<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20251486620260612155453510" id="20251486620260612155453510" modello="3" modifica="12/06/2026 16:11:04" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="14866"/><fascicolo anno="2026" n="10998"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251486620260612155453510.xml</file><wordfile>20251486620260612155453510.docm</wordfile><ricorso NRG="202514866">202514866\202514866.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Simone</firma><data>12/06/2026 16:11:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Simone,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Francesco Vergine,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria di illegittimità </h:div><h:div>del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste rimaste prive di riscontro di cui all'istanza di accesso agli atti inviata in data 7 ottobre 2025 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata al destinatario in data 8 ottobre 2025, con la quale gli odierni ricorrenti hanno richiesto alla Questura di Roma di essere: portati a conoscenza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione di denuncia subita ed estrarre copia dei verbali relativi alla denuncia subita e quindi per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione indicata nell' istanza di accesso ed a tutt'oggi non ancora evasa, e quindi per la condanna della resistente all'esibizione dei documenti richiesti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14866 del 2025, proposto da-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Verduchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con il ricorso all’esame i sigg. ri-OMISSIS- e -OMISSIS- hanno adito questo Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata alla Questura di Roma in data 7 ottobre 2025, consegnata al destinatario in data 8 ottobre 2025.</h:div><h:div>2.	Con la suddetta istanza di accesso agli atti i ricorrenti hanno, in particolare, richiesto alla Questura di conoscere l’identità dell’autore della segnalazione/denuncia dagli stessi subita con riferimento ad un presunto violento alterco che avrebbe coinvolto gli stessi ricorrenti, all’interno della propria abitazione, in data 6 ottobre 2025, intorno alle ore 18,00, tale da sollecitare l’intervento degli agenti della Polizia di Stato; detta segnalazione, a quanto si afferma nel ricorso, avrebbe “<corsivo>causato una grave molestia con turbativa della nostra privacy, stante la manifesta inconsistenza di quanto segnalato da terzi alle forze dell'ordine, siamo a chiedere con la presente di essere messi a conoscenza dell'identità di chi ha effettuato la temeraria segnalazione”</corsivo>; pertanto,<corsivo>
				</corsivo>parte ricorrente ha chiesto<corsivo> “accesso ai verbali relativi a quanto sopra descritto. Ciò al fine di poter intraprendere ogni possibile azione legale nei confronti di chi, con la sua segnalazione priva — come accertato dagli agenti intervenuti — di qualsiasi fondamento ha determinato un evidente e grave nocumento della nostra vita quotidiana</corsivo>”.</h:div><h:div>3.	In data 2 gennaio 2026 si è costituita in giudizio la Questura di Roma, depositando una relazione difensiva datata 23 dicembre 2025 e documentazione relativa al procedimento di causa, con la quale deduce: di aver fornito riscontro all’istanza di accesso dei ricorrenti in data 31 ottobre 2025, di aver inoltrato detto riscontro al sig. -OMISSIS- con raccomandata A/R inviata presso l’indirizzo di residenza di quest’ultimo, che il plico - consegnato a Poste italiane in data 4 novembre 2025 - è rimasto in deposito all’Ufficio postale territoriale il 15 e il 16 novembre 2025, dopo un tentativo di consegna effettuato il 14 novembre 2025 presso l’indirizzo del destinatario, e risulta attualmente in consegna al mittente per mancata consegna/ritiro.</h:div><h:div>4.	Con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 l’Amministrazione è stata onerata del deposito di un documentato riscontro relativamente ai fatti di causa.</h:div><h:div>5.	In data 6 marzo 2026 la Questura ha fornito il riscontro richiesto, nel quale il nominativo del segnalante è riportato con “omissis”, chiarendo lo svolgimento dei fatti e specificando che “<corsivo>non risulta sia stata formalizzata alcuna denuncia da parte della richiedente in merito a quanto accaduto. Pertanto, l’intervento espletato non ha avuto seguito alcuno sotto il profilo penale”.</corsivo></h:div><h:div>6.	Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7.	Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti favorevole apprezzamento, tenuto conto che con l’istanza di accesso i ricorrenti chiedono, nello specifico, di conoscere l’identità dell’autore della segnalazione/denuncia che avrebbe comportato l’intervento del “112” con riferimento ad un presunto violento alterco che avrebbe coinvolto gli stessi ricorrenti all’interno della propria abitazione in data 6 ottobre 2025 al fine generico di esperire un’azione legale per violazione della loro privacy.</h:div><h:div>8.	Al riguardo occorre considerare in primo luogo che l’Amministrazione, come rappresentato in data 2 gennaio 2026, in data 31 ottobre 2025 ha fornito riscontro all’istanza di accesso di cui è causa, senza che i ricorrenti abbiano espresso alcun interesse alla effettiva conoscenza dei documenti atteso che il plico inviato al sig. -OMISSIS- con raccomandata A/R inviata presso l’indirizzo di residenza di quest’ultimo, consegnato a Poste italiane in data 4 novembre 2025, è rimasto in deposito all’Ufficio postale territoriale il 15 e il 16 novembre 2025, dopo un tentativo di consegna effettuato il 14 novembre 2025 presso l’indirizzo del destinatario, e risulta attualmente in consegna al mittente per mancata consegna/ritiro.</h:div><h:div>9.	In secondo luogo, quanto al nominativo del denunciante, evidentemente presente e “incorporato” nella nota e nella documentazione depositata in data 6 marzo 2026 dall’Amministrazione in versione omissata, in linea generale, se pure è vero che la giurisprudenza è dell’avviso che il diritto alla riservatezza dell’autore della segnalazione non possa avere una estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato, posto che l’autore della segnalazione si “espone” nei confronti della pubblica amministrazione, sollecitandone l’intervento e rinunciando così implicitamente alla propria riservatezza (cfr. Cons. di Stato, V, n. 5132/2012; Tar Toscana, I, n. 898/2017; TAR Emilia-Romagna, I, n. 584/2017) - è pure vero che nel rapporto tra accesso difensivo e riservatezza, occorre tener conto delle eventuali esigenze dei controinteressati che devono essere messi in condizioni di opporsi all’accesso, evidenziando le loro ragioni di privacy, ove sussistenti (e.g., sussistenza di interessi sensibili, quali salute o incolumità personale), che l’Amministrazione deve valutare allorché accoglie o respinge l’istanza di accesso; lo stesso art. 24, comma 7, L. 241/1990, invero, limita l’accesso ai documenti “<corsivo>contenenti dati sensibili e giudiziari</corsivo>”, ma solo nella misura in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; tanto più, aggiunge la giurisprudenza, che l’intento di conoscere il nominativo del segnalante potrebbe non essere mosso da effettive esigenze difensive (rispetto alle quali la conoscenza del nominato del denunciante potrebbe non sussistere affatto), ma piuttosto da un intento ritorsivo, certamente non tutelabile dall’ordinamento (Tar Campania, 20 marzo 2026, n. 1926).</h:div><h:div>10.	Va poi , in proposito, evidenziato che, secondo l’Adunanza Plenaria, <corsivo>“in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare</corsivo>” (Ad. Plen. n. 4/21). Esigenze che, nel caso di specie, con riferimento al nominativo del segnalante, non risultano adeguatamente specificate.</h:div><h:div>11.	Per quanto sopra, il ricorso va respinto.</h:div><h:div>12.	Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2026, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Silvia Simone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>