<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20251189320260128143745627" id="20251189320260128143745627" modello="4" modifica="12/02/2026 17:32:14" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="16" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="11893"/><fascicolo anno="2026" n="02884"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5Q:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>5</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251189320260128143745627.xml</file><wordfile>20251189320260128143745627.docm</wordfile><ricorso NRG="202511893">202511893\202511893.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Arzillo</firma><data>12/02/2026 16:17:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Petroni</firma><data>29/01/2026 19:03:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Petroni,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Danilo Carrozzo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Ricorso per l'efficienza della pubblica amministrazione</h:div><h:div>per l'accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi dei ricorrenti per mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di ricongiungimento familiare, come disciplinati dagli artt. 29 e ss del D. Lgs. n. 286/98, e/o per il mancato rilascio nei termini di legge del visto per motivi familiari, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute anche <corsivo>medio tempore</corsivo> idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio prodotto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11893 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- Associazione per Gli Studi Giuridici Sull'Immigrazione (Asgi), Spazi Circolari, Associazione Arci Aps, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Santoro, Daniele Valeri, Carmela M. Cordaro, Salvatore Fachile, Roberta Aria, Loredana Leo, Giovanni Barbariol, Giulia Crescini, Chiara Salvini, Giulia Riontino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Stojanova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, Attiva Diritti Aps, Nonna Roma Odv, Cittadinanzattiva Aps, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Santoro, Federica Remiddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, Associazione Naga Odv, rappresentati e difesi dagli avvocati Valentina Nanula, Greta Airoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, Le Carbet Aps, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>vista la domanda introdotta dai ricorrenti al fine di ottenere che il Tribunale, “accertata la lesione diretta concreta ed attuale derivante dalla violazione dei termini dei procedimenti”, condanni il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito “MAECI”) “a porre rimedio alla situazione di inefficienza di cui nel presente ricorso mediante la adozione degli opportuni provvedimenti … nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;</h:div><h:div>Rilevato che la domanda formulata si fonda sul presupposto del “persistente, sistematico ed ingiustificato ritardo nella definizione delle istanze di rilascio del visto di ingresso per motivi familiari”, frutto della “generale mala organizzazione del MAECI”, che avrebbe determinato nei ricorrenti quella “lesione diretta concreta ed attuale dei propri interessi” necessaria al fine di legittimare il ricorso alla procedura di cui al d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198;</h:div><h:div>Rilevato che la situazione di perdurante “violazione sistematica dei termini del procedimento di rilascio del visto di ingresso per motivi familiari” costituirebbe, a detta dei ricorrenti, “fatto notorio”;</h:div><h:div>Rilevato che il giudizio su tale notorietà non appare indiscutibilmente condivisibile e ritenuto conseguentemente necessario disporre un approfondimento istruttorio onde verificare, per un verso, la effettività e la generalizzata diffusione dei ritardi lamentati e, per altro verso, la loro origine nelle modalità di  organizzazione del servizio relativo al rilascio dei visti d’ingresso per ricongiungimento familiare nella fase successiva al conseguimento del nulla osta da parte delle competenti Prefetture;</h:div><h:div>Ritenuto, peraltro, di dover limitare l’accertamento alle sole Ambasciate d’Italia a Il Cairo, Islamabad, Dakar, Teheran, Nairobi, Dhaka e al Consolato Generale d’Italia a Casablanca, ossia alle sole Ambasciate e Consolati interessati alle pratiche concernenti le persone fisiche ricorrenti e quelle intervenute nel presente procedimento;</h:div><h:div>Ritenuto, quindi, indispensabile, ai fini del decidere, richiedere al MAECI, anche quale ente sovraordinato alle competenti Ambasciate e Consolati, il deposito, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, di una dettagliata relazione nella quale si riferisca:</h:div><h:div>a)	sulla entità delle risorse strumentali, finanziarie ed umane a disposizione dei predetti Uffici;</h:div><h:div>b)	sulle misure organizzative adottate nello svolgimento del servizio concernente le domande di rilascio del visto per ricongiungimento familiare, anche con riguardo ai sistemi informatici eventualmente utilizzati;</h:div><h:div>c)	sulla eventuale esternalizzazione dell’attività di gestione e fissazione degli appuntamenti per la presentazione delle domande di visto, anche con riguardo alla regolamentazione della fase che si svolge dinanzi alle agenzie esterne;</h:div><h:div>d)	sul funzionamento del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis per il caso di inerzia, della l. 241/1990, con specifico riferimento ai procedimenti di cui si discute;</h:div><h:div>e)	sul numero delle domande presentate e definite nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025;</h:div><h:div>f)	sul tempo medio di conclusione dei procedimenti definiti, con separata indicazione dei tempi medi: (i) intercorrenti tra la richiesta di fissazione di appuntamento (anche se avanzata ad agenzia esterna) e la data dell’appuntamento; (ii) intercorrenti tra la presentazione della domanda presso la Sede diplomatica e l’emanazione del provvedimento conclusivo; (iii) intercorrenti tra la trasmissione telematica del nulla osta alla Sede diplomatica e l’emanazione del provvedimento conclusivo;</h:div><h:div>g)	sulla durata media degli eventuali adempimenti a carico delle parti private e sulla loro incidenza sulla durata complessiva del procedimento.</h:div><h:div>L’Amministrazione provvederà a depositare la predetta relazione, per il tramite della Avvocatura dello Stato, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 7 luglio 2026.</h:div><h:div>Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Petroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>