<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250218620260622150109560" descrizione="" gruppo="20250218620260622150109560" modifica="22/06/2026 15:37:30" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="02186"/><fascicolo anno="2026" n="11455"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250218620260622150109560.xml</file><wordfile>20250218620260622150109560.docm</wordfile><ricorso NRG="202502186">202502186\202502186.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\517 Roberto Politi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Ugo</firma><data>22/06/2026 15:37:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Politi,	Presidente</h:div><h:div>Filippo Maria Tropiano,	Consigliere</h:div><h:div>Alberto Ugo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento n. 31385 del 26.11.2024 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che Hera ha violato l’art. 3, lettera a), della legge 287/90 e le ha irrogato una sanzione pecuniaria;</h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento, atto o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone, Rosaria Arancio, Vincenzo Volpe e Marco Ingiulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Castello Società Cooperativa Edificatrice a r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Anselmo e Carlotta Gaiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Anselmo in Ferrara, viale Cavour n. 51; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Castello Società Cooperativa Edificatrice a r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. –	Con provvedimento n. 31385 del 26 novembre 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la società Hera S.p.A. (“Hera”) per abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 3, lett. a), della legge n. 287 del 1990, posto in essere nell’aver applicato prezzi ingiustificatamente gravosi nei confronti degli utenti della rete di teleriscaldamento nel Comune di Ferrara dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.</h:div><h:div>1.1. –	Più in dettaglio, la condotta sanzionata dall’AGCM attiene all’abuso di sfruttamento posto in essere da Hera, quale operatore dominante nella vendita del servizio di teleriscaldamento a Ferrara, attraverso l’applicazione di prezzi e condizioni di vendita ingiustificatamente gravose nel corso dell’anno 2022.</h:div><h:div>1.2. –	Il teleriscaldamento è una soluzione per il riscaldamento/raffrescamento degli edifici residenziali, terziari e commerciali e la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, realizzata prevalentemente su suolo pubblico e basata sulla produzione centralizzata di energia termica mediante una o più fonti energetiche e la sua trasmissione, mediante una rete di tubazioni in cui scorre un appropriato fluido di trasporto, a un insieme di utenti spazialmente concentrati (la rete di distribuzione locale del calore), ma distanti anche alcuni chilometri dalla fonte di produzione del calore.</h:div><h:div>Oggetto del contratto di fornitura del servizio di teleriscaldamento non è, quindi, un combustibile (gas naturale, gasolio, pellet ecc.) o una fonte energetica (energia elettrica) che sono utilizzati per produrre energia termica – come accade in tutti i sistemi di riscaldamento alternativi al teleriscaldamento – ma l’energia termica stessa (calore).</h:div><h:div>Nel caso di specie, per la determinazione del prezzo di vendita del calore da teleriscaldamento Hera ha individuato delle formule basate sul c.d. “costo evitato” di un sistema di riscaldamento basato sulla produzione di calore mediante combustione a gas naturale. </h:div><h:div>Il prezzo del calore riflette, dunque, una stima della spesa che l’utente avrebbe sostenuto se avesse utilizzato un sistema di climatizzazione alternativo, quale appunto quello di gas naturale.</h:div><h:div>1.3. –	L’Autorità ha rappresentato che Hera ha scelto autonomamente questa modalità di determinazione del prezzo, pur essendo consapevole che il costo di produzione di oltre l’80% del calore immesso in rete non dipendesse direttamente dal prezzo all’ingrosso del gas: infatti il gas naturale, almeno a partire dal 2013, ha sempre avuto un ruolo minoritario nella generazione di calore per la rete di Ferrara rappresentando solo il 16% circa del calore immesso nella rete di teleriscaldamento fino al 2021, e meno del 10% nel 2022-23. Il restante calore è stato prodotto da rifiuti e da fonte geotermica.</h:div><h:div>Quest’ultima, nel periodo 2021-23, ha rappresentato tra il 44% e 55% del calore immesso nella rete.</h:div><h:div>1.4. –	L’Autorità ha, quindi, accertato che queste clausole di definizione del prezzo del calore, in quanto appunto basate sul “costo evitato” del riscaldamento a gas naturale e prive, almeno fino al ottobre 2022, di meccanismi correttivi o clausole di salvaguardia, abbiano causato il trasferimento sugli utenti di Ferrara di un onere economico eccessivo e ingiustificato nel corso del periodo 2021 – 2022, in cui si è registrato un rapido e significativo aumento dei prezzi all’ingrosso del gas naturale per effetto del conflitto russo-ucraino e delle conseguenze post-pandemiche.</h:div><h:div>Gli utenti, infatti, sono stati esposti alle variazioni del costo del gas naturale in misura significativamente superiore all’impatto che tali variazioni hanno avuto sui costi di approvvigionamento del calore da parte di Hera: ciò perché, come detto, la materia prima gas naturale contribuisce in minima parte al calore immesso nella rete di Ferrara, mentre il resto del calore proviene da fonti energetiche (il calore geotermico e la combustione dei rifiuti), il cui costo non ha registrato aumenti comparabili con quello del prezzo all’ingrosso del gas naturale.</h:div><h:div>1.5. –	L’Autorità ha, così, ritenuto che Hera abbia posto in essere una condotta abusiva utilizzando la formula “costo evitato” del gas naturale, senza prevedere alcun meccanismo correttivo o clausole di salvaguardia in grado di proteggere gli utenti dai significativi aumenti del prezzo del gas naturale che si sono verificati nel periodo 2021-2022. </h:div><h:div>L’assenza di meccanismi correttivi o mitigatori ha, infatti, trasferito sugli utenti un onere eccessivo e ingiustificato, che si è tradotto, nel contesto degli elevati aumenti del prezzo all’ingrosso del gas naturale del 2021-22, nell’applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi e quindi nello sfruttamento abusivo della posizione dominante detenuta da Hera nella fornitura del servizio di teleriscaldamento a Ferrara.</h:div><h:div>L’oggetto precipuo della contestazione dell’Autorità non è stata, in altri termini, la metodologia del “costo evitato” in sé, bensì la mancata previsione di adeguati meccanismi correttivi o di salvaguardia che sfruttassero l’ampia disponibilità a Ferrara di fonti alternative al gas naturale – e assai meno costose del gas naturale nel periodo considerato – permettendo ai cittadini ferraresi di godere appieno dei vantaggi dell’utilizzo di fonti energetiche alternative al gas naturale.</h:div><h:div>1.6. –	A dimostrazione del carattere ingiustificato e iniquo del prezzo del calore imposto da Hera ai clienti nel corso del 2022, l’Autorità ha <corsivo>inter alia</corsivo> evidenziato:</h:div><h:div>-	che il ricavo medio realizzato da Hera nella rete di Ferrara appare largamente superiore al costo di approvvigionamento del calore e, in particolare, al costo del calore di origine geotermica: in particolare, Hera ha applicato nel 2022 un <corsivo>mark-up </corsivo>sul costo di approvvigionamento del calore che ha superato il 200%, raggiungendo un picco di oltre il 230%; </h:div><h:div>-	che, nello stesso periodo, il <corsivo>mark-up </corsivo>sui costi totali (ammortamenti inclusi, al netto delle coperture) è cresciuto dal 24% circa del 2019, al 50% circa del 2021, raggiungendo il 120% nei primi tre trimestri del 2022, per poi rimanere al di sopra del 70% tra l’ottobre 2022 e il giugno 2023 (§ 327 Provvedimento);</h:div><h:div>-	che nel 2022, Hera ha realizzato a Ferrara dei RONA più elevati di quelli delle altre reti di Hera, ma generalmente superiori ai rendimenti riconosciuti agli operatori attivi nei servizi infrastrutturali relativi all’energia elettrica e al gas; sempre nel 2022, Hera ha realizzato rendimenti sulle vendite e sul capitale molto superiori a quelli dei periodi precedenti, che non appaiono spiegabili in base a rilevanti miglioramenti di efficienza (§ 327 - 328 Provvedimento);</h:div><h:div>-	che la sproporzione tra prezzi e costi che ha prodotto prezzi ingiustificatamente gravosi si è accompagnata ad una grave iniquità degli stessi, riconducibile alla scelta ingiustificata di indicizzare la tariffa al costo del gas naturale, che fino al 2021 forniva non più del 17% del calore immesso nella rete e che nel 2022-23 ha rappresentato meno del 10% di tale calore, assoggettando in tal modo i cittadini ferraresi ad una formula di prezzo priva di significativi legami con la struttura di costo del servizio di teleriscaldamento a Ferrara (§ 331 Provvedimento);</h:div><h:div>-	che un ulteriore sintomo della iniquità del prezzo pagato da un condominio tipico di Ferrara è dato dal fatto che è stato superiore a quello che avrebbe pagato con le tariffe di A2A o Iren (§ 385 Provvedimento).