<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250677320251014113736785" id="20250677320251014113736785" modello="4" modifica="14/10/2025 11:48:57" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06773"/><fascicolo anno="2025" n="17687"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250677320251014113736785.xml</file><wordfile>20250677320251014113736785.docm</wordfile><ricorso NRG="202506773">202506773\202506773.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Petroni</firma><data>14/10/2025 11:48:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Giordano,	Referendario</h:div><h:div>Giovanni Petroni,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia</h:div><h:div>del decreto di occupazione anticipata d'urgenza prot. n. 0012709 del 2.05.2025, notificato a mezzo del servizio postale il successivo 27.05.2025 unitamente alle note di trasmissione del 13.05.2025, prot. nn. 0014057, 0014081, 0014077 e 0014074, con il quale la Astral S.p.A. ha previsto per il giorno 10 giugno 2025 l'immissione in possesso delle particelle di proprietà dei ricorrenti con contestuale redazione dello stato di consistenza;</h:div><h:div>di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese la Determinazione Dirigenziale di Astral n. G14160 del 6.10.2014 e la Determinazione dell'Amministratore Unico di Astral n. 731 del 10.10.2024 aventi ad oggetto, rispettivamente, l'approvazione del progetto definitivo di “Ammodernamento e potenziamento delle ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana di Riano - Pian Paradiso” e la dichiarazione di pubblica utilità (la prima) e l'approvazione del progetto esecutivo (la seconda).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6773 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Mazzella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Strade Lazio S.p.A. - Astral S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bianchini e Luca Casagni Lippi, con domicilio eletto presso il loro studio “LS Lexjus Sinacta” in Roma, via Panama n. 52 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Castelnuovo di Porto, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Astral S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del decreto con cui Astral S.p.A. (di seguito “Astral”) ha disposto l’occupazione d’urgenza di alcuni immobili situati nel Comune di Castelnuovo di Porto al fine di realizzare l’opera di “Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbano di Riano–Pian Paradiso”, nonché gli atti di approvazione del relativo progetto. </h:div><h:div>2. I ricorrenti, in punto di fatto, hanno dedotto:</h:div><h:div>(i)	di essere tutti proprietari di abitazioni situate nel Comune di Castelnuovo di Porto, via Flaminia nn. 122-124, ove risiedono, e dei terreni antistanti, interessati dal passaggio del tracciato ferroviario risultante dal raddoppio della linea Roma-Viterbo; </h:div><h:div>(ii)	che in data 9 maggio 2025 ricevevano la nota del 28 aprile 2025, con cui Astral comunicava formalmente, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, l’avvenuta approvazione, con precedente determinazione dell’Amministratore unico n. 731 del 10 ottobre 2024, del progetto esecutivo dei lavori, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preannunciato all’esproprio;</h:div><h:div>(iii)	che la suddetta nota assegnava il termine di 15 giorni per la presentazione di memorie scritte o documenti;</h:div><h:div>(iv)	di aver conseguentemente inviato – a mezzo pec in data 21/22 maggio 2025 – osservazioni concernenti, in sintesi: </h:div><h:div>a) la necessità di un passaggio pedonale per facilitare l’accesso alle fermate autobus e alla zona commerciale situate sulla via Flaminia; </h:div><h:div>b) il sottodimensionamento della nuova strada vicinale pubblica Valle Palombella-Fontanone-Pian di Lalla, che costituirà il collegamento tra la via Flaminia e gli immobili interclusi dal tratto ferroviario, da qualificare come strada di categoria F (strada locale in ambito urbano) ai sensi delle disposizioni rilevanti del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e delle disposizioni tecniche di attuazione; </h:div><h:div>c) la pericolosità di tale nuovo tracciato stradale, con particolare riferimento alle modalità d’innesto sulla via Flaminia; </h:div><h:div>d) il posizionamento dell’area di cantiere, causa di disagi per i residenti in termini di inquinamento acustico e atmosferico; </h:div><h:div>e) la necessità di garantire il libero accesso a qualunque ora del giorno e della notte alla summenzionata strada vicinale pubblica, in quanto la stessa dovrà essere utilizzata, oltre che dai residenti, dai clienti del ristorante “Il Portico”;</h:div><h:div>(v)	che le suddette osservazioni non ottenevano alcun riscontro;</h:div><h:div>(vi)	che, in data 27 maggio 2025, ricevevano la notifica a mezzo posta del decreto di occupazione anticipata d’urgenza (datato 2 maggio 2025) disposto da Astral ai sensi dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con immissione in possesso fissata per il 10 giugno 2025.