<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250369120250414103433758" descrizione="" gruppo="20250369120250414103433758" modifica="14/04/2025 10:54:32" stato="2" tipo="16" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03691"/><fascicolo anno="2025" n="07372"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1B:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250369120250414103433758.xml</file><wordfile>20250369120250414103433758.docm</wordfile><ricorso NRG="202503691">202503691\202503691.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\912 Giovanni Iannini\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Chiara Cavallari</firma><data>14/04/2025 10:51:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giovanni Iannini,	Presidente</h:div><h:div>Chiara Cavallari,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Martino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>avverso e per l’annullamento – previa sospensione</h:div><h:div>a – della RDO n. 5087474 del 12.02.2025 avente ad oggetto “Servizio di manutenzione e riparazione veicoli storici” emessa dal Ministero della Difesa – Polo di Mantenimento Pesante Sud – Nola (NA) Ufficio Lavorazioni, nella parte in cui, agli artt. 3 dei capitolati ivi allegati, relativi al servizio di manutenzione dei veicoli “Lancia Aprilia Berlina Targa EI VS 008” e “Fiat AR 51 “Campagnola” EI VS 014”, ha previsto che “…Per autovetture storiche si intendono quelle di cui all’art. 60 del codice della strada: “Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”;</h:div><h:div>b – del provvedimento prot. n. 2545 del 28.02.2025 con il quale il Polo di Mantenimento Pesante Sud – Nola (NA) ha respinto il preavviso di ricorso precedentemente depositato dalla ricorrente;</h:div><h:div>c – di ogni altra previsione di gara recante la necessità di iscrizione ad uno dei predetti registri;</h:div><h:div>d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi compresa, ove adottata, l’eventuale aggiudica della gara.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\3\2025 : </h:div><h:div>avverso e per l'annullamento – previa sospensione</h:div><h:div>(in virtù del ricorso introduttivo)</h:div><h:div>a – della RDO n. 5087474 del 12.02.2025 avente ad oggetto “Servizio di manutenzione e riparazione veicoli storici”  emessa dal Ministero della Difesa – Polo di Mantenimento Pesante Sud – Nola (NA) Ufficio Lavorazioni, nella parte in cui, agli artt. 3 dei capitolati ivi allegati, relativi al servizio di manutenzione dei veicoli “Lancia Aprilia Berlina Targa EI VS 008” e “Fiat AR 51 “Campagnola” EI VS 014”, ha previsto che “…Per autovetture storiche si intendono quelle di cui all’art. 60 del codice della strada: “Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”;</h:div><h:div>b – del provvedimento prot. n. 2545 del 28.02.2025 con il quale il Polo di Mantenimento Pesante Sud – Nola (NA) ha respinto il preavviso di ricorso precedentemente depositato dalla ricorrente; </h:div><h:div>c – di ogni altra previsione di gara recante la necessità di iscrizione ad uno dei predetti registri;</h:div><h:div>d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi compresa, ove adottata, l’eventuale aggiudica della gara.</h:div><h:div>avverso e per l’annullamento – previa sospensione</h:div><h:div>(in virtù dei presenti motivi aggiunti)</h:div><h:div>a – del verbale di aggiudicazione del 07.03.2025 della RDO n. 5087474 con il quale la gara, identificata con CIG B59B0AAEEB, è stata affidata alla Ditta Future Service S.r.l. (C.F. 06815091217);</h:div><h:div>b – del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 5087474 per il servizio di manutenzione e riparazione veicoli storici;</h:div><h:div>c - ove e per quanto occorra, della graduatoria provvisoria MEPA;</h:div><h:div>d – ove e per quanto occorra, del verbale di valutazione tecnica del 07.03.2025 con il quale la Commissione per l’affidamento del servizio di riparazione veicoli storici RDO 5087474 ha ritenuto che gli operatori economici risultanti dalla graduatoria di cui al punto b) “possiedono le capacità tecniche per effettuare interventi analoghi a quelli chiesti nei disciplinari di gara”;</h:div><h:div>e – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 3572 del 21.03.2025 con il quale il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola (NA) ha riscontrato all’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente in data 18.03.2025;</h:div><h:div>f – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;</h:div><h:div>           nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia</h:div><h:div>del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a..</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Esclusiva S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B59B0AAEEB, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Polo di Mantenimento Pesante Sud – Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Polo di Mantenimento Pesante Sud – Ministero della Difesa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Preso atto che con il proposto ricorso introduttivo è stata la impugnata la clausola dei capitolati speciali di gara in epigrafe individuati nella parte in cui al rispettivo articolo 3, nel delineare il prescritto requisito di partecipazione alla procedura di affidamento <corsivo>de qua</corsivo>, viene posta l’espressa definizione di “autovetture storiche” ai fini dell’integrazione del requisito in parola;</h:div><h:div>Preso atto che con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata altresì gravata l’intervenuta aggiudicazione all’esito dell’espletata procedura di affidamento unitamente ai connessi atti;</h:div><h:div>Rilevato che con la prodotta memoria difensiva la resistente Amministrazione ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale prospettando la devoluzione della controversia al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, in