<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250178620250710113731688" descrizione="Silenzio condono danno ritardo infondato" gruppo="20250178620250710113731688" modifica="14/07/2025 10:35:20" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Anna Di Battista" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01786"/><fascicolo anno="2025" n="13876"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4T:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250178620250710113731688.xml</file><wordfile>20250178620250710113731688.docm</wordfile><ricorso NRG="202501786">202501786\202501786.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\828 Rita Tricarico\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Rita Tricarico</firma><data>11/07/2025 18:20:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentino Battiloro</firma><data>11/07/2025 09:46:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Ter)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rita Tricarico,	Presidente</h:div><h:div>Valerio Bello,	Referendario</h:div><h:div>Valentino Battiloro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio serbato in riferimento al rilascio del titolo edilizio in sanatoria conseguente alla domanda di condono edilizio n. 0/14290/1, già presentata in data 15 febbraio 1995, oggetto di richiesta di procedura semplificata avanzata in data 6 settembre 2021, protocollata con il n. QI 2021/153803 – in riferimento al nuovo termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di deposito della sentenza n. 6419 di codesto Tribunale, pubblicata il 3 aprile 2024, con la quale veniva annullata la determinazione dirigenziale di rigetto della menzionata domanda di condono n. 0/14290/1, nonché alla successiva richiesta di conclusione del procedimento notificata in data 3 maggio 2024 e alla diffida ad adempiere notificata in data 23 settembre 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla richiesta contenuta nella menzionata diffida, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;</h:div><h:div><corsivo>nonché </corsivo><corsivo>per la condanna</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>al risarcimento del danno ingiusto subito a causa del silenzio inadempimento serbato sulla domanda di condono edilizio e al pagamento dell’indennizzo da ritardo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1786 del 2025, proposto da Anna Di Battista e Antonio Fedeli, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sillitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 28;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con sentenza non definitiva n. 8772 del 7 maggio 2025, questa Sezione ha accolto il ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 117 c.p.a. proposto dai ricorrenti avverso l’inerzia serbata dal Comune di Roma Capitale sull’istanza di condono edilizio n. 0/14290/1 e ha disposto la conversione del rito da camerale ad ordinario ai sensi dell’art. 117, co. 6, c.p.a., per la trattazione della domanda di risarcimento dei danni contestualmente proposta, fissando per la relativa discussione l’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.</h:div><h:div>2. In particolare, i ricorrenti sostengono che i ritardi dell’Amministrazione nella definizione del procedimento di condono avrebbero impedito il pieno sfruttamento commerciale del bene immobile di loro proprietà, adibito a circolo sportivo, ed hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni patiti in via equitativa.</h:div><h:div>3. Il Comune di Roma Capitale, già costituito in giudizio, dopo aver sottolineato in premessa che il termine per l’adozione del provvedimento espresso andrebbe computato dal momento dell’adozione della sentenza n. 6419 del 3 aprile 2024 (con la quale questa Sezione aveva annullato l’originario provvedimento di rigetto dell’istanza di condono) e non dal momento della presentazione dell’istanza semplificata del 6 settembre 2021, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità della p.a.</h:div><h:div>4. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 l’azione di condanna è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>5. L’azione <corsivo>ex</corsivo> art. 30, co. 2 e 4, c.p.a. è infondata in quanto, come condivisibilmente rilevato dal resistente Comune, risulta sfornita del necessario supporto probatorio.</h:div><h:div>5.1. Invero, con il ricorso introduttivo non sono stati forniti elementi concreti e documentati a comprova delle condizioni richieste dalla legge per l’accertamento, in capo alla soccombente amministrazione, di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., specie con riferimento all’esistenza di un pregiudizio economico che i ricorrenti avrebbero sofferto a causa del comportamento inerte del Comune (cfr. sul punto Ad. Plen. 20 maggio 2024, n. 12, punto 11.1., secondo cui “<corsivo>Il superamento del termine di conclusione del procedimento non è, ovviamente, mai risarcibile in re ipsa, occorrendo la prova rigorosa di un effettivo danno risarcibile che ne sia «conseguenza immediata e diretta» (art. 1223) e non evitabile (1227 del c.c.)</corsivo>”).</h:div><h:div>I ricorrenti, in particolare, non hanno assolto all’onere della prova in ordine al danno-conseguenza patito, atteso il generico riferimento all’impossibilità di godere pienamente del bene (in realtà tuttora nella loro disponibilità e destinato a circolo sportivo) o di effettuare piani investimento o richiedere finanziamenti (sull’<corsivo>onus probandi </corsivo>in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità civile in capo alla pubblica amministrazione cfr., tra le numerosissime e più recenti pronunce, Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2025, n. 4507, Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4369, Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339, che ribadisce il presupposto che “<corsivo>nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al g.a. il principio dispositivo dell’articolo 2697, primo comma, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento</corsivo>”).</h:div><h:div>Non può inoltre supplirsi a detta carenza probatoria attraverso una generica richiesta di risarcimento del danno in via equitativa. </h:div><h:div>La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha leso una determinata posizione giuridico-soggettiva, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.</h:div><h:div>5.2. Quanto alla la domanda di indennizzo da ritardo mero, disciplinato nei suoi termini generali dall’art. 2 <corsivo>bis</corsivo>, co. 1<corsivo> bis</corsivo> della l. n. 241/1990, deve osservarsi, in proposito, che mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell'amministrazione, nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell'indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>Tuttavia, la possibilità di conseguire l’indennizzo da mero ritardo è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede, al comma 2, che «<corsivo>al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990</corsivo>», richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. L’indennizzo per il danno c.d. da mero ritardo richiede quindi che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7797).</h:div><h:div>Ciò posto, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, anche la domanda di indennizzo da ritardo va respinta, ritenendo il Collegio non sussistere tutti i requisiti e le condizioni fissate dal combinato disposto delle pertinenti previsioni della l. 241/90 e del d.l. n. 69/2013, avuto riguardo, in particolare, alla mancata attivazione del potere sostitutivo nei termini innanzi precisati. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez VII, 23 gennaio 2025, n. 26879; in termini, T.A.R Sicilia, Catania, sez. II, 16/01/2023, n. 128).</h:div><h:div>6. In conclusione, la domanda risarcitoria e quella di indennizzo da ritardo vanno rigettate.</h:div><h:div>7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sulle domande di risarcimento del danno e di indennizzo da ritardo proposte con il ricorso, come in epigrafe proposto, le rigetta.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Valentino Battiloro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>