<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260519820260728124114324" descrizione="" gruppo="20260519820260728124114324" modifica="28/07/2026 13:22:15" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="05198"/><fascicolo anno="2026" n="13858"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260519820260728124114324.xml</file><wordfile>20260519820260728124114324.docm</wordfile><ricorso NRG="202605198">202605198\202605198.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudio Vallorani</firma><data>28/07/2026 13:22:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Claudio Vallorani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Martino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>previa adozione di misure cautelari monocratiche e sospensione dell’efficacia</h:div><h:div>- del provvedimento 1° aprile 2026 prot. 12029, notificato alla Società nella medesima data, con cui il Ministero ha disposto la “non ammissione” di Atlas alla “alla II fase della gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno sistemi aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR) ad ala rotante di classe micro/mini di peso non superiore a 2,5 kg. CIG BA8A66225E” (Doc. 2, altresì denominato, nel prosieguo, “Provvedimento”); </h:div><h:div>-	della nota 24 marzo 2026 prot. 10735, con cui il Ministero ha rilevato, “in fase di esame della documentazione” presentata da Atlas, “talune irregolarità non essenziali sanabili […] in accordo con quanto previsto dall’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 (soccorso istruttorio)” e, per l’effetto, ha invitato la Società “ad integrare, entro e non oltre il 30 marzo 2026 ore 09:30, la documentazione fornita secondo quanto richiesto” nel documento allegato alla nota medesima (Doc. 3);</h:div><h:div>-	di ogni ulteriore atto, nota o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e lesivo degli interessi della Società, ivi inclusi quelli con cui, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, il Ministero ha invitato i concorrenti ammessi alla seconda fase della gara a presentare le relative offerte tecniche ed economiche, ai sensi del paragrafo 13 del disciplinare di Gara; </h:div><h:div>NONCHÉ, OVE OCCORRER POSSA</h:div><h:div>-	del disciplinare di gara, nella parte in cui, pur richiamando l’obbligo dei concorrenti di partecipare alla Gara “nel rispetto dei criteri di ammissibilità dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106 del 27 maggio 2025”, dovesse essere interpretato nel senso di non includere anche le deroghe espressamente previste dall’art. 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2025/1106 del 27 maggio 2025 e, in particolare, quella relativa alla previa sottoposizione a un procedimento di controllo ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 e, ove necessario, all’adozione di adeguate misure di attenuazione  (Doc. 4); e </h:div><h:div>-	del successivo provvedimento di aggiudicazione della Gara;</h:div><h:div>E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA</h:div><h:div>-	del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con l’aggiudicatario selezionato all’esito della procedura di Gara.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ATLAS AEROSPACE, SIA il 16\5\2026 : </h:div><h:div>per l’annullamento, previa idonea misura cautelare,  anche monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.,</h:div><h:div>oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, </h:div><h:div>-	anche del provvedimento, prot. n. M_D A4B89B9 DE12026 0000075 23-04-2026, datato 23 aprile 2026 e conosciuto da Atlas solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Ministero avvenuto il 12 maggio 2026, con cui il Ministero ha approvato “la proposta formulata dal Seggio di Gara con Verbale datato 20 aprile 2026” e, per l’effetto, aggiudicato la gara “in favore del RTI costituendo tra le società ALPI AVIATION S.R.L. (mandante) e la società SKY EYE SYSTEMS S.R.L. (mandataria)” (Doc. 11 fascicolo Ministero);</h:div><h:div>-	del verbale di seduta, menzionato nel provvedimento di aggiudicazione ma non depositato dal Ministero e, in ogni caso, conosciuto da Atlas solo a seguito del deposito in giudizio del predetto provvedimento da parte del Ministero avvenuto sempre il 12 maggio 2026, “datato 20 aprile 2026, con il quale il Seggio di Gara, valutato l’esame delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione Giudicatrice, ha proposto di aggiudicare all’offerente – RTI costituendo tra le società ALPI AVIATION S.R.L. (mandante) e la società SKY EYE SYSTEMS S.R.L. (mandataria)”; </h:div><h:div>-	del verbale n. 3 del 30 marzo 2026, conosciuto da Atlas sempre solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Ministero avvenuto il 12 maggio 2026, recante “attività di verifica documentazione in fase di preselezione”, con cui la commissione di gara ha proposto la “NON AMMISSIONE alla successiva fase di gara della società ATLAS AEROSPACE LTD.” (Doc. 9 fascicolo Ministero);  </h:div><h:div>-	del verbale n. 2 del 23 marzo 2026, conosciuto da Atlas sempre solo a seguito del deposito in giudizio da parte del Ministero avvenuto il 12 maggio 2026, recante “attività di verifica documentazione in fase di preselezione”, con cui la commissione di gara ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti di Atlas anche con riguardo alle “condizioni di ammissibilità di cui all’art. 16 del Regolamento del Consiglio UE 2025/1106 del 27 maggio 2025”, omettendo di rilevare che Atlas risultava perfettamente conforme ai requisiti di cui alla predetta disposizione, in quanto titolare di un’autorizzazione ai sensi Regolamento (UE) 2019/452 rilasciata da parte della Repubblica di Lettonia (Doc. 4 fascicolo Ministero); </h:div><h:div>-	sempre ove necessario, di tutti gli atti costituenti la lex specialis, compresi il bando, il disciplinare di gara, le comunicazioni e gli atti adottati a seguito del provvedimento di aggiudicazione, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure contenute nel presente ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>-	di ogni ulteriore atto, nota o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e lesivo degli interessi della Società; </h:div><h:div>E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA</h:div><h:div>-	del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della procedura di Gara, composto dalle società Alpi Aviation S.r.L. (mandante) e la società Sky Eye Systems S.r.L. (mandataria).