<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260425220260710094941934" descrizione="" gruppo="20260425220260710094941934" modifica="10/07/2026 19:00:12" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="04252"/><fascicolo anno="2026" n="12712"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260425220260710094941934.xml</file><wordfile>20260425220260710094941934.docm</wordfile><ricorso NRG="202604252">202604252\202604252.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanna Vigliotti</firma><data>10/07/2026 11:54:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti e, in particolare, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio dei Ministri, a fronte della nota prot. n. 53547 del 21.3.2025, conosciuta in data 6.5.2025, adottata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 400 del 1988, di rimessione al Consiglio dei ministri, ai fini della composizione del conflitto insorto tra il MASE e Ministero della Cultura in relazione all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata dalla Società ricorrente in data 27 aprile 2023 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006, concernente il Progetto di un impianto agro-fotovoltaico, della potenza di 109,23 MW, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA), in località Viglione e Masseria Rodogna, e delle relative opere di connessione alla RTN;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4252 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Git Laterza S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Chiarelli, con domicilio digitale come in atti; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e della Provincia di Taranto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La società GIT Laterza S.r.l. (di seguito "la Società" o "la ricorrente") ha presentato, in data 27 aprile 2023, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE, all'epoca Ministero della Transizione Ecologica) l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico della potenza di 109,23 MW, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA), in località "Viglione e Masseria Rodogna", e delle relative opere di connessione alla RTN, ubicate anche nei comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT) (di seguito, il "Progetto").</h:div><h:div>2.	L'impianto è qualificato come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente ai sensi degli artt. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e 7-bis, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, essendo incluso nell'elenco di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del medesimo decreto (punto 1.2.1) ed è classificato come prioritario ai sensi dell'art. 8, co. 2-bis, del TUA, presentando una potenza superiore a 50 MW.</h:div><h:div>3.	All'esito della fase istruttoria e di consultazione del pubblico, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha reso, con parere n. 490 del 21 novembre 2024, parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite. Con nota del 6 dicembre 2024, il MASE ha trasmesso il predetto parere al Ministero della Cultura (MIC) chiedendo di trasmettere con ogni possibile sollecitudine il parere di competenza ai fini della definizione del procedimento.</h:div><h:div>4.	Il MIC, per il tramite della Soprintendenza Speciale PNRR, ha adottato il parere soltanto in data 7 marzo 2025 (prot. n. 6717-P), dunque 91 giorni dopo la trasmissione del parere della CT-VIA da parte del MASE e ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006. Con tale parere, il MIC si è espresso negativamente in merito alla compatibilità ambientale del Progetto.</h:div><h:div>5.	Il MASE, preso atto del contrasto tra il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il parere negativo del MIC, ha ritenuto di non poter adottare autonomamente il provvedimento di VIA e, con nota prot. n. 53547 del 21 marzo 2025 (conosciuta dalla ricorrente in data 6 maggio 2025), ha rimesso gli atti del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988.</h:div><h:div>6.	In data 2 dicembre 2025, la Società ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un atto di formale diffida a concludere il procedimento, senza ottenere alcun provvedimento conclusivo. Alla data di proposizione del ricorso (8 aprile 2026), era trascorso oltre un anno dalla rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza che fosse stata adottata alcuna deliberazione conclusiva.</h:div><h:div>7.	Con il ricorso introduttivo, la Società ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio dei Ministri e la condanna delle Amministrazioni resistenti a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nonché la violazione della normativa eurounitaria di settore (Regolamento UE/2022/2577 e Direttiva UE 2023/2413, Red III).</h:div><h:div>8.	Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il MASE e il MIC, tutte rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato memoria in data 25 maggio 2026. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via preliminare: (i) l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 aprile 2026, avrebbe esaminato la questione e disposto un rinvio per interlocuzioni istituzionali con le Regioni interessate, così facendo venir meno l'inerzia, richiamando sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4697/2025; (ii) l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 31, commi 1 e 2, c.p.a., non essendo ancora decorso il termine di 120 giorni — ritenuto congruo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2026 — che, a dire delle resistenti, dovrebbe computarsi dalla seduta del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026.