<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20251477620260208083402023" descrizione="" gruppo="20251477620260208083402023" modifica="08/02/2026 08:51:15" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Ic Servizi Consorzio Stabile A R.L." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="14776"/><fascicolo anno="2026" n="02470"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251477620260208083402023.xml</file><wordfile>20251477620260208083402023.docm</wordfile><ricorso NRG="202514776">202514776\202514776.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 2B\2025\202514776\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>08/02/2026 08:51:15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michelangelo Francavilla</firma><data>08/02/2026 08:51:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Primo Referendario</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dei seguenti atti:</h:div><h:div>- provvedimento del 31/10/25 con cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del ricorrente dal lotto 3 della procedura di gara volta all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e del verde scolastico per un periodo di 12 mesi – CIG: B81B83050A;</h:div><h:div>- verbale della seduta del 09/10/25 in cui il rup ha aperto la documentazione amministrativa del ricorrente valutandone il contenuto;</h:div><h:div>- nota dell’11/11/25 con cui il Comune di Marino, in riscontro all’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, ha deciso di confermare l’esclusione</h:div><h:div>- ove necessario, atti di gara con particolare riguardo al disciplinare,</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato, con espressa domanda di subentro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14776 del 2025, proposto da </h:div><h:div>IC SERVIZI CONSORZIO STABILE A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B81B83050A, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI MARINO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta e Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da pec presente nei Registri di Giustizia</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 21/11/25 e depositato il 01/12/25 Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. ha impugnato il provvedimento del 31/10/25, con cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del ricorrente dal lotto 3 della procedura di gara volta all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e del verde scolastico per un periodo di 12 mesi – CIG: B81B83050A, il  verbale della seduta del 09/10/25 in cui il rup ha aperto la documentazione amministrativa del ricorrente valutandone il contenuto, la nota dell’11/11/25 con cui il Comune di Marino, in riscontro all’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, ha deciso di confermare l’esclusione, ove necessario, gli atti di gara con particolare riguardo al disciplinare ed ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, se <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato, con espressa domanda di subentro.</h:div><h:div>Il Comune di Marino, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 02/12/25, ha concluso per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 7277/25 del 19/12/25 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 27/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Ic Servizi Consorzio Stabile a r.l. impugna il provvedimento del 31/10/25, con cui la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del ricorrente dal lotto 3 della procedura di gara volta all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e del verde scolastico per un periodo di 12 mesi – CIG: B81B83050A, il  verbale della seduta del 09/10/25 in cui il rup ha aperto la documentazione amministrativa del ricorrente valutandone il contenuto, la nota dell’11/11/25 con cui il Comune di Marino, in riscontro all’istanza di autotutela presentata dal ricorrente, ha deciso di confermare l’esclusione, ove necessario, gli atti di gara con particolare riguardo al disciplinare, e chiede la declaratoria di inefficacia del contratto, se <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato, con espressa domanda di subentro.</h:div><h:div>Il gravato provvedimento del 31/10/25 ha disposto l’esclusione dalla gara perché il ricorrente, per conto della consorziata esecutrice Impre.Gen.A srl, ha trasmesso il modulo domanda di partecipazione, il modulo dichiarazioni integrative, il modulo dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di vincoli e il patto di integrità riferiti al lotto 2 e non al lotto 3, quest’ultimo effettivamente oggetto di gara.