<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250330120260123133319681" id="20250330120260123133319681" modello="3" modifica="23/01/2026 18:09:47" pdf="0" ricorrente="Samir Telidjane" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03301"/><fascicolo anno="2026" n="01506"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250330120260123133319681.xml</file><wordfile>20250330120260123133319681.docm</wordfile><ricorso NRG="202503301">202503301\202503301.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\976 Daniele Dongiovanni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>daniele dongiovanni</firma><data>23/01/2026 17:07:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Simone</firma><data>23/01/2026 15:03:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Mercone,	Referendario</h:div><h:div>Silvia Simone,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del Decreto – Prot. n.-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 3 luglio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 2 luglio 2024 in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare), e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26 maggio 2025:</h:div><h:div>per l’annullamento del provvedimento di rigetto reso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 3 aprile 2025.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3301 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del decreto del 3 luglio 2024 di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore, in data 2 luglio 2024, dalla datrice di lavoro (Sig.ra-OMISSIS-), ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL 34/2020. Il provvedimento è motivato in ragione dell’assenza ingiustificata delle parti alla convocazione del 2 maggio 2024.</h:div><h:div>2.	Avverso il gravato provvedimento il ricorrente ha dedotto un unico motivo di censura, articolato come segue: <corsivo>violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>3.	In data 31 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.</h:div><h:div>4.	Con memoria depositata in data 4 aprile 2025 la Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rappresentato di aver annullato in autotutela il provvedimento oggetto del ricorso introduttivo del giudizio in ragione del riscontrato difetto di notifica del preavviso di rigetto e del provvedimento finale, e di aver adottato, in data 3 aprile 2025, un nuovo provvedimento di rigetto della citata domanda di emersione proposta in data 2 luglio 2024 in favore del ricorrente. L’intervenuta notifica del nuovo provvedimento di rigetto è stata confermata dal ricorrente con memoria depositata in data 4 aprile 2025.</h:div><h:div>5.	Il provvedimento di rigetto adottato in data 3 aprile 2025 è motivato in ragione del fatto che “<corsivo>dalle verifiche effettuate con l’Agenzia delle Entrate, è emerso che il datore di lavoro non possiede un reddito imponibile, relativo all’anno d’imposta 2019, sufficiente a consentire la valida instaurazione di un rapporto di lavoro ai fini della procedura di emersione prevista dall’ex art.103, comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  17  luglio  2020, n.  77, visto che il reddito dello stesso (pari per l’anno a euro 12.670) non può essere inferiore a 20.000 euro annui e, avendo familiari a carico, il reddito imponibile si eleva a 27.000, così come previsto dell’ex art.9, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Interno del 27/05/2020, e che non possono prendersi in considerazione i redditi prodotti nell’anno d’imposta 2020, oggetto delle integrazioni pervenute</corsivo>”.</h:div><h:div>6.	Con ordinanza di questa Sezione n.-OMISSIS-del 9 aprile 2025, considerato il sopravvenuto provvedimento di rigetto del 3 aprile 2025, è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>7.	Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 maggio 2025 il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del citato provvedimento di rigetto del 3 aprile 2025. In detta sede il ricorrente ha depositato documentazione reddituale integrativa.</h:div><h:div>8.	Avverso il provvedimento del 3 aprile 2025 il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge n.  241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Contraddittorietà, illogicità e/o irragionevolezza, ingiustizia manifesta.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>9.	