<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250393220251111162206853" descrizione="Annullamento diniego PAS di Roma Capitale su impianto FTV - Rigetto + spese" gruppo="20250393220251111162206853" modifica="13/11/2025 16:02:02" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Edil Quark S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03932"/><fascicolo anno="2025" n="20429"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250393220251111162206853.xml</file><wordfile>20250393220251111162206853.docm</wordfile><ricorso NRG="202503932">202503932\202503932.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\670 Elena Stanizzi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Biffaro</firma><data>13/11/2025 16:02:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Elena Stanizzi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Biffaro,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marco Savi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio IX, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio attuazione urbanistica, Ufficio Procedimenti Edilizi e Sportello Unico Telematico del 6.3.2025, rep. n. CN/455/2025, prot. n. CN/29988/2025, avente ad oggetto “<corsivo>Determinazione di chiusura definitiva con esito negativo della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Legge 122/1989, art. 9 co. 4, P.U.P. n. 237/1991. PAS Procedura Abilitativa Semplificata relativa all’installazione di un impianto Fotovoltaico a terra, di produzione di energia (F.E.R.) della potenza nominale pari a 4.767,90 Kwp sito in Roma in Via della Selvotta scnc su area identificata al vigente Catasto con F. 1179 p.lla 532</corsivo>”, comunicata via P.E.C. con nota di Roma Capitale, Municipio IX Eur, Direzione Tecnica, Ufficio Procedimenti Edilizi e Sportello Unico Telematico del 20.3.2025, prot. n. 37797;</h:div><h:div>- della nota di Roma Capitale, Municipio IX Eur, Direzione Tecnica, Ufficio Procedimenti Edilizi e Sportello Unico Telematico del 30.1.2025, prot. n. 12233, avente ad oggetto “<corsivo>Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ex art. 14 c. 2 Legge 7 agosto 1990 n. 241. PAS Procedura Abilitativa Semplificata relativa all’installazione di un impianto Fotovoltaico a terra, di produzione di energia (F.E.R.) dalla potenza nominale pari a 4.767,90 Kwp sito in Roma in Via della Selvotta scnc su area identificata al Vigente Catasto con F. 1179 p.lla 532</corsivo>”;</h:div><h:div>- della nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma del 21.10.2024, avente ad oggetto “<corsivo>Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 co. 2, della L.241/1990 relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di produzione di energia (FER) della potenza nominale pari a 4.767,90 Kwp sito in Roma via della Selvotta, snc su un’area identificata al Catasto fabbricati al Foglio 1179 p.lla 532. PARERE DI COMPETENZA</corsivo>”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto ai predetti antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2025, proposto da Edil Quark S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Tuveri, Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Angela Ciuffreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Belli, 27;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente società Edil Quark a r.l. ha esposto che la società EQ Energia a r.l. (alla quale è subentrata, come risulta dalla comunicazione di voltura del 6 maggio 2024) in data 10 ottobre 2023 aveva presentato a Roma Capitale una istanza di procedura abilitativa semplificata (“<corsivo>PAS</corsivo>”) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 4.767,90 Kwp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (“<corsivo>Impianto FER</corsivo>”).</h:div><h:div>1.1. Tale Impianto FER, in particolare, avrebbe dovuto essere realizzato in area agricola asseritamente rientrante tra quelle idonee <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “<corsivo>Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili</corsivo>”, in quanto “<corsivo>prossima entro i 500 metri ad un’area di cava</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. Roma Capitale, in data 21 marzo 2024, chiedeva al Dipartimento ciclo rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di conoscere “<corsivo>l’effettiva perimetrazione dell’area autorizzata per l’attività a cave a partire dalla quale l’ufficio scrivente dovrà calcolare la distanza di 500 metri fissata dal suddetto Decreto Legislativo</corsivo> [articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021, n.d.r.] <corsivo>per l’installazione dei parchi fotovoltaici tramite PAS, indipendentemente dall’estensione delle particelle catastali nelle quali la cava è ricompresa</corsivo>” (cfr. doc. 1 della produzione di Roma Capitale).</h:div><h:div>1.2.1. Il suddetto Dipartimento, in data 28 marzo 2024, riscontrava la richiesta di Roma Capitale rappresentando quanto segue “<corsivo>i terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Roma Capitale al foglio 1179 particelle 526p, 527p, 528p e 529p sono oggetto dell’attività estrattiva, denominata ‘C12_Quattro A’, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2394 del 25.11.2010, da ultimo prorogata con Determinazione Dirigenziale rep. NA94/2024, prot. NA5496/2024</corsivo>” (cfr. doc. 2 della produzione di Roma Capitale).