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5198 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>ATLAS AEROSPACE, SIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BA8A66225E, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Francesco Patrono e Marta Bartoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>1. FATTO:</corsivo> <corsivo>LA SOCIETÀ RICORRENTE E I FATTI DI CAUSA</corsivo></h:div><h:div>1.1. La ATLAS AEROSPACE, SIA (ricorrente nella causa in oggetto), società a responsabilità limitata (in lettone: <corsivo>“Sabiedrība ar ierobežotu atbildību”</corsivo>; in inglese: <corsivo>“LTD.”</corsivo>), con sede legale e stabilimento nella Repubblica di Lettonia, precisamente nel comune di Riga, ha presentato domanda di partecipazione alla <corsivo>“gara europea a procedura ristretta accelerata per acquisizione e sostegno sistemi aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR) ad ala rotante di classe micro/mini di peso non superiore a 2,5 kg. CIG BA8A66225E”.</corsivo></h:div><h:div>La gara è stata indetta ai sensi degli artt. 17 del D.lgs. 208/2011 e 72 del D.lgs. 36/2023 (“Codice dei Contratti Pubblici”), dal Ministero della Difesa italiano mediante bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. 12978-2026 del 24.02.2026, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di <corsivo>“nr. 196 Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) ad ala rotante di classe Micro/Mini i cui requisiti di configurazione e sopportabilità sono di seguito indicati. In particolare, ciascun sistema APR di classe Micro/Mini ad ala rotante, con peso massimo al decollo di 2,5 Kg payload incluso”</corsivo> (vedi punto 2.1. del bando e “OGGETTO” del disciplinare, doc. 4 ric.).</h:div><h:div>1.2. Come si legge nelle premesse del disciplinare, “<corsivo>l’appalto è eleggibile tra quelli rientranti nello ‘Strumento di Azione per la Sicurezza Europea (SAFE)’, previsto dal Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio del 27 maggio 2025, e, pertanto, sarà condizionato dai relativi criteri e procedure. In particolare, gli offerenti saranno ammessi a partecipare nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 16 del citato Regolamento”</corsivo> (cfr. doc. 4 ric., pag. 4).</h:div><h:div>Il Regolamento (UE) 2025/1106<corsivo> </corsivo>verrà nel prosieguo anche nominato, semplicemente, <corsivo>Regolamento SAFE.</corsivo></h:div><h:div>1.3. L’art. 6 del disciplinare di gara (dedicato ai “Requisiti Generali”) richiama espressamente l’art. 16 del Regolamento SAFE e stabilisce che: </h:div><h:div><corsivo>“Gli operatori economici devono dichiarare nella domanda di partecipazione, pena la loro esclusione dalla gara, di essere conformi alle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 16 del Regolamento del Consiglio UE 2025/1106 del 27 maggio 2025 ed in particolare:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- devono dimostrare di essere stabiliti e avere le proprie strutture di gestione esecutiva nell’Unione, negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») o in Ucraina; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- devono avvalersi di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- non devono essere controllati da paesi terzi o soggetti di paesi terzi (per «controllo» si intende la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi). Tali condizioni dovranno essere rispettate anche nei confronti dei subappaltatori e/o da eventuali ditte ausiliarie, nell’ipotesi di avvalimento.” </corsivo>(punto 6 del disciplinare di gara, doc. 4 ric., pagina 15).</h:div><h:div>1.4. Nel corso della fase di prequalifica, dopo avere ricevuto la documentazione fornita dalla concorrente nel termine assegnato, la Commissione ha ritenuto di chiedere diversi chiarimenti alla società ricorrente e, a tale scopo, il Ministero della Difesa ha inviato la nota datata 24.3.2026 prot. 10735 (doc. 7 Min. Difesa), accompagnata dalle richieste istruttorie della Commissione (doc. 7-bis Min. Difesa) che, in tal modo, ha ammesso la ATLAS AEROSPACE al c.d. soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Si osserva, per quanto interessa nella specie, che la Commissione, con la menzionata comunicazione, ha avanzato dubbi in merito al possesso, da parte della società, del requisito di partecipazione di cui al suddetto art. 6 del disciplinare (terza ipotesi), avendo rilevato che il 100 % delle quote della ATLAS AEROSPACE risultava detenuto dalla società israeliana XTEND Reality Expansion Ltd. con sede legale a Tel Aviv.</h:div><h:div>Per questo è stato comunicato alla ATLAS che: <corsivo>“È necessario che l’operatore economico fornisca prova che non è soggetta ad un controllo da parte di paesi terzi o soggetti di paesi terzi e quindi di rispettare i requisiti di cui all’art. 16 del Regolamento del Consiglio UE 2025/1106 del 27 maggio 2025.” </corsivo>(doc. 7-bis cit.).</h:div><h:div>Con la lettera di risposta del 27.3.2026 la concorrente ha rappresentato di ritenersi in regola con le disposizioni di cui all’art. 16 del Regolamento SAFE precisando che <corsivo>“pur essendo la società interamente partecipata da un soggetto giuridico con sede in un paese terzo, tale partecipazione non comporta l’esercizio di un controllo ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106” </corsivo>(doc. 10 ric.).</h:div><h:div>1.5. Non avendo ritenuto convincenti le spiegazioni addotte dalla società, il Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, ha emesso il provvedimento del 1 aprile 2026 prot. 12029, notificato alla Società nella medesima data, con cui ha interamente recepito le valutazioni della Commissione valutatrice e disposto la <corsivo>“non ammissione”</corsivo> di Atlas alla <corsivo>“alla II fase della gara” </corsivo>(doc. 2 ric.).