</h:div><h:div>1.7. –	L’Autorità ha, così, concluso che la condotta tenuta da Hera sia iniqua nella misura in cui ha obbligato i consumatori ferraresi a pagare prezzi del calore che non hanno una ragionevole relazione con i costi di approvvigionamento del calore e ha impedito loro di appropriarsi dei benefici economici dell’utilizzo di una fonte rinnovabile quale il calore geotermico. </h:div><h:div>Tali benefici sono stati invece incamerati da Hera e utilizzati per compensare i costi di altre reti, all’interno di una logica perequativa dei prezzi del teleriscaldamento offerto da Hera stessa alla quale i cittadini ferraresi non hanno mai dato il proprio esplicito assenso, né riguardo all’<corsivo>an </corsivo>né tantomeno riguardo al <corsivo>quantum </corsivo>(§ 392 Provvedimento).</h:div><h:div>1.8. –	L’Autorità ha ritenuto, infine, che tale condotta debba essere considerata “grave” sotto il profilo <corsivo>antitrust</corsivo> e che la sua durata sia da far coincidere con l’intero anno solare 2022.</h:div><h:div>1.9. –	Conseguentemente, l’AGCM ha quantificato la sanzione pecuniaria da irrogare a Hera in un importo pari a euro 1.984.736,00, determinato applicando al valore delle vendite rilevanti nel mercato di riferimento di Hera una percentuale pari a euro 7,5% (individuata in funzione della gravità dell’infrazione), nonché un coefficiente pari a 1 per la durata (12 mesi).</h:div><h:div>È stata, poi, applicata una riduzione del 10% per le misure di mitigazione spontaneamente assunte da Hera.</h:div><h:div>2. –	Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Hera ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, chiedendone l’annullamento.</h:div><h:div>2.1. –	In punto di fatto, Hera ha in sintesi evidenziato:</h:div><h:div>-	che il settore del teleriscaldamento ha conosciuto a partire dagli anni ‘80 e ‘90 una rilevante espansione, arrivando, tra il 2000 ed il 2021, ad aumentare la volumetria allacciata ad un tasso medio annuo del 5,9%, con una diffusione del servizio concentrata per la quasi totalità nelle regioni Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto;</h:div><h:div>-	che a tale espansione, tuttavia, non è seguita una specifica disciplina normativa e/o regolamentare di riferimento, in particolare con riferimento alla determinazione del prezzo del calore agli utenti;</h:div><h:div>-	che, pertanto, in assenza di una specifica regolamentazione (fino al 2024), la maggior parte degli operatori del settore aveva optato, nell’individuazione di una formula di determinazione dei prezzi del servizio erogato, per un’impostazione basata sulla metodologia del “costo evitato”, andando dunque a prendere come riferimento il costo che l’utente avrebbe sostenuto se avesse optato per un servizio di climatizzazione alternativo, generalmente la caldaia a gas (metodologia formulata nel 1996 dall’Associazione Italiana per il Riscaldamento Urbano);</h:div><h:div>-	che il primo intervento normativo specificamente diretto al settore del teleriscaldamento è stato rappresentato dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, il quale aveva attribuito all’ARERA specifici poteri in materia di regolazione delle tariffe, ma solo con riferimento alle reti realizzate dopo l’approvazione del menzionato decreto, laddove fossero presenti obblighi di allacciamento alla rete; dunque la rete di Ferrara non era soggetta a questa regolamentazione;</h:div><h:div>-	che, solo a seguito dei risultati di una Indagine conoscitiva sulla congruità dei prezzi applicati dagli operatori di settore condotta da ARERA nel 2022 e in conseguenza dell’innalzamento dei prezzi del servizio di teleriscaldamento connesso al repentino ed imprevedibile incremento delle quotazioni del gas naturale avvenuto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, il legislatore ha raccolto l’invito dell’ARERA a procedere all’introduzione di una regolamentazione tariffaria, segnando un punto di svolta nella disciplina del servizio;</h:div><h:div>-	che quindi ha preso avvio il procedimento di ARERA per la definizione della nuova regolazione per il teleriscaldamento che ha portato all’introduzione di un periodo transitorio (a partire dal primo gennaio 2024; Delibera ARERA 638/2023) e una transizione a un modello <corsivo>cost-reflective</corsivo> a regime a partire dal 2025 (Delibera ARERA 214/2024);</h:div><h:div>-	che la gestione della rete di Ferrara è stata conferita a Hera nel 2004 che nel 2018 ha sottoscritto con il Comune la “Convenzione relativa al servizio di teleriscaldamento nel Comune di Ferrara” (“Convenzione 2018”);</h:div><h:div>-	che il teleriscaldamento di Ferrara è oggi alimentato da un mix produttivo che vede la combinazione di tre distinte fonti di calore, secondo la seguente suddivisione (dati relativi all’anno 2022): <corsivo>a)</corsivo> il 53,42% della produzione del calore è rappresentato dall’energia termica estratta da due pozzi geotermici; <corsivo>b)</corsivo> il 39,44% proviene dall’impianto di cogenerazione da termovalorizzazione dei rifiuti di proprietà di Herambiente; <corsivo>c)</corsivo> il restante 7,14% deriva da centrali termiche alimentate a gas metano per la produzione di acqua calda;</h:div><h:div>-	che per quanto concerne la determinazione delle tariffe, il servizio di teleriscaldamento della città di Ferrara, a partire dalla Convenzione stipulata nel 1990 tra il Comune di Ferrara e AMGA, l’allora gestore della rete, ha sempre previsto una metodologia di calcolo direttamente connessa all’andamento del prezzo del gas in tutela secondo il criterio fondato sul suddetto ‘costo evitato’;</h:div><h:div>-	che nel 2020, quando le quotazioni del gas nei mercati internazionali erano particolarmente basse, Hera, applicando la citata metodologia del costo evitato, ha consentito agli utenti del servizio di beneficiare pienamente dell’effetto indicizzazione, adottando, d’altra parte, come cautela aziendale per mitigare l’impatto di tali oscillazioni, una strategia specifica di copertura;</h:div><h:div>-	che nel 2022, in conseguenza di congiunture politiche, sociali ed economiche assolutamente imprevedibili da parte delle Società (conflitto russo-ucraino), si è assistito ad una turbolenza senza precedenti su tutti i mercati energetici, con aumento significativo del prezzo all’ingrosso; </h:div><h:div>-	che tale aumento ha determinato, in un contesto di mercato caratterizzato in maniera preponderante dall’applicazione del criterio del “costo evitato”, una conseguenziale crescita significativa delle tariffe del servizio di teleriscaldamento;</h:div><h:div>-	che di fronte ad uno scenario impossibile da preconizzare ed assolutamente al di fuori della propria sfera di controllo, Hera si è tempestivamente attivata introducendo e attuando, prima dell’Avvio del procedimento, due misure dirette ad arginare gli effetti dell’aumento del prezzo del gas:</h:div><h:div>1)	la prima di carattere tariffario e rivolta alla generalità delle utenze servite, operando, di concerto con il Comune, una riduzione volontaria del prezzo del calore del teleriscaldamento applicato ai consumi termici del I trimestre 2022 delle utenze servite a Ferrara e differenziato per tipologia di utenza;</h:div><h:div>2)	la seconda confermando anche per il 2022 lo strumento del “Bonus teleriscaldamento”, strumento già istituito su base volontaria dal 2011 (quindi in assenza di qualsivoglia obbligo normativo), ma potenziandolo negli importi per il 2022;</h:div><h:div>-	che, a partire dall’estate del 2022, le interlocuzioni di Hera col Comune si sono ulteriormente intensificate, alla ricerca, questa volta, di una misura tariffaria strutturale utile a fronteggiare al meglio gli effetti negativi della congiuntura politico-economica globale;</h:div><h:div>-	che frutto di tale confronto negoziale è stato l’Addendum alla Convenzione 2018 siglato da Hera ed il Comune di Ferrara il 27 ottobre 2022, con lo scopo di valorizzare la presenza della componente geotermica tra le fonti energetiche che alimentano il sistema di teleriscaldamento ferrarese. Tale obbiettivo è stato raggiunto introducendo, all’interno dell’articolazione tariffaria, una componente fissa relativa al calore prodotto da fonte geotermica (“tariffa GEO”), slegata dall’andamento del prezzo del gas naturale e fissata a 155 €/MWh fino al 31 dicembre 2024;</h:div><h:div>-	che l’applicazione della tariffa GEO è stata disposta dal 1° ottobre 2022 e ha generato una riduzione dei costi ed un conseguente beneficio per l’utenza ferrarese, rispetto alla precedente tariffa, pari a 3,6 milioni di euro (più IVA) circa nel solo trimestre ottobre.