<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250168920250227213608165" descrizione="" gruppo="20250168920250227213608165" modifica="27/02/2025 21:54:31" stato="2" tipo="24" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Francesca Cassandra" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01689"/><fascicolo anno="2025" n="04990"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250168920250227213608165.xml</file><wordfile>20250168920250227213608165.docm</wordfile><ricorso NRG="202501689">202501689\202501689.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\641 Pietro Morabito\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Christian Corbi</firma><data>27/02/2025 21:54:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pietro Morabito,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dei relativi effetti:</h:div><h:div>- della determinazione n. 1063, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Nettuno in data 13 novembre 2024, avente a oggetto l’approvazione delle graduatorie finali di merito – di cui all’allegato A, per la posizione di “<corsivo>specialisti amministrativi</corsivo>”, e all’allegato B, per la posizione di “<corsivo>specialisti di vigilanza</corsivo>” – in relazione alla “<corsivo>procedura comparativa, per titoli e colloquio, riservata al personale in servizio presso il comune di nettuno, tramite progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del ccnl 16.11.2022, per la copertura di 7 posti in diverse aree e profili professionali</corsivo>”; </h:div><h:div>- i verbali di valutazione e assegnazione del punteggio relativo ai titoli posseduti e di approvazione della graduatoria finale aggiornata oggetto della presente impugnazione; </h:div><h:div>- ogni altro atto preparatorio, ogni ulteriore suo atto istruttorio, consultorio, connesso, conseguente, di attuazione ed esecuzione, compresi tutti gli atti di convocazione dei concorrenti risultati vincitori sulla base della graduatoria impugnata, nonché i contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio limitatamente a quelli di interesse.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2025, proposto da Francesca Cassandra, Giuseppe Terenzio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Daniela Cassandra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Berenice D'Angelo, Vania Iannucci, non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nettuno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 9.1.2025 e depositato in data 3.2.2025, Giuseppe Terenzio e Francesca Cassandra hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Nettuno, quale parte resistente, nonché di Berenice D’Angelo e Vania Iannucci, quest’ultime quali controinteressati, al fine di sentir annullare, previa sospensione dei relativi effetti, gli atti meglio emarginati in epigrafe.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, i ricorrenti articolavano le seguenti doglianze: a) l’erronea valutazione dei titoli dei ricorrenti che avrebbe determinato la mancata attribuzione in loro favore di n. 4 punti per incarichi di specifiche responsabilità (da ciò deriverebbe la disparità di trattamento tra i candidati, la violazione della <corsivo>par condicio</corsivo>, non essendo il Comune munito di discrezionalità in tal senso); b) l’eventuale omesso soccorso istruttorio, laddove il Comune non avesse ritenuto provate le circostanze allegate dai ricorrenti per il conseguimento del punteggio ulteriore; c) la violazione delle regole della procedura concorsuale, in quanto non sarebbe noto il momento in cui la commissione avrebbe valutato i titoli e se tale valutazione, al tempo dei colloqui, riguardasse il punteggio complessivamente assegnato al concorrente (comprensivo quindi del voto del colloquio e di quello dei titoli), ovvero solo quello del colloquio.</h:div><h:div>In data 18 febbraio 2025, si costituiva in giudizio il Comune di Nettuno, contestando la ricostruzione avversaria e instando nell’inammissibilità e comunque nel rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, dato alle parti l’avviso <corsivo>ex</corsivo> art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.