</h:div><h:div>9.	Con memoria di replica depositata in data 29 maggio 2026, la ricorrente ha contestato le eccezioni avversarie, evidenziando che l'Amministrazione non ha depositato il verbale della seduta del 22 aprile 2026 ma si è limitata a richiamare un comunicato stampa, dal quale peraltro non emerge alcun riferimento diretto al Progetto della ricorrente; che dal Portale VIA del MASE il procedimento risulta tuttora "in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri"; che il presunto rinvio costituirebbe un mero atto soprassessorio, inidoneo a interrompere l'inerzia e a soddisfare l'obbligo di provvedere; che il termine di 120 giorni, anche a volerlo ritenere applicabile, sarebbe comunque ampiamente decorso dalla data di rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio (21 marzo 2025).</h:div><h:div>10.	Alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11.	Devono essere esaminate, in via pregiudiziale, le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa erariale.</h:div><h:div>12.	Con la prima eccezione, le Amministrazioni resistenti sostengono che il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 aprile 2026, avrebbe esaminato la questione relativa al Progetto della ricorrente e disposto un rinvio dell'esame al fine di consentire le necessarie interlocuzioni istituzionali con le Regioni interessate, così dimostrando che il procedimento è in fase di avanzamento e che non sussisterebbe alcuna inerzia.</h:div><h:div>13.	L'eccezione è infondata.</h:div><h:div>14.	Va premesso che la difesa erariale, a sostegno dell'assunto, ha richiamato il comunicato stampa relativo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026, senza depositare il verbale della seduta. Pur potendosi ritenere — in ipotesi — che il comunicato stampa costituisca principio di prova dell'avvenuto esame della questione in sede consiliare, il punto decisivo, che da solo vale a respingere l'eccezione, è un altro e attiene alla natura e alla portata dell'atto asseritamente adottato.</h:div><h:div>15.	Il rinvio disposto dal Consiglio dei Ministri — anche a volerlo ritenere documentalmente provato — non contiene alcuna determinazione sull'istanza della ricorrente, non definisce il procedimento, non individua un termine entro il quale la decisione dovrà essere assunta e non costituisce una fase procedimentale tipizzata dalla legge. Esso si risolve, pertanto, in un mero differimento della decisione finale, inidoneo ad assolvere l'obbligo di conclusione del procedimento imposto dall'art. 2 della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>16.	È infatti principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che, nell'ambito del giudizio avverso il silenzio-inadempimento disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., la determinazione idonea a interrompere l'inerzia amministrativa e a far venire meno l'obbligo di provvedere è soltanto quella che conclude il procedimento con valenza dispositiva sulla pretesa avanzata dal privato. Non costituiscono atti interruttivi dell'inerzia gli atti meramente soprassessori, interlocutori o endoprocedimentali, che — come il rinvio privo di termine finale — non soddisfano l'obbligo di provvedere, ma si limitano a differire la decisione e non sono idonei a soddisfare l'obbligo di concludere il procedimento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6507/2025; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 11591/2020; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, nn. 317 e 318/2021; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 713/2023; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1675/2025).</h:div><h:div>17.	Nel caso di specie, il rinvio per interlocuzioni istituzionali con le Regioni interessate — oltre a non essere assistito da alcun termine finale — non è riconducibile ad alcuna fase procedimentale tipizzata né dalla legge n. 400/1988 né dal D.Lgs. n. 152/2006. L'acquisizione di ulteriori elementi istruttori può certamente rientrare nella discrezionalità del Consiglio dei Ministri nell'esercizio del proprio potere di alta amministrazione; ciò tuttavia non elimina l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole. In difetto di un fondamento normativo e di un termine, il rinvio mantiene pertanto in vita l'inerzia, anziché rimuoverla.</h:div><h:div>18.	Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4697/2025 non è pertinente. In quella fattispecie, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio in ragione dell'intervenuta richiesta del MASE alla Presidenza del Consiglio di attivare la procedura di composizione del dissenso ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988: in quel caso, il procedimento aveva registrato un avanzamento effettivo, perché era iniziata la fase davanti al Consiglio dei Ministri, ossia proprio l'attività provvedimentale sollecitata dal ricorrente. Nella presente controversia, invece, la fase davanti al Consiglio dei Ministri è iniziata sin dal 21 marzo 2025 (data della rimessione del MASE) e la questione sottoposta in questa sede al Collegio è esattamente la mancata conclusione di tale fase, che perdura ormai da circa quindici mesi. Le due situazioni sono, dunque, radicalmente diverse: in quel caso vi era stato l'avvio della fase di concertazione; nella fattispecie vi è la stasi di quella stessa fase, già avviata da tempo. Un rinvio infraprocedimentale che non conclude il procedimento non può essere equiparato all'atto di deferimento che apre la fase di concertazione.