</h:div><h:div>2.2. –	Sulla scorta di tali premesse, Hera ha formulato tre motivi di impugnazione del provvedimento.</h:div><h:div>2.3. –	A mezzo del primo (<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 287/1990 - Errore circa i presupposti di fatto e di diritto per qualificare la condotta quale abuso di posizione dominante - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - eccesso di potere per illogicità manifesta – difetto di motivazione</corsivo>”), ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per la mancata considerazione, da parte dell’Autorità, del contesto regolamentare e normativo in cui si inseriscono le condotte contestate.</h:div><h:div>L’aumento del prezzo del teleriscaldamento non sarebbe stato legato al tentativo di Hera di far leva sulla sua posizione di dominanza per ricavare maggiore marginalità attraverso la leva del prezzo, ma sarebbe derivato piuttosto dalla regola – mai contestata e avallata dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – di indicizzazione della tariffa al costo del gas naturale in un contesto di eccezionale e temporaneo aumento delle quotazioni del gas in conseguenza di congiunture politiche ed economiche del tutto imprevedibili. </h:div><h:div>Il provvedimento sanzionatorio sarebbe, quindi, inficiato da una erronea valutazione circa (i) la legittimità della formula tariffaria imposta, (ii) il legittimo affidamento ingenerato in Hera sulla formula tariffaria, (iii) i meccanismi correttivi adottati da Hera, nonché (v) i benefici e la legittimità della tariffa unitaria e alla logica perequativa dei prezzi.</h:div><h:div>2.4. –	Con il secondo motivo (“<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 287/1990 - Errore circa i presupposti di fatto e di diritto per qualificare la condotta quale abuso di posizione dominante per prezzi eccessivi così come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria – Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Difetto di motivazione</corsivo>”), Hera ha censurato l’analisi di eccessività del prezzo compiuta dall’Autorità, la quale non condurrebbe a risultati univoci e sarebbe fortemente condizionata da alcune ipotesi utilizzate, quali: i) il livello delle coperture, ii) il costo medio ponderato del capitale (WACC) e iii) la soglia definita per individuare l’eccessività dei prezzi.</h:div><h:div>Ad avviso di Hera sarebbe, in particolare, irragionevole sotto il profilo economico e contraria alla giurisprudenza amministrativa la scelta dell’Autorità di non considerare nell’analisi del cost plus i costi sostenuti da Hera per i contratti di copertura finanziaria.</h:div><h:div>2.5. –	Infine, con il terzo motivo, formulato in via subordinata, (“<corsivo>Erronea applicazione e quantificazione della sanzione - eccesso di potere - Manifesta illogicità ed ingiustizia – Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l. 287/1990 e 11 l. 689/1981 e delle linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990</corsivo>”), Hera ha affermato che il provvedimento sia illegittimo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata, in particolare, per avere l’Autorità omesso di considerare e valorizzare alcune circostanze attenuanti di rilievo ai fini dell’individuazione dell’importo finale.</h:div><h:div>3. –	Si è costituita in giudizio l’AGCM, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio anche la Castello società cooperativa edificatrice a r.l., quale controinteressata nella sua veste di segnalante.</h:div><h:div>4. –	All’udienza pubblica del 13 maggio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>5. –	Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>6. –	L’AGCM ha contestato a Hera un abuso di posizione dominante c.d. “da sfruttamento” ai sensi dell’art. 3, lett. a) della legge n. 287 del 1990 (“<corsivo>è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose</corsivo>”), ossia la tipica pratica dell’impresa dominante sul mercato che sfrutta la propria posizione per alzare i prezzi di vendita dei prodotti ad un livello ingiustificato e iniquo, superiore a quello che sarebbe stato consentito in un mercato concorrenziale, mantenendo per contro invariata la produzione.</h:div><h:div>6.1. –	Con specifico riferimento alla valutazione dell’eccessività del prezzo quale elemento di accertamento dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, la giurisprudenza ha affermato che “<corsivo>l’impresa dominante ben può vendere, come avviene per qualunque operatore che persegue uno scopo di lucro, ad un prezzo eccedente i propri costi, ma tale prezzo non può essere esorbitante da tale livello. Appare evidente la difficoltà pratica di determinare a quale livello scatta il discrimine, ovvero quando il livello dei prezzi raggiunge una soglia tale da poterli considerare iniqui. In tale indagine risulta di supporto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha individuato dei criteri di massima al fine di determinare quando la fissazione di un dato prezzo esorbiti dal legittimo esercizio della libertà contrattuale dell’impresa ed integri invece un abuso, in quanto il prezzo deve considerarsi non equo. Tali criteri, sulla cui corretta applicazione concreta da parte dell’Autorità si dirà in seguito, sono riassumibili nel principio che un prezzo è eccessivo laddove non ha alcuna ragionevole relazione con il valore economico del prodotto</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2020, n. 1832; <corsivo>cfr</corsivo>. di recente Tar per il Lazio, Roma, Sez. I, 2 settembre 2025, n. 15947).</h:div><h:div>Secondo tale orientamento, “<corsivo>la verifica per la valutazione dei prezzi eccessivi sviluppata dalla Corte di Giustizia richiede di stabilire se vi sia un’eccessiva sproporzione tra il costo effettivamente sostenuto ed il prezzo effettivamente richiesto e, in caso affermativo, di accertare se sia stato imposto un prezzo non equo, sia in assoluto sia rispetto ai prodotti concorrenti</corsivo>” (Corte di Giustizia, C-27/76, <corsivo>United Brands</corsivo>).</h:div><h:div>La giurisprudenza comunitaria postula, quindi, una valutazione che può essere scomposta in due fasi: la prima richiede l’accertamento dell’esistenza di un’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, qualora tale accertamento dia esito positivo, dovrà essere valutata l’iniquità del prezzo in sé stesso, o in confronto con altri. </h:div><h:div>In particolare, nella prima fase occorre stabilire se vi sia una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato nel mercato rilevante dall’impresa dominante e il prezzo che l’impresa avrebbe ipoteticamente praticato in caso di concorrenza effettiva nel mercato (il «<corsivo>prezzo di riferimento</corsivo>»).</h:div><h:div>Tale sproporzione può essere valutata obiettivamente, per esempio, prendendo in considerazione l’entità del margine di profitto dell’impresa dominante, data dal rapporto tra il costo di produzione sostenuto da tale impresa e il prezzo da essa imposto, riconoscendo tuttavia la possibilità di ricorrere ad altre e diverse metodologie ritenute congrue al fine di valutare l’esistenza della sproporzione nel caso di volta in volta esaminato. </h:div><h:div>Anche più recentemente, la Corte di giustizia (14 settembre 2017, causa C-177/16, <corsivo>AKKA/LAA</corsivo>) ha ribadito che un prezzo è eccessivo quando risulti “<corsivo>privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita</corsivo>”.