<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250196220251108005940950" descrizione="" gruppo="20250196220251108005940950" modifica="19/11/2025 13:04:38" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01962"/><fascicolo anno="2025" n="20704"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250196220251108005940950.xml</file><wordfile>20250196220251108005940950.docm</wordfile><ricorso NRG="202501962">202501962\202501962.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\812 Marco Bignami\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marco Bignami</firma><data>17/11/2025 18:58:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Achille Sinatra</firma><data>08/11/2025 01:10:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Bignami,	Presidente</h:div><h:div>Achille Sinatra,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesca Mariani,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,</h:div><h:div/><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- Della “Comunicazione di esclusione” del 27 gennaio 2025, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale SO.G.I.N. S.p.a. ha comunicato ad ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. la propria esclusione dalla Procedura aperta “per l’affidamento del Servizio per il Sistema Informativo Human Resource Management del Gruppo Sogin S.p.A.” CIG: B3663535A5;</h:div><h:div>- Del verbale denominato “C0298S24_Graduatoria” sottoscritta dal RUP in data 27 gennaio 2025;</h:div><h:div>- solo ove occorrer possa, e cioè solo nel caso in cui si debba interpretare necessariamente nel senso di determinare l’esclusione del ricorrente: dell’art. 3 del Disciplinare di gara laddove Sogin S.p.a. ha quantificato il costo della manodopera, dell’art. 10, comma 4, lett. d) del Disciplinare di gara laddove dispone che l’operatore economico debba indicare nella busta C “risposta economica” i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza a pena di esclusione dalla gara;</h:div><h:div>- Ove occorrer possa, del modello di offerta economica, nella parte in cui prevede l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza;</h:div><h:div>- della proposta/provvedimento di aggiudicazione, laddove intervenuto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione delle società ricorrenti e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio;</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DATA MANAGEMENT S.R.L. il 21\2\2025: </h:div><h:div>del provvedimento di esclusione in data 27.01.2025 dalla gara indetta da Sogin S.p.A. "per l'affidamento del Servizio per il Sistema Informativo Human Resource Management del Gruppo Sogin", nella parte in cui  la società ADP non è stata esclusa per carenza di iscrzione all'albo dei consulenti del lavoro</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. il 6\6\2025: </h:div><h:div>per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,</h:div><h:div>- del Provvedimento del 24 aprile 2025 – comunicato in pari data ad ADP Outsourcing Italia S.R.L. – con il quale Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni S.p.A. – SO.G.I.N. S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della Procedura aperta “per l’affidamento del Servizio per il Sistema Informativo Human Resource Management del Gruppo Sogin S.p.A.” CIG: B3663535A5, in favore dell’RTI Data Management S.R.L./IN STAFF S.R.L;</h:div><h:div>- della Comunicazione di non aggiudicazione trasmessa ad ADP Outsourcing Italia S.R.L. in data 24 aprile 2025;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione delle società ricorrenti e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio.</h:div><h:div>e per la declaratoria di inefficacia,</h:div><h:div>ai sensi dell’art. 121, co. 1, lett. c) o dell’art. 122 c.p.a., del contratto eventualmente medio tempore stipulato dall’Amministrazione resistente, in esito alla procedura di gara, con l’aggiudicatario RTI Data Management S.R.L./IN STAFF S.R.L;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>dell’Amministrazione alla stipulazione del contratto (o al subentro nel contratto già stipulato e nella relativa esecuzione) con la società ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L., secondo l’offerta da questa presentata, nonché per la condanna, in via subordinata dell’Amministrazione alla riedizione integrale della procedura di gara.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DATA MANAGEMENT S.R.L. il 13\6\2025 : </h:div><h:div>del provvedimento di esclusione in data 27.1.2025 della società ADP Outsorcing Italia S.r.l. dalla gara indetta da Sogin S.p.A. "per l'affidamento del Servizio per il Sistema Informativo Human Resource Management del Gruppo Sogin", nonché atti preordinati e connessi, nella parte in cui la stessa ADP non è stata esclusa per mancato possesso del requisito speciale legale di qualificazione dell'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Adp Outsourcing Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B3663535A5, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco D'Amora, Simona Barchiesi, Francesco Oliverio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni - So.G.I.N. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Data Management S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giovanni Corbyons, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44, come da procura in atti; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Data Management S.r.l. e di Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni - So.G.I.N. S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con ricorso notificato e depositato il 7 febbraio 2025 ADP Outsourcing Italia s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la comunicazione di esclusione del 27 gennaio 2025, emessa a suo carico da SO.G.I.N. S.p.a. in relazione alla procedura aperta “per l’affidamento del Servizio per il Sistema Informativo Human Resource Management del Gruppo Sogin S.p.A. CIG: B3663535A5, cui l’odierna ricorrente aveva partecipato classificandosi, inizialmente, al primo posto in graduatoria con uno scarto di 8,126 punti sull’impresa seconda classificata.</h:div><h:div>2. – La ricorrente espone che con “Decisione di contrarre” n. C0298S24 del 13 settembre 2024 e successivo Bando di gara pubblicato in data 14 ottobre 2024, la Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni S.p.A. – SO.G.I.N. S.p.A. ha indetto  una procedura di gara per l’affidamento del “servizio per il sistema informativo human resource management del gruppo SOGIN s.p.a.” ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come disciplinato dall’art. 108 Codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>La durata dell’appalto era fissata in trentasei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori trentasei mesi, mentre l’importo complessivo dell’appalto veniva determinato in € 4.535.750,00, e alla procedura aperta hanno partecipato alla procedura gli operatori  Team System S.p.A., e il RTI composto da Data Management S.r.l. e In Staff S.r.l.</h:div><h:div>3. – L’esclusione impugnata dalla ricorrente è stata pronunziata dalla Commissione di gara in quanto l’offerta economica della medesima &lt;&lt;non riporta i costi della manodopera e i costi aziendali interni per la sicurezza, in violazione dell’art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, secondo cui “nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”&gt;&gt;.</h:div><h:div>Ne è derivata la collocazione al primo posto in graduatoria di RTI di cui era mandataria Data Management.</h:div><h:div>4. – Il ricorso introduttivo di ADP è affidato alle seguenti censure.</h:div><h:div>1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>Se è vero che art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici prevede che nell'offerta economica l'operatore debba indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ciò, tuttavia, non è necessario –per espressa dizione della norma appena richiamata, per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale.</h:div><h:div>E quello oggetto dell’appalto da assegnare nella circostanza sarebbe proprio un servizio di natura intellettuale, così che esso dovrebbe rientrare nell’eccezione alla regola che impone la necessaria indicazione dei costi della manodopera.</h:div><h:div>2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>La Decisione di contrarre, adottata da SO.G.I.N. in data 13 settembre 2024, aveva espressamente affermato che “VISTO quanto previsto dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, SO.G.I.N. S.p.A. non ritiene sussistano i presupposti per l’inserimento di clausole sociali, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.”</h:div><h:div>Pertanto, la clausola del Disciplinare di gara di cui all’art. 10, punto 4, lett. d), nella parte in cui dispone l’esclusione degli operatori economici che non hanno espressamente indicato nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza, si porrebbe in contrasto con quanto espressamente previsto nella Decisione a contrarre e sarebbe pertanto illegittima. </h:div><h:div>5. – Costituitasi in resistenza, la controinteressata Data Management ha proposto ricorso incidentale c.d. paralizzante, ossia volto all’esclusione della ricorrente principale, notificato il 21 febbraio 2025, che consta di due motivi.</h:div><h:div>1) Violazione art. 1 comma 1 della legge n. 12/1979.</h:div><h:div>Considerato che l’art. 1, comma 1, legge n. 12/1979 riserva all'ambito esclusivo della professione di consulente del lavoro “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro” (art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979). Da tale riserva sono eccettuate solo le “operazioni di calcolo e stampa relativi agli adempimenti di cui al primo comma”, nonché “l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie”, ADP, che non possiede la qualifica di consulente del lavoro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.