<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260469620260626161220163" descrizione="" gruppo="20260469620260626161220163" modifica="30/06/2026 12:00:12" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="04696"/><fascicolo anno="2026" n="12194"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260469620260626161220163.xml</file><wordfile>20260469620260626161220163.docm</wordfile><ricorso NRG="202604696">202604696\202604696.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gianluca Amenta</firma><data>30/06/2026 12:00:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Domenico De Martino,	Referendario</h:div><h:div>Gianluca Amenta,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>​ a) nei limiti di interesse, del decreto M_D  A0582CC  REG2026  0015343 del 03/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT47 - assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti  del  Ministero  della  Difesa (bando  del  18/07/2024  -  prot.  n°  M_D  A0582CC  DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei;</h:div><h:div>b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT47 - assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area  degli  assistenti  del  Ministero  della  Difesa (bando  del  18/07/2024  -  prot.  n°  M_D  A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei;</h:div><h:div>c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02  /04/2026, avente ad  oggetto  “LIMITE  MASSIMO  DEI  CANDIDATI  IDONEI  NELLE  GRADUATORIE  CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo  professionale  di  Assistente  tecnico,  Area  funzionale  Assistenti,  nei  ruoli  del  Ministero  della  difesa,  pubblicato il 23 luglio 2024”;</h:div><h:div>d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della  Commissione  esaminatrice  relativi  alla  formazione  della  graduatoria  e  all’applicazione  del  limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti;</h:div><h:div>e per l’accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del  diritto  del  ricorrente  all’inserimento  nella  graduatoria  del  settore  di  riferimento  nelle  rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all’esito della selezione pubblica.​</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4696 del 2026, proposto da Fernando Fabbrocino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Formez Pa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con bando prot. n. M_D A0582CC DE12024 0000873 del 18/07/2024, la Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area degli assistenti, per i ruoli del personale civile del Ministero, suddiviso in tredici distinti profili professionali.</h:div><h:div>La procedura concorsuale, coadiuvata nell’organizzazione da Formez Pa, prevedeva, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, una unica prova, quella scritta, disciplinata dal successivo art. 6, all’esito della quale veniva attribuito un punteggio massimo di 30/30; il comma 4 del citato art. 6 prevedeva testualmente che <corsivo>“La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)”</corsivo>. Infine, l’art. 6 disponeva che per ogni profilo professionale le competenti Commissioni esaminatrici avrebbero proceduto a stilare la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta.</h:div><h:div>L’odierno ricorrente ha partecipato al suddetto concorso, presentando domanda per il profilo professionale FT47 (assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici), il quale prevedeva n. 124 posti. Egli ha superato la prova scritta, tenutasi nelle date del 09/10/2025 e 10/10/2025, conseguendo un punteggio pari e/o superiore a 21/30.</h:div><h:div>La graduatoria relativa al profilo in questione è stata approvata in data 03/03/2026 e pubblicata in data 09/03/2023 e la stessa includeva, oltre ai nominativi dei 124 vincitori, anche l’indicazione che <corsivo>“La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 125^ alla 148^ posizione (applicazione del limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)”. </corsivo>Trattandosi di concorso bandito nel 2024 e di graduatoria approvata nel 2026, all’odierno ricorrente non ha potuto trovare applicazione la norma derogatoria di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge del 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo la quale: <corsivo>“Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. </corsivo>L’odierno ricorrente, quindi, non è stato inserito in graduatoria tra gli idonei. </h:div><h:div>Per alcuni profili professionali, invece, le graduatorie di merito (cfr. allegato 4 al ricorso) sono state approvate nel mese di dicembre del 2025. In questi casi, secondo il disposto di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25 del 14/03/2025, sopra menzionato, sono stati inseriti in graduatoria tra gli idonei tutti i candidati che hanno conseguito un punteggio superiore alla votazione minima di 21/30.  Rispetto a costoro, quindi, non è stato applicato il limite del 20% degli idonei stabilito dal citato art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D. Lgs. n. 165/2001.