</h:div><h:div>Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del disciplinare, 1, 2, 3, 4, 5 e 101 d. lgs. n. 36/23, eccesso di potere sotto vari profili, difetto di istruttoria e motivazione in quanto:</h:div><h:div>- la stazione appaltante nella fattispecie avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, come anche previsto dall’art. 23 del disciplinare di gara, in ossequio ai generali principi del risultato e di massima partecipazione. Inoltre, il ricorrente sarebbe un consorzio stabile il quale, essendo caratterizzato da una struttura stabile d’impresa, dovrebbe essere considerato come unico concorrente che avrebbe correttamente individuato, nella domanda di partecipazione, le consorziate esecutrici;</h:div><h:div>- ne deriverebbe che il fatto che la Impre.Gen.A. s.r.l. “<corsivo>abbia presentato dei documenti amministrativi relativi ad altro lotto della medesima procedura, rende veniale detto errore e per l’effetto ancor più sanabile attraverso il ricorso al soccorso istruttorio</corsivo>” tanto più che “<corsivo>è stato correttamente caricato a sistema il DGUE dell’impresa consorziata (ed infatti il DGUE non risulta tra quei documenti errati citati nel provvedimento di esclusione) dal quale si evince senza dubbio che l’intenzione della stessa sia quella di partecipare – quale consorziata del ricorrente – proprio al Lotto 3</corsivo>” (pag. 9 dell’atto introduttivo);</h:div><h:div>- a ciò si aggiunga che la data dei documenti relativi al lotto 3, originariamente non depositati per un mero errore materiale, sarebbe antecedente rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte come desumibile dalla firma digitale apposta in calce agli stessi;</h:div><h:div>- in quest’ottica sarebbe stato doveroso il ricorso al soccorso istruttorio dal momento che l’istituto sarebbe applicabile addirittura nel caso di mancanza della domanda di partecipazione dello stesso consorzio; in ogni caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto ammettere con riserva il consorzio alla gara in modo che nelle successive fasi dal contenuto dell’offerta tecnica potesse emergere l’effettiva volontà della consorziata di partecipare alla gara per il lotto 3.</h:div><h:div>I motivi sono infondati.</h:div><h:div>L’art. 20 del disciplinare di gara prevede che “<corsivo>nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, la domanda di partecipazione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate, dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile, nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione in esame stabilisce, pertanto, che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile, sia quest’ultimo che i singoli consorziati debbano presentare la domanda di partecipazione alla gara; la clausola non è stata impugnata e, pertanto, è applicabile alla vicenda in esame.</h:div><h:div>Il chiaro tenore della <corsivo>lex specialis</corsivo> induce il Collegio a ritenere, innanzi tutto, infondata la doglianza di parte ricorrente laddove sostiene, in considerazione della natura di consorzio stabile del partecipante alla gara, la superfluità della presentazione della domanda di partecipazione da parte dei singoli consorziati, adempimento, quest’ultimo, espressamente previsto dall’art. 23 del disciplinare.</h:div><h:div>Ciò posto, va, poi, rilevato che, come emerge dagli atti di gara, la consorziata Impre.Gen.A Srl ha trasmesso il modulo domanda di partecipazione, il modulo dichiarazioni integrative, il modulo dichiarazione sostitutiva relativo all’assenza di vincoli e il patto di integrità riferiti ad un lotto diverso da quello per cui intendeva concorrere (il lotto 2 in luogo del lotto 3).</h:div><h:div>Tale fattispecie, però, non può essere oggetto di soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Infatti, l’art. 101 d. lgs. n. 36/23 prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>La disposizione in esame costituisce l’unico parametro alla luce del quale valutare la legittimità della fattispecie; in particolare, l’art. 23 del disciplinare non supporta le censure di parte ricorrente sia perché la disposizione richiama espressamente l’art. 101 citato sia perché l’ipotetico contrasto della <corsivo>lex specialis</corsivo> con la norma di rango primario non potrebbe essere risolto se non a favore di quest’ultima.</h:div><h:div>Dall’esame dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 è possibile distinguere tra:</h:div><h:div>“<corsivo>a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili)</corsivo>” (Cons. Stato n. 4984/24; nello stesso senso Cons. Stato n. 1425/25).</h:div><h:div>In particolare, l’ambito applicativo dell’istituto è volto a sopperire ad “<corsivo>ogni elemento mancante</corsivo>” (lettera a dell’art. 101) e a “<corsivo>ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione</corsivo>” (lettera b) e, quindi, ad un duplice ambito di ipotesi ravvisabile, la prima, in carenze documentali e, la seconda, in inesattezze o irregolarità.