<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20250610720260513184509408" id="20250610720260513184509408" modello="3" modifica="13/05/2026 18:53:27" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06107"/><fascicolo anno="2026" n="08901"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250610720260513184509408.xml</file><wordfile>20250610720260513184509408.docm</wordfile><ricorso NRG="202506107">202506107\202506107.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Roma\Sezione 1\2025\202506107\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Politi</firma><data>13/05/2026 18:53:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Politi</firma><data>13/05/2026 18:53:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Angelo Fanizza,	Consigliere</h:div><h:div>Matthias Viggiano,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’accertamento</corsivo></h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso introduttivo:</corsivo></h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto in data 28 dicembre 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso</h:div><h:div><corsivo>quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 9 dicembre 2025:</corsivo></h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alle verifiche aggiuntive sul nulla osta -OMISSIS- per lavoro subordinato/stagionale rilasciato in favore del ricorrente, con ordine di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro e non oltre 30 giorni o altro termine ritenuto di giustizia e nomina di un commissario <corsivo>ad acta</corsivo></h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6107 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentato e difeso <corsivo>ex lege </corsivo>dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12</h:div><h:div><corsivo>e, quanto ai motivi aggiunti</corsivo></h:div><h:div>- Ministero dell’Interno</h:div><h:div>- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</h:div><h:div>in persona dei rispettivi Ministri <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentati e difesi <corsivo>ex lege </corsivo>dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata Italiana a Dhaka;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Espone il ricorrente che, a fronte dell’istanza, presentata dal sig. -OMISSIS- per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato-stagionale, ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023 “decreto flussi”, in proprio favore, in data 14 giugno 2024 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Rimini rilasciava il prescritto nulla osta.</h:div><h:div>Chiedeva quindi l’interessato all’Ambasciata italiana in Dhaka (Bangla Desh) la fissazione dell’appuntamento per l’ottenimento del visto di ingresso per lavoro stagionale.</h:div><h:div>Insorge la parte, con l’atto introduttivo del 2025presente giudizio, avverso il contegno omissivo al riguardo osservato dall’anzidetta sede diplomatica, assumendone l’illegittimità per <corsivo>violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.</corsivo></h:div><h:div>Con successivi <corsivo>motivi aggiunti </corsivo>– depositati in data 9 dicembre 2025 – il ricorrente ha avversato il silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alle verifiche aggiuntive sul nulla osta -OMISSIS- per lavoro subordinato/stagionale in precedenza rilasciato, sostenendone l’illegittimità per <corsivo>violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 in relazione all'art. 3 d.l. 145/2024, eccesso di potere in relazione all'art. 2 l. 241/1990 in relazione all'art. 3 d.l. 145/2024.</corsivo></h:div><h:div>Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio il 23 maggio 2025, ha depositato memoria, recante analitiche controdeduzioni, alla data del 9 dicembre 2025.</h:div><h:div>Il ricorso viene trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 13 maggio 2026.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l’assenza di un interesse concreto e attuale di parte ricorrente alla definizione del giudizio.</h:div><h:div>L’art. 3 del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, entrato in vigore in pari data e convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, ha previsto:</h:div><h:div>- al comma 1, che <corsivo>“[i]n relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico”;</corsivo></h:div><h:div>- al comma 2, che <corsivo>“[s]alvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”;</corsivo></h:div><h:div>- al comma 3, che <corsivo>“[g]li Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka”.</corsivo></h:div><h:div>Nel caso di specie, dunque, l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, cittadino bengalese, risulta essere sospesa ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, del decreto legge 145/2024, fino alla eventuale conferma espressa del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.</h:div><h:div>Il procedimento di competenza della Sede diplomatica e volto al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato – in mancanza del rilascio di un nulla osta efficace da parte dello Sportello unico per l’immigrazione – non potrebbe, per effetto delle riportate disposizioni, che concludersi con un provvedimento negativo, ovvero soprassessorio; non potendo la Sede diplomatica che prendere atto della sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti allo svolgimento degli ulteriori accertamenti imposti dal citato decreto legge n. 145/2024 (accertamenti che si collocano nell’ambito di un procedimento che, sebbene collegato a quello volto al rilascio del visto, è rispetto ad esso strutturalmente e funzionalmente autonomo).</h:div><h:div>Va, quindi, escluso che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della Sede diplomatica; e, conseguentemente, all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto.</h:div><h:div>Il ricorso introduttivo, così come i motivi aggiunti successivamente proposti, devono pertanto essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, mentre le spese del giudizio, in ragione delle peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’atto introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Roberto Politi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>