</h:div><h:div>2. Il sig. Fernando Fabbrocino, con ricorso notificato al Ministero della Difesa e a Formez Pa in data 20/04/2026 e depositato in data 21/04/2026, ha impugnato la graduatoria di merito riferita al profilo professionale per il quale ha partecipato, lamentando la mancata inclusione tra gli idonei, nonostante l’avvenuto superamento della prova scritta, avendo egli conseguito un punteggio pari e/o superiore a 21/30.</h:div><h:div>Riepilogato il quadro normativo applicabile alla fattispecie controversa, il ricorrente, con le prime quattro censure, sostiene che l’Amministrazione avrebbe errato nell’applicazione dell’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25 del 14/03/2025; invero, secondo la tesi attorea, una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in commento imporrebbe la sua estensione anche ai concorsi banditi nel 2024 e conclusisi nel 2026, altrimenti producendosi una differenziazione di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale e, quindi, una violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti che non troverebbe fondamento né nel bando né nella legge e che sarebbe dovuta, tra l’altro, a un fatto del tutto casuale qual è la data di approvazione della graduatoria. Con il quinto motivo di diritto, il ricorrente, infine, prospetta questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non prevede una clausola di uniformità di applicazione del limite del 20% all’interno della medesima procedura concorsuale, consentendo così che candidati del medesimo bando siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato.</h:div><h:div>Da ultimo, il ricorrente ha formulato domanda cautelare, rappresentando, quanto al <corsivo>periculum in mora</corsivo>, il forte rischio che, nelle more del giudizio, il Ministero potrebbe procedere non solo alle assunzioni scorrendo integralmente la graduatoria del concorso controverso, ma anche procedere a bandire nuovi concorsi riferiti ai medesimi profili professionali; sarebbe, invero, provato che l’Amministrazione stia già predisponendo ulteriori concorsi volti a soddisfare il proprio fabbisogno di personale in relazione ai medesimi profili professionali banditi col concorso in questione.</h:div><h:div>3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno depositato memoria difensiva, con cui, nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.</h:div><h:div>4. All’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, questa Sezione ha adottato l’ordinanza n. 3027 del 25/05/2026 con cui ha accolto in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso, per quanto d’interesse di parte ricorrente, l’efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell’inclusione del ricorrente in graduatoria tra gli idonei nella posizione spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta. Detto accoglimento provvisorio è stato disposto sul presupposto del rilievo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>I. Il quadro normativo rilevante.</corsivo></h:div><h:div>5. L’art. 1-bis, comma 1,  numero 2), del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023) ha modificato l’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 aggiungendo i seguenti periodi: “<corsivo>Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo</corsivo>”.</h:div><h:div>La disciplina del c.d. “taglia idonei” è stata poi modificata dall’art. 28-ter del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, così come modificato dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, nei termini che seguono: “<corsivo>1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>[…]</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.</corsivo></h:div><h:div>Sempre l’art. 28-ter del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023 stabiliva altresì che<corsivo> “Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.</corsivo></h:div><h:div>Quindi, mentre in passato tutti coloro che superavano con il punteggio minimo le prove concorsuali erano inseriti in graduatoria, a partire dai concorsi banditi successivamente al 17/08/2023 (ovverosia alla data di entrata in vigore della legge di conversione) solamente coloro che rientrano nella percentuale del 20 % dopo i vincitori sono considerati idonei e possono pertanto aspirare agli scorrimenti di graduatoria nel biennio di vigenza di cui al comma 1 del citato art. 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.</h:div><h:div>Il legislatore, tuttavia, interveniva nuovamente a modificare la disciplina del c.d. “taglia idonei” con l’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 69 del 9 maggio 2025, il quale stabilisce che <corsivo>“Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.