</h:div><h:div>1.3. Roma Capitale, in data 25 giugno 2024, avviava la PAS in relazione al progetto di Impianto FER proposto dalla Edil Quark S.r.l. e, al contempo, indiceva e convocava la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-<corsivo>bis</corsivo>, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.3.1. Roma Capitale, in data 8 luglio 2024, provvedeva ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento e di indizione e convocazione della conferenza di servizi, riportando la tabella degli Enti chiamati ad esprimersi sul progetto presentato dalla società Edil Quark a r.l. (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.4. Nel corso dell’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale in questione, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, alcuni degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi si sono espressi nel modo seguente: <corsivo>i)</corsivo> la regione Lazio ha espresso parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente); <corsivo>ii)</corsivo> anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso un atto di assenso condizionato (cfr. doc. 3 della produzione di Roma Capitale); <corsivo>iii)</corsivo> la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (“<corsivo>Ssabap-Roma</corsivo>”) ha espresso parere non favorevole all’autorizzazione del progetto presentato da Edil Quark S.r.l. (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>1.4.1. Per ciò che concerne il parere espresso dalla regione Lazio, giova evidenziare come lo stesso, in base a quanto espressamente riportato da tale ente regionale, “<corsivo>concorre alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 unitamente al parere della competente Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016</corsivo>”.</h:div><h:div>1.4.2. Quanto, invece, al parere negativo della Ssabap-Roma, vale richiamare i seguenti passaggi motivazionali:</h:div><h:div>- “<corsivo>il progetto prevede l’installazione di 8.292 moduli fotovoltaici su strutture in carpenteria metallica su un’area di circa mq 61.850 mq a destinazione paesaggio agrario di rilevante valore (PTPR Tav. A)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>il progettato impianto ricade all’interno dell’area dichiarata di notevole interesse pubblico, tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 e denominata ‘Ambito Meridionale dell’agro romano’ compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata), con DM del 25 gennaio 2010</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1), lett. c), e m): - Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): ‘i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna’: Fosso Radicelli;</corsivo>
				<corsivo>- Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): “Zone di interesse archeologico”: Grotta artificiale prospicente il fosso dei Radicelli</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Con riferimento alla documentazione di progetto depositata dalla Società EDIL QUARK S.r.l. relativamente alla individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, si segnala che questa Soprintendenza ritiene che per la specifica normativa relativa alle fonti rinnovabili l’intervento è collocato in aree che non possono essere definite idonee</corsivo> […]” e “<corsivo>considerato che l’impianto ricade all’esterno delle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 in quanto ubicato all’interno dell’area di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.lgs 42/2004, con DM del 25 gennaio 2010 (nello specifico l’impianto è posto all’interno dell’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 denominata ‘Ambito Meridionale dell’agro Romano’ compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina - Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata) e considerato che, in attesa dell’individuazione delle ‘aree idonee’ il medesimo Documento stabilisce anche il principio che sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale, non si riscontra nella normativa come rispondente al vero che le aree individuate possano essere definite idonee</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>le maggiori criticità si riscontrano nella impossibilità di inserire l’intervento proposto nel contesto specifico dove si è scelto di ubicare l’opera, in quanto il comprensorio paesaggistico tutelato presenta un’alta qualità, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna Romana, qui particolarmente caratterizzato dall’ampiezza dei quadri panoramici oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, caratterizzandosi con un suggestivo paesaggio ondulato, senza netta soluzione di continuità tra i sistemi vallivi e le alture interposte che consente una profondità delle visuali dominata dalle alture dei Colli Albani e nell’orizzonte più lontano dalle catene preappenniniche</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>E proprio questo carattere precipuo dell’area in esame, di seminativo nudo, quello con cui interferisce la tipologia di opera che per le sue specifiche caratteristiche risulta completamente avulsa dal contesto e interrompe le linee nude dello specifico paesaggio agrario circostante. Anche perché l’impianto in argomento si colloca nel sistema paesaggistico denominato “Ambito dei Fossi della Falcognana, dei Radicelli e della Solforata”, i cui fossi scorrono tutti con andamento parallelo in direzione est-ovest e i cui altopiani, tra essi interclusi, presentano pendici piuttosto acclivi ma nude, dove è più che mai emblematico il paesaggio della Campagna romana caratterizzato dal distendersi di amplissime estensioni ondulate, punteggiate da radi insediamenti rurali</corsivo>”.</h:div><h:div>1.5. Edil Quark s.r.l., con le note del 26 e 27 novembre 2024, richiedeva alla Ssabap-Roma il riesame del parere di propria competenza, ritenendo che: <corsivo>i)</corsivo> l’Impianto FER fosse ubicato in area idonea <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021; <corsivo>ii)</corsivo> il progetto fosse conforme al d.m. del 25 gennaio 2010, alla luce di quanto affermato dalla regione Lazio nel parere di propria competenza; <corsivo>iii)</corsivo> l’Impianto FER ricadesse in un’area compromessa dal punto di vista paesaggistico e ambientale, in quanto adiacente a tre distinte aree di cava, a una discarica e alla sottostazione elettrica Roma Sud di Terna S.p.A.