</h:div><h:div>Questa la motivazione dell’esclusione:</h:div><h:div><corsivo>“la società risulta interamente controllata (100% del capitale sociale) da un “soggetto di paese estero” (Israele, non appartenente a Stati EFTA-SEE). Alla luce della giurisprudenza consolidata dell’Unione Europea, il possesso totalitario del capitale comporta una presunzione forte di influenza determinante della controllante e, conseguentemente, l’assenza di autonomia decisionale della controllata. Tale presunzione è coerente con la nozione di controllo di diritto e di influenza dominante di cui all’art. 2359 c.c., che riconosce il controllo quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o comunque esercita un’influenza dominante sulla gestione. Considerato che l’art. 16 del Regolamento SAFE (Reg. UE 2025/1106) richiede che gli operatori economici coinvolti garantiscano indipendenza, affidabilità e assenza di interferenze esterne, la struttura proprietaria dell’operatore non risulta compatibile con i requisiti di sicurezza e autonomia richiesti dallo strumento SAFE. La società, nella documentazione integrativa “Dichiarazione_Art16_AtlasAerospace _signed” dichiara che “pur essendo la società interamente partecipata da un soggetto giuridico con sede in un paese terzo, tale partecipazione non comporta l’esercizio di un controllo ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106, inteso come capacità di esercitare un’influenza determinante sulla società”. Tale dichiarazione del tutto apodittica non è suffragata da alcun elemento e nello stesso tempo non vengono forniti elementi di segno contrario tali da riconoscere il rispetto dei requisiti richiesti del regolamento in questione. Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone, pertanto, per la NON AMMISSIONE dell’operatore economico alla successiva fase di gara”.</corsivo></h:div><h:div>1.6. Non è in discussione (in quanto ammesso dalla stessa parte ricorrente) che la società israeliana XTEND abbia in effetti acquisito nel 2025 il 100% del capitale sociale e, dunque, il controllo totalitario della società lettone ATLAS AEROSPACE, SIA (Ltd.).</h:div><h:div><corsivo>2. IL GIUDIZIO PENDENTE DINNANZI A QUESTO TAR</corsivo></h:div><h:div>2.1. L’esclusione dalla gara è stata impugnata dalla società sopra indicata che ha proposto ricorso giurisdizionale (con atto notificato in data 4.5.2026 e depositato il giorno successivo) contro il Ministero della Difesa dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, sede di Roma, per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione e degli altri atti amministrativi connessi, in quanto ritenuti illegittimi per le ragioni che vengono di seguito chiarite.</h:div><h:div><corsivo>2.2. I PRINCIPALI ARGOMENTI DELLE PARTI (par. 17 Raccomandazioni della Corte di giustizia UE 2019/C 380/01).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.2.1. Il motivo di ricorso principale proposto dalla società ricorrente e rilevante ai fini del presente rinvio alla CGUE (motivo n. 1 del ricorso).</corsivo></h:div><h:div>La società concorrente ATLAS AEROSPACE, SIA domanda l’annullamento del provvedimento che ha deciso di non ammetterla alla seconda fase di gara perché ha ritenuto la società priva del requisito di cui all’art. 16, paragrafo 3, del Regolamento SAFE. </h:div><h:div>Viceversa, secondo la difesa, l’operatore economico beneficiava della deroga di cui al paragrafo 5 dello stesso art. 16, a mente del quale: <corsivo>5.    In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.”.</corsivo></h:div><h:div>2.2.2. Il primo motivo, proposto in via principale, è così rubricato: <corsivo>“I) Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio del 27 maggio 2025 e, in particolare, dell’art. 16, paragrafi 3 e 5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 11, 97 e 117 della Costituzione nonché dell’art. 4 del Trattato dell’Unione Europea. Violazione e/o falsa applicazione della legge 17 maggio 2005, n. 94 e del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello stato di Israele. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 1, comma 2, della l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.”.</corsivo></h:div><h:div>ATLAS sostiene che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, risultava titolare del Decreto 26 giugno 2025 n. 378, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia ha espressamente autorizzato (senza l’imposizione di alcuna prescrizione o condizione) l’acquisizione del controllo sulla Atlas Aerospace, Sia da parte della israeliana Xtend Reality Expansion Ltd. (docc. 7 e 7-bis ric.).</h:div><h:div>L’autorizzazione della Repubblica di Lettonia è stata adottata al termine del procedimento di “screening” disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/452 e dalla normativa nazionale attuativa adottata dallo stesso Stato membro, che impongono una verifica particolarmente pervasiva e rigorosa sull’investitore, estesa a tutti i profili potenzialmente rilevanti, anche ai fini della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.</h:div><h:div>Il Regolamento (UE) 2019/452 è richiamato dallo stesso Regolamento SAFE che disciplina la gara in oggetto prevedendo, come già rilevato, all’art. 16, comma 5, che: <corsivo>“In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. […]”.</corsivo></h:div><h:div>Ad avviso di parte ricorrente, l’operazione di acquisizione effettuata da Xtend, notificata <corsivo>ex lege</corsivo> dalla Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia alla Commissione UE e a tutti gli Stati Membri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri italiana, sarebbe stata già sottoposta al Ministero della Difesa italiano (Direzione nazionale degli armamenti), quale Autorità nazionale competente ad esprimere le proprie osservazioni sull’investimento in questione, per valutarne tutti i profili, anche con riferimento a ipotetici rischi per la sicurezza nazionale.</h:div><h:div>Non vi sarebbero stati, in realtà, rilievi né da parte italiana né da parte degli organi UE.</h:div><h:div>La tesi di fondo della società ricorrente, quindi, è che l’adozione del provvedimento autorizzativo ai sensi del predetto regolamento europeo, avente ad oggetto l’acquisizione di un asset strategico di una società stabilita in UE, da parte di soggetto extra-UE, presuppone necessariamente una valutazione positiva già compiuta circa l’assenza di rischi per la sicurezza nazionale e per l’ordine pubblico, soprattutto in una prospettiva europea.  </h:div><h:div>La decisone di escludere la ATLAS AEROSPACE, SIA dalla gara sarebbe quindi dovuta all’avere trascurato questa fondamentale circostanza di fatto (l’autorizzazione del Governo lettone) e la sua rilevanza giuridica.