<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250463620251028122202520" descrizione="" gruppo="20250463620251028122202520" modifica="28/10/2025 17:56:37" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sezione Tsn di Arezzo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04636"/><fascicolo anno="2025" n="18966"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250463620251028122202520.xml</file><wordfile>20250463620251028122202520.docm</wordfile><ricorso NRG="202504636">202504636\202504636.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\976 Daniele Dongiovanni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Mercone</firma><data>28/10/2025 17:56:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Francesco Vergine,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del Decreto n. 3 del 5.3.2025 del Commissario Straordinario UITS avente ad oggetto “Revoca della delibera n. 2 del 14.1.2025 del Consiglio direttivo UITS”;</h:div><h:div>- del Decreto del 5.2.2025 del Ministero della Difesa con il quale il Ministero della Difesa ha nominato Commissario straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno l’Avv. Walter De Giusti, già Segretario Generale dell’UITS;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.</h:div><h:div>Nonché per la nomina di un commissario ad acta per l’indizione dell’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale per il rinnovo delle cariche elettive nei termini di cui all’art. 12 comma 2 dello Statuto UITS o, in via subordinata, in caso di mancato annullamento del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario UITS, la condanna dello stesso Commissario all’indizione di nuove elezioni mediante convocazione dell’Assemblea elettiva nei termini di cui all’art. 12 comma 2 dello Statuto UITS.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4636 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Sezione Tsn di Arezzo, Sezione Tsn di Aqui Terme, Sezione Tsn di Aosta, Sezione Tsn di Bari, Sezione Tsn di Benevento, Sezione Tsn di Bergamo, Sezione Tsn di Bisceglie, Sezione Tsn di Bondeno, Sezione Tsn di Breno, Sezione Tsn di Campobasso, Sezione Tsn di Carovigno, Sezione Tsn di Cascina, Sezione Tsn di Caserta, Sezione Tsn di Chiavari, Sezione Tsn di Cividale del Friuli, Sezione Tsn di Corato, Sezione Tsn di Cosenza, Sezione Tsn di Eboli, Sezione Tsn di Foggia, Sezione Tsn di Gavardo, Sezione Tsn di Genova, Sezione Tsn di La Spezia, Sezione Tsn di Lanciano, Sezione Tsn di Lecce, Sezione Tsn di Leonessa, Sezione Tsn di Lucera, Sezione Tsn di Martina Franca, Sezione Tsn di Mazara del Vallo, Sezione Tsn di Moliterno, Sezione Tsn di Monza, Sezione Tsn di Novi Ligure, Sezione Tsn di Ponte San Pietro, Sezione Tsn di Pontecorvo, Sezione Tsn di Rapallo, Sezione Tsn di Sassari, Sezione Tsn di Savona, Sezione Tsn di Stradella, Sezione Tsn di Teramo, Sezione Tsn di Trapani, Sezione Tsn di Treviglio, Sezione Tsn di Velletri, Sezione Tsn di Zevio, Natale Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Mari, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Michelangelo n. 9 - Portico 3; </h:div><h:div>Unione Italiana Tiro A Segno, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div><h:div>Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Carugno, con studio in Isernia alla via Molise n. 93, domicilio dichiarato presso lo studio dell’avv. Gina Carugno, ubicato in Roma alla via Tommaso Inghirami n. 76; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministro per Lo Sport e i Giovani, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa e dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS);</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso, notificato il 7.4.2025 e depositato il 13.4.2025, le parti ricorrenti, prevalentemente sezioni di Tiro a Segno Nazionali, hanno impugnato il decreto adottato il 5.3.2025 dal Commissario straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno (d’ora in poi UITS) avente ad oggetto “la revoca della delibera n. 2 del 14.1.2025 del Consiglio Direttivo UITS” di convocazione dell’Assemblea Nazionale in sede elettiva per il rinnovo delle cariche nazionali dell’UITS per i giorni 15 e 16 marzo 2025, e il decreto del 5.2.2025 del Ministero della Difesa di nomina quale Commissario straordinario dell’avv. Walter De Giusti, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ai provvedimenti anzidetti.  </h:div><h:div>2. Nello specifico, come risulta dal testo del decreto del 5.3.2025 oggetto di gravame, il Commissario straordinario, ritenendo la procedura di nomina del presidente UITS (regolata, innanzitutto, dall’art. 60, co. 3, D.P.R. n. 90/2010, che prevede “<corsivo>Il presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale dell’Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri</corsivo>”) non in linea con i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (approvati dal CONI con provvedimento n. 1759 del 5.6.2024), introdotti nel nuovo statuto UITS, approvato il 13.1.2025 dal Ministero della Difesa, revocava la delibera n. 2 del 14.1.2025, per garantire in futuro lo svolgimento delle elezioni federali con un chiaro e definito quadro normativo, allo stato non sussistente in forza di regole disarticolate presenti nell’ordinamento sportivo ed in quello statale (cfr. l’allegato n. 1 al ricorso). In merito, nel provvedimento veniva anche citata la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 10475/2019.</h:div><h:div>3. Avverso gli atti impugnati, le parti ricorrenti, dopo aver premesso di essere legittimate al gravame in quanto aventi diritto di voto nell’Assemblea elettiva, nonché specificato che Natale Spezia, altro ricorrente, è legittimato al ricorso poiché era candidato alle predette elezioni, muovevano plurime censure:</h:div><h:div>A) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990</corsivo>”, essendo stato adottato il provvedimento impugnato senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, impedendo alle parti ricorrenti di partecipare attivamente alla fase procedurale amministrativa offrendo documenti e memorie con cui avrebbero potuto indurre il Commissario straordinario ad adottare altra decisione; né, altresì, dall’atto impugnato emergono le ragioni di urgenza che hanno potuto condurre alla deroga di quanto stabilito dall’art. 7 l. cit.;</h:div><h:div>B) “<corsivo>Difetto assoluto di motivazione del decreto n. 3 del 5.3.3025 del Commissario straordinario UITS</corsivo>”, essendo stato adottato il provvedimento impugnato senza alcuna motivazione, o meglio, per le parti ricorrenti, con una motivazione soltanto apparente, non essendo state specificate le asserite “regole disarticolate” tra l’ordinamento sportivo e quello statale o meglio non essendo possibile, dalla sola lettura dell’atto gravato, comprendere quali disposizioni di legge mal si conciliano con quelle sportive;</h:div><h:div>C) “<corsivo>Illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del decreto n. 3 del 5.3.2025 del Commissario straordinario UITS</corsivo>”, non essendo stato considerato, da un lato, che l’UITS ha una duplice natura da molti anni (essendo sia un ente pubblico nazionale sottoposto al controllo del Ministero della Difesa, sia una Federazione sportiva nazionale, come, peraltro, confermato dall’art. 1 dello Statuto UITS), e, dall’altro, che non c’è alcuna discrasia tra il quadro normativo statale e quello sportivo; più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, l’Assemblea Nazionale “elegge” il Presidente (dunque, non c’è alcun deficit di democraticità), e, solo successivamente, ai sensi dell’art. 60 co. 3 D.P.R. 90/2010, il Presidente “eletto” dall’Assemblea Nazionale, è nominato, su proposta del Ministro della Difesa, con decreto del Presidente delle Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; ciò, peraltro, in linea con quanto accade anche per il Presidente del CONI che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del CONI, dopo essere stato eletto dal Consiglio Nazionale, è nominato con un decreto del Presidente delle Repubblica; </h:div><h:div>D) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 co. 3 D.P.R. 90/2010 e degli artt. 10 e 16 Statuto UITS</corsivo>”, perché l’atto del 5.3.2025 sarebbe stato adottato dal Commissario straordinario in violazione dell’art. 60 co. 3 D.P.R. cit., nonché in contrasto con il mandato ricevuto (nell’atto di nomina non si indica la possibilità di modificare lo Statuto, cosa che sarebbe necessaria); senza dimenticare, altresì, l’impossibilità per il Commissario straordinario di incidere sulle norme statali, questo neppure ove si riuscisse ad ottenere una modifica dello Statuto dell’UITS, posta la prevalenza delle disposizioni di legge;</h:div><h:div>E) “<corsivo>Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti</corsivo>”, non essendo stato considerato che il nuovo Statuto dell’UITS è stato “approvato” sia dal CONI che dal Ministro della Difesa (cfr. nuovo Statuto allegato al ricorso), senza individuare alcuna (presunta) antinomia