</h:div><h:div>1.5.1. Tali istanze non venivano riscontrate dalla Ssabap-Roma.</h:div><h:div>1.6. Roma Capitale, con il verbale di chiusura della conferenza di servizi di cui alla nota prot. n. 12233 del 30 gennaio 2025, comunicato alla Edil Quark S.r.l. in data 20 marzo 2025, dichiarava conclusa con esito non favorevole la conferenza di servizi indetta nell’ambito della PAS per cui è causa (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).</h:div><h:div>2. La società ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a quattro distinti motivi, ha impugnato il diniego di PAS adottato da Roma Capitale, in uno con il parere non favorevole della Ssabap-Roma, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.</h:div><h:div>2.1. La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 ss. della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di motivazione. Irragionevolezza. Illogicità manifesta</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del diniego di PAS per difetto di motivazione, atteso che Roma Capitale non ha svolto una autonoma valutazione sul progetto presentato da Edil Quark S.r.l. e sulle posizioni espresse dalle altre amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, ma si è limitata a motivare <corsivo>per relationem</corsivo> il proprio dissenso, riportando in parte il contenuto del parere espresso dalla Ssabap-Roma.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione della società ricorrente, il parere negativo della Ssabap-Roma non potrebbe di per sé impedire l’adozione della PAS, ragion per cui l’amministrazione procedente (<corsivo>i.e.</corsivo>, Roma Capitale) avrebbe comunque dovuto compiere una propria autonoma valutazione sull’istanza presentata da Edil Quark S.r.l., operando un bilanciamento tra i differenti interessi rilevanti.</h:div><h:div>2.1.1. La società ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 199/2021. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’<corsivo>agere</corsivo> provvedimentale di Roma Capitale in quanto detta amministrazione ha ritenuto vincolante il parere negativo della Ssabap-Roma.</h:div><h:div>Secondo la tesi di Edil Quark S.r.l., incentrata sulla ritenuta idoneità <corsivo>ex lege</corsivo> dell’area nella quale l’Impianto FER avrebbe dovuto essere realizzato, nel caso di specie troverebbe applicazione il disposto di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021, a mente del quale “[…] <corsivo>l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante</corsivo>”, donde l’illegittimità del gravato diniego di PAS per assenza di una autonoma valutazione da parte di Roma Capitale sul progetto in parola, alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che nel caso di specie risulterebbe prevalente rispetto alla tutela del paesaggio atteso che il contesto nel quale si colloca l’Impianto FER risulterebbe fortemente degradato.</h:div><h:div>2.1.2. La società ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 138, 139, 140 e 141 del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del D.M. 25.1.2010 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ambito meridionale dell’Agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina - Comune di Roma”. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza. Contraddittorietà</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del parere negativo della Ssabap-Roma, in quanto la Soprintendenza avrebbe effettuato una valutazione generica focalizzata sull’intero contesto all’interno del quale l’Impianto FER avrebbe dovuto essere realizzato e non, invece, sulla specifica area interessata dalla sua localizzazione.</h:div><h:div>Secondo la tesi della società ricorrente, il progetto interesserebbe un’area altamente compromessa dal punto di vista ambientale e paesaggistico, oltre che ampiamente antropizzata, atteso che la particella catastale direttamente interessata dalla realizzazione dell’impianto ricadrebbe in una area nella quale vi sono tre distinte cave, una discarica e la sottostazione primaria elettrica di Roma Sud di Terna S.p.A. Detta area, inoltre, risulterebbe anche prossima all’agglomerato urbano di Monte Migliore e sarebbe circondata da numerosi tralicci elettrici di alta tensione.</h:div><h:div>Da ciò, quindi, risulterebbe che l’area in questione rientri tra quelle idonee <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>In ogni caso, l’Impianto FER risulterebbe conforme alle previsioni del d.m. del 25 gennaio 2010, recante “<corsivo>Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ambito meridionale dell’Agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina – Comune di Roma</corsivo>”, come risulta dal parere favorevole reso dalla regione Lazio in conferenza di servizi con la nota dell’11 ottobre 2024, nel quale è stato affermato che “<corsivo>l’intervento risulta conforme alle disposizioni di tutela del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore normato dall’art. 12 delle NTA allegate al Decreto 25/01/2010</corsivo>” e che “<corsivo>gli interventi risultano conformi alle norme di tutela paesaggistica, ed in particolare all’art. 12 delle NTA allegate al Decreto 25/01/2010 ed all’art. 43 delle NTA del PTPR, previa acquisizione del parere archeologico ai sensi dell’art. 42, co. 6, da parte della competente Soprintendenza</corsivo>”.</h:div><h:div>2.1.3. La società ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà</corsivo>”.</h:div><h:div>Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità della prima parte del parere della Ssabap-Roma, non essendo essa competente ad accertare e stabilire il carattere idoneo o non idoneo dell’area nella quale il progetto presentato da Edil Quark S.r.l. avrebbe dovuto essere realizzato, tenuto conto dell’istruttoria all’uopo già svolta dall’amministrazione comunale procedente.