<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250608320260210113224302" id="20250608320260210113224302" modello="3" modifica="13/02/2026 11:33:06" pdf="0" ricorrente="Gesam S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06083"/><fascicolo anno="2026" n="02978"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250608320260210113224302.xml</file><wordfile>20250608320260210113224302.docm</wordfile><ricorso NRG="202506083">202506083\202506083.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Gigli</firma><data>13/02/2026 11:33:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Mariani,	Primo Referendario</h:div><h:div>Annamaria Gigli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa concessione di idonee misure cautelari,</h:div><h:div>- della determina dirigenziale del 7 aprile 2025 (comunicata con p.e.c. del 9 maggio 2025) con cui Città Metropolitana di Roma Capitale (CMR), in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha aggiudicato alla -OMISSIS-S.r.l. (-OMISSIS-) la gara per l’affidamento dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale” – -OMISSIS-” da espletarsi presso il Comune di Campagnano di Roma;</h:div><h:div>- ove occorra, della citata p.e.c. del 9 maggio 2025 con cui Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato a -OMISSIS-l’aggiudicazione della procedura in favore della -OMISSIS-;</h:div><h:div>- della determinazione del 2 febbraio 2025 con cui il presidente della commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a -OMISSIS-S.r.l.;</h:div><h:div>- della nota -OMISSIS- d.d. del 7/3/25 con cui la Stazione appaltante ha concluso il subprocedimento di verifica dei requisiti in capo all’-OMISSIS-S.r.l.;</h:div><h:div>- della nota di riscontro alle istanze presentate da -OMISSIS- del 9 aprile 2025;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli di ammissione alla gara dell’aggiudicataria;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto</h:div><h:div>ove medio tempore stipulato, oltre che per il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6083 del 2025, proposto da -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Giorgia Mento, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Barra, Eletta Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di -OMISSIS-S.r.l. e di Comune di Campagnano di Roma;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso depositato il 20/5/2025 parte ricorrente ha agito al fine di contestare l’esito della gara che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (d’ora innanzi anche solo “SUA”) indiceva, per conto del Comune di Campagnano di Roma, per l’affidamento dei servizi di “raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale”, per la durata di sette anni, con un importo complessivo a base d’asta pari a € 10.377,796,70.</h:div><h:div>2. A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>1. <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 del D. lgs. 36/2023. Violazione del principio ubi commoda ibi incommoda. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed erroneità. Carenza di istruttoria e di motivazione.</corsivo></h:div><h:div>2. <corsivo>Violazione degli artt. 95, comma 1 lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio della fiducia posto nell’art. 2 del d.lgs. 36/2023. Violazione art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 57, par. 4 della Direttiva 2014/24 UE. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Violazione dell’art. 4 del Disciplinare. Violazione degli artt. 5 e 72 del capitolato. Violazione del principio della fiducia posto nell’art. 2 del d.lgs. 36/2023.Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica sui criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 76, comma 1, della Direttiva 24/14/UE.</corsivo></h:div><h:div>3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio: Città Metropolitana di Roma Capitale il 21/05/2025, Comune di Campagnano di Roma il 28/05/2025. Entrambe hanno chiesto di respingere ogni pretesa come da rispettive memorie in atti.</h:div><h:div>4. La controinteressata aggiudicataria -OMISSIS-s.r.l. (d’ora in poi -OMISSIS-) si è costituita in giudizio il 29/05/2025, chiedendo di rigettare le doglianze mosse nei suoi confronti dalla ricorrente, come da rispettive difese in atti.</h:div><h:div>5. All’esito delle camere di consiglio del 4.6.2025 e del 17.9.2025, previa rinuncia alla cautelare, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 28.1.2026, in cui è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>6. È posta all’attenzione del Collegio la legittimità degli atti gara impugnati relativi alla procedura competitiva che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto per conto del Comune di Campagnano di Roma, per l’affidamento dei servizi di “raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi di igiene urbana e servizi accessori sul territorio comunale”, per la durata di sette anni, con un importo complessivo a base d’asta pari a € 10.377,796,70.