</corsivo></h:div><h:div>La disciplina in questione prevede, pertanto, che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell’anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell’anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025 (le prime due ipotesi sono quelle previste sin dal decreto legge, mentre l’ultima è stata introdotta con la legge di conversione). Trattasi, con tutta evidenza, di una norma speciale e derogatoria e favorevole per i candidati partecipanti alle suddette procedure concorsuali, i quali hanno il beneficio di non vedersi applicato il meccanismo cd. taglia idonei, con la conseguenza di poter essere considerati idonei in caso di superamento delle prove concorsuali a prescindere dal punteggio ottenuto dagli altri concorrenti. Deve essere evidenziato inoltre che si tratta di una disposizione – parzialmente - retroattiva: la stessa, infatti, è entrata in vigore nel 2025, ma si applica anche ai concorsi banditi precedentemente alla sua entrata in vigore, dal momento che i concorsi pubblici le cui graduatorie sono state approvate nel 2024 e a inizio del 2025 sono stati sicuramente banditi in un momento antecedente all’entrata in vigore del decreto legge e i concorsi banditi fino al 14/05/2025 sono anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione.</h:div><h:div><corsivo>II. I dubbi di legittimità costituzionale.</corsivo></h:div><h:div>6. Alla luce del quadro normativo così ricostruito, il Collegio nutre dubbi circa la legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.</h:div><h:div>7. L'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25 del 2025 ha introdotto, infatti, una disciplina derogatoria rispetto al meccanismo della c.d. "taglia idonei" previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione stabilisce che la limitazione numerica degli idonei non si applica alle graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2025. La finalità della norma sembra essere quella di posticipare l’effettiva efficacia della normativa cd. taglia idonei, in modo da permettere alle pubbliche amministrazioni di soddisfare il proprio fabbisogno di personale, facendo rientrare tra gli idonei tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali in modo da allargare il bacino di soggetti da poter assumere; mentre, infatti, ai sensi dell’art. 28-ter del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, detta normativa avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (17/08/2023), con la previsione di cui all’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025 vengono fatte salve le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025, nonché le graduatorie riferite a concorsi banditi nel 2025.</h:div><h:div>8. Se, però, la finalità della norma è questa, il Collegio rileva, in primo luogo, che non è dato comprendere le ragioni per le quali dalla disciplina derogatoria siano state escluse ulteriori ipotesi; in particolare, l’introduzione, avvenuta solamente con la legge di conversione, dell’ipotesi dei concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate anche negli anni ad esso successivi) sembra voler sottintendere la volontà del legislatore di estendere anche per le graduatorie approvate nel 2026 e negli anni successivi l’applicabilità della norma derogatoria. Tuttavia, la lettera della legge è chiara nel senso di escludere dalla deroga, così come appunto avvenuto nel caso di specie, i concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie siano state approvate nel 2026.</h:div><h:div>Il Collegio rileva, inoltre, che la disposizione in questione è idonea, così come avvenuto nel caso di specie, a creare una disparità di trattamento all’interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano approvate in anni diversi, con la conseguenza che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la cd. normativa taglia idonei. Deve essere, inoltre, evidenziato che detta disparità di trattamento tra i concorrenti si produce in ragione di un fatto del tutto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovverosia la data di approvazione della graduatoria.</h:div><h:div>9. In altri termini, la questione che si intende sottoporre alla Corte investe, essenzialmente, due distinti profili di possibile incostituzionalità (che qui si anticipano e che saranno sviluppati nell’ambito della trattazione della “non manifesta infondatezza”, v. § 17e ss).</h:div><h:div>In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la <corsivo>regola iuris</corsivo> introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione. Al contempo, essa sembra creare una ingiustificabile disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima procedura concorsuale, oltre che a porsi in frizione con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, venendosi a creare una discriminazione tra concorrenti dovuta ad un fatto del tutto casuale ed imprevedibile.</h:div><h:div><corsivo>III. L’impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata.</corsivo></h:div><h:div>10. Prima di investire la Corte costituzionale della questione, il Collegio è tenuto a verificare se sia praticabile un’interpretazione della disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356 del 1996 e n. 148 del 2008), infatti, «<corsivo>le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali</corsivo>»</h:div><h:div>11. A tal proposito, sembra al Collegio che il tenore letterale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25/2025 non lasci dubbi circa la sua portata applicativa; come già esposto, infatti,  la previsione legislativa in esame stabilisce che il limite del 20% degli idonei non si applichi in tre distinte ipotesi: ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell’anno 2024, ai concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate nell’anno 2025 e, infine, ai concorsi pubblici banditi nel 2025.</h:div><h:div>A fronte di una così chiara previsione di legge, il Collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall’art. 12 delle Preleggi secondo cui <corsivo>“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”</corsivo>, non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi; invero, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui, adottando un’interpretazione sistematica e teleologica, la disposizione in questione dovrebbe essere letta nel senso che la deroga si applica a tutte le graduatorie relative a procedure bandite nel 2024 e nel 2025 - sia che le graduatorie siano state approvate entro il 2025, sia che l’approvazione sia slittata al 2026 per ragioni organizzative – non può essere seguita, entrando la stessa in aperto conflitto con la lettera della legge e non potendo il giudice, nel suo sforzo interpretativo, estendere il significato della disposizione di legge fino a creare <corsivo>ex novo</corsivo> una nuova norma. </h:div><h:div>12. In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene impraticabile un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.</h:div><h:div><corsivo>IV. La rilevanza della questione.</corsivo></h:div><h:div>13. La questione di legittimità costituzionale prospettata è rilevante nel presente giudizio, non potendo questo essere definito «indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima (art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87).</h:div><h:div>14. In via preliminare, il Collegio rileva che, sebbene con il presente ricorso parte attorea abbia proceduto all’impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico e il ricorso stesso sia stato notificato solamente alle Amministrazioni resistenti, lo stesso deve ritenersi ammissibile, non esistendo un controinteressato a cui il gravame dovesse essere notificato ai sensi dell’art. 41 c.p.a.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, “<corsivo>È principio di diritto ormai consolidato quello per cui è onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso, notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso mentre, non sono da intendersi come tali coloro la cui posizione in graduatoria è tale da renderli indifferenti all'esito del procedimento. Ne deriva che, qualora il ricorso non venga notificato ad alcun controinteressato effettivo, lo stesso è da considerarsi inammissibile” </corsivo>(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5506/12).</h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie, i soggetti già presenti nella gravata graduatoria non subirebbero un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso; il ricorrente non aspira, infatti, a conseguire un punteggio superiore a quello dei vincitori e degli idonei già presenti in graduatoria, ma sostiene di dover essere inserito anch’esso in graduatoria nella posizione ad egli spettante in base al punteggio conseguito – naturalmente in posizione deteriore rispetto a quelli ivi presenti – in qualità di idoneo, in forza dell’avvenuto superamento della prova scritta. Il Collegio ritiene, pertanto, che i soggetti inseriti in graduatoria siano del tutto indifferenti all’esito del presente giudizio, con la conseguenza che correttamente parte ricorrente non ha proceduto alla notifica del gravame nei loro riguardi.</h:div><h:div>15. Passando al merito della controversia, il Collegio rileva che la graduatoria impugnata, come detto, è stata testualmente adottata in applicazione del limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall’art. 28-ter del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, il quale prevedeva che il suddetto limite avrebbe dovuto applicarsi ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’Amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all’applicazione del suddetto limite del 20 %, dal momento che il bando è del 18/07/2024 e quindi successivo rispetto all’entrata in vigore della legge di conversione (17/08/2023).</h:div><h:div>L’Amministrazione, inoltre, applicando la disposizione normativa della cui legittimità si dubita, differentemente da quanto fatto con i profili professionali le cui graduatorie sono state approvate nel 2025, ha ritenuto di non poter estendere alla graduatoria impugnata la deroga all’applicazione del limite del 20%. L’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione – nei termini che si sono precisati – comporterebbe invece che l’Amministrazione avrebbe dovuto estendere la deroga anche alla graduatoria controversa, con conseguente inclusione del ricorrente tra gli idonei.