<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260400520260706201847135" descrizione="" gruppo="20260400520260706201847135" modifica="16/07/2026 19:17:59" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="04005"/><fascicolo anno="2026" n="13271"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260400520260706201847135.xml</file><wordfile>20260400520260706201847135.docm</wordfile><ricorso NRG="202604005">202604005\202604005.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\812 Marco Bignami\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marco Bignami</firma><data>16/07/2026 17:50:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>06/07/2026 20:21:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Bignami,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lucia Maria Brancatelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Determinazione del Procuratore Speciale n. 27 del 5 marzo 2026 pubblicata in data 6 marzo 2026, con la quale EUR S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 3 della procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti nel quartiere EUR di Roma in favore dell'operatore economico SAICO S.r.l.;</h:div><h:div>- per quanto di ragione, di tutti i verbali di gara e delle operazioni ad essi sottese;</h:div><h:div>- ove occorrere possa e per quanto di ragione, del criterio 4.1 di cui alla Tabella B del punto 18.1 del Disciplinare di gara;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati</h:div><h:div>NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA</h:div><h:div>dell’Accordo Quadro, ove medio tempore stipulato, e degli Ordini di Lavori (ODL), ove nelle more già attivati </h:div><h:div>E PER LA CONDANNA</h:div><h:div>dell’Ente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 3 di interesse, in favore del RTI ricorrente, anche tramite il subentro dello stesso nel relativo Accordo Quadro e negli Ordini di Lavori (ODL) eventualmente nel frattempo stipulati,  nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4005 del 2026, proposto da </h:div><h:div>S.A.C. - Societa' Appalti Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7E8D3AB24, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Riccardo Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Eur S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Saico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eur S.p.A. e di Saico S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2026 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. - Con ricorso notificato e depositato il 3 aprile 2026 la società in epigrafe, premesso di essersi classificata al secondo posto della graduatoria finale del Lotto 3 della procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti nel quartiere EUR di Roma, ha impugnato l’affidamento di detta procedura all’operatore economico SAICO S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 33,57% da applicare ai prezzari DEI 2025, rispetto all’importo a base d’asta pari ad € 13.192.138,00, definitivamente aggiudicata in favore dell'operatore economico SAICO S.r.l.. </h:div><h:div>Quest’ultima si era, all’esito della gara, collocata al secondo posto della graduatoria; essa, inoltre, era stata aggiudicataria del Lotto 2 oggetto poi assegnato per scorrimento a Brancaccio Costruzioni s.p.a., in forza dell’art. 4 del disciplinare di gara, il quale prevedeva che “<corsivo>nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto che sarà individuato sulla base del criterio del maggior importo posto a base di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>Aggiudicataria del Lotto 1 era risultata la Alfredo Cecchini S.r.l.</h:div><h:div>2. – La procedura prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi mediante attribuzione di un punteggio pari ad un massimo di 85 punti per l’offerta tecnica e a 15 punti per l’offerta economica.</h:div><h:div>La ricorrente espone, per quanto di suo interesse:</h:div><h:div>- che il punto 18.1 del Disciplinare recava i “Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica”, suddivisi in “Punteggi tabellari” (che attribuivano un massimo di 30 punti), vale a dire “i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto”, ed in “Punteggi discrezionali” (che attribuivano un massimo di 55 punti), vale a dire i punteggi “in cui il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice”;</h:div><h:div>- che nell’ambito di tale insieme di voci di valutazione, vi era anche la voce “Modalità organizzative concrete per la gestione dell’appalto in relazione alle attività previste nel Capitolato Speciale di Appalto”, per la quale, secondo