</h:div><h:div>L’esclusione sarebbe, pertanto, in diretto contrasto: da un lato, con una disposizione vincolante del diritto dell’Unione Europea, segnatamente, l’art. 16, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2025/1106; dall’altro lato, con un provvedimento adottato da uno Stato membro in attuazione del Regolamento (UE) 2019/452.</h:div><h:div><corsivo>2.3. - Le eccezioni dell’Amministrazione resistente.</corsivo></h:div><h:div>Secondo l’Avvocatura dello Stato non sussisterebbero i presupposti di fondatezza del gravame per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>Una società come la XTEND REALITY EXPANSION Ltd. che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria della società partecipata, inevitabilmente esercita un’influenza dominante sulla gestione delle attività della società partecipata (art. 2359 codice civile italiano) potendone orientare le decisioni o comunque condizionare le scelte [cita, tra i casi più rilevanti, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, caso <corsivo>Akzo Nobel vs/ Commissione</corsivo> (C 97/08 P, 10 settembre 2009); Corte di Giustizia dell'Unione Europea, <corsivo>caso Goldman Sachs vs/ Commissione </corsivo>(C-595/18 P, 27 gennaio 2021)].</h:div><h:div>Il meccanismo di <corsivo>screening </corsivo>degli investimenti esteri diretti previsto dal Regolamento (UE) 2019/452 consente una deroga al divieto di partecipazione a gare o acquisizioni per soggetti extra-UE, perché sottende una valutazione circa l’assenza dei rischi per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, con una valenza interna al singolo Stato Membro che ha autorizzato l’investimento in un determinato settore strategico: in questo caso, la sola Repubblica di Lettonia.</h:div><h:div><corsivo>3.- LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE E DEL DIRITTO NAZIONALE.</corsivo></h:div><h:div>Queste le disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione (alcune delle quali già menzionate nella superiore esposizione).</h:div><h:div>3.1. Il Regolamento (UE) 2025/1106 che istituisce il <corsivo>“SAFE” (“Security Action For Europe”).</corsivo></h:div><h:div>3.1.1. Come sopra anticipato il presente appalto “…<corsivo>è eleggibile tra quelli rientranti nello ‘Strumento di Azione per la Sicurezza Europea (SAFE)’, previsto dal Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio del 27 maggio 2025, e, pertanto, sarà condizionato dai relativi criteri e procedure. In particolare, gli offerenti saranno ammessi a partecipare nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’art. 16 del citato Regolamento”</corsivo> (cfr. disciplinare di gara, doc. 3 ric., pag. 4).</h:div><h:div>Il Regolamento (UE) 2025/1106 che istituisce in ambito europeo lo strumento <corsivo>“SAFE” (i.e. “Security Action For Europe”</corsivo>) – di seguito semplicemente <corsivo>“Regolamento SAFE”</corsivo> - è finalizzato al rafforzamento della base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa.</h:div><h:div>Esso è stato pubblicato in data 27 maggio 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è entrato in vigore il 29 maggio 2025.</h:div><h:div>Il SAFE è, <corsivo>in primis</corsivo>, uno strumento di sostegno finanziario, sotto forma di concessione di prestiti agevolati in favore degli Stati membri che investano nella produzione industriale per la difesa e che ne facciano espressa richiesta.</h:div><h:div>Nel “Considerando” n. 16 del Regolamento SAFE si legge che:</h:div><h:div><corsivo>“I contraenti e i subappaltatori coinvolti negli appalti comuni a titolo dello strumento SAFE dovrebbero pertanto essere stabiliti e avere le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo («Stato EFTA-SEE») o in Ucraina e dovrebbero avvalersi, ai fini dell'appalto comune, di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Affinché sia garantito che il loro coinvolgimento nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, i suddetti contraenti e subappaltatori non dovrebbero essere controllati da paesi terzi o soggetti di paesi terzi. In tale contesto, per «controllo» si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Gli Stati membri che partecipano agli appalti sostenuti dallo strumento SAFE hanno la responsabilità di provvedere a che le condizioni di ammissibilità siano soddisfatte”.</corsivo></h:div><h:div>In coerenza con quanto precede, l’articolo 16 del Regolamento SAFE (Norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa) al paragrafo 3 (che è quello di principale rilievo nel caso all’esame di questo Tribunale Amministrativo Regionale) stabilisce che:</h:div><h:div><corsivo>“3.    I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.”.</corsivo></h:div><h:div>Il successivo paragrafo 5 stabilisce una specifica deroga al divieto contenuto nel suddetto paragrafo 3 (secondo periodo):</h:div><h:div><corsivo>“5.    In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo può partecipare all'appalto comune qualora sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452</corsivo> <corsivo>e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.”.</corsivo></h:div><h:div>Per «Stati EFTA-SEE» debbono intendersi gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono anche membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) come chiarito dall’art. 2 n. 3 del Regolamento SAFE.</h:div><h:div>Inoltre il successivo paragrafo 13 dell’art. 16 stabilisce quanto segue:</h:div><h:div><corsivo>“13.    Gli Stati membri provvedono a che le procedure di aggiudicazione degli appalti e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti comuni che ricevono sostegno a titolo dello strumento SAFE prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.”.</corsivo></h:div><h:div>Ai sensi dell’art 7 del Regolamento SAFE (rubricato: <corsivo>Richiesta di assistenza finanziaria e piani di investimenti nell'industria europea della difesa</corsivo>):</h:div><h:div><corsivo>1.    Lo Stato membro che desideri ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE invia una richiesta alla Commissione, entro il 30 novembre 2025. La richiesta è corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa («piano»).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.    