<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250186220250305125440362" descrizione="" gruppo="20250186220250305125440362" modifica="05/03/2025 13:50:16" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01862"/><fascicolo anno="2025" n="01425"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.1Q:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250186220250305125440362.xml</file><wordfile>20250186220250305125440362.docm</wordfile><ricorso NRG="202501862">202501862\202501862.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\796 Orazio Ciliberti\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Dario Aragno</firma><data>05/03/2025 13:39:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Prima Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente</h:div><h:div>Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario</h:div><h:div>Dario Aragno,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: </h:div><h:div>1) il provvedimento del 31 gennaio 2025 con cui l’Autorità nazionale anticorruzione ha proceduto a iscrivere l’annotazione nel casellario informatico riguardante l’odierna ricorrente e concernente la risoluzione contrattuale adottata dalla società S.a.a.p.a.; </h:div><h:div>2) la comunicazione del 30 gennaio 2025 con cui l’A.n.a.c. ha comunicato che, a far data dal giorno successivo, si sarebbe proceduto con l’iscrizione nel casellario a carico della ricorrente; </h:div><h:div>3) il Regolamento A.n.a.c. per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, co. 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, adottato con delibera n. 272 del 20 giugno 2023; </h:div><h:div>4) la segnalazione effettuata da S.a.a.p.a. il 30 dicembre 2024 - sconosciuta negli estremi - con cui la stazione appaltante ha comunicato ad A.n.a.c. l’informazione da iscrivere nel casellario; </h:div><h:div>5) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2025, proposto da </h:div><h:div>C.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B04B14534E, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che la società ricorrente impugna l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 222, co. 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, visibile a far data dal 31 gennaio 2025, della risoluzione del contratto avente ad oggetto i servizi di carattere socio-assistenziale e di global service presso l’ospedale civico “Città di Settimo Torinese” (CIG B04B14534E) disposta dalla Società Assistenza Acuzie e Post Acuzie S.p.A. in liquidazione (S.A.A.P.A.) con determina n. 304 dell’11 ottobre 2024 per profili di illegittimità che attengono sia alla segnalazione della stazione appaltante, che sarebbe stata effettuata violando termini e modalità previste dall’art. 11 del Regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023, sia il medesimo atto regolamentare, nella parte in cui, all’art. 5, intesta alle stazioni appaltanti il compito di alimentare il casellario con notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità degli operatori economici, senza alcun filtro preventivo dell’A.n.a.c. e, soprattutto, all’esito di un’istruttoria unilateralmente compiuta dai committenti, che non contempla alcun contraddittorio con l’operatore segnalato;</h:div><h:div>Ritenuto che appaiano <corsivo>prima facie </corsivo>fondate le censure avverso l’atto regolamentare adottato dall’A.n.a.c., per le ragioni già indicate nell’ordinanza del 19 dicembre 2024, n. 5850, pronunciata da questo Tribunale in accoglimento della domanda cautelare formulata da altro operatore economico in seno al ricorso rg n. 12978/2024 proposto avverso l’iscrizione nel casellario avvenuta con le medesime modalità in questa sede contestate;</h:div><h:div>Rinvenuto il <corsivo>periculum in mora</corsivo> nell’attualità del danno inferto dall’annotazione all’immagine della ricorrente e nel correlato aggravio che la stessa subisce nella partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, sospendendo, <corsivo>in parte qua</corsivo>, il regolamento adottato con delibera dell’Autorità n. 272 del 20 giugno 2023 e<corsivo>
				</corsivo>l’atto applicativo impugnato, e ordinando l’oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito;</h:div><h:div>Ritenuto di rinviare la discussione del merito all’udienza pubblica del 15 luglio 2025;</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano giusti motivi, connessi alla complessità della vicenda, per compensare integralmente le spese della presente fase tra le parti. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati, con conseguente oscuramento dell’annotazione fino alla decisione di merito.</h:div><h:div>Rinvia la discussione del merito all’udienza pubblica del 15 luglio 2025.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lombardi Luca</h:div><h:div>Dario Aragno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>