<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Cittadinanza_precedenti stupefacenti del coniuge separato di fatto. Osservazioni 10-bis post istruttoria" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20251181020260507161504284" id="20251181020260507161504284" modello="2" modifica="07/05/2026 19:14:17" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="11810"/><fascicolo anno="2026" n="09277"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251181020260507161504284.xml</file><wordfile>20251181020260507161504284.docm</wordfile><ricorso NRG="202511810">202511810\202511810.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\655 Floriana Rizzetto\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonietta Giudice</firma><data>07/05/2026 19:03:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Floriana Rizzetto,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Verico,	Primo Referendario</h:div><h:div>Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto 30.07.2025 adottato dal Ministro dell'Interno e consegnato all'interessato in data 19.08.2025 con il quale veniva respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana presentata in data 24.02.2023, contraddistinta al Prot. N. k.10/-OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11810 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Orelli Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 25 febbraio 2023.</h:div><h:div>II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 30 luglio 2025, l’Amministrazione ha respinto la domanda, a causa degli elementi di controindicazione risultati a carico del nucleo familiare dell’interessata, essendo, in particolare, emersa la seguente situazione penale del coniuge:</h:div><h:div>“<corsivo>in data 15/06/2010 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - cd allargato (art. 444, 445 cpp) del g.i.p. tribunale di Forlì irrevocabile il 02/10/2010 per il reato di detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti art. 73 d.p.r. 9/10/1990 n. 309 (accertato il 07/01/2010 in Forlimpopoli), in data 24/10/2016 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del tribunale in composizione monocratica di Forlì irrevocabile il 15/02/2018 - dichiarato inammissibile il ricorso dalla corte di cassazione di Roma in data 15/02/2018 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 comma 5 d.p.r. 9/10/1990 n.309 (commesso fino al 20/10/2016 in Forlimpopoli)</corsivo>”.</h:div><h:div>III. – La richiedente è insorta avverso l’atto di diniego con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, in quanto asseritamente affetto da vizi di <corsivo>Violazione degli artt. 3, 10 bis, 18 L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 9 L. n. – L. n. 91/1999 - Eccesso per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione ed istruttoria (violazione di legge per manifesta insufficienza della motivazione e per difetto di istruttoria)</corsivo>.</h:div><h:div>IV. - Il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure <corsivo>ex adverso</corsivo> svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.</h:div><h:div>V. – In vista della discussione del merito, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con cui ha replicato alle argomentazioni formulate dall'Amministrazione resistente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>VI. - All’udienza pubblica del 25 marzo 2026la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I. - Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>II. – Si controverte della correttezza della valutazione di inidoneità effettuata dalla p.a. resistente e del conseguente rigetto della domanda di cittadinanza in ragione delle condotte penalmente rilevanti del coniuge della richiedente, odierna ricorrente, risultato gravato dalla seguente situazione:</h:div><h:div>“<corsivo>in data 15/06/2010 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - cd allargato (art. 444, 445 cpp) del g.i.p. tribunale di Forlì irrevocabile il 02/10/2010 per il reato di detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti art. 73 d.p.r. 9/10/1990 n. 309 (accertato il 07/01/2010 in Forlimpopoli), in data 24/10/2016 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del tribunale in composizione monocratica di Forlì irrevocabile il 15/02/2018 - dichiarato inammissibile il ricorso dalla corte di cassazione di Roma in data 15/02/2018 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato art. 81 c.p., art. 73 comma 5 d.p.r. 9/10/1990 n.309 (commesso fino al 20/10/2016 in Forlimpopoli)</corsivo>”.</h:div><h:div>Nell’atto introduttivo del giudizio, segnatamente, la ricorrente lamenta la violazione delle proprie prerogative partecipative nonché, nel merito, la mancata considerazione della propria posizione personale, essendo il diniego fondato su pregiudizi che non riguardano la persona della richiedente, ma il coniuge, peraltro, non più appartenente al proprio nucleo familiare.</h:div><h:div>III. - Al riguardo deve essere preliminarmente chiarito che il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto dedotto dall’istante, non è privo di data ma, come risulta anche dalla copia versata in atti dalla stessa ricorrente unitamente all’atto introduttivo del giudizio (all. 2), reca la data, 30 luglio 2025, della sottoscrizione apposta con firma digitale dal Sottosegretario di Stato, per conto del Ministro dell’interno.</h:div><h:div>IV. – Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’operato della p.a. resistente sia immune dai vizi dedotti dalla parte, osservando, in primo luogo, quanto alla doglianza per la mancata valutazione delle osservazioni formulate dalla parte nel corso del procedimento in riscontro al preavviso di rigetto e alla presunta violazione dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990, che dette osservazioni sono pervenute ben oltre il termine di legge, quando il provvedimento di reiezione era già stato inoltrato alla firma degli Organi competenti. </h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio osserva che proprio il contestato punto della premessa motivazionale dell’impugnato provvedimento di diniego dà conto, a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto del 6 febbraio 2025, del decorso del termine, ivi assegnato, senza che siano pervenute le osservazioni dell’interessato (“<corsivo>l’interessato non ha fatto pervenire osservazioni ed è decorso il termine assegnato</corsivo>”).