</h:div><h:div>3. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno affidato il ricorso introduttivo a tre motivi.</h:div><h:div>3.1. Con il primo motivo hanno rilevato la violazione dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990 per carenza assoluta di motivazione, in quanto il decreto di occupazione d’urgenza non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali “l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza”.</h:div><h:div>3.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno rilevato la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327 del 2001e degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990 per difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. </h:div><h:div>In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che Astral, per emettere il decreto di occupazione d’urgenza, non avrebbe atteso il termine di quindici giorni precedentemente assegnato per la presentazione di memorie con la nota del 28 aprile 2025. La nota in questione, infatti, veniva notificata solo il 9 maggio 2025; come sopra esposto, i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni via pec il 21/22 maggio 2025; tuttavia Astral aveva già emesso in data 2 maggio 2025 il decreto di occupazione d’urgenza, notificato il 27 maggio 2025. </h:div><h:div>Ciò avrebbe comportato un evidente difetto di istruttoria, oltre che la contraddittorietà del provvedimento impugnato, nella parte in cui affermava che «che a seguito delle osservazioni presentate dai proprietari coinvolti ... sono state introdotte migliorie ed ottimizzazioni nell’ambito della progettazione esecutiva».</h:div><h:div>3.3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamentato, rispetto alla progettazione esecutiva approvata con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 731 del 10 ottobre 2024, la violazione degli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. art. 2 e ss. del d.lgs. n. 285 del 1992. In estrema sintesi, la mancata considerazione delle criticità indicate nelle osservazioni (e sopra specificate al punto 2 (iv) della presente sentenza) avrebbe determinato l’illegittimità della progettazione esecutiva dell’opera. </h:div><h:div>4. Con decreto monocratico del 9 giugno 2025 è stata disposta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.</h:div><h:div>5.1. In data 11 giugno 2025 si è costituita in giudizio Astral, chiedendo il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>5.2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la resistente ha sostenuto che non sarebbe necessario il rispetto di un particolare onere motivazionale circa l’urgenza dell’occupazione, trattandosi di provvedimento emesso ai sensi dell’art. 22 bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, in ragione della presenza di un numero di destinatari superiore a 50. L’onere motivazionale, peraltro, sarebbe stato comunque assolto attraverso il richiamo al contenuto della dichiarazione di pubblica utilità. </h:div><h:div>5.3. In merito al secondo motivo di ricorso, Astral ha sostenuto che il riferimento, contenuto nel decreto di occupazione di urgenza, al contraddittorio procedimentale svolto e alle “migliorie ed ottimizzazioni” arrecate alla progettazione esecutiva era riferito alla fase prodromica alla localizzazione dell’opera pubblica ed alla dichiarazione di pubblica utilità. A tale fase i ricorrenti non avevano partecipato, pur avendone piena facoltà grazie all’assolvimento di tutti i prescritti oneri pubblicitari da parte dell’autorità procedente (che, in particolare, aveva emesso avviso di avvio del procedimento, pubblicando l’intero progetto esecutivo, garantendo le istanze partecipative previste dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327 del 2001).</h:div><h:div>5.4. Infine, con riguardo al terzo motivo di ricorso, la resistente ha sostenuto l’inammissibilità delle censure rivolte dai ricorrenti rispetto al contenuto del progetto esecutivo, in quanto esse avrebbero dovuto essere sollevate nella fase costitutiva del progetto e non in sede di impugnazione del decreto di occupazione d’urgenza, in cui il contraddittorio con i destinatari dell’atto è limitato alla determinazione dell’indennità di espropriazione.</h:div><h:div>6. In occasione della camera di consiglio del 1° luglio 2025 i ricorrenti hanno preannunciato la formulazione di motivi aggiunti ed il Collegio ha confermato il provvedimento cautelare monocratico, rinviando alla successiva camera di consiglio del 15 luglio 2025.</h:div><h:div>7. In data 4 luglio 2025 i ricorrenti hanno notificato ricorso per motivi aggiunti, formulando due ulteriori censure per violazione di legge (segnatamente, per “violazione e falsa applicazione degli artt. art. 2, 16 e 22 del D.Lgs. 285/1992, dell’art. 26 del D.P.R. 495/1992 e del D.M. 5.11.2001”; nonché “degli artt. 15 e ss. del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016”) ed eccesso di potere (per difetto di istruttoria e contraddittorietà).</h:div><h:div>Le nuove doglianze muovono dal parere reso dall’Anas il 6 settembre 2024, favorevole ma subordinato ad una serie di prescrizioni. </h:div><h:div>I ricorrenti sostengono che le suddette prescrizioni (e segnatamente quelle concernenti la strada vicinale pubblica “Valle Palombella –Fontanone – Pian di Lalla”, l’illuminazione stradale e le nuove fermate dell’autobus, nonché la necessità di concordare in un’apposita convenzione taluni aspetti tecnici riguardanti la suddetta strada) sarebbero rimaste inattuate, derivando da ciò l’illegittimità del progetto esecutivo.</h:div><h:div>Inoltre il progetto esecutivo sarebbe privo del grado di dettaglio imposto dall’art. 15 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dall’art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>8. Astral, con la propria memoria difensiva dell’11 luglio 2025, ha contestato la fondatezza anche dei suddetti due motivi aggiunti, rilevando, in primo luogo, che il parere dell’Anas non le era mai stato comunicato, pur essendo stata, la predetta società, ritualmente convocata nella conferenza di servizi indetta il 12 luglio 2024 ai sensi dell’art. 14, comma 2, della l. n. 241 del 1990. Da ciò deriverebbe che Astral non poteva tener conto delle prescrizioni cui Anas ha inteso assoggettare il proprio parere. </h:div><h:div>In secondo luogo, Astral ha evidenziato che, in ogni caso, si tratta di un parere favorevole e che le prescrizioni ivi contenute attengono, non già alla fase di approvazione del progetto esecutivo, portata regolarmente a compimento, bensì alla fase di attuazione e realizzazione dell’opera pubblica. </h:div><h:div>Infine, con specifico riferimento alla contestazione riguardante la strada vicinale pubblica “Valle Palombella – Fontanone – Pian di Lalla”, Astral ha argomentato la correttezza e la ponderazione della scelta progettuale adottata. </h:div><h:div>9. In esito alla camera di consiglio del 15 luglio 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti (con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato, adito con l’appello cautelare di Astral), fissando per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 7 ottobre 2025.</h:div><h:div>10. Le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive posizioni.</h:div><h:div>10.1. In particolare, Astral ha depositato le controdeduzioni dalla stessa rivolte alle prescrizioni contenute nel parere di Anas, nonché il “verbale della riunione tecnica” svolta il 2 settembre 2025 con la partecipazione di Astral, Anas, i Comuni di Riano, Castelnuovo di Porto e Morlupo e la Città metropolitana di Roma, “finalizzata all’elaborazione di un testo condiviso di Convenzione tra enti interessati” relativo all’esecuzione dell’opere in questione.</h:div><h:div>10.2. I ricorrenti, da parte loro, hanno prodotto tra l’altro una perizia di parte concernente le criticità tecniche del progetto esecutivo.</h:div><h:div>11. In seguito alla presentazione di repliche, all’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. Su richiesta della parte resistente, il giorno seguente è stato pubblicato il dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.p.a.</h:div><h:div>12. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere respinti perché infondati. </h:div><h:div>13. Il primo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti hanno rilevato la violazione dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990 per carenza assoluta di motivazione – è infondato. </h:div><h:div>In proposito, deve osservarsi che la prospettazione dei ricorrenti urta contro il prevalente orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende aderire, secondo il quale l’art. 22 bis, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 consente all’Autorità procedente all’espropriazione – allorché, come è avvenuto nel caso in esame, i destinatari di tale procedimento siano in numero superiore a 50 soggetti – di poter prescindere dalla motivazione in relazione alla urgenza di realizzazione dell’opera pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 471/2024; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4346/2018; Cons. Stato, Sez. I, n. 618/2014);</h:div><h:div>14. Anche il secondo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti hanno rilevato la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 327 del 2001e degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990 per difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa – è infondato. </h:div><h:div>In proposito, rileva anzitutto il Collegio che la nota del 28 aprile 2025, con cui la società ha comunicato ai ricorrenti ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 327 del 2001 l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, assegnava un termine di 15 giorni per “fornire mediante deposito di memorie scritte e documenti ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire ai beni immobili interessati”. </h:div><h:div>Il termine riguardava dunque la sola determinazione dell’indennità dell’espropriazione, sulla quale i ricorrenti non hanno inteso in alcun modo interloquire; non riguardava, invece, il contenuto della progettazione esecutiva. </h:div><h:div>Inoltre, l’assegnazione del termine, su cui si incentrano le doglianze dei sig.ri Perini, risulta superata dalla successiva emanazione del decreto di occupazione di urgenza, che, in virtù dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, consente la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione anche in assenza di una preventiva interlocuzione con l’interessato. </h:div><h:div>A ciò si aggiunga che non è dato ravvisare nel provvedimento di occupazione d’urgenza alcuna illogicità, con particolare riguardo al riferimento ivi contenuto alle “migliorie ed ottimizzazioni” arrecate alla progettazione esecutiva in seguito alle osservazioni presentate dagli interessati, essendo tale riferimento – come osservato da Astral – riferibile alla fase procedimentale prodromica alla progettazione, alla quale i ricorrenti non hanno inteso partecipare, pur essendone messi in condizione. </h:div><h:div>15. Ciò posto, ritiene il Collegio di poter trattare congiuntamente il terzo motivo di ricorso e i due motivi aggiunti, che attengono a profili tra loro collegati, concernenti il procedimento seguito ed il contenuto della progettazione esecutiva approvata con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 731 del 10 ottobre 2024. </h:div><h:div>I suddetti motivi sono infondati. </h:div><h:div>15.1. Anzitutto, il fatto che Astral non abbia inizialmente preso in considerazione il parere di Anas del 6 settembre 2024 non determina alcun vizio di tipo procedimentale, in quanto, secondo quanto dedotto e documentato dalla resistente – senza incorrere in contestazioni della controparte – tale parere non è stato reso nel corso della conferenza di servizi funzionale all’approvazione del progetto esecutivo. </h:div><h:div>15.2. Occorre tuttavia valutare se le questioni poste dai ricorrenti siano idonee ad evidenziare vizi di legittimità (e non meri profili di opinabilità) inficianti la progettazione esecutiva. </h:div><h:div>Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, le scelte progettuali dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione di opere pubbliche sono connotate da un ampio grado di discrezionalità tecnica e dalla considerazione di un elevato numero di fattori e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, se non nei casi di irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti (tra le altre, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n 1151/2019; Sez. IV, n 4965/18).</h:div><h:div>Alla luce di tali coordinate, ritiene il Collegio che i ricorrenti non abbiano dimostrato la sussistenza di siffatti vizi di legittimità.</h:div><h:div>15.3. Le censure riguardano infatti, in primo luogo, aspetti concernenti la concreta fase attuativa e realizzativa delle opere (quale la conformazione e l’accessibilità dell’area di cantiere; la progettazione dell’illuminazione stradale), che non sono suscettibili di inficiare la progettazione esecutiva dell’opera. </h:div><h:div>15.4. In secondo luogo, esse attengono alla conformazione della nuova viabilità di collegamento con la via Flaminia (necessità di realizzazione di un accesso pedonale; dimensionamento della nuova strada vicinale pubblica Valle Palombella-Fontanone-Pian di Lalla), rispetto alla quale non è dato ravvisare alcun difetto di istruttoria né una irragionevolezza delle scelte dell’autorità procedente. </h:div><h:div>In particolare, la qualificazione e la conformazione della suddetta strada è stata adeguatamente istruita e ponderata da Astral, in relazione alle