<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20251013620251016161504192" descrizione="Accesso agli atti di gara - Accoglie" gruppo="20251013620251016161504192" modifica="22/10/2025 23:17:00" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Coopservice Soc. Coop. P. A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="10136"/><fascicolo anno="2025" n="18515"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20251013620251016161504192.xml</file><wordfile>20251013620251016161504192.docm</wordfile><ricorso NRG="202510136">202510136\202510136.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Savi</firma><data>16/10/2025 18:54:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Giovanna Vigliotti,	Primo Referendario</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- della nota di comunicazione di aggiudicazione della Stazione appaltante <corsivo>ex</corsivo> art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e datata 8 agosto 2025, nella parte in cui accoglie, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'istanza di oscuramento presentata dalla società I.s.s. Italia A. Barbato s.r.l. e con la quale è stata fornita la relazione tecnica della controinteressata massicciamente omissata, soprattutto nei punti fondamentali su cui fonda la proposta tecnica; </h:div><h:div>- del diniego parziale di accesso frapposto dalla Stazione appaltante; </h:div><h:div>- di ogni altro atto/provvedimento avente ad oggetto la decisione assunta dalla stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento di parti della offerta presentata dalla controinteressata;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso integrale alla suddetta documentazione tecnica dell’impresa controinteressata</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della stazione appaltante all’ostensione della documentazione richiesta.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10136 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Coopservice Soc. Coop.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Aeroporti di Roma S.p.A., Aerport Cleaning s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Massimiliano Cesare, Francesco Vecchione, Alfonso Pisanzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma S.p.A. e di Aerport Cleaning s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La ricorrente ha partecipato alla gara bandita per l’affidamento in subappalto dei servizi di pulizia presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma), procedura 616. RdO_769 CIG B1E37C0FCD, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il 30.5.2024 e sul sito www.sg.adr.it in data 17.05.2024. </h:div><h:div>2. All’esito della gara, la ricorrente è risultata aggiudicataria della procedura, mentre la I.s.s. Italia A. Barbato s.r.l. si è posizionata seconda in graduatoria. La stazione appaltante ha, peraltro, accolto la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata, “[…] <corsivo>ritenendo che, visto quanto dichiarato e comprovato, le informazioni ivi contenute relative alla precipua identità del concorrente siano tali da integrare, anche alla luce della documentazione di gara e degli aspetti su cui si è svolto il giudizio tecnico, un segreto commerciale meritevole di tutela ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 del Codice e 98 del D.l.gs 30/2005</corsivo> […]”, sul presupposto che “[…] <corsivo>La documentazione oggetto della richiesta di oscuramento, infatti, attiene esclusivamente a criteri tecnici di natura discrezionale, attribuiti previa acquisizione di specifiche e soggettive relazioni del concorrente, oggetto di valutazione sulla base di una griglia in cui vengono valorizzati in termini di premialità, da un lato, le abilità organizzative, gestionali e di innovazione del concorrente; dall’altro, la chiarezza, il livello di approfondimento, la completezza ed anche la puntualità nel rinvio alla conferente normativa della relazione stessa</corsivo> […]”.</h:div><h:div>3. La Coopservice ha, quindi, proposto il presente ricorso per vedere accertato il proprio diritto ad accedere alle parti oscurate dell’offerta tecnica, tenuto conto, peraltro, che la controinteressata ha presentato ricorso avverso l’aggiudicazione.</h:div><h:div>4. L’impugnativa è affidata a un unico motivo con cui si deduce “<corsivo>Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 184/2006 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 e s.m.i. e segnatamente degli artt. 22 e ss.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del D. Lgs. 30/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. 33/2013. Violazione del diritto di difesa. Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dell’art. 6, par. 1, della convenzione dei diritti dell’uomo. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, autovincolo e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento</corsivo>”.</h:div><h:div>5. In particolare, rileva la ricorrente che la richiesta di oscuramento formulata dalla controinteressata sarebbe standardizzata e non contestualizzata alla specificità della singola gara, non indicando analiticamente e dettagliatamente le parti dell’offerta da sottrarre all’accesso. A sua volta, la Stazione appaltante si sarebbe limitata ad accogliere tale opposizione con altrettanto stereotipate affermazioni, adducendo, indiscriminatamente e per quattro operatori economici, la “<corsivo>precipua identità del concorrente</corsivo>”, le informazioni collegate a “<corsivo>criteri tecnici di natura discrezionale</corsivo>” e l’intento di evitare “<corsivo>il fenomeno dell’appiattimento delle offerte in fase di</corsivo> gara”, profili argomentativi che esorbiterebbero dal novero della motivazione come invece è perimetrata in siffatti casi.