo della mano d’opera, posto che, come è noto, la contestazione del giudizio di anomalia di regola richiede la conoscenza delle singole voci di cui si compone l’offerta, perlomeno quanto al costo del lavoro, al fine di cogliere eventuali elementi di illegittimità che altrimenti potrebbero sfuggire. E ciò, a maggior ragione, con riferimento alle attività ad alta intensità di lavoro, nelle quali il costo di quest’ultimo è la voce assolutamente preponderante dell’offerta economica.</h:div><h:div>Ciò premesso, in linea di principio le soluzioni meramente organizzative adottate da parte di un’impresa non costituiscono segreto tecnico, salvo che non ne venga perlomeno apprezzata la particolare originalità, legata a soluzioni così innovative, anche dal punto di vista del supporto tecnologico, da costituire un oggettivo progresso dello stato dell’arte, tale da assicurare un vantaggio concorrenziale in una pluralità indeterminata di gare.</h:div><h:div>Nel caso di specie, non solo né la stazione appaltante, né la aggiudicataria nella propria istanza di oscuramento fanno cenno a una organizzazione di tale natura, ma, in ogni caso, il riferimento alla compresenza di appalti sul territorio laziale (in sé, fattore contingente, e non necessariamente ripetibile in ogni altra gara) induce a pensare che si sia in presenza di soluzioni che permettono di distribuire il costo del lavoro su più commesse, ciò che, di per sé, in nessun caso può costituire segreto tecnico tutelabile.</h:div><h:div>Va in ogni caso a detrimento delle parti resistenti non avere segnalato, anche sommariamente e in astratto, di quali soluzioni organizzative si tratti nel caso in questione, fallendo così nel proprio onere di giustificare il limite all’accesso (che il Tribunale, comunque e sulla base degli atti di causa, esclude sussistere).</h:div><h:div>In secondo luogo, è illegittima la decisione di fornire i giustificativi dell’aggiudicataria parzialmente oscurati anche nella parte riguardante i costi per le attrezzature (cfr. gli “omissis” 2 e 3 presenti nell’impugnato provvedimento di Eur del 14 maggio 2026). </h:div><h:div>In proposito, Euro Global Service aveva fatto presente che nella istanza di oscuramento della tabella riguardante tali costi erano «riportate quotazioni economiche formulate in funzioni di preventivi ricevuti da Fornitori di fiducia. Tali prezzi derivano da particolari condizioni commerciali esplicitamente riservate alla Scrivente e non divulgabili a terzi in virtù di appositi “accordi di riservatezza” sottoscritti con i Fornitori stessi». </h:div><h:div>Eur ha motivato la propria decisione limitandosi ad affermare che, «operando il dovuto bilanciamento di interessi in gioco» l’istanza di oscuramento di Euro Global Service era stata «valutata positivamente».</h:div><h:div>La decisione della stazione appaltante di accogliere le richieste di oscuramento dell’aggiudicataria risulta viziata, in quanto non è il frutto di una specifica attività istruttoria di bilanciamento tra gli opposti interessi. Invero, essa si sostanzia in una motivazione di stile e totalmente assertiva, che non prende posizione sulle circostanze rappresentate dall’aggiudicataria, ma le recepisce in modo acritico. Manca, infatti, qualsiasi effettiva esternazione della valutazione compiuta da Eur con riferimento alla effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta, di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti.</h:div><h:div>In particolare, avuto riguardo ai costi per le attrezzature, la presenza di «accordi di riservatezza» non può giustificare l’oscuramento integrale della tabella coi relativi costi ma, al più, consentire l’omissione dei soli nomi dei fornitori con cui l’aggiudicataria dimostri di aver stipulato accordi simili.</h:div><h:div>Né preclude l’accesso, o mina l’interesse ad agire nella presente causa, la circostanza rammentata dalle parti resistenti che i costi in oggetto siano molto bassi. Allo stato, e in linea astratta, non si può escludere che l’eventuale irrisorietà di essi sia indicatore della scarsa serietà dell’offerta, o che, unitamente alle eventuali ulteriori contestazioni della ricorrente, si possa avere un’incisione del margine d’utile nel senso di azzerarlo.</h:div><h:div><corsivo/>Pertanto, in accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti, va ordinato a Eur di consegnare alla parte ricorrente la documentazione richiesta in versione non oscurata (fatti salvi gli eventuali nomi di fornitori con cui l’aggiudicataria dimostri di intrattenere rapporti commerciali coperti da accordi di non divulgazione) entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.</h:div><h:div>Quanto ai secondi motivi aggiunti, con i quali si chiede l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di Euro Global Service, va disposta la conversione nel rito ordinario, confermando per la trattazione della relativa domanda cautelare la camera di consiglio del 17 giugno 2026.</h:div><h:div>Le spese di lite relative al giudizio di accesso di cui al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti seguono la soccombenza e sono posti a carico delle soccombenti nella misura quantificata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;</h:div><h:div>- dispone la conversione nel rito ordinario per la trattazione dei secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese della presente lite in favore di Copernico, in misura pari per ciascuna a euro 2.000,00, oltre oneri accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Lucia Maria Brancatelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>