funzioni assolte da essa, con particolare riferimento al traffico previsto, alle previsioni urbanistiche ed all’impatto ambientale di essa. In particolare, si legge nella relazione tecnica depositata da Astral (documento 19) che «Come riportato nella Relazione Tecnica di Piano del Comune di Castelnuovo di Porto (documento approvato nell’ambito della pianificazione urbanistica generale): “Per le nuove strade poderali a servizio di fondi agricoli è richiesta una larghezza minima della carreggiata pari a 4,00 metri, fatta salva la possibilità di prevedere piazzole di scambio nei tratti più lunghi.” Tale previsione si riferisce espressamente alla viabilità funzionale all’accesso e all’esercizio dell’attività agricola e di accessi privati, rientrando nell’ambito delle strade a destinazione particolare secondo la classificazione funzionale prevista dal Codice della Strada. Conformemente a quanto previsto dal D.M. 5/11/2001, art. 1, comma 3: “Le caratteristiche geometriche devono essere correlate alla funzione che esse assolvono, al livello di servizio richiesto e alla sicurezza della circolazione.” Nel caso in esame la larghezza adottata di 4,00 metri, unita all’allargamento per l’iscrizione della sagoma in curva e allo slargo a fine intervento rispetta pienamente i criteri sopra esposti. La scelta di adottare una larghezza di 4,00 metri per la strada in oggetto risulta: • Adeguata al traffico previsto (esclusivamente veicoli agricoli e veicoli privati), • Conforme alle previsioni urbanistiche locali per le zone agricole (Zone E), • Compatibile con le finalità della strada a destinazione particolare (agro-silvo-pastorale), • Rispondente al principio di minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico. In assenza di norme tecniche cogenti di livello nazionale che impongano dimensioni superiori per questa tipologia di strada, si richiamano inoltre le disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture (D.M. 5 novembre 2001, n. 6792), secondo cui le strade locali o di accesso possono avere dimensioni proporzionate all’effettivo traffico e funzione, e le linee guida regionali in materia di viabilità rurale, che ammettono larghezze minime di 3,50–4,00 metri. Alla luce del Codice della Strada (art. 2, comma 6), del D.M. 5 novembre 2001 (art. 1, comma 2, lett. c) e della disciplina urbanistica comunale, la strada oggetto della presente relazione è correttamente inquadrabile come “strada a destinazione particolare”, per la quale la larghezza di 4,00 metri risulta tecnicamente idonea, normativamente legittima e funzionalmente coerente con la destinazione d’uso e il contesto territoriale.»</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che anche Anas, in occasione della riunione tecnica tenutasi il 2 settembre 2025, ha valutato positivamente la nuova viabilità in questione, evidenziando anzitutto che i plurimi accessi preesistenti «sono stati razionalizzati inserendoli in una viabilità di raccordo tra varie proprietà con unica immissione su SS Flaminia», «eliminando l’attuale accesso diretto sulla SS Flaminia della strada vicinale in zona agricola di larghezza 3 metri e vincolato, in larghezza, dalla presenza di un ponticello esistente di pari larghezza». </h:div><h:div>Ha precisato poi che «la razionalizzazione è stata attuata prevedendo la prosecuzione di detta viabilità interpoderale con una strada asfaltata di larghezza 4 metri che raccoglie i due accessi privati in un unico accesso sulla SS Flaminia, in linea con quanto prescritto da ANAS» e che «ANAS per aumentare la sicurezza stradale potrà eventualmente rivedere il limite di velocità sul tratto interessato».</h:div><h:div>Anas, dunque, da ultimo non ha inteso muovere alcun rilievo sulla conformazione della nuova viabilità di accesso e sulle modalità di innesto sulla strada statale Flaminia, neppure con riferimento a profili inerenti alla sicurezza stradale.</h:div><h:div>Del pari il Comune di Castelnuovo di Porto, ente competente per la strada in questione, non ha sollevato eccezioni di sorta, né nel corso della conferenza di servizi propedeutica all’approvazione del progetto esecutivo, né nella menzionata riunione del 2 settembre 2025. </h:div><h:div>Per le ragioni esposte non possono ravvisarsi profili irragionevolezza delle scelte tecniche adottate dall’autorità procedente tali da poter consentire un sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Anche i motivi in esame devono dunque essere respinti. </h:div><h:div>16. In considerazione della complessità della vicenda fattuale e delle questioni giuridiche poste, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Petroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>