il criterio di cui al punto 4.1. (che prevedeva l’attribuzione da 0 a 15 punti) la Commissione di gara avrebbe valutato “l’idoneità della struttura organizzativa per gestire i processi e i lavori oggetto del contratto, sia in termini quantitativi che qualitativi, considerando le funzioni previste, i livelli delle risorse e le attività specifiche cui sono destinate, fermo restando quanto previsto dall’art. 31.3 del CSA relativamente ai requisiti minimi che deve possedere il Coordinatore Tecnico Operativo”;</h:div><h:div>- che per tale voce al RTI odierno ricorrente era stato attribuito un coefficiente di 0,48 (corrispondente ad una rispondenza tra “Evolutiva” e “Significativa” di cui alla tabella allegata alla legge di gara) da cui era scaturito un punteggio di 7,22; </h:div><h:div>- che il medesimo criterio, all’aggiudicatario Saico S.r.l. era stato attribuito il coefficiente di 0,74 (quindi una valutazione tra “Buona” e “Discreta”), da cui era conseguito un punteggio di 11,11;</h:div><h:div>- che lo scarto di punteggio fra l’offerta del RTI ricorrente e quella dell’aggiudicatario, per il suddetto criterio di cui al punto 4.1 della Tabella B, era stato quindi pari a 3,89 punti;</h:div><h:div>-che quindi, sommando i punteggi ottenuti dai due concorrenti per i criteri tabellari e discrezionali, il RTI SAC ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 75,37, prevalendo sulla SAICO S.r.l. la quale ha ottenuto 72,28 punti totali, mentre per l’offerta economica la controinteressata ha conseguito punti 14,71, mentre il RTI SAC ha conseguito punti 8,67;</h:div><h:div>- che, pertanto, la graduatoria finale ha visto prevalere SAICO s.r.l. con 87,49 punti, mentre il RTI SAC ha conseguito 84,04 punti, classificandosi al secondo posto in graduatoria, così che tra le due partecipanti corre una differenza pari a 3,45 punti.</h:div><h:div>3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (punto 18.1, criterio 4.1 tabella b). Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere in senso assoluto e relativo per illogicità manifesta, contraddittorietà, errore nei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Il RTI ricorrente premette che la procedura oggetto del presente giudizio sarebbe, come affermerebbe l’art. 4 del disciplinare di gara, un appalto integrato;  evidenzia, quindi, che ai sensi della legge di gara, la "struttura organizzativa per gestire i processi e i lavori oggetto del contratto" da valutare ai sensi e per l’attribuzione del punteggio di cui al criterio 4.1 del Disciplinare di gara, necessariamente includerebbe anche l’organizzazione della struttura di progettazione e la relativa modalità di interfaccia con la struttura di esecuzione.</h:div><h:div>Tuttavia, a differenza dell’offerta tecnica del RTI ricorrente, quella della controinteressata SAICO, nella sua relazione descrittiva, ometterebbe totalmente la descrizione e non prevederebbe alcunché circa l’organizzazione e la struttura dei processi inerenti ai servizi della progettazione esecutiva.</h:div><h:div>Non vi sarebbero indicazioni circa l’organizzazione del Gruppo di Progettazione, ai nominativi dei progettisti responsabili delle varie discipline (architettura, strutture, impianti), all’articolazione funzionale del team di progettazione, alle modalità di coordinamento tra progettisti e impresa esecutrice, al BIM Team per la progettazione (diverso da una eventuale struttura BIM, peraltro non individuata in alcuna parte della Relazione, dedicata alla gestione in BIM del cantiere e dei lavori promessa alla pag. 14, senza specificare chi ne avrebbe la responsabilità) ed in generale a qualsiasi altro elemento organizzativo relativo agli importanti servizi di ingegneria da espletare nell’ambito dell’appalto integrato in questione.</h:div><h:div>Tutte le figure descritte nella Relazione SAICO relativa al criterio 4.1. del Disciplinare atterrebbero esclusivamente all’esecuzione materiale dei lavori, senza alcun riferimento all’organizzazione della progettazione esecutiva che pure costituisce componente essenziale dell’appalto integrato oggetto di affidamento.</h:div><h:div>Il RTI ricorrente lamenta che, ciò malgrado, in punto di rispondenza a quanto richiesto dal Disciplinare di gara per il criterio 4.1., la Commissione di gara abbia attribuito, per il criterio sub 4.1., al RTI SAC un coefficiente medio di 0,48 (“evolutiva – significativa” secondo la tabella dei coefficienti di cui al punto 18.2 del disciplinare) per un punteggio di 7,22, mentre all’aggiudicataria SAICO S.r.l. ha riconosciuto un coefficiente medio di 0,74 (“buona – discreta” secondo la su citata tabella) per un punteggio 11,11.