</h:div><h:div>Una volta accertata una differenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato e il prezzo di riferimento, occorre poi stabilire in quale misura tale prezzo effettivo non sia equo, vuoi in assoluto, vuoi rispetto ai prodotti concorrenti; tale seconda fase è volta a stabilire se la differenza di prezzo sia il mero risultato di un uso abusivo del potere di mercato da parte dell’impresa dominante, o la conseguenza di altre ragioni legittime.</h:div><h:div>La Corte di Giustizia ha anche precisato, con riferimento a questa seconda fase, che i due criteri per misurare l’iniquità di un prezzo sono alternativi, con la conseguenza che, per stabilire che un prezzo è illecito ai sensi dell’articolo 102, lett. a), del TFUE, è sufficiente che anche solo una delle due alternative previste nella seconda fase del test sia soddisfatta (prezzo iniquo in assoluto/prezzo iniquo se comparato a simili) (Corte Giust. UE, United Brands, 14 febbraio 1978, in C 27/76; ordinanza 25 marzo 2009, in C 159/08).</h:div><h:div>La giurisprudenza interna più recente, recependo i citati orientamenti della Corte di Giustizia, ha ribadito che l’analisi in esame deve articolarsi in due fasi: </h:div><h:div>-	“<corsivo>La prima è volta a stabilire la sussistenza di una divergenza significativa tra il prezzo effettivamente praticato nel mercato rilevante dall’impresa dominante e il prezzo che l’impresa avrebbe ipoteticamente praticato in caso di concorrenza effettiva nel mercato. Questa verifica prende in considerazione l’entità del margine di profitto dell’impresa dominante, data dal rapporto tra il costo di produzione sostenuto da tale impresa e il prezzo da essa imposto, ma consente di ricorrere ad ulteriori metodologie che possano risultare congrue e adeguate al caso di specie”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	“Superata tale fase occorre stabilire la misura nell’iniquità del prezzo in termini assoluti o in relazione ai prodotti concorrenti, in modo da stabilire se il differenziale derivi da un uso abusivo della posizione di mercato dell’impresa dominante”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-	“questi criteri sono alternativi, potendosi, quindi, ricorrere alla valutazione del prezzo iniquo in assoluto o del prezzo iniquo se comparata a prodotti concorrenti</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2024, n. 2967).</h:div><h:div>7. –	Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso Hera ha lamentato le gravi carenze di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’AGCM nel non aver considerato la struttura e le caratteristiche del mercato interessato, nonché il contesto normativo e regolamentare di riferimento.</h:div><h:div>8. –	In primo luogo, l’AGCM non avrebbe tenuto conto del contesto che ha visto, storicamente, la definizione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento rimesse in capo agli esercenti e in larga parte indicizzata all’andamento delle quotazioni del gas naturale, e ciò per ragioni legate sia alle caratteristiche degli impianti di produzione di energia termica, sia a dinamiche di mercato connesse al citato criterio del c.d. “costo evitato”.</h:div><h:div>Tale metodologia sarebbe stata avallata anche da ARERA.</h:div><h:div>Solo di recente ARERA avrebbe introdotto una regolazione tariffaria nel settore secondo il modello “<corsivo>cost reflective</corsivo>”, che rappresenta una novità assoluta.</h:div><h:div>8.1. –	Questa censura non è fondata.</h:div><h:div>8.2. –	Nell’<corsivo>Indagine conoscitiva sull’evoluzione dei prezzi e dei costi del servizio di teleriscaldamento</corsivo> condotta nel 2022, l’ARERA ha, sì, riferito che molti operatori del settore del teleriscaldamento fissano il prezzo utilizzando la formula del “costo evitato”, prendendo come riferimento il riscaldamento a gas (§ 1.4), e ha anche confermato che “<corsivo>in linea teorica, la correlazione tra il prezzo di acquisto del gas e il prezzo del servizio di teleriscaldamento può essere giustificata da diversi fattori</corsivo>” (§ 1.1).</h:div><h:div>La stessa ARERA, tuttavia, ha al contempo riconosciuto che “<corsivo>gli incrementi di prezzo del teleriscaldamento che si sono verificati a partire dall’ultimo trimestre 2021 non sembrano tuttavia del tutto giustificati</corsivo>” e, in particolare, che “<corsivo>la crescita del prezzo del servizio pone anche dei problemi di equità per le reti che dispongono di impianti di produzione alimentati da fonti energetiche diverse dal gas, che non risentono quindi dell’incremento delle relative quotazioni (tra cui, in particolare, gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti)</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò perché le reti di teleriscaldamento presenti in Italia hanno fonti di generazione termica molto diversificate tra loro: in alcune reti, il gas naturale rappresenta la fonte energetica prevalente; in altre invece il contributo del gas è minimale, essendo presenti termovalorizzatori o impianti geotermici.</h:div><h:div>Mentre nelle prime tipologie di reti l’aumento del costo del gas naturale del 2021 ha generato un aumento dei ricavi, ma anche un aumento dei costi di approvvigionamento per gli operatori del settore, “<corsivo>nelle reti alimentate prevalentemente da impianti di termovalorizzazione o geotermici, ove il prezzo è definito sulla base del costo evitato l’incremento dei ricavi non è stato accompagnato da una corrispondente crescita dei costi variabili di produzione, con un conseguente incremento dei margini per la remunerazione del capitale investito</corsivo>” (§ 5.13).</h:div><h:div>Di conseguenza, l’ARERA ha riconosciuto che “<corsivo>l’incremento delle quotazioni del gas può determinare potenziali extraprofitti esclusivamente nei sistemi di teleriscaldamento caratterizzati da un ampio ricorso a fonti energetiche alternative al gas ed economiche, ove il prezzo sia determinato sulla base del metodo del costo evitato, o sia comunque indicizzato al gas</corsivo>” (§ 5.15), concludendo così che “<corsivo>nell’ambito dell’indagine conoscitiva sono emerse delle potenziali criticità in merito all’equità dei prezzi applicati. Come evidenziato nel Capitolo 5, nelle reti caratterizzate dall’utilizzo di fonti energetiche con bassi costi variabili (rifiuti e geotermico), all’incremento dei prezzi del servizio (tipicamente indicizzati alle quotazioni del gas naturale) non è seguito un corrispondente aumento dei costi variabili di produzione. La divaricazione tra il livello di costi e ricavi ha determinato una crescita significativa dei margini destinati alla remunerazione del capitale investito, con potenziali extraprofitti per gli operatori del settore</corsivo>” (§ 6.5).</h:div><h:div>L’ARERA quindi, pur non contestando la legittimità in termini assoluti del metodo “costo evitato”, ha però individuato in esso delle potenziali criticità quando viene adottato da reti di teleriscaldamento che fanno ricorso minimo al gas naturale – come appunto quella di Ferrara – laddove il prezzo del gas aumenti in modo significativo nel corso di un certo periodo di tempo.</h:div><h:div>In questa evenienza, tale metodo di calcolo del prezzo del calore da teleriscaldamento comporta un aumento dei ricavi, ma non un aumento dei costi per l’operatore economico, generando così una possibile iniquità dei prezzi imposti a valle ai consumatori.</h:div><h:div>8.3. –	Tali considerazioni dell’ARERA appaiono, così, pienamente coerenti con quelle svolte dall’AGCM nel provvedimento qui impugnato, nel quale non è stata contestata la metodologia del “costo evitato” in sé, quanto piuttosto la mancata adozione di adeguati correttivi, da parte di Hera, nel momento in cui il costo del gas naturale ha avuto una improvvisa impennata nel corso dell’anno 2022 (§ 320 – 322 Provvedimento).</h:div><h:div>È proprio in questo peculiare periodo storico, infatti, che gli utenti di Ferrara avrebbero dovuto maggiormente beneficiare dei vantaggi connessi all’essere allacciati ad un sistema di teleriscaldamento che faceva ricorso in minima parte al calore generato dal gas naturale e che, dunque, non era influenzato dalle difficoltà di approvvigionamento di quest’ultimo e del relativo aumento del prezzo.</h:div><h:div>Gli utenti di Ferrara, invece, a causa del metodo di calcolo adottato da Hera e dall’assenza di adeguati correttivi, hanno sopportato un aumento del prezzo del calore del tutto sproporzionato, non correlato all’aumento del costo per la sua produzione.