<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260264720260616130045407" descrizione="" gruppo="20260264720260616130045407" modifica="29/06/2026 08:49:23" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="02647"/><fascicolo anno="2026" n="12125"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260264720260616130045407.xml</file><wordfile>20260264720260616130045407.docm</wordfile><ricorso NRG="202602647">202602647\202602647.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1264 Raffaele Tuccillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Mario Gallucci</firma><data>29/06/2026 08:45:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Tuccillo,	Presidente FF</h:div><h:div>Gabriele La Malfa Ribolla,	Referendario</h:div><h:div>Mario Gallucci,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:</h:div><h:div>(i) provvedimento emesso dal GSE, Direzione Fonti Rinnovabili, prot. n. GSEWEB/P20250538516 del 23 luglio 2025, notificato a mezzo Posta Elettronica Certificata in pari data, recante Comunicazione di esclusione relativa alla Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 Parco Agrisolare, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000000018 Doc.01;</h:div><h:div>(ii) ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato ancorché incognito alla ricorrente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa:</h:div><h:div>a) l'Allegato A Regolamento Operativo al Decreto del MASAF del 19 aprile 2023, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di escludere dal calcolo del fabbisogno energetico le componenti di energia diverse da quella attiva o di limitare tassativamente le fonti di biomassa utilizzabili Doc.02;</h:div><h:div>b) le graduatorie definitive di ammissione al finanziamento che verranno pubblicate sul sito istituzionale del GSE e del Ministero, elaborate a seguito dell'esclusione, nella parte in cui non contemplano la Ricorrente tra i soggetti ammessi al beneficio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2026, proposto da Frantoio del Grevepesa Società Agricola Cooperativa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Viciconte, Fabio Puliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Segato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Tenuta Sette Ponti Società Agricola S.r.l., Azienda Agricola La Rajade S.r.l. - Società Agricola, non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse S.p.A.;</h:div><h:div>Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2026 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società agricola cooperativa Frantoio del Grevepesa ha presentato istanza di ammissione al contributo PNRR “Parco Agrisolare” in relazione al progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 170,85 kW. </h:div><h:div>2. Al fine di verificare che il nuovo impianto rispettasse il vincolo dell’autoconsumo, il GSE ha avviato un’interlocuzione con l’aspirante beneficiario, rilevando l’impossibilità di conteggiare il “nocciolino di sansa” ai fini del calcolo fabbisogno energetico equivalente, poiché tale elemento non figura nella tabella 3 del paragrafo 4.2. del Regolamento operativo e, inoltre, è autoprodotto.</h:div><h:div>3. La società aspirante beneficiaria ha elaborato una relazione integrativa (all. 8 prodotto dalla ricorrente), nella quale viene rielaborato il calcolo del fabbisogno energetico (dato dalla somma tra il fabbisogno elettrico e il fabbisogno elettrico equivalente), prendendo in considerazione con riguardo al consumo elettrico equivalente solo il consumo di gasolio e non più anche del “nocciolino di sansa” e, con riguardo al consumo elettrico, i consumi elettrici fatturati.</h:div><h:div>4. Con provvedimento adottato in data 23 luglio 2025 e comunicato in pari data, il GSE ha respinto l’istanza di ammissione al contributo poiché il fabbisogno energetico dall’odierna ricorrente presenta in realtà un valore inferiore rispetto a quello calcolato nella relazione integrativa (che ha tenuto conto dei consumi elettrici complessivamente fatturati e non dei soli consumi di energia attiva) che, se confrontato con il valore di producibilità dell’impianto ricavato dal PVGIS (94.453,33 kWh &lt; 102.030.15 kWh), non rispetta il vincolo dell’autoconsumo.