</h:div><h:div>In proposito, è utile osservare che, sebbene sia granitica la giurisprudenza sulla natura ordinatoria del termine di dieci giorni previsto dalla legge per deduzioni di parte al preavviso di diniego di cui all’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990 - stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge, per cui l’amministrazione è tenuta a valutare anche gli argomenti difensivi pervenuti oltre lo spirare dello stesso (<corsivo>ex multis</corsivo>, Tar Trento, sez. I n.120/2021; Tar Molise, sez. I, n. 144/2019; Tar Veneto, sez. II, n. 377/2018, Tar Puglia, Lecce, sez. III, n. 1314/2016) - tuttavia bisogna sottolineare che la previsione di cui all’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> si inscrive nell’ambito della fase istruttoria del procedimento. Pertanto, le conseguenze dell’assunto sul carattere ordinatorio del termine per le deduzioni del privato - anche a seguito delle modifiche dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> e dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della legge n. 241/1990, operate dal decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 – si esauriscono nell’ambito della fase istruttoria del procedimento, durante la quale vengono valutati, ponderati e accertati i fatti e gli interessi, pubblici o privati, coinvolti nel procedimento, anche mediante la partecipazione del privato nel rispetto del principio del contraddittorio. Ne deriva che, nel caso in cui le osservazioni e i documenti del privato pervengano oltre la conclusione di detta fase procedimentale, vale a dire nella fase decisoria ovvero nella fase eventuale integrativa dell’efficacia, in cui deve ritenersi esclusa la possibilità di un apporto partecipativo del privato, non può essere censurato l’<corsivo>agere </corsivo>dell’autorità pubblica che, come nel caso all’esame del Collegio, ha omesso di valutare le osservazioni e i documenti inviati dagli interessati oltre il termine assegnato, a istruttoria chiusa.</h:div><h:div>In questa prospettiva, con specifico riferimento al caso di specie, deve escludersi una violazione delle prerogative partecipative della ricorrente, visto che alla comunicazione di preavviso di rigetto del 6 febbraio 2025 è stato dato riscontro con una memoria inviata solo in data 24 luglio 2025 (v. mail di cui all’All. 4 del Ricorso), a ridosso dell’adozione dell’impugnato d.m. 30 luglio 2025 e quindi a istruttoria ormai conclusa. E che detta memoria sia pervenuta in un momento successivo alla chiusura della fase istruttoria è attestato dalla firma digitale apposta in calce all’impugnato decreto di diniego, in data 9 luglio 2025, dal responsabile dell’Ufficio competente, prima dell’invio alla firma del Ministro.</h:div><h:div>V. – Quanto alle restanti censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio riguardanti il merito della valutazione effettuata dalla p.a., devono essere parimenti disattese, dovendosi ritenere il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente i fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.</h:div><h:div>La valutazione della singola domanda di cittadinanza è fatta oggetto di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, che correttamente e ragionevolmente si estende anche ai componenti del nucleo familiare del richiedente.</h:div><h:div>Come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti ritenuti indicativi dell’effettiva e piena integrazione dell’istante.</h:div><h:div>Sicché i comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana della moglie, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono, con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che le condotte del coniuge - indicato nella domanda di cittadinanza quale familiare convivente dalla richiedente, che si è anche dichiarata fiscalmente a carico dello stesso, cumulandone il reddito - siano state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadina.</h:div><h:div>Del resto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il rapporto di parentela stabile e il legame affettivo della richiedente con il coniuge coinvolto in vicende penalmente rilevanti, sono condizioni suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni di coinvolgimento affettivo, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica (cfr, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 388/2026).</h:div><h:div>In altre parole, il diniego adottato, lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo, si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale, anche in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza <corsivo>iure matrimonii</corsivo>.</h:div><h:div>Invero, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.</h:div><h:div>In tale prospettiva è stato così chiarito che in questi casi non emerge un contrasto neppure con il principio delle responsabilità personale, non potendo trovare applicazione categorie logiche d’origine penalistica ( TAR Lazio, sez. V bis, n. 4704/2022 e 6522/2017: “<corsivo>ove la condotta non sia riferibile direttamente al soggetto che richiede la cittadinanza, bensì ad un suo congiunto è stato precisato che “è del tutto condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che “il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico</corsivo>”, cosicché “<corsivo>non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare</corsivo>”).</h:div><h:div>E nel caso che ci occupa, la posizione di particolare cautela assunta dall’autorità pubblica è tanto più giustificata se si tiene conto del grave disvalore dei fatti addebitati al familiare in questione – peraltro, in un caso ricadenti nel c. d. “periodo di osservazioni”, il decennio ante-domanda, in cui devono essere maturati, secondo giurisprudenza unanime, i requisiti necessari per ottenere lo <corsivo>status civitatis</corsivo> (Cons. Stato, sez. VI n. 52/2011; sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, nn. 2643, 4469, 4623, 11286 e 11026 del 2022; 10363/2024) - visto che la reità in materia di stupefacenti, oltre a mettere a rischio l'altrui incolumità, è particolarmente sintomatica di pericolosità sociale sul piano criminologico in ragione dei necessari contatti che si instaurano con i circuiti criminali della importazione, lavorazione e distribuzione illecita delle sostanze vietate.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono, si mostra non irragionevole né enorme la determinazione sfavorevole cui è addivenuta la p.a., alla quale non si può neanche rimproverare di non aver tenuto conto dell’asserita presa di distanza della ricorrente dal coniuge - con cui afferma di aver reciso i rapporti - visto che, sul punto, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il ricorso per la separazione giudiziale è stato presentato in data 7 luglio 2025, quindi successivamente al preavviso di rigetto e in prossimità dell’adozione del d.m. 30 luglio 2025, e che, pertanto, l’autorità procedente, avendo – <corsivo>ut supra </corsivo>chiarito - deciso allo stato degli atti e degli elementi istruttori raccolti, non poteva in alcun modo tenerne conto.</h:div><h:div>VI. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, visto che l’istante neanche offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.</h:div><h:div>Il fatto che la richiedente sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.</h:div><h:div>Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che <corsivo>“nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda”</corsivo> (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).</h:div><h:div>D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.</h:div><h:div>VII. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>VIII. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/03/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Margherita Vinciarelli</h:div><h:div>Antonietta Giudice</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>