</h:div><h:div>Peraltro, tale valutazione risulterebbe anche errata, in quanto frutto di una interpretazione atomistica dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-quater)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021 che, invece, costituirebbe una previsione di chiusura della tassonomia individuata dal legislatore in materia di aree idonee all’installazione di impianti FER.</h:div><h:div>Il progetto di Impianto FER presentato dalla società ricorrente, invero, ricadrebbe in un’area idonea <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021, stante l’assenza dei vincoli culturali previsti dalla seconda parte del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>2.2. Roma Capitale e il Ministero della cultura si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.</h:div><h:div>2.3. Roma Capitale, con memoria depositata in data 10 aprile 2025, ha eccepito l’infondatezza del ricorso e della domanda cautelare e ha instato per la reiezione del presente gravame.</h:div><h:div>2.4. All’udienza camerale del 16 aprile 2025 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2.4.1. La Sezione, con ordinanza n. 2262 del 18 aprile 2025, ha accolto la domanda cautelare proposta da Edil Quark S.r.l. ai soli fini di cui all’articolo 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 16 luglio 2025 per la trattazione del gravame nel merito.</h:div><h:div>2.5. La società ricorrente, con memoria depositata in data 30 giugno 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate da Roma Capitale, ha specificato le proprie doglianze, depositando una relazione tecnica dalla quale si evincerebbe la specifica localizzazione dell’impianto e la sua insistenza su una area idonea <corsivo>ex lege</corsivo>, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>2.6. Roma Capitale, con memoria di replica depositata in data 3 luglio 2025, ha controdedotto alle argomentazioni difensive della società ricorrente e ha preso posizione sulla relazione tecnica dalla stessa depositata in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso in esame.</h:div><h:div>2.7. All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.</h:div><h:div>4. Il Collegio ritiene innanzitutto infondati i primi due motivi di ricorso, con i quali è stata contestata la legittimità del provvedimento di diniego di PAS adottato da Roma Capitale sia per difetto di motivazione, sia per assenza di una autonoma valutazione da parte dell’amministrazione capitolina che, ad avviso della società ricorrente, avrebbe dovuto essere compiuta.</h:div><h:div>A tale ultimo riguardo, come già esposto in precedenza, secondo Edil Quark S.r.l. il parere negativo della Ssabap-Roma non sarebbe vincolante stante quanto previsto dall’articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021, applicabile al caso di specie in ragione del fatto che il progetto di Impianto FER oggetto del PAS per cui è causa avrebbe dovuto essere realizzato su un’area idonea <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>4.1. Il Collegio evidenzia che il fulcro delle censure articolate con i primi due motivi di ricorso ruoti intorno all’asserito carattere di area idonea della superficie sulla quale l’Impianto FER proposto dalla società ricorrente avrebbe dovuto essere realizzato, in quanto tale carattere funge da presupposto logico per prospettare l’illegittimità della tecnica motivazionale <corsivo>per relationem</corsivo> impiegata da Roma Capitale per rigettare l’istanza di PAS per cui è causa e, parimenti, per contestare l’assenza di una autonoma valutazione da parte dell’amministrazione capitolina, stante l’asserita operatività, nel caso di specie, dell’articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021, dal quale discenderebbe la non vincolatività del parere non favorevole reso dalla Ssabap-Roma.</h:div><h:div>Pertanto, al fine di far emergere l’infondatezza dei profili di illegittimità contestati dalla società ricorrente risulta sufficiente dimostrare come l’area scelta per la realizzazione dell’Impianto FER di cui si tratta non sia qualificabile come area idonea <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>4.2. Giova, in proposito, preliminarmente richiamare le disposizioni normative in materia di aree idonee e non idonee alla installazione di impianti FER rilevanti ai fini del presente giudizio:</h:div><h:div>- l’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021 prevede che “<corsivo>Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:</corsivo> […]</h:div><h:div><corsivo>c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</corsivo> […]”;</h:div><h:div>- l’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-quater)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce che “<corsivo>fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</corsivo>”;</h:div><h:div>- l’articolo 22, comma 1, lett. <corsivo>a)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021 prevede che “<corsivo>La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;</corsivo> […]”.</h:div><h:div>4.3. La giurisprudenza amministrativa – peraltro citata in ricorso dalla stessa Edil Quark a r.l. (pag. 14 e ss.) – ha già avuto modo di chiarire il rapporto tra le aree idonee <corsivo>ex lege</corsivo> di cui alle lettere <corsivo>c-ter)</corsivo> e <corsivo>c-quater)</corsivo> del comma 8, dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>A tale riguardo, in particolare, è stato affermato che “<corsivo>esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l’area</corsivo>”, che “<corsivo>Il D. Lgs. 50/2022, introducendo nel comma 8 la lettera c-quater, ha infatti esteso le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘c bis 1’ e ‘c ter’), anche (c quater) superfici non ancora modificate da attività antropiche</corsivo>” e che “<corsivo>Del tutto ragionevolmente, inoltre, riferendosi la nuova disposizione a zone non antropizzate, e ancora paesaggisticamente integre, i requisiti per l’idoneità sono delineati dalla lettera c-quater in termini maggiormente restrittivi rispetto alle ipotesi già intaccate dall’intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono</corsivo>” (T.A.R. Toscana, sez. II, sent. n. 1359 del 25 novembre 2024, passata in giudicato).