</h:div><h:div>16. Va altresì precisato che la rilevanza della questione non è venuta meno per effetto dell’accoglimento in via interinale della domanda cautelare, disposto con l’ordinanza n. 3027/2026 di questa Sezione.</h:div><h:div>Invero, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 162 del 2021), ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito del giudizio cautelare, è necessario che il potere cautelare del rimettente non sia esaurito, il che si verifica quando, così come avvenuto nella presente controversia, il provvedimento cautelare abbia carattere interinale e provvisorio. Nel caso di specie, infatti, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata espressamente disposta in via interinale, nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità, con espressa riserva della decisione definitiva sulla domanda cautelare all’esito della restituzione degli atti da parte della Corte.  Il Collegio conserva, pertanto, piena potestà decisoria sull’istanza cautelare, la cui definizione dipende dalla risoluzione della presente questione: ove questa sia dichiarata infondata, la domanda cautelare dovrebbe essere rigettata per carenza del requisito del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, trattandosi di provvedimento conforme al dettato normativo; ove, invece, sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della richiamata disposizione di legge, secondo quanto prospettato, il <corsivo>fumus</corsivo> sussisterebbe e il ricorrente dovrebbe essere inserito in graduatoria tra gli idonei nella posizione spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta.</h:div><h:div>V<corsivo>. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale</corsivo></h:div><h:div>17. Come anticipato, il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.</h:div><h:div>18. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente infondata (art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87) in relazione a due distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre.</h:div><h:div><corsivo>a) Primo profilo: violazione dell’articolo 3 della Costituzione per intrinseca contraddittorietà della norma.</corsivo></h:div><h:div>19. In primo luogo, il Collegio ritiene che la disposizione censurata sia intrinsecamente contraddittoria e incoerente, non sussistendo una conformità logico-giuridica tra la <corsivo>regola iuris</corsivo> introdotta e la sua causa normativa, con conseguente possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.</h:div><h:div>Invero, la delimitazione temporale contenuta nella disciplina derogatoria si appalesa intrinsecamente irragionevole poiché assume quale criterio selettivo – anche – un elemento incerto e casuale, qual è la data di approvazione della graduatoria, e non invece quello di indizione della procedura concorsuale. </h:div><h:div>Tale scelta legislativa determina l’effetto paradossale di assoggettare a discipline differenti candidati partecipanti a procedure bandite nel medesimo periodo storico, consentendo, al contempo, l’applicazione della deroga anche a procedure concorsuali bandite successivamente all’introduzione della disciplina stessa. Ne consegue che il criterio prescelto dal legislatore non risulta coerente né con una finalità di tutela dell’affidamento dei concorrenti né con l’esigenza di salvaguardare procedura già avviate, risolvendosi in una distinzione fondata su un elemento meramente occasionale quale è appunto il momento di approvazione della graduatoria. Se, infatti, la <corsivo>ratio</corsivo> della disposizione fosse di tutela dell’affidamento dei concorrenti, non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale la deroga si applica anche a concorsi banditi nel 2025 (che potenzialmente possono concludersi nel 2026 o, addirittura, nel 2027), rimanendo invece escluse dalla deroga le procedura bandite nel 2024 ma concluse nel 2026; se, invece, la <corsivo>ratio </corsivo>fosse quella di salvaguardare le procedure già avviate, il riferimento all’anno di approvazione della graduatoria risulterebbe inconferente. </h:div><h:div>Sul punto, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui <corsivo>“Con riguardo al principio di ragionevolezza va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall’art. 3 Cost. un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 86 del 2017). Il principio di ragionevolezza, per costante giurisprudenza di questa Corte, risulta leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o l’iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019 e n. 86 del 2017)” </corsivo>(cfr. sentenza n. 95 del 2024).