</h:div><h:div>In via subordinata, la ricorrente impugna poi il criterio 4.1 della Tabella B del Disciplinare, qualora lo stesso fosse interpretabile come riferito alla sola struttura esecutiva del concorrente, risultando un tale approdo interpretativo del tutto illegittimo per i motivi indicati nella rubrica e per tutte le ragioni sopra argomentate.</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (punto 18.1, criterio 4.1 tabella b). Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.</h:div><h:div>Il RTI ricorrente assume poi che, anche prescindendo dalle censure di cui al motivo che precede e ritenendo che il criterio 4.1 dovesse essere interpretato come riferito alla sola struttura esecutiva, la valutazione compiuta dalla Commissione di gara risulterebbe comunque del tutto illogica ed irragionevole posto che la Relazione descrittiva del RTI SAC risulterebbe “comunque oggettivamente superiore rispetto alla Relazione della SAICO per completezza, dettaglio e composizione quantitativa e qualitativa dell’organigramma dei professionisti indicato”.</h:div><h:div>Ciò, sia in senso assoluto, sia in senso relativo, come emergerebbe dall’analisi comparativa delle due offerte sotto molteplici profili, dal confronto tra la Relazione del RTI SAC (che indica 35 figure professionali, al netto di figure “amministrative” e maestranze, nominativamente, con ruoli, competenze ed esperienza, mentre la Relazione della SAICO indica 13 figure nella struttura operativa (+ maestranze) e 8 figure “amministrative” e con minore dettaglio.</h:div><h:div>La ricorrente, infine, ha proposto domanda di risarcimento dei danni, sia in forma specifica e mediante subentro, che in via equivalente.</h:div><h:div>4. - EUR s.p.a. e Saico s.p.a. si sono costituite in resistenza, eccependo (la controinteressata) l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli aggiudicatari degli altri lotti, in ragione del c.d. vincolo di aggiudicazione; nonché (entrambe le resistenti) l’infondatezza del ricorso per insussistenza di un appalto integrato e per la natura discrezionale dell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara.</h:div><h:div>5. – Con ordinanza n. 2456/2026 l’istanza cautelare proposta in uno al ricorso è stata respinta.</h:div><h:div>6. - Le parti hanno scambiato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a. nelle quali hanno ribadito ed illustrato i propri assunti e replicato a quelli delle rispettive controparti.</h:div><h:div>Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5 giugno 2026. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il ricorso è, anzitutto, ammissibile, atteso che esso è stato notificato, come prescrive l’art. 44 c.p.a., ad almeno un controinteressato, ossia alla Saico s.p.a. quale aggiudicataria del Lotto 3 oggetto del presente giudizio, la quale -in caso di esito positivo del giudizio per la ricorrente- perderebbe tale qualità.</h:div><h:div>Ai fini dell’ammissibilità del gravame, pertanto, non rileva la mancata notifica dello stesso agli attuali aggiudicatari degli altri due lotti, rispetto ai quali una eventuale sentenza favorevole agli interessi di SAC nel presente giudizio determinerebbe in tesi un “effetto domino” ai sensi del disciplinare di gara, che, come detto, all’art. 4 prevede il c.d. vincolo di aggiudicazione, per cui “nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 (uno) lotto che sarà individuato sulla base del criterio del maggior importo posto a base di gara”.</h:div><h:div>Al riguardo osserva il Collegio che tale clausola della legge di gara potrebbe comportare non già l’inammissibilità del ricorso (attesa l’avvenuta notifica ad almeno un controinteressato), bensì, a tutto concedere, la mera estensione del contraddittorio  a Brancaccio Costruzioni (classificatasi terza nella graduatoria del Lotto 2 ma beneficiata dalla vittoria  (anche) nel Lotto 3 di Saico, prima graduata del Lotto 2), mentre non ne sarebbe toccata Cecchini Costruzioni, seconda graduata nel Lotto 2 ma prima graduata nel Lotto 1. </h:div><h:div>Ritiene tuttavia il Collegio che tale integrazione non sia necessaria, atteso che il ricorso è manifestamente infondato nel merito, e va respinto (art. 49 cpa).</h:div><h:div>2. – I due motivi di cui si compone l’impugnazione, congiuntamente esaminabili in quanto vertenti sulla medesima questione (l’asserita insufficienza dell’offerta della controinteressata sotto il profilo della compagine prevista per la progettazione, nell’ambito di un appalto che la ricorrente qualifica come integrato, con la conseguente errata valutazione della Commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi relativi alle pertinenti voci di valutazione), sono infondati.