<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20251417320260518114023170" id="20251417320260518114023170" modello="3" modifica="21/05/2026 17:58:10" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="14173"/><fascicolo anno="2026" n="09553"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251417320260518114023170.xml</file><wordfile>20251417320260518114023170.docm</wordfile><ricorso NRG="202514173">202514173\202514173.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Arzillo</firma><data>21/05/2026 11:47:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Danilo Carrozzo</firma><data>18/05/2026 13:30:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Giordano,	Referendario</h:div><h:div>Danilo Carrozzo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di diniego dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi  - Cancelleria Consolare - Ufficio Visti del giorno 01.10.2025  - Pos. 24864, a firma del Vice Responsabile dell'Ufficio Visti della Cancelleria Consolare, notificato al ricorrente in data 7.10.2025, con il quale si comunica che la domanda di “Visto per Studio Immatricolazione a.a. 2025/2026”;</h:div><h:div>- della nota dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi  - Ufficio Visti del 3.11.2025, pervenuta per e-mail, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame presentata per conto del ricorrente in data 31.10.2025,</h:div><h:div>- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14173 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudiahilde Perugini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 175 con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia ; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Tunisi, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambasciata D'Italia A Tunisi e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorrente, cittadino Tunisino impugna il provvedimento di diniego dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 01.10.2025 - Pos. 24864, e  notificato il 7.10.2025, con il quale è stata respinta la domanda di “Visto per Studio Immatricolazione a.a. 2025/2026” per il seguente motivo: “<corsivo>il vostro “curriculum studiorum” si interrompe nel 2022, anno del conseguimento della vostra laurea. Considerato che avete 26 anni, l'interruzione degli studi di 3 anni e il grave ritardo negli studi, non si ritiene che vi siano i presupposti per il rilascio del visto da voi richiesto</corsivo>” nonché la successiva nota dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi  del 3.11.2025, pervenuta per e-mail, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame presentata in data 31.10.2025, in quanto “<corsivo>una volta chiusa la posizione su Universitaly a seguito di un diniego relativo al presente anno accademico (2025/2026) non è possibile procedere alla sua riapertura. La domanda di visto è stata già valutata nell'ambito delle competenze di questa Rappresentanza diplomatica ed in base alla documentazione presentata, questa Ambasciata non l'ha ritenuta idonea</corsivo>”.</h:div><h:div>In fatto, riferisce:</h:div><h:div>a) di aver conseguito il Diploma Nazionale di Laurea in Amministrazione Aziendale (Bachelor of Science in Business Administration) nel proprio paese, dopo un  percorso di studi di quattro anni presso la Tunis Business School - Università di Tunisi, con specializzazione “Finanza” e sotto-specializzazione “Economia Aziendale Internazionale” (doc. n. 2 della produzione del ricorreonte);</h:div><h:div>b) di possedere ottime competenze linguistiche e di aver altresì svolto un periodo lavorativo nel settore della consulenza finanziaria;</h:div><h:div>c) di avere intenzione di seguire il Corso di Laurea Magistrale a numero programmato in Digital Transformation Management” (Classe LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione) per l’anno accademico 2025/2026, indetto dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna);</h:div><h:div>d) di aver visto respinta la propria domanda di visto d’ingresso nonché l’istanza di autotutela successivamente inoltrata all’amministrazione.</h:div><h:div>Il ricorrente ha evidenziato l’illogicità, l’arbitrarietà e la carenza di motivazione del provvedimento soprattutto in considerazione della completezza della documentazione allegata alla domanda di visto (comprovante il possesso di tutti i requisiti necessari per il soggiorno in Italia) nonché dell’ottimo <corsivo>curriculum studiorum</corsivo> del ricorrente che non giustificava affatto la valutazione negativa effettuata dall’Ambasciata, peraltro neppure di sua competenza.</h:div><h:div>2. Con decreto monocratico n. -OMISSIS- è stato rilevato il difetto motivazionale del provvedimento impugnato in relazione alle deduzioni del ricorrente ed è stato ordinato il riesame dell’istanza.</h:div><h:div>3. Si è costituita il l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente con deposito del 12/12/2025 è stato comunicato il rilascio del visto all’esito del riesame e dell’intervista consolare.</h:div><h:div>4. All’esito della camera di consiglio del 15/12/25 la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare con contestuale fissazione del merito.</h:div><h:div>5. All’esito della discussione del merito del ricorso all’udienza del 12 maggio 2026, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori   come previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. Alla luce dello svolgimento del processo deve innanzitutto essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda caducatoria, essendo stato il provvedimento di diniego integralmente superato dall’intervenuto rilascio del visto in sede di riesame.