<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250695220260210092342436" descrizione="" gruppo="20250695220260210092342436" modifica="10/02/2026 10:01:34" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Getyourguide Deutschland Gmbh" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06952"/><fascicolo anno="2026" n="02651"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250695220260210092342436.xml</file><wordfile>20250695220260210092342436.docm</wordfile><ricorso NRG="202506952">202506952\202506952.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>filippo maria tropiano</firma><data>10/02/2026 10:01:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento dell'AGCM del 25 marzo 2025 n. 31517, notificato l'8 aprile 2025, reso a valle del Procedimento PS12603 – “Servizi biglietteria Parco Archeologico del Colosseo”; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6952 del 2025, proposto da Getyourguide Deutschland Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia D'Alberti, Irene Picciano, Maria Vittoria La Rosa, Carlo Edoardo Cazzato, Enzo Marasa', Donata Cordone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Cultura, Parco Archeologico del Colosseo, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’AGCOM;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La vicenda all’esame del Collegio origina da un procedimento avviato in data 11 luglio 2023 dall’AGCM nei confronti della società CoopCulture (concessionaria del servizio di biglietteria del Parco del Colosseo) e delle società Tiqets International BV, Musement S.p.A.,  GetYourGuide Deutschland GmbH, Viator Inc.; procedimento poi esteso, in data17 ottobre 2023, anche nei confronti di City Wonders Limited, Italy with family S.r.l. e Walks LLC, per possibili violazioni, rispettivamente, dell’articolo 20 (quanto alla posizione di CoopCulture) e degli articoli 23, comma 1, bb-bis), 24 e 25 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206  cd. Codice del Consumo (quanto alle altre parti del procedimento). </h:div><h:div>Nella comunicazione di avvio, l’Autorità rappresentava che, da informazioni acquisite, era emersa la sostanziale indisponibilità dei biglietti per accedere al Parco Archeologico del Colosseo sul sito del venditore ufficiale (per l’appunto CoopCulture), biglietti sempre reperibili, a prezzi maggiorati, sui siti delle piattaforme di altri operatori, tra i quali l’odierna esponente. </h:div><h:div>Il termine di conclusione della fase istruttoria, in considerazione delle istanze pervenute da alcune parti del procedimento (tra cui l’odierna istante) e, in generale, dell’esigenza di garantire il pieno esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa, è stato prorogato più volte. </h:div><h:div>In data 30 agosto 2024 è pervenuta la memoria conclusiva di GetYourGuide. </h:div><h:div>In data 10 ottobre 2024, l’amministrazione ha trasmesso all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni richiesta di parere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, riscontrata l’8 novembre 2024. </h:div><h:div>All’esito dell’istruttoria, l’Autorità si è determinata nei sensi del gravato provvedimento e ha accertato che la società esponente ha posto in essere, assieme alle altre parti del procedimento indicate in atti, una condotta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e, a far data dal 2 aprile 2023, dell’articolo 23. Comma 1, bb-bis del medesimo Codice.  </h:div><h:div>L’Autorità ha dunque irrogato nei confronti della società ricorrrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.600,00 (cinque milioni e seicentomila/00) vietando l’ulteriore diffusione e continuazione della pratica. </h:div><h:div>2. Ciò ricordato, la GetYourGuide ha contestato la legittimità della sanzione, lamentando, in primis, la violazione di profili procedurali e segnatamente: </h:div><h:div>- il difetto di legittimazione passiva e la non imputabilità delle pratiche ad essa istante, in quanto le stesse sarebbero state poste in essere da soggetto giuridico diverso e indipendente (GetYourGuide Tours &amp; Tickets GmbH); </h:div><h:div>- la presunta illegittimità delle proroghe del termine di conclusione del procedimento e