</h:div><h:div>E’ infatti errato l’assunto di fondo da cui muovono i due motivi in esame, ossia che nel caso di specie si trattasse di appalto integrato, ossia di procedura in cui la Stazione appaltante, anziché esternalizzare la progettazione esecutiva e mettere poi a gara i lavori, affida direttamente all’impresa congiuntamente progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera.</h:div><h:div>Come noto, si tratta di istituto adesso disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 36\2023, che ricorre allorchè, per effetto di apposita previsione della determina a contrarre, il contratto abbia per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (che non devono essere di manutenzione ordinaria) sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. </h:div><h:div>La norma in questione ha superato il testuale divieto recato dall’art. 59 del previgente Codice di cui al d.lgs. n. 50\2016, il quale circoscriveva l’istituto, sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice, ai soli casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto fosse nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori; e a che in tali ipotesi lo circondava di cautele, limitandolo ai “casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo”: e di tanto doveva essere data adeguata motivazione nella determina a contrarre, che doveva chiarire, altresì, “in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione”.</h:div><h:div>Il Codice del 2023 ha superato il divieto generalizzato di appalto integrato (salvo, come detto, che si tratti di manutenzione ordinaria, in cui esso è ancora vietato), ma -rispetto al precedente impianto normativo- ha, assai significativamente, mantenuto la previsione di uno specifico onere motivazionale nella determina a contrarre, da attuare “con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.”</h:div><h:div>3. - Orbene, di tale motivazione (e, dunque, della presupposta intenzione di indire un appalto integrato) non v’è traccia, innanzitutto, nella delibera a contrarre dell’Amministratore delegato n. 77 del 6 agosto 2025, la quale, sebbene abbia ad oggetto un accordo quadro per “servizi di ingegneria e manutenzione straordinaria” degli immobili interessati, dà atto degli importi dei tre lotti di gara, e ciò in modo cumulativo per ciascuno di essi, scorporando unicamente dai rispettivi totali soltanto gli importi degli oneri di sicurezza e quelli del c.d. quinto d’obbligo.</h:div><h:div>In altri termini, tale atto non reca né indicazioni, né, tanto meno, motivazioni legate ad eventuali esigenze tecniche, tali da indurre a qualificare i tre lotti come relativi ad appalto integrato.</h:div><h:div>Lo stesso può dirsi del disciplinare di gara: neppure in tale atto vi è cenno alcuno di eventuali esigenze tecniche tali da indurre a qualificare come integrati l’appalto in questione; e, se possibile, tale assenza è plasticamente e concretamente evidenziata dalla categorizzazione delle lavorazioni richieste e dai relativi importi scorporati (pag. 9 del disciplinare in atti), che vedono l’indicazione di “Lavori OG1” per € 5.750.475,9; di “Lavori OG11” per € 5.259.581,6; ed infine, in via davvero residuale, di “Servizi di ingegneria” per la assai inferiore cifra pari a € 632.138,00.</h:div><h:div>Occorre notare che sia la determina a contrarre che il bando che, ancora, il disciplinare, utilizza la locuzione “Servizi d’ingegneria”, di certo più generica e omnicomprensiva di “Servizi di progettazione”.</h:div><h:div>Il capitolato speciale d’appalto opera, finalmente, la specificazione mancante: ma esso, in realtà, è ancora più esplicito nel senso appena detto, e non lascia spazio alle deduzioni in ordine alla natura di appalto di lavori del lotto 3.</h:div><h:div>Infatti, all’art. 1, dopo avere esposto le lavorazioni che dovranno essere necessariamente effettuate sul Palaeur (immobile che è oggetto del lotto), fa sì, finalmente, un espresso riferimento alla progettazione, ma mediante la seguente precisazione: ”Potranno inoltre essere richiesti, con  specifico  ordinativo,  servizi  di  ingegneria  quali  la progettazione esecutiva dei lavori e l’esecuzione di indagini, rilievi e saggi”.</h:div><h:div>Il riferimento, pertanto, ha due effetti, che militano, entrambi, per l’esclusione di un appalto integrato.</h:div><h:div>Da una parte, i “Servizi di ingegneria” di cui all’epigrafe degli atti di gara saranno solo eventualmente richiesti dalla stazione appaltante e resi dall’esecutore.