</h:div><h:div>4.4. Orbene, applicando al caso di specie le suddette previsioni normative – tenuto anche conto dei richiamati indirizzi pretori formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa – emerge come l’area individuata dalla società ricorrente non rientri tra quelle che il legislatore ha considerato <corsivo>ex se</corsivo> idonee alla realizzazione degli impianti FER.</h:div><h:div>In particolare, dalla documentazione in atti non solo risulta che in sede procedimentale non sia stato debitamente dimostrato che la predetta superficie soddisfi tutte le condizioni previste dall’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021, ma risulta anche che la stessa ricada “<corsivo>all’interno dell’area di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.lgs 42/2004, con DM del 25 gennaio 2010 (nello specifico l’impianto è posto all’interno dell’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 denominata ‘Ambito Meridionale dell’agro Romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina - Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata)’</corsivo>”, come evidenziato dalla Ssabap-Roma con il gravato parere negativo reso nell’ambito della conferenza di servizi della PAS per cui è causa, il che esclude che detta area sia suscettibile di essere qualificata come idonea ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-quater)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>4.4.1. Il Collegio per ciò che concerne la non riconducibilità dell’area tra quelle idonee <corsivo>ex lege</corsivo> ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021, evidenzia inoltre come Roma Capitale, nel corpo del gravato diniego di PAS, abbia rappresentato come la superficie sulla quale si sarebbe dovuto realizzare l’Impianto FER proposto da Edil Quark S.r.l. fosse “<corsivo>idonea ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, in quanto prossima entro i 500 m da un’area di cava</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, si appalesano pertinenti i rilievi mossi dalla Sabap-Roma in ordine alla non suscettibilità di qualificare come idonea <corsivo>ex lege</corsivo> tale area in quanto non risulta comprovato che il suo intero perimetro disti non più di 500 metri da zone antropizzate e fortemente degradate, così come espressamente richiesto dall’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021, stante la genericità della affermazione relativa alla distanza di tale superficie da un’area di cava.</h:div><h:div>Dalle risultanze procedimentali, per converso, non emerge in maniera esatta e puntuale che l’area individuata da Edil Quark S.r.l. per la realizzazione dell’Impianto FER soddisfi la condizione stabilita dalla predetta disposizione normativa, sicché nell’ambito della PAS relativa al progetto proposto dalla società ricorrente non può dirsi operante il beneficio della accelerazione e semplificazione procedimentale di cui all’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, avendolo il legislatore riservato in via esclusiva ai progetti afferenti ad impianti FER da realizzare su aree dal comprovato carattere di idoneità secondo quanto previsto, <corsivo>ratione temporis</corsivo>, dall’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>4.4.2. A tale proposito, va rilevato che la eventuale erronea valutazione dell’autorità procedente in ordine al carattere idoneo dell’area individuata dal proponente non è sufficiente ad impedire all’autorità statale soprintendentizia di pronunciarsi su tale profilo all’atto di esercitare il proprio potere discrezionale a tutela dei beni paesaggistici e culturali, come avvenuto nel caso di specie.</h:div><h:div>Una siffatta valutazione, invero, risulta logicamente necessaria, nonché propedeutica, rispetto al corretto esercizio delle attribuzioni istituzionali dell’amministrazione statale nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti FER.</h:div><h:div>Vale all’uopo evidenziare che solo con riferimento agli impianti da realizzare su aree idonee, il legislatore ha previsto che il parere della Soprintendenza non assuma carattere vincolante per l’autorità procedente, il che se è vero che determina una attenuazione della tutela dei beni paesaggistici e culturali, è pur vero che risulta pienamente legittimo e giustificato poiché frutto di una scelta normativa operata a monte, all’interno del circuito democratico, attraverso il bilanciamento dei contrapposti interessi in considerazione.</h:div><h:div>4.4.3. Ad avviso del Collegio, peraltro, neppure quanto affermato in giudizio dalla società ricorrente può valere a dimostrare l’idoneità <corsivo>ex lege</corsivo> dell’area scelta per la realizzazione dell’Impianto FER in parola.</h:div><h:div>La società ricorrente, infatti, si è limitata a sostenere che l’impianto in questione sarebbe stato realizzato a una “<corsivo>distanza di poco superiore ai 500 mt dalla sottostazione elettrica in alta tensione denominata Roma Sud</corsivo>” (cfr. pag. 5 della memoria del 30 giugno 2025) e che le cave e la sottostazione elettrica in alta tensione sarebbero, rispettivamente, a una distanza di poco inferiore e di poco superiore ai 500 metri dall’area di realizzazione dell’Impianto FER (cfr. la relazione depositata da Edil Quark S.r.l. in data 25 maggio 2025).