Il piano è debitamente motivato e giustificato, e comprende gli elementi seguenti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>….omissis…</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d)  una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 e delle norme in materia di appalti, compresa l'indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.    ….omissis….”.</corsivo></h:div><h:div>3.2. Il Regolamento (UE) 2019/452.</h:div><h:div>3.2.1. Come sopra esposto, la società ricorrente ritiene che nella specie opera la deroga di cui all’art. 16, paragrafo 5 del Regolamento, in quanto l’investimento va inquadrato nel quadro regolatorio delineato dal menzionato Regolamento (UE) n. 2019/452.</h:div><h:div>3.2.2. Per questo è opportuno richiamare le principali disposizioni del Regolamento (UE) 2019/452 (che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione) potenzialmente rilevanti nel caso di specie, stante il richiamo contenuto nel predetto paragrafo 5 dell’art. 16 Regolamento SAFE all’intero Regolamento n. 452.</h:div><h:div>Il Considerando (17) del Regolamento (UE) 2019/452 prevede: <corsivo>“….La decisione finale in merito a qualsiasi investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso o a qualsiasi misura adottata relativa a un investimento estero diretto non oggetto di un controllo in corso spetta esclusivamente allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.”.</corsivo></h:div><h:div>Si espongono di seguito gli altri articoli rilevanti del medesimo Regolamento.</h:div><h:div>3.2.3. - Articolo 1, commi 2 e 3:</h:div><h:div><corsivo>“2.    Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.    Nessuna disposizione del presente regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto nel quadro del presente regolamento.”.</corsivo></h:div><h:div>3.2.4. - L’articolo 346 del TFUE richiamato dall’art. 1, comma 2 prevede al comma 2 lett. b) che “<corsivo>b)   ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.”.</corsivo></h:div><h:div>3.2.5. - Tornando al Regolamento n. 2019/452/UE, si osserva che:</h:div><h:div>(i) l’Articolo 3 (Meccanismi di controllo degli Stati membri) prevede che:</h:div><h:div><corsivo>“1.    Conformemente al presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.”;</corsivo></h:div><h:div>(ii) l’art. 6, comma 2, prevede che<corsivo> “2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso in un altro Stato membro possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, ovvero se dispone di informazioni pertinenti per tale controllo, può formulare osservazioni allo Stato membro che effettua il controllo. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>  La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.</corsivo></h:div><h:div>(iii) il successivo art. 7, comma 1, prevede che: “<corsivo>1. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a detto investimento estero diretto, può formulare osservazioni a tale altro Stato membro. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.”.</corsivo></h:div><h:div>3.3. Disposizioni di legge dello Stato italiano.</h:div><h:div>Sul controllo societario, si veda l’art. 2359 del Codice civile italiano a mente del quale:</h:div><h:div><corsivo>“Sono considerate società controllate:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. I MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE. IL PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO (par. 18 delle Raccomandazioni della Corte di giustizia UE 2019/C 380/01).</corsivo></h:div><h:div>Questo TAR, quale Giudice nazionale del rinvio, ritiene che si ponga una fondamentale questione interpretativa afferente al Regolamento (UE) 2025/1106 (di seguito, per brevità, <corsivo>Regolamento SAFE</corsivo>), attinente al rapporto tra il paragrafo 3 dell’art. 16 SAFE (norma su cui si fonda il provvedimento amministrativo impugnato) ed il paragrafo 5 dello stesso articolo (norma su cui si basa invece la deroga invocata da parte ricorrente).</h:div><h:div>Si espongono analiticamente gli elementi della questione.</h:div><h:div>4.1. Come sopra evidenziato, l’articolo 16 del Regolamento SAFE (Norme di ammissibilità per gli appalti comuni a sostegno degli investimenti nell'industria della difesa) al paragrafo 3 stabilisce che: <corsivo>“3.    I contraenti e i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.”.</corsivo></h:div><h:div>Secondo il Ministero della Difesa italiano, il divieto di “controllo estero” (di cui al secondo periodo del paragrafo 3) deve certamente applicarsi nel caso di specie, nella parte in cui vieta la partecipazione a procedure di appalto finanziate dal SAFE agli operatori economici che, come la ATLAS, sebbene aventi sede e stabilimento in ambito UE (o in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina), siano sottoposti al controllo dominante di un paese terzo oppure al controllo di soggetto “<corsivo>di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.” </corsivo>(ed è quindi “paese terzo” lo Stato di Israele, con riguardo al caso di specie).</h:div><h:div>In tal senso dispone espressamente anche il punto 6 del disciplinare di gara (ultimo periodo) che impone le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 16, a pena di esclusione dalla gara<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>4.2. Come si è visto, nel caso in esame l’intero capitale sociale della società partecipante ATLAS AEROSPACE, SIA (con sede legale e stabilimenti in Lettonia) è detenuto (al 100%) dalla israeliana XTEND REALITY EXPANSION Ltd., la quale pertanto dispone della totalità dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e, quindi, non si pone alcun dubbio sul fatto che quest’ultima sia in condizione tale da esercitare <corsivo>un’influenza dominante</corsivo> sulla gestione di tutte le attività della società partecipata ATLAS AEROSPACE, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile italiano, potendone orientare le decisioni o comunque condizionare le scelte.</h:div><h:div>Tale conclusione appare coerente con quanto ritenuto da diverse pronunce di codesta Corte di Giustizia: tra le molte, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, caso <corsivo>Akzo Nobel vs/ Commissione</corsivo> (C 97/08 P, 10 settembre 2009); Corte di Giustizia dell'Unione Europea, <corsivo>caso Goldman Sachs vs/ Commissione </corsivo>(C-595/18 P, 27 gennaio 2021).