<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250443320251109121656252" id="20250443320251109121656252" modello="4" modifica="09/11/2025 13:02:10" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04433"/><fascicolo anno="2025" n="20024"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.5Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250443320251109121656252.xml</file><wordfile>20250443320251109121656252.docm</wordfile><ricorso NRG="202504433">202504433\202504433.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\605 Francesco Arzillo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Petroni</firma><data>09/11/2025 13:02:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quinta Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Arzillo,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Giordano,	Referendario</h:div><h:div>Giovanni Petroni,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del D.M. n. 5600/160 del 19.2.2025, comunicato con nota prot. n. MAECI/5619 a mezzo PEC in data 20.2.2025, con cui la Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni – Ufficio IX del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’esito dell’operazione di valutazione della Commissione giudicatrice, ha definitivamente aggiudicato la procedura di gara per l’“l’affidamento del servizio di vigilanza presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (CIG: -OMISSIS-)” in favore di Urbe Vigilanza S.p.A.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti:</h:div><h:div>per l’annullamento del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione di cui al D.M. n. 5600/451 del 9.5.2025 recante “Approvazione della conferma della proposta di aggiudicazione”, comunicato in pari data con nota prot. MAECI|5619|12/05/2025|0081198-I.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4433 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Italpol Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Urbe Vigilanza S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito “Ministero” o “Stazione appaltante”) ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza presso la sua sede centrale ed il complesso di Villa Madama, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. </h:div><h:div>Nell’ambito della procedura sono stati ammessi a presentare le proprie offerte, tra le altre, le società Italpol Vigilanza S.p.A. (di seguito “Italpol”) e Urbe Vigilanza S.p.A. (di seguito “Urbe”).</h:div><h:div>All’esito della valutazione delle offerte, Urbe ed Italpol si sono classificate, rispettivamente, al primo e al secondo posto. </h:div><h:div>In seguito all’esito positivo della verifica di congruità dell’offerta del primo graduato, la Stazione appaltante – in data 19 febbraio 2025 - ha disposto l’aggiudicazione in favore di Urbe.</h:div><h:div>2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Italpol ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>2.1. La ricorrente ha sostenuto, con un primo motivo, la violazione «degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 3 del disciplinare di gara», «del principio di <corsivo>par condicio</corsivo>, buona fede e correttezza» e l’«eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta».</h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha rilevato che Urbe ha omesso di fornire alla Stazione appaltante alcune informazioni concernenti le vicende di rilievo penale che hanno visto coinvolto il suo precedente amministratore delegato, dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, firmatario della documentazione presentata in sede di gara.</h:div><h:div>Il dott. -OMISSIS-, sostituito nella carica di amministratore il 25 luglio 2024, è stato raggiunto dalla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza del 18 luglio 2024; misura successivamente revocata in data 30 dicembre 2024. </h:div><h:div>Più nel dettaglio, secondo quanto emerso nel corso del giudizio, nell’ambito del suddetto procedimento penale sono stati contestati episodi di estorsione, indebita percezione di finanziamenti pubblici e violazione delle prescrizioni <corsivo>ex</corsivo> d.lgs. n. 231/2001, per avere il dott. -OMISSIS- – nella qualità di amministratore di Cosmopol Vigilanza S.p.A. – proposto ai dipendenti di tale società accordi transattivi relativi ai crediti dagli stessi vantati a condizioni svantaggiose, prospettando ritorsioni (ossia disagi sul lavoro e trasferimenti per il caso di mancata accettazione della proposta).</h:div><h:div>Omettendo di comunicare tali fatti, integranti un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la controinteressata avrebbe violato l’obbligo di <corsivo>clare loqui</corsivo> e di leale collaborazione gravanti sui concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.</h:div><h:div>2.2. Con un secondo motivo di ricorso, Italpol ha sostenuto la violazione «dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023», «dell’art. 3 del disciplinare di gara» e «dell’art. 97 della Costituzione», nonché l’«eccesso di potere per carenza di istruttoria».</h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha evidenziato che Urbe, nel proprio documento di gara unico europeo, alla specifica domanda se il concorrente «si è reso colpevole di gravi illeciti professionali», ha barrato la casella “NO”; lo stesso ha fatto anche quando ha reso il secondo documento di gara unico europeo, in seguito ad una richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, tale dichiarazione integrerebbe un’ipotesi di «informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>3. Costituitosi in giudizio, il Ministero ha chiesto di rigettare il ricorso, evidenziando che «l’ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, che ha disposto la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione a carico dell’Amministratore delegato di Urbe Vigilanza S.p.a., è stata emessa solo in data 18/7/2024, quindi ben oltre il termine per la presentazione dell’offerta, fissato per il 1° luglio 2024. Inoltre, come risulta anche dalla narrazione di controparte, il DGUE è stato firmato dall’allora legale rappresentante di Urbe Vigilanza in data 28/06/2024 e la successiva integrazione in data 11/07/2024». Per tale ragione sarebbero destituite di fondamento le censure della ricorrente relative ad omesse dichiarazioni e valutazioni in sede di verifica della documentazione amministrativa, in quanto le vicende penali in questione sono sopravvenute rispetto alla suddetta fase. </h:div><h:div>4. Si è costituita in giudizio la controinteressata, per resistere al ricorso.