</h:div><h:div>5. Tale provvedimento è stato avversato con ricorso straordinario notificato al GSE in data 20 novembre 2025, che è articolato nei motivi di seguito sintetizzati:</h:div><h:div>I. con il primo motivo si contesta l’illegittimità dello scorporo dall’energia fatturata di componenti diverse dall’energia attiva (quali le perdite di rete). Il parametro dell’energia attiva non sarebbe previsto né dal bando né dal regolamento operativo. Il vincolo della <corsivo>lex specialis</corsivo> concernerebbe i “<corsivo>consumi medi annui</corsivo> (…) <corsivo>attestati dalle bollette dell’energia elettrica</corsivo>”. Sarebbero violati i principi di tassatività delle cause di esclusione e del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> a causa dell’introduzione di una causa di esclusione dal contributo non prevista;</h:div><h:div>II. con il secondo motivo si censura in primo luogo il difetto di motivazione, non essendo indicata la fonte normativa che imporrebbe di considerare la sola energia attiva ai fini del calcolo dei consumi elettrici delle bollette. In secondo luogo, si lamenta il difetto di istruttoria, essendo stata trascurata la relazione tecnica prodotta dall’aspirante beneficiario del contributo e tenuto conto che il PVGIS offrirebbe una stima previsionale del valore di producibilità dell’impianto. Sono poi censurati il travisamento dei fatti e l’erronea qualificazione giuridica dei fatti in relazione alla stima dei consumi attestati dalle bollette, la violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del canone costituzionale di buon andamento, il difetto dei presupposti correlato all’insussistenza del sovradimensionamento dell’impianto;</h:div><h:div>III. con il terzo motivo si sostiene la coerenza del progetto con la <corsivo>ratio</corsivo> dell’intervento PNRR e si lamenta la violazione dei principi del risultato, di economicità, di proporzionalità, l’adozione di un’impostazione non inclusiva con riguardo alla questione del “nocciolino di sansa”, la violazione del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica e dei principi di affidamento e di certezza giuridica, la violazione del diritto euro-unitario e degli obiettivi del <corsivo>Green Deal</corsivo>
			</h:div><h:div>europeo, la mancata attivazione dell’autotutela decisoria.</h:div><h:div>6. A seguito dell’opposizione presentata dall’Amministrazione resistente, l’impugnativa è stata trasposta dinanzi a questo Tribunale.</h:div><h:div>7. Il GSE si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha prodotto documenti e memoria in vista dell’udienza di discussione del ricorso. Nello scritto difensivo con riguardo al primo motivo del ricorso avversario si illustra la <corsivo>ratio</corsivo> del vincolo di autoconsumo (secondo cui il dimensionamento dell’impianto deve soddisfare il reale fabbisogno energetico dell’azienda), la nozione di energia consumata in un circuito elettrico rinvenibile nella direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 quale “<corsivo>energia elettrica attiva</corsivo>”, l’impossibilità di ricondurre le perdite di rete al fabbisogno quale conseguenza della predetta nozione, la circostanza che il riferimento alle bollette riguarda solo la fonte documentale per l’attestazione dei consumi, l’impossibilità di invocare i principi del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e di tassatività delle cause di esclusione per sanare un errore sostanziale nel dimensionamento del progetto. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si evidenzia che il fabbisogno energetico coincide l’energia attiva, le perdite di linea vengono meno in un sistema di autoconsumo (in quanto l’energia è prodotta e consumata <corsivo>in loco</corsivo>), il contraddittorio è stato assicurato dalle interlocuzioni procedimentali; inoltre, si precisa che la censura sul nocciolino di sansa è inammissibile per carenza di interesse (a causa dell’espunzione di tale elemento in fase di rielaborazione del calcolo) e infondata (in ragione del carattere tassativo dei combustibili ammessi dal regolamento operativo), il valore di producibilità dell’impianto è superiore ai consumi di energia attiva. Con riferimento al terzo motivo si eccepisce l’inammissibilità della censura inerente alla mancata attivazione dell’autotutela da parte del GSE, trattandosi di una facoltà dell’Amministrazione.