</h:div><h:div>La suddetta disposizione di rango primario, infatti, avrebbe efficacia di eterointegrazione automatica del bando di gara.</h:div><h:div>2) Illegittimità per applicazione di atto illegittimo (chiarimenti e/o la lex specialis di gara se interpretata nel senso dei chiarimenti) per violazione dell’art. 1, comma 1, l. 12/1979.</h:div><h:div>La norma citata nel primo motivo incidentale sarebbe stata violata altresì dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante ai partecipanti, là dove (chiarimenti 4.14 e 13) SO.G.I.N. aveva precisato che per l’esecuzione delle attività riservate ex lege n. 12/1979 gli operatori avrebbero potuto avvalersi del subappalto: si tratterebbe infatti di un requisito strettamente personale di idoneità professionale (iscrizione all’albo), la cui mancanza non sarebbe colmabile con il ricorso al subappalto.</h:div><h:div>6. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 maggio 2025 e depositato il successivo 6 giugno, ADP ha proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara a Data Management le seguenti censure.</h:div><h:div>1) Illegittimità derivata.</h:div><h:div>2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del Disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta. </h:div><h:div>Al punto 4 dell’art. 8 del disciplinare di gara la stazione appaltante aveva richiesto, tra i requisiti di ordine speciale che i concorrenti avrebbero dovuto possedere a pena di esclusione, talune certificazioni relative alla qualità dei servizi offerti, tra cui anche la “Certificazione Data Center TIER III.” </h:div><h:div>Il punto 5 dell’art. 8 del Disciplinare prevedeva poi che “Saranno ammessi alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti che alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, siano in possesso dei requisiti riportati nei successivi commi del presente articolo”, annoverando tra di esse anche la Certificazione Data Center TIER III.</h:div><h:div>Di tale certificazione non sarebbe stato in possesso l’aggiudicatario RTI Data Management, il quale sul punto in contestazione ha potuto depositare a corredo della propria offerta una certificazione riconducibile alla Società Stack Emea – Italy S.r.l., e non alla controinteressata, neppure tramite avvalimento.</h:div><h:div>Peraltro, anche in caso di prestito del requisito, la partecipazione della controinteressata sarebbe stata, sotto tale profilo, egualmente viziata, in quanto, secondo la tesi della ricorrente:</h:div><h:div>- la certificazione prodotta era valida dal 24 luglio 2021 e sino al 26 luglio 2024, e dunque risultava scaduta al momento della partecipazione alla gara;</h:div><h:div>- l’art. 8 punto 6 del Disciplinare imponeva il possesso di tale certificazione a tutti i partecipanti al RTI.</h:div><h:div>3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta. </h:div><h:div>A seguito di accesso agli atti la ricorrente ha ottenuto copia della “risposta tecnica” e della “risposta economica” presentate dall’RTI controinteressato, rilevando che ambedue le offerte avrebbero riportato la sola firma del legale rappresentante di IN STAFF.</h:div><h:div>Tanto comporterebbe l’esclusione del RTI.</h:div><h:div>4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere ed illogicità manifesta. </h:div><h:div>L’art. 68 del d.lgs. 36/2023 prevede che: “È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.”</h:div><h:div>Il RTI controinteressato avrebbe trasmesso una dichiarazione in cui richiama una disciplina normativa (il d.lgs. 50/2016) e alcuni istituti (RTI Verticale) ormai abrogati così che la dichiarazione dovrebbe intendersi come non presentata ovvero come non conforme a quella espressamente richiesta dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>7. – Con motivi aggiunti al ricorso incidentale, notificati il 13 giugno 2025, Data Management ha ulteriormente dedotto a carico della ricorrente, anche in relazione all’aggiudicazione, le medesime censure incidentali precedentemente svolte.</h:div><h:div>8. – Si è costituita in resistenza anche SO.G.I.N. S.p.a., che, nell’eccepire l’infondatezza dell’avversa impugnazione, ha tra l’altro dedotto che in sede di chiarimenti (n. 4.10 dell’8 novembre 2024) la stessa stazione appaltante aveva indicato ai concorrenti che “In alternativa alla certificazione Tier III, possiamo accettare la dichiarazione del Cloud Provider che garantisca gli stessi livelli di servizio e sicurezza e le caratteristiche tipiche di un servizio basato su un data center certificato Tier II…”; ed i chiarimenti, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara, formavano parte integrante e sostanziale del medesimo.