il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento stesso; </h:div><h:div>- l’inutilizzabilità delle prove, perché acquisite dall’Autorità nei riguardi di soggetto diverso, e la non conducenza delle stesse per dimostrare la pratica contestata. </h:div><h:div>Nel merito, l’istante ha poi contestato il provvedimento, assumendo l’insussistenza della condotta contestata e l’erronea “lettura” delle risultanze istruttorie. </h:div><h:div>Da ultimo, la ricorrente ha contestato il <corsivo>quantum </corsivo>sanzionatorio perché irragionevole e sproporzionato. Sulla base delle sopra sintetizzate doglianze ha concluso per l’annullamento dell’atto.  </h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, diffusamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 26 novembre 2025. </h:div><h:div>3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. </h:div><h:div>Vale ribadire che il procedimento di cui si verte è stato avviato dall’Autorità sulla base di significative evidenze, acquisite d’ufficio e tramite notizie di stampa, relative all’impossibilità per i consumatori di acquistare i biglietti per l’accesso al Parco Archeologico del Colosseo al prezzo base offerto sul sito di CoopCulture, concessionario e rivenditore ufficiale; a fronte della possibilità di acquistare sempre i medesimi biglietti a prezzo maggiorato sui siti delle piattaforme dei grandi tour operator (anch’essi sanzionati e di cui la ricorrente fa parte). </h:div><h:div>Era infatti risultato che i titoli di accesso destinati ai consumatori risultavano sistematicamente esauriti nell’arco di pochi secondi/minuti dalla loro immissione in vendita, mentre continuavano ad essere reperibili, a condizioni economiche sensibilmente maggiorate, tramite i canali di distribuzione dei grandi tour operator.  </h:div><h:div>La velocità con cui si esaurivano i biglietti appena messi in vendita palesava l’utilizzo abusivo di strumenti automatizzati nel processo di acquisto dei titoli di ingresso, posto che tali strumenti si caratterizzano per l’immediatezza con cui consentono un’”incetta” dei biglietti, dando luogo al cd. sold out nel giro di pochi istanti.  </h:div><h:div>E vale anche ricordare che, a causa di tale fenomeno (trattato anche dai media dell’epoca), le amministrazioni competenti hanno provveduto a indire l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la creazione di un elenco ufficiale degli Operatori del Parco archeologico del Colosseo”, pubblicato sul sito internet istituzionale in data 19 novembre 2024, con il quale sono stati sollecitati gli operatori del settore turistico a manifestare il proprio interesse all’inserimento in un apposito elenco di soggetti accreditati per l’acquisto dei biglietti di accesso al sito culturale su una piattaforma specifica (B/B, business to business), distinta da quella destinata alla generalità degli utenti (B/C, business to consumer), al fine di commercializzarli necessariamente in associazione a prodotti e/o servizi aggiuntivi di natura culturale o divulgativa (avviso ritenuta legittimo con sentenza dello stesso TAR del Lazio, 7 ottobre 2025, n. 17136/2025). </h:div><h:div> 4. Tanto rammentato, il Collegio, riservando per ragioni logiche di argomentare appresso sul primo motivo di diritto, rileva l’infondatezza del motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento (che l’istante ritiene di natura perentoria), anche per effetto delle diverse proroghe illegittime disposte dall’Autorità in violazione del Regolamento sulle procedure istruttorie. </h:div><h:div>Giova al riguardo confermare il solido orientamento della Sezione, il quale predica la natura non perentoria del termine previsto dall’articolo 7 del citato regolamento, la cui violazione non rileva, ex se, quale causa di illegittimità dell’atto finale. </h:div><h:div>Né è ipotizzabile nel caso di specie alcun pregiudizio al diritto di difesa delle parti, dato che l’esponente ha potuto interloquire regolarmente con l’amministrazione e che le varie proroghe sono state tutte dettate da precise esigenze istruttorie.