<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250686220260205144808477" descrizione="" gruppo="20250686220260205144808477" modifica="05/02/2026 15:26:13" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="City Wonders Limited" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06862"/><fascicolo anno="2026" n="02448"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250686220260205144808477.xml</file><wordfile>20250686220260205144808477.docm</wordfile><ricorso NRG="202506862">202506862\202506862.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>filippo maria tropiano</firma><data>05/02/2026 15:26:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>​ - del provvedimento dell’AGCM n. 31517 (n. prot. 0025850) notificato alla Società l’8 aprile 2025 a conclusione del procedimento PS12603, che ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 1.400.000;- del provvedimento dell’AGCM n. prot. 0059449 dell’11 luglio 2023, con cui l’Autorità ha dato avvio al Procedimento nei confronti di Società Cooperativa Culture (“CoopCulture”), Musement S.p.A. (“Musement”), GetYourGuide Deutschland GmbH (“GetYourGuide”), Tiqets International BV (“Tiqets”), Viator Inc (“Viator”);- del provvedimento dell’AGCM n. prot. 0082408 del 17 ottobre 2023, con cui l’Autorità ha esteso il Procedimento nei confronti di CW, Italy With Family S.r.l. (“Italy With Family”) e Walks LLC (“Walks”);- delle delibere dell’AGCM n. prot. 0017298 del 31 gennaio 2024, 0034549 del 27 marzo 2024; 0053100 del 28 maggio 2024, 0071247 del 18 luglio 2024, 0087868 del 25 settembre 2024; 105505 del 27 novembre 2024, 0004383 del 22 gennaio 2025, con cui l’AGCM ha disposto la proroga del termine di conclusione del Procedimento;</h:div><h:div>- della delibera dell’AGCM del 5 novembre 2024, n. 31356 - Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa;</h:div><h:div>- della delibera dell’AGCM del 1° aprile 2015, n. 25411 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto​. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6862 del 2025, proposto da City Wonders Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Baglivo, Matteo Padellaro, Andrea Pezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>U.Di.Con. Aps – Unione per la Difesa dei Consumatori, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La vicenda all’esame del Collegio origina da un procedimento avviato in data 11 luglio 2023 dall’AGCM nei confronti della società CoopCulture (concessionaria del servizio di biglietteria del Parco del Colosseo) e delle società Tiqets International BV, Musement S.p.A.,  GetYourGuide Deutschland GmbH, Viator Inc.; procedimento poi esteso, in data17 ottobre 2023, anche nei confronti della ricorrente società e di Italy with family S.r.l. e Walks LLC, per possibili violazioni, rispettivamente, dell’articolo 20 (quanto alla posizione di CoopCulture) e degli articoli 23, comma 1, bb-bis), 24 e 25 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206  cd. Codice del Consumo (quanto alle altre parti del procedimento). </h:div><h:div>Nella comunicazione di avvio, l’Autorità rappresentava che, da informazioni acquisite, era emersa la sostanziale indisponibilità dei biglietti per accedere al Parco Archeologico del Colosseo sul sito del venditore ufficiale (per l’appunto CoopCulture), biglietti sempre reperibili, a prezzi maggiorati, sui siti delle piattaforme di altri operatori, tra i quali l’odierna esponente. </h:div><h:div>In data 9 agosto 2024 è stata comunicata alle Parti la proroga al 20 settembre 2024 del termine di conclusione della fase istruttoria, in considerazione delle istanze pervenute da alcune parti del procedimento e, in generale, della esigenza di garantire il pieno esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa. </h:div><h:div>In data 20 settembre 2024 è pervenuta la memoria conclusiva di City Wonders. </h:div><h:div>In data 10 ottobre 2024, l’Autorità ha trasmesso all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni richiesta di parere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, riscontrata l’8 novembre 2024. </h:div><h:div>In data 23 dicembre 2024 sono pervenute le controdeduzioni scritte al Collegio da parte della odierna ricorrente. </h:div><h:div>All’esito dell’istruttoria, l’Autorità si è determinata nei sensi del gravato provvedimento e ha accertato che la società esponente ha posto in essere, assieme alle altre parti del procedimento indicate in atti, una condotta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e, a far data dal 2 aprile 2023, dell’articolo 23. Comma 1, bb-bis del medesimo Codice.  </h:div><h:div>L’Autorità ha dunque irrogato nei confronti della società esponente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.400,000 vietando l’ulteriore diffusione e continuazione della pratica. </h:div><h:div>2. Ciò ricordato, la ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione, lamentando, in primis, la violazione di profili procedurali e segnatamente: </h:div><h:div>- la presunta illegittimità delle proroghe del termine di conclusione del procedimento; </h:div><h:div>- il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento stesso; </h:div><h:div>- l’irregolarità del procedimento a causa della mancata audizione della società dinanzi al Collegio decidente e della mancata possibilità di contraddire rispetto al parere dell’AGCom; </h:div><h:div>- l’inutilizzabilità delle prove, perché acquisite dall’Autorità in modo illegittimo. </h:div><h:div>Nel merito, l’istante ha poi contestato il provvedimento, assumendo: </h:div><h:div>- l’insussistenza della condotta contestata; </h:div><h:div>- l’erronea qualificazione della fattispecie e l’errata “lettura” delle risultanze istruttorie. </h:div><h:div>Da ultimo, la ricorrente ha contestato il q<corsivo>uantum</corsivo> sanzionatorio perché irragionevole e sproporzionato. Sulla base delle sopra sintetizzate doglianze ha concluso per l’annullamento dell’atto. </h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, diffusamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame. </h:div><h:div>La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 26 novembre 2025. </h:div><h:div>3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. </h:div><h:div>Vale ribadire che il procedimento di cui si verte è stato avviato dall’Autorità sulla base di significative evidenze, acquisite d’ufficio e tramite notizie di stampa, relative all’impossibilità per i consumatori di acquistare i biglietti per l’accesso al Parco Archeologico del Colosseo al prezzo base offerto sul sito di CoopCulture, concessionario e rivenditore ufficiale; a fronte della possibilità di acquistare sempre i medesimi biglietti a prezzo maggiorato sui siti delle piattaforme dei grandi tour operator (anch’essi sanzionati e di cui la ricorrente fa parte). </h:div><h:div>Era infatti risultato che i titoli di accesso destinati ai consumatori risultavano sistematicamente esauriti nell’arco di pochi secondi/minuti dalla loro immissione in vendita, mentre continuavano ad essere reperibili, a condizioni economiche sensibilmente maggiorate, tramite i canali di distribuzione dei grandi tour operator.  </h:div><h:div>La velocità con cui si esaurivano i biglietti appena messi in vendita palesava l’utilizzo abusivo di strumenti automatizzati nel processo di acquisto dei titoli di ingresso, posto che tali strumenti si caratterizzano per l’immediatezza con cui consentono un’”incetta” dei biglietti, dando luogo al cd. <corsivo>sold out</corsivo> nel giro di pochi istanti.  </h:div><h:div>E vale anche ricordare che, a causa di tale fenomeno (trattato anche dai media dell’epoca), le amministrazioni competenti hanno provveduto a indire l’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la creazione di un elenco ufficiale degli Operatori del Parco archeologico del Colosseo”, pubblicato sul sito internet istituzionale in data 19 novembre 2024, con il quale sono stati sollecitati gli operatori del settore turistico a manifestare il proprio interesse all’inserimento in un apposito elenco di soggetti accreditati per l’acquisto dei biglietti di accesso al sito culturale su una piattaforma specifica (B/B, business to business), distinta da quella destinata alla generalità degli utenti (B/C, business to consumer), al fine di commercializzarli necessariamente in associazione a prodotti e/o servizi aggiuntivi di natura culturale o divulgativa (avviso ritenuta legittimo con sentenza dello stesso TAR del Lazio, 7 ottobre 