</h:div><h:div>4.3. Può quindi ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 16, paragrafo 3 del Regolamento SAFE laddove afferma che non possono partecipare operatori “<corsivo>soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.” </corsivo></h:div><h:div>4.4. Ciò premesso, si pone il problema della esatta portata da assegnare al comma 5 dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2025/1106 che istituisce il <corsivo>“SAFE” (“Security Action For Europe”) </corsivo>il cui testo è già stato sopra trascritto (vedi paragrafi 3.1. e 3.1.1.).</h:div><h:div>Il comma 5 stabilisce, infatti, una deroga al comma 3 dello stesso articolo 16, la quale rende non operante il divieto di interferenza di un paese terzo e autorizza in via di eccezione, sulla base di specifiche e rigorose condizioni, il controllo strategico e gestionale sul concorrente (o sul subappaltatore o sulla ditta ausiliaria) da parte di un paese terzo che non sia uno Stato UE o EFTA-SEE o l’Ucraina oppure da parte di un soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina.</h:div><h:div>In forza di tale deroga, il divieto di cui al comma 3 dell’art. 16, in particolare, non opera nel caso in cui:</h:div><h:div>(i)<corsivo> </corsivo>partecipi alla procedura di affidamento SAFE un soggetto giuridico stabilito nell'Unione e controllato da un altro paese terzo o da un altro soggetto di un paese terzo…</h:div><h:div>(ii) ….il quale sia stato sottoposto a “screening” ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate…</h:div><h:div>(iii)<corsivo> ….</corsivo>oppure fornisca in altro modo garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune.</h:div><h:div>La seconda parte del comma 5 stabilisce poi che<corsivo> “Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.”.</corsivo></h:div><h:div>4.5. Come si è visto, la società ricorrente ritiene di ricondurre la fattispecie in concreto verificatasi alla situazione sub (ii), in quanto la parte ricorrente ha allegato che, al momento della partecipazione alla gara, la società lettone ATLAS aveva già ottenuto il Decreto 26 giugno 2025 n. 378, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia ha espressamente autorizzato (senza l’imposizione di alcuna prescrizione o condizione) l’acquisizione del controllo di Atlas da parte della israeliana Xtend Reality Expansion Ltd.</h:div><h:div>La stessa ricorrente afferma inoltre che l’autorizzazione predetta è stata adottata al termine del procedimento di “screening” disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/452 e dalla normativa nazionale attuativa, adottata dallo stesso Stato membro, effettuando le prescritte notifiche dell’operazione di investimento in un settore strategico.</h:div><h:div>In particolare, sarebbero state eseguite dal Governo della Repubblica di Lettonia le prescritte notificazioni relative all’investimento strategico della israeliana XTEND in ATLAS AREOSPACE, sia ai vari Stati Membri che alla Commissione UE, senza che vi siano state successive osservazioni critiche da parte del Governo italiano (ovvero dell’Autorità da esso delegata) ai sensi degli art. 6, comma 2 o dell’art. 7, comma 1 del Regolamento (UE) 2019/452 (vedi il testo di detti articoli riportato al superiore par. 3.2.5. della presente ordinanza).</h:div><h:div>Allo stesso modo non sarebbe stato comunicato alla Repubblica di Lettonia alcun parere (negativo) da parte della Commissione UE, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento.</h:div><h:div>4.6. Secondo parte ricorrente il provvedimento autorizzatorio ottenuto integra, in modo pieno ed univoco, la deroga prevista dall’art. 16, paragrafo 5, del Regolamento SAFE che, quindi, viene interpretato nel senso che, se il soggetto interessato ha correttamente svolto il procedimento di “screening” dell’investimento estero disciplinato dal Regolamento n. 452, lo stesso è pienamente abilitato alla partecipazione agli appalti SAFE, pur versando nella condizione di soggezione al <corsivo>“controllo da parte di un paese terzo”</corsivo> descritta dal paragrafo 3 dello stesso art. 16.</h:div><h:div>4.7. Può suffragare tale lettura lo stesso testo del paragrafo 5 che pone come termini di una alternativa le due ipotesi di interferenza estera ammessa:</h:div><h:div>- se l’operatore sia stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate…;</h:div><h:div>- oppure se fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito il contraente o il subappaltatore coinvolto nell'appalto comune.</h:div><h:div>La prima delle ipotesi alternative si riferisce allo “screening” positivo da parte dello Stato membro interessato dall’investimento dall’estero (e diverso da quello che gestisce la pubblica procedura di appalto), quale fatto di per sé sufficiente a garantire la sicurezza e affidabilità dell’operatore nell’intero ambito territoriale in cui il SAFE trova applicazione, rendendo non dovute ulteriori verifiche “ad hoc” che sono previste nella seconda ipotesi.</h:div><h:div>Secondo questa interpretazione, quindi, lo Stato membro che gestisce la procedura di aggiudicazione finanziata dal SAFE sarebbe vincolato ad ammettere a gara la società partecipata da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo (extra UE), anche nel caso in cui l’operazione di acquisizione del capitale della società con sede in UE sia stata autorizzata da altro Stato membro.</h:div><h:div>A patto che quest’ultimo abbia rispettato tutti i passaggi procedimentali prescritti dal Regolamento (UE) 2019/453 e non vi siano state osservazioni critiche precedentemente comunicate da altro Stato membro oppure dalla Commissione attraverso il parere di cui all’art. 8 dello stesso Regolamento.</h:div><h:div>4.8. Su questa linea interpretativa è altresì significativo che la decisione finale in merito a qualsiasi investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso o a qualsiasi misura adottata relativa a un investimento estero diretto non oggetto di un controllo in corso, in ultima analisi, <corsivo>spetta esclusivamente allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.</corsivo></h:div><h:div>È quanto prevede il Considerando n. 17 Regolamento (UE) n. 2019/452.</h:div><h:div><corsivo>5.1. OPINIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO.</corsivo></h:div><h:div>Questo Giudice ritiene tuttavia possibile una diversa interpretazione dell’art. 16, paragrafo 5 del Regolamento SAFE che non reputi l’Amministrazione aggiudicatrice vincolata in assoluto e necessariamente ma, al contrario, lasci alla Amministrazione stessa (ampi) margini di valutazione e decisione discrezionale, tali da renderla, in definitiva, titolare di uno <corsivo>“ius excludendi”</corsivo> (diritto di escludere) nei confronti dell’operatore già autorizzato da altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, titolare cioè di un potere esercitabile all’esito di una motivata verifica del caso concreto, incentrata sulla necessità di tutelare “<corsivo>interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico”</corsivo></h:div><h:div>5.2. Ciò sembra conseguente e coerente, in primo luogo, rispetto al principio fondamentale dell’Unione Europea dettato dall’articolo 346 comma 2 lett. b) del TFUE, a mente del quale: “<corsivo>b)   ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.”</corsivo></h:div><h:div>5.3. Stante l’ampiezza di significato del termine “misure”, sembra a questo Collegio che, applicando tale fondamentale principio alle procedure di appalto SAFE, quali <corsivo>“procedure semplificate e accelerate di aggiudicazione degli appalti comuni per l'acquisto di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa appartenenti alle categorie…”</corsivo> (art. 1 del Regolamento SAFE), potrebbero ammettersi misure limitative ovvero preclusive della partecipazione di soggetti che non rispettino le condizioni di cui all’art. 16, paragrafo 3, del Regolamento, pur avendo gli stessi superato lo “screening” di cui al Regolamento (UE) 2019/452 che sia stato svolto da parte di altro Stato Membro.</h:div><h:div>Tali misure possono consistere, in primo luogo, in previsioni “ex ante” che potrebbero essere fissate e comunicate dallo Stato membro in sede di presentazione del piano di investimenti di cui all’art 7 del Regolamento SAFE, il quale, sotto la rubrica “<corsivo>Richiesta di assistenza finanziaria e piani di investimenti nell'industria europea della difesa”, </corsivo>stabilisce che “<corsivo>1.    Lo Stato membro che desideri ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE invia una richiesta alla Commissione, entro il 30 novembre 2025. La richiesta è corredata di un piano di investimenti nell'industria europea della difesa («piano»).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.    Il piano è debitamente motivato e giustificato, e comprende gli elementi seguenti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>….omissis…d)  una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell'articolo 16 e delle norme in materia di appalti, compresa l'indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.”</corsivo></h:div><h:div>Non sembra potersi escludere che analoghe limitazioni alla partecipazione alla gara nelle condizioni sopra descritte potrebbero essere dettate anche attraverso le clausole del bando di gara.</h:div><h:div>5.4. In ogni caso, la tutela imprescindibile degli “<corsivo>interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico” </corsivo>che a ciascuno Stato Membro è riconosciuta dall’art. 346 TFUE, dovrebbe quanto meno consentire a ciascuna Stazione Appaltante di valutare in concreto, sotto il profilo della tutela della propria sicurezza nazionale, l’operatore partecipante alla procedura di aggiudicazione SAFE che subisca l’interferenza “dominante” di un paese terzo o di entità stabilita in un paese terzo. </h:div><h:div>Tale verifica e tale valutazione in concreto e individuale sembrerebbero ammissibili anche nel caso in cui l’operatore abbia superato il controllo o “screening” di cui al Regolamento 19 marzo 2019 n. 2019/452/UE menzionato dal paragrafo 5 dell’art. 16 del Regolamento SAFE presso altro Stato membro.</h:div><h:div>5.5. Questa lettura è basata sulla negazione di un vincolo assoluto al rispetto dell’autorizzazione rilasciata all’investitore estero da altro Stato Membro, per l’Amministrazione che indice e gestisce le procedure semplificate e accelerate di aggiudicazione degli appalti comuni per l'acquisto di prodotti per la difesa e di altri prodotti a scopi di difesa, finanziate dallo strumento SAFE.</h:div><h:div>Non deriverebbe, pertanto, un indiscutibile vincolo dall’art. 16, comma 5, del Regolamento SAFE laddove prevede che l’operatore interessato possa partecipare all'appalto comune qualora sia stato sottoposto allo “screening” di altro Stato Membro ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.</h:div><h:div>Sembra deporre in tal senso, in primo luogo, la seconda parte dello stesso comma 5, secondo cui “<corsivo>Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento del contraente o del subappaltatore nell'appalto comune non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea.”.</corsivo></h:div><h:div>5.6. A tale conclusione sembrano poter condurre, oltre alla norma suddetta e al citato art. 346 TFUE, le seguenti ulteriori disposizioni europee e i seguenti argomenti:</h:div><h:div>(i) particolarmente pertinente al caso è quanto si legge nel Considerando n. 17 del Regolamento SAFE, secondo cui: <corsivo>“un soggetto giuridico stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina che si avvalga di infrastrutture, impianti, beni o risorse situati al di fuori del territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina e/o che sia soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di un paese terzo dovrebbe poter partecipare purché siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE)”</corsivo></h:div><h:div>Le condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e difesa sono quindi riferibili sia all’Unione Europea nel suo complesso che ai singoli Stati Membri poiché nell'ambito della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) e della PSDC (Politica di Sicurezza e Difesa Comune) non sono valutate in modo puramente "singolare" o isolato, ma attraverso un approccio combinato tra responsabilità nazionale e coordinamento sovranazionale.</h:div><h:div>(ii) L’art. 42 del TUE, inoltre, chiarisce che la politica dell'Unione <corsivo>“non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri”,</corsivo> riconoscendo di fatto che la difesa è una prerogativa nazionale. Per cui a livello europeo le condizioni di sicurezza e difesa sono il frutto di un approccio combinato tra responsabilità nazionale e coordinamento sovranazionale.