tra lo stesso e le norme statali, questo proprio dopo l’adeguamento dello Statuto ai nuovi principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive e delle Discipline sportive associate così come modificati dal Consiglio Nazionale del CONI il 5.6.2024;</h:div><h:div>F) “<corsivo>Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione e 41 Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento</corsivo>”, per le medesime ragioni già indicate nei precedenti motivi di ricorso, nonché per la violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti, ingenerato dal comportamento contraddittorio del Commissario;</h:div><h:div>G) “<corsivo>Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità</corsivo>”, poiché l’atto del 5.3.2025 impugnato sarebbe arbitrario, essendo finalizzato a perseguire un obiettivo non attuabile in concreto;</h:div><h:div>H) “<corsivo>Sull’illegittimità del decreto del 5.2.2025 di nomina del Commissario Straordinario</corsivo>”, poiché l’atto di nomina del Commissario, per un verso, non è stato preceduto dal parere parlamentare, come, invece, sarebbe dovuto accadere, secondo le parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 1 l. 14/1978, in tema di controllo del Parlamento sulle nomine negli enti pubblici, e, per altro verso, è stato adottato anche in violazione dell’art. 4 D. Lgs. n. 39/2013, che vieta di conferire l’incarico a chi, nell’anno precedente, ha ricoperto certe funzioni, tra le quali andava considerata quella svolta dall’avv. Walter De Giusti, Segretario Generale dell’UITS fin dal 2014. </h:div><h:div>Per i motivi richiamati, le parti ricorrenti, oltre all’annullamento degli atti impugnati, chiedevano di nominare un Commissario ad acta per l’indizione delle nuove elezioni nel rispetto dei termini di cui all’art. 12 dello Statuto, oppure, in subordine, laddove fosse stato ritenuto legittimo l’atto di nomina del 5.2.2025, condannare il Commissario straordinario in carica, ossia l’avv. De Giusti, a provvedere in tal senso.</h:div><h:div>4. Il 5.5.2025 si costituiva in giudizio l’Unione Italiana Tiro a segno, che con memoria del 9.5.2025 chiedeva di respingere il ricorso.</h:div><h:div>5. Con provvedimento pubblicato in data 15.5.2025 il Collegio rinviava il procedimento all’udienza pubblica del 28.10.2025.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica menzionata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. Preliminarmente deve essere dato atto che le Sezioni Nazionali di Tiro a Segno di Bari, Bisceglie, Campobasso, Caserta, Corato, Eboli e Lecce hanno rinunciato al ricorso. In merito, deve osservarsi che la rinuncia non è stata ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., poiché non risulta notificata alle altre parti nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Ad ogni modo, anche in assenza delle formalità richieste dall’art. 84 co. 1 e 3, c.p.a., dalla rinuncia può desumersi l’improcedibilità (parziale) del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cit., per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>8. Sempre in via preliminare, stante l’eccezione sollevata dall’UITS sulla tempestività delle memorie prodotte in atti, c’è da osservare che il rito applicabile alla materia in oggetto è quello abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., con la conseguenza che i termini per la presentazione dei documenti e memorie sono dimezzati rispetto a quelli dettati dall’art. 73 c.p.a., ergo anche l’ultima memoria depositata dalle parti ricorrenti (esattamente quella di replica depositata il 17.10.2025) è tempestiva e potrà essere presa in esame. </h:div><h:div>9. Procedendo con l’analisi dei motivi di ricorso, il primo è infondato.</h:div><h:div>La ragione di celerità sottesa al decreto del 5.3.2025 può nella specie essere desunta <corsivo>in re ipsa</corsivo> dalla circostanza che l’Assemblea Nazionale era stata convocata per il 15 e 16.3.2025, dunque non c’era un margine temporale adeguato per comunicare l’avvio del procedimento di revoca né tantomeno per svolgere un contraddittorio sull’argomento con le parti interessate, tra cui proprio le Sezioni Nazionali di Tiro a Segno.</h:div><h:div>10. Analoga conclusione deve essere raggiunta pure con riferimento al secondo dei motivi di censura, poiché, in disparte ogni considerazione sulla legittimità dell’atto del 5.3.2025, non può dirsi che tale provvedimento sia immotivato. L’atto, come già rappresentato nella parte in fatto, è fondato su una motivazione precisa, ossia la presunta incompatibilità della procedura di nomina del Presidente UITS con i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, approvati dal CONI il 5.6.2024 ed introdotti nel nuovo statuto anche dell’UITS, approvato il 13.1.2025 dal Ministro della Difesa.