2025, n. 17136/2025). </h:div><h:div> 4. Tanto rammentato, il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento (che l’istante ritiene di natura perentoria), anche per effetto delle diverse proroghe illegittime disposte dall’Autorità in violazione del Regolamento sulle procedure istruttorie. </h:div><h:div>Giova al riguardo confermare il solido orientamento della Sezione, il quale predica la natura non perentoria del termine previsto dall’articolo 7 del citato regolamento, la cui violazione non rileva, ex se, quale causa di illegittimità dell’atto finale. </h:div><h:div>Né è ipotizzabile nel caso di specie alcun pregiudizio al diritto di difesa delle parti, dato che l’esponente ha potuto interloquire regolarmente con l’amministrazione e che le varie proroghe sono state tutte dettate da precise esigenze istruttorie. </h:div><h:div>Deve pure ribadirsi l’assunto consolidato secondo cui l’Antitrust può prorogare il termine fino ad un massimo di 60 giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento, sol che le singole proroghe siano congruamente motivate e che esse servano a garantire lo stesso diritto di difesa del soggetto incolpato. </h:div><h:div>Nel caso di specie, le prime proroghe sono state motivatamente disposte per esaminare gli impegni presentati dalle parti, nonché per tenere conto dell’estensione soggettiva del procedimento, con riguardo ad una vicenda caratterizzata da un alto grado di complessità. </h:div><h:div>Quanto alle ultime due proroghe disposte dall’Autorità, esse sono state imposte dalla sopravvenuta adozione del nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie, il quale ha introdotto la possibilità per il professionista, nella fase decisoria, di presentare controdeduzioni scritte direttamente al Collegio (facoltà sfruttata dalla ricorrente). </h:div><h:div>Né è vero che la facoltà di proroga possa essere esercitata solo per due volte e per un massimo di 60 giorni, in quanto una lettura sistematica delle pertinenti previsioni conduce a ritenere non limitato il numero delle proroghe ammesse del termine di conclusione del procedimento, pena la compressione delle esigenze probatorie e la causazione di un vulnus agli stessi interessi delle parti incolpate. </h:div><h:div>E’ palese come un’istruttoria completa garantisca infatti lo stesso diritto di difendersi del professionista. </h:div><h:div>Ragionare altrimenti pregiudicherebbe inoltre il principio di effettività del diritto antitrust, il quale impone accertamenti istruttori completi, per assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori.</h:div><h:div>5. È infondato anche il secondo motivo di diritto, anch’esso di natura eminentemente procedurale, con il quale la ricorrente contesta di non aver potuto beneficiare dell’audizione orale davanti al Collegio e deduce che tale mancanza avrebbe violato il suo diritto al contraddittorio. </h:div><h:div>Osserva il Collegio, <corsivo>in primis</corsivo>, che non è chiaro quale pregiudizio possa aver subito la parte istante, tenuto conto che alla stessa è stata garantita una esaustiva interlocuzione e un pieno coinvolgimento nel procedimento. Sia il precedente Regolamento sulle procedure istruttorie sia il nuovo assicurano il diritto di difesa dell’incolpato, per mezzo di contraddittorio scritto e orale con gli uffici. Quanto all’audizione personale si tratta di momento non imprescindibile, posto che il diritto al contraddittorio ben può essere soddisfatto mediante tutte le altre forme dialettiche previste dal regolamento istruttorio e pedissequamente osservate nella vicenda in esame. </h:div><h:div>In modo condivisibile, la difesa erariale ricorda anche la giurisprudenza in materia, secondo cui il <corsivo>modus operandi</corsivo> dell’Autorità è del tutto coerente con l’articolo 6 par.1 della CEDU, laddove anche sanzioni sostanzialmente penali sono irrogate in prima istanza da un organo amministrativo che assicuri sufficienti garanzie procedurali, residuando sempre il controllo del giudice. </h:div><h:div>Si aggiunga che non è normativamente imposta la necessaria audizione orale del professionista prima dell’irrogazione di una sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette; anche perché il procedimento condotto dall’ AGCM è di natura eminentemente cartolare, tal che il contradditorio ben può essere garantito anche nella forma scritta. </h:div><h:div>Inoltre, alla luce del nuovo regolamento, esiste una nuova modalità di contraddittorio che si svolge direttamente con il Collegio, in forma scritta, e che si colloca successivamente all’invio della contestazione degli addebiti. </h:div><h:div>In conclusione, la doglianza esposta con il secondo motivo di ricorso si risolve in una contestazione formale che non pregiudica la legittimità sostanziale del procedimento e del provvedimento finale.