</h:div><h:div>19.	Quanto alla seconda eccezione — con cui le resistenti deducono l'inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di 120 giorni, che assumono decorrente dalla seduta del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 — essa è parimenti infondata.</h:div><h:div>20.	Va chiarito, in primo luogo, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1986/2026 non ha introdotto un termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988. In quella pronuncia, il Giudice di appello — in assenza di un termine normativamente previsto e in applicazione del principio generale di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 — ha effettuato una valutazione equitativa nel caso concreto, ritenendo congruo, "attesa la delicatezza della valutazione che il Consiglio dei Ministri è chiamato a fare", il termine di 120 giorni. Si tratta, pertanto, di un parametro di ragionevolezza elaborato in via giurisprudenziale, non di un termine ex lege.</h:div><h:div>21.	Ciò chiarito, anche assumendo quale parametro di ragionevolezza il termine di 120 giorni individuato dal Consiglio di Stato, tale termine non può che decorrere dalla data in cui il procedimento è stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — ovvero, nel caso di specie, dal 21 marzo 2025 — poiché è da tale momento che sorge l'obbligo per le Amministrazioni resistenti di attivarsi ai fini della definizione della procedura.</h:div><h:div>22.	Non può condividersi la tesi secondo cui un atto di mero rinvio istruttorio — quand'anche intervenuto — avrebbe l'effetto di azzerare il computo del termine procedimentale già ampiamente decorso. Una simile impostazione condurrebbe al risultato, palesemente abnorme e contrastante con i principi fondamentali dell'azione amministrativa, di consentire all'Amministrazione di protrarre indefinitamente i tempi decisionali attraverso una serie potenzialmente infinita di rinvii, eludendo di fatto l'obbligo di provvedere sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e vanificando la tutela giurisdizionale del privato.</h:div><h:div>23.	Anche a voler considerare la data di conoscenza della nota di rimessione da parte della ricorrente (6 maggio 2025) o la data della formale diffida (2 dicembre 2025), il termine di 120 giorni risulterebbe comunque ampiamente superato alla data di proposizione del ricorso (8 aprile 2026).</h:div><h:div>24.	Le eccezioni preliminari devono, pertanto, essere respinte.</h:div><h:div>25.	Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.</h:div><h:div>26.	La controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio dei Ministri nel procedimento avviato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, relativo alla composizione del dissenso insorto tra il MASE e il MIC in merito all'istanza di VIA presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>27.	Occorre muovere dal quadro normativo di riferimento e dalla sua corretta interpretazione, quale recentemente delineata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che questo Collegio condivide e alla cui motivazione integralmente si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 c.p.a.</h:div><h:div>28.	L'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri "può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti". Tale meccanismo di concertazione trova applicazione nell'ambito dei procedimenti di VIA relativi agli impianti da fonti rinnovabili, come confermato dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede espressamente l'applicabilità dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 al caso di dissenso del MIC e stabilisce che, ove il dissenso venga superato, "l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole".</h:div><h:div>29.	Occorre osservare, in via preliminare e generale, che la legge n. 400/1988 non disciplina il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri né i tempi della sua conclusione, ma non esclude affatto l'applicazione dei principi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. È anzi proprio il silenzio della legge n. 400/1988 a rendere applicabile il principio generale di conclusione del procedimento amministrativo con provvedimento espresso sancito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost., del principio di leale collaborazione tra amministrazioni e privati e del principio di buona amministrazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È questo, in sintesi, il percorso argomentativo compiuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1986/2026, che il Collegio fa proprio.</h:div><h:div>30.	Con tale pronuncia, il Giudice di appello ha affermato — con statuizioni che questo Collegio integralmente condivide — che: (i) la deliberazione del Consiglio dei Ministri resa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 non costituisce un atto politico, bensì un atto di alta amministrazione, come tale soggetto ai principi generali del procedimento amministrativo; (ii) la natura di atto di alta amministrazione non esclude la configurabilità dell'obbligo di provvedere, atteso che "dalla natura di atto di alta amministrazione non discende una deroga alla configurabilità di un obbligo di provvedere"; (iii) l'utilizzo del verbo "può" nell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 attiene alla discrezionalità circa l'an del deferimento — esaurita la quale sorge l'obbligo di provvedere — e non implica la mera facoltatività dell'adozione del provvedimento conclusivo; (iv) l'attività svolta dal Consiglio dei Ministri ai fini del superamento del dissenso "è un'attività provvedimentale che si innesta nel procedimento amministrativo originato dall'istanza del privato", con la conseguenza che il privato istante è titolare di un interesse qualificato alla conclusione del procedimento e può utilmente esperire il rimedio avverso il silenzio in caso di inerzia.