</h:div><h:div>6.1 In particolare, è oggetto di scrutinio il ricorso proposto dalla seconda classificata, già interessata dalla vicenda in separato giudizio (r.g. 6028/2025).</h:div><h:div>7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto che l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- sarebbe illegittima tenuto conto che quest’ultima avrebbe meritato l’esclusione dalla procedura. In particolare, la -OMISSIS- nella propria istanza di partecipazione, ha dichiarato di aver affittato, nel febbraio 2022, il ramo d’azienda inerente alle attività di raccolta e trasporto rifiuti e di igiene urbana del Consorzio -OMISSIS- (domanda di partecipazione -OMISSIS- doc. 9 ricorrente). Nei confronti di quest’ultimo, tuttavia, è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale in data 25.09.2023, sicché l’aggiudicataria sarebbe risultata priva del requisito di cui all’art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione della continuità aziendale sussistente tra quest’ultima e l’affittante Consorzio -OMISSIS-. A sostegno del ricorso, la ricorrente richiama alcuni precedenti giurisprudenziali che già hanno interessato tale operazione negoziale con riferimento ad altre procedure di evidenza pubblica, cui pure aveva partecipato l’aggiudicataria (v. in particolare Cons. Stato. Sez. IV, 2/08/2024, n. 6936 nonché 26/03/2025 n.2519).</h:div><h:div>8. Il motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>8.1 Dapprima, non vi sono motivi per discostarsi dai principi giurisprudenziali richiamate dalla stesse decisioni sopra indicate: in presenza di un'operazione di affitto di azienda ai sensi dell'art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, qualora l'affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa “cesura” tra le due successive gestioni, la Stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara anche in capo all'affittante, poiché "<corsivo>chi si avvale dei requisiti dei terzi sul piano della partecipazione alle gare pubbliche, risente delle conseguenze sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità</corsivo>"; laddove i rapporti sussistenti tra l'affittante l'azienda e l'affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell'operazione, tale da ingenerare il sospetto della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali di partecipazione alla gara in capo all'affittante; non è dunque revocabile in dubbio la rilevanza del fallimento dell'affittante ai fini della partecipazione alla gara dell'impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell'impresa concedente), in base al principio generale “<corsivo>ubi commoda ibi incommoda</corsivo>” secondo cui il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (cfr. Cons. Stato. Sez. IV, 2/08/2024, n. 6936 e la giurisprudenza <corsivo>ivi</corsivo> ricordata).</h:div><h:div>8.2 Fatte queste premesse, ai fini dell’accertamento della continuità aziendale tra il Consorzio -OMISSIS- e l’aggiudicataria -OMISSIS-, e quindi della rilevanza della procedura di liquidazione giudiziale della prima, affittante (di ramo di azienda), ai fini della partecipazione alla gara della seconda, affittuaria, si evidenzia che nel caso in esame vi sono significativi profili di diversità in fatto, rispetto alle vicende oggetto dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente (v. Cons. Stato. Sez. IV, 2/08/2024, n. 6936 nonché 26/03/2025 n.2519). In particolare, risulta del tutto diverso il “contributo” (nella vicenda <corsivo>de qua</corsivo> assente) fornito dal Consorzio rispetto alla partecipazione e all’esito favorevole della aggiudicazione a favore della ricorrente.</h:div><h:div>8.3 Nei giudizi richiamati era, invero, emerso dagli atti di causa che sia nella sezione “capacità economica e finanziaria”, sia in quella relativa alle “capacità tecniche e professionali” la ricorrente sia era avvalsa dell’apporto del Consorzio, in sede di prova del possesso dei requisiti per la gara, sia includendo contratti oggetto del fitto di ramo d’azienda; si era, quindi, ritenuto che la -OMISSIS- non avesse offerto alla Stazione appaltante la prova di quella “cesura”, ritenuta indispensabile dalla giurisprudenza citata, per evitare che le vicende negative occorse all'affittante si potessero riverberare a suo carico (si rinvia alle più puntuali argomentazioni esposte da Cons. Stato n. 6936/2024 e n. 2519/2025 cit.).