</h:div><h:div>Deve pure ribadirsi l’assunto consolidato secondo cui l’Antitrust può prorogare il termine fino ad un massimo di 60 giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento, sol che le singole proroghe siano congruamente motivate e che esse servano a garantire lo stesso diritto di difesa del soggetto incolpato. </h:div><h:div>Nel caso di specie, le prime proroghe sono state motivatamente disposte per esaminare gli impegni presentati dalle parti, nonché per tenere conto dell’estensione soggettiva del procedimento, con riguardo ad una vicenda caratterizzata da un alto grado di complessità. </h:div><h:div>Quanto alle ultime due proroghe disposte dall’Autorità, esse sono state imposte dalla sopravvenuta adozione del nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie, il quale ha introdotto la possibilità per il professionista, nella fase decisoria, di presentare controdeduzioni scritte direttamente al Collegio (facoltà sfruttata dalla ricorrente). </h:div><h:div>La facoltà di proroga possa essere esercitata anche per più di due volte, in quanto una lettura sistematica delle pertinenti previsioni conduce a ritenere non limitato il numero delle proroghe ammesse del termine di conclusione del procedimento, pena la compressione delle esigenze probatorie e la causazione di un vulnus agli stessi interessi delle parti incolpate. </h:div><h:div>E’ palese come un’istruttoria completa garantisca infatti lo stesso diritto di difendersi del professionista. </h:div><h:div>Ragionare altrimenti pregiudicherebbe inoltre il principio di effettività del diritto antitrust, il quale impone accertamenti istruttori completi, per assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori.</h:div><h:div>5. Quanto alle censure incentrate sulla dedotta insussistenza della condotta addebitata alla società ricorrente e sulla mancanza e/o inutilizzabilità delle prove acquisite dall’Autorità, si osserva quanto segue. </h:div><h:div>Le evidenze istruttorie sono state condotte sulla società GetYourGuide Tours &amp; Tickets GmbH (di seguito anche solo “GYG Tours” o la controllata), controllata dalla ricorrente, che opera, per conto della controllante, come rivenditrice dei biglietti per l’accesso al Parco del Colosseo, con la previsione di un servizio aggiuntivo costituito dall’approntamento di una mappa digitale del sito. </h:div><h:div>Orbene, in disparte quanto si dirà sulla riferibilità delle condotte, alla odierna ricorrente, rileva il Collegio che le evidenze istruttorie hanno attestato, con alto grado di  univocità indiziaria, che nel periodo da luglio 2019 a ottobre 2023 la ricorrente e gli altri operatori indicati nel provvedimento hanno effettuato acquisti con modalità automatizzate, che hanno consentito loro di effettuare acquisti massivi, non compatibili con l’attività umana, di fatto sottraendo ed esaurendo tutti i biglietti contestualmente alla loro immissione sulla piattaforma, con conseguente impossibilità per il normale consumatore di acquisire il titolo di ingresso al sito del Colosseo. </h:div><h:div>I documenti acquisiti nel corso di istruttoria hanno dato conto (segnatamente i report e i file di CoopCulture che riportavano i dati di vendita dei biglietti suddivisi per operatore, dai quali emerge che attraverso il canale Business/Business venivano venduti 50% dei biglietti d’ingresso giornalieri fino ad arrivare a picchi di oltre 72%, mentre nel canale ordinario Business/Consumer i normali acquirenti riuscivano al più ad acquisire il 25% dei titoli) della condotta continuata e generalizzata di accaparramento dei biglietti, con l’effetto di determinare un indebito condizionamento dei consumatori, che erano costretti ad acquistare biglietti a prezzi maggiorati presso i grandi tour operator, spesso in abbinamento a servizi accessori. </h:div><h:div>Circa la prova dell’utilizzo dei sistemi automatizzati, il medesimo provvedimento dà conto in maniera del tutto esaustiva dei riscontri istruttori che hanno confermato la pratica abusiva. </h:div><h:div>In particolare, in motivazione dell’atto (punti da 153 a156), viene illustrato che la ridetta società che fa capo alla ricorrente ha utilizzato costantemente la tecnica del <corsivo>freezing </corsivo>(il congelamento dei biglietti nel carrello al fine di sottrarli alla vendita e di “pilotare” l’acquisto). </h:div><h:div>Il