</h:div><h:div>31.	Sul piano sistematico, depongono nel medesimo senso l'art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 — a mente del quale "tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori" — e l'art. 7 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, che prevede che le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate in materia confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico e sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA. Come osservato dal Consiglio di Stato, si tratta di chiari indici normativi che attestano che il procedimento amministrativo non può rimanere non concluso, qualsiasi sia il contenuto di 'alta amministrazione' del provvedimento amministrativo terminale.</h:div><h:div>32.	Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, l'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio dei Ministri emerge con evidenza.</h:div><h:div/><h:div>33.	La scelta sul se deferire o meno il contrasto al Consiglio dei Ministri è stata compiuta dal MASE con la nota del 21 marzo 2025. Una volta attivato il meccanismo di concertazione, è insorto l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di una deliberazione espressa. Dalla predetta data sono decorsi circa quindici mesi senza che sia stata adottata alcuna determinazione conclusiva.</h:div><h:div>34.	In tale arco temporale, l'unica attività asseritamente riferibile alle Amministrazioni resistenti — a quanto consta dagli atti di causa — si è sostanziata nell'esame della questione nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026, all'esito del quale sarebbe stato disposto un rinvio per interlocuzioni istituzionali, senza l'adozione di alcuna decisione definitiva e senza l'indicazione di un termine per la conclusione del procedimento. Per le ragioni già esposte in sede di esame delle eccezioni preliminari, tale rinvio — anche a volerlo ritenere provato — costituisce atto meramente soprassessorio, inidoneo a soddisfare l'obbligo di provvedere e a interrompere l'inerzia procedimentale.</h:div><h:div>35.	Né l'inerzia può essere giustificata dalla complessità della questione o dalla pluralità degli interessi pubblici coinvolti. La normativa di settore — anche di matrice sovranazionale — è informata al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e impone la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori. Il Regolamento UE/2022/2577 qualifica i progetti di impianti da fonti rinnovabili come d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica e impone che a questi sia accordata priorità; la Direttiva UE 2023/2413 (Red III) prevede espressamente un'ulteriore semplificazione e abbreviazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia rinnovabile; la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la necessità di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (ex multis, sent. nn. 286/2019, 106/2020, 216 e 121/2022, 27/2023). L'inerzia delle Amministrazioni resistenti si pone, pertanto, in contrasto non solo con il principio generale di conclusione del procedimento amministrativo sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., ma anche con gli obblighi di accelerazione procedimentale imposti dalla normativa eurounitaria.</h:div><h:div>36.	Quanto all'individuazione del termine entro cui provvedere, il Collegio — in assenza di un termine normativamente previsto per la conclusione della fase di concertazione disciplinata dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988 — ritiene di doverne fissare uno congruo, avuto riguardo alla complessità della questione, alla natura degli interessi coinvolti e al considerevole tempo già trascorso dalla rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</h:div><h:div>37.	Sul punto, il Consiglio di Stato, con la già citata sentenza n. 1986/2026, ha ritenuto congruo, attesa la delicatezza della valutazione che il Consiglio dei Ministri è chiamato a fare, il termine di 120 giorni. Il Collegio, reputando condivisibile tale valutazione — che contempera l'esigenza di una compiuta e ponderata valutazione degli interessi pubblici coinvolti con quella di assicurare la conclusione del procedimento entro un arco temporale ragionevole e certo — e tenuto conto che nel caso di specie il procedimento è già pendente da circa quindici mesi dalla rimessione, ritiene equo assegnare alle Amministrazioni resistenti il medesimo termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</h:div><h:div>38.	La novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate, oggetto soltanto di recente compiuta sistemazione ad opera della giurisprudenza del Consiglio di Stato, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità dell'inerzia serbata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte della nota di rimessione del MASE prot. n. 53547 del 21 marzo 2025, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988;</h:div><h:div>- ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di provvedere alla definizione della procedura di composizione del dissenso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione in via amministrativa della presente sentenza;</h:div><h:div>- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanna Vigliotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>