</h:div><h:div>8.4 Ebbene, nel caso di specie, la SUA ha, invece, correttamente ritenuto che la -OMISSIS- abbia assolto tale <corsivo>onus probandi </corsivo>(v. memoria Citta Metropolitana del 30/05/2025), dimostrando di non essersi avvalsa dei requisiti del Consorzio -OMISSIS- per quanto attiene: </h:div><h:div>- ai prescritti requisiti di idoneità professionale (art. 7.1 del disciplinare), in quanto la -OMISSIS- risulta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 1 per una classe non inferiore alla E, da data antecedente a quella del contratto d’affitto di ramo d’azienda (28/01/2022); </h:div><h:div>- ai prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 7.3 del disciplinare), atteso che i servizi analoghi indicati sono riconducibili alla -OMISSIS- e non rientranti nel compendio aziendale riportato nel contratto di affitto di ramo d’azienda (relativo alla gestione del servizio integrato di igiene urbana ed accessori svolto per Comuni diversi);</h:div><h:div>- ai prescritti requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.2 del disciplinare), poiché il disciplinare richiedeva a tal fine “un fatturato globale di impresa non inferiore nel triennio a complessivi € 7.000.000,00 I.V.A esclusa” ed il solo fatturato -OMISSIS- dell’anno 2021, antecedente all’affitto di ramo d’azienda, ammonta ad oltre € 15.000.000, sicché, anche considerando l’importo del solo 2021, prima della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo di azienda, la -OMISSIS- risultava in grado di soddisfare tale requisito (All.7 bilanci -OMISSIS- 2021,2022,2023).</h:div><h:div>8.5 Sul punto, merita rilievo la circostanza che nel disciplinare di gara veniva richiesto il “Fatturato globale minimo” nei termini indicati, cui seguiva la seguente precisazione: “<corsivo>Nota: i risultati economico ‐ finanziari di cui sopra devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni</corsivo>” (v. disciplinare all. 2 SUA). Era, dunque, agevolmente possibile rinvenire dai bilanci in atti l’importo del fatturato della aggiudicataria per l’anno 2021, periodo antecedente all’operazione contrattuale di cessione (v. all. 7 cit.), rilevanti nei termini testé indicati.</h:div><h:div>8.6 Ancora, quanto alle contestazioni relative al nominativo del “legale rappresentate” della aggiudicataria, che sarebbe legato al Consorzio (v. ricorso), premesso che l’incarico dell’interessato con la aggiudicataria risulta ad oggi cessato (in data 22/05/2025 – v. doc. 1 depositato il 15.9.2025 dalla aggiudicataria), a dimostrazione della assenza di continuità societaria è emerso come tale professionista abbia, a suo tempo, ricoperto degli incarichi all’interno della compagine societaria del Consorzio cedente, interessato dalla liquidazione giudiziale, ma questi ultimi sono cessati molti anni prima, segnatamente il 5/11/2014 (v. memoria SUA), svolgendo l’interessato poi il ruolo di dipendente (v. memoria replica aggiudicataria e visura storica all. 10 cit.). L’indicazione del medesimo professionista come direttore tecnico responsabile da parte della dell’affittuaria-aggiudicataria (v. domanda sottoscritta il 25/09/2024 - all. 9) è, dunque, avvenuta circa dieci anni dopo dalla cessazione, nel 2014, dei predetti incarichi all’interno del Consorzio affittante del ramo di azienda, e a fronte di un contratto di affitto risalente al 2022.</h:div><h:div>9. Nel caso di specie risultano, dunque, significativamente differenti, rispetto ai precedenti richiamati, i presupposti di fatto che hanno condotto la SUA all’accertamento della assenza della predetta continuità aziendale dell’aggiudicataria -OMISSIS-.</h:div><h:div>9.1 D’altronde, secondo la giurisprudenza menzionata, alla luce del principio generale “<corsivo>ubi commoda ibi incommoda</corsivo>” il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente. Ciò significa che, viceversa, ove non si avvale di tali requisiti, come nel caso di specie, non può comunque essere chiamato a risponderne.</h:div><h:div>9.2 Ancora, i principi della fiducia, insieme a quelli del risultato, contenuti nella prima parte del d.lgs. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), confortano tale esito considerato che:</h:div><h:div>- da una parte, l’aggiudicataria espressamente dichiarava nella propria domanda la sussistenza del predetto contratto precisando che “<corsivo>l’affitto di ramo d’azienda non ha comportato il trasferimento di risorse aziendali apicali e/o comunque espressive del management aziendale della dante causa Consorzio -OMISSIS- e [non] prevede alcuna forma di controllo e/o vigilanza e/o eterodirezione da parte della dante causa rispetto al ramo d’azienda concesso in affitto, la cui gestione è affidata esclusivamente all’affittuaria; pertanto, nel caso di specie, sussiste una completa discontinuità posto che le due imprese integrano realtà imprenditoriali distinte e che il personale direttivo e/o con funzioni tecnico - organizzative del Consorzio -OMISSIS- non è transitato nella -OMISSIS- S.r.l</corsivo>.”.</h:div><h:div>- dall’altra, una lettura formalistica della dichiarazione del fatturato di cui alla domanda della aggiudicataria, secondo cui, pur a fronte di una <corsivo>lex specialis</corsivo> che mai indicava di indicare separatamente i fatturati della affittante e affittuaria, non sarebbe possibile valutare, al fine di verificare l’eventuale contributo dell’una e dell’altra, i dati emergenti dalle visure societarie in atti (come peraltro indicato dallo stesso disciplinare), non consente di raggiungere il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, venendo meno, da ultimo, l’offerta con il migliore rapporto tra qualità e prezzo.