</h:div><h:div>9. –	Le considerazioni svolte dimostrano l’infondatezza anche dell’ulteriore profilo di censura con cui si afferma che l’AGCM avrebbe dovuto tenere in considerazione il legittimo affidamento ingenerato in Hera circa la legittimità dell’utilizzo della formula del “costo-evitato”, perché utilizzato dalla maggior parte degli operatori di settore.</h:div><h:div>Come sopra visto, le tipologie di rete di teleriscaldamento sono le più varie con riguardo alle fonti di generazione del calore. Dunque Hera, che gestiva una rete di teleriscaldamento che ricorreva principalmente al calore geotermico, non poteva aver maturato un qualche legittimo affidamento sull’utilizzo della formula del “costo evitato” da parte dei gestori di reti completamente differenti (ad esempio quelle che ricorrevano principalmente al gas naturale).</h:div><h:div>Il punto critico, infatti, non è la formula del costo evitato in sé, bensì gli effetti distorsivi che essa crea nelle peculiari tipologie di reti di teleriscaldamento come quella di Ferrara che ricorrono in minima parte alla fonte gas naturale.</h:div><h:div>E tale criticità, connessa appunto al tipo peculiare di rete, non poteva non essere nota ad un operatore del settore come Hera, quantomeno perché la stessa era stata evidenziata già nell’<corsivo>Indagine conoscitiva sul settore del teleriscaldamento – IC46</corsivo>, ove era stato rappresentato<corsivo> “il rischio di eventuali abusi di sfruttamento da parte del gestore di TLR che nei confronti dei clienti allacciati alla propria rete si trova in una situazione di sostanziale monopolio”, </corsivo>ad esempio<corsivo> “in tutte le situazioni in cui gli utenti non hanno correntemente alternative economicamente praticabili al TLR, a causa dell’assenza di collegamenti sufficienti alle reti gas (nuove urbanizzazioni, supercondomini di edilizia popolare ecc.), oppure nei casi di utilizzo della tecnologia di generazione calore dalla termovalorizzazione dei rifiuti)</corsivo>” (§ 437).</h:div><h:div>La stessa Hera, inoltre, non poteva non essersi avveduta dell’effetto distorsivo di tale formula “costo-evitato”, applicata ad una rete come quella Ferrara in un contesto di significativo aumento dei prezzi del gas naturale, atteso che nel 2022 il prezzo medio pagato dai consumatori è aumentato del 100%, raddoppiandosi rispetto al prezzo pagato nel triennio precedente, senza che a ciò corrispondesse un proporzionale aumento dei costi a carico di Hera stessa.</h:div><h:div>In un simile contesto, non può certamente affermarsi che quest’ultima potesse avere un legittimo affidamento sulla correttezza della formula in esame e non avvedersi dell’eccessività dei prezzi da questa generati.</h:div><h:div>9.1 –	Deve in ogni caso aggiungersi, sempre in relazione all’infondatezza della censura sulla mancata considerazione dell’affidamento di Hera sulla legittimità del criterio del “costo-evitato”, che secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato “<corsivo>il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell'art. 102 del T.F.U.E. non ha relazione con la sua conformità ad altre normative [Corte di giustizia, 6 dicembre 2012, causa C-457/10], giacché gli abusi di posizione dominante consistono, per lo più, proprio in comportamenti leciti alla luce di altri settori dell'ordinamento, diversi dal diritto alla concorrenza”; infatti, non si tratta di valutare la legittimità di atti alla luce dei vari settori dell'ordinamento investiti, ma di considerare quelle condotte, pur settorialmente lecite, alla luce della loro portata anticoncorrenziale. Prospettiva in relazione alla quale certi atti, anche se legittimi da quel punto di vista settoriale, si “colorano come elementi indicatori di questo sproporzionato intento o effetto anticoncorrenziale” </corsivo>(Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 102).</h:div><h:div>Alla luce di tale principio, quand’anche si volesse accedere alla tesi di Hera sulla piena legittimità della formula del “costo evitato” (per effetto di una prassi consolidata e comune degli operatori del settore), ciò non escluderebbe comunque che l’applicazione in concreto di tale formula possa configurare una condotta abusiva nell’ottica <corsivo>antitrust</corsivo>.</h:div><h:div>9.2. –	Nessun rilievo assume inoltre, sempre nell’ottica <corsivo>antitrust</corsivo>, che Hera non abbia agito con l’intento di applicare maggiori costi, generare maggiori ricavi o arrecare un pregiudizio agli utenti finali.</h:div><h:div>Ai fini della configurazione di un abuso di posizione dominante, infatti, non assume rilevanza il fine perseguito dall’impresa e non è, pertanto, necessario dimostrare la volontarietà della condotta abusiva o una qualche forma di malafede.</h:div><h:div>Come noto, per giurisprudenza consolidata, la nozione di abuso ha carattere oggettivo e come tale prescinde dall’accertamento della sussistenza di un intento anticoncorrenziale (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 102). </h:div><h:div>10. –	Sotto ulteriore profilo, Hera lamenta l’erroneità e contraddittorietà della contestazione, rivoltale dall’AGCM, di non aver adottato meccanismi correttivi alla formula del “costo evitato”.</h:div><h:div>Hera ricorda di aver posto in essere ben quattro iniziative correttive volontarie per far fronte all’innalzamento imprevedibile, eccezionale e temporaneo, dei prezzi del gas avvenuto nel 2022, tra cui: <corsivo>i)</corsivo> riduzione del prezzo del calore del TLR applicato ai consumi termici del I trimestre 2022 delle utenze servite a Ferrara; <corsivo>ii)</corsivo> conferma e potenziamento del “Bonus teleriscaldamento”, strumento già istituito su base volontaria dal 2011; <corsivo>iii)</corsivo> introduzione della c.d. tariffa GEO attraverso il primo Addendum alla Convenzione con il Comune di Ferrara; <corsivo>iv)</corsivo> introduzione del cap al calore prodotto da fonte geotermica attraverso il secondo Addendum alla Convenzione con il Comune di Ferrara.</h:div><h:div>La contraddittorietà e l’erroneità del provvedimento apparirebbe particolarmente evidente con riferimento alle contestazioni relative tariffa GEO, la quale ha comportato l’introduzione, all’interno dell’articolazione tariffaria, di una componente fissa relativa al calore prodotto da fonte geotermica slegata dall’andamento del prezzo del gas naturale e fissata a 155 €/MWh fino al 31 dicembre 2024.</h:div><h:div>Tale formula avrebbe generato notevoli benefici agli utenti, sia in termini economici, sia in termini di trasparenza.</h:div><h:div>10.1. –	Le doglianze non sono fondate.</h:div><h:div>10.2. –	Preliminarmente, deve evidenziarsi che l’AGCM ha tenuto in adeguata considerazione le misure spontaneamente attuate da Hera per ridurre l’impatto negativo sui clienti causato dall’aumento dei prezzi nel corso dell’anno 2022.</h:div><h:div>Tale considerazione ha avuto, tuttavia, un riflesso solo sulla quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata (§ 429 Provvedimento) e parzialmente sulla durata dell’infrazione (limitata all’anno 2022 e non al 2023), ma non sull’accertamento della commissione della condotta abusiva.</h:div><h:div>La valutazione, sul punto, dell’Autorità risulta condivisibile ad avviso del Collegio.</h:div><h:div>In particolare, quanto all’applicazione della tariffa GEO introdotta con la stipula dell’Addendum alla Convenzione con il Comune di Ferrara firmata nell’ottobre 2022 deve considerarsi che tale tariffa è stata fissata da Hera ad un livello superiore al costo del calore geotermico.</h:div><h:div>L’introduzione della stessa non ha, quindi, reso il prezzo finale pagato dagli utenti più coerente con la struttura di costo del servizio, così come evidenziato dall’AGCM. </h:div><h:div>Può quindi condividersi la valutazione di quest’ultima che ha ritenuto la predetta tariffa una misura solo “palliativa”, che non ha fatto cessare la condotta abusiva precedentemente posta in essere.</h:div><h:div>Non può, inoltre, essere seguito il tentativo di Hera di giustificare la determinazione elevata di tale importo della tariffa alla luce delle difficoltà di valutazione prospettica legate alla volatilità dei prezzi nell’anno 2022, né l’assunto secondo cui il livello del prezzo fisso della tariffa GEO sarebbe stato definito con lo specifico obiettivo di poter assicurare un risparmio certo alla cittadinanza, sia nel IV trimestre del 2022 che nel 2023.