</h:div><h:div>11. Da accogliere, invece, le ulteriori doglianze, da poter trattare in modo congiunto, mosse delle parti ricorrenti avverso il decreto del 5.3.2025, meglio esplicitate nei motivi di gravame di cui sopra alle lettere C), D), E), F) e G). </h:div><h:div>L’atto impugnato risulta, infatti, illegittimo per più ragioni.</h:div><h:div>11.1 Innanzitutto, ai sensi dell’art. 59 D.P.R. 90/2010, l’UITS è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. Inoltre, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale. Essa è, ancora, Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni. Di tale “duplice natura”, come anticipato, vi è traccia esplicita anche nell’art. 1 dello Statuto dell’UITS. </h:div><h:div>Altresì, ai sensi dell’art. 60 co. 3 D.P.R. cit., il Presidente nazionale, eletto dall’Assemblea Nazionale, è nominato, su proposta del Ministro della Difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.</h:div><h:div>Posto tale quadro normativo, il provvedimento gravato del 5.3.2025 si pone in contrasto non solo con la lettera delle disposizioni di legge citate e con lo stesso Statuto dell’UITS ma anche con la <corsivo>ratio</corsivo> sottesa a tali fonti, poiché dalle stesse emerge come la proposta di nomina del Presidente da parte del Ministro della Difesa è giustificata in funzione del controllo che la legge attribuisce al Ministero sull’UITS.</h:div><h:div>Dunque, il decreto del 5.3.2025, quale aspetto già di per sé assorbente, risulta essere stato adottato in violazione di legge.  </h:div><h:div>11.2 Peraltro, in ragione di quanto sopra e diversamente da quanto sostenuto nell’atto impugnato dal Commissario straordinario per giustificare la revoca delle elezioni, non è dato riscontrarsi alcuna difformità tra le fonti primarie e lo Statuto dell’UITS, che all’art. 1 sottolinea il ruolo di controllo che compete al Ministro della Difesa.</h:div><h:div>11.3 Ancora, non risulta esservi neanche la paventata discrasia con i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (in particolare, con l’art. 7.1, laddove stabilisce che il Presidente deve essere sempre eletto in seno all’Assemblea federale), poiché, per quanto già indicato nella parte in fatto allorché si è sintetizzato il motivo di gravame di cui alla lettera C), sia lo Statuto (art. 10), sia l’art. 60 co. 3 D.P.R. cit., conferiscono il potere di “eleggere” il Presidente all’Assemblea Nazionale. Né il ruolo della stessa viene meno in ragione del procedimento complesso di nomina successivo. Del resto, pure nella sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 10475/2019, menzionata nel provvedimento gravato, viene soltanto dato atto (cfr. 2.6 della parte in diritto) che la nomina del Presidente dell’Unione in esame si pone come il “momento” finale di un procedimento complesso che coinvolge una pluralità di differenti “autorità”, procedimento che, però, “<corsivo>presuppone l’avvenuto espletamento delle elezioni da parte dell’Assemblea Nazionale dell’Ente</corsivo>”. Detto altrimenti, non c’è alcun deficit di democraticità, né ancora è dato leggersi nella decisione del TAR Lazio anzidetta che i poteri dell’Assemblea Nazionale “<corsivo>risultano compressi</corsivo>” (virgolette utilizzate nel corpo dell’atto oggetto di gravame).    </h:div><h:div>11.4 Infine, ma non da ultimo, come rilevato dalle parti ricorrenti, in ogni caso l’atto impugnato risulta essere stato adottato in contrasto con le finalità del mandato attribuito all’avv. Water De Giusti (il cui incarico era temporalmente circoscritto) nonché per perseguire un obiettivo non realizzabile, poiché la dedotta incompatibilità tra le norme statati e l’ordinamento sportivo richiederebbe una modifica delle prime.   </h:div><h:div>Dunque, oltre che adottato in violazione di legge, il provvedimento risulta affetto anche da eccesso di potere.</h:div><h:div>12. Per tutte queste ragioni, il decreto del 5.3.2025 deve essere annullato e ordinato che venga disposta la convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva per il rinnovo delle cariche, così come prescritto dall’art. 12 Statuto UITS. Al riguardo, essendo trascorso il termine del 15.3.2025, previsto dal co. 7 dell’art. 12 per il rinnovo degli organi centrali, la convocazione dovrà avvenire immediatamente dopo la pubblicazione della presente decisione, nel rispetto dei termini procedurali sempre dettati dall’art. 12 menzionato.