<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250594020251016124903116" descrizione="" gruppo="20250594020251016124903116" modifica="21/10/2025 11:31:46" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="05940"/><fascicolo anno="2025" n="18189"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250594020251016124903116.xml</file><wordfile>20250594020251016124903116.docm</wordfile><ricorso NRG="202505940">202505940\202505940.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Santoro Cayro</firma><data>20/10/2025 13:34:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Virginia Giorgini,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>1) Della determina di esclusione PA – Colosseo|10/04/2025|DETERMINA 14 dalla gara RDO G00865 – AREA EX GIARDINIERI - PALATINO - Opere di completamento cat. OS32 -Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (KINDERGARDEN), area di sosta per il pubblico - Lotto II - PGT.19069–CUP F83G18000960001–CIG B5154D568B disposta dal Ministero della cultura Parco Archeologico del Colosseo, ricevuta dalla Legnotek S.p.a. S.B. a mezzo PEC del 15.4.2025 (doc. n. 2);</h:div><h:div>2) del modello di offerta economica generato dalla piattaforma https://parcocolosseo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ nella parte in cui l’offerta economica reca la dicitura “Importi non soggetti a ribasso inclusi” in contrasto con l’indicazione riportata all’art. 10 del disciplinare nella parte in cui “dovrà riportare l’indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso” (doc. n. 3);</h:div><h:div>3) per quanto occorrer possa, dell’art. 10 del disciplinare o dell’intera lex specialis della gara RDO G00865 – AREA EX GIARDINIERI -PALATINO - Opere di completamento cat. OS32 -Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (KINDERGARDEN), area di sosta per il pubblico - Lotto II - PGT. 19069–CUP F83G18000960001–CIG B5154D568B per violazione del principio di clare loqui nella parte in cui possa aver indotto in errore l’o.e. ovvero ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione (doc. n. 4);</h:div><h:div>4) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LEGNOTEK S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT il 6/8/2025: </h:div><h:div>1) Della determina di esclusione PA – Colosseo|10/04/2025|DETERMINA 14 dalla gara RDO G00865–AREA EX GIARDINIERI - PALATINO - Opere di completamento cat. OS32 -Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (KINDERGARDEN), area di sosta per il pubblico - Lotto II -PGT. 19069–CUP F83G18000960001–CIG B5154D568B disposta dal Ministero della Cultura Parco Archeologico del Colosseo ricevuta dalla Legnotek S.p.a. S.B. a mezzo PEC del 15.4.2025 (doc. n. 2);</h:div><h:div>2) del modello di offerta economica generato dalla piattaforma https://parcocolosseo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ nella parte in cui l’offerta economica reca la dicitura “Importi non soggetti a ribasso inclusi” in contrasto con l’indicazione riportata all’art. 10 del disciplinare nella parte in cui “dovrà riportare l’indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso” (doc. n. 3);</h:div><h:div>3) Per quanto occorrer possa, dell’art. 10 del disciplinare o dell’intera lex specialis della gara RDO G00865–AREA EX GIARDINIERI - PALATINO - Opere di completamento cat. OS32 -Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (KINDERGARDEN), area di sosta per il pubblico - Lotto II - PGT. 19069–CUP F83G18000960001–CIG B5154D568B per violazione del principio di clare loqui nella parte in cui possa aver indotto in errore l’o.e. ovvero ha introdotto un’ulteriore causa di esclusione (doc. n. 4);</h:div><h:div>4) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.</h:div><h:div>NONCHÉ</h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE</h:div><h:div>1) della determina n. 36 del 29.7.2025 (doc. n. 2) del capo del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura Parco Archeologico del Colosseo con cui è stata disposta «l’aggiudicazione immediatamente efficace della procedura avente ad oggetto “AREA EX GIARDINIERI - PALATINO - Opere di completamento cat. OS32 - Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (KINDERGARDEN), area di sosta per il pubblico - Lotto II – PGT. 19069”, di cui al CIG B5154D568B, alla società SISTEM COSTRUZIONI S.R.L., c.f. e p.iva 02251920365,per un punteggio complessivo di 44,15 punti ed un importo per l’esecuzione dei lavori pari ad € 329.663,60 (euro trecentoventinovemilaseicentosessantatre/60), oltre IVA di legge se dovuta»;</h:div><h:div>2) per quanto occorrer possa, dei presupposti verbali di gara ed in particolare del verbale del 12.2.2025 di apertura delle offerte economiche (doc. n. 3);</h:div><h:div>3) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5940 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Legnotek S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B5154D568B, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Maria Petrone e Francesca Cernuto, con domicilio eletto presso lo studio Luca Maria Petrone in Roma, piazza Paganica 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, Parco Archeologico del Colosseo, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sistem Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Parco Archeologico del Colosseo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Il Ministero della cultura - Parco Archeologico del Colosseo, con determinazione a contrarre n. 237 del 31 maggio 2024, indiceva una procedura negoziata <corsivo>ex</corsivo> art. 50, co. 1, lett. <corsivo>c)</corsivo> d. lgs. n. 36/2023 (di seguito, anche Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento di lavori di “<corsivo>Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (KINDERGARDEN), area di sosta per il pubblico</corsivo>”, concernenti l’“Area ex giardinieri – Palatino”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di € 343.399,51.</h:div><h:div>2. Il disciplinare di gara contenuto nella lettera di invito, all’art. 3, prevedeva testualmente che “<corsivo>L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 343.399,51 (…), oltre IVA di legge se dovuta. Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’articolo 41, co. 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è di € 118.220,72 (…). I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 41, co. 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Importo soggetto a ribasso: € 225.178,79 (…)</corsivo>”. </h:div><h:div>Con riferimento all’offerta economica, l’art. 10 del disciplinare stabiliva che “<corsivo>Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” i concorrenti devono presentare il modulo d’offerta generato dalla piattaforma telematica, che dovrà essere firmato digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legali rappresentante/i o da altre persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero ai sensi dell’art. 68, co. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 da tutti i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di RTI o da consorzio ordinario di concorrenti) e dovrà riportare l’indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso, nonché, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore economico concorrente, e del costo della manodopera, contemplati e ricompresi nell’offerta economica presentata ai sensi dell’art. 108, co. 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Alla procedura di gara venivano invitate le Società Sistem Costruzioni s.r.l. e Legnotek S.p.A., che riportavano rispettivamente il punteggio complessivo di 44,15 e 79,98.</h:div><h:div>In particolare, l’offerta economica della Legnotek (che aveva conseguito il sub-punteggio massimo di 30 punti) recava l’indicazione dei seguenti importi:</h:div><h:div>- “<corsivo>Offerta economica (in cifre): 186.380,48000 €. Importi non soggetti a ribasso inclusi</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Costi manodopera: 118.220,72 €</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Oneri della sicurezza aziendale: 4.659,51 €</corsivo>”.</h:div><h:div>4. All’esito delle operazioni di gara la Legnotek (risultata appunto prima in graduatoria) riceveva una richiesta di giustificativi all’offerta economica ai sensi dell’art. 110 d. lgs. n. 36/2023, da presentare nei successivi 15 giorni, in considerazione dell’entità dello sconto praticato “<corsivo>sull’importo soggetto a ribasso</corsivo>”, tale da apparire “<corsivo>presuntivamente anomalo</corsivo>”, avendo l’impresa presentato “<corsivo>un’offerta di € 186.380,48 (…) in cui sono inclusi gli importi non soggetti a ribasso della manodopera pari ad € 118.220,72 (…), rilevandosi, pertanto, uno sconto sull’importo soggetto a ribasso pari al 69,73</corsivo>”. </h:div><h:div>4.1. La Legnotek riscontrava la richiesta di chiarimenti in data 25 marzo 2025, rappresentando che la stazione appaltante aveva “<corsivo>erroneamente inteso che il prezzo offerto dallo scrivente o.e. fosse pari ad € 186.380,48 (…) giungendo ad un ribasso pari al 69,73%. Tale conclusione si fonda (su) un evidente equivoco, in quanto il prezzo offerto di € 186.380,48 si riferisce allo sconto sulla sola quota ribassabile della base d’asta di € 225.178,79, ossia al netto del costo della manodopera per € 118.220,72 così come indicato nella lettera di invito al punto 3, pag. 1), con l’applicazione di un ribasso del 17,23%. (…)</corsivo>
				<corsivo>Ne consegue che l’importo complessivo è pari ad € 304.601,20 dato dalla sommatoria tra l’importo ribassato di € 186.380,48 e i costi della manodopera non ribassabili di € 118.220,72, sicché si ha che: € 186.380,48 (quota ribassata) + € 118.220,72 (costo della manodopera) = € 304.601,20</corsivo>”. La Società precisava, sul punto, di essersi strettamente attenuta a quanto previsto dall’art. 10 della lettera di invito, da cui risultava “<corsivo>evidente che il concorrente fosse tenuto ad indicare il prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso e, dunque, rispetto alla somma di € 225.178,79</corsivo>”, e dunque di aver formulato la propria offerta in conformità alle indicazioni recate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, né una diversa conclusione poteva ritrarsi dal contenuto del modulo di offerta generato dalla piattaforma in esito alla compilazione della domanda (che richiedeva invece di indicare il prezzo con la specifica “Importi non soggetti a ribasso inclusi”), atteso che l’eventuale contrasto tra la modulistica e la lettera di invito si sarebbe dovuto risolvere nel senso della necessaria prevalenza di quest’ultima sulla prima (in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale richiamato nella nota di giustificativi), “<corsivo>potendo al più l’eventuale difformità trovare una soluzione mediante una richiesta di chiarimenti, ad oggi ammissibile anche sul contenuto dell’offerta economica ex art. 101, co. 3, d.lgs. 36/2023</corsivo>”. In ultimo, la Società confermava il contenuto della propria offerta “<corsivo>nella misura di € 304.601,20 (di cui € 118.220,72 a titolo di costi della manodopera non ribassabili) con l’applicazione di un ribasso percentuale del 17,23%</corsivo>”.</h:div><h:div>5. La stazione appaltante esitava il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta con la determina n. 14 del 10 aprile 2025 (trasmessa all’interessata a mezzo pec il successivo 15 aprile), che ha escluso la Legnotek dalla gara d’appalto sulla scorta delle seguenti motivazioni (mutuate dal verbale di valutazione del RUP dell’8 aprile 2025, con il quale erano state giudicate non accoglibili le giustificazioni addotte):</h:div><h:div>- “<corsivo>Le giustificazioni comunque non concernono, come richiesto dall’art. 41 comma 14, una più efficiente organizzazione aziendale ma argomentano sull’esistenza di un presunto errore collegato alla materiale predisposizione degli atti di gara ed in particolare ad una presunta discrasia dei contenuti del disciplinare (che sembrerebbe richiamare la possibilità di presentare l’offerta esclusivamente sull’importo ribassabile esclusi i costi della manodopera) ed il modello generabile sulla piattaforma (che inequivocabilmente attesta che nell’importo oggetto dell’offerta siano ricompresi anche i costi della manodopera)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>In disparte il non equivoco tenore letterale degli atti di gara ed in particolare del modello di formulazione dell’offerta della piattaforma, in ogni caso l’errore non è in alcun modo scusabile alla luce della costante interpretazione del rapporto fra importo a base di gara e costi della manodopera non ribassabili al quale si conforma il contenuto degli atti di gara e che poteva e doveva essere noto all’operatore economico</corsivo>”;</h:div><h:div>- la delibera ANAC n. 1/2023 di approvazione del bando-tipo, cui l’amministrazione è obbligata a conformarsi, espressamente prevede che “<corsivo>I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso</corsivo>”, e le ulteriori delibere della medesima Autorità del 10 aprile 2024, n. 174 e la n. 528/2023 precisano che “<corsivo>l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale</corsivo>” (interpretazione condivisa anche dal MIT con il parere n. 2154 del 19 luglio 2023);</h:div><h:div>- “<corsivo>Il ragionamento matematico che ha indotto Legnotek a indicare l’importo offerto non è giustificato da nessuna delle informazioni contenute né negli atti di gara, né sulla piattaforma. In questo modo, Legnotek non ha ottemperato né al principio di autoresponsabilità, né a quello di diligenza professionale a cui ogni concorrente che partecipa ad una procedura di affidamento dovrebbe conformarsi</corsivo>”, precisando che “<corsivo>seguendo pedissequamente le specifiche operative che la piattaforma indica all’operatore nella fase di compilazione dei campi per la formulazione dell’offerta economica e la successiva generazione del relativo modulo (avvertenze operative utili proprio ad evitare eventuali errori o interpretazioni da parte del compilatore), il