</h:div><h:div>9. – Con ordinanza n. 3316\2025 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.</h:div><h:div>10. – Il ricorso, a seguito dello scambio di memorie previsto dall’art. 73 c.p.a., è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.</h:div><h:div>11. – Il Collegio ritiene di dovere esaminare in via prioritaria l’impugnazione principale (ricorso e relativi motivi aggiunti) rispetto a quella incidentale, in quanto l’eventuale reiezione della prima comporterebbe, per evidenti ragioni di economia processuale, l’improcedibilità della seconda per sopravvenuto difetto di interesse al suo esame nel merito, atteso che, in quella evenienza, risulterebbe soddisfatto l’interesse della controinteressata a permanere nella condizione di aggiudicataria, e non muterebbe la condizione di esclusa della ricorrente principale.</h:div><h:div>Ciò alla luce della oramai predominante impostazione giurisprudenziale per cui l’accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove “il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale”.</h:div><h:div>Si tratta di orientamento (già percorso anche da questa Sezione: si vedano ad esempio le sentenze n. 10374\2023 e n. 2546\2025) derivante dalla applicazione di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza 5 settembre 2019 (causa C-333/18), per cui “L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”.</h:div><h:div>12. – Tanto premesso, il ricorso e i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento; la loro infondatezza esime il Collegio dal delibare in questa sede la questione della possibile tardività dell’impugnazione adombrata in fase cautelare. </h:div><h:div>Il primo motivo introduttivo non può trovare condivisione.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene, con il mezzo in esame, che essa avrebbe dovuto considerarsi esentata dal declinare i costi della manodopera e i costi aziendali interni per la sicurezza, in ritenuta violazione dell’art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>Essa ricorda, a questo fine, che, per affermare la natura intellettuale di una prestazione occorre che la stessa presenti un carattere prevalentemente professionale (e quindi personale), tenuto conto che ciò che distingue la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione; occorrendo – al contrario – che risulti configurabile la necessità di un patrimonio di cognizioni professionali specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate.</h:div><h:div>La ricorrente richiama, quindi, la giurisprudenza per cui i servizi di natura intellettuale sono quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio” (Consiglio di Stato, Sent. del 21 maggio 2024 n. 4502).</h:div><h:div>La ricorrente sostiene, quindi, che il servizio in questione rientrerebbe nel novero di quelli, per così dire, esentati dalla declinazione dei suddetti oneri in gara, in quanto richiederebbe una specifica e qualificata prestazione professionale, comporterebbe una personalizzazione in favore del cliente e non vi sarebbero attività standardizzate e ripetitive.</h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>La legge di gara descriveva l’oggetto del contratto d’appalto come segue.</h:div><h:div>Il punto 5.1.1 del bando si limitava a indicare, a questo fine, trattarsi di “Servizi di programmazione di software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane”.</h:div><h:div>Assai più esplicativa e dettagliata è, invece, la parte della legge di gara denominata “Specifica tecnica - sistema informativo human resource management” prodotta dalla stessa ricorrente, la quale (per quanto qui rileva), al punto 5 (“Oggetto del servizio”) – punto 5.2 (“Elenco dei beni\servizi richiesti”), prevede che “I servizi richiesti da Sogin sono i seguenti: La base dati del sistema utilizzato nel servizio dovrà essere funzionalmente unica; Outsourcing di un Servizio per il Calcolo delle Retribuzioni, Presenze, Note Spese, Trasferte e Timesheet per le risorse umane del Gruppo Sogin con una o più referenti Sogin a supporto dell’attività; Sistema informatico per la Gestione delle Risorse Umane on Cloud; Progettazione e realizzazione della fase di Personalizzazione e messa in esercizio del sistema; Manutenzione Evolutiva per Sistema informatico per la Gestione delle Risorse Umane on Cloud; Formazione agli utenti durante la fase di implementazione e messa in esercizio del sistema.”</h:div><h:div>Di seguito, la medesima norma della legge di gara precisa che “Allo scopo di poter dimensionare la consistenza della fornitura, si considererà la produzione di 1.300 cedolini mensili a livello di Gruppo Sogin. Tale numero è indicativo della consistenza e non è da considerarsi vincolante per il Gruppo Sogin. Il numero mensile di cedolini elaborati dal Gruppo Sogin potrebbe subire variazioni sia in aumento che in diminuzione. Attualmente il Gruppo Sogin produce mediamente 1.150 cedolini al mese.”