</h:div><h:div>Nella fattispecie, però, non ricorre nessuno dei due casi.</h:div><h:div>La consorziata Impre.Gen.A Srl ha trasmesso una domanda con cui ha chiesto di partecipare alla gara per il lotto n. 2, diverso da quello per cui intendeva effettivamente concorrere; dall’esame della domanda di partecipazione emerge che il lotto cui la stessa si riferisce è, ivi, specificamente identificato non solo con l’indicazione del numero del lotto stesso ma anche con riferimento al relativo codice identificativo di gara (di seguito per brevità cig).</h:div><h:div>Va, in proposito, rilevato che il disciplinare di gara (articolo 1) per ognuno dei tre lotti prevedeva:</h:div><h:div>a) un cig diverso;</h:div><h:div>b) una localizzazione diversa e, precisamente: Lotto 1 – Marino Centro, Lotto 2 – Santa Maria delle Mole e Cava dei Selci e Lotto 3 – Frattocchie, Castelluccia, Fontana Sala e Due Santi;</h:div><h:div>c) un importo diverso (lotto 1 euro 224.197,90, lotto 2 euro 170.758,79 e lotto 3 euro 169.228,79.</h:div><h:div>Pertanto, a fronte di una espressa manifestazione di volontà della consorziata di partecipare alla gara per il lotto n. 2, non è ravvisabile alcuna lacuna o carenza sanabile con il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Né tanto meno può ritenersi ipotizzabile l’esistenza di un’“<corsivo>inesattezza o irregolarità</corsivo>” soccorribile ai sensi della lettera b) dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 dal momento che nella vicenda oggetto di giudizio viene in rilievo un’esplicita ed inequivoca manifestazione di volontà della consorziata di partecipare alla gara per uno specifico lotto che non può essere dequotata a mera inesattezza od irregolarità in ragione del collegamento, prospettato nel gravame, con l’ulteriore documentazione presentata e riferibile al lotto 3 e ciò anche in considerazione della particolare natura, contenuto e finalità della domanda di partecipazione che costituisce l’unico documento effettivamente espressivo della volontà di assoggettarsi ai vincoli che il codice e la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevedono in capo al partecipante alla gara.</h:div><h:div>La prospettazione di parte ricorrente, in realtà, mira alla sostituzione di una manifestazione di volontà della consorziata (quella di partecipare alla gara per il lotto 2) con una diversa manifestazione di volontà (ipotesi, per sua natura, non assimilabile alla mancanza della domanda di partecipazione invocata nel gravame quale parametro di valutazione della legittimità della fattispecie) il che non è consentito dall’ambito applicativo dell’art. 101 d. lgs. n. 36/23 come sopra individuato.</h:div><h:div>In sostanza, il soccorso istruttorio consente solo di sanare carenze, inesattezze od irregolarità e l’operazione auspicata da parte ricorrente non rientra in nessuna delle predette ipotesi.</h:div><h:div>Né, in contrario, assume significativa rilevanza il richiamo, presente nel gravame, al principio del risultato dal momento che il principio in esame deve operare, come espressamente previsto dall’art. 1 d. lgs. n. 36/23, “<corsivo>nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza</corsivo>”.</h:div><h:div>E proprio il principio di legalità impone che la partecipazione degli operatori alla gara avvenga secondo le modalità previste dalla legge e dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> anche a tutela della concorrenza e della <corsivo>par condicio</corsivo> dei partecipanti, il tutto in coerenza con il generale principio di autoresponsabilità il quale implica che il concorrente debba rispondere delle conseguenze delle dichiarazioni dallo stesso consapevolmente rese nell’ambito della gara (Cons. Stato n. 7627/25 e 1372/24).</h:div><h:div>Nel corso dell’udienza pubblica, poi, la parte ricorrente ha invocato, a favore del soccorso istruttorio, la sentenza n. 5045/2024 con cui il Consiglio di Stato ha ammesso l’applicabilità dell’istituto anche alla domanda di partecipazione che recava l’intestazione “<corsivo>Lotto 1</corsivo>” anziché “<corsivo>Lotto 4</corsivo>” e che, per il resto, era identica a quella già prodotta.