</h:div><h:div>6. Egualmente infondata è la doglianza, con cui la ricorrente lamenta una dedotta non corretta acquisizione del parere dell'AGCOM, che sarebbe stato richiesto quando ancora era in corso l'attività difensiva delle parti, privando l’impresa della necessaria interlocuzione con la stessa Autorità di settore. </h:div><h:div>Si osserva come il Regolamento preveda che, all'esito dell'istruttoria, prima di rimettere gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento debba richiedere il parere all'autorità settoriale, cui vengono trasmessi gli atti del procedimento (vale a dire tutti gli atti istruttori che poi verranno posti a fondamento della decisione). </h:div><h:div>L'amministrazione ha puntualmente seguito tale iter ed infatti alla conclusione della fase istruttoria (in data 10 ottobre 2024) è stato ritualmente richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (che ha provveduto a sua volta ad inoltrare l’atto di competenza). </h:div><h:div>Nessuna violazione del contraddittorio è dunque ravvisabile, anche tenendo presente che le eventuali controdeduzioni scritte che la parte può presentare direttamente al Collegio presuppongono la chiusura della fase istruttoria e rappresentano, esse stesse, lo strumento ulteriore precipuo per garantire il diritto di difesa dinanzi all'Autorità procedente. </h:div><h:div>Ipotizzare un obbligo di trasmissione anche di tali controdeduzioni pure all'AGCOM è incombente non previsto e comunque ultroneo, posto che determinerebbe un inutile aggravio procedimentale (creando una sorta di sub-contraddittorio affatto inaudito con la stessa Autorità di settore). </h:div><h:div>7. Devono poi essere respinti il quinto e il sesto motivo di ricorso, laddove la ricorrente contesta l'utilizzabilità delle e-mail acquisite durante le visite ispettive e utilizzate dall'Autorità per dimostrare la sussistenza della pratica contestata. </h:div><h:div>In particolare, secondo l’istante, la predetta documentazione sarebbe stata acquisita illegittimamente in assenza di autorizzazione giudiziaria. Inoltre, lamenta ancora la ricorrente, neppure sarebbero state adottate dall'amministrazione le dovute procedure di verifica della tracciabilità e della replicabilità dell'accertamento svolto. </h:div><h:div>Osserva il Collegio, per converso, che la citata acquisizione probatoria risulta giuridicamente regolare e in linea con il quadro normativo interno e eurounitario. </h:div><h:div>L'Autorità, nel corso delle ispezioni, può infatti acquisire tutte le informazioni accessibili e inerenti all'oggetto dell'accertamento ispettivo e controllare qualsiasi documento (su qualsivoglia supporto esso sia rappresentato) connesso con l’attività dell’azienda, così come previsto dall'articolo 14, comma 2 quater della legge n. 287/90 (che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1.) </h:div><h:div>Che il potere ispettivo e di acquisizione intestato all’amministrazione rinvenga il suo fondamento nello stesso diritto dell'unione, è testimoniato anche dall’articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo, il quale rinvia ai poteri investigativi previsti dal Regolamento (UE) 2394/2017 sulla cooperazione amministrativa in materia di tutela dei consumatori (il cui articolo 9, comma 3, lett. c annovera tra i poteri di indagine di cui devono essere dotate le autorità competenti proprio il potere di effettuare le necessarie ispezioni in loco, anche accedendo a locali, terreni, mezzi di trasporto utilizzati dall'operatore interessato dall'indagine nell'ambito della sua attività commerciale, industriale artigianale o professionale o chiedere ad altre autorità pubbliche di effettuarle