</h:div><h:div>Tale disposizione rivela, in modo univoco, la mancanza di “prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse”, in quanto rende palese la natura seriale e non personale del servizio in questione.</h:div><h:div>Ancora più indicativa in questo senso è la disposizione del successivo paragrafo 5.6.1 (“Requisiti del software”), per cui “Con l’intento di ottimizzare l’intero processo della gestione del personale, il Gruppo Sogin ha individuato in una “soluzione integrata” l’architettura applicativa più adatta alle proprie esigenze. Si ritiene infatti che un’architettura di questo tipo possa garantire all’Azienda una serie di vantaggi sia di tipo funzionale che economico. Una soluzione integrata di mercato è tipicamente caratterizzata da una maggiore ricchezza funzionale rispetto ad una soluzione ’ad-hoc’, e quindi si ritiene offra maggiori garanzie di poter rispondere anche in futuro ai requisiti della Società, che tendono ad evolversi nel tempo.”</h:div><h:div>L’oggetto del contratto d’appalto, quindi, era costituito non già da un’opera dell’ingegno originale e, per l’appunto ideata “ad hoc” (così si esprime in senso escludente la su riportata clausola della legge di gara) per la committente; bensì da un prodotto reperibile sul mercato, sebbene flessibile e adattabile, anche nel tempo (in caso di mutamenti futuri delle esigenze di Sogin) alle necessità della stazione appaltante.</h:div><h:div>Tale flessibilità, anzi, è valorizzata dalla legge di gara nel senso della sua natura dirimente, proprio perché rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Peraltro, se si ha riguardo non più alla fase dell’ideazione del software da acquistarsi da parte della committente, bensì dell’aspetto legato alla concreta esecuzione del servizio nel triennio (e dunque, in definitiva: ove si abbia riguardo alla quotidiana applicazione del prodotto medesimo, non meno rilevante che la sua originaria ideazione) quanto sopra esposto circa la consistenza delle prestazioni richieste all’appaltatore attesta, senza possibilità di equivoco, che Sogein non ha ritenuto di reperire sul mercato una prestazione professionale, bensì un sistema che assicurasse operazioni ripetute e standardizzate (sebbene ripartite per sotto-insiemi di lavorazioni, a seconda della necessità del momento) replicabili in un numero –se non tendenzialmente infinito- quanto meno programmabile.</h:div><h:div>D’altronde, la stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Consiglio di Stato sez. V, 21/05/2024, n.4502), se letta nella sua interezza, rammenta che, per qualificare come “personale” una data prestazione appaltata ai fini dell’esclusione dell’obbligo di indicare separatamente dagli altri costi gli oneri di sicurezza, è “ … alle concrete modalità di erogazione del servizio e alla sua natura che deve riguardarsi ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, al fine di determinarne la riconducibilità a servizi di natura intellettuale e, di conseguenza, l'esenzione dal suddetto obbligo di specifica e separata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale: il che va escluso nella fattispecie in esame in cui l'oggetto dell'appalto ricomprende prestazioni operative riconducibili ad una articolata organizzazione aziendale e imprenditoriale, nella quale difetta la prevalenza dell'elemento professionale e, dunque, personale delle attività rese (cfr. Cons. Stato, V, 4680/2020 cit.; Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051).”</h:div><h:div>Ed invero, per la medesima pronunzia “…  non può, pertanto, essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che "ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali" o che "non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate".</h:div><h:div>La serialità delle lavorazioni in presenza di necessità ripetute nel tempo è invece –alla luce di quanto su esposto- quanto ricercato dalla stazione appaltante nel caso di specie.</h:div><h:div>Il motivo, in definitiva, va respinto.</h:div><h:div>13. – Neppure il secondo motivo, rivolto contro il Disciplinare di gara che all’art. 10, punto 4, lett. d) prevedeva la comminatoria di esclusione in cui è incorsa la ricorrente, può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Ed invero, premesso quanto esposto nell’esame del primo mezzo, che esclude la natura intellettuale e personale della prestazione, non può rilevare in senso favorevole alla ricorrente che nella “Decisione di contrarre” la stazione appaltante avesse affermato: “VISTO quanto previsto dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, SO.G.I.N. S.p.A. non ritiene sussistano i presupposti per l’inserimento di clausole sociali, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale”.