concorrente è edotto che sta formulando un’offerta comprensiva degli importi non soggetti a ribasso</corsivo>”, e in ogni caso “<corsivo>la sottoscrizione digitale del modulo, il caricamento del medesimo e la trasmissione dell’offerta telematica, sono tutti elementi che consentono di poter affermare con certezza che l’operatore economico è (o, quanto meno, dovrebbe essere) consapevole dell’offerta che sta presentando</corsivo>”. Viene aggiunto che “<corsivo>nell’eventualità di dubbi o incertezze nella formulazione dell’offerta il concorrente, oltre ad avere a disposizione la funzione dei quesiti da porre alla stazione appaltante, può, come indicato negli atti di gara, contattare l’help desk dedicato della piattaforma</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>È doveroso ricordare che, nel caso in cui il concorrente abbia necessità di verificare l’offerta che ha già presentato e si renda conto di aver commesso errori nella compilazione dei campi in piattaforma o nella predisposizione della documentazione prodotta, ha la possibilità di ritirare l’offerta per rettificarla e presentarla nuovamente a condizione che il processo avvenga entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione stabilito negli atti di gara</corsivo>”, e nel caso di specie Legnotek avrebbe avuto a disposizione “<corsivo>tutto il tempo necessario (circa 54 minuti) per provvedere ad eventuali controlli, integrazioni e/o rettifiche</corsivo>”. </h:div><h:div>6. Con ricorso tempestivamente notificato in data 15 maggio 2025 (e depositato il giorno successivo), la Legnotek è insorta avverso la menzionata determina di esclusione, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla scorta dei seguenti motivi di doglianza:</h:div><h:div><corsivo>I</corsivo>. “<corsivo>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 5 E 10 D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 87 D.LGS. 36/2023 E DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DEL DISCIPLINARE SUL MODULO DI OFFERTA E DELL’AUTOVINCOLO PER LA STAZIONE APPALTANTE DISCENDENTE DALLA LEX SPECIALIS. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEL FATTO</corsivo>”.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente sussiste una “chiara discrasia” tra il tenore letterale del disciplinare da gara, e segnatamente dell’art. art. 10 (che imponeva di indicare separatamente i dati economici riferiti <corsivo>(i) </corsivo>al prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso - ossia la quota ribassabile di € 225.178,79, al netto dei costi della manodopera -, <corsivo>(ii)</corsivo> al costo della manodopera e <corsivo>(iii)</corsivo> ai costi interni della sicurezza), e il modello di offerta predisposto dall’amministrazione e non modificabile dall’operatore, che in corrispondenza di quella che sarebbe dovuta essere la voce riferita alla “<corsivo>indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso</corsivo>” (di cui appunto al richiamato art. 10 del disciplinare) riportava invece la precisazione “<corsivo>importi non soggetti a ribasso inclusi</corsivo>”. Pertanto, la ricorrente si era attenuta alle previsioni recate dal disciplinare, in applicazione dei principi della prevalenza della <corsivo>lex specialis</corsivo> sulla modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante e di autovincolo, in forza del quale l’Amministrazione, per prima, non può sottrarsi alla regolamentazione di gara che essa stessa ha dettato in sede di disciplinare.</h:div><h:div>Peraltro, le delibere dell’ANAC e del MIT citate nel provvedimento di esclusione non sarebbero conferenti al caso di specie, attenendo alla questione della ribassabilità dei costi della manodopera, non rilevante nel caso di specie.</h:div><h:div>Ed ancora, in replica alle ulteriori motivazioni addotte dal RUP, la Società riferisce che: alla data di presentazione della propria offerta (31 gennaio 2025) era ormai spirato il termine previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara per presentare un’eventuale richiesta di chiarimenti in forma scritta (essendo esso fissato per il giorno 22 gennaio 2025); non potevano essere chieste informazioni telefoniche (possibilità esclusa dalla medesima disposizione); non sarebbe stato utilmente attivabile il servizio fornito dall’help desk, fornendo esso assistenza esclusivamente sul funzionamento materiale del portale; non era stato commesso alcun “errore materiale” tale da giustificare una rettifica dell’offerta, essendo stata la medesima formulata attenendosi alle indicazioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Ed ancora, l’esclusione era stata disposta in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 d. lgs. n. 36/2023, atteso che l’art. 10 del disciplinare comminava l’esclusione per il solo caso della mancata indicazione del costo della manodopera o degli oneri interni della sicurezza, indicazioni che erano state puntualmente fornite dalla ricorrente nella propria offerta;</h:div><h:div><corsivo>II</corsivo>. “<corsivo>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101, CO. 3, D.LGS. 36/2023 NELLA PARTE IN CUI LA STAZIONE APPALTANTE NON HA CORRETTAMENTE CONSIDERATO I CHIARIMENTI FORNITI SULL’OFFERTA ECONOMICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RISULTATO E FIDUCIA. SULL’ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DELL’ART. 10 DEL DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CLARE LOQUI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEL FATTO</corsivo>”.</h:div><h:div>In ogni caso, la stazione appaltante avrebbe potuto considerare il riscontro alla verifica di anomalia trasmesso dalla Legnotek in data 25 marzo 2025 in termini di chiarimenti resi ai sensi dell’art. 101, co. 3, d.lgs. 36/2023 (ora ammessi anche sul contenuto dell’offerta economica presentata): invero, pur ammettendosi ipoteticamente che la ricorrente abbia commesso un errore nella formulazione della propria offerta, l’amministrazione avrebbe dovuto avvedersi di come fosse irrealistica ed inverosimile la somma offerta, pari a € 186.380,48 (al netto dei costi della manodopera, residuavano soltanto € 68.159,76, inidonei a coprire i restanti costi dell’appalto - es. materiali, attrezzature etc.), sicché avrebbe dovuto attivare il soccorso cd “procedimentale” al fine di ricostruire l’effettiva volontà del concorrente, in ossequio ai principi della fiducia e del risultato, e senza che tale verifica si traducesse in una “manipolazione” postuma dei contenuti dell’offerta, trattandosi invece di rettificare un errore materiale a mezzo di una semplice operazione matematica, sulla base dei dati economici già indicati dall’operatore.</h:div><h:div>7. Il Parco Archeologico del Colosseo si è costituito in giudizio con atto del 21 maggio 2025, depositando in data 23 maggio 2025 documentazione e memoria illustrativa.