</h:div><h:div>8. Ha fatto seguito la memoria di replica della società ricorrente, nella quale si contesta la riferibilità del fabbisogno energetico dell’azienda alla sola energia attiva, si sostiene l’erroneità della tesi del GSE (che costituirebbe un tentativo “<corsivo>di convertire una opzione tecnico-ricostruttiva in un vincolo normativo preesistente</corsivo>”), si precisa che l’assenza di indicazioni espresse imporrebbe di riferirsi al “<corsivo>dato di sintesi</corsivo>” indicato nelle bollette quale “<corsivo>consumo fatturato</corsivo>”, si sostiene l’inidoneità della memoria del GSE a superare i vizi di motivazione dedotti nell’impugnativa, la violazione del contraddittorio procedimentale con particolare riguardo all’omessa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità concernente la questione del “nocciolino di sansa”, la differenza tra la regola concretamente applicata dal GSE e quella contenuta nella <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>9. Le parti costituite hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 16 giugno 2026, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità, trattandosi di trasposizione di ricorso straordinario in materia PNRR.</h:div><h:div>11. Preliminarmente occorre esaminare la predetta questione dell’inammissibilità del ricorso sollevata d’ufficio, che presenta priorità logica rispetto agli ulteriori profili della mancata impugnazione (con motivi aggiunti) degli elenchi dei beneficiari (successivamente pubblicati) e dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (utilmente inseriti negli elenchi).</h:div><h:div>12. Secondo consolidata giurisprudenza il ricorso straordinario è inammissibile nell’ambito di “<corsivo>tutte le procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR, anche se indirettamente</corsivo>”, la cui legittimità può essere vagliata unicamente attraverso il rito speciale accelerato di cui all’art. 12-bis del D.L. 68/2022, convertito con modificazioni dalla L. 108/2022 (Cons. Stato, sez. I, n. 867/2026, n. 355/2026, n. 738/2025, n. 374/2024, n. 347/2024, n. 1294/2023; TAR Lazio, Roma, sez. V-quater, n. 8646/2026; sez. IV-bis, n. 2847/2024). Il rito accelerato “<corsivo>risulta chiaramente incompatibile con il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, caratterizzato da molto più articolate scansioni di fasi e da termini sensibilmente più lunghi (si pensi al termine di 120 giorni per la sua proposizione, alla eventuale trasposizione in sede giurisdizionale, al termine assegnato al Ministero competente per l’istruzione dell’affare e la trasmissione al Consiglio di Stato del prescritto parere, alla sua adozione da parte di quest’ultimo e alla successiva adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui agli artt. da 9 a 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. I, n. 1178/2023).</h:div><h:div>13. Il ricorso all’odierno esame è pertanto inammissibile.</h:div><h:div>14. Per completezza e per ragioni di giustizia sostanziale si rileva altresì che il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>15. Continuità di argomentazione esige che si proceda a trattare congiuntamente i tre motivi in cui è articolato il ricorso.</h:div><h:div>16. Priva di pregio è la censura dell’illegittimità dello scorporo dall’energia elettrica fatturata di componenti diverse dall’energia attiva, quali le perdite di rete.</h:div><h:div>Alla base di tale censura v’è la tesi che il consumo elettrico risultante dalle bollette coincida, sempre e comunque, con l’energia <corsivo>effettivamente</corsivo> consumata dagli impianti esistenti (che si intende sostituire con il nuovo impianto oggetto di contributo). Tale tesi trascura le variabili che possono caratterizzare il funzionamento dei singoli impianti esistenti e, in particolare, le perdite di linea, che sono espressione del principio notorio di dispersione dell’energia in caso di mancato utilizzo (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6445/2025, n. 6443/2025, n. 6301/2025).</h:div><h:div>L’energia elettrica che è consumata dall’impianto esistente e che, unitamente all’energia elettrica equivalente, concorre alla formazione del valore del fabbisogno elettrico complessivo dell’azienda è, come illustrato, solo quella <corsivo>effettivamente</corsivo> consumata, ossia quella utilizzata e non dispersa.