</h:div><h:div>4.1. Urbe ha preliminarmente rilevato, in punto di fatto, l’avvio di un procedimento istruttorio da parte del Ministero, concernente le questioni dedotte nel ricorso di Italpol.</h:div><h:div>4.2. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del primo motivo di ricorso, osservando che la misura cautelare disposta nei confronti del precedente amministratore delegato della società era legata a fatti risalenti al periodo 2016-2021, dallo stesso in ipotesi posti in essere nella qualità di legale rappresentante di altra società, slegata da Urbe. </h:div><h:div>4.3. Ha evidenziato poi di avere immediatamente adottato, pur non essendo a ciò tenuta, misure correttive idonee ad assicurare la permanenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica in questione: (i) sostituendo il dott. -OMISSIS- nell’incarico di amministratore delegato il giorno stesso di notificazione dell’ordinanza cautelare (ossia il 25 luglio 2024); (ii) adottando un nuovo modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, unitamente all’introduzione di un codice etico, al fine di prevenire la commissione di reati della specie di quelli contestati nell’ambito del procedimento penale in questione; (iii) avviando una verifica generale sulle proprie prassi interne nel settore giuslavoristico, potenzialmente interessato dalle ipotesi di reato contestate al dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Tali accorgimenti, adottati immediatamente dopo la scoperta dei fatti contestati e prima dell’aggiudicazione della gara, sarebbero da considerare tempestivi, ai sensi dell’art. 57, par. 6 della direttiva 2014/24/UE e dell’art. 3 del disciplinare di gara (concernente “Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione”) ed alla luce della giurisprudenza in materia, nonché idonei a determinare la permanenza dei requisiti di partecipazione rispetto alla gara. </h:div><h:div>L’idoneità delle suddette misure sarebbe stata confermata da provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, adottati rispetto a vicende del tutto analoghe a quella in esame (tra i quali, in particolare, la sentenza del TAR Marche n. 192 del 22 marzo 2025, occupatasi di un appalto aggiudicato a Cosmopol Vigilanza S.p.A.). </h:div><h:div>4.4. Urbe ha inoltre sostenuto l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, rilevando che le dichiarazioni rese dalla società in sede di gara sono antecedenti alla data di notificazione del provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Cosenza, sicché alla società non potrebbe essere contestata alcuna falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>4.5. In conclusione, la controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente per lite temeraria.</h:div><h:div>5. All’udienza camerale del 15 aprile 2025, in seguito alla rinuncia alla domanda cautelare da parte della ricorrente, è stato disposto rinvio all’udienza pubblica del 17 giugno 2025. </h:div><h:div>6. Con atto del 9 maggio 2025 (in esito al procedimento istruttorio sopra menzionato al punto 4.1. della presente sentenza), il Ministero ha attestato la permanenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di affidabilità professionale, escludendo qualsiasi conseguenza sfavorevole sul rapporto con essa instaurato e, dunque, ha confermato l’aggiudicazione disposta nei confronti di Urbe.</h:div><h:div>7.1 Tale atto è stato impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti notificati il 5 giugno 2025, incentrati sulla violazione «degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 37/2023 e 3 del disciplinare di gara», «del principio di <corsivo>par condicio</corsivo>, buona fede e correttezza», nonché sull’eccesso di potere «per illogicità manifesta» e «irragionevolezza».</h:div><h:div>7.2. Nei motivi aggiunti la ricorrente ha sostenuto:</h:div><h:div>(i) l’inverosimiglianza dell’affermazione secondo la quale l’allora amministratore unico, prima dell’adozione della misura cautelare, non era a conoscenza delle indagini in corso nei suoi confronti, essendo invece ragionevole che gli fossero già stati notificati uno o più “atti garantiti”;</h:div><h:div>(ii) che, pur prescindendo da ciò – e dunque ammettendo un’emersione della successiva al termine di presentazione delle domande – la controinteressata avrebbe comunque dovuto integrare le proprie dichiarazioni una volta intervenuta l’ordinanza cautelare, in virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali; in questa ottica la stessa avrebbe comunque leso il rapporto fiduciario necessariamente intercorrente tra Stazione appaltante e aggiudicataria, commettendo un grave illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>(iii) l’irrilevanza del fatto che le vicende penali riguardavano condotte commesse nella qualità di legale rappresentante di altra società, atteso che, in ogni caso, l’autore materiale dei reati ipotizzati era colui che nel corso della gara rivestiva la carica di amministratore delegato di Urbe;</h:div><h:div>(iv) che le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> costituiscono «una misura del tutto formale che nulla dice in ordine al “risanamento” della moralità professionale del concorrente».</h:div><h:div>8. L’udienza del 17 giugno 2025 è stata rinviata per consentire il rispetto dei termini processuali in conseguenza della proposizione di motivi aggiunti.</h:div><h:div>9. È seguita la presentazione di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.</h:div><h:div>10. Infine, all’udienza del 21 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>11. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso principale e i motivi aggiunti debbano essere respinti.</h:div><h:div>12. Si può procedere ad una trattazione congiunta di tutti i motivi di gravame, poiché con essi sono state poste questioni tra loro strettamente connesse. </h:div><h:div>13. Ritiene anzitutto il Collegio che la vicenda in cui è incorso il dott. -OMISSIS- assuma astratta rilevanza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 95, comma 1, lett. e), 94 e 98, comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi della contestazione di reati nei confronti dell’amministratore della società partecipante alla gara, per i quali l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Tale conclusione – sebbene contestata dalle argomentazioni difensive della controinteressata – appare in realtà confermata dal comportamento dalla stessa tenuto e, segnatamente, dalla immediata adozione di misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>.</h:div><h:div>14. Occorre dunque valutare se alla controinteressata possa essere addebitata una omissione dichiarativa, per non aver comunicato alla stazione appaltante le vicende penali in cui è incorso il dott. -OMISSIS- (e la conseguente adozione delle misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>), se non in seguito alla proposizione del ricorso da parte di Italpol. A tale quesito deve essere data risposta positiva. </h:div><h:div>14.1. Sul punto va premesso in punto di fatto che il <corsivo>dies a quo</corsivo> al quale riferire la legale conoscenza dell’aggiudicataria in ordine alle suddette vicende di rilievo penale è la notifica dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, intervenuta il 25 luglio 2024, in quanto – in assenza di qualsiasi elemento di contrario avviso – non può formularsi alcuna concreta ipotesi in ordine ad una precedente conoscenza di tali vicende.</h:div><h:div>14.2. Deve dunque escludersi che la controinteressata – attraverso la produzione dei documenti di gara – abbia fornito «informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, in quanto i documenti in questione sono stati presentati prima del 25 luglio 2024. </h:div><h:div>14.3. Una omissione dichiarativa sussiste invece per la fase successiva al 25 luglio 2024. </h:div><h:div>Ed invero, ai sensi dell’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, «se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6».</h:div><h:div>L’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce inoltre che «[l]’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98». </h:div><h:div>Anche il principio di buona fede sancito all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 fa sorgere un dovere dell’operatore economico di fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità.</h:div><h:div>Dunque, concludendo su questo punto – alla luce della normativa sopra richiamata, oltre che del generale principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara – può ritenersi che Urbe abbia illegittimamente omesso di comunicare alla Stazione appaltante le vicende sopravvenute riguardanti il dott. -OMISSIS-, una volta venutane a conoscenza.</h:div><h:div>15. Fermo quanto sopra esposto, è necessario domandarsi se l’omissione dichiarativa dei fatti in questione avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Ritiene il Collegio che a tale quesito debba darsi risposta negativa. </h:div><h:div>15.1. Ed invero, alla luce della normativa sopra richiamata, l’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, ma può concorrere nel giudizio di affidabilità dell’operatore, unitamente al fatto non dichiarato (cfr. in questi termini Cons. Stato, 11 settembre 2025, n. 7282). </h:div><h:div>15.2. Nel caso di specie la valutazione svolta dalla Stazione appaltante nel provvedimento del 9 maggio 2025, con cui è stata confermata l’aggiudicazione nei confronti di Urbe, non è irragionevole.</h:div><h:div>In primo luogo, i fatti ascritti al dott. -OMISSIS- non risultano di gravità tale da incidere <corsivo>ex</corsivo> se sull’affidabilità e integrità di Urbe, considerato che le vicende penali in questione, non definitivamente accertate, attengono a condotte rispetto alle quali l’aggiudicataria è del tutto estranea e, inoltre, che la misura cautelare è stata revocata una volta trascorso un lasso temporale non particolarmente significativo.</h:div><h:div>In secondo luogo, le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate dalla stazione appaltante devono essere oggetto di una positiva valutazione, atteso che Urbe, non appena venuta a conoscenza dell’ordinanza cautelare, ha disposto: (a) l’immediata cessazione dal ruolo aziendale del soggetto coinvolto nelle indagini; (b) l’adozione di un modello organizzativo <corsivo>ex</corsivo> d.lgs. n. 231/2001, comprensivo di codice etico, al fine di prevenire la commissione di reati della specie di quelli contestati nell’ambito della vicenda penale in questione; (c) una verifica generale sulle proprie prassi interne nel settore giuslavoristico, potenzialmente interessato dalle ipotesi di reato contestate al dott. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Si tratta di elementi che, per un verso, consentono di escludere la gravità delle infrazioni contestate ad Urbe e, per altro verso, rendono evidente che l’esclusione della predetta società sarebbe irragionevole e contraria al principio di proporzionalità, in assenza di prova di una concreta compromissione dell’esigenza dell’amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.</h:div><h:div>16. Per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.</h:div><h:div>17. La peculiarità della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giovanni Petroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>