<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250134620260730131449396" descrizione="" gruppo="20250134620260730131449396" modifica="08/08/2026 10:07:34" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01346"/><fascicolo anno="2026" n="14241"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250134620260730131449396.xml</file><wordfile>20250134620260730131449396.docm</wordfile><ricorso NRG="202501346">202501346\202501346.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\634 Antonella Mangia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>antonella mangia</firma><data>07/08/2026 20:20:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Santoro Cayro</firma><data>05/08/2026 13:30:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/08/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonella Mangia,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Santoro Cayro,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Luigi Edoardo Fiorani,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del provvedimento, notificato in data 26.11.2024, MIC|MIC_SS-ABAP-RM|26/11/2024|0063436-P - Rif. Prot. n. 49700-A del 10.10.2023 Cls 34.43.04, mediante il quale la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha annullato in autotutela l’autorizzazione rilasciata con prescrizioni con la Nota prot. n. 49700-P del 10/10/2023 (doc.1). </h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alessandra Cravetto il 3 novembre 2025: </h:div><h:div>del provvedimento notificato in data 3.10.2025, MIC|MIC_SS-ABAP-RM|13/01/2025|0001832-P - Cls 34.43.04, mediante il quale la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha autorizzato un intervento di impermeabilizzazione e pavimentazione di lastrico solare condominiale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 42/2004, in relazione all’istanza assunta agli atti in data 12/12/2023 al prot. n. 61182-A.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Alessandra Cravetto, rappresentata e difesa dall'avvocato Miriam Vivacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Roma Capitale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della cultura, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Condominio via dei Banchi Nuovi n. 58/60a, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Alfonso Perrotta e Rita Pezzotti, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Celani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero della cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Sig.ra Alessandra Cravetto odierna ricorrente è proprietaria, giusta atto notarile stipulato nel 2016, di un’unità residenziale attualmente identificata in Catasto al Foglio 485, p.lla 239, sub 505 (int. 4, scala B), ubicata all’interno del fabbricato sito in Roma, alla Via Dei Banchi Nuovi, n. 60 A.</h:div><h:div>L’immobile è soggetto a vincolo di tutela monumentale e dunque configura un bene culturale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004. </h:div><h:div>L’unità di proprietà della ricorrente deriva dalla fusione di due appartamenti, collegati da una scala interna, posti ai piani terzo e quarto (oltre piano ammezzato di cui al piano quinto), precedentemente identificati in Catasto ai sub 501 e 18. Al piano terzo è ubicato anche un terrazzo condominiale, concesso in uso esclusivo al titolare del medesimo appartamento, come formalizzato nel regolamento del “Condominio via dei Banchi Nuovi 58, 58/A, 59, 59/A, 60, 60/A” e come anche riportato nel contratto di acquisto di tale unità immobiliare.</h:div><h:div>Su tale terrazzo, che configura appunto una pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare ora identificata catastalmente con sub 505, insiste un lucernario al servizio della sottostante scala condominiale D.</h:div><h:div>2. In data 19 luglio 2023 la ricorrente presentava alla competente Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 42/2004 per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e sostituzione del medesimo lucernario, trasmettendo ulteriore documentazione integrativa con pec inoltrata in data 26 settembre 2023. </h:div><h:div>Con provvedimento del 10 ottobre 2023, prot. n. 49700-P (di seguito anche “prima autorizzazione”), la Soprintendenza autorizzava il medesimo progetto con alcune prescrizioni, attinenti l’utilizzo di materiali e tecniche compatibili con il mantenimento dei valori storici e dei caratteri architettonici del complesso, e specificando che il nuovo lucernario avrebbe dovuto avere un’altezza tale da consentire condizioni aeroilluminanti sufficienti al vano scala del condominio sottostante, con mantenimento dell’originaria geometria a falde inclinate al fine di non alterare il regime di scolo dell’acqua piovana.</h:div><h:div>Con successivo provvedimento prot. n. 63436 del 26 novembre 2024, la Soprintendenza, prendendo atto della presentazione di una nuova istanza ex art. 21 d. lgs. n. 42/2004 da parte del Condominio di via dei Banchi Nuovi 58/60A per “<corsivo>rilascio N.O. lavori terrazzo scala D edificio</corsivo>” posto al piano terzo, pervenuta in data 12 dicembre 2023, ha annullato il titolo autorizzatorio precedentemente rilasciato in favore della Sig.ra Cravetto per difetto del requisito di legittimazione del richiedente, sul presupposto che, diversamente da quanto indicato in istanza, il terrazzo di cui trattasi deve essere considerato lastrico solare di proprietà condominiale ex art. 1117, n. 1 c.c. e non di proprietà della ricorrente, e non costava la delibera assembleare autorizzativa dell’intervento.