</h:div><h:div>7. Devono, tuttavia, essere esaminate le censure di legittimità ai fini di eventuale domanda risarcitoria, come richiesto in memoria ex art. 73 c.p.a. dal ricorrente.</h:div><h:div>8. Con un primo articolato motivo di ricorrente deduce l’eccesso di potere e la violazione di legge relativamente alla valutazione dei presupposti di rilasci del visto. Segnatamente si lamenta l’arbitrarietà della valutazione dell’amministrazione circa l’incoerenza del corso di studi.</h:div><h:div>La doglianza è fondata nei termini che seguono.</h:div><h:div>9. Occorre preliminarmente premettere che l’amministrazione degli affari esteri, nel rilasciare il visto di ingresso, ha in ogni caso il potere di controllare che la finalità del soggiorno dichiarata sia effettiva, come desumibile dall’art. 4 c. 3 T.U.Imm. a mente del quale “<corsivo>Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)”.</corsivo> Lo stesso potere si desume dall’art. 4 del D.M. n 850 del 2011 secondo il quale “1<corsivo>. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. L’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.”</corsivo></h:div><h:div>Per consolidata giurisprudenza di primo grado e di legittimità, la valutazione relativa allo scopo del viaggio è connotata da discrezionalità particolarmente lata. Essa deve essere ancorata, in sede motivazionale, a dati oggettivi, e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo <corsivo>ab externo</corsivo>, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., ex multis, Cons. St., IV, n. 11744/2022).</h:div><h:div>10. Con particolare riferimento ai visti per studio, ritiene il Collegio che la valutazione di congruità del <corsivo>curriculum studiorum</corsivo> sia un indice dal quale l’amministrazione possa ragionevolmente desumere (in particolare in presenza di ulteriori indici) la non genuinità delle intenzioni manifestate dal richiedente.</h:div><h:div>Nel caso di specie, tuttavia, osserva il Collegio che la valutazione di incongruità del curriculum sia affetta da manifesta irragionevolezza e denoti un travisamento dei fatti, considerato che:</h:div><h:div>a) il richiedente è ancora in una fascia di età nella quale secondo <corsivo>l’id quod plerumque accidit</corsivo> è plausibile intraprendere corsi di formazione superiore;</h:div><h:div>b) il corso di studi prescelto si pone in continuità con gli studi già sostenuti nel proprio paese di origine e con l’esperienza lavorativa maturata in sede di primo approccio al mondo del lavoro;</h:div><h:div>c) a tale ultimo proposito, la parentesi lavorativa (tirocinio curriculare universitario di consulenza finanziaria in Tunisia presso la società Transsion Holdings  e, dal giugno 2023, impiego presso la Pearls Consulting, società di consulenza manageriale specializzata in trasformazione organizzativa ed eccellenza operativa, dapprima come “<corsivo>Consulente Junior per strategia e gestione</corsivo>” (dal 01.06.2023 al 31.12.2024) e, successivamente (dal 02.01.2025 al 18.06.2025) come “<corsivo>Consulente Senior per strategia e gestione</corsivo>” (cfr. doc. n. 3 e n. 4 del deposito di parte ricorrente), letta in continuità con gli studi pregressi e con il corso di studi prescelto, denota una continuità di interesse nell’area manageriale e gestionale.</h:div><h:div>11. Ne deriva che, alla in presenza di tale quadro ed in essenza di elementi specifici tali da indurre a ritenere inattendibile la dichiarazione della finalità del soggiorno, non possa ragionevolmente dedursi un intento elusivo. Tant’è che in sede di riesame la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.</h:div><h:div>Ne consegue che, sotto l’illustrato profilo, il ricorso è fondato.</h:div><h:div>12. Non può essere accolta la domanda di annullamento (e le rispettive doglianze) relativamente alla nota di risposta all’istanza di riesame, trattandosi di atto privo di autonoma lesività. Essa è meramente confermativa del provvedimento di diniego, e pertanto non censurabile in ragione del suo contenuto tenuto altresì conto della pacifica insussistenza di un obbligo di provvedere sulle istanze di riesame al di fuori dei casi di autotutela c.d. doverosa enucleati dalla giurisprudenza, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie.</h:div><h:div> 13. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto relativamente alla domanda di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ed il provvedimento deve essere dichiarato illegittimo nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>14. Le spese seguono la soccombenza (prevalente) dell’amministrazione e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di annullamento;</h:div><h:div>- lo accoglie nei termini di cui in motivazione relativamente alla domanda di accertamento e accerta l’illegittimità del provvedimento di diniego dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Cancelleria Consolare del giorno 01.10.2025 - Pos. 24864 per le ragioni esposte in motivazione sussistendo l’interesse del ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.;</h:div><h:div>- dichiara pertanto illegittima, per quanto di interesse, il provvedimento di diniego dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Cancelleria Consolare del giorno 01.10.2025 - Pos. 24864;</h:div><h:div>- condanna il MAECI alla refusione delle spese processuali, che si liquidano nell’importo di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Danilo Carrozzo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>