</h:div><h:div>Con riguardo all’impianto esistente, il regolamento operativo fa infatti riferimento all’energia elettrica “<corsivo>effettivamente consumata</corsivo>” (all. 7 prod. ric., pag. 19 di 84).</h:div><h:div>Speculare è la disposizione finalizzata a quantificare la producibilità attesa dell’impianto progettato e da realizzare, secondo cui all’interno del <corsivo>tool</corsivo> denominato “PVGIS” è necessario indicare “<corsivo>un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari in ogni </corsivo></h:div><h:div><corsivo>caso al 14%, da inserire nel campo “Perdite di sistema [%]</corsivo>” (all. 7 prod. ric., pag. 16 di 84).</h:div><h:div>L’interpretazione proposta dalla società ricorrente conduce inevitabilmente al sovradimensionamento dell’impianto, poiché il conteggio delle perdite di linea tra le voci di consumo che concorrono alla formazione del fabbisogno energetico dell’azienda determina una sovrastima di tale valore e, inoltre, un’asimmetria tra metodo di calcolo del valore dal fabbisogno complessivo dell’azienda e quello del valore di producibilità dell’impianto da realizzare, che prevede lo scomputo delle “<corsivo>perdite di sistema</corsivo>”.  </h:div><h:div>17. Nel caso di specie la società ricorrente ha preso in considerazione i consumi complessivi fatturati nelle bollette elettriche, pari a 86.110,00 kW (all. 5 prod. ric.) in luogo dei consumi effettivi, pari a 82.956 kWh (all. 6 prod. ric.).  </h:div><h:div>Si tratta quindi di una questione che attiene al metodo di misurazione dell’energia consumata dall’impianto esistente e di calcolo dell’energia che si prevede di produrre con l’impianto da realizzare in sostituzione del primo.</h:div><h:div>L’identità di metodo è essenziale alla confrontabilità tra fabbisogno energetico dell’azienda (<corsivo>ex ante</corsivo>) e producibilità attesa (<corsivo>ex post</corsivo>), operazione che consente di verificare se il progetto rispetti il vincolo dell’autoconsumo (ove il valore della producibilità attesa non superi il valore del fabbisogno energetico).</h:div><h:div>Da tali considerazioni si comprende che l’espressione “<corsivo>energia attiva</corsivo>” è sinonimo di “<corsivo>energia effettivamente consumata</corsivo>”, cosicché scolora la censura secondo cui il parametro dell’energia attiva non sarebbe previsto né dal bando né dal regolamento operativo. </h:div><h:div>Il parametro dell’“<corsivo>energia attiva</corsivo>” è peraltro utilizzato nelle bollette prodotte dalla società ricorrente, le quali scorporano dal “<corsivo>totale kWh energia fatturata</corsivo>” la componente relativa alle “<corsivo>perdite di rete</corsivo>” ed evidenziano il valore di consumo dell’“<corsivo>energia attiva</corsivo>”. </h:div><h:div>18. Dalle considerazioni svolte deriva che i “<corsivo>consumi medi annui </corsivo>(…) <corsivo>attestati dalle bollette dell’energia elettrica</corsivo>” sono quelli effettivi dell’impianto esistente, ovverosia i consumi di energia elettrica attiva (e reattiva) misurati secondo il metodo previsto dalla direttiva 2004/22/CE. Non può discorrersi di violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, poiché non è stata introdotta in via interpretativa alcuna causa di esclusione dal contributo non prevista, essendo piuttosto la non corretta quantificazione del fabbisogno energetico dell’azienda imputabile all’errore di metodo che inficia la relazione integrativa. </h:div><h:div>Infatti, la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura, all’allegato MI-003, definisce quale “<corsivo>contatore di energia elettrica attiva</corsivo>” il “<corsivo>dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito</corsivo>”.</h:div><h:div>Le bollette prodotte dalla società ricorrente richiamano l’allegato A del Testo integrato trasporto (TIT) di cui alla delibera 654/2015/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEG, oggi ARERA), ove per “<corsivo>misure dell’energia elettrica</corsivo>” si intendono “<corsivo>i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica</corsivo>” (art. 1) e si prevedono corrispettivi distinti in relazione ai prelievi di energia reattiva e alla copertura dei costi connessi alle perdite (art. 25).</h:div><h:div>Si tratta di un “<corsivo>sistema di misura dell’energia elettrica e limitazione della potenza</corsivo>” applicato alla “<corsivo>generalità dell’utenza</corsivo>” (art. 22 dell’Allegato C della citata delibera AEEG 654/2015/R/eel, Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione).</h:div><h:div>La normativa regolatoria richiamata dalle bollette elettriche distingue energia attiva e perdite di linea ai fini della misurazione dei consumi e della determinazione dei corrispettivi.</h:div><h:div>Le bollette sono richiamate dal Regolamento operativo quale fonte di prova dei consumi e, tuttavia, all’interno di tali consumi è necessario individuare le voci che esprimono in termini di kilowattora il fabbisogno energetico <corsivo>effettivo</corsivo> dell’azienda.</h:div><h:div>A voler invece aderire alla tesi della società ricorrente, secondo cui l’assenza di indicazioni espresse imporrebbe di riferirsi al “<corsivo>dato di sintesi</corsivo>” indicato nelle bollette quale “<corsivo>consumo fatturato</corsivo>”, comporterebbe un superamento nei fatti oltre che del sistema di calcolo delineato dal <corsivo>PVGIS</corsivo> (che, come detto, espunge una quota imputabile alle perdite di linea dalla producibilità del nuovo impianto) anche del metodo di misurazione imposto dalla normativa eurounitaria e nazionale a garanzia della confrontabilità dei consumi. </h:div><h:div>19. Non merita ingresso la censura che stigmatizza il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, in quanto non indicherebbe la fonte normativa che impone di considerare la sola energia attiva ai fini del calcolo dei consumi elettrici delle bollette. Come illustrato, il metodo di misurazione dell’energia effettivamente consumata (al netto delle perdite di linea) oltre a trovare riscontro nella <corsivo>lex specialis</corsivo> (con riguardo ai dati da inserire nel <corsivo>PVGIS</corsivo>) rappresenta il sistema utilizzato a livello nazionale per la quantificazione dei consumi di energia attiva, reattiva e delle perdite di linea.</h:div><h:div>20. La censura di difetto di istruttoria è infondata poiché l’errore di misurazione che caratterizza la relazione integrativa è imputabile alla sfera di responsabilità della società ricorrente. L’interessato non può dolersi del difetto di istruttoria se l’origine di tale vizio è rinvenibile in un proprio errore dichiarativo, commesso a seguito delle interlocuzioni attivate dall’Amministrazione nel corso del procedimento proprio al fine di chiarire il profilo controverso, poiché altrimenti trarrebbe vantaggio dalle anomalie determinate dal suo precedente contegno in palese violazione del divieto di <corsivo>venire contra factum proprium</corsivo>.  </h:div><h:div>Quanto al valore di producibilità dell’impianto risultante dal <corsivo>PVGIS</corsivo>, è pur vero che, come afferma la società ricorrente, si tratta di una stima previsionale, ma è altrettanto vero che essa è ricavata in modo obiettivo attraverso l’omonimo <corsivo>tool</corsivo> messo a disposizione della Commissione europea e che costituisce un vincolo di dimensionamento dell’impianto nella fase di progettazione (all. 7 prod. GSE, pag. 16 di 84).</h:div><h:div>21. Non meritano ingresso le doglianze concernenti il travisamento dei fatti e l’erronea qualificazione giuridica dei fatti in relazione alla stima dei consumi attestati dalle bollette. </h:div><h:div>Le bollette costituiscono la fonte di documentazione dei consumi dell’utente, riportando al loro interno i dati di sintesi degli importi fatturati e i dati analitici dei consumi di energia attiva, di energia reattiva e delle perdite di rete. Il fatto che una pluralità di voci rilevi ai fini della quantificazione del corrispettivo complessivamente dovuto alla società fornitrice di energia non vuol dire che tutte le voci di cui consta il corrispettivo costituiscano consumo effettivo di energia e, infatti, le “perdite di rete” e l’energia reattiva eccedente il valore consentito (da cui deriva l’applicazione di penali) sono riportate separatamente rispetto al valore dell’energia attiva (all. 8 prod. ric.).</h:div><h:div>22. Sono prive di pregio le censure che stigmatizzano la carenza di motivazione del provvedimento e la violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.</h:div><h:div>In primo luogo, la società ricorrente non offre elementi che provino una compressione della garanzia del contraddittorio procedimentale, essendovi state interlocuzioni sulle questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale.</h:div><h:div>In secondo luogo, si osserva che “<corsivo>la disposizione recata dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263 e 20 febbraio 2020, n. 1306; sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063 e 25 luglio 2018, n. 4523; sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. II, n. 7411/2025).</h:div><h:div>23. Ciò posto, la giurisprudenza ha affermato l’inapplicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto alle procedure concorsuali proprio sulla base dell’art. 10-bis, comma 1, ultimo periodo (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, n. 3658/2025; n. 10471/2024; sez. IV, n. 8095/2024; sez. V, n. 7471/2024 anche sulla nozione di “<corsivo>procedure concorsuali</corsivo>” di cui al citato art. 10-bis, punto 1.2; n. 7197/2024; sez. VII, n. 408/2024, sull’inapplicabilità <corsivo>a fortiori</corsivo> alle procedure relative a finanziamenti PNRR). Inoltre, in via generale la giurisprudenza ha chiarito che, “<corsivo>ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico; nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi – fattuali o anche valutativi – che, ove introdotti in fase procedimentale, avrebbero effettivamente potuto influire, in concreto, sul contenuto del provvedimento finale. Tale orientamento, pur formatosi prima della modifica apportata all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, deve ritenersi tuttora valido, dal momento che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe in ipotesi portato all’attenzione dell’Amministrazione – e che, vale rilevare, nell’ipotesi di un eventuale annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto –, si collega al requisito di “specificità” dei motivi di ricorso sancito dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura (cfr, ex pluribus e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 9952/2025 e n. 6001/2025; sez. IV, n. 9264/2025; sez. VI, n. 9219/2025 e n. 7865/2025)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. II, n. 549/2026).</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> del preavviso di rigetto è quella di garantire il contraddittorio al termine dell’istruttoria procedimentale, evitando che il privato si trovi esposto a questioni di fatto o di diritto non note perché prospettate per la prima volta nella determinazione definitiva. Circostanza che non ricorre nel caso specifico.</h:div><h:div>24. Anche a non voler prendere in considerazione l’accennata questione dell’inapplicabilità dell’istituto di cui parte ricorrente denuncia la violazione, si osserva che nel caso in esame l’interlocuzione avviata dal Gestore dei servizi energetici - e riscontrata dalla società ricorrente - verte sulla (prova del) rispetto del vincolo dell’autoconsumo. Dalla ricostruzione della vicenda emergono la piena consapevolezza in ordine all’incidenza dei consumi elettrici <corsivo>tout court</corsivo> ed elettrici equivalenti sull’ammissione del contributo (quantificazione del fabbisogno energetico dell’azienda da confrontarsi con la producibilità attesa dell’impianto) e, conseguentemente, la dimostrazione del fatto che nel caso specifico le interlocuzioni tra il privato e l’Amministrazione hanno garantito dal punto di vista sostanziale la partecipazione e il contraddittorio all’interno del procedimento. L’interlocuzione procedimentale ha consentito alla società ricorrente di produrre osservazioni e documenti in corso di procedura, potendo pertanto ritenersi che sia stata attivata quella “<corsivo>minima interlocuzione</corsivo> (…) <corsivo>volta a chiarire l’effettiva volontà in punto di qualificazione</corsivo> (…) <corsivo>della domanda</corsivo>” che non incide sulla speditezza dell’iter e non altera la <corsivo>par condicio</corsivo> dei partecipanti, poiché non è “<corsivo>diretta alla produzione di nuovi documenti, ma alla mera risoluzione di un’ambiguità dichiarativa emergente dagli atti già acquisiti (e quindi priva di valenza “integrativa” dell’originaria istanza)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. II, n. 9410/2025; n. 6017/2025 cit).</h:div><h:div>25. Non può predicarsi la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento né il difetto dei presupposti di adozione del provvedimento di esclusione correlato all’insussistenza del sovradimensionamento dell’impianto.