per consultare, selezionare, ottenere copie di informazioni, dati, documenti, a prescindere dal loro supporto di conservazione; nonché il potere di sequestrare le informazioni, i dati o i documenti per il periodo necessario e nella misura adeguata all'espletamento dell'ispezione. </h:div><h:div>Il Collegio osserva che si tratta di ampia locuzione che certo ricomprende anche l'acquisizione delle e-mail dell'impresa. </h:div><h:div>Senza contare che l'accesso alle postazioni e alla posta elettronica del soggetto coinvolto dall'accertamento è avvenuto con il pieno consenso di quest'ultimo. </h:div><h:div>A tal riguardo deve anche rilevarsi l’inconferenza dei riferimenti, proposti dalla ricorrente, alla tutela della segretezza della corrispondenza, giacché in tal caso viene in rilievo documentazione di carattere commerciale intestata a persona giuridica e cioè ad un’impresa o professionista nei cui confronti è avviato il procedimento istruttorio. </h:div><h:div>Si aggiunga che, a tutela comunque della parte indagata, l'acquisizione della documentazione in sede di ispezione soggiace al limite di stretta proporzionalità e necessarietà rispetto all'oggetto dell'indagine del procedimento. La decisione di condurre l’ispezione e le attività svolte nel corso della stessa devono essere giustificate dalla specifica necessità di raccogliere prove per verificare l'esistenza della possibile violazione della normativa consumeristica, essendo esclusa la possibilità di svolgere ricerche puramente esplorative. </h:div><h:div>Il che è, per altro e a riprova del giusto equilibrio del sistema, soggetto al controllo postumo del giudice, che potrà vagliare la legittimità dell'intero procedimento ed altresì apprezzare la rilevanza della documentazione probatoria acquisita. </h:div><h:div>Il che rende del tutto compatibile l'accertamento ispettivo con i principi della CEDU, pure invocati dall’esponente. </h:div><h:div>Quanto poi alle modalità dell'acquisizione, le stesse si sono palesate rispettose dell'esigenza di consentire alla parte di verificare la tracciabilità dei documenti, anche al fine di selezionare (e chiedere il relativo oscuramento) eventuali dati riservati e attinenti a segreti aziendali. </h:div><h:div>8. Quanto alle censure incentrate sulla dedotta insussistenza della condotta addebitata alla società ricorrente e sull’abusivo utilizzo di sistemi automatizzati, si osserva quanto segue. </h:div><h:div>Le evidenze istruttorie hanno attestato, con alto grado di  univocità indiziaria, che nel periodo da luglio 2019 a ottobre 2023 la ricorrente e gli altri operatori indicati nel provvedimento hanno effettuato acquisti con modalità automatizzate, che hanno consentito loro di effettuare acquisti massivi, non compatibili con l’attività umana, di fatto sottraendo ed esaurendo tutti i biglietti contestualmente alla loro immissione sulla piattaforma, con conseguente impossibilità per il normale consumatore di acquisire il titolo di ingresso al sito del Colosseo. </h:div><h:div>I documenti acquisiti nel corso di istruttoria hanno dato conto (segnatamente i <corsivo>report</corsivo> e i <corsivo>file</corsivo> di Coopculture che riportavano i dati di vendita dei biglietti suddivisi per operatore, dai quali emerge che attraverso il canale Business/Business venivano venduti 50% dei biglietti d’ingresso giornalieri fino ad arrivare a picchi di oltre 72%, mentre nel canale ordinario Business/Consumer i normali acquirenti riuscivano al più ad acquisire il 25% dei titoli) della condotta continuata e generalizzata di accaparramento dei biglietti, con l’effetto di determinare un indebito condizionamento dei consumatori, che erano costretti ad acquistare biglietti a prezzi maggiorati presso i grandi tour operator, spesso in abbinamento a servizi accessori.