</h:div><h:div>10. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere omesso di dichiarare le penali contrattuali ricevute nello svolgimento del servizio analogo presso il Comune di Caserta; tale omissione doveva condurre all’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria in quanto l’art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’esclusione di chi abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (v. ricorso).</h:div><h:div>11. Le doglianze sono infondate.</h:div><h:div>11.1 Ai sensi dell’art. dell’art. 98 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 l'illecito professionale grave comporta l'esclusione non automatica di un operatore economico, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e), ed è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova.</h:div><h:div>11.2 Il ricorrente lamenta, segnatamente, la violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) e c) per cui l’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (lett.b); condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (lett. c).</h:div><h:div>11.3 Secondo consolidata giurisprudenza la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2025, n. 6267 e la giurisprudenza <corsivo>ivi</corsivo> richiamata).</h:div><h:div>11.4 Ebbene, nel caso di specie, a seguito dell’istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante è emerso (v. memoria SUA del 12.1.2026 nonché atti istruttori - all. 8 riscontro istanze di esclusione):</h:div><h:div>- dapprima, che, relativamente alle penali in questione, era pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario definito, da ultimo, con un accordo tra le parti esitato con una parziale restituzione degli importi trattenuti dall’Amministrazione (v. doc. 1 -OMISSIS- depositato il 06.01.2026);</h:div><h:div>- quindi, che non risulta alcuna segnalazione da parte del Comune di Caserta circa l’adozione di provvedimenti di applicazione di penali di importo superiore all’1% dell’importo del contratto a carico dell’aggiudicataria ai fini dell’iscrizione nel Casellario Informatico;</h:div><h:div>- da ultimo, che il contratto in questione è stato in realtà più volte prorogato dall’Amministrazione interessata a comprova dell’assenza dei presunti gravi inadempimenti nell’esecuzione del contratto lamentati dalla ricorrente.</h:div><h:div>11.5 Ne consegue che la valutazione di insussistenza di gravi illeciti professionali compiuta dalla stazione appaltante non presenta alcuno degli elementi di macroscopica erroneità, illogicità, irrazionalità, assenza di proporzionalità, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.</h:div><h:div>12. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente chiede l’esclusione della -OMISSIS- per violazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 23 giugno 2022 “<corsivo>Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana</corsivo>” (CAM). In particolare l’aggiudicataria avrebbe omesso nella propria offerta tecnica, di proporre, in ossequio alla PAN, il 38,5% degli autoveicoli M1 ed N1 con emissione di CO2 pari a 0, come previsto a partire dal 1° gennaio 2026 e tale ultima circostanza ne determinerebbe l’esclusione.</h:div><h:div>12.1 La doglianza è priva di pregio.</h:div><h:div>12.2 In disparte ulteriori considerazioni, come eccepito da parte resistente, la stessa ricorrente non risulta avere applicato il criterio di cui sopra sicché, ove il motivo fosse accolto, dovrebbe a sua volta essere esclusa. Tale condotta è, tuttavia, contraria ai principi di buona fede e correttezza processuale.</h:div><h:div>12.3 Il Consiglio di Stato ha, invero, più volte ribadito il principio per cui alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe, in primo luogo, l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire <corsivo>contra factum proprium </corsivo>per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo; in ipotesi siffatte, l’iniziativa processuale della ricorrente si concreta in un esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, in quanto le tesi giudiziali della ricorrente espresse nelle censure formulate collidono con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede; dal che l’abuso dei mezzi processuali con la conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame (Cons. Stato, Sez. III, 24/12/2024, 10362; in questi termini si è già espressa anche questa Sezione, 13/03/2025, n.5295 confermata in appello da Cons. Stato, Sez. III, 20/10/2025, n. 8093).</h:div><h:div>13. Il ricorso, deve, pertanto essere integralmente respinto.</h:div><h:div>14. Le spese di lite sono compensate in considerazione della peculiarità della vicenda in esame.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Annamaria Gigli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>