</h:div><h:div>Nessuna di tali affermazioni, ad avviso del Collegio, può essere positivamente apprezzata ai fini della comprova del carattere idoneo dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto FER di cui si discute, risultando peraltro che la distanza dalla sottostazione elettrica sia tale da rendere detta area degradata sicuramente non considerabile ai fini della qualificazione di idoneità dell’area scelta dalla società ricorrente, atteso che, lo si ripete, la condizione posta dall’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021, richiede che l’intero perimetro dell’area ricada all’interno del <corsivo>buffer</corsivo> di 500 metri dell’area degradata.</h:div><h:div>Oltretutto, con riferimento ad entrambe le affermazioni testé riportate, la distanza di 500 metri è indicata dalla società ricorrente come distanza lineare (pag. 1 della relazione depositata in data 25 maggio 2025) riferibile, in assenza di altre indicazione, ad uno specifico punto o ad una specifica porzione dell’area in questione, non precipuamente ed esattamente individuati, dai limitrofi siti degradati (in particolare, dal sito estrattivo) e non, invece, come distanza di tutti i punti che compongono il perimetro dell’area individuata per la realizzazione dell’Impianto FER dai menzionati siti degradati, come espressamente richiesto dall’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1, del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>Risulta, quindi, corretto il rilievo della Ssabap-Roma in ordine alla insuscettibilità di qualificare come idonea l’area individuata da Edil Quark S.r.l. per la realizzazione del progetto relativo all’Impianto FER in questione.</h:div><h:div>4.4.4. Per completezza espositiva, va anche aggiunto che non può valere a dimostrare il carattere <corsivo>ex se</corsivo> idoneo della suddetta area, ai sensi di quanto previsto dal più volte citato articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-ter)</corsivo>, punto 1), del d.lgs. n. 199/2021, quanto affermato dal Dipartimento ciclo rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti con il riscontro del 24 marzo 2024 alla richiesta di Roma Capitale.</h:div><h:div>Come si evince dai documenti in atti, e come già riportato in precedenza, detto Dipartimento, nel riscontrare la richiesta di Roma Capitale – che aveva chiesto di conoscere “<corsivo>l’effettiva perimetrazione dell’area autorizzata per l’attività a cave a partire dalla quale l’ufficio scrivente dovrà calcolare la distanza di 500 metri fissata dal suddetto Decreto Legislativo</corsivo> (d.lgs. n. 199/2021, n.d.r.)” – ha unicamente indicato le particelle catastali interessate dall’attività estrattiva autorizzata nel 2010 e successivamente prorogata.</h:div><h:div>Ordunque, dalla generica affermazione di Roma Capitale contenuta nel gravato diniego di PAS, nonché dalla restante documentazione in atti, non risulta provato che l’intero perimetro dell’area individuata dalla società ricorrente per la realizzazione dell’Impianto FER in parola ricada all’interno del <corsivo>buffer</corsivo> normativo di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, il che avvalora la legittimità dell’operato valutativo della Ssabap-Roma e, di conseguenza, la legittimità dell’impugnato diniego di PAS.</h:div><h:div>Tale diniego, infatti, si fonda essenzialmente sulla valutazione negativa operata dalla Soprintendenza, valutazione, questa, che Roma Capitale non era in condizione di superare stante il carattere vincolante dell’apprezzamento discrezionale soprintendentizio e la primazia accordata dal legislatore alla tutela dei beni paesaggistici e culturali nelle aree non suscettibili di essere qualificate come idonee alla costruzione di impianti FER.</h:div><h:div>4.5. Quanto sin qui esposto trova espressa conferma nelle disposizioni normative che disciplinano il ruolo e le attribuzioni del Ministero della cultura nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica degli impianti FER.</h:div><h:div>4.5.1. In proposito, vale evidenziare che:</h:div><h:div>- l’articolo 12, comma 3-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nella versione vigente al momento della presentazione della istanza di PAS (10 ottobre 2023) stabiliva che “<corsivo>Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</corsivo> […]”;</h:div><h:div>- l’articolo 146, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “<corsivo>1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.</corsivo> […]</h:div><h:div><corsivo>4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5</corsivo> [ossia quelli nei quali l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica dell’opera realizzata in contrasto con il d.lgs. n. 42/2004, n.d.r.]<corsivo>, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi</corsivo> […]</h:div><h:div><corsivo>5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5</corsivo> […]”.</h:div><h:div>4.6. Orbene, stante la non operatività nel caso di specie dell’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, il parere reso dalla Ssabap-Roma risultava vincolante per Roma Capitale e, quindi, nessuna autonoma valutazione avrebbe potuto essere legittimamente svolta dall’amministrazione capitolina per superare la posizione negativa espressa dalla Soprintendenza.</h:div><h:div>Diversamente dalle ipotesi nelle quali gli impianti FER siano destinati ad essere realizzati su aree idonee <corsivo>ex lege</corsivo>, quando detti impianti debbano essere realizzati su aree che non rivestono un siffatto carattere, la valutazione e la comparazione di interessi compiuta a monte dal legislatore risulta differente da quella insita nella <corsivo>regula iuris</corsivo> di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021.