</h:div><h:div>Il nuovo impianto fotovoltaico destinato a soddisfare tramite autoconsumo il fabbisogno energetico complessivo dell’azienda deve essere progettato prendendo in considerazione i consumi effettivi dell’impianto elettrico esistente. In altri termini, ciò che rileva è l’energia effettivamente impiegata dall’utente della fornitura e non anche quella che si disperde nella rete della fornitura. Non potrebbe essere diversamente anche guardando alla <corsivo>ratio</corsivo> della normativa, volta a promuovere l’energia da fonte rinnovabile prodotta <corsivo>in loco</corsivo> in sostituzione dell’energia elettrica prelevata dalla rete e dell’energia termica ottenuta dal gasolio e da altri combustibili (energia elettrica equivalente).</h:div><h:div>Sarebbe illogico prima che contrario ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento includere tra le voci di calcolo del fabbisogno energetico dell’azienda anche le perdite di rete, poiché nel nuovo impianto l’energia è prodotta e consumata <corsivo>in loco</corsivo> e non presenta quindi il medesimo fattore di dispersione che caratterizza il prelievo di energia dalla linea di distribuzione (vedasi il “<corsivo>fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua</corsivo>”, all. 7 prod. GSE, pag. 16 di 84).</h:div><h:div>26. La censura concernente la questione del nocciolino di sansa è in primo luogo inammissibile per carenza di interesse, in quanto tale elemento è stato espunto dalla società ricorrente in fase di rielaborazione del calcolo e, inoltre, non risulta dal contenuto della relazione integrativa la formulazione di clausole di riserva ai rilievi interlocutori del GSE (all. 8 prod. ric.), tali da provare un contegno procedimentale di non acquiescenza della società ricorrente. </h:div><h:div>In secondo luogo, la censura di cui si tratta è infondata in ragione del carattere tassativo dei combustibili ammessi dal Regolamento operativo ai fini della conversione del consumo termico in consumo elettrico equivalente. La tabella predisposta dal GSE all’interno del Regolamento operativo (all. 7 prod. GSE, pag. 18 di 84) non può essere oggetto di interpretazione estensiva da parte dell’Amministrazione. La giurisprudenza ha chiarito che i requisiti e i presupposti per l’ammissione agli incentivi devono essere espressamente predeterminati dall’Amministrazione e sono di stretta interpretazione. Ciò vale ancor più nel caso, come quello in esame, in cui il beneficio costituisca un aiuto di Stato (all. 7 prod. GSE, pag. 4 di 84), ovverosia una misura in deroga al generale principio di incompatibilità sancito dall’art. 107 TFUE, non essendo consentito in tale evenienza all’interprete “<corsivo>estendere l’ambito di applicazione del beneficio oltre i limiti, i presupposti e le finalità stabilite dalla disciplina - eccezionale e derogatoria - che quel contributo contempla</corsivo>” (Cons. Stato, sez. II, n. 6017/2025; n. 9023/2024).</h:div><h:div>Inoltre, anche ove il “nocciolino di sansa” fosse annoverato tra i combustibili ammessi, nel caso in esame il consumo annuo di tale combustibile difetterebbe comunque delle “<corsivo>opportune evidenze documentali</corsivo>” (all. 7 prod. GSE, pag. 17 di 84). L’inammissibilità dell’autoproduzione è dovuta non solo alla mancanza di fatture provenienti da terzi, ma più in generale alla carenza di prova - incombente su chi richiede il beneficio - dell’impiego del combustibile ai fini della generazione di energia termica, non potendosi presumere che il quantitativo di consumo dichiarato con riguardo al nocciolino di sansa sia tale solo per il fatto che l’aspirante beneficiario è titolare di un frantoio e svolge l’attività di lavorazione delle olive.  </h:div><h:div>27. Con riguardo all’asserita violazione del principio del risultato, si osserva che la valorizzazione del risultato dell’attività amministrativa non opera in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, poiché &lt;<corsivo>il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili</corsivo>”&gt; (Cons. Stato, sez. III, n. 2866/2024).