</h:div><h:div>In sintesi, la parte resistente insta per il rigetto del ricorso, facendo leva sul non equivoco tenore del modello di offerta economica messo a disposizione dall’amministrazione sull’apposita piattaforma informatica, che espressamente richiedeva la formulazione di un’offerta complessiva che ricomprendesse “<corsivo>anche gli importi non soggetti a ribasso (ossia i costi della manodopera) in modo tale da verificare il complessivo ribasso rispetto all’importo a base d’asta</corsivo>”, senza porsi in contrasto con il disciplinare di gara (la memoria contiene a pag. 10 le immagini dell’interfaccia grafica della medesima piattaforma - sia quella in uso alla stazione appaltante sia quella in uso all’operatore economico - per la compilazione dei campi afferenti all’offerta economica). A giudizio della difesa erariale, il “tentativo” della ricorrente di adombrare un contrasto fra la <corsivo>lex specialis</corsivo> ed il modello di offerta sarebbe legato alla necessità di superare le conseguenze collegate all’applicazione del principio di autoresponsabilità per una lettura non attenta del modulo di offerta. Argomenta ancora l’Avvocatura che le previsioni del disciplinare dovevano interpretarsi in conformità al quadro normativo di riferimento e segnatamente all’art. 41, co. 14 d. lgs. n. 36/2023, che non esclude la ribassabilità dei costi della manodopera (e dunque la possibilità per l’operatore economico di stimare costi inferiori a quelli previsti dalla stazione appaltante). Il modulo di offerta generato dalla piattaforma era pienamente coerente con tale impostazione e l’operatore avrebbe dovuto seguire pedissequamente le relative indicazioni, di talché l’errore commesso dalla società ricorrente avrebbe reso nella sostanza non intelligibile l’offerta. Lo strumento del soccorso istruttorio (procedimentale) di cui all’art. 101, co. 3 del Codice dei contratti pubblici deve trovare applicazione entro limiti rigorosamente determinati, come quello discendente dal principio generale di autoresponsabilità, e comunque l’operazione proposta dalla ricorrente, consistente nel sommare l’importo oggetto di ribasso (asseritamente non inclusivo dei costi della manodopera) ai costi della manodopera indicati ai sensi dell’art. 108, co. 9 d.lgs. n. 36/2023, avrebbe rappresentato una “manipolazione” integrativa dell’offerta, chiaramente esorbitante dai ristretti ambiti dell’istituto.</h:div><h:div>8. Il ricorso è stato esperito anche nei confronti della Sistem Costruzioni s.r.l., non costituitasi in giudizio.</h:div><h:div>9. Con memoria del 25 maggio 2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare alla luce dei motivi di ricorso e paventando il <corsivo>periculum</corsivo> derivante dalla presumibile e imminente aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata Sistem Costruzioni s.r.l.</h:div><h:div>10. Con ordinanza n. 2935/2025 del 28 maggio 2025 la Sezione, rilevando che “<corsivo>la questione necessita di un approfondimento da effettuarsi nella più consona sede di merito</corsivo>”, ha accolto la domanda cautelare e sospeso “<corsivo>nelle more l’atto impugnato, con la precisazione che tale effetto sospensivo è da intendersi circoscritto al «congelamento» della procedura di evidenza pubblica sino alla definizione del presente giudizio, al fine di mantenere la res adhuc integra</corsivo>”.</h:div><h:div>11. Avverso tale pronunciamento il Ministero ha proposto appello cautelare, che è stato accolto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2478/2025 del 4 luglio 2025, con la seguente motivazione: “<corsivo>le ragioni dedotte dall’appellante siano idonee a fondare l’invocata tutela cautelare in quanto: a) la pretesa della ricorrente in primo grado appare sprovvista di elementi di fondatezza alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (in particolare, Consiglio di Stato, 9 giugno 2023, n. 5665, Consiglio di Stato 19 novembre 2024, n. 9255) e, comunque, del chiaro tenore letterale dell’art. 41 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, richiamato dal disciplinare di gara; b) le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063)</corsivo>”<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>12. Con determina n. 36 del 29 luglio 2025 la stazione appaltante ha provveduto all’aggiudicazione dell’appalto in favore di Sistem Costruzioni s.r.l. “<corsivo>per un punteggio complessivo di 44,15 punti ed un importo per l’esecuzione dei lavori pari ad € 329.663,60</corsivo>”.</h:div><h:div>13. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 6 agosto 2025 la Legnotek ha impugnato la determina da ultimo citata, chiedendone la sospensione dell’efficacia, precisando in premessa che l’ordinanza cautelare del giudice d’appello n. 2478/2025 avrebbe travisato il <corsivo>thema decidedum</corsivo>, non venendo in rilievo nel caso di specie la questione dell’astratta ribassabilità dei costi della manodopera (“<corsivo>si tratta invece di verificare se la ricorrente si è attenuta o meno alle previsioni del disciplinare di gara nella formulazione dell’offerta economica</corsivo>”), sicché sarebbero inconferenti i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati, e riproponendo i motivi di diritto dedotti con il ricorso introduttivo, in quanto tali da viziare in via derivata anche il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>14. Con memoria del 4 settembre 2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare, al fine di evitare che nelle more intervenga la stipula del contratto con la controinteressata, con conseguente “<corsivo>inevitabile pregiudizio dell’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente il cui interesse è quello a riottenere la propria posizione di aggiudicataria e dare corso all’esecuzione contrattuale</corsivo>”.</h:div><h:div>15. Con ordinanza n. 4802/2025 del 9 settembre 2025 la Sezione<corsivo>
				</corsivo>ha accolto la richiesta di sospensiva e fissato per la trattazione del merito dell’intero giudizio l’udienza pubblica del 14 ottobre 2025, ravvisando la necessità di “<corsivo>un approfondimento da effettuarsi nella più consona sede di merito, anche al fine di tener conto delle argomentazioni illustrate dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 2478/2025, e in tempi celeri</corsivo>”.<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>16. Con memoria del 26 settembre 2025 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, alla luce delle censure dedotte, e formulato conseguentemente domanda di “<corsivo>risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero – nella denegata ipotesi in cui venisse stipulato il contratto di appalto medio tempore e ove non fosse possibile il subentro – disporre il risarcimento del danno per equivalente nella misura che la scrivente difesa si riserva di quantificare nel corso di giudizio ex art. 124 c.p.a.</corsivo>”.</h:div><h:div>17. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il gravame merita accoglimento, sulla scorta di quanto si passa ad argomentare.</h:div><h:div>2. Assume valore dirimente, ai fini della delibazione delle censure dedotte dalla ricorrente, la portata degli artt. 3 e 10 del disciplinare di gara contenuto nella lettera di invito, da leggersi congiuntamente.</h:div><h:div>2.1. Come esposto in narrativa, l’art. 3 dettagliava chiaramente le singole componenti del valore complessivo dell’appalto, ivi determinato in totali euro 343.399,51 (trattasi dell’importo a base d’asta prefissato nelle determina a contrarre n. 237/2024), quantificandole in misura pari a: <corsivo>a) </corsivo>euro 225.178,79, quale “<corsivo>Importo soggetto a ribasso</corsivo>” (vale la pena precisare che nel disciplinare tale somma e la correlata specifica “<corsivo>importo soggetto a ribasso</corsivo>” sono evidenziati in grassetto e sottolineati); <corsivo>b)</corsivo> euro 118.220,72, quale ammontare del “<corsivo>costo totale della manodopera</corsivo>”. Rispetto a tale componente il disciplinare precisava testualmente: “<corsivo>I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso</corsivo>