Evidenzia in particolare il ricorrente che, dalla documentazione reddituale per l’anno di imposta 2019, risulterebbe che la datrice di lavoro ha percepito un reddito imponibile pari a 22.670,00 euro, quindi, superiore all’importo di 20.000,00 euro, necessario per la valida instaurazione del rapporto di lavoro ai fini della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020;  che la stessa non aveva familiari a carico, tale per cui il reddito imponibile di riferimento non era il parametro dei 27.000 euro, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione resistente, ma dei 20.000 euro; che, come risulta dalla Certificazione Unica 2020, relativa all’anno  2019,  rilasciata  dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la datrice di lavoro avrebbe percepito un reddito imponibile annuo di 12.669,80 euro, al quale, sommando i dati riportati nella Certificazione Unica 2020, relativa all’anno 2019, rilasciata dall’Associazione Culturale  Alfabeti  Co. (dalla quale risulterebbe l’ulteriore importo di euro 10.000,00), si giungerebbe ad un reddito imponibile complessivo  dalla  stessa  percepito  pari  a  22.670,00 euro (arrotondato per eccesso), che  corrisponde  esattamente  all’importo  riportato nella dichiarazione dei redditi; che dalla dichiarazione  sostitutiva  di certificazione a firma della datrice di lavoro, Sig.ra-OMISSIS-, datata 16 maggio 2025 risulta, inoltre, che dall’anno 2019 lo stato di famiglia di quest’ultima è composto solo dalla stessa sig. -OMISSIS-, la quale, quindi, non ha alcun familiare a carico (ovvero convivente).</h:div><h:div>10.	In data 21 giugno 2026 l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito che dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate la datrice di lavoro ha dimostrato che nel 2019 era in possesso di un reddito pari a 12.670 euro annui, di fatto non sufficiente al raggiungimento della soglia minima richiesta dalla normativa vigente ai fini dell’ammissibilità della domanda  e che i dati reddituali ulteriori citati dal ricorrente (in particolare, i 10.000 euro) non sarebbero mai stati comunicati all’Agenzia dell’Entrate (né come certificazione unica né in altre sezioni del modello unico) e non sarebbero, pertanto, utili ai fini della dimostrazione del requisito economico.</h:div><h:div>11.	Con ordinanza di questa Sezione n.-OMISSIS-del 25 giugno 2025, l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata respinta, in ragione del fatto che, alla base del provvedimento di rigetto del 3 aprile 2025, è stata posta la riscontrata carenza in capo al datore di lavoro del requisito economico necessario per la valida instaurazione di un rapporto di lavoro col ricorrente; carenza che non è parsa <corsivo>prima facie</corsivo> superata dalle deduzioni e dalla documentazione depositata da parte ricorrente, tenuto conto che, dalla documentazione in atti, risultava che, nel 2019, la datrice di lavoro ha prodotto un reddito dichiarato inferiore alla soglia di 20.000 euro normativamente prevista e che, in sede di presentazione della domanda di emersione, la stessa ha dichiarato un nucleo familiare composto da più soggetti percettori di reddito, tale per cui il livello reddituale da considerare era pari, come da D.M. sopra richiamato, a 27.000 euro.</h:div><h:div>12.	Impugnata in sede di appello da parte della datrice di lavoro, la citata ordinanza n. -OMISSIS- è stata annullata dal Consiglio di Stato che, con ordinanza n. -OMISSIS-del 12 settembre 2025, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, evidenziando che il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di causa poggia sulla ritenuta insussistenza del requisito reddituale relativo all’anno 2019, che l’Amministrazione avrebbe rapportato alla soglia dei 27 mila euro fissata dal D.M. 27 maggio 2020, art. 9.2 con riguardo al “<corsivo>nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi</corsivo>”; che la ricorrente contesta questa valutazione, invocando la diversa soglia dei 20 mila euro annui prevista dallo stesso art. 9.2 “<corsivo>in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito</corsivo>”, e che a tal fine la ricorrente allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione datata 16 maggio 2025 (che effettivamente attesta il raggiungimento della soglia dei 20 mila euro annui) e la dichiarazione dei redditi 2020 (dalla quale non emerge la presenza di familiari fiscalmente a suo carico). Ciò evidenziando, il Consiglio di Stato ha rinviato la causa a questo Tribunale per un approfondimento di merito sulla questione relativa alla riferibilità dell’art. 9.2 alla “famiglia anagrafica” o al “nucleo familiare” <corsivo>stricto sensu</corsivo> inteso.