<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20251354120260527180625482" id="20251354120260527180625482" modello="4" modifica="03/06/2026 21:40:47" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="13541"/><fascicolo anno="2026" n="10641"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251354120260527180625482.xml</file><wordfile>20251354120260527180625482.docm</wordfile><ricorso NRG="202513541">202513541\202513541.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Arzillo</firma><data>03/06/2026 19:21:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Petroni</firma><data>27/05/2026 18:11:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Giordano,	Referendario</h:div><h:div>Giovanni Petroni,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa adozione di misure cautelari</h:div><h:div>del diniego di visto per lavoro subordinato n. 7033 del 08/07/2025 notificato l'8/07/2025 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 13541 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nzati Mbete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con il ricorso in esame, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, con cui il Consolato d’Italia a Casablanca, in data 8 luglio 2025, ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato a causa di una segnalazione a suo carico nel sistema di informazione Schengen, immessa da parte delle Autorità austriache. </h:div><h:div>Ha esposto, a tal fine, di aver chiesto ed ottenuto dalle suddette autorità, in data 19 agosto 2025, la cancellazione della segnalazione in questione e, conseguentemente, di aver chiesto alla Sede diplomatica di annullare in autotutela il provvedimento di rigetto, senza tuttavia ricevere un riscontro positivo.</h:div><h:div>Il ricorrente ha dunque affidato il ricorso ad un unico motivo, lamentando “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, abnormità, irragionevolezza”.</h:div><h:div>2. Costituitasi in giudizio con atto di mero stile, l’Amministrazione resistente ha depositato una relazione redatta dalla Sede diplomatica, con i relativi allegati, ove si legge che “Questo Ufficio, che ha accesso soltanto a quanto indicato sul sistema L-VIS, non poteva che procedere con il diniego della pratica con l’unica motivazione presente sul sistema (…). Il legale di parte, chiedeva a mezzo PEC del 03.09.2025 un riesame in autotutela in seguito alla cancellazione della segnalazione SIS da parte delle autorità austriache. Questo Ufficio rispondeva alla PEC il 05.09.2025 (…) indicando i motivi per cui non era possibile procedere al riesame in autotutela, in particolare la sospensione intervenuta ex art. 3 DL 145/2024 (…) la quale rende impossibile anche dal punto di vista informatico intervenire sulla pratica».</h:div><h:div>3. In esito all’udienza camerale del 27 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dal ricorrente, il Collegio ha fissato ai sensi dell’art. 55, comma 10, l’udienza pubblica del 26 maggio 2026 per la trattazione del merito del ricorso. In tale occasione il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>4. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. </h:div><h:div>5. La questione deve essere risolta riferendosi alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 24 novembre 2020 (ECLI:EU:C:2020:951, cause riunite C-225/19 e C-226/19); con tale pronuncia la Corte, nell’interpretare l'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del Codice dei visti (Regolamento CE 810/2009), ha stabilito che «uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto Schengen, a causa di un'obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l'identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione».</h:div><h:div>Tale indicazione, nell’interpretazione conforme data dalla Corte Europea alle disposizioni del Codice Visti, è necessaria per l’esercizio di diritto ad un giusto processo, previsto dall’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto permette all'interessato di difendere le proprie ragioni, con piena cognizione di causa, esercitando il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 15, nonché del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punto 53).</h:div><h:div>Di conseguenza, secondo le indicazioni della Corte, va garantito:</h:div><h:div>- che il richiedente cui sia stato negato il rilascio di un visto a causa di un'obiezione sollevata da uno Stato membro per uno dei motivi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), del Codice Visti possa conoscere il motivo specifico di rifiuto sotteso a tale decisione nonché l'identità dello Stato membro che ha sollevato l'obiezione al rilascio di detto documento;</h:div><h:div>- che anche se la motivazione corrispondente alla sesta casella del modulo uniforme è predefinita, l'autorità nazionale competente sia tenuta «a precisare, nella rubrica intitolata «Osservazioni» del modulo uniforme, l'identità dello Stato membro o degli Stati membri che hanno sollevato un'obiezione al rilascio del visto e il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione»;</h:div><h:div>- che il controllo giurisdizionale del diniego, ferma la giurisdizione di altri giudici nazionali sulla legalità sostanziale dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro, sia messo in condizione di «verificare se la decisione impugnata si fondi su una base di fatto sufficientemente solida e ad assicurarsi che essa non sia viziata da un errore manifesto» (v. in argomento sentenza Corte di Giustizia del 4 aprile 2017, Fahimian, C-544/15);</h:div><h:div>- che, in conclusione, lo Stato membro, che ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di visto, preveda «norme procedurali che contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti un visto, come la richiesta di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che si sono opposti al rilascio di un visto».</h:div><h:div>I principi elaborati dalla Corte di Giustizia appaiono applicabili anche ai visti nazionali, quale quello per cui è causa, richiesto per motivi di lavoro subordinato. Essi, infatti, sono coerenti con la disciplina nazionale in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi; d’altra parte, ragionando a contrario, non si giustificherebbe, in termini di ragionevolezza della scelta, una diversità di trattamento tra le due ipotesi.</h:div><h:div>La soluzione qui accolta risulta peraltro coerente con gli approdi da ultimo raggiunti dalla Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che, in base all’attuale normativa europea in materia di Sistema di Informazione Schengen (regolamento n. 2018/1861/UE), «la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica» (così Corte cost. sentenza n. 6/2026).</h:div><h:div>6. Ciò posto, e venendo alla fattispecie in esame, è pacifico che l’Ambasciata ha omesso di indicare nel provvedimento impugnato il motivo dell’obiezione avanzata dalle Autorità austriache, impedendo la possibilità di verificare le concrete ragioni sottese al diniego e dunque il pieno esercizio del diritto di difesa. </h:div><h:div>Essa, inoltre, non ha in alcun modo svolto attività istruttoria sul punto, né interloquendo con le autorità austriache, né sollecitando il contraddittorio verticale con l’interessato, che – una volta informato dalla segnalazione – ha immediatamente chiesto ed ottenuto la sua cancellazione, come dal medesimo ricorrente dedotto e documentato senza incorrere in contestazioni della controparte.</h:div><h:div>7. Deve ritenersi infine irrilevante ai fini della decisione l’attuale sospensione del nulla osta rilasciato al ricorrente e l’assenza di una espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 e d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis), anzitutto, in quanto l’illegittima conclusione negativa del procedimento per il rilascio del visto può aver inciso sulla perdurante inerzia del suddetto organo, stante il collegamento esistente tra i due procedimenti. In secondo luogo, la sospensione del nulla osta non sana il difetto istruttorio e motivazionale che inficia il provvedimento impugnato. Infine, è evidente che l’attività di competenza dello Sportello Unico potrà essere sollecitata nel corso del procedimento di riesame che sarà svolto dalla Sede diplomatica, anche considerato il notevole tempo trascorso dall’inizio della sospensione.</h:div><h:div>8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese di lite devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate come indicato in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Petroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>