</h:div><h:div>Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 12, comma 3-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 387/2003 e dell’articolo 146, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, emerge in maniera netta come il legislatore abbia assegnato carattere vincolante al parere che la Soprintendenza è tenuta a rendere ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>4.7. Con precipuo riguardo a tale profilo, giova evidenziare che nel caso di specie neppure può dirsi che il parere espresso dalla regione Lazio sia autonomamente valutabile quanto ai profili paesaggistici, in quanto l’ente regionale ha espressamente affermato come lo stesso “<corsivo>concorre alla formazione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 unitamente al parere della competente Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 127/2016</corsivo>”.</h:div><h:div>La regione Lazio, tuttavia, nell’operare in tal modo ha indebitamente alterato e invertito l’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale previsto dalla legge ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica – senza la quale gli impianti FER, al pari degli altri interventi per i quali è richiesta, non risultano assentibili – atteso che l’articolo 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 prevede che “<corsivo>Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposte a tutela dalla legge o in base alla legge</corsivo> […]”.</h:div><h:div>Da tale disposizione normativa, infatti, emerge in maniera netta che la posizione della Soprintendenza, ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica, debba essere espressa prima che la Regione si pronunci sull’istanza del privato e non successivamente alla valutazione regionale, come indebitamente avvenuto nel caso di specie.</h:div><h:div>4.7.1. Il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, peraltro, risultava necessario nel caso di specie in quanto l’area interessata dall’intervento proposto dalla società ricorrente non solo non risulta qualificabile come idonea <corsivo>ex lege</corsivo> e, in base a quanto affermato dalla Ssabap-Roma, ma risulta anche inserita in un contesto paesaggisticamente tutelato ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>4.7.2. Vale, poi, aggiungere che la tutela dei beni paesaggistici e culturali non subisce alcun affievolimento per il fatto che la Soprintendenza debba esprimersi ai fini dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del modulo procedimentale di tipo decisorio della conferenza di servizi.</h:div><h:div>In proposito, è sufficiente richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “<corsivo>alla funzione di tutela del paesaggio (che il Ministero dei beni culturali esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione, essendo esso atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, attraverso il quale, similmente a quanto avviene nell’espressione del parere di cui all’articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’intervento progettato viene messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della sua compatibilità con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev’essere, appunto, ‘tecnico’ e ‘proprio’ del caso concreto, applica il principio fondamentale dell’articolo 9 della Costituzione, il quale consente di fare eccezione anche a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili. Anche laddove, cioè, il legislatore abbia scelto una speciale concentrazione procedimentale, come quella che si attua con il sistema della conferenza dei servizi, essa non comporta comunque un’attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486; id., sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039; id., 15 gennaio 2013, n. 220)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2640 del 29 marzo 2021).</h:div><h:div>4.8. In ogni caso, pur a voler ipoteticamente considerare che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto fosse idonea <corsivo>ex lege</corsivo> alla sua costruzione, la gravata determinazione conclusiva della PAS non avrebbe potuto essere differente da quella concretamente adottata da Roma Capitale, in quanto il parere espresso dalla regione Lazio, quanto ai profili paesaggistici, è da considerare indebitamente reso, perché lo stesso non ha tenuto conto della valutazione della Ssabap-Roma, essendosi la Regione pronunciata prima dell’amministrazione statale.</h:div><h:div>Risulta, quindi, che il giudizio di prevalenza che l’amministrazione capitolina era tenuta a compiere per definire la PAS in base alle posizioni espresse in seno alla conferenza i servizi, non poteva ragionevolmente discostarsi dall’apprezzamento negativo della Soprintendenza in ragione del fatto che la superficie in questione risulta ricompresa in una area tutelata paesaggisticamente ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha avuto modo di precisare che “<corsivo>per ‘posizioni prevalenti’, devono considerarsi quelle che, nella valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici, tipica della conferenza di servizi, presentano, in relazione alla finalità o alle finalità perseguite dall’amministrazione, un peso specifico superiore alle altre, per l’importanza degli interessi tutelati, in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento in esame</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 446 del 24 gennaio 2022).</h:div><h:div>Orbene, in relazione alla fattispecie in esame, emerge <corsivo>ictu oculi</corsivo> come gli interessi di rango costituzionale tutelati dalla Ssabap-Roma siano superiori a quelli di cui risulta portatrice l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, donde la correttezza dell’operato amministrativo di Roma Capitale.</h:div><h:div>5. Il Collegio ritiene che neppure il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali è stata contestata la legittimità del parere espresso dalla Ssabap-Roma, siano meritevoli di accoglimento.