</h:div><h:div>6. Mancherebbero, pertanto, sia quella “comprovata e motivata opposizione” circoscritta unicamente a quelle parti che costituiscono segreti commerciali/industriali, sia valutazione dettagliata e puntuale della Stazione appaltante, la quale – anziché accogliere acriticamente e senza alcuna istruttoria e motivazione l’opposizione della controinteressata – avrebbe dovuto invece svolgere un autonomo e discrezionale apprezzamento sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposizione.</h:div><h:div>7. Anche a prescindere da quanto sopra, il diritto di accesso dovrebbe prevalere sul diritto alla riservatezza aziendale quando è strumentale alla difesa in giudizio del richiedente nell’ambito della procedura di affidamento del contratto.</h:div><h:div>8. Aeroporti di Roma S.p.A. si è costituita in resistenza, svolgendo difese con cui si ripropongono, in sostanza, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato.</h:div><h:div>9. Alla camera di consiglio del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10. Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>11. Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del codice dei contratti ,“<corsivo>Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione</corsivo> […] <corsivo>possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali</corsivo>, <corsivo>anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico</corsivo>”.</h:div><h:div>12. Il successivo art. 36 stabilisce quanto segue:</h:div><h:div>“<corsivo>L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a)</corsivo>”.</h:div><h:div>13. L’assetto tracciato dal nuovo codice dei contratti ha instaurato un sistema per cui, ferma restando la disciplina generale sull’accesso documentale per come declinata dall’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato, presunto <corsivo>iuris et de iure</corsivo> dal legislatore in considerazione dell’utile piazzamento nella graduatoria finale.</h:div><h:div>14. Quanto al limite costituito dall’esistenza di segreti tecnici o commerciali, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio <corsivo>know-how</corsivo>. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al <corsivo>know how</corsivo> dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, V, 24.3.2025, n. 2384).</h:div><h:div>15. Nel caso di specie, la richiesta di oscuramento formulata dalla controinteressata è motivata sul presupposto che “<corsivo>l’offerta tecnica contiene informazioni tecnico/organizzative nelle quali sono evidenziate metodologie di prestazione del servizio, soluzioni operative adottate, organigrammi e logistiche, strutture organizzative dell’appalto, piano operativo di lavoro, tecniche di pulizia, attrezzature e loro caratteristiche tecniche, prodotti e marche dei detergenti impiegati, nominativi dei fornitori, formazione del personale e metodologie di controllo</corsivo> […] <corsivo>Tale documentazione non solo costituisce know how aziendale, frutto dell’attività intellettuale che presenta il carattere della novità, coperto da riservatezza e non divulgabile in quanto la sua conoscenza e diffusione danneggerebbero gli interessi commerciali e nuocerebbero, senza ombra di dubbio, ad una concorrenza leale tra le imprese operanti nel settore, ma rappresenta il frutto di grandi investimenti aziendali in termini di Qualità, testimoniate dalle certificazioni ISO 9001 (Qualità), SA8000 (Etica), ISO 14001 (Ambientale), ISO 45001 (Sicurezza), in possesso all’azienda. Quanto rappresentato nella Relazione Tecnica richiama il Sistema Integrato della Qualità aziendale che rappresenta un “Plus” proprio delle aziende, la cui diffusione danneggerebbe gravemente le società stesse</corsivo>”.</h:div><h:div>16. La suddetta argomentazione non può soddisfare il requisito della motivata e comprovata dichiarazione richiesta dalla normativa, posto che non si incentra su informazioni specificamente individuate, ma ingloba, in una valutazione unitaria, profili diversissimi (come visto, ad esempio, le informazioni tecnico/organizzative, le tecniche e le attrezzature di pulizia e addirittura i prodotti e le marche dei detergenti impiegati), la cui unitaria considerazione conforta la tesi ricorsuale circa il carattere standardizzato e non contestualizzato della motivazione posta alla base della richiesta di oscuramento.</h:div><h:div>17. Neppure può assumere rilevanza la circostanza, addotta dalla stazione appaltante, per cui i documenti richiesti atterrebbero a “<corsivo>criteri tecnici di natura discrezionale, attribuiti previa acquisizione di specifiche e soggettive relazioni del concorrente, oggetto di valutazione sulla base di una griglia in cui vengono valorizzati in termini di premialità, da un lato, le abilità organizzative, gestionali e di innovazione del concorrente; dall’altro, la chiarezza, il livello di approfondimento, la completezza ed anche la puntualità nel rinvio alla conferente normativa della relazione stessa</corsivo>”. Che le informazioni contenute nella documentazione richiesta siano oggetto di apprezzamento discrezionale ai fini dell’attribuzione del punteggio è, semmai, elemento che giustifica l’accessibilità dell’informazione, in quanto a seguire il ragionamento di ADR si perverrebbe a negare qualsivoglia possibilità di tutela giurisdizionale avverso l’operato della commissione giudicatrice.</h:div><h:div>18. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente diritto della parte ricorrente di accedere alle informazioni richieste, mediante presa visione ed estrazione di copia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.</h:div><h:div>19. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e la stazione appaltante, mentre tra le altre parti possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione adottata da ADR in ordine alla richiesta di oscuramento presentata dalla I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. e ordina l’ostensione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza.</h:div><h:div>Condanna Aeroporti di Roma S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Spese compensate tra le altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Savi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>