</h:div><h:div>Circa la prova dell’utilizzo dei sistemi automatizzati, il medesimo provvedimento dà conto in maniera del tutto esaustiva dei riscontri istruttori che hanno confermato la pratica abusiva. In particolare, in motivazione dell’atto (punti da 174-177), viene illustrato che le società che fanno capo alla ricorrente rientrano proprio tra gli operatori riportati nel <corsivo>report</corsivo> della concessionaria che indica l’utilizzo dei <corsivo>bot </corsivo>per il periodo luglio-settembre 2022 (è emerso un traffico dati verso i server di Coopculture non compatibile con un’attività di operatore umano in quanto 20 volte superiore ad una azione di un normale operatore che utilizzi ininterrottamente il sistema). </h:div><h:div>La ricorrente società è anche inclusa nel <corsivo>report</corsivo> interno di Coopculture relativo ai <corsivo>ban,</corsivo> cioè i blocchi temporanei degli account rilevati nel periodo di giugno 2023, laddove risulta che i sistemi <corsivo>anti robot</corsivo> hanno segnalato in più occasioni la società esponente per attività non consentite. </h:div><h:div>Si aggiunga che, come emerge dalla corrispondenza interna acquisita agli atti del fascicolo, talune parti del procedimento volevano addirittura acquistare i sistemi automatizzati in uso alla ricorrente, la quale dunque ne faceva evidentemente uso in maniera proficua e generalizzata. </h:div><h:div>È inoltre emerso come nell’anno 2023 la ricorrente ha utilizzato anche il sistema del “<corsivo>freezing</corsivo>” (eloquenti le risultanze del marzo 203) e significativo il <corsivo>report</corsivo> del periodo luglio/settembre 2022, menzionato anche in una mail interna di Coopculture (pure acquisita agli atti del procedimento) da cui emerge un traffico dati verso i server di Coopculture non compatibile con attività di operatore umano e ricollegabile alla ricorrente. (in particolare, le attività contestate sono quelle di “aggiunta al carrello” in prossimità delle aperture delle vendite e di “verifica disponibilità”). </h:div><h:div>Né può dirsi che i documenti indicati nel procedimento siano di scarsa intellegibilità, come contestato dalla ricorrente. I documenti su cui si è basato l’addebito riportano chiaramente data ed ora della rilevazione, la piattaforma interessata, gli “eventi” rilevati e l’identificabilità dell’operatore che interagiva col sistema mediante i predetti sistemi automatizzati. Indicativo (e perfettamente comprensibile nella sua rilevanza indiziaria) è poi il documento riguardante il report dei titoli “<corsivo>freezati”</corsivo>, il quale mostra la data della rilevazione dei biglietti bloccati, la data cui si riferiscono i biglietti, la data di blocco, tutti riconducibili alla società ricorrente che risulta aver utilizzato strumenti per l’acquisto massivo dei biglietti del Colosseo a far data almeno dal 2022, alimentando l’indisponibilità dei titoli per i normali consumatori.</h:div><h:div>9. Quanto alla qualificazione della condotta come aggressiva e alla sua sussumibilità nell’ambito di operatività degli articoli 24 e 25 del d. lgs. 206/2005, si osserva che, con ragionamento logico che resiste al sindacato estrinseco del TAR, l’Autorità ha valorizzato l’effetto combinato tra l’acquisto massivo automatizzato che ha provocato l’indisponibilità dei biglietti per il pubblico consumeristico e la contestuale rivendita a prezzi significativamente maggiorati, anche insieme ad altri servizi aggiuntivi. </h:div><h:div>La condotta, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale, è stata apprezzata nella sua unicità e generalità, mediante una visione “sinottica” e affatto aliena a considerazione atomistica dei singoli comportamenti. </h:div><h:div>Detto altrimenti, è emersa la pratica scorretta nella sua dimensione generalizzata e complessiva, lesiva delle scelte negoziali dei normali clienti, i quali hanno subito un chiaro condizionamento nelle loro scelte di acquisto, posto che erano costretti ad acquistare i biglietti a costi maggiorati (e abbinati servizi aggiuntivi) come offerti dai principali rivenditori secondari. </h:div><h:div>Si tratta di una valutazione che è in linea con la giurisprudenza in materia che ritiene sussistente l’indebito condizionamento quando la condotta del professionista limita o è idonea a limitare sensibilmente la libertà negoziale e il comportamento consumeristico; dovendosi fare riferimento ad una nozione di consumatore medio, che viene indotto ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non adotterebbe. </h:div><h:div>10. Quanto ancora alle contestazioni incentrate sulla lamentata non riconducibilità delle condotte nell’alveo dell’articolo 23, comma 1, lett. bb-bis del medesimo