</h:div><h:div>13. Quanto, invece, alle censure mosse avverso il decreto di nomina dell’avv. Walter De Giusti del 5.2.2025, le stesse devono essere rigettate.</h:div><h:div>In merito, infatti, alla dedotta violazione dell’art. 1 l. n. 14/1978, che richiede, per alcune nomine, un previo parere parlamentare, c’è da osservare che la disposizione è circoscritta, in termini soggettivi, alle nomine di “Presidenti e Vicepresidenti”, dunque non è applicabile alla nomina di un Commissario straordinario, atto, peraltro, caratterizzato sovente da urgenza (nella specie, l’atto impugnato è stato adottato dal Ministro della Difesa nove giorni prima che scadesse il termine di prorogatio previsto dall’art. 3 D.L. 293/1994), dunque incompatibile con l’iter procedurale descritto dalla disposizione in questione.</h:div><h:div>Analoga conclusione deve essere adottata con riferimento all’art. 4 D. Lgs. n. 39/2013, poiché, oltre al fatto che nella specie si discute, come indicato, di un incarico esclusivamente temporaneo (cioè di un incarico che presenta i caratteri “dell’occasionalità” a cui fa riferimento il co. 2 dell’art. 4 cit. per circoscrivere il raggio di azione della disposizione), la norma ultima è riferita a chi, avendo svolto incarichi in “<corsivo>enti di diritto privato regolati o finanziati</corsivo>”, non può essere chiamato a ricoprire cariche di vertice nelle amministrazioni “<corsivo>statali, regionali o locali</corsivo>”. Tanto premesso, c’è da osservare che l’incarico svolto in precedenza da Walter De Giusti, precisamente quello di Segretario generale UITS, era “interno” all’UITS, dunque, non ricoperto presso enti di diritto privato regolati o finanziati, con la conseguenza che neppure la disposizione in questione risulta poter essere applicata all’ipotesi di specie. In sintesi, la presunta violazione di legge eccepita da parte ricorrente non trova conforto nel dato testuale, di cui, peraltro, si impone un’interpretazione rigorosa, come deve avvenire per ogni norma di legge limitativa di status soggettivi e idonea ad introdurre rilevanti confini alla capacità professionale e alla libera esplicazione delle attitudini del singolo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 4009/2016).</h:div><h:div>Quanto, infine, alla nomina nelle more intervenuta dell’avv. De Giusti anche come Segretario federale della Federazione Italiana Pugilistica, è tale ultimo incarico, come evidenziato dal CONI in una nota del 14.3.2025, che potrebbe essere incompatibile con quello di Commissario straordinario UITS. O meglio, può essere la legittimità dell’incarico assunto dopo a poter essere messa in dubbio, ma non il contrario.    </h:div><h:div>14. Le spese del giudizio, stante la ritenuta illegittimità del solo decreto del 5.3.2025, seguono, in merito alla posizione dell’UITS, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. </h:div><h:div>15. Possono, invece, essere compensate rispetto alle parti resistenti. </h:div><h:div>16. Non si ritiene, infine, di fare applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., poiché prevalentemente nell’ultima memoria dell’UITS (quella di replica depositata il 6.10.2025) risultano indicate sentenze non pertinenti ai fatti, ma non anche nella prima (e più importante) memoria del 9.5.2025.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto alla posizione delle Sezioni Nazionali di Tiro a Segno di Bari, Bisceglie, Campobasso, Caserta, Corato, Eboli e Lecce;</h:div><h:div>- lo accoglie con riferimento alle altre parti ricorrenti in merito all’impugnazione del decreto n. 3 del 5.3.2025 del Commissario straordinario UITS e, per l’effetto, annulla tale provvedimento con conseguente obbligo immediato per il Commissario straordinario di convocare l’Assemblea Nazionale dell’UITS in seduta elettorale nei termini indicati in parte motiva e nel rispetto dell’art. 12 Statuto UITS;</h:div><h:div>- lo respinge nella restante parte. </h:div><h:div>Condanna l’UITS al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti che si liquidano in complessivi 5.000,00 euro per compensi professionali forensi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato, laddove versato.</h:div><h:div>Compensa le spese con riferimento alle altre parti resistenti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Mercone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>