</h:div><h:div>Come affermato –condivisibilmente- dal Giudice d’appello, infatti, l’art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: «Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale». La disposizione è oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta. La legge ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo. L’omessa indicazione degli stessi comporta, dunque, la necessaria esclusione dell’offerta medesima.</h:div><h:div>Per tale ragione, l’estromissione dalla procedura riguardante l’accertata non congruità dei costi della sicurezza (e dunque, a fortiori, la loro mancata indicazione) è una causa di esclusione imposta ex lege;  non ha alcuna necessità di essere specificamente ripetuta nella legge di gara; non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato n. 4896/2025).</h:div><h:div>Peraltro, il riferimento ad una pretesa “natura personale” dell’appalto della decisione a contrarre alla clausola sociale di cui all’art. 57 comma 1 del nuovo Codice dei contratti non rimanda alla possibile esenzione dall’indicazione dei costi della sicurezza, bensì (come fatto palese dalla lettera del provvedimento) alle clausole tipicamente volte a garantire la continuità occupazionale degli addetti già impiegati nella precedente commessa, con la necessaria accortezza che esse devono “a)  garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b)  garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11”.</h:div><h:div>Anche il secondo mezzo, pertanto, deve trovare reiezione.</h:div><h:div>14. – Il Collegio ritiene adesso di dovere scrutinare i motivi aggiunti al ricorso introduttivo, proposti avverso l’aggiudicazione alla controinteressata, in quanto, con la reiezione dei motivi proposti da ADP avverso la propria esclusione, non può dirsi venuta meno la legittimazione processuale di quest’ultima in relazione all’interesse strumentale alla possibile riedizione della gara in caso di esclusione della controinteressata, cui tendono, per l’appunto, i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale.</h:div><h:div>Assume in questo senso valore dirimente la circostanza per cui, sebbene l’impugnazione avverso l’esclusione della ricorrente principale sia stata –come sopra- respinta, la condizione di esclusa di tale impresa non è (ancora) definitiva, almeno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (sul punto, ancora Corte di giustizia UE, sentenza del 5 settembre 2019 pronunziata nella C-333\18).</h:div><h:div>Diverso sarebbe stato se la detta esclusione fosse stata scrutinata, nella sua legittimità, in altro e precedente giudizio, e fosse già coperta da giudicato; oppure se l’interessata avesse omesso di impugnarla, così da determinarne il consolidamento. </h:div><h:div>15. – Tanto detto, neppure i motivi aggiunti al ricorso principale meritano accoglimento.</h:div><h:div>Il primo motivo aggiunto, che invoca l’illegittimità derivata da quella (asserita) dell’esclusione della ricorrente principale, è infondato per la dirimente ragione che tale esclusione si è rivelata (come dal precedente capo motivazione) legittima.</h:div><h:div>16. - Il secondo motivo aggiunto evidenzia che il punto 5 dell’art. 8 del Disciplinare prevedeva che “Saranno ammessi alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti che alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, siano in possesso dei requisiti riportati nei successivi commi del presente articolo”, annoverando tra di esse anche la Certificazione Data Center TIER III: di tale certificazione non sarebbe stata in possesso la controinteressata, che pertanto avrebbe dovuto essere esclusa.</h:div><h:div>Neppure tale motivo merita accoglimento.</h:div><h:div>Sul punto la controinteressata, nelle sue difese, sostiene, innanzitutto, come a una siffatta carenza certificativa non corrispondesse necessariamente l’esclusione del concorrente che fosse privo della Certificazione Data Center TIER III.</h:div><h:div>Ciò in quanto, a seguito di un quesito sul punto, la stazione appaltante, mediante il chiarimento 4.10 dell’8 novembre 2024, aveva opinato che “In alternativa alla certificazione Tier III, possiamo accettare la dichiarazione del Cloud Provider che garantisca gli stessi livelli di servizio e sicurezza e le caratteristiche tipiche di un servizio basato su un data center certificato Tier II…”.</h:div><h:div>Di eguale tenore era poi stata la risposta a specifico quesito secondo cui, testualmente, “9.2 Riguardo il possesso della certificazione Tier III Sogin ha già risposto ad altre domande sull’argomento che, in caso di infrastruttura Cloud, è possibile da parte del partecipante presentare una semplice dichiarazione del Cloud Provider nella quale si garantiscano gli stessi livelli di servizio e sicurezza e le caratteristiche tipiche di un un servizio basato su un data center certificato Tier III, ovvero: alta disponibilità e affidabilità dei servizi IT. L’esistenza di misure di sicurezza come la ridondanza N+1, che significa che ogni componente critico ha almeno un backup per garantire la continuità operativa anche in caso di guasti. Servizio garantito con un uptime del 99,982% e presenza di molteplici percorsi di distribuzione dell’energia indipendenti.”