</h:div><h:div>D’altra parte, il già residuale importo di tali servizi, complessivamente intesi, sul totale del prezzo d’appalto, si rivela non destinato per intero alla sola progettazione, bensì anche ad altri “Servizi di ingegneria”, quali “indagini, rilievi e saggi”: il che riduce ulteriormente le cifre destinate a coprire, se richiesta, la progettazione.</h:div><h:div>In sintesi, gli atti di gara prefigurano, quanto al lotto 3, un appalto di lavori, in cui la componente legata a prestazioni ingegneristiche (e, ancora più specificamente, di progettazione) è  -avuto riguardo agli importi su richiamati- solo eventuale, minima e del tutto residuale rispetto alle opere.</h:div><h:div>Il che equivale a dire che la stazione appaltante non ha rinvenuto ragione alcuna di carattere tecnico per ricorrere ad un appalto integrato. </h:div><h:div>Non risulta pertanto realmente riferibile a tale procedura di gara, quanto meno con riguardo al Lotto 3, la dizione dell’art. 4 del Disciplinate “Ai sensi dell’art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l’operatore economico concorrente deve possedere  i  requisiti  prescritti  per  i  progettisti  oppure  avvalersi  di  progettisti  qualificati…”</h:div><h:div>4. – Alla luce di tali inequivoche dizioni degli atti di gara, che depongono per l’esclusione della qualificazione di appalto integrato della procedura in questione, risulta privo di fondamento l’assunto di base da cui muove l’intero impianto del ricorso, posto che la scelta di assegnare il punteggio pur in difetto di illustrazione della struttura di progettazione non collide con la natura dell’appalto, e rientra nella fascia di discrezionalità della Commissione.</h:div><h:div>Ne segue che sempre alla luce di tale dato giuridico, per cui la (eventuale) fase di progettazione non qualifica, in questa fattispecie, il tipo procedurale, deve necessariamente essere letta la clausola della legge di gara alla luce della quale la ricorrente muove le proprie doglianze all’operato della Commissione giudicatrice, costituita dall’art. 18.1.4.1 del Disciplinare (“Struttura organizzativa”), per cui “Sarà valutata l’idoneità della struttura organizzativa per gestire i processi e i lavori oggetto del contratto, sia in termini quantitativi che qualitativi, considerando le funzioni previste, i livelli delle risorse e le attività specifiche cui sono destinate, fermo restando quanto previsto dall’art. 30.3 del CSA relativamente ai requisiti minimi che deve possedere il Coordinatore Tecnico Operativo. La relazione descrittiva non dovrà superare n. 16 facciate in formato A4 e dovrà essere redatta con font Times New Roman, corpo 12, interlinea singola, esclusi eventuali allegati”.</h:div><h:div>Come noto, in merito all'attribuzione del punteggio, la Commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il Giudice Amministrativo - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Autorità Pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (fra tante, T.A.R. Lazio sez. III, 21/11/2025, n. 20800; Consiglio di Stato sez. V, 23/09/2025, n. 7458).</h:div><h:div>Considerato l’acclarato carattere solo eventuale e residuale della progettazione nel caso di specie, non può seriamente revocarsi in dubbio che essa debba collocarsi -se mai richiesta dalla stazione appaltante- alla sola fase esecutiva dell’appalto; e, per di più, ad una fase del tutto marginale -almeno sotto il profilo dell’impegno economico previsto- di essa.</h:div><h:div>Alla luce di ciò, non emergono, a parere del Collegio, elementi di macroscopica illogicità della attribuzione dei punteggi di cui alla tabella del punto 18.2 del disciplinare, che dovevano essere assegnati “mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario” e poi “b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio; c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi”.</h:div><h:div>Quanto appena detto priva di fondatezza anche le doglianze legate, nella prospettazione della ricorrente, alla  asserita migliore struttura progettuale di quest’ultima rispetto a quella declinata in offerta dalla controinteressata; le medesime doglianze, peraltro, si palesano -per quanto si è detto- inammissibili, in quanto chiamano il Giudice Amministrativo ad invadere la sfera valutativo-discrezionale riservata alla Commissione. </h:div><h:div>5. – In conclusione, il ricorso è infondato, e va respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila\00) oltre IVA e CPA per ciascuna di esse. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gesualdi Giuseppina</h:div><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>