</h:div><h:div>5.1. Con riferimento ai profili di censura con i quali è stata contestata la legittimità dell’operato valutativo della Soprintendenza per <corsivo>i)</corsivo> difetto di istruttoria e motivazione alla luce del parere favorevole reso dalla regione Lazio sui profili paesaggistici; <corsivo>ii)</corsivo> incompetenza a pronunciarsi sul carattere idoneo o non idoneo dell’area sulla quale l’Impianto FER avrebbe dovuto realizzarsi, anche tenuto conto dell’istruttoria all’uopo già svolta dall’amministrazione comunale procedente; <corsivo>iii)</corsivo> falsa applicazione dell’articolo 20, comma 8, lett. <corsivo>c-quater)</corsivo>, del d.lgs. n. 199/2021, l’infondatezza degli stessi emerge dalle considerazioni già svolte dal Collegio in sede di delibazione dei primi due motivi di ricorso e alle quali interamente si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali sancito dal codice di rito.</h:div><h:div>5.2. Quanto, invece, all’infondatezza del profilo di censura che appunta sull’asserita genericità della valutazione paesaggistica espressa dalla Ssabap-Roma, la stessa emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> dalle ragioni di carattere paesaggistico che detta Soprintendenza ha posto a fondamento del proprio gravato parere.</h:div><h:div>5.3. Vale, in proposito, evidenziare che il giudizio affidato all’amministrazione statale soprintendentizia risulta connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-specialistiche proprie dei settori scientifici di competenza, caratterizzati da ampi margini di opinabilità.</h:div><h:div>L’apprezzamento così compiuto è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché per risultare illegittimo l’operato amministrativo della Soprintendenza è necessario che l’apprezzamento paesaggistico si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità entro il quale la valutazione fisiologicamente si colloca (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3892 del 18 aprile 2023).</h:div><h:div>5.4. Orbene, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la valutazione operata dalla Ssabap-Roma risulta tutt’altro che generica e avulsa dalle specificità dell’area sulla quale l’Impianto FER in questione era destinato ad essere realizzato, atteso che la Soprintendenza ha dato debitamente conto del fatto che “<corsivo>il progettato impianto ricade all’interno dell’area dichiarata di notevole interesse pubblico, tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 e denominata ‘Ambito Meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina (Cecchignola, Tor Pagnotta, Castel di Leva, Falcognana, S. Fumia, Solforata)’, con DM del 25 gennaio 2010</corsivo>” e che, tenuto conto del fatto che l’area in questione presenti un precipuo carattere di seminativo nudo, “<corsivo>la tipologia di opera che per le sue specifiche caratteristiche risulta completamente avulsa dal contesto e interrompe le linee nude dello specifico paesaggio agrario circostante</corsivo>. <corsivo>Anche perché l’impianto in argomento si colloca nel sistema paesaggistico denominato ‘Ambito dei Fossi della Falcognana, dei Radicelli e della Solforata’, i cui fossi scorrono tutti con andamento parallelo in direzione est-ovest e i cui altopiani, tra essi interclusi, presentano pendici piuttosto acclivi ma nude, dove è più che mai emblematico il paesaggio della Campagna romana caratterizzato dal distendersi di amplissime estensioni ondulate, punteggiate da radi insediamenti rurali. Tale sistema paesaggistico è stato di recente sottoposto a dichiarazione di particolare interesse culturale con DM del 25 gennaio 2010 proprio a causa della permanenza in quest’area di porzioni integre della Campagna romana che hanno resistito all’urbanizzazione e a interventi incongrui che in molte altre parti hanno snaturato e ridotto a lacerti le originarie grandi estensioni di questo ambito paesaggistico</corsivo>”, pronunciandosi anche sulla non adeguatezza delle opere di mitigazione proposte rispetto alle criticità paesaggistiche correlate al progetto in valutazione.</h:div><h:div>5.5. Invero, la critica mossa dalla società ricorrente avverso il parere negativo della Ssabap-Roma, si basa in gran parte sulla valorizzazione dell’apprezzamento paesaggistico svolto dalla regione Lazio.</h:div><h:div>La valutazione dell’ente regionale, tuttavia, non può essere utilmente impiegata per far emergere la prospettata illegittimità dell’operato della Soprintendenza in quanto, come ampiamente rilevato in precedenza, la regione Lazio risultava vincolata al parere della Ssabap-Roma in relazione al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e comunque si sarebbe dovuta esprimere successivamente all’adozione di tale parere, sicché l’indebita inversione procedimentale che si è avuta nel caso di specie non vale a legittimare la Regione ad esprimere una valutazione paesaggistica del tutto avulsa dalla posizione della Soprintendenza, né men che meno consente di valorizzare quanto affermato da tale ente per dimostrare l’illegittimità dell’operato valutativo della autorità statale che, per converso, si fonda su di una corretta ricognizione e sul precipuo e legittimo apprezzamento dei vincoli paesaggistici e culturali gravanti sull’area interessata dal progetto da assentire.</h:div><h:div>6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.</h:div><h:div>7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente Edil Quark S.r.l. e liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div><h:div>Nulla si statuisce quanto alle spese di lite nei confronti del Ministero della cultura, essendosi tale amministrazione costituita solo formalmente nel presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna Edil Quark S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Nulla per le spese nei confronti del Ministero della Cultura.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Francesca Del Vescovo</h:div><h:div>Luca Biffaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>