</h:div><h:div>Tra la documentazione acquisita dall’AGCM, infatti, vi è anche una comunicazione interna al C.d.A. di Hera (cfr. doc. 8 dell’AGCM) che svela inequivocabilmente le ragioni sottese alla disponibilità manifestata da Hera all’introduzione della componente fissa.</h:div><h:div>In tale documento, Hera afferma di voler “<corsivo>massimizzare l’attuale potere negoziale del Gruppo Hera, cogliendo parzialmente la pressante richiesta del territorio ferrarese di bloccare i prezzi del teleriscaldamento per la parte prodotta da fonti non fossili (83% del totale) oggi indicizzati completamente al gas</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò a fronte, però, dell’ottenimento di rilevanti benefici in termini di: <corsivo>(i)</corsivo> “<corsivo>allungamento di 10 anni della concessione a favore di Hera SpA</corsivo>”; <corsivo>(ii)</corsivo> “<corsivo>dimezzamento, a partire dal 2025, del canone che Hera SpA versa al comune di Ferrara</corsivo>”; <corsivo>(iii)</corsivo> “<corsivo>stabilizzazione della tariffa TLR, per la sola parte corrispondente all’energia proveniente da fonte geotermica, ad un valore di 155 €/MWh, a partire da ottobre 2022 e successivo abbassamento a 149 €/MWh dal 2025. Valore che verrà mantenuto fino al 2040 date di fine della convenzione</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale livello è stato determinato con riferimento alle quotazioni attese del gas naturale e al prezzo del calore basato sul gas naturale, in modo da garantire, a fronte di una iniziale riduzione dei lucrosi margini preventivati, “<corsivo>la marginalità del teleriscaldamento di Ferrara per ulteriori 10 anni successivi al 2030</corsivo>”, “<corsivo>una marginalità fissa, per i prossimi 17 anni, sul calore generato da fonte geotermica, superiore a quella media degli ultimi 10 anni</corsivo>” (e in particolare una redditività dell’investimento geotermico superiore al 50% in termini di IRR), nonché al fine di “<corsivo>migliorare la percezione della convenienza del teleriscaldamento per consentire l’ulteriore sviluppo commerciale previsto sul territorio</corsivo>”</h:div><h:div>L’applicazione della componente fissa, dunque, non è stata una misura volta a porre fine ad un comportamento abusivo, quanto piuttosto si è rivelata l’occasione per Hera di garantirsi complessivamente un elevato profitto anche in futuro.</h:div><h:div>Anche ponendosi, quindi, in una prospettiva <corsivo>ex ante</corsivo> – così come richiesto da Hera – nel valutare l’utilità della misura correttiva introdotta attraverso la tariffa fissa, non può che condividersi l’osservazione dell’Autorità secondo cui Hera, tra le diverse possibili soluzioni da attuare, ha scelto quella in grado di garantirle significativi benefici nel futuro a fronte della prevista discesa dei prezzi all’ingrosso del gas, e non certamente quella che avrebbe maggiormente protetto i consumatori dalle oscillazioni del prezzo del gas.</h:div><h:div>Tale valutazione è coerente con quanto palesemente emerge dalla citata comunicazione interna al C.d.A., laddove si afferma che “<corsivo>la scelta operata nel definire il valore del “prezzo fisso Geo” da proporre al Comune ha come sottostante un valore superiore al valore medio del costo del gas nel periodo 2010-2020 e, superiore al valore prospettico atteso fino al 2040. Tale approccio permetterà, in questa fase contingente, di calmierare le tariffe vigenti su Ferrara per gli anni 2023, 2024, 2025, e garantirà al Gruppo come beneficio una marginalità attesa certa e costante sulla quota da produzione geotermica, fino al 2040, grazie al prolungamento della Convenzione attuale</corsivo>”.</h:div><h:div>La soluzione prescelta da Hera, dunque, sempre valutata <corsivo>ex ante</corsivo>, avrebbe sì prodotto degli immediati benefici per i clienti, ma nel lungo periodo avrebbe avuto sugli stessi degli effetti negativi nello scenario previsto di riduzione del prezzo del gas.</h:div><h:div>Condivisibile è, di conseguenza, la conclusione dell’Autorità per cui l’intervento mitigatore di breve periodo posto in essere da Hera non sia idoneo a eliminare il carattere abusivo della condotta posta in essere.</h:div><h:div>10.3. –	Con riferimento, infine, alle censure inerenti alla legittimità della tariffa unitaria e alla logica perequativa dei prezzi, in una logica gestionale unitaria di tutti i servizi di teleriscaldamento sull’intero perimetro servito da Hera e non sulla singola rete (come quella di Ferrara), le stesse trovano già condivisibile confutazione nel provvedimento impugnato (§. 392 – 394), dove l’Autorità ha evidenziato – in via assorbente – che l’analisi <corsivo>antitrust</corsivo> deve essere circoscritta agli effetti della condotta nel mercato rilevante, che nel caso di specie è solo quello della rete di Ferrara.</h:div><h:div>In questo senso quindi, il fatto che la condotta oggetto del presente procedimento possa aver recato benefici agli utenti di altre reti – che appartengono a mercati rilevanti diversi – è stata correttamente ritenuta dall’Autorità inconferente ai fini della valutazione dell’illiceità della condotta di Hera nel mercato rilevante di Ferrara nei confronti degli utenti ferraresi.</h:div><h:div>11. –	Con il secondo motivo di ricorso, Hera ha contestato l’analisi compiuta dall’Autorità in merito all’eccessività e iniquità dei prezzi praticati da Hera nel corso del 2022 agli utenti.</h:div><h:div>12. –	Prima di analizzare singolarmente i vari profili di censura, il Collegio evidenzia come l’AGCM abbia compiuto un’approfondita attività istruttoria, articolatasi in più richieste documentali a Hera, con l’interlocuzione anche dei soggetti segnalanti, nonché con l’esecuzione di ispezioni presso le sedi di Hera.</h:div><h:div>L’AGCM ha, inoltre, svolto un’analitica analisi economica sul valore dei prezzi applicati da Hera, che ha ripercorso puntualmente i due passaggi richiesti dal <corsivo>test</corsivo> delineato dalla Corte di Giustizia (<corsivo>supra</corsivo> descritto), consistenti nel “duplice accertamento”, dapprima, <corsivo>(i)</corsivo> sull’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e, poi, <corsivo>(ii)</corsivo> sul carattere iniquo del prezzo in sé, o in confronto con altri.</h:div><h:div>12.1. –	La prima verifica del <corsivo>test</corsivo> è stata condotta dall’AGCM impiegando più metodologie diverse, così come prescritto dalla giurisprudenza della CGUE e interna (<corsivo>cfr</corsivo>. punto 26.2 della sentenza del Cons. Stato n. 2967/2024 <corsivo>cit</corsivo>.).</h:div><h:div>L’AGCM, infatti, ha calcolato il divario esistente tra i prezzi applicati da Hera e il costo da questa sostenuto per la produzione del calore:</h:div><h:div><corsivo>a)</corsivo>	sia confrontando il rendimento del capitale effettivamente realizzato da Hera nella gestione del servizio di teleriscaldamento di Ferrara con tre tassi di rendimento diversi: (i) un tasso di rendimento di riferimento, identificato nel WACC (nominale) fissato dall’ARERA per determinare il rendimento sul capitale riconosciuto ai diversi servizi infrastrutturali del gas; (ii) il tasso medio di rendimento realizzato da Hera nella rete di Ferrara prima del 2021 e nelle altre reti di Hera; (iii) il tasso di rendimento richiesto da EGP per partecipare all’ATI di gestione dell’impianto geotermico di Ferrara, basato sull’esperienza di EGP in progetti simili e sulla sua conoscenza del mercato;</h:div><h:div><corsivo>b)</corsivo>	sia attraverso il metodo del “cost-plus”, ossia il metodo che valuta la sproporzione tra prezzi e costi attraverso il confronto tra un “costo riconosciuto” (inclusivo di un rendimento del capitale) e i ricavi effettivi della società. Tale metodo è stato applicato valutando il capitale sia al costo storico sia al costo rivalutato.</h:div><h:div>Entrambe le metodologie di verifica del rapporto costo/prezzo (a loro volta, come visto articolate in sotto-criteri di calcolo) hanno evidenziato, secondo l’Autorità, un’eccessività dei prezzi praticati da Hera.