</h:div><h:div>13.	All’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>14.	Sul piano normativo, sullo specifico profilo del requisito reddituale del datore di lavoro, la disciplina in materia di procedure di emersione è costituita dal decreto legge n. 34/2020 e dal DM 27 maggio 2020.</h:div><h:div>L'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione.</h:div><h:div>Tale decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 137 del 29 maggio 2020) ha disciplinato all'art. 9 i requisiti reddituali che devono essere posseduti dal datore di lavoro prevedendo al comma 2 che “<corsivo>per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi</corsivo>”.</h:div><h:div>Al fine di chiarire il suindicato dettato normativo, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, precisando che “<corsivo>riguardo al requisito reddituale del datore di lavoro, disciplinato dall'art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, si precisa che, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest'ultimo sia l'unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all'integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l'intero importo (euro 27.000,00)”.</corsivo></h:div><h:div>La norma regolamentare poc'anzi richiamata stabilisce chiaramente che il reddito minimo del datore di lavoro è elevato a euro 27.000,00 se con lui convivono altri soggetti.</h:div><h:div>La convivenza rileva se esistente nell'anno 2019, cioè l'anno anteriore alla presentazione della domanda di emersione, nel quale il datore di lavoro deve avere percepito il reddito minimo stabilito dal regolamento.</h:div><h:div>Infatti, la disciplina sull'emersione assume come rilevante il reddito del 2019, essendo questo l'ultimo anno antecedente il periodo in cui deve essere presentata l'istanza di regolarizzazione (dal giorno 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 5, D.L. n. 34/2020). Pertanto, ai fini dell'individuazione della soglia di reddito, rileva la situazione familiare del richiedente nel medesimo anno 2019. </h:div><h:div>14.1 Ai fini di causa, si osserva che, per il possesso del requisito reddituale richiesto in capo al datore di lavoro per l'ammissione alla procedura di emersione, deve aversi riguardo alla famiglia anagrafica di quest'ultimo, per tale intendendosi, in ossequio all'art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (rubricato, per l'appunto, "Famiglia anagrafica"), “<corsivo>un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune</corsivo>” (Tar Lombardia n. 1692/2024).</h:div><h:div>15.	L'art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020, recante “<corsivo>Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro</corsivo>”, precisa, infatti, che ai fini della procedura di emersione il nucleo familiare è “<corsivo>inteso come famiglia anagrafica</corsivo>”. Ciò consente un'interpretazione estensiva, suscettibile di ricomprendere anche parenti di grado ulteriore al secondo, se convivente. In questa prospettiva, è la stessa disposizione a distinguere l'ipotesi in cui vi sia convivenza da quella in cui questa non vi sia. In particolare, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (art. 9, comma 2, D.M.), l'unico elemento a cui deve riconoscersi rilevanza decisiva è quello della convivenza, prescindendosi dal grado e dal tipo di legame effettivo. Nel caso in cui non vi sia convivenza, invece, la disposizione in esame attribuisce rilevanza al legame parentale, specificando che solo i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado non conviventi possano integrare il requisito in questione. </h:div><h:div>16.	Diverso è il concetto di “familiari fiscalmente a carico”, non rilevanti nel caso di specie, essendo significativa, ai fini qui d'interesse, la famiglia anagrafica, tale per cui il modello 730 – come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa - non costituisce elemento idoneo per valutare la composizione della famiglia anagrafica del richiedente e, quindi, ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in tema di regolarizzazione del rapporto di lavoro (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6910/2024; Tar Lombardia n. 1212/2022). Ne consegue che restano fuori dall'ambito di riferimento dell'investigazione in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e, dunque, in ordine all'individuazione della soglia di reddito allo stesso applicabile a garanzia della serietà della domanda di emersione, quei familiari che, pur fiscalmente a carico del datore di lavoro medesimo, non risultano con lo stesso conviventi (Tar Lombardia n. 2444/2022).