Codice del Consumo, si osserva che la condotta contestata rientra nella fattispecie astratta disegnata dal legislatore, in linea con quanto previsto con la presupposta direttiva comunitaria 2019/2161. </h:div><h:div>La norma nazionale di recepimento ha esteso la tutela dei consumatori a fronte di condotte consistenti nella rivendita di biglietti d’ingresso a “eventi” culturali e sportivi acquistati utilizzando sistemi automatizzati (che consentono dunque ai professionisti di fare incetta di titoli in quantità superiore al limite tecnico fissato dal venditore primario), limitando l’accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche. </h:div><h:div><corsivo>Nulla quaestio</corsivo> sul fatto che l’accesso al sito de quo rientri nel concetto di “evento culturale”, <corsivo>lato sensu </corsivo>inteso, posto che per altro viene in questione un sito di importantissimo rilievo che a ben ragione può essere qualificato come bene “comune” di natura culturale, secondo la definizione della migliore dottrina civilistica e amministrativistica</h:div><h:div>11. Così evidenziata l’infondatezza delle censure riguardanti gli aspetti procedurali e il merito della valutazione effettuata dall’Autorità, deve anche respingersi la contestazione incentrata sul <corsivo>quantum</corsivo> sanzionatorio. </h:div><h:div>Rammentato invero che l’Autorità gode di ampia discrezionalità nel determinare i criteri in base ai quali stabilire gli importi delle sanzioni, si osserva come l'Antitrust si sia attenuta ai parametri previsti dall'articolo 11 della legge 689 del 1981 come richiamata dall'articolo 27 comma 13 del Codice del Consumo.</h:div><h:div>L’amministrazione ha tenuto presente la gravità della violazione e l'elevato grado di negligenza ravvisato in capo al professionista,  che ha causato significativi pregiudizi economici ai consumatori, rendendo inaccessibili i biglietti a prezzo base e condizionando la loro scelta commerciale (proprio con riferimento alla possibilità di accedere ad un sito archeologico importantissimo, così evidentemente valorizzandosi, come detto, anche il particolare profilo culturale che connotava l'interesse di cui erano portatori i potenziali acquirenti dei titoli di ingresso). </h:div><h:div>In sede di commisurazione della sanzione è stata poi valutata la dimensione economica del professionista e si è fatto correttamente riferimento al fatturato complessivo della società, il cui utilizzo, quale parametro di quantificazione della sanzione, è stato già più volte confermato ed apprezzato dalla giurisprudenza. È noto infatti che il fatturato complessivamente realizzato è il vero indice dell'effettiva condizione economica del professionista, al quale dunque ci si deve riferire per quantificare una sanzione che abbia un concreto effetto deterrente (speciale e generale). </h:div><h:div>L’Antitrust ha ritenuto così di fissare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla ricorrente nella misura di 1.400.000 € che rappresenta meno del 5% del fatturato. </h:div><h:div>Si aggiunga ancora il grado elevato di diffusione delle pratiche accertate, diffuse anche tramite il canale Web, siccome realizzate almeno dal luglio 2022, periodo nel quale è stato accertato l’utilizzo sicuro di sistemi automatizzati, fino al mese di giugno 2023. </h:div><h:div>Né è possibile ritrarre un minor grado di scorrettezza della pratica intestata alla ricorrente, se raffrontata con quella degli altri operatori sanzionati. La taccia di disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti deve essere respinta anche alla luce del costante insegnamento secondo cui non sussiste un interesse giuridicamente rilevante in capo al sanzionato a contestare l'entità della sanzione irrogata ad altre imprese, posto che quand'anche la diversità fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>12. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati, anche nella parte in cui sono rivolte avverso le ragionevoli previsioni regolamentari, con riveniente reiezione del gravame. </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 (tremila e cinquecento/00) oltre accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Filippo Maria Tropiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>