</h:div><h:div>(iii) Sulla stessa direttrice va letto anche l’articolo 4, paragrafo 2 del TUE il quale stabilisce espressamente che la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. L'Unione ha l'obbligo di rispettare le funzioni essenziali dello Stato relative all'ordine pubblico e all'integrità territoriale. Ogni Stato membro può invocare motivi di sicurezza nazionale per limitare temporaneamente le libertà europee, ad esempio introducendo controlli alle frontiere interne (Schengen) o bloccando investimenti esteri tramite strumenti di golden power.</h:div><h:div>(iv) Quanto precede trova più circostanziata conferma nell’art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento (UE) 19 marzo 2019 n. 2019/452/UE (che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione), i quali, come visto, rispettivamente prevedono che:</h:div><h:div>- <corsivo>“2.    Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all' articolo 346 TFUE”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “3.    Nessuna disposizione del presente regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto nel quadro del presente regolamento.”.</corsivo></h:div><h:div>5.7. Si potrebbe dunque pervenire ad una lettura dell’art. 16, comma 5, del Regolamento SAFE (diversa da quella proposta da parte ricorrente), sulla base della quale dovrebbe escludersi un effetto obbligatorio e vincolante a carico dell’Amministrazione di uno Stato membro (nella specie lo Stato italiano) che gestisca una procedura di aggiudicazione di appalto finanziata dal SAFE, di fronte ad una autorizzazione come quella rilasciata nella specie dal Governo della Lettonia in favore della ATLAS AEROSPACE, SIA.</h:div><h:div>6. In conclusione questo Giudice sottopone a codesta Corte di Giustizia UE il dubbio interpretativo relativo al comma 5 dell’art. 16 citato al fine di accertare se un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro tramite i poteri di golden power (o Foreign Direct Investment screening), di cui al Regolamento (UE) 2019/452, possa imporsi in termini vincolanti e obbligatori all’Amministrazione di altro Stato, nella decisione sulla ammissione a gara di un soggetto che incorrerebbe, in assenza di tale autorizzazione, nel divieto di partecipazione alla procedura SAFE ai sensi del comma 3 dello stesso art. 16.</h:div><h:div>Si dubita, in altri termini, che l’autorizzazione del Governo lettone ottenuta dalla impresa in questione possa diventare una sorta di <corsivo>"passaporto europeo per la sicurezza"</corsivo> che le consenta di operare liberamente negli asset strategici anche del Governo italiano così come di qualsiasi altro  governo di uno Stato Membro, che non potrebbe, quindi, opporsi alla ammissione alla procedura di aggiudicazione rappresentando ragioni legate ai propri primari interessi di difesa e sicurezza nazionale, pur essendo tale Governo del tutto estraneo all’operazione di investimento altrove autorizzata.</h:div><h:div><corsivo>7. LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE.</corsivo></h:div><h:div>In considerazione di quanto sopra esposto, stante la rilevanza nel giudizio pendente dinnanzi a questo Giudice nazionale della questione esposta nei precedenti paragrafi,  afferente alla corretta interpretazione delle disposizioni euro-unitarie, contenute nell’art. 16 del Regolamento europeo del 27 maggio 2025 n. 2025/1106/UE, che istituisce “<corsivo>lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa”,</corsivo> il Collegio ha la necessità di formulare il quesito pregiudiziale di seguito indicato e di chiedere alla Corte di giustizia UE, ai sensi all’art. 267 TFUE, di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:</h:div><h:div><corsivo>- “Se l’art. 16, paragrafo 5 del Regolamento SAFE vada inteso nel senso che la norma - nella parte in cui prevede una deroga alla regola escludente di cui al precedente paragrafo 3 dello stesso articolo 16 in favore dell’operatore economico che sia stato sottoposto a controllo (“screening”) ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 ottenendo l’autorizzazione all’investimento da parte del Governo di altro Stato Membro - sia tale da imporsi in termini vincolanti e indiscutibili anche all’Amministrazione, che abbia indetto e gestisca una procedura di aggiudicazione SAFE, la quale, perciò, si dovrebbe limitare a prendere atto dell’autorizzazione di altro Stato Membro nella decisione sull’ammissione dell’operatore interessato alla procedura;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>ovvero se, al contrario:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- tale Amministrazione aggiudicatrice conservi comunque il potere di opporsi motivatamente alla ammissione dell’impresa (interessata dalla deroga in questione) alla procedura di aggiudicazione, opponendo ragioni legate alla tutela dei propri primari interessi di difesa e sicurezza nazionale, alla luce dei principi scaturenti dagli artt. 346 TFUE (lett. b), 42 TUE, 4, paragrafo 2, TUE, 1, commi 2 e 3 Regolamento europeo 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE oltre che alla luce del Considerando 17 del Regolamento SAFE e della seconda parte del comma 5 dell’art. 16 del Reg. SAFE”.</corsivo></h:div><h:div>8. La Segreteria della Sezione curerà la trasmissione della presente ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea. In aggiunta alla presente ordinanza la segreteria trasmetterà alla Cancelleria della CGUE anche la seguente documentazione: a) l’intero fascicolo di causa del primo grado del giudizio; b) il testo dell’art. 2359 del Codice civile italiano, dell’art. 17 del D.lgs. 208/2011 e dell’art. 72 del D.lgs. 36/2023 (“Codice dei Contratti Pubblici”).</h:div><h:div>9. In conseguenza della rimessione alla Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale di cui sopra il presente giudizio viene sospeso.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):</h:div><h:div>rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio in corso.</h:div><h:div>Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di giustizia dell’Unione europea.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Claudio Vallorani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>