<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250416920250708111514301" descrizione="PAS - Opere connesse in area demaniale - Necessità titolo concessorio - Accoglie" gruppo="20250416920250708111514301" modifica="18/07/2025 19:23:37" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Autostrade per L’Italia S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04169"/><fascicolo anno="2025" n="14490"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250416920250708111514301.xml</file><wordfile>20250416920250708111514301.docm</wordfile><ricorso NRG="202504169">202504169\202504169.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Savi</firma><data>18/07/2025 19:23:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 6766 del 20.1.2025, notificato in pari data, con cui il Comune di Guidonia Montecelio ha adottato la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi indetta ex art. 14, comma 2, l. n. 241/1990 in seguito all’avvio della Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. n. 28/2011 per il progetto relativo alla costruzione di un impianto fotovoltaico con potenza di generazione 3891,72 kWp e potenza immessa in rete pari a 3790 kW all’interno del medesimo Comune; </h:div><h:div>- del preavviso di rigetto <corsivo>ex</corsivo> art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della L. n. 241/1990 adottato dal Comune di Guidonia Montecelio con nota prot. n. 0110660 del 14.10.2024; </h:div><h:div>- del parere contrario di cui alla nota prot. n. 1035223 del 21.8.2024 adottato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, e acquisito al prot. comunale n. 91274 del 22.8.2024; </h:div><h:div>- dello (sconosciuto) parere contrario della Regione Lazio, Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica acquisito con nota prot. comunale n. 134962 del 18.12.2024; </h:div><h:div>- della nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell’Area Metropolitana di Roma prot. MICSABAP-MET-RM 14/08/2024/0018352 del 14.8.2024; </h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino, Vanna Mirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Lazio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Guidonia Montecelio, della Regione Lazio, del Ministero della Cultura e del Ministero della Difesa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Società Autostrade per l’Italia S.p.A. è titolare del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra, avente potenza di generazione pari a 3891,72 kWp e una potenza di immissione in rete pari a 3790 kW, e delle relative opere di connessione, sito nel Comune di Guidonia Montecelio. </h:div><h:div>2. Per la realizzazione del progetto in questione, la ricorrente ha presentato istanza al Comune di Guidonia Montecelio di avvio della Procedura Abilitativa Semplificata prevista – secondo la disciplina vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo> – dall’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, che consente di ricorrere a suddetto procedimento per l’ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici aventi potenza fino a 12 MW qualora detti impianti siano ubicati nelle “<corsivo>aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20</corsivo>”. </h:div><h:div>3. L’impianto verrebbe realizzato su alcuni terreni nella disponibilità del concessionario autostradale, qualificati come seminativi e privi di qualsivoglia pregio paesaggistico in quanto collocati tra il sedime dell’autostrada A1 Milano – Napoli, da un lato, e le aree interessate dalla presenza della discarica di rifiuti solidi urbani dell’Inviolata, nonché in prossimità (a circa 500 mt. di distanza) dall’impianto per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani non pericolosi mediante trattamento meccanico e biologico gestito dalla Società Ambiente Guidonia s.r.l. </h:div><h:div>4. Con nota prot. n. 75816 dell’8.7.2024 il Comune di Guidonia Montecelio ha indetto la conferenza dei servizi decisoria <corsivo>ex </corsivo>art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990 per l’autorizzazione dell’impianto in oggetto, convocando le Amministrazioni chiamate ad esprimere i propri atti di autorizzazione e/o concessione e/o assenso e/o nulla osta nell’ambito dell’iter autorizzativo, tra le quali (per quanto più interessa il presente giudizio) A.R.P.A. Lazio, la Regione Lazio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, nonché il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Demanio dello Stato; quest’ultimo Ente è stato convocato perché un tratto delle opere di rete attraversa il terreno catastalmente censito all’N.C.T. di Guidonia Montecelio, Fg, 1, mapp. n. 36, appartenente al “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Aeronautica”. </h:div><h:div>5. Nel corso del procedimento, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Roma in un