virtù del duplice elemento rappresentato dall’ambito di territorialità dell’Autorità emanante, da un lato, e dal luogo di produzione degli effetti dell’atto impugnato circoscritto al medesimo ambito territoriale, dall’altro (cfr. memoria depositata il 4 aprile 2025), al quale rilievo si è poi associata la società odierna ricorrente con atto depositato in data 8 aprile 2025; </h:div><h:div>Ritenuto in via preliminare di condividere il formulato rilievo di incompetenza territoriale, atteso che: </h:div><h:div>- gli atti gravati con il ricorso introduttivo e con la successiva impugnativa per motivi aggiunti, unitamente agli ulteriori atti relativi all’espletata procedura di affidamento prodotti nell’ambito del presente giudizio, risultano emanati dal Polo di Mantenimento Pesante Sud, con sede a Nola, al quale è affidato il “… <corsivo>servizio di manutenzione e riparazione di veicoli storici del Museo storico della motorizzazione militare …</corsivo>” (cfr. allegato n. 1 unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione, recante la determina a contrarre, secondo la numerazione riportata nel relativo foliario), nel cui specifico ambito rientra l’individuato oggetto della procedura di affidamento <corsivo>de qua</corsivo>, indetta dal medesimo Ente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 – in tema di affidamento diretto – mediante apposita richiesta di offerta (RDO) (cfr. allegati nn. 2 e 8 uniti alla memoria difensiva della resistente Amministrazione, congiuntamente all’allegato n. 1 cit. e all’allegato n. 6);</h:div><h:div>- alla luce degli elementi evidenziati, trova applicazione nel caso in esame il criterio ordinario di riparto rappresentato dalla sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, primo periodo, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- nella specie non viene a porsi, alla stregua delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa sul tema del riparto di competenza ex art. 13 cod. proc. amm. e alla luce degli elementi desumibili dalla documentazione prodotta nell’ambito del presente giudizio, la questione relativa all’eventuale concorrenza con l’ulteriore criterio – individuato in seno alla medesima previsione (cfr. articolo 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm.) – rappresentato dal luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto impugnato, integrato, nel caso di controversie relative agli atti inerenti ad una procedura di evidenza pubblica (quale l’ipotesi in considerazione), dall’ambito territoriale di esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della procedura di affidamento in rilievo (sul punto, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, ord. 6 aprile 2023, n. 3555 e TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 31 ottobre 2023, n. 16218); </h:div><h:div>- a tale ultimo riguardo si intende rilevare – per quanto di interesse relativamente alla fattispecie in odierna trattazione – come in sede giurisprudenziale, nel delimitare la portata in chiave prevalente dell’anzidetto criterio spaziale rappresentato dagli effetti dell’atto impugnato ai fini della determinazione della competenza ex art. 13 cod. proc. amm., sia stato affermato da un lato che “<corsivo>il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale</corsivo>”, dall’altro che “<corsivo>Soltanto per gli atti emanati da un’Autorità periferica aventi efficacia non limitata ad un preciso ambito territoriale (e, dunque, aventi efficacia ultraregionale, intesa come non limitabile alla circoscrizione di una singola Regione) riprenderà vigore il criterio della sede dell’Autorità emanante per individuare il Tribunale competente</corsivo>” (cfr. Cons. St., Ad plen., ord. 13 luglio 2021, n. 13, rispettivamente punti 4 e 5);</h:div><h:div>- in proposito va osservato che nel caso in esame, se pure dalla documentazione allo stato disponibile – circoscritta, per quanto concerne la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, ai capitolati speciali oggetto di impugnativa <corsivo>in parte qua</corsivo> – non emergono elementi univoci dai quali poter desumere l’effettivo luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto della procedura di affidamento <corsivo>de qua</corsivo> (coincidente, secondo quanto espressamente dedotto dalla resistente Amministrazione, con l’ambito territoriale in cui ha sede l’Ente affidante, finendo in tale ipotesi per sovrapporsi sul piano applicativo al criterio della sede dell’autorità emanante), nondimeno l’eventuale carattere ultraregionale dell’anzidetto luogo di esplicazione dell’attività contrattuale in ogni caso non potrebbe valere ad individuare nella specie una diversa competenza territoriale, non potendo nel caso ipotizzato operare in via sostitutiva l’individuato criterio spaziale difettando il relativo presupposto rappresentato dalla limitazione dell’efficacia dell’atto ad un preciso ed esclusivo ambito territoriale (in tal senso, cfr. altresì TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 7 gennaio 2025, n. 2, in specie punto 7, che al riguardo espressamente richiama Cons. St., Ad plen., ord. n. 13/2021, sopra citata; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, sez. I bis, ord. 8 marzo 2025, n. 4961);</h:div><h:div>Ritenuto, per le ragioni esposte, che la causa sia pertanto da devolvere alla competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, primo periodo, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto, in considerazione della natura dell’odierna decisione, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara la propria incompetenza sul ricorso in epigrafe, per essere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.</h:div><h:div>Spese di fase compensate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. De Vito Michele</h:div><h:div>Chiara Cavallari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>