fenomeno è descritto almeno a partire dal mese di marzo 2023, come risulta dalla corrispondenza del 18 aprile 2023 in cui il personale di CoopCulture procede allo sblocco di alcuni biglietti “freezati” oggetto di una rilevazione effettuata nella medesima data (e, tra questi, sono compresi anche biglietti “bloccati” da GetYourGuide anche molte settimane prima). </h:div><h:div>GyG Tours è, inoltre, presente anche nella rilevazione di biglietti “freezati” effettuata dal concessionario in data 27 maggio 2023 ed è annoverata tra i soggetti che, in una mail del 13 marzo 2023 contenente un elenco di Grandi Clienti classificati in base al numero totale di biglietti acquistati, il concessionario definiva “accaparratori turni sotterranei” tramite la tecnica del <corsivo>freezing.</corsivo>
			</h:div><h:div>Egualmente, i paragrafi 354-356 del provvedimento illustrano che la documentazione istruttoria disvela l’uso di strumenti automatizzati da parte di GetYourGuide Tours e che la società è presente sempre nei report di biglietti “freezati” elaborati da CoopCulture; da tali report emerge che i titoli sono stati bloccati anche per settimane. </h:div><h:div>Né può dirsi che i documenti indicati nel procedimento siano di scarsa intellegibilità.  I documenti su cui si è basato l’addebito riportano chiaramente data ed ora della rilevazione, la piattaforma interessata, gli “eventi” rilevati e l’identificabilità dell’operatore che interagiva col sistema mediante i predetti sistemi automatizzati. </h:div><h:div>Indicativo (e perfettamente comprensibile nella sua rilevanza indiziaria) è poi il documento riguardante il report dei titoli “freezati”, il quale mostra la data della rilevazione dei biglietti bloccati, la data cui si riferiscono i biglietti, la data di blocco, tutti riconducibili alla società ricorrente. </h:div><h:div>Si deve anche precisare che, un conto è il freezing quale tecnica che attraverso automatismi consente di far transitare i biglietti da un carrello ad un altro, così aggirando il tempo massimo fissato per la permanenza dei titoli in un carrello, altro sono i blocchi accidentali dei biglietti legati a occasionali e fisiologici problemi tecnici della piattaforma (problema pure verificatosi, ma risolto dal concessionario con il rilascio di una versione aggiornata del software il 20 febbraio 2023 e cioè in data  antecedente ai report in cui è menzionata la ricorrente). </h:div><h:div>6. Quanto alla qualificazione della condotta come aggressiva e alla sua sussumibilità nell’ambito di operatività degli articoli 24 e 25 del d. lgs. 206/2005, si osserva che, con ragionamento logico che resiste al sindacato estrinseco del TAR, l’Autorità ha valorizzato l’effetto combinato tra l’acquisto massivo automatizzato che ha provocato l’indisponibilità dei biglietti per il pubblico consumeristico e la contestuale rivendita a prezzi significativamente maggiorati, anche insieme ad altri servizi aggiuntivi.</h:div><h:div>La condotta, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale, è stata apprezzata nella sua unicità e generalità, mediante una visione “sinottica” e affatto aliena a considerazione atomistica dei singoli comportamenti. </h:div><h:div>Detto altrimenti, è emersa la pratica scorretta nella sua dimensione generalizzata e complessiva, lesiva delle scelte negoziali dei normali clienti, i quali hanno subito un chiaro condizionamento nelle loro scelte di acquisto, posto che erano costretti ad acquistare i biglietti a costi maggiorati (e abbinati servizi aggiuntivi) come offerti dai principali rivenditori secondari. </h:div><h:div>Si tratta di una valutazione che è in linea con la giurisprudenza in materia che ritiene sussistente l’indebito condizionamento quando la condotta del professionista limita o è idonea a limitare sensibilmente la libertà negoziale e il comportamento consumeristico; dovendosi fare riferimento ad una nozione di consumatore medio, che viene indotto ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non adotterebbe. </h:div><h:div>7. Quanto ancora alle contestazioni incentrate sulla lamentata non riconducibilità delle condotte nell’alveo dell’articolo 23, comma 1, lett. bb-bis del medesimo