				<corsivo>ai sensi dell’articolo 41, co. 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</corsivo>” (si osserva che anche nella determina a contrarre era stato previsto che i costi della manodopera non fossero soggetti a ribasso).</h:div><h:div>La medesima previsione ribadiva, altresì, che “<corsivo>Ai sensi dell’articolo 108, co. 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 10 del disciplinare, concernente le modalità di presentazione dell’offerta, disponeva poi che l’offerta economica andava presentata avvalendosi del “<corsivo>modulo d’offerta generato dalla piattaforma telematica</corsivo>” (sottoscritto digitalmente), e precisava che la medesima “<corsivo>dovrà riportare l’indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso, nonché, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore economico concorrente, e del costo della manodopera, contemplati e ricompresi nell’offerta economica presentata ai sensi dell’art. 108, co. 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</corsivo>”.</h:div><h:div>2.2. Dal combinato disposto dei citati artt. 3 e 10 emerge in maniera incontrovertibile come la <corsivo>lex specialis</corsivo> avesse dettato istruzioni ben precise e puntuali circa le modalità di compilazione del modulo contenente l’offerta economica del concorrente, prevedendo non già che andasse indicato il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base d’asta (invero, anche nel modulo di offerta elaborato dalla piattaforma informatica non è stato predisposto alcun campo ove inserire il ribasso praticato, espresso in percentuale), bensì che fossero evidenziati, in maniera distinta e separata, <corsivo>a)</corsivo> il prezzo proposto “<corsivo>rispetto all’importo soggetto a ribasso</corsivo>” e <corsivo>b)</corsivo> il costo della manodopera (oltre ai costi di sicurezza aziendale). </h:div><h:div>Ebbene, la componente economica <corsivo>sub a) </corsivo>non può che essere quella commisurata al valore di euro 225.178,79 (valore cui, lo si rammenta, il disciplinare di gara, all’art. 3, aveva dato chiara e separata evidenza, oltre che particolare enfasi), ossia la quota parte del complessivo importo a base d’asta che il medesimo disciplinare aveva qualificato come “ribassabile”, al quale poi sommare l’importo del costo della manodopera indicato dal partecipante alla gara, al fine di addivenire all’importo totale offerto. </h:div><h:div>Tanto si desume sia dal tenore letterale del citato art. 10, e in particolare dall’utilizzo della congiunzione “nonché”, che ha il chiaro significato di introdurre elementi da aggiungere a quelli precedentemente menzionati (nella specie, trattasi delle singole voci che, nel loro insieme, costituiscono l’importo complessivo del prezzo offerto dall’operatore rispetto al valore a base d’asta), sia da un’interpretazione sistematica e combinata delle previsioni dettate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, che, nella misura in cui hanno imposto all’operatore di indicare il “<corsivo>prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso</corsivo>”, hanno inteso sollecitare la formulazione di offerte economiche che evidenziassero appositamente e separatamente l’importo (ribassato) proposto rispetto alla componente (ivi definita come) “ribassabile”. Diversamente opinando, non si vede quale sia il senso di aver “scorporato” dall’importo complessivo a base d’asta (euro 343.399,51), oltre all’entità del costo della manodopera (da indicare espressamente, in virtù di apposita disposizione di legge), la restante quota parte di euro 225.178,79, dandone appunto distinta evidenza e qualificandola espressamente come soggetta a ribasso. </h:div><h:div>3. Ciò premesso, dal materiale di causa è emerso che il modulo di offerta generato dalla piattaforma telematica messa a disposizione dalla stazione appaltante per la predisposizione dell’offerta economica, da utilizzarsi a pena di esclusione dalla gara giusta il disposto dell’art. 4 del disciplinare (“<corsivo>La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione e saranno escluse dalla presente procedura</corsivo>”), non era in alcun modo modificabile (“<corsivo>se non a costo di una compromissione del file che l’avrebbe reso non più conforme e dunque ostativo all’upload</corsivo>”, come affermato dalla ricorrente e non specificamente contestato dalla parte resistente). Esso inoltre conteneva il campo editabile “<corsivo>OFFERTA ECONOMICA (in cifre)</corsivo>”, in corrispondenza del quale era inserita l’indicazione testuale “<corsivo>Importi non soggetti a ribasso inclusi</corsivo>”; erano poi previsti ulteriori due campi, dedicati alla indicazione degli “Oneri della sicurezza aziendale” e dei “Costi manodopera”.</h:div><h:div>Nessuna ulteriore casella è stata inserita al fine di dare separata e specifica evidenza alla quota parte dell’offerta praticata rispetto all’importo “ribassabile” di euro 225.178,79, da scorporare dal valore totale proposto.</h:div><h:div>È evidente, pertanto, che il modulo si pone in contrasto con le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> sopra riportate, laddove prevede l’indicazione dell’importo complessivamente offerto dall’operatore (ossia comprensivo anche degli “<corsivo>Importi non soggetti a ribasso</corsivo>”, <corsivo>i.e</corsivo>. dei costi della manodopera), senza possibilità di specificare il prezzo (ribassato) praticato rispetto “<corsivo>all’importo soggetto a ribasso</corsivo>” richiamato agli artt. 3 e 10 del disciplinare.</h:div><h:div>4. A fronte di tale discrasia, l’impresa ricorrente, come esplicitato nei giustificativi del 25 marzo 2025, ha formulato la propria offerta economica attenendosi strettamente alle previsioni del disciplinare, indicando, in corrispondenza della casella “<corsivo>OFFERTA ECONOMICA (in cifre)</corsivo>”, il prezzo scontato proposto rispetto all’importo “soggetto a ribasso” di euro 225.178,79, quantificandolo in euro 186.380,48, e non già l’importo totale della propria offerta, ignorando pertanto l’annotazione “<corsivo>Importi non soggetti a ribasso inclusi</corsivo>” presente nel modulo generato in automatico dalla piattaforma. Il valore complessivo offerto, come rappresentato al RUP in sede procedimentale, si ricaverebbe pertanto eseguendo una semplice operazione matematica, ossia sommando “<corsivo>l’importo ribassato di € 186.380,48 e i costi della manodopera non ribassabili di € 118.220,72</corsivo>”, addivenendo al totale di euro 304.601,20,<corsivo>