</h:div><h:div>2. Ciò posto, il combinato disposto degli artt. 76, comma 4, e 276, comma 2, c.p.c., come interpretati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, impone di prendere le mosse, in via pregiudiziale, dall’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio sollevate da parte resistente. Il Comune di Nettuno ha infatti eccepito che il ricorso collettivo e cumulativo proposto dai ricorrenti sarebbe inammissibile, in quanto difetterebbero i presupposti necessari per procedere in tal senso, ossia l’identità della situazione sostanziale e processuale, nonché l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.</h:div><h:div>3. Per poter vagliare la fondatezza o meno di tale eccezione, appare utile premettere, in chiave fattuale, come il Comune di Nettuno abbia bandito una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata al personale già in servizio presso il predetto Ente, articolata tramite progressioni verticali tra le aree, per la copertura di 7 posti in diverse aree e profili professionali. Di qui la giurisdizione dell’intestato Tribunale.</h:div><h:div>In particolare, dalla disamina degli atti di causa, è emerso che Giuseppe Terenzio risulta aver partecipato alla procedura concorsuale, presentando due diverse e distinte domande: la prima, in riferimento ai posti banditi per i tre posti di “<corsivo>specialista amministrativo</corsivo>”, e la seconda in riferimento all’unico posto bandito per la posizione di “<corsivo>specialisti di vigilanza</corsivo>”.</h:div><h:div>Giuseppe Terenzio si duole, limitando in questa sede le censure alla sola posizione di “<corsivo>specialista amministrativo</corsivo>”, di aver conseguito il minor punteggio complessivo di 76,80 punti, rispetto a quello cui avrebbe, a suo dire, avuto diritto, e pari a 80,80 (cfr. doc. 13 indice di parte ricorrente). In tale ambito, esso si sarebbe quindi collocato al quinto posto, avendo davanti a sé: i tre vincitori (con i seguenti punteggi: il primo 89,90, il secondo 86, il terzo 78,80, Vania Iannucci) e un idoneo non vincitore (con il seguente punteggio: il quarto 77,60).</h:div><h:div>Francesca Cassandra ha invece partecipato alla descritta gara in riferimento all’unico posto bandito in relazione alla posizione di “<corsivo>specialista di vigilanza</corsivo>”, di aver conseguito il minor punteggio complessivo di 75,70 punti, rispetto a quello cui avrebbe, a suo dire, avuto diritto, e pari a 79,70 (cfr. doc. 13 indice di parte ricorrente). In tale ambito, essa si sarebbe quindi collocata al quarto posto, avendo davanti a sé i tre vincitori, con i seguenti punteggi: il primo (Berenice D’Angelo), 77,30, il secondo 76,80 (conseguito da Giuseppe Terenzio), il terzo 75,90.</h:div><h:div>4. Ricostruito il quadro fattuale di riferimento, occorre osservare, in chiave squisitamente giuridica, come la procedura concorsuale che in questa sede ci occupa sia un’unica procedura, che trae il proprio abbrivio a seguito della pubblicazione di un unico bando, basata sui medesimi criteri di selezione e di valutazione, funzionalizzata all’adozione di plurime graduatorie (anche se tutte approvate con la medesima determinazione, in questa sede gravata), ciascuna avente a oggetto uno specifico e determinato bene della vita.</h:div><h:div>In altre parole, si tratta del c.d. bando a oggetto plurimo che, in via eccezionale, può fondare: a) sia il ricorso cumulativo (avente cioè a oggetto più provvedimenti amministrativi, tra loro connessi ossia più graduatorie espressioni del medesimo bando), purchè tramite il ricorso vengano censurati i medesimi vizi, intendendosi per “medesimi vizi” quelli relativi alla medesima fase del concorso o al medesimo atto (cfr. <corsivo>mutatis mutandis</corsivo>, CDS, AP, n. 5/2015); b) sia il ricorso collettivo, ossia quel ricorso predisposto a difesa e nell’interesse di più ricorrenti avverso il medesimo atto. A tale ultimo fine, è però necessario che ricorrano, a pena di inammissibilità, i due requisiti pacificamente stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, C.d.S., nn. 1775/2023, 4363/19, 576/2019, 363/2015): a) l’identità delle posizioni sostanziali e processuali coinvolte (requisito positivo); b) l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale (C.d.S., n. 4363/19), tra i ricorrenti (requisito negativo). Sotto il profilo di cui al sub b), il ricorrente è peraltro tenuto, sempre a pena di inammissibilità, a chiarire, nel ricorso cumulativo, le ragioni per le quali, a suo avviso, non sussisterebbe, nemmeno in astratto, il conflitto di interessi di cui si è detto.