</h:div><h:div>Ne consegue l’impossibilità di invocare il principio del risultato per sostenere di fatto un ampliamento dei doveri istruttori dell’Amministrazione ovvero un’interpretazione estensiva dei requisiti soggettivi e oggettivi che si traduca in concreto in un’inammissibile riqualificazione ovvero modifica della domanda di partecipazione nel corso della procedura. </h:div><h:div>28. Non sussiste la violazione del principio di libertà di iniziativa economica. Il cosiddetto “effetto di incentivazione” è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato, essendo finalizzato a promuovere iniziative economiche che non sarebbero state intraprese in assenza della concessione dell’aiuto (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 4442 del 2017). L’effetto di incentivazione si ricollega quindi al concetto di “necessità dell’aiuto” ai fini della realizzazione dell’iniziativa economica, risulta imposto in gran parte delle fonti comunitarie in materia di aiuti di Stato ed implica talora un’analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto, talaltra una verifica del fatto che l’impresa beneficiaria non abbia avviato la realizzazione del progetto prima della data di presentazione della domanda di aiuto (TAR Lazio, Roma, sez. III-s, n. 12713/2024; sez. III-bis, sent. n. 2922 del 2017). Nella procedura di cui si discute la necessità dell’aiuto è valutata attraverso la comparazione tra i consumi esistenti e la producibilità attesa, il cui risultato deve rispettare il vincolo dell’autoconsumo. In caso di mancata dimostrazione del rispetto di tale vincolo da parte dell’aspirante beneficiario del contributo non può discorrersi di compressione della libertà di iniziativa economica né di violazione dei principi di proporzionalità e di economicità, limitandosi il GSE a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio. Né può parlarsi di lesione dell’affidamento e della certezza giuridica, poiché in materia di incentivi energetici solo chi è già beneficiario dell’incentivo e ha superato con esito positivo le verifiche effettuate dal GSE può vantare un’aspettativa qualificata alla conservazione del beneficio. </h:div><h:div>29. Priva di pregio è la censura relativa alla violazione del diritto euro-unitario e degli obiettivi del Green Deal europeo. La giurisprudenza unionale ammette la possibilità di revocare con effetto retroattivo un atto amministrativo favorevole viziato da illegittimità “<corsivo>allorché il beneficiario dell'atto non ha contribuito alla illegittimità di quest'ultimo</corsivo>” e “<corsivo>a maggior ragione nel caso in cui (…) l'illegittimità sia stata provocata dal beneficiario stesso</corsivo>” (CGUE, sez. VI, 24 gennaio 2002, <corsivo>Conserve Italia/Commissione</corsivo>, C-500/99 P). Tale principio è estensibile <corsivo>a fortiori</corsivo> al caso in cui la domanda sia ancora al vaglio dell’Amministrazione e, pertanto, il beneficiario sia titolare di un interesse legittimo pretensivo e non, invece, di un interesse oppositivo volto alla conservazione dell’incentivo già riconosciuto. </h:div><h:div>30. Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità sollevata dal GSE con riguardo alla censura con cui la società ricorrente lamenta la mancata attivazione dell’autotutela, poiché &lt;<corsivo>in termini strettamente tecnico-giuridici, rientra nell’incoercibile discrezionalità amministrativa la scelta di ritornare su affari già definiti, sia perché, in una prospettiva logico-sistematica, militano in senso contrario evidenti ragioni di necessaria salvaguardia dei principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, stabiliti dalla legge (art. 1, l. n. 241 del 1990) come principi generali dell’azione amministrativa e, a ben vedere, necessari ed ineludibili precipitati tecnici del supremo principio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.); del resto, vi è pure, in un’ottica di ancor più ampio respiro ordinamentale, una ragione di doverosa salvaguardia</corsivo>
				<corsivo>delle energie processuali, risorsa strutturalmente scarsa che, proprio perché deve essere garantita a “tutti” (art. 24 Cost.), non può evidentemente essere dilapidata su fronti non immediatamente connessi con le esigenze di attuale difesa di una concreta situazione giuridica soggettiva di carattere sostanziale</corsivo>&gt; (Cons. Stato, sez. II, n. 3894/2026).</h:div><h:div>31. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>32. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del GSE e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici, liquidate in euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Mario Gallucci</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>