				</corsivo>che la Legnotek ha confermato essere l’ammontare totale della propria offerta.</h:div><h:div>Così operando risulta soddisfatta la previsione dettata dall’art. 10 del disciplinare, nella misura in cui (come detto) essa imponeva l’indicazione <corsivo>ad hoc</corsivo> del “<corsivo>prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso</corsivo>” (dunque, nella specie, euro 186.380,48), oltre alla ulteriore specifica del costo della manodopera (pari, nel caso di specie, ad euro 118.220,72).</h:div><h:div>5. Ne consegue che non è ascrivibile alla Legnotek alcun errore nella compilazione della propria offerta economica, essendosi la stessa attenuta alle chiare e inequivocabili indicazioni dettate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, destinate a prevalere, in caso di difformità, sul contenuto della modulistica messa a disposizione degli operatori, e vincolanti anche per la stazione appaltante.</h:div><h:div>Sul punto il Collegio non può che condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, secondo cui, da un lato, “la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare o indurre a disattendere queste ultime poiché «nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo» (Cons. Stato, IV, n. 1516 del 2015). Come esiste un criterio gerarchico tra fonti dirette a comporre la lex specialis, analoghi principi valgono per la modulistica che non concorre a formare la legge di gara (…)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6874; in senso conf. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 luglio 2025, n. 5290; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 aprile 2025, n. 416). Dall’altro lato, è stato argomentato che “L’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela. Il tenore letterale del bando di gara sulle modalità di redazione delle offerte ha carattere vincolante non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante, soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2015, n. 215; V, 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III,13 gennaio 2016, n. 74)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003).</h:div><h:div>Peraltro, è stato condivisibilmente puntualizzato che “Il rispetto dell’autovincolo (…) è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2024, n. 4659).</h:div><h:div>6. Alla luce di tali considerazioni non può assumere rilievo dirimente il “non equivoco” tenore letterale del modello di formulazione dell’offerta generato in automatico dalla piattaforma (circostanza fattuale su cui fanno leva sia il gravato provvedimento di esclusione, sia la difesa erariale), essendo appunto esso confliggente con le previsioni del disciplinare di gara, destinate a prevalere.</h:div><h:div>Parimenti, non coglie nel segno nemmeno il riferimento al principio di autoresponsabilità dell’operatore partecipante ad una procedura di evidenza pubblica.</h:div><h:div>Come noto, tale principio generale governa il rapporto tra stazione appaltante e concorrente, imponendo a quest’ultimo di supportare le conseguenze derivanti da eventuali omissioni, errori o violazioni delle prescrizioni del bando commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, dovendo la sua condotta conformarsi ad un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783).</h:div><h:div>Viceversa, nel caso di specie (lo si ribadisce) alcun errore è ravvisabile nella condotta della Legnotek, essendosi la medesima correttamente e scrupolosamente attenuta alle indicazioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>È proprio in ossequio al disciplinare, dunque, che la ricorrente ha inteso indicare, nell’apposita casella del modulo di offerta (e scostandosi dalla diversa annotazione ivi contenuta), unicamente la quota parte della propria proposta relativa all’importo “ribassabile” di euro 225.178,79, decurtandola dell’ammontare dei costi della manodopera.</h:div><h:div>7. Tale essendo la modalità di compilazione seguita, va escluso che, nel caso di specie, venga in considerazione la questione della ribassabilità dei costi della manodopera, adombrata invece dalla stazione appaltante nel gravato provvedimento di esclusione.</h:div><h:div>Sul punto va chiarito che il disciplinare, all’art. 3 (e in linea con quanto precisato anche nella determina a contrarre), ha espressamente previsto che i costi della manodopera (ivi determinati in euro 118.220,72) non fossero soggetti a ribasso “<corsivo>ai sensi dell’articolo 41, co. 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale ultima disposizione così recita: “<corsivo>Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</corsivo>”.</h:div><h:div>Il legislatore, dunque, fa obbligo alla stazione appaltante, nella predisposizione degli atti di gara, di dare distinta evidenza ai costi della manodopera (nel caso di specie, essi sono stati predeterminati in euro 118.220,72), imponendo che tale voce, che pur concorre alla determinazione dell'importo posto a base di gara (come peraltro accaduto nel caso di specie, in cui è incontestato che l’importo a base d’asta di euro 343.399,51 è comprensivo dei citati costi della manodopera), sia scorporata dal valore complessivo dell’appalto (ciò in ossequio alla duplice ratio di “di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera” e “fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi, assicurando che, prima di formulare il proprio «ribasso complessivo» (…), svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi”: cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712).</h:div><h:div>Il provvedimento di esclusione (nella misura in cui richiama la “<corsivo>costante interpretazione del rapporto fra importo a base di gara e costi della manodopera non ribassabili al quale si conforma il contenuto degli atti di gara e che poteva e doveva essere noto all’operatore economico</corsivo>”) e soprattutto la memoria difensiva dell’Avvocatura hanno avuto poi modo di chiarire che, alla luce di una corretta e attenta lettura della disciplina di riferimento, deve ritenersi comunque possibile per l’operatore indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 108, co. 9, un valore inferiore rispetto all’importo prefissato a monte dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> ai sensi del citato art. 41, co. 4 (fatto salvo l’assoggettamento a verifica di anomalia dell’offerta).