<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260164320260513153549248" descrizione="Mohamed Taher tirocinio formativo rigetto per mancanza requisiti" gruppo="20260164320260513153549248" modifica="15/05/2026 18:40:23" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01643"/><fascicolo anno="2026" n="09270"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260164320260513153549248.xml</file><wordfile>20260164320260513153549248.docm</wordfile><ricorso NRG="202601643">202601643\202601643.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\645 Germana Panzironi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Monica Gallo</firma><data>14/05/2026 18:44:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Igor Nobile,	Primo Referendario</h:div><h:div>Monica Gallo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia,</h:div><h:div>a) del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di studio / tirocinio (rectius ed ai sensi dell'art. 40 comma 10 del DPR 394/99 studio o formazione) emesso in data 18.11.2025 - pos. 29081 dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia - Cancelleria Consolare - Ufficio Visti di Tunisi - organo periferico del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e notificato a mani del destinatario in data 21.11.2025;</h:div><h:div>b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2026, proposto da Mohamed Taher Jabli, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tartini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso all’esame del Collegio il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo di cui in epigrafe.</h:div><h:div>2.Il diniego impugnato si fonda sulla mancata allegazione alla domanda, della convenzione e della documentazione comprovante l’alloggio dello straniero futuro tirocinante, sulle lacune della documentazione comprovante la pregressa formazione/ esperienza lavorativa, dimostrata attraverso la produzione di un certificato non accompagnato dalla iscrizione dei soggetti che l’hanno rilasciata <corsivo>“presso le locali camere di commercio</corsivo>” né recante, a titolo di validazione delle firme, la validazione “<corsivo>del competente Ministero locale</corsivo>”  ed, infine, sulla mancanza della dichiarazione di valore del titolo di studio prodotto.</h:div><h:div>3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:</h:div><h:div><corsivo>“1) Violazione di legge, eccesso di potere e vizio di motivazione ex art. 29 CPA e art. 21 octies l. 241/90 in relazione all’art. 27 lett. f) del D.Lgs. 286/98; all’art. 39 bis del D.Lgs. 286/98 agli artt. 40 commi 9 e 10 e 44 bis comma 5 del DPR n. 394/1999; agli artt. 5 e 6 delle “Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” approvate il 05 agosto 2014 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e adottate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281; all’art. 1 comma 2 e 2 bis della l. 241/1990 all’art. 6 comma 1 lett. b) della l. 241/90 all’art. 18 comma 2 della l. 241/90”.</corsivo></h:div><h:div>Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento impugnato non indicherebbe quale sia il fondamento normativo della ritenuta carenza documentale, incorrendo <corsivo>in primis</corsivo> nella violazione del dovere di motivazione e, comunque, nella violazione degli artt.27, lettera f) e 39 del D.lgs n. 286/1998 che non fornirebbero alcuna puntuale indicazione in ordine ai documenti da produrre in allegato alla istanza di visto per motivi di tirocinio a pena di rifiuto, così come dell’art. 40, comma 10, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 394/1999 che non prevederebbe altra documentazione da allegare alla istanza di visto se non il progetto formativo. In ogni caso, secondo la prospettazione ricorsuale, in relazione alle riscontrate carenze di allegazione, l’Amministrazione per lo meno avrebbe dovuto chiedere all’istante di integrare la domanda prima di rifiutarla.</h:div><h:div><corsivo>“2) Violazione di legge, eccesso di potere per incompetenza e insufficienza ed erroneità della motivazione ex art. 29 CPA e art. 21 octies l. 241/90 in relazione all’art. 27 lett. f) del D.Lgs. 286/98; agli artt. 40 commi 9 e 10 e 44 bis comma 5 del DPR n. 394/1999; agli artt. 5 e 6 delle “Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” approvate il 05 agosto 2014 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo 15 Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e adottate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281; all’art. 1 comma 2 e 2 bis della l. 241/1990 all’art. 3 l. 241/90 all’art. 6 comma 1 lett b) della l. 241/90. all’art. 117 Cost</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente, poi, del tutto erroneamente il provvedimento impugnato riterrebbe non provato il requisito alloggiativo, essendo indicato in progetto che il tirocinante avrebbe alloggiato presso un immobile di proprietà della stessa azienda ospitante;</h:div><h:div><corsivo>“3) Violazione di legge, eccesso di potere per incompetenza e insufficienza ed erroneità della motivazione ex art. 29 CPA e art. 21 octies l. 241/90 in relazione all’art. 27 lett. f) del D.Lgs. 286/98; 18 agli artt. 40 commi 9 e 10 e 44 bis comma 5 del DPR n. 394/1999; agli artt. 5 e 6 delle “Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero” approvate il 05 agosto 2014 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e adottate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281; all’art. 1 comma 2 e 2 bis della l. 241/1990 all’art. 3 della l. 241/90 all’art. 18 comma 2 della l. 241/90 all’art. 117 Cost”.