Codice del Consumo, si osserva che la condotta contestata rientra nella fattispecie astratta disegnata dal legislatore, in linea con quanto previsto con la presupposta direttiva comunitaria 2019/2161. </h:div><h:div>La norma nazionale di recepimento ha esteso la tutela dei consumatori a fronte di condotte consistenti nella rivendita di biglietti d’ingresso a “eventi” culturali e sportivi acquistati utilizzando sistemi automatizzati (che consentono dunque ai professionisti di fare incetta di titoli in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario), limitando l’accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. </h:div><h:div>Nulla quaestio sul fatto che l’accesso al sito de quo rientri nel concetto di “evento culturale”, <corsivo>lato sensu</corsivo> inteso, posto che per altro viene in questione un sito di importantissimo rilievo che a ben ragione può essere qualificato come bene “comune” di natura culturale, secondo la definizione della migliore dottrina civilistica e amministrativistica.</h:div><h:div>8. Deve a questo punto essere pure respinta la prima doglianza esposta in ricorso, con cui la società esponente assume la propria estraneità rispetto a condotte riconducibile alla società GetYourGuide Tours &amp; Tickets GmbH (cui è collegata pure la lagnanza relativa alla inutilizzabilità di prove non riferibili all’esponente). </h:div><h:div>Va premesso che la ricorrente ha ammesso l’effettivo rapporto di controllo esistente fra essa GetYourGuide Deutschland e GetYourGuide Yours &amp; Tickets GmbH, altresì dando per annesso il coinvolgimento diretto nell’attività economica di promozione e vendita dei biglietti per la visita del Colosseo nel cui ambito si inseriscono le condotte contestate. </h:div><h:div>Tali circostanze consento di riferire, come opinato nel provvedimento dell’Autorità, la riferibilità della pratica in capo al soggetto controllante, valendo anche nei riguardi dell’esponente gli accertamenti effettuati presso la controllata.  </h:div><h:div>Come evidenziato nei punti 149 e 150 del provvedimento gravato, GetYourGuide Deutschland gestisce una piattaforma digitale di intermediazione che permette a fornitori terzi di offrire in vendita agli utenti titoli di accesso a siti turistici, unitamente a visite guidate, escursioni e altre attività turistiche. La società ha rappresentato che i soggetti che si avvalgono della propria piattaforma stabiliscono autonomamente sia i servizi offerti che il loro prezzo, senza alcuna selezione, monitoraggio o controllo preventivo da parte di GetYourGuide Deutschland GmbH. </h:div><h:div>GetYourGuide Deutschland GmbH ha costituito la società separata GetYourGuide Tours &amp; Tickets GmbH, per operare come venditore diretto di alcuni servizi. Ha riferito che, attraverso la controllata GetYourGuide Tours &amp; Tickets GmbH, ha operato come rivenditrice dei biglietti per l’accesso al Parco Archeologico del Colosseo, prevedendo come servizio aggiuntivo solo una mappa digitale del Parco Archeologico compresa nel prezzo stabilito da GetYourGuide Tours &amp; Tickets GmbH per la rivendita del biglietto. </h:div><h:div>Ne consegue che devono applicarsi i principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che in presenza di una società che detiene il 100% del capitale sociale di un'altra società, si presume che la società controllante eserciti un'influenza determinante nello svolgimento dell'attività della controllata, tale da farla ritenere responsabile per gli illeciti da quest'ultima materialmente realizzati. </h:div><h:div>Il che è la declinazione del principio eurounitario secondo cui la regola che prescrive che la controllante risponde dell’illecito antitrust posto in esser dalla controllata, deve essere applicato anche in materia di sanzioni per pratiche commerciali scorrette. </h:div><h:div>E così pure deve farsi applicazione al caso di specie dell’affermazione giurisprudenziale la quale predica l’imputazione dell’illecito a più società collegate tal che si configurano come un unico professionista cui risulta imputabile l'illecito in modo unitario. </h:div><h:div>E’ infatti sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di un'attività d'impresa "finalizzata" alla promozione o commercializzazione di un prodotto o di un servizio traendone uno specifico e diretto vantaggio economico o commerciale, in linea con una accezione sostanzialistica della qualifica di "professionista", di derivazione comunitaria, idonea a garantire l'effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. </h:div><h:div>Per altro, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale, la società ricorrente non ha fornito alcuna prova che la società controllata potesse decidere autonomamente la propria condotta; la mera distinta soggettività giuridica non vale a determinare in modo autonomo la linea di condotta sul mercato, che si presume, al converso, unitaria e imposta dal soggetto controllante.</h:div><h:div>9. Così evidenziata l’infondatezza delle censure riguardanti gli aspetti procedurali e il merito della valutazione effettuata dall’Autorità, deve anche respingersi la contestazione incentrata sul <corsivo>quantum</corsivo> sanzionatorio. </h:div><h:div>Rammentato invero che l’Autorità gode di ampia discrezionalità nel determinare i criteri in base ai quali stabilire gli importi delle sanzioni, si osserva come l'Antitrust si sia attenuta ai parametri previsti dall'articolo 11 della legge 689 del 1981 come richiamata dall'articolo 27 comma 13 del Codice del Consumo.</h:div><h:div>L’amministrazione ha tenuto presente la gravità della violazione e l'elevato grado di negligenza ravvisato in capo al professionista,  che ha causato significativi pregiudizi economici ai consumatori, rendendo inaccessibili i biglietti a prezzo base e condizionando la loro scelta commerciale (proprio con riferimento alla possibilità di accedere ad un sito archeologico importantissimo, così evidentemente valorizzando il particolare profilo culturale che connotava l'interesse di cui erano portatori i potenziali acquirenti dei titoli di ingresso, con riferimento ad un bene “comune” di natura cultuarale). </h:div><h:div>In sede di commisurazione della sanzione è stata poi valutata la dimensione economica del professionista e si è fatto correttamente riferimento al fatturato complessivo della società, il cui utilizzo, quale parametro di quantificazione della sanzione, è stato già più volte confermato ed apprezzato dalla giurisprudenza. È noto infatti che il fatturato complessivamente realizzato è il vero indice dell'effettiva condizione economica del professionista, al quale dunque ci si deve riferire per quantificare una sanzione che abbia un concreto effetto deterrente (speciale e generale). L’Antitrust ha ritenuto così di fissare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla ricorrente nella misura di 5.600,00, così ridotta rispetto al <corsivo>quantum i</corsivo>niziale, in ragione delle contingenti perdite nel bilancio di esercizio. </h:div><h:div>Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno dal mese di marzo 2023 (periodo a partire dal quale è stato accertato l’utilizzo di sistemi automatizzati da parte di GetYourGuide Deutschland GmbH) e che è cessata alla data del 29 giugno 2023 (data a partire dalla quale la società non opera più come rivenditore diretto di biglietti per il Colosseo).</h:div><h:div>Né è possibile ritrarre un minor grado di scorrettezza della pratica intestata alla ricorrente, se raffrontata con quella degli altri operatori sanzionati. La taccia di disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti deve essere respinta anche alla luce del costante insegnamento secondo cui non sussiste un interesse giuridicamente rilevante in capo al sanzionato a contestare l'entità della sanzione irrogata ad altre imprese, posto che quand'anche la diversità fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>10 . Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati, con riveniente reiezione del gravame. Né sussistono gli estremi per disporre l’ipotizzato rinvio pregiudiziale alla CGUE.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle Autorità intimate che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 (tremila e cinquecento/00) oltre accessori.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Filippo Maria Tropiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>