</h:div><h:div>In altri termini, a tenore delle risposte ai due quesiti su rassegnati, il data center utilizzato dall’aggiudicatario non avrebbe dovuto necessariamente essere dotato della certificazione Tier III, in quanto esistevano soluzioni equivalenti (ossia: che garantissero le medesime prestazioni sotto i profili indicati nella risposta) e ritenute di eguale utilità dalla committente.</h:div><h:div>Le resistenti evidenziano, peraltro , la incontestata circostanza per cui  la ricorrente stessa non era in possesso della certificazione Tier III per il proprio data center.</h:div><h:div>Tale circostanza, a parere del Collegio, ha carattere dirimente, in quanto rende inammissibile il motivo in esame.</h:div><h:div>Come già condivisibilmente affermato dal Tribunale (sentenza n. 18093/2025 ), “Alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve, invero, considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe, in primo luogo, l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (in tal senso, su un caso analogo v. Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.</h:div><h:div>E’ questo il caso che ricorre nella fattispecie in esame, in quanto, nella “Busta A – documentazione amministrativa” presentata in gara da ADP (doc. 6 versato in giudizio dalla stazione appaltante il 20 febbraio 2025) non è dato di rinvenire la certificazione Tier III di cui al punto 8.5 del Disciplinare di gara, né è dato di rinvenire un contratto di avvalimento di tale requisito professionale; mentre la “dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale”  pure contenuta nella medesima busta “A” riporta, a proposito dei requisiti di ordine professionale contemplati dal punto 8 del Disciplinare, unicamente le seguenti dichiarazioni: “1) Il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del disciplinare di gara: a) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. b) Fatturato globale – deve aver realizzato un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibile, non inferiore a due volte l’importo totale posto a base di gara e precisamente pari a € 9.071.500,00” (…) 2) Il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 8 comma 4 del disciplinare di gara:</h:div><h:div>a) CONTRATTO DI PUNTA (…)</h:div><h:div>Nessuna dichiarazione, invece, ai fini di cui al punto 8.5. del Disciplinare, in relazione al possesso della certificazione Tier III, né di un prestito della stessa da parte di operatori terzi; e tanto meno nella medesima busta era presente la certificazione in discorso.</h:div><h:div>Ciò che invece si rinviene nella busta in questione è unicamente una brochure, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ADP, descrittiva dei servizi di un operatore denominato “Equinix Paris Data Centers” con sede in “110 bis avenue General Leclerc Pantin France 93500”.</h:div><h:div>Tale documento, in quanto privo di qualsiasi dichiarazione di carattere negoziale di tale operatore inerente lo specifico appalto (ossia, tale da potersi ricondurre ad uno specifico prestito del requisito a ADP in occasione della gara di cui si tratta) rimane ben lontana non soltanto  da un contratto di avvalimento del requisito, ma anche della “semplice dichiarazione del Cloud Provider nella quale si garantiscano gli stessi livelli di servizio e sicurezza e le caratteristiche tipiche di un servizio basato su un data center certificato Tier III” pur ammessa dalle risposte ai quesiti dei partecipanti alla gara su riportate.</h:div><h:div>Tanto attesta l’assenza del requisito (e dei suoi equivalenti) in capo alla ricorrente ADP, la quale, pertanto, non era ammessa a riferire censure di eguale contenuto verso altri partecipanti che si trovassero nella medesima situazione.</h:div><h:div>17. – Il terzo motivo aggiunto verte sulla asserita mancanza di sottoscrizione della “risposta tecnica” e della “risposta economica” presentate dall’RTI controinteressato da parte del legale rappresentante di una delle raggruppate, che recherebbero la sola sottoscrizione del legale rappresentante di IN STAFF.</h:div><h:div>Tale doglianza, secondo le difese della controinteressata, sarebbe infondata in punto di fatto, come attesterebbero i documenti 11-bis, 12, 12-bis, 13, 13-bis, 14 e 14-bis depositati dalla stessa, da cui emergerebbe che tutti i documenti costituenti l’offerta sono stati debitamente firmati sia mediante l’utilizzo del formato elettronico Pades che di quello Cades, dai rappresentanti delle due componenti del RTI, Data Management e In Staff.