</h:div><h:div>3. Con ricorso notificato in data 25 gennaio 2025 e depositato il successivo 27 gennaio la Sig.ra Cravetto è insorta avverso il prefato provvedimento di annullamento in autotutela, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>I</corsivo>. “<corsivo>Violazione ed errata applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>II</corsivo>. “<corsivo>Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di non aggravio del procedimento di ragionevolezza e proporzionalità</corsivo>”.</h:div><h:div>In sintesi, parte ricorrente lamenta che il provvedimento di autotutela è stato adottato in assenza dei relativi presupposti, in quanto: <corsivo>i)</corsivo> è spirato il termine perentorio di 12 mesi fissato dall’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, l. n. 241/1990, nella formulazione attualmente vigente, né risulterebbe applicabile alla fattispecie il disposto del comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, non essendovi state false rappresentazioni della realtà e/o false dichiarazioni, né un’errata rappresentazione dei fatti, atteso che con l’integrazione documentale del 26 settembre 2023 era stato chiarito che la ricorrente aveva l’uso esclusivo del lastrico solare posto al terzo piano quale “<corsivo>pertinenza esclusiva del sub ex 501</corsivo>”; <corsivo>ii)</corsivo> non sussisterebbero prevalenti ragioni di interesse pubblico né <corsivo>iii)</corsivo> è stato considerato, in un’ottica ponderativa, l’interesse privato del destinatario del provvedimento, tenuto peraltro conto che già nel 2014 la Soprintendenza aveva rilasciato alla precedente titolare dell’unità residenziale un nulla-osta per un progetto (poi mai realizzato) di rifacimento del lucernario, in ciò ingenerando un legittimo affidamento in capo all’interessata, in violazione anche dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, il quale, in un’ottica di prevalenza della misura più mite e di conservazione del provvedimento, avrebbe semmai giustificato la convalida d’ufficio dell’atto amministrativo annullabile. Precisa che la questione in ordine alla “<corsivo>estensione del diritto dell’usuario esclusivo, e se il ridetto lucernario costituisca o meno un bene appreso all’androne sottostante con applicazione dell’art. 1117 cc o parte integrante del lucernario con applicazione degli artt. 1102, 1122 e 1126 cc</corsivo>” è oggetto di accertamento giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento civile n. r.g. 69959 del 2022, instaurato dall’odierna ricorrente contro il Condominio.</h:div><h:div>4. <corsivo>Medio tempore</corsivo>, con provvedimento prot. n. 1832 del 13 gennaio 2025 (di seguito anche “seconda autorizzazione”), la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in accoglimento dell’istanza presentata dal Condominio di via dei Banchi Nuovi 58/60A e assunta agli atti in data 12 dicembre 2023 con prot. n. 61182-A, ha autorizzato quest’ultimo ad effettuare un intervento di “<corsivo>impermeabilizzazione e pavimentazione di lastrico solare condominiale, con sostituzione di lucernaio sulla scala di distribuzione degli alloggi</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 3 novembre 2025, corredato da domanda cautelare, la ricorrente è insorta avverso tale sopravvenuto titolo autorizzatorio, che riferisce essere stato notificato solo in data 3 ottobre 2025 (cfr. all. 13 e 14), chiedendone l’annullamento sulla scorta dei motivi già prospettati con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura, con atto depositato in data 3 febbraio 2025 e successiva produzione documentale del 3 aprile 2025, tra cui anche un rapporto informativo sui fatti di causa, e Roma Capitale (v. atto del 28 gennaio 2025), che, con memoria del 17 novembre 2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>Il Condominio di via dei Banchi Nuovi n. 58/60A non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>7. Con atto notificato in data 19 novembre 2025 e depositato il successivo 20 novembre hanno spiegato intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> i Sig.ri Perrotta Alfonso e Pezzotti Rita, in qualità di condòmini del medesimo stabile condominiale e premessa la propria legittimazione ad intervenire in ragione della natura condominiale del bene su cui insiste il lucernario “<corsivo>sicché la legittimazione a richiedere titoli autorizzativi non spetta al singolo avente uso esclusivo, bensì al Condominio</corsivo>”. Gli intervenienti eccepiscono, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del “<corsivo>nuovo parere del 13.01.2025</corsivo>”, nonché la sua inammissibilità, non avendo la ricorrente titolo a presentare l’originaria istanza di autorizzazione né avendo essa impugnato l’atto presupposto, ossia il parere con prescrizioni del 10 ottobre 2023, che, nel fissare le condizioni inderogabili per la sostituzione del lucernario, aveva respinto la soluzione piana calpestabile voluta dalla stessa, oltre che per carenza di interesse, atteso che l’annullamento dell’autotutela “<corsivo>non rimuoverebbe le prescrizioni già dettate nel 2023, né consentirebbe alla ricorrente di ottenere l’esecuzione del progetto desiderato</corsivo>”. Instano, comunque, per il rigetto dell’impugnativa nel merito.</h:div><h:div>8. Con ordinanza n. 7026/2025 dell’11 dicembre 2025 la Sezione ha rigettato la domanda cautelare veicolata con i motivi aggiunti per difetto di <corsivo>periculum in mora</corsivo>, valutato come “<corsivo>nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalga l’esigenza di assicurare la messa in sicurezza dei luoghi mediante l’esecuzione da parte del Condominio dei lavori assentiti (mentre, allo stato, il progetto di intervento presentato dalla ricorrente non può in ogni caso essere attuato, essendo pienamente efficace il provvedimento di annullamento in autotutela della relativa autorizzazione impugnