<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260412920260916165646782" descrizione="" gruppo="20260412920260916165646782" modifica="16/09/2026 17:04:16" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="04129"/><fascicolo anno="2026" n="14991"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260412920260916165646782.xml</file><wordfile>20260412920260916165646782.docm</wordfile><ricorso NRG="202604129">202604129\202604129.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2026\202604129\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Politi</firma><data>16/09/2026 17:04:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Politi</firma><data>16/09/2026 17:04:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso introduttivo:</corsivo></h:div><h:div>- del provvedimento di esclusione prot. n. 2026/0004511/GEN/AMM del 27 febbraio 2026 relativo alla procedura ristretta per l’appalto di servizi di connettività ad Internet e servizi connessi - Lotto 1 di gara (riguardante i lotti 1 e 2 di appalto di cui all’art. 1, comma 1, del capitolato speciale - CIG B79787B249) - Fase 2 di procedura ristretta Sistema ASP Consip n. 5620705 - Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 131/2025 dell’11 luglio 2025 (C.Q. 26.06.2025);</h:div><h:div>- in via subordinata, ove occorrendo, dell’art. nell’art. 4, comma 14, lettera b), del disciplinare relativo alla fase di presentazione dell’offerta, e dell’art. 4, paragrafo 4.1, comma 11, del disciplinare relativo alla fase di prequalifica relativi alla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, ove vengano interpretati come facoltizzanti l’Amministrazione a non comunicare via PEC ai concorrenti richieste documentali essenziali ai fini della gara e provvedimenti di esclusione;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, ancorché non conosciuti</h:div><h:div><corsivo>quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 5 maggio 2026:</corsivo></h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione della gara, “verbale” n. 7 del 9 marzo 2026, prot. n. 2026/0001166/AMM del 10 marzo 2026, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.ssa Gabriella Pitucco, con il quale, a seguito della presa d’atto della positiva verifica del possesso dei requisiti, si è deliberato di aggiudicare la gara a Fastweb S.p.A., provvedimento del quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solamente il 24 aprile 2026 in quanto depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente;</h:div><h:div>- del verbale n. 5 del 18 febbraio 2026, prot. 2026/0000868/AMM del 19 febbraio 2026, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.ssa Gabriella Pitucco, con il quale, a seguito della presa d’atto della mancata produzione dei documenti richiesti ad Unidata S.p.A. a comprova dei requisiti di gara, si è deliberato di escluderla dalla procedura di gara, provvedimento del quale l’odierna ricorrente è venuta a conoscenza solamente il 24 aprile 2026 in quanto depositato in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto</h:div><h:div><corsivo>quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2026:</corsivo></h:div><h:div>della comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. 2026/0011774/GEN/AMM del 6 maggio 2026 della Camera dei Deputati, a firma della Consigliera Capo Servizio, Dott.ssa Gabriella Pitucco, con la quale si comunica che il soggetto aggiudicatario del lotto 1 d’appalto è stato Fastweb s.p.a., che ha offerto un “Prezzo totale complessivo” pari ad € 516.685,00 oltre IVA;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4129 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da</h:div><h:div>UNIDATA S.p.A., in persona del legale rappresentante, in relazione alla procedura CIG B79787B249, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Ferrante, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Po n. 22 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Camera dei Deputati, Servizio Amministrazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Losasso, Francesco Rossetti e Giulio Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Elefante, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Euclide n. 47, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>- Retelit Digital Services S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera dei Deputati e di Fastweb S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Oggetto della presente controversia è la procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto di servizi di connettività ad Internet e servizi connessi suddiviso in 3 lotti, alla quale ha preso parte l’odierna ricorrente.</h:div><h:div>Quest’ultima, ad inizio marzo 2026, senza ricevere alcuna comunicazione formale a tal proposito, accedeva all’”Area Comunicazioni” del “Sistema” dove riveniva:</h:div><h:div>- una comunicazione del 6 febbraio 2026 con la quale le veniva richiesto la trasmissione di una serie di documenti a comprova dei requisiti di qualificazione dichiarati in gara, entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi a pena di esclusione;</h:div><h:div>- un successivo provvedimento prot. n. 2026/0004511/GEN/AMM del 27 febbraio 20, con cui si disponeva l’esclusione a causa del mancato riscontro alla predetta richiesta di trasmissione documentale nel termine assegnato.</h:div><h:div>2. Con l’atto introduttivo del giudizio, si assume l’illegittimità degli atti con esso avversati sotto i seguenti profili:</h:div><h:div><corsivo>2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2, comma 4, del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, delle “Regole di E-procurement delle Pubbliche Amministrazioni”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, manifesta illogicità e contraddittorietà.</corsivo></h:div><h:div>Il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo per violazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, nella misura in cui è stata omessa la formale comunicazione via PEC di provvedimenti inerenti all’aggiudicazione ed all’esclusione di un concorrente.</h:div><h:div>Se, ai sensi dell’art. 3.2, comma 3, del disciplinare di gara, tutte le comunicazioni che intercorrono tra la stazione appaltante e l’operatore economico avvengono tramite il “Sistema” e sono accessibili nell’apposita “Area Comunicazioni” (posto che, in conformità a quanto indicato dall’art. 2.1. del disciplinare di gara, l’operatore economico è tenuto ad accettare tacitamente ed incondizionatamente quanto disposto nelle regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione), il successivo comma 4 dell’art. 3.2, contiene una serie di deroghe a tale principio generale, giustificate in ragione dell’importanza e della valenza dei provvedimenti oggetto di comunicazione.</h:div><h:div>In particolare, tale prescrizione della <corsivo>lex specialis</corsivo> precisa che in ogni caso la Stazione Appaltante è vincolata ad inviare a mezzo PEC all’operatore economico le comunicazioni <corsivo>“relative:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) all’aggiudicazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) all’esclusione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) all’attivazione del soccorso istruttorio;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>g) alla richiesta di offerta migliorativa;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>h) al sorteggio”;</corsivo></h:div><h:div>i) ed <corsivo>“a tutti gli altri casi in cui l’Amministrazione lo ritenga opportuno, … utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6- bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 (…)”.</corsivo></h:div><h:div>La stazione appaltante, in data 6 febbraio 2026, ha chiesto ad Unidata, in quanto prima in graduatoria ed ai fini dell’aggiudicazione, la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati, tramite caricamento della richiesta sull’”Area Comunicazioni” del “Sistema”, cui faceva seguito una email automatica del sistema all’impresa contenente il solo avviso della presenza di comunicazioni sul portale, senza alcuna ulteriore specificazione né sull’oggetto di tali comunicazioni né sull’assegnazione di un termine perentorio a pena di esclusione per fornire un riscontro.</h:div><h:div>Il successivo 27 febbraio, la procedente Amministrazione disponeva l’esclusione dell’impresa odierna ricorrente, con provvedimento anch’esso solamente caricato nell’“Area Comunicazioni” del “Sistema”, al quale faceva seguito la consueta email automatica del portale contenente il mero avviso della presenza di comunicazioni sul sistema.</h:div><h:div>Tale <corsivo>modus procedendi, </corsivo>e quindi anche il provvedimento di esclusione che ne è l’esito, sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2, comma 4, del Disciplinare di gara relativo alla fase di prequalifica, il quale prescrive espressamente che <corsivo>“Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; (…)”</corsivo> debbano essere inviate all’operatore economico <corsivo>“utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005”.</corsivo></h:div><h:div>Né, in senso difforme, rileva la previsione dell’art. 16, comma 1, delle Regole di “e-procurement delle pubbliche amministrazioni”, secondo cui l’operatore economico “elegge il proprio domicilio nell’Area Comunicazioni a questo riservata” e “Qualsiasi comunicazione inviata da Consip, dalla stazione appaltante o dall’Operatore Economico all’Area Comunicazioni nell’ambito del Sistema si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell’Area Comunicazioni del destinatario”.</h:div><h:div>Il comma successivo della medesima previsione stabilisce, infatti, che “(…) quando è espressamente richiesto dalla normativa vigente, Consip e le Stazioni Appaltanti si riservano di utilizzare il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. </h:div><h:div>Nel caso di specie, proprio l’art. 3.2, comma 4, lett. b), del disciplinare di gara richiedeva che le comunicazioni relative all’aggiudicazione ed all’esclusione venissero trasmesse a mezzo PEC: cosa che la stazione appaltante non ha fatto, essendosi limitata a caricare le predette comunicazioni nel portale, con conseguente mero avviso via email all’impresa gestito in automatico dal sistema.</h:div><h:div><corsivo>2.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, manifesta illogicità e contraddittorietà.</corsivo></h:div><h:div>Inoltre, il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 99, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che vieta alle stazioni appaltanti di richiedere agli operatori economici “documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”.</h:div><h:div>La Camera, nel caso di specie, ha richiesto all’impresa odierna ricorrente la documentazione comprovante l’insussistenza di misure di prevenzione e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al codice antimafia, che non solo erano presenti sul FVOE, ma che Unidata aveva già riportato nel DGUE già allegato in sede di partecipazione alla gara.</h:div><h:div><corsivo>2.3) In via subordinata, Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis e 6-bis D.Lgs. 82/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 D.Lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, manifesta illogicità e contraddittorietà</corsivo></h:div><h:div>Assume, poi, parte ricorrente che le comunicazioni richiedenti un adempimento tempestivo entro un termine perentorio, al quale può conseguire l’esclusione da una procedura selettiva, non possono essere ritenute valide ove effettuate con modalità che non consentano la prova dell’avvenuta ricezione, anche ai fini della decorrenza dei termini perentori e decadenziali che ai medesimi provvedimenti sono connessi.</h:div><h:div>3. Con <corsivo>motivi aggiunti</corsivo> depositati il 5 maggio 2026, la ricorrente ha impugnato:</h:div><h:div>- il provvedimento di aggiudicazione della gara, “verbale” n. 7 del 9 marzo 2026, prot. n. 2026/0001166/AMM del 10 marzo 2026</h:div><h:div>- e il verbale n. 5 del 18 febbraio 2026, prot. 2026/0000868/AMM del 19 febbraio 2026, con il quale, a seguito della presa d’atto della mancata produzione dei documenti richiesti ad Unidata S.p.A. a comprova dei requisiti di gara, si è deliberato di escluderla dalla procedura di gara,</h:div><h:div>assumendone l’illegittimità per gli stessi motivi dedotti con l’atto introduttivo, ai quali la parte ha dichiarato di espressamente riportarsi.</h:div><h:div>4. Con <corsivo>ulteriori motivi aggiunti,</corsivo> depositati il 27 maggio 2026, la ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. 2026/0011774/GEN/AMM del 6 maggio 2026, con la quale si comunica che il soggetto aggiudicatario del lotto 1 d’appalto è stato Fastweb s.p.a., che ha offerto un “Prezzo totale complessivo” pari ad euro 516.685,00 oltre IVA; anche in questo caso, assumendo l’illegittimità in via derivata di tale atto, rispetto a quelli avversati con il ricorso introduttivo, alle cui deduzioni la parte ha affermato di volersi integralmente riportare.</h:div><h:div>5. La Camera dei Deputati si è costituita in giudizio il 17 aprile 2026; e, con memorie depositate l’11 maggio, il 5 giugno 2026 e, da ultimo, il 3 settembre 2026, ha analiticamente controdedotto, conclusivamente insistendo per la reiezione dei mezzi di tutela, come sopra proposti.</h:div><h:div>6. Si è, inoltre, costituita in giudizio Fastweb S.p.A., che ha articolato le proprie difese con memorie dell’11 maggio, dell’8 giugno e del 5 settembre 2026.</h:div><h:div>7. Con ordinanza 10 giugno 2026, n. 3297, è stata accolta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, con fissazione dell’odierna pubblica udienza per la trattazione nel merito della controversia.</h:div><h:div>8. Giova procedere, ad integrazione di quanto precedentemente esposto, ad una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere.</h:div><h:div>Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 11 luglio 2025, la Camera dei Deputati ha indetto una procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi di connettività ad Internet e servizi connessi, articolata in tre lotti e gestita in via telematica tramite la piattaforma ASP Consip.