</h:div><h:div>17.	Tanto considerato, nel caso di specie la datrice di lavoro, in sede di compilazione della domanda di emersione, ha indicato che il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; il livello minimo reddituale previsto in tal caso dal D.M. citato non deve essere inferiore a 27.000. Considerato che dalla documentazione reddituale depositata, il reddito della sig.ra -OMISSIS- si attestava al di sotto del limite dei 27.000 euro annui, col provvedimento gravato l’Amministrazione – atteso il principio di autoresponsabilità che grava sul datore di lavoro all’atto di compilazione della istanza di emersione - ha correttamente inteso come non integrato il requisito reddituale in quanto inferiore al limite normativamente stabilito.</h:div><h:div>18.	Ciò premesso, in sede di appello cautelare la datrice di lavoro ha dedotto avverso la legittimità del provvedimento oggetto del ricorso per motivi aggiunti, che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare altre voci di reddito, quali risultanti dalle certificazioni uniche, e che il suo nucleo familiare sarebbe stato composto da un solo soggetto percettore di reddito (lei medesima), così come risultante dalla certificazione anagrafica del 2025 e dall’assenza nel modello 730 di familiari a carico.</h:div><h:div>19.	Posta per quanto sopra evidenziato la sostanziale eterogeneità di contenuto del concetto di “famiglia anagrafica” ai fini della procedura di emersione, rispetto al concetto di familiari fiscalmente a carico dal punto di vista della normativa tributaria, ritiene il Collegio che i motivi aggiunti possano essere accolti nei limiti di seguito esposti.</h:div><h:div>20.	Alla luce delle precisazioni fornite dalla sig.ra -OMISSIS- in sede giudiziale e della documentazione in atti, a sostanziale rettifica di quanto dalla stessa dichiarato in sede di domanda di emersione, risulterebbe, infatti, che (diversamente da quanto affermato dalla richiedente in sede di domanda di emersione) nel 2019 il nucleo familiare della datrice di lavoro fosse composto da un solo percettore di reddito (la stessa sig.ra -OMISSIS-); conseguentemente, il livello reddituale minimo normativamente da considerare ai fini dell’emersione era di 20.000 euro annui (e non di 27.000 euro, come originariamente ritenuto dall’Amministrazione sulla scorta di quanto dichiarato dalla sig.ra -OMISSIS- nella domanda); livello che si assumerebbe superato sommando i vari redditi che la sig.ra -OMISSIS- avrebbe, secondo quanto dalla stessa dedotto, percepito nel 2019 (ancorchè – secondo quanto eccepito dall’Amministrazione resistente – non dichiarati all’Agenzia delle Entrate).</h:div><h:div>21.	Ciò considerato, mentre il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile poiché il provvedimento ivi impugnato è stato annullato in autotutela e, poi, integralmente sostituito da quello oggetto di successiva impugnativa, i motivi aggiunti – dando seguito a quanto rilevato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare – possono invece essere accolti ai fini di una rivalutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’istanza e della documentazione reddituale e anagrafica relativa alla datrice di lavoro acquisita nel corso del giudizio, al fine di verificare l’effettiva composizione del nucleo familiare della sig. -OMISSIS- nel 2019 (nel senso di “famiglia anagrafica” rilevante, come sopra esposto, ai fini della procedura di emersione) e, conseguentemente, l’effettivo raggiungimento da parte della stessa (o del relativo nucleo familiare) del tetto reddituale previsto dalla normativa vigente (20.000 euro per nucleo familiare composto solo dalla medesima, oppure 27.000 euro per nucleo familiare composto di più soggetti).</h:div><h:div>22.	Le spese di lite possono essere compensate, in ragione delle peculiarità e dell’andamento processuale della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;</h:div><h:div>- accoglie i motivi aggiunti e annulla, per l’effetto, il provvedimento gravato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Elisa Panetta</h:div><h:div>Silvia Simone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>