</h:div><h:div>Applicando tali principi al caso di specie, i ricorrenti hanno allegato, da un lato, di aver fatto valere le medesime doglianze e, dall’altro, evidenziato l’assenza di ogni conflitto di interesse, anche potenziale, tra le posizioni dei due ricorrenti, in quanto la procedura comparativa per cui è causa terminerebbe con un’unica determinazione, riguarderebbe due distinte posizioni di funzionario (Giuseppe Terenzio, pur avendo partecipato per entrambe le posizioni, mirerebbe infatti a conseguire unicamente quella di specialista amministrativo, mentre la Cassandra mirerebbe a conseguire il titolo di specialista di vigilanza).</h:div><h:div>5. Ebbene, alla luce di quanto appena prospettato il ricorso è inammissibile.</h:div><h:div>Nel caso di specie, il ricorso prospettato dalle parti assume la veste di ricorso collettivo perché proposto da due soggetti che pretendono di caducare, per loro espressa ammissione, lo stesso (la determina di approvazione delle due graduatorie) sulla base delle medesime motivazioni.</h:div><h:div>Sennonchè, l’atto gravato è formalmente unico, ma sostanzialmente distinto, perché esso, a fronte di un unico bando a oggetto plurimo, è diretto ad approvare due differenti e diverse graduatorie, che, a loro volta, accordano beni della vita eterogeni (diverse infatti sono le professionalità e le qualifiche cui i candidati anelano).</h:div><h:div>Pertanto, viene, in primo luogo, meno, ai fini che qui interessano il primo dei due richiamati requisiti, quello afferente all’identità di posizioni sostanziali e processuali: impugnandosi di fatto due atti diversi, seppure per i medesimi motivi, la posizione dei ricorrenti non è assimilabile.</h:div><h:div>In secondo luogo, difetta anche il requisito dell’assenza del conflitto di interessi. Se, infatti, è vero che Giuseppe Terenzio ha, in questa sede, rivolto le proprie censure unicamente avverso la graduatoria per gli “<corsivo>specialista amministrativi</corsivo>”, ciò non toglie che esso abbia comunque partecipato, in chiave fattuale, altresì alla procedura per “<corsivo>specialista di vigilanza</corsivo>”.</h:div><h:div>E poiché le censure sollevate da Francesca Cassandra, a tal ultimo riguardo (procedura per “<corsivo>specialista di vigilanza</corsivo>”), ove accolte, porterebbero all’annullamento della graduatoria e al conseguente riesercizio del potere, ben potrebbe scaturirne che, proprio in tale ambito, Giuseppe Terenzio risulti vincitore a discapito della prima ricorrente.</h:div><h:div>A ciò deve essere aggiunto come il voto conseguito da Giuseppe Terenzio (e pari a 76,80) debba essere riferito alle graduatorie di entrambe le posizioni (vigilanza e amministrativi), in cui esso si è collocato, conseguendo, con il medesimo e tale punteggio, il secondo posto, in relazione alla graduatoria per gli “<corsivo>specialisti di vigilanza</corsivo>” (in cui come detto Francesca Cassandra si è collocata al quarto posto) e il quarto posto, in relazione alla graduatoria per gli “<corsivo>specialisti amministrativi</corsivo>”.</h:div><h:div>È allora evidente che Giuseppe Terenzio, in caso di accoglimento del ricorso da esso proposto in relazione alla graduatoria degli “<corsivo>specialista amministrativi</corsivo>”, beneficerebbe comunque di un vantaggio automatico, a discapito di Francesca Cassandra, anche in riferimento alla graduatoria degli “<corsivo>specialista di vigilanza</corsivo>”: pertanto, con l’attribuzione in favore del primo dei punti richiesti (80,80), Giuseppe Terenzio si collocherebbe al primo posto nella graduatoria degli “<corsivo>specialista di vigilanza</corsivo>”, prevalendo, in ogni caso sulla posizione occupata da Francesca Cassandra. Infatti, anche in caso di accoglimento del ricorso proposta da quest’ultima e dell’assegnazione a essa dei punti richiesti (79,70), Francesca Cassandra si collocherebbe al secondo posto della graduatoria in esame.</h:div><h:div>Appare quindi evidente il conflitto di interessi, non solo potenziale, ma effettivo e concreto, in cui vertono i due ricorrenti.</h:div><h:div>Del resto, ai sensi dell’art. 40 e ss. c.p.a., la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione (TAR Lazio, 7632/2021).</h:div><h:div>6. Alla luce di tutto quanto precede, s’impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.</h:div><h:div>7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II <corsivo>bis</corsivo>), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del Comune di Nettuno, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Christian Corbi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>