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che la sentenza in esame non possa giovare alla parte ricorrente per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>- la sentenza riguarda una fattispecie disciplinata dall’art. 83 comma 9 d. lgs. n. 50/16 e non dall’art. 101 d. lgs. n. 36/23, applicabile alla vicenda oggetto di causa. La diversità tra le due discipline è correttamente evidenziata dal TAR Campania – Napoli n. 5075/2025 che, proprio sulla base della differente formulazione tra le due norme, nel nuovo codice degli appalti esclude il soccorso istruttorio in caso di totale mancanza della domanda di partecipazione o del DGUE <corsivo>(“La norma prevede, però, testualmente l’assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare “ogni elemento mancante” della documentazione “trasmessa […] con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”, con ciò presupponendo l’esistenza (della domanda o) del D.G.U.E. e, per quanto incompleta, la relativa produzione da parte del concorrente alla S.A.</corsivo>”: TAR Campania cit.);</h:div><h:div>- la sentenza del Consiglio di Stato riguardava una fattispecie in cui era errata la sola “<corsivo>intestazione</corsivo>” della domanda riferita ad un lotto diverso da quello per cui la partecipante effettivamente concorreva. Nella vicenda oggetto di causa, invece, l’errata indicazione è presente (non nell’intestazione ma) nell’oggetto della domanda di partecipazione e concerne non solo la diversa indicazione del numero del lotto ma anche l’oggetto dello stesso (“<corsivo>Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale e scolastico per un periodo di 12 mesi - Lotto 2 “Santa Maria delle Mole e Cava dei Selci</corsivo>”) e lo specifico CIG ad esso riferibile, diverso da quello del lotto per cui la consorziata intendeva effettivamente concorrere;</h:div><h:div>- l’affermazione, presente nella sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui “<corsivo>una siffatta indicazione erronea costituisce probabilmente qualcosa di meno della documentazione irregolare o carente (in relazione alla quale l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 ammette il soccorso istruttorio), nella misura in cui appaia, secondo i criteri dettati dal cod. civ. per gli atti negoziali, riconoscibile, ed in quanto tale emendabile da parte della stazione appaltante. L’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta</corsivo>” non può essere condivisa, almeno in riferimento alla fattispecie oggetto di causa, perché applica i principi civilistici in materia di errore alla domanda di partecipazione che, invece, deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile concernenti l’interpretazione degli atti negoziali, tra cui viene in rilievo il criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c. (trattandosi di atto unilaterale non è possibile fare riferimento alla “<corsivo>comune intenzione dei contraenti</corsivo>”);</h:div><h:div>- l’impossibilità di qualificare la fattispecie come mero errore, inesattezza o irregolarità emerge dal contenuto concreto della domanda di partecipazione dove il riferimento al lotto deve essere correlato alle altre specifiche indicazioni ivi contenute quali:</h:div><h:div>1) l’espressa dichiarazione “<corsivo>di RITENERE REMUNERATIVA l’offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta</corsivo>”;</h:div><h:div>2) la dichiarazione di “<corsivo>accettare, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell’articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Tutte dichiarazioni che correlano la domanda di partecipazione all’offerta riferibile al lotto 2 e ai requisiti di esecuzione relativi a tale ultimo lotto e ciò a conferma della valenza sostanziale e non meramente formale della diversità di dichiarazione;</h:div><h:div>- il riferimento della sentenza del Consiglio di Stato alle regole in materia di riconoscibilità dell’errore non tiene conto dei principi di <corsivo>par condicio</corsivo> ed autoresponsabilità che regolano la partecipazione alle gare.</h:div><h:div>Da ultimo, non può essere condivisa l’impostazione di parte ricorrente nemmeno laddove prospetta la possibilità di un’ammissione con riserva alla fase successiva della gara in modo che l’effettiva volontà della consorziata possa essere desunta dal contenuto della busta contenente l’offerta tecnica; accedere ad una tale ricostruzione significherebbe consentire, in assenza di un idoneo supporto normativo, un’inammissibile commistione tra fase di ammissione alla gara e quella, necessariamente successiva, di valutazione delle offerte con la possibilità di una non prevista e antieconomica regressione del procedimento laddove il contenuto dell’offerta non impedisca la successiva esclusione dalla gara.</h:div><h:div>Per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:</h:div><h:div>1) respinge il ricorso;</h:div><h:div>2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Marino, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre oneri riflessi.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2026"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michelangelo Francavilla</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>