</h:div><h:div>Infatti, la prima metodologia di calcolo, basata sul rendimento del capitale, ha mostrato che:</h:div><h:div>-	il RONA realizzato da Hera è pari a oltre il quadruplo dei WACC di riferimento nell’anno 2022 (il RONA è l’indice di redditività dato dal rapporto tra EBIT e le attività fisse nette di Hera e i WACC è un tasso di rendimento di riferimento, fissato dall’ARERA per determinare il rendimento sul capitale riconosciuto ai diversi servizi infrastrutturali del gas);</h:div><h:div>-	il RONA della rete di Ferrara è mediamente il triplo di quello medio delle reti di teleriscaldamento di Hera;</h:div><h:div>-	il RONA realizzato a Ferrara nel 2022 è oltre il triplo dei rendimenti considerati da Hera e dall’ATI Hera-EGP per valutare la profittabilità dei progetti di sfruttamento dei pozzi di Casaglia.</h:div><h:div>Tali valori costituiscono, secondo l’Autorità, un chiaro indizio della sussistenza di un “eccesso di rendimento sul capitale investito” nella rete di Ferrara nel 2022 (§ 353 – 358 Provvedimento).</h:div><h:div>L’eccessività del rapporto costo/prezzo nel 2022 è confermata anche mediante la seconda metodologia di analisi basata sul “cost-plus”:</h:div><h:div>-	il <corsivo>surplus</corsivo> dei ricavi rispetto al <corsivo>cost-plus</corsivo>, con capitale valutato al costo storico, si è assestato in un <corsivo>range</corsivo> tra il 48% e il 79,6%;</h:div><h:div>-	calcolando il valore del capitale al costo rivalutato, il <corsivo>surplus</corsivo> tra i ricavi di Hera e il cost-plus è contenuto in un <corsivo>range</corsivo> tra il 45% e il 73,5% per qualsiasi tasso di rendimento considerato (§§ 359 – 377).</h:div><h:div>Alla luce di questi risultati, l’AGCM ha ritenuto che gli elevati <corsivo>mark-up </corsivo>osservati nel 2022 sia con riferimento al costo di acquisto del calore (oltre il 200% nel 2022), sia rispetto ai costi totali (100% circa nel 2022), siano indicativi dell’eccessiva gravosità dei prezzi praticati da Hera per il calore da teleriscaldamento a Ferrara (§ 376 Provvedimento).</h:div><h:div>12.2. –	Conclusa positivamente la prima fase del <corsivo>test</corsivo>, l’Autorità è passata alla seconda fase, al fine di valutare se il prezzo praticato da Hera fosse iniquo in sé e per sé considerato, nonché in relazione ad altri prezzi.</h:div><h:div>Sotto il primo profilo, l’AGCM ha ritenuto che il prezzo fosse iniquo in sé, atteso che la sua determinazione non ha una razionale correlazione con il costo di approvvigionamento, essendo influenzato dal prezzo del gas naturale che, tuttavia, concorre solo in minima parte alla determinazione del costo; tale mancanza di correlazione ha infatti portato i consumatori a pagare nel 2022 un prezzo per il calore di oltre il 230% superiore al costo sostenuto da Hera per acquisirlo (§ 378 – 384 Provvedimento).</h:div><h:div>Quanto al secondo profilo, l’AGCM ha verificato che il prezzo pagato da un condominio tipo ferrarese nel 2022 è stato superiore a quello che avrebbe pagato con le tariffe di A2A o di Iren (§ 385 del Provvedimento).</h:div><h:div>12.3. –	Il Collegio ritiene che l’analisi compiuta dall’Autorità abbia rispettato pienamente gli <corsivo>standard</corsivo> istruttori richiesti dalla giurisprudenza UE, articolandosi, in modo rigoroso e scrupoloso, non solo nel “duplice accertamento” <corsivo>supra</corsivo> descritto, ma anche nell’utilizzo di più metodologie di calcolo sulla scorta di variabili e prospettive differenti.</h:div><h:div>L’Autorità ha, peraltro, utilizzato dati e documenti provenienti dalla stessa Hera e ha, in più passaggi, privilegiato anche un approccio più favorevole alla parte.</h:div><h:div>Alla luce di ciò, i risultati economici a cui è giunta questa analisi appaiono attendibili, così come plausibili risultano le conseguenti valutazioni che l’Autorità ne ha tratto in punto di eccessività e iniquità dei prezzi.</h:div><h:div>In presenza infatti, per l’anno 2022, <corsivo>(i)</corsivo> di un RONA realizzato da Hera pari a oltre il quadruplo dei WACC di riferimento nell’anno 2022, <corsivo>(ii)</corsivo> di un <corsivo>surplus</corsivo> tra i ricavi di Hera e il cost-plus (considerando il capitale rivalutato) contenuto in un <corsivo>range</corsivo> tra il 45% e il 73,5%, <corsivo>(iii)</corsivo> di un <corsivo>mark-up </corsivo>del prezzo di oltre il 200% sul costo di acquisto del calore e del 100% sui costi totali, <corsivo>(iv)</corsivo> di una formula di determinazione del prezzo legata al prezzo del gas naturale che, tuttavia, rappresenta meno del 10% delle fonti di calore della rete, senza aver previsto alcun correttivo, nonché infine <corsivo>(v)</corsivo> di un prezzo superiore a quello richiesto da altri operatori di settore, non può che risultare attendibile e ragionevole la valutazione dell’Autorità in punto di eccessività ed iniquità del prezzo imposto da Hera.</h:div><h:div>12.4. –	L’attendibilità e plausibilità delle conclusioni dell’AGCM non è inficiata dalle censure svolte in atti dalla ricorrente.</h:div><h:div>12.5. –	Non appaiono, anzitutto, fondate le doglianze relative alla scelta dell’Autorità di non considerare, tra i costi da includere nel calcolo del <corsivo>cost-plus,</corsivo> anche quelli determinati dai contratti di copertura finanziaria, ossia di quei contratti che – riferisce Hera – essa avrebbe dovuto sottoscrivere per garantirsi di poter assicurare il servizio di teleriscaldamento nel lungo periodo anche in presenza di scenari di mercato critici (lato offerta). </h:div><h:div>Tali contratti avrebbero, infatti, la finalità di allineare le esposizioni derivanti dai contratti di acquisto (che a seconda dei sistemi e del rispettivo ruolo del gas nel mix di produzione del calore possono dipendere in misura maggiore o minore dalla commodity gas) alle formule dei contratti di vendita del teleriscaldamento (anch’esse legate ai prezzi della commodity gas).</h:div><h:div>Al riguardo, appare corretta la decisione dell’Autorità di considerare tra i costi ammissibili (rispetto ai quali poi calcolare il <corsivo>surplus</corsivo> di guadagno per Hera) solamente i costi operativi per materie prime, i costi per servizi e personale direttamente collegati alla produzione del teleriscaldamento a Ferrara, inclusi gli ammortamenti e il costo del canone concessorio pagato al Comune di Ferrara, dunque un costo inclusivo anche di un rendimento del capitale, escludendo invece i costi connessi ai contratti di copertura finanziaria, i quali sono strumenti di gestione del rischio, non intrinsecamente connessi all’erogazione del servizio di teleriscaldamento, bensì frutto di una scelta finanziaria di Hera per tutelarsi proprio dall’applicazione della tariffa collegata alla variazione del prezzo del gas dalla stessa liberamente scelta.</h:div><h:div>Tra l’altro deve considerarsi che la variabilità dei prezzi del gas da cui Hera si tutela attraverso i contratti di copertura costituisce un rischio effettivo per la rete di Ferrara soltanto in caso di riduzione del prezzo del gas al di sotto dei livelli storici medi, perché solo in tal caso Hera si troverebbe esposta al rischio di non poter coprire i costi fissi di rete. </h:div><h:div>Le coperture finanziarie, quindi, sono essenzialmente volte ad assicurare i margini di profitto di Hera, non a mitigare il rischio sui costi di approvvigionamento delle materie prime e contenere in tal modo il prezzo del calore da teleriscaldamento agli utenti finali.</h:div><h:div>Includere i costi di questi contratti di copertura nell’analisi <corsivo>cost-plus</corsivo> porterebbe, così, ad una conseguenza paradossale, perché “tutelerebbe due volte” l’operatore economico: sia dal punto di vista concreto laddove il prezzo del gas dovesse scendere; sia dal punto di vista <corsivo>antitrust</corsivo> laddove il prezzo dovesse salire, perché il relativo costo renderebbe (aritmeticamente) non eccessivo un prezzo di vendita estremamente elevato rispetto al costo di produzione del calore.</h:div><h:div>Nello stesso senso si pone l’osservazione della difesa erariale, secondo cui il rischio d’impresa è già compensato nel metodo di analisi in esame nell’ambito della remunerazione del capitale (WACC). Di conseguenza, considerare tra i costi anche quelli connessi alla tutela del rischio d’impresa (appunto le coperture finanziarie) significherebbe “gonfiare artificialmente” i costi rilevanti, alterando così la verifica sull’eccessività dei prezzi.</h:div><h:div>Deve, infine, osservarsi come l’Autorità abbia comunque effettuato un’analisi di eccessività del prezzo anche considerando le coperture come richiesto da Hera, confermando la valutazione di eccessività dei prezzi, perché, in questo scenario, l’eccesso dei ricavi sul <corsivo>cost-plus </corsivo>per il 2022 assumerebbe valori compresi tra il 28% e il 35% circa per rendimenti pari a quello base aumentato fino al 30%, mentre nel caso di un rendimento pari al tasso base aumentato del 50% l’eccesso risulterebbe del 24% circa (§ 366 Provvedimento).