</h:div><h:div>Per vero, da detti documenti risulta che il certificato di firma elettronica qualificata del legale rappresentante di Data Management sig. Mauro Fiorilli alla data del 29 novembre 2024 (giorno di presentazione dell’offerta) era scaduto.</h:div><h:div>Tanto, ai sensi dell’art. 24 comma 4-bis del d.lgs. n. 82\2005, avrebbe reso la sottoscrizione come non apposta.</h:div><h:div>Tuttavia, dai documenti 21 e 22 prodotti in giudizio il 13 giugno 2025 dalla stazione appaltante emerge che proprio in data 29 novembre 2024 i certificati di firma della sottoscrizione del sig. Mauro Fiorilli apposta ai suddetti documenti risultavano validi.</h:div><h:div>Non vi era, pertanto, ragione alcuna di esclusione del RTI per le ragioni espresse nel motivo in esame.</h:div><h:div>Peraltro, ove non si volesse dare prevalenza a quanto risulta dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, la censura si rivelerebbe egualmente infondata in punto di diritto, in quanto la mancata sottoscrizione di uno dei due rappresentanti legali delle raggruppate risulta essere elemento emendabile mediante soccorso istruttorio, e dunque non prevista a pena di esclusione dalla legge di gara, che, all’art. 11 del Disciplinare  prevede che “In applicazione di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di cui al precedente art. 10 possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente”.</h:div><h:div>La sottoscrizione di uno dei due firmatari, specie in presenza della sottoscrizione dell’altro, non può infatti essere sussunta nel divieto di soccorso istruttorio relativo agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica di cui al medesimo art. 101 su citato: non risultano, infatti, nel caso in esame, modifiche di elementi essenziali delle offerte tecnica ed economica sotto il profilo della strutturazione delle medesime.</h:div><h:div>Risulta infatti condivisibile l’impostazione della giurisprudenza che afferma (T.A.R. Toscana Sez. III, 17/07/2025, n. 1397) che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell'offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale.</h:div><h:div>Peraltro, non risulta qui applicabile l’impostazione più rigorosa, pure fatta propria da questo TAR (sezione IV ter, sentenza 14/07/2025, n. 13829), la quale riguarda fattispecie nella quale in parte non risultavano trasmessi alla stazione appaltante i file in formato PDF contenenti le offerte, ed in parte la sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente non era stata apposta: fattispecie, dunque, che presenta rilevanti differenze con la presente, in cui è incontestata la avvenuta trasmissione dei documenti componenti le offerte tecnica ed economica della aggiudicataria, sui quali la firma è stata materialmente apposta da entrambi i legali rappresentanti delle raggruppate, anche se una di esse potrebbe essere stata assistita da certificato  scaduto: ma non per quanto risultava ai controlli della stazione appaltante.</h:div><h:div>18. - E’ infine infondato anche l’ultimo motivo aggiunto, che denunzia la mancata sottoscrizione dell’impegno a costituirsi in RTI da parte di tutti i componenti del costituendo RTI controinteressato.</h:div><h:div>Le sottoscrizioni di entrambi i legali rappresentanti delle imprese interessate figurano –questa volta- infatti sull’atto, prodotto dalla ricorrente al n. 15 dei suoi depositi, e non rileva in senso favorevole alla ricorrente che nel relativo modulo siano contenuti riferimenti al d.lgs. n. 50\2016, in quanto ciò che conta nella circostanza è la reale e seria assunzione dell’impegno da parte delle raggruppande, garantito dalla espressa dizione “Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto, MANDATOCOLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE con rappresentanza all’operatore economico qualificato come capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.</h:div><h:div>19.  – Attesa la reiezione dell’intera impugnazione principale, il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti possono essere dichiarati improcedibili, in quanto il loro eventuale ipotetico accoglimento non muterebbe l’esito della gara, aggiudicata alla controinteressata, posto che l’esclusione della ricorrente ha resistito alle censure dedotte contro di essa.</h:div><h:div>20. – In conclusione, il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti devono essere in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili, mentre il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), in parte respinge e in parte dichiara inammissibili, come da motivazione, il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti; dichiara improcedibili il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di resistente e controinteressata che liquida, forfetariamente, in euro 5.000,00 (cinquemila\00) oltre IVA e CPA per ciascuna di esse.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Achille Sinatra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>