</h:div><h:div>In tal senso si esprime il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ben noto alla Sezione, richiamato dall’ordinanza n. 2478/2025 pronunciata in sede di appello cautelare, che cita quali precedenti le sentenze del Consiglio di Stato n. 5665/2023 [che così argomenta: “Nessuna disposizione della lex specialis prevedeva, e mai avrebbe potuto prevedere (pena la nullità della clausola), un divieto, sanzionato con l’esclusione, per l’ipotesi in cui i costi aziendali della manodopera del concorrente fossero risultati inferiori rispetto a quelli teorici e presunti indicati nella lettera di invito (…) la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, sarebbe in flagrante contrasto con l’art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche (…) Persino nel “nuovo Codice”, che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto «in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso» è stata fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione”] e n. 9255/2024 [“anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come del resto riconosciuto dal primo giudice, è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, come già ritenuto, sia pure incidenter tantum a da questa sezione, in riferimento ad una fattispecie soggetto alla disciplina del codice previgente (Cons. Stato, sez. V, 9 giungo 2023 n. 5665”].</h:div><h:div>7.2. Ciò chiarito, nel caso di specie la questione dirimente (e dunque il <corsivo>thema decidendum</corsivo> dell’attuale controversia) non attiene alla ribassabilità o meno, in via astratta e generica, dei costi della manodopera, anche perché la ricorrente, nella propria offerta, ha indicato (separatamente e dunque in maniera ben distinta) un costo della manodopera esattamente pari a quello predeterminato dagli atti di gara.</h:div><h:div>Né potrebbe sostenersi che la Legnotek avesse (erroneamente) inteso tali costi come non ribassabili, per ciò stesso escludendoli dall’importo indicato nell’apposita voce “Offerta economica” del modulo: come sopra argomentato, una tale modalità di compilazione è stata indotta dalle previsioni recate a monte dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, che chiaramente imponevano la separata e apposita indicazione del prezzo offerto rispetto all’importo ribassabile di 225.178,79.</h:div><h:div>In altri termini, Legnotek avrebbe ben potuto indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante (fatta salva la doverosità di fornire giustificativi al riguardo, atti a dimostrare che lo sconto praticato sul costo del lavoro era imputabile ad una “<corsivo>più efficiente organizzazione aziendale</corsivo>”), fermo restando che, nel caso di specie, tale importo andava comunque scorporato dall’ammontare da indicarsi nell’apposita casella “Offerta economica” del modulo di offerta, che era destinata ad “accogliere” il solo prezzo praticato rispetto all’importo “ribassabile” di euro 225.178,70, in ossequio alle previsioni del disciplinare di gara, destinate a prevalere sulla difforme specificazione ivi contenuta (“<corsivo>Importi non soggetti a ribasso inclusi</corsivo>”).</h:div><h:div>Il punto focale, pertanto, attiene alla corretta compilazione del modulo di offerta, alla luce della <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>7.3. Il che rende inconferenti anche i riferimenti alle delibere ANAC citate nel provvedimento di esclusione (n. 174/2024 e n. 528/2023), laddove esse puntualizzano che “<corsivo>i costi della manodopera (…) continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale</corsivo>”, ritenendo che la contrapposta interpretazione “<corsivo>di applicare il ribasso percentuale all’importo a base di gara al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non trova sostegno (…) nel Codice</corsivo>” (in senso conf. Cons. Stato, n. 5712/2025, cit., nonché recente Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7813): va infatti ribadito che, nel caso di specie, non si disquisisce sull’individuazione del valore cui applicare il ribasso percentuale offerto (ossia se esso sia rappresentato dall’importo totale a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, o da tale valore decurtato dei medesimi costi), e ciò perché (come detto) la legge di gara era stata formulata in modo tale da non richiedere l’indicazione della percentuale di sconto. </h:div><h:div>7.4. Oltretutto, il medesimo precedente di cui alla sent. n. 9255/2024 (richiamato nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato) era giunto alla conclusione che “l’importo ribassabile (ovvero l’importo a cui andava applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) era pari alla somma del costo dei lavori e dei costi per la progettazione esecutiva, al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza”: come successivamente chiarito da Cons. Stato, n. 5712/2025, a tale statuizione si era addivenuti alla luce della “peculiare formulazione della legge di gara nella procedura oggetto della decisione n. 9255/2024 (per come d’altronde fatto palese dall’incipit dello stesso paragrafo 18.2, secondo cui la sottrazione dei costi della manodopera al ribasso complessivo offerto è risultata essere un «indefettibile corollario delle previsioni della lex specialis di gara»”.</h:div><h:div>In altri termini, è fatta salva la possibilità per la stazione appaltante, nella predisposizione a monte degli atti di gara, di parametrare diversamente il meccanismo del ribasso percentuale. </h:div><h:div>8. Risultano pertanto fondate le doglianze dedotte con il primo mezzo (reiterate poi con i motivi aggiunti), sufficienti di per sé a giustificare l’annullamento dei gravati provvedimenti, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.</h:div><h:div>9. <corsivo>Ad abundantiam</corsivo> si osserva, ad ogni buon conto, che il Collegio reputa condivisibile anche quanto fatto valere con il secondo motivo di diritto, con cui la ricorrente lamenta che la stazione appaltante comunque non ha considerato i giustificativi del 25 marzo 2025 quali chiarimenti sul contenuto dell’offerta ai sensi dell’art. 101, co. 3 d. lg. n. 36/2023.</h:div><h:div>9.1. Giova precisare che tale disposizione così recita: “<corsivo>La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. (…) I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica</corsivo>”.</h:div><h:div>Trattasi di una norma che delinea una facoltà di attivazione del soccorso cd procedimentale in termini piuttosto ampi, avendo esteso le maglie dell’istituto (in passato confinato alla mera integrazione e/o rettifica della documentazione di gara) anche ai “contenuti” dell’offerta, garantendo al concorrente la possibilità di fornire delucidazioni al riguardo e fatto salvo il divieto di una modifica sostanziale della medesima, che si traduca in una variazione postuma o manipolazione dei relativi termini. </h:div><h:div>Con la disposizione <corsivo>de qua </corsivo>il legislatore si è conformato ai recenti approdi “sostanzialisti” della giurisprudenza pronunciatasi sulla materia: secondo un consolidato e condivisibile indirizzo pretorio, che muove anche dalla valorizzazione dei principi del risultato e della fiducia codificati nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione è tenuta a ricercare e ricostruire l’effettiva volontà contrattuale espressa dal concorrente, purché essa sia ragionevolmente e documentalmente evincibile da quanto tempestivamente prodotto in gara, e facendo comunque salva la regola di immodificabilità dell’offerta quale corollario del principio fondante della <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti.</h:div><h:div>E’ stato infatti argomentato che “le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (ex multis Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284 secondo cui all’uopo la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti: «<corsivo>ciò in quanto, (a) fronte di una sospetta incongruenza formale determinatasi fra la volontà e la sua espressione letterale, una siffatta richiesta di chiarimenti non avrebbe implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare in toto la manifestazione di volontà all’intento effettivamente concepito. D’altra parte, la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 1. Agosto 2015, n. 3769; 27 aprile 2015, n. 2082; sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; 21 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2014, n. 1487)</corsivo>». A tal riguardo pertanto il soccorso che la stazione appaltante avrebbe dovuto esperire - ove ritenuto necessario, il che nell’ipotesi di specie non è avvenuto– era il c.d. soccorso procedimentale, da applicarsi peraltro, nel vigore dell’attuale codice dei contratti pubblici, tenendo conto del principio del risultato e del principio della fiducia, costituenti cardini guida per l’operato delle stazioni appaltanti (…). Come già ritenuto da questo Consiglio di Stato alla luce della disciplina recata dall’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 è possibile distinguere tra: 1) soccorso integrativo o completivo (primo comma, lettera a) dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023; (…) 2) soccorso sanante (primo comma lettera b); (…) 3) soccorso istruttorio in senso stretto (terzo comma), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica; 4) soccorso correttivo (quarto comma) (…)” (Cons. Stato, n. 9255/2024).</h:div><h:div>Ed ancora: “Per consolidato intendimento, nelle gare pubbliche deve ritenersi senz’altro ammissibile da parte della stazione appaltante un’attività interpretativa della volontà dell’impresa concorrente, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, sempreché sia dato giungere (…) ad esiti certi ed incontrovertibili in ordine alla effettiva portata dell’impegno negoziale, e ciò nella prospettiva della ricerca e della valorizzazione di una volontà effettiva del dichiarante che non richieda, per essere esattamente acquisita, di operazioni di integrazione e/o di rettifica che non siano implicitamente ma chiaramente estraibili dal tenore della proposta e dai dati economici allegati (cfr., tra le molte Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1603/2023; sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758; Id., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Id., sez. IV, 6 maggio 2016, n. 1827)” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I ter, 19 luglio 2024, n. 14747, che sottolinea anch’essa la conformità di tale lettura ai principi del risultato e della fiducia; analogamente cfr. recente Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712). </h:div><h:div>In altri termini, il soccorso cd procedimentale è funzionale ad ottenere chiarimenti che consentano di ricostruire in maniera certa e univoca l’effettiva volontà contrattuale manifestata dall’operatore, specificando la portata di elementi già interamente contenuti nella propria offerta, e dunque non desumibili da fonti esterne.</h:div><h:div>9.2. Nel caso di specie, i giustificativi prodotti dalla Legnotek hanno precisato che il valore complessivo offerto avrebbe dovuto ricavarsi da una sommatoria dei due importi (euro 186.380,48 ed euro 118.220,72) distintamente indicati nel modulo di offerta, e dunque sulla scorta elementi contenuti nella documentazione di gara e non già ricavabili <corsivo>aliunde</corsivo>: l’effettiva volontà contrattuale era conseguentemente desumibile all’esito di una semplice operazione matematica basata su dati integralmente forniti in seno allo stesso documento recante l’offerta economica dell’impresa.</h:div><h:div>Le prefate osservazioni, pertanto, sono pienamente rispondenti al parametro delineato dal citato art. 101, co. 3, senza che possa fondatamente parlarsi di una manipolazione o modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, né di una verifica tale da imporre un impegno eccessivamente defatigante o particolarmente gravoso per la stazione appaltante.  </h:div><h:div>Peraltro, lo si ribadisce, una tale modalità di formulazione dell’offerta era stata chiaramente prefigurata a monte dalla stessa <corsivo>lex specialis,</corsivo> sicché non può ritenersi ostativo all’applicazione del soccorso istruttorio - come sopra delineato - il principio di autoresponsabilità.</h:div><h:div>10. In conclusione, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti di esclusione dell’offerta della Legnotek e aggiudicazione dell’appalto in favore di Sistem Costruzioni, e fermi restando gli ulteriori atti di pertinenza della stazione appaltante in sede di riedizione del potere (ad es., verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla Legnotek in funzione di procedere all’aggiudicazione in suo favore). </h:div><h:div>Si precisa che, quanto alla invocata tutela risarcitoria (in forma specifica, con declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm. e subentro della ricorrente, o, in subordine, ristoro per equivalente), in disparte il fatto che la relativa domanda è stata formulata con semplice memoria non notificata e non con il ricorso per motivi aggiunti, in ogni caso non si ravvisano, allo stato, gli estremi per accoglierla, considerato che dal materiale di causa non vi è evidenza documentale che la stazione appaltante, facendo seguito all’adozione dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, abbia anche proceduto, nelle more, a sottoscrivere il contratto con la Sistem Costruzioni (come del resto evidenziato dalla stessa ricorrente nell’ultima memoria del 26 settembre 2025).</h:div><h:div>11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della cultura – Parco Archeologico del Colosseo nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti della Sistem Costruzioni s.r.l.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la determina di esclusione PA – Colosseo|10/04/2025|DETERMINA 14 e la successiva determina n. 36 del 29.7.2025, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione ai sensi di quanto precisato in parte motiva. </h:div><h:div>Rigetta la domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Condanna il Ministero della cultura – Parco Archeologico del Colosseo a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti di Sistem Costruzioni S.r.l.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Santoro Cayro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>