</corsivo></h:div><h:div>Infine, con riguardo alla parte della motivazione del provvedimento relativa alla certificazione della pregressa esperienza formativa dell’istante, il diniego impugnato non espliciterebbe quale sia il fondamento normativo sul quale si fonda il rigetto, e quindi quale sia la norma che imporrebbe di produrre iscrizioni camerali, sottoscrizioni autenticate e dichiarazione di valore, incorrendo non solo, anche per questo aspetto, nel vizio di motivazione per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, ma anche nella violazione del divieto di aggravamento del procedimento. Ugualmente l’Amministrazione avrebbe richiesto la dichiarazione di valore del titolo di studio senza averne titolo.</h:div><h:div>4. Si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, eccependo <corsivo>in primis</corsivo> nelle sue difese l’inammissibilità del ricorso per mancata legalizzazione della procura alle liti e nel merito deducendone l’infondatezza e chiedendone il rigetto, sulla base di quanto ampiamente argomentato nella relazione del competente dipartimento ministeriale versato in atti.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.</h:div><h:div>6. In vista della camera di consiglio del 13 maggio 2026 la parte ricorrente, con propria memoria, ha controdedotto alle difese della parte resistente.</h:div><h:div>7.Alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, trattata l’istanza cautelare, previo avviso alle parti, reso a verbale, della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata <corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a., la stessa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8. Sussistono nella fattispecie i presupposti per decidere la controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.</h:div><h:div>9.Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità per difetto di legalizzazione della procura alle liti sollevata dalla difesa erariale. L’eccezione è infondata risultando la procura in atti validamente autenticata da pubblico ufficiale estero ed apostillata. </h:div><h:div>10. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.</h:div><h:div>10.1. Preliminarmente va detto che il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, al pari di quello fondato su motivi di studio, è disciplinato dagli articoli 39 <corsivo>bis </corsivo>e seguenti del D.lgs n. 286/1999. In particolare l’art. 39 <corsivo>bis</corsivo> citato prevede che “<corsivo>È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri: (…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) ammessi a frequentare: 1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281</corsivo>”<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>Lo stesso articolo al comma 1 <corsivo>ter</corsivo> prevede ancora che<corsivo> “Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34”.</corsivo></h:div><h:div>Il D.M. n. 850/2011, recante la disciplina di dettaglio delle diverse tipologie di visto di ingresso, prevede poi all’allegato A, punto 15, che il visto per studio, di breve o lunga durata,<corsivo> “è concesso anche in favore di studenti stranieri: (…) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all’articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed all’articolo 40, comma 9 lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all’articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione” </corsivo>(punto 15 lettera f) e che<corsivo> “I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l’attività di ricerca da svolgere; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell’Ente erogatore; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia”.</corsivo></h:div><h:div>Orbene dalle norme sin qui riportate si evince che ai cittadini stranieri possa essere riconosciuto il visto di ingresso per lo svolgimento in Italia di un tirocinio che sia il “<corsivo>completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine</corsivo>” e che miri ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, nel rispetto del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di quanto previsto dalle linee guida ministeriali ed a condizione che siano offerte dall’istante adeguate garanzie circa il percorso (di studio o di tirocinio che si intende seguire), circa i mezzi economici di sostentamento, circa la copertura assicurativa e la disponibilità dell’alloggio.