</h:div><h:div>In esito all’esame delle offerte economiche (seduta del 2 febbraio 2026), Unidata risultava prima graduata per il lotto 1, avendo formulato la migliore offerta.</h:div><h:div>In data 6 febbraio 2026, la stazione appaltante ha caricato nell’“Area Comunicazioni” del Sistema la richiesta di produrre, entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi a pena di esclusione, la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere da c2) a c6) e una dichiarazione sostitutiva riferita ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.</h:div><h:div>Tale richiesta non veniva, peraltro, visionata dalla ricorrente, come ammesso dalla stessa Amministrazione.</h:div><h:div>Con provvedimento del 27 febbraio 2026, anch’esso pubblicato sull’Area Comunicazioni, Unidata veniva esclusa dalla procedura per il mancato riscontro all’anzidetta richiesta nel termine come sopra indicato.</h:div><h:div>La ricorrente, in data 18 marzo 2026, presentava istanza di annullamento in autotutela e, in data 30 marzo 2026, istanza di accesso agli atti di gara.</h:div><h:div>In data 24 aprile 2026, con memoria depositata per la Camera di Consiglio del 29 aprile, l’Amministrazione produceva in giudizio, tra l’altro, il verbale n. 5 del 18 febbraio 2026 e il verbale n. 7 del 9 marzo 2026 (recante la deliberazione di “<corsivo>aggiudicare… il lotto 1 a Fastweb S.p.A.</corsivo>”), impugnati da Unidata con il primo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Il 6 maggio 2026, la Camera dei Deputati comunicava l’aggiudicazione del lotto 1 a Fastweb, per un prezzo totale complessivo di euro 516.685,00 oltre IVA (atto, quest’ultimo, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>9. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione, formulata dall’Amministrazione resistente e da Fastweb, di inammissibilità del ricorso introduttivo (e, in via derivata, dei ricorsi per motivi aggiunti), in ragione dell’omessa notifica del primo alla seconda graduata del lotto 1, assunta quale controinteressata necessaria.</h:div><h:div>Nell’osservare come il provvedimento del 27 febbraio 2026 non rechi indicazione alcuna di Fastweb, né di alcun beneficiario, né della graduatoria, va esclusa l’immanenza in capo ad Unidata, fino al momento della formale conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione, di estendere il contraddittorio processuale nei confronti di Fastweb; venendo in considerazione, si rammenti, l’impugnazione (di cui all’atto introduttivo) della sola esclusione della ricorrente dalla gara (ricorrente che, all’atto dell’impugnazione dell’aggiudicazione, successivamente conosciuta, ha ritualmente esteso il contraddittorio processuale anche nei confronti di Fastweb, dichiarata aggiudicataria per ciò che concerne il lotto n. 1).</h:div><h:div>10. Esclusa, poi, la concludenza delle altre eccezioni in rito, essendo stati sottoposti a sindacato giurisdizionale, tempestivamente, tutti gli atti della procedura, ovvero:</h:div><h:div>- i verbali nn. 5 e 7 con il primo ricorso per motivi aggiunti</h:div><h:div>- e l’atto del 6 maggio 2026 con il secondo ricorso per motivi aggiunti,</h:div><h:div>viene in considerazione il merito della presente vicenda contenziosa, per come delimitato dalle censure articolate con l’atto introduttivo del giudizio, poi richiamate con i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>10.1 Come precedentemente riportato, parte ricorrente assume l’illegittimità della disposta esclusione, lamentando di non aver avuto contezza della richiesta documentale alla medesima rivolta dalla procedente Amministrazione, da quest’ultima esternata esclusivamente mediante pubblicazione nell’Area Comunicazioni, e non già trasmessa alla parte a mezzo di PEC.</h:div><h:div>Le controparti, nel contestare la fondatezza di tale assunto:</h:div><h:div>- rammentano che,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 36 del 2023, <corsivo>“tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- ed osservano che il comma 2 del punto 3.2 del Disciplinare di gara relativo alla fase di prequalifica, stabiliva che “le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici partecipanti alla procedura avvengono tramite il Sistema di cui all’art. 1, comma 6, ed all’art. 2 e sono accessibili nell’apposita Area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione”.</corsivo></h:div><h:div>10.2 Se questo è vero, va peraltro posto in evidenza che il comma 4 dello stesso punto 3.2 del Disciplinare prevedeva che <corsivo>“le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio; i) a tutti gli altri casi in cui l’Amministrazione lo ritenga opportuno, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L’operatore economico non presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale”.</corsivo></h:div><h:div>10.3 Se, fra le altre, anche le comunicazioni <corsivo>le comunicazioni relative … all’aggiudicazione” </corsivo>avrebbero dovuto essere veicolate utilizzando <corsivo>“il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005”, </corsivo>non rivela pregio l’argomentazione al riguardo esposta dalla resistente Amministrazione, secondo la quale la richiesta di documentazione a comprova dei requisiti non sarebbe assimilabile ad una <corsivo>“comunicazione relativa all’aggiudicazione”,</corsivo> trattandosi di una “<corsivo>fase procedimentale distinta e autonoma dall’aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Va rammentato, in proposito, come il comma 5 dell’art. 17 del vigente Codice dei Contratti (di cui al D.Lgs. 36/2023) stabilisca che <corsivo>“l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.</corsivo></h:div><h:div>La verifica del possesso dei requisiti, pur integrando la presenza di un autonomo segmento procedimentale, viene a collocarsi fra la proposta di aggiudicazione e la conclusiva determinazione aggiudicatoria, ponendosi in un rapporto, di evidente, quanto stretta, strumentalità rispetto a tale ultima effusione provvedimentale.</h:div><h:div>Deve, per l’effetto, ritenersi che anche le comunicazioni concernenti la fase di verifica del possesso dei requisiti siano sussumibili nel <corsivo>genus</corsivo> delle comunicazioni <corsivo>“relative all’aggiudicazione”:</corsivo> e, per l’effetto, assoggettate alla medesima modalità partecipativa per esse stabilita dal comma 4 del punto 3.2 del disciplinare.</h:div><h:div>10.4 Né può, altrimenti, sostenersi che l’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché la regola generale di cui all’art. 3.2, comma 3, del disciplinare asseverino la piena legittimità dell’uso esclusivo dell’Area Comunicazioni.</h:div><h:div>Nella fattispecie all’esame, infatti, risulta dalla procedente Amministrazione essere stata inosservata l’espressa deroga – dalla medesima introdotta, con riveniente imposizione di un autovincolo, attraverso la previsione di cui all’art. 3.2, comma 4, lettere a) e b) – con la quale sono state riservate alla PEC (da inviare al domicilio digitale risultante dagli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 82/2005) le comunicazioni “relative all’aggiudicazione” e “all’esclusione”.</h:div><h:div>Tale considerazione consente di depotenziare l’argomentazione, esplicitata dalle resistenti, secondo la quale la valorizzazione del principio dell’“autoresponsabilità” imporrebbe di annettere al contegno osservato dell’odierna ricorrente la mancata apprensione conoscitiva della comunicazione in argomento, atteso avrebbe fatto carico alla stessa un onere diligenziale, suscettibile di imporre la (necessaria) consultazione dell’Area Comunicazioni.</h:div><h:div>Invero, se l’immanenza di tale onere è predicabile con riferimento alla corretta presentazione, ad opera del partecipante alla gara, della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e della relativa documentazione, altrettanto non può fondatamente sostenersi quanto alla verifica delle comunicazioni provenienti dall’Amministrazione: la quale, ove – come nel caso di specie – abbia individuato, per la relativa modalità partecipativa, una espressa modalità, è tenuta ad osservarne i contenuti, senza poter pretendere di “ribaltare” sulla controparte l’osservanza di un comportamento (consultazione dell’Area anzidetta) che risulta essere stato derogato dalla previsione di <corsivo>lex specialis</corsivo> più volte in precedenza evocata.</h:div><h:div>11. Le svolte considerazioni persuadono della fondatezza del proposto gravame.</h:div><h:div>All’annullamento degli atti avversati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti successivamente proposti accede, quale conseguenza conformativa promanante dalla presente pronunzia, la riammissione della ricorrente alla gara, con rinnovato avvio della fase procedimentale inerente la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti successivamente proposti; e, per l’effetto, annulla gli atti con tali mezzi di tutela avversati.</h:div><h:div>Condanna la Camera dei Deputati, nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Unidata S.p.A., in ragione di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Spese compensate fra la ricorrente e la controinteressata Fastweb S.p.A.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/09/2026"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marta Giraldi</h:div><h:div>Roberto Politi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>