</h:div><h:div>Valori, questi ultimi, che in modo plausibile sono stati ritenuti anch’essi indici di eccessività del prezzo imposto da Hera.</h:div><h:div>12.6. –	Non accoglibile è l’ulteriore doglianza di Hera in merito all’erronea valutazione del valore “base” del WACC indicato dall’Autorità, il quale si rivelerebbe penalizzante e non allineato con il rischio che connota il settore come quello del teleriscaldamento.</h:div><h:div>Ad onor del vero, l’Autorità non ha utilizzato, nella propria analisi, un unico valore fisso del WACC, bensì ha preso a riferimento un <corsivo>range </corsivo>di valori con il WACC “base” aumentato del 10%, del 30% e del 50% (<corsivo>cfr</corsivo>. tabella 33 Provvedimento). </h:div><h:div>L’Autorità, in altri termini, ha incrementato il rendimento base (qui contestato da Hera) del 10%, del 30% e del 50%, proprio per tener conto delle possibili peculiarità del mercato del teleriscaldamento. </h:div><h:div>In tal modo, la soglia di remunerazione ritenuta normale è stata incrementata fino al 50% in più e rispetto ad essa sono stati poi comparati i ricavi, proprio per avere un’ulteriore controprova maggiormente prudenziale e cautelativa per la posizione della società.</h:div><h:div>Tale <corsivo>range </corsivo>di valori (base + 10%; + 30%; + 50%) non può certamente essere considerato un elemento penalizzante per Hera, anche considerato <corsivo>(i)</corsivo> che tale <corsivo>range</corsivo> è sistematicamente superiore al costo medio del capitale sperimentato dal gruppo Hera nel periodo 2012-2021 e che <corsivo>(ii)</corsivo> i rendimenti corrispondenti ai casi Base + 30% e Base + 50% rappresentano rendimenti superiori al rendimento medio storico della rete di Ferrara nel periodo 2017- 2020.</h:div><h:div>12.7. –	Da ultimo, sono infondate le censure sulla soglia di eccessività individuata dall’Autorità del caso di specie.</h:div><h:div>Al riguardo, non può che ribadirsi che la verifica di eccessività è stata svolta dall’AGCM sulla scorta non di una, bensì di due diverse modalità di analisi (la prima con il confronto tra il rendimento del capitale effettivamente realizzato da Hera nella gestione del servizio di Ferrara nel periodo 2021-2023 e la seconda con il criterio del c.d. cost-plus), ciascuna delle quali poi articolata in differenti scenari, elaborati con indici di rendimento differenti, anche in senso favorevole per la società.</h:div><h:div>Entrambe le metodologie hanno riportato risultati che – ragionevolmente – sono stati interpretati dall’AGCM quali indici di eccessività del prezzo, sol che si consideri che <corsivo>(i)</corsivo> il RONA realizzato da Hera nel 2022 è pari a oltre il quadruplo dei WACC di riferimento nel medesimo anno e <corsivo>(ii)</corsivo> il <corsivo>surplus</corsivo> tra i ricavi di Hera e il cost-plus – calcolato nel senso più favorevole a Hera, ossia tasso base + 50% - è superiore al 45% sempre nel 2022.</h:div><h:div>È pur vero, dunque, che – come afferma Hera in ricorso – non esiste una soglia minima fissa e predeterminata a partire dalla quale il prezzo di un prodotto è da considerarsi eccessivo (<corsivo>cfr</corsivo>. CGUE, C-177/16, <corsivo>AKKA/LAA</corsivo>), tuttavia nel caso di specie le plurime soglie individuate dall’Autorità con metodologie differenti e secondo prospettive differenti mostrano tutte uno scostamento che non può che essere considerato oltremodo significativo e considerevole:</h:div><h:div>-	il confronto tra il RONA e il WACC supera il 38% (<corsivo>cfr</corsivo>. Tab. 32);</h:div><h:div>-	il rapporto ricavi – <corsivo>cost plus</corsivo> è sempre superiore al 45% e giunge fino al 79% nello scenario più rigido;</h:div><h:div>-	il <corsivo>mark-up</corsivo> di Hera sul costo di approvvigionamento del calore ha superato il 200% nel 2022.</h:div><h:div>Tali valori e proporzioni rendono attendibili, ad avviso del Collegio, le conclusioni dell’Autorità.</h:div><h:div>13. –	Con il terzo motivo di ricorso, Hera ha censurato la quantificazione della sanzione irrogata perché non sarebbero state adeguatamente valorizzate alcune circostanze attenuanti, tra cui <corsivo>(i)</corsivo> le quattro iniziative adottate nel 2022 per mitigare gli effetti della violazione e in particolare l’introduzione della tariffa GEO, <corsivo>(ii)</corsivo> il fatto che la realizzazione della condotta asseritamente illecita di Hera è stata favorita, facilitata e in ogni caso autorizzata dal Comune di Ferrara e <corsivo>(iii)</corsivo> la circostanza che la vicenda oggetto di causa si inserisce in un peculiare contesto di mercato caratterizzato dalla presenza di prassi tariffarie ampiamente consolidate.</h:div><h:div>13.1. –	<corsivo>In primis</corsivo>, evidenzia il Collegio che le circostanze evidenziate dalla ricorrente sono state, invero, valorizzate dall’Autorità nell’irrogazione della sanzione mediante l’applicazione di una riduzione del 10% sulla sanzione finale.</h:div><h:div>Nel provvedimento si legge, infatti, che “<corsivo>Hera ha messo spontaneamente in atto misure di riduzione dei prezzi all’inizio del 2022 e un potenziamento del proprio Bonus Teleriscaldamento che possono essere considerate misure volte a mitigare gli effetti della violazione. In ragione di tali interventi, si decrementa l’importo della sanzione base del 10%</corsivo>” (§. 429).</h:div><h:div>Il motivo di doglianza è, pertanto, per ciò solo infondato.</h:div><h:div>13.2. –	In ogni caso, deve richiamarsi l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità nella determinazione del <corsivo>quantum</corsivo> sanzionatorio. </h:div><h:div>Una discrezionalità che, nel caso di specie, non appare essere stata esercitata in modo sproporzionato, pur considerando le circostanze evidenziate dalla ricorrente.</h:div><h:div>Nessun effetto esimente può essere, in particolare, riconosciuto al ruolo ricoperto dal Comune di Ferrara nella conclusione dell’<corsivo>Addendum</corsivo> del 2022, perché tale accordo è stato comunque l’esito di una negoziazione “sbilanciata” a favore di Hera, nella quale essa ha esercitato il suo potere di mercato per imprimere una forte pressione sul Comune per ottenere i vantaggi correlati (<corsivo>cfr</corsivo>. § 307-308 Provvedimento).</h:div><h:div>Quanto alla tariffa GEO, la stessa ha, sì, portato un beneficio immediato ai consumatori, ma la sua concessione ha comunque consentito a Hera di ottenere rilevanti benefici sul fronte della durata della concessione e sulla riduzione del canone.</h:div><h:div>Peraltro, nonostante la riduzione dei ricavi di Hera e, quindi, dei costi per i consumatori nel 2022 apportata dall’Addendum, nel 2022 è emerso comunque un eccesso di oltre il 40% dei ricavi sul cost-plus.</h:div><h:div>Non appare, quindi, irragionevole che l’Autorità non abbia incrementato la percentuale di riduzione oltre il 10% alla luce delle predette circostanze.</h:div><h:div>L’asserita esiguità di tale riduzione si scontra, peraltro, con la riconosciuta “gravità” dei fatti sanzionati e con l’esigenza di conservare una certa effettività della sanzione.</h:div><h:div>13.3. –	Da ultimo, si osserva che l’Autorità ha dettagliatamente motivato sia i presupposti che i criteri di quantificazione della sanzione, in applicazione delle Linee Guida di cui alla delibera dell’Autorità n. 25152 del 22 ottobre 2014 e in conformità dell’art. 15, comma 1, della legge n. 287 del 1990.</h:div><h:div>Con riguardo alla proporzionalità dell’importo della sanzione, deve considerarsi che essa è inferiore a euro 2 milioni, a fronte dell’importo di 29,4 milioni di euro del fatturato di Hera nel mercato rilevante, nonché a fronte di un rilevantissimo fatturato consolidato di gruppo pari a circa 15 miliardi di euro.</h:div><h:div>14. –	In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>15. –	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, a rifondere le spese di lite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e a Castello società cooperativa edificatrice a r.l., quantificate in un importo pari a euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA se dovute per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alberto Ugo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>