</h:div><h:div>Sennonchè la documentazione che parte ricorrente ha prodotto in allegato alla istanza di visto non consentiva di ritenere sussistente né la garanzia del percorso (mancando la convenzione), né la disponibilità dell’alloggio (essendo presente solo l’indicazione, in progetto, della circostanza che il tirocinante avrebbe soggiornato presso l’azienda, con menzione dell’indirizzo, e mancando dunque una prenotazione alberghiera, una dichiarazione di ospitalità o un contratto di locazione, secondo quanto previsto dal menzionato D.M. n. 850/2011). Inoltre, dovendo il percorso di tirocinio costituire il <corsivo>“completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine”,</corsivo> secondo quanto previsto dal comma 1 <corsivo>ter </corsivo>dell’articolo 39 <corsivo>bis</corsivo> del d.lgs n. 286/1999 nonché dallo stesso articolo 2 della Convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dall’azienda ospitante, anche la documentazione circa il pregresso percorso didattico e professionale del ricorrente è risultata inattendibile, in quanto il titolo di studio non recava la dichiarazione di valore (documento informativo rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero che certifica la validità di un titolo di studio conseguito all’estero, in un sistema di istruzione differente da quello italiano) ed il certificato di lavoro non recava i requisiti necessari a ritenere lo stesso idoneo a comprovare l’effettiva e regolare esperienza lavorativa presso la ditta che lo ha emesso (non sussistendo la prova della effettiva iscrizione del datore di lavoro presso la locale Camera di commercio).</h:div><h:div>Né può trovare condivisione la prospettazione di parte ricorrente secondo la quale la domanda di visto di ingresso per tirocinio sarebbe stata formulata per la specifica tipologia di visto espressamente prevista dall’art. 27, comma 1, lett f), del D.lgs n. 286/1999 e non anche ai sensi degli artt. 38 <corsivo>bis,</corsivo> 39, e 39 <corsivo>bis.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 27 commi 1 e 2 del d.lgs n. 286/1999 disciplina l’ingresso in Italia di stranieri per lavoro “in casi particolari”, fra i quali è ricompreso quello di cui al comma 1 lettera f) ovverossia il caso in cui si tratti di persone che, “<corsivo>autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani</corsivo>”. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 394/1999 (recante il “<corsivo>Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</corsivo>”) la fattispecie di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, <corsivo>“si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale”. </corsivo>A questi è riservato il rilascio di un nulla osta al lavoro.</h:div><h:div>Sennonchè il ricorrente, cittadino extracomunitario, è soggetto istante per la prima volta il visto di ingresso per motivi di formazione e non individuo già presente in Italia e richiedente la conversione del proprio visto per motivi di lavoro. In tale ipotesi la disciplina di riferimento è quella di cui all’articolo 39 bis del D.P.R. n. 286/1999 che prescrive il visto di ingresso per motivi di studio, anche per chi debba svolgere tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine (e non nel nostro Paese) e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale.</h:div><h:div>In tale ipotesi i requisiti necessari al rilascio del visto di ingresso sono quelli di cui al D.M. 850/2011, allegato A, punto 15, come innanzi descritti.</h:div><h:div>Proprio in relazione alla comprova di tali requisiti la domanda del ricorrente è risultata lacunosa e non attendibile con conseguente legittimità del provvedimento di diniego impugnata.</h:div><h:div>Né l’Amministrazione intimata aveva l’obbligo di notiziare previamente il ricorrente delle ragioni del diniego consentendogli, nel contraddittorio, di dimostrare il possesso dei requisiti oggetto di contestazione. Dal gennaio 2025, in virtù di quanto previsto con L. n.187/2024, che ha aggiunto il comma 7 <corsivo>bis </corsivo>all’articolo 4 del D.lgs n. 286/1999, le Ambasciate non sono più obbligate a notificare agli istanti il preavviso di diniego <corsivo>ex</corsivo> art. 10<corsivo> bis</corsivo> L. 241/90, prima di negare il rilascio del visto, essendo tale norma stata dichiarata inapplicabile ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, inclusi quelli per motivi di studio.</h:div><h:div>11.In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato</h:div><h:div>12.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Annette Capurso</h:div><h:div>Monica Gallo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>