</h:div><h:div>In altri termini, ad avviso di questo Collegio, il giudizio di ragionevolezza sulla disposizione censurata deve concludersi in senso negativo, non sussistendo una conformità tra le regola introdotta e la “causa” normativa che la deve assistere (cfr. sentenze della Corte n. 38 del 2025 e n. 195 del 2022); se, infatti, come detto, la “causa” della norma della disciplina derogatoria in esame sembra essere quella di procrastinare l’effettiva applicabilità della disciplina cd. taglia idonei, non risulta rinvenibile una spiegazione ragionevole del perché da tale deroga debbano essere escluse le procedure concorsuali concluse nel 2026 per il sol fatto che il bando sia del 2024 anziché del 2025, mentre, dall’altra parte, usufruiscono della normativa derogatoria i concorsi pubblici banditi del 2025, le cui graduatorie pertanto è probabile vengano approvate nel 2026, se non addirittura in anni successivi al 2026.</h:div><h:div><corsivo>b) Secondo profilo: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione per disparità di trattamento.</corsivo></h:div><h:div>20. In secondo luogo, il Collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. </h:div><h:div>Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.</h:div><h:div>Ebbene, sul punto, il Collegio rileva che la disciplina in esame collega l'applicazione del regime derogatorio - anche - alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: a) non dipende dal candidato; b) non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del concorso; d) non è prevedibile al momento della partecipazione; e) è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell'Amministrazione.</h:div><h:div>La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del cd. "taglia idonei". La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell’Amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.</h:div><h:div>Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell’Amministrazione, producendo effetti differenziati all’interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.</h:div><h:div>21. Né può ritenersi dirimente in senso opposto la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in presenza di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria, non sarebbe consentito assumere quest'ultima quale <corsivo>tertium comparationis</corsivo> al fine di ottenerne una generalizzazione applicativa (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 98 del 2023, n. 206 del 2004 e n. 298 del 1994).</h:div><h:div>Nel caso di specie, infatti, non si contesta la mancata estensione di un trattamento di favore ad una categoria diversa da quella individuata dal legislatore, né si assume la disciplina derogatoria quale parametro esterno di comparazione. Ciò che viene censurato è la stessa delimitazione legislativa della categoria beneficiaria, assumendosi che essa sia stata individuata mediante un criterio privo di ragionevole giustificazione. La questione non riguarda, pertanto, il rapporto tra regola generale e regola eccezionale, bensì la ragionevolezza della scelta legislativa di includere alcuni soggetti ed escluderne altri che si trovano in una situazione sostanzialmente identica rispetto alla finalità della disposizione. In particolare, non appare ravvisabile alcuna ragione idonea a giustificare la differenza di trattamento tra candidati inseriti in graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 e candidati inseriti in graduatorie approvate immediatamente dopo tale data, soprattutto nei casi in cui tali graduatorie derivino dalla medesima procedura concorsuale o da procedure bandite nel medesimo contesto normativo e temporale; e ciò a maggior ragione se si consideri che se, invece, il bando fosse del 2025, sia le graduatorie del 2025 che quelle del 2026 fruirebbero della deroga. La distinzione operata dal legislatore finisce così per attribuire rilevanza decisiva ad una circostanza meramente accidentale e dipendente dai tempi dell'azione amministrativa, estranea alla posizione dei candidati e priva di collegamento con la ratio della disciplina.</h:div><h:div>Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l’accesso nella pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.</h:div><h:div>22. In definitiva, l'accoglimento, per le ragioni esposte, della prospettata questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'eliminazione dell'ingiustificata esclusione dei soggetti che si trovano nella medesima situazione sostanziale dei destinatari della deroga, mediante l'estensione della disciplina censurata anche alle graduatorie attualmente escluse dal relativo ambito applicativo.</h:div><h:div>V<corsivo>I. La rimessione della questione</corsivo></h:div><h:div>23. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.</h:div><h:div>24. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale decorrerà il termine di legge per la riassunzione del giudizio.</h:div><h:div>25. Resta riservata alla definizione del giudizio cautelare ogni pronuncia sul relativo <corsivo>petitum </corsivo>e sulle spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.</h:div><h:div>Sospende, per l’effetto, il presente giudizio cautelare fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità.</h:div><h:div>Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.</h:div><h:div>Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. De Vito Michele</h:div><h:div>Gianluca Amenta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>