primo momento ha espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell’intervento, in ragione del fatto che, da un punto di vista formale, esso ricade all’interno del confine del parco naturale regionale dell’Inviolata (e pertanto in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b) e dell’art. 142, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 42/2004) e confliggerebbe con le norme di salvaguardia di cui al P.T.P.R. previste per le zone ricomprese nel “Paesaggio Naturale Agrario”. </h:div><h:div>6. Successivamente, anche la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica – ha espresso parere negativo con propria nota prot. regionale 1035223 del 21.8.2024 in ragione della ritenuta non conformità del progetto alla disciplina paesaggistica in quanto.</h:div><h:div>7. Alla luce dei pareri espressi, il Comune di Guidonia Montecelio, con nota prot. n. 110660 del 14.10.2024, ha adottato una prima determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, ritenendo di aver acquisito due atti di dissenso non superabili. Con il medesimo atto, il Comune, ai fini del superamento del dissenso, ha evidenziato ad Autostrade la possibilità di presentare una diversa soluzione progettuale a basso impatto sul paesaggio o una diversa collocazione dell’Impianto.</h:div><h:div>8. La ricorrente ha quindi presentato osservazioni e richiesto il riesame dei precedenti pareri rilasciati e tale richiesta ha fatto seguito l’indizione di una nuova conferenza di servizi, nell’ambito della quale la Regione Lazio ha confermato il proprio parere negativo, mentre il Ministero della Cultura ha accolto le osservazioni della società e rilasciato parere favorevole con prescrizioni.9. A fronte di quanto sopra, il Comune di Guidonia Montecelio ha comunque ritenuto di adottare una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, fondandolo su due argomenti mai emersi in precedenza:</h:div><h:div>a) la mancata acquisizione dell’atto di assenso e/o nulla osta e/o concessione da parte dell’Aeronautica Militare ai fini del passaggio del cavidotto in un tratto di terreno appartenente al demanio militare, che avrebbe costituito un titolo di disponibilità dell’area ai fini dell’attivazione della procedura di PAS;</h:div><h:div>b) la vicinanza dell’area oggetto dell’impianto alla discarica Guidonia. </h:div><h:div>10. Avverso il suddetto provvedimento negativo è stato proposto il presente ricorso, affidato a sei motivi.</h:div><h:div>11. Con il primo motivo si deduce “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 14 e ss. e 17 bis l. n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 – Violazione dei principi di buona fede e di leale collaborazione tra amministrazioni – Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e genericità</corsivo>”. L’affermazione del Comune secondo cui – in mancanza di un atto di asservimento – non è possibile ritenere sussistente il requisito della disponibilità delle aree ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 (applicabile al caso di specie) non sarebbe condivisibile, in primo luogo perché lo stesso Comune aveva espressamente riconosciuto la necessità di procedere all’acquisizione del titolo concessorio da parte dell’Aeronautica Militare nel corso della conferenza dei servizi e, in secondo luogo, perché l’acquisizione in seno alla conferenza sarebbe pienamente conforme con la relativa disciplina di cui all’art. 14-<corsivo>quater</corsivo> della ,. n. 241/1990, secondo cui “<corsivo>la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati</corsivo>”, intendendosi per atti di assenso comunque denominati quelli di cui al successivo comma 4, vale a dire “<corsivo>tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati</corsivo>”. Peraltro, il provvedimento di diniego non sarebbe neppure coerente con la disciplina della P.A.S. di cui all’art. 6 del D. lgs. n. 28/2011, considerato, da un lato, che qualora l’Autorità procedente avesse ritenuto assorbente, ai fini del rigetto dell’istanza, la mancata allegazione (in sede di presentazione dell’istanza di avvio del procedimento di P.A.S.) del nulla osta e/o dell’atto di concessione da parte dell’Aeronautica Militare, avrebbe dovuto fin da subito far presente l’incompletezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. lgs. n. 28/2011 e, dall’altro lato, che ai sensi dell’art. 6, comma 5, “<corsivo>Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni</corsivo>”. Tali disposizioni confermerebbero la necessità di acquisire tali atti di assenso nel corso della conferenza di servizi, anche nel caso in cui questi ultimi non siano stati allegati all’istanza di avvio del procedimento. </h:div><h:div>12. Con il secondo motivo si contesta “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 e dell’art. 17 bis della L. n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di istruttoria</corsivo>”. L’art. 17-<corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241/1990, chiarisce espressamente che “<corsivo>decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito</corsivo>”. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il Legislatore ha previsto nell’ambito della conferenza di servizi un meccanismo di silenzio-assenso, per cui la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato dall’Amministrazione procedente, ovvero la comunicazione di una determinazione negativa non motivata o non puntualmente condizionata, equivale ad assenso senza condizioni. Non vi sarebbero, pertanto, ragioni per escludere la formazione del silenzio-assenso in merito al nulla-osta che avrebbe dovuto essere rilasciato da Aeronautica Militare ai fini del passaggio del cavidotto sulle aree appartenenti al demanio dello Stato. In ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero altresì viziati per eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di istruttoria, non essendosi il Comune di Guidonia Montecelio attivato per il rilascio del nulla-osta da parte di Aeronautica Militare, nonostante quanto previsto dall’art. 6, d.lgs. n. 28/2011. </h:div><h:div>13. Con il terzo mezzo si lamenta “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-bis), d.lgs. /n. 199/2021 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. a) 18 del d.lgs. n. 199/2021 – Falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, NTA PTPR della Regione Lazio – Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e genericità</corsivo>”. L’area di progetto è idonea all’installazione di impianti FER ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, lett. c-<corsivo>bis</corsivo>). Per di più, il progetto si inserirebbe in un contesto ampiamente compromesso dal punto di vista paesaggistico, essendo l’area inserita tra il sedime dell’autostrada A1 Milano – Napoli, da un lato, e le aree interessate dalla presenza della discarica di rifiuti solidi urbani dell’Inviolata, nonché in prossimità (a circa 500 mt. di distanza) dall’impianto per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti urbani non pericolosi mediante trattamento meccanico e biologico gestito dalla Società Ambiente Guidonia S.r.l. Pertanto, non sarebbe condivisibile l’affermazione della Regione Lazio, secondo la quale il Progetto non sarebbe realizzabile poiché “<corsivo>in contrasto con l’art. 23 - Paesaggio Naturale Agrario delle NTA del PTPR che al punto 6.3 della tab. B non consente impianti per la 19 produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER)</corsivo>”. Infatti, è vero che in base alla Tav. A “<corsivo>sistemi ed ambiti del paesaggio</corsivo>” allegata al PTPR della Regione Lazio, le aree oggetto di intervento ricadono nel “Paesaggio Naturale Agrario”, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche d’Attuazione (“NTA”) del PTPR della Regione Lazio, e che in base alla Tabella B (“<corsivo>Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela</corsivo>”) gli “<corsivo>impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all’autorizzazione Unica” di cui alla parte II, articolo 10 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, allegate al d.lgs. 10 settembre 2010</corsivo>” non siano consentiti. Tuttavia, le prescrizioni regionali concernenti la eventuale non idoneità delle aree all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrebbero essere lette e interpretate, come specificato in più occasioni anche dalla giurisprudenza amministrativa, in modo uniforme con la normativa statale in materia di aree idonee, in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 117, comma 3, Cost, che demanda allo Stato <corsivo>“la determinazione dei princìpi fondamentali</corsivo>” nella materia dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In altre parole, l’individuazione a livello regionale di aree “presuntivamente” non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili sarebbe legittima nella misura in cui non interessi aree che il legislatore statale ha già individuato come idonee <corsivo>ex lege</corsivo>. Sulla base delle medesime argomentazioni, non potrebbe condividersi neppure il richiamo da parte della Regione Lazio all’Allegato N al PTPR della Regione Lazio (“<corsivo>Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile</corsivo>”), dovendo la disciplina regionale essere interpretata con la prevalente disciplina nazionale, che ritiene compatibile la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (anche di grandi dimensioni) nelle aree a destinazione agricola, né potrebbe essere condiviso l’argomento secondo cui, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione la deroga prevista dall’art. 14, comma 2, NTA PTPR, in quanto il Decreto Ministeriale MIBACT del 16 settembre 2016 richiamato dalla Regione – con il quale le aree site nel Comune di Guidonia Montecelio e qualificate come “<corsivo>Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell’Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell’Arcione e di alcune località limitrofe</corsivo>” erano state dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d. lgs. n. 42/2004 – è stato annullato da Cons. Stato, sez. II, 12 luglio 2024, n. 6267 con effetto <corsivo>erga omnes</corsivo>. </h:div><h:div>14. Con il quarto motivo si denuncia “<corsivo>Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e difetto di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione del principio di precauzione e del principio di proporzionalità – Violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza 24 dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990</corsivo>”. Il richiamo al principio di precauzione, pure addotto dal Comune, non potrebbe legittimare l'adozione di decisioni arbitrarie, il che sarebbe quanto avvenuto nel caso di specie, dove gli atti del procedimento non permetterebbero in alcun modo all’odierna ricorrente di comprendere le ragioni per cui l’attività di caratterizzazione della discarica potrebbe essere in qualche modo pregiudicata dalla realizzazione dell’impianto. L’area d’impianto, infatti, ricadrebbe totalmente al di fuori dalla discarica, dalla quale peraltro è divisa da una strada carrabile. Per quanto è possibile leggere nella motivazione del provvedimento di rigetto, l’area dove è prevista la realizzazione dell’impianto sarebbe stata interessata da alcuni sondaggi funzionali all’attività di caratterizzazione della discarica, sondaggi che, tuttavia, non avrebbero dato alcuna prova di contaminazione. Allo stato, quindi, l’adozione di un provvedimento integrale di rigetto senza alcun tipo di evidenza circa la (effettiva) necessità di procedere a bonifiche sarebbe manifestamente lesivo del principio di proporzionalità, tanto più che ARPA Lazio, pur regolarmente convocata nel procedimento in Conferenza dei Servizi, non ha ritenuto di opporre alcuna preclusione sotto il profilo ambientale alla realizzazione del presente progetto. </h:div><h:div>15. Il quinto motivo reca “<corsivo>Violazione del principio di massima diffusione delle rinnovabili e della direttiva 2009/28/CE – Violazione dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022 – Violazione degli artt. 15 e 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001</corsivo>”. La carenza di motivazione degli atti impugnati in via principale si manifesterebbe anche nella mancata valutazione circa l’interesse pubblico alla maggiore accelerazione possibile alla diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (i quali, peraltro, rivestono carattere di pubblica utilità per esplicita previsione normativa). Inoltre, l’interpretazione adottata dal Comune non sarebbe neppure conforme alle previsioni desumibili dall’art. 15 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.12.2018 (c.d. Direttiva Red II), secondo cui “<corsivo>gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili</corsivo> (…) <corsivo>siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all’attuazione del principio che dà priorità all’efficienza energetica</corsivo>”. </h:div><h:div>16. Con il sesto e ultimo motivo gli atti impugnati vengono censurati per “<corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990</corsivo>”. Il provvedimento di rigetto sarebbe motivato sulla base di ragioni ostative del tutto nuove e mai evidenziate in precedenza, in violazione di quanto previsto dall’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990, con conseguente illegittimità del diniego.</h:div><h:div>17. Si è costituita la Regione Lazio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso avverso gli atti regionali, avrebbero mera natura endoprocedimentale, e concludendo, nel merito, per il suo rigetto su tale punto.</h:div><h:div>18. Il Ministero della cultura si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse, nella parte concernente la domanda dell’annullamento della nota ministeriale prot. n. 18352 del 14.8.2024, atteso che la predetta nota è stata superata a seguito del successivo avviso espresso nella rinnovata conferenza di servizi.</h:div><h:div>19. Il Comune di Guidonia Montecelio, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per ragioni non precisate), la sua irricevibilità quanto alla contestazione della non conformità paesaggistica espressa dalla Regione Lazio e, comunque, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>20. All’udienza pubblica del 16.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>21. Preliminarmente, come da eccezione formulata dalla difesa erariale, va rilevata l’inammissibilità del ricorso relativamente all’impugnazione della nota MICSABAP-MET-RM 14/08/2024/0018352 del 14.8.2024. Il suddetto parere, infatti, è stato superato con la successiva nota prot n. 135324 del 19.12.2024, con la quale è stato espresso parere positivo con prescrizioni sul progetto presentato dalla ricorrente. La nota del 14.8.2024 è, pertanto, priva di qualsivoglia lesività.</h:div><h:div>22. Per il resto, il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.</h:div><h:div>23. Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>, “<corsivo>Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie</corsivo>”.</h:div><h:div>24. Come la giurisprudenza ha chiarito (cfr. Cons. Stato, IV, 24.2.2025, n. 1566), diversamente da quanto previsto dalle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, punto 11.4, in cui la mancanza della disponibilità delle aree integra un requisito di ammissibilità del ricorso alla SCIA, “<corsivo>il d.lgs. n. 28 del 2011 qualifica la disponibilità delle aree dove localizzare l’impianto e la infrastruttura di connessione alla stregua di un requisito costitutivo del titolo privato di legittimazione e, trattandosi di disposizione temporalmente successiva alle linee guida ministeriali, prevale su queste ultime, modificando la natura del requisito in parola da condizione di ammissibilità della SCIA, accertabile in ogni momento dalla amministrazione procedente, in elemento costitutivo della fattispecie, da accertare nel termine decadenziale di trenta giorni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’articolo 6</corsivo>”.</h:div><h:div>25. Se questo è vero, ove la disponibilità delle aree interessate presupponga il rilascio di titoli concessori, la materia deve ritenersi regolata dall’art. 6, co. 5, del d.lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale “<corsivo>Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti</corsivo> […] <corsivo>sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni</corsivo>”, con sospensione del termine decadenziale di trenta giorni sino all’acquisizione degli atti di assenso o alla conclusione della conferenza di servizi. La sospensione dei termini per l’esercizio dei poteri inibitori (termini che, di fatto, non iniziano a decorrere sino al conseguimento degli atti di assenso necessari) consente, infatti, di accertare la sussistenza dell’elemento costitutivo (disponibilità delle aree) entro il termine di decadenza, in conformità alla normativa in tema di PAS, senza alcun pregiudizio per i poteri di vigilanza dell’Amministrazione.</h:div><h:div>26. D’altra parte, diversamente da quanto previsto dal d.lgs. 25.11.2024, n. 190, che si è espressamente occupato del coordinamento delle procedure amministrative riguardanti gli impianti FER con il regime concessorio, nel sistema previgente alcuna disposizione imponeva il preventivo rilascio della concessione, dovendo piuttosto ritenersi l’acquisizione della medesima solo al momento della determinazione finale della conferenza un aspetto fisiologico (cfr. TAR Sardegna, I, 20.6.2025, n. 571), tenuto anche conto della difficoltà di formalizzare il relativo regime prima e a prescindere dall’eventuale quadro prescrittivo quale emergente dagli esiti della conferenza.</h:div><h:div>27. Né può sostenersi, come invece fatto dal Comune nella determinazione conclusiva della conferenza, che il silenzio dell’Amministrazione competente al rilascio del titolo concessorio in sede di conferenza di servizi potesse assumere un valore diverso da quello (di assenso senza condizioni) espressamente previsto dalla legge, non trovando una siffatta deroga alcun supporto nella disciplina della conferenza di servizi prevista dagli artt. 14 ss. della legge n. 241/90.</h:div><h:div>28. Da quanto sopra, discende la fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>29. In relazione al rapporto tra l’idoneità <corsivo>ex lege</corsivo> dell’area all’installazione degli impianti FER e le previsioni del P.T.P.R., la giurisprudenza pronunciatasi in materia ha evidenziato come “<corsivo>la valenza paesaggistica dell’area sia già tutelata dal coordinamento con il terzo comma dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199 cit. che afferma – con riferimento ai decreti attuativi, ma con indicazione riferibile anche al regime transitorio – la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire ad una preclusione del regime semplificatorio individuato per gli impianti in questione, in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.5.1. In altre parole, nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>7.5.2. Deve dunque ritenersi che in questa fase interinale ed emergenziale il legislatore abbia optato, in virtù della straordinaria contingenza energetica, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata (cfr. ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 844 del 2023)</corsivo>” (TAR Puglia – Lecce, II, 20.6.2025, n. 1083).</h:div><h:div>30. Nel caso di specie non emerge in alcun modo tale motivazione rafforzata quanto alle concrete evidenze paesaggistiche da tutelare, risultando la stessa del tutto generica e astratta, tenuto conto del contesto ampiamente compromesso dal punto di vista paesaggistico dell’area di progetto, inserita tra il sedime dell’autostrada A1 Milano – Napoli, da un lato, e le aree interessate dalla presenza della discarica di rifiuti solidi urbani dell’Inviolata, nonché in prossimità (a circa 500 mt. di distanza) di un impianto per il recupero e la valorizzazione di rifiuti, come pacificamente risulta dalla documentazione versata in atti.</h:div><h:div>31. Ne deriva la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>32. Merita condivisione anche il quarto motivo, laddove è dedotta l’illegittima invocazione del principio di precauzione comunitaria stante la presenza - in prossimità dell’area interessata dal progetto - della discarica dell’Inviolata e dalla necessità di attendere l’esito delle procedure di caratterizzazione della stessa discarica prima di autorizzare l’intervento <corsivo>de quo</corsivo>.</h:div><h:div>33. In merito, il Comune ha giustificato il diniego sulla base della nota dell’Area VIII Ambiente protocollo 124769 del 19.11.2024 relativa al procedimento di rinnovo AIA dell’impianto di trattamento rifiuti, confinante con il sito in questione, in cui si rappresenta che le ultime analisi isotopiche relative al procedimento di caratterizzazione della discarica dell’Inviolata hanno rilevato una “<corsivo>interferenza tra acque sotterranee percolato in corrispondenza dei piezometri P2A ( ricadente nell’Area del TMB), P3A ed N P16</corsivo>”, nonché sul fatto che l’area oggetto di intervento dell’impianto fotovoltaico insisterebbe sull’area oggetto di monitoraggio nella procedura di caratterizzazione della Discarica dell’Inviolata, al cui interno è posizionato il piezometro PC2.</h:div><h:div>34. Sennonché, dall’esame della predetta nota non emerge alcun indizio di contaminazione delle aree interessate dall’impianto fotovoltaico. Ivi si afferma espressamente che dai dati emerge:</h:div><h:div>- “<corsivo>una non interferenza tra acque sotterranee e percolato con riferimento per i piezometri della serie PC</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>i valori più alti non si ritengono correlabili ad un impatto della discarica bensì a fattori naturali/geogenici (interazioni acqua-roccia, risalita di acque termali, ecc…)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>una possibile lieve interferenza da percolato in NP20 e PC4, anche se per tale ultimo piezometro (PC4) non si esclude che i valori rilevati per il trizio (di poco superiori alla soglia di riferimento delle piogge) possano essere ascrivibili a fonti esterne alla discarica in relazione al fatto che diversi altri piezometri ubicati tra la discarica e il PC4 non presentano alcuna anomalia da percolato. Nello specifico tali piezometri sono PC5, PC6, NP2, NP3, NP24 e P2</corsivo>”.</h:div><h:div>35. Nessun riferimento, pertanto, è operato al PC 2, né al PC 8 menzionato nelle difese del Comune, il quale ha, con salto logico evidente, trasformato la prescrizione del MIC di lasciare “<corsivo>una fascia di rispetto lungo il confine della discarica dell’Inviolata al fine di consentire le attività di bonifica e di capping</corsivo>” in un divieto assoluto di realizzare l’impianto che non trova alcun fondamento nell’istruttoria condotta. Sennonché, l’applicazione di misure fondate sul principio di precauzione presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (cfr., Cons. Stato, sez. III, 3.10.2019, n. 6655), valutazione che all’evidenza nel caso di specie risulta del tutto carente.</h:div><h:div>36. Ciò tanto più che, come anche dedotto nel sesto motivo, parimenti fondato, tale motivazione è stata per la prima volta addotta dal Comune nel provvedimento conclusivo senza che alla ricorrente sia stata data possibilità di contraddire, in violazione degli artt. 10-<corsivo>bis</corsivo> e 14-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/90.</h:div><h:div>37. Le ulteriori censure formulate nel ricorso possono essere assorbite, in quanto dal loro esame la parte ricorrente non ricaverebbe alcuna ulteriore utilità.</h:div><h:div>38. In conclusione il ricorso deve in parte essere dichiarato inammissibile e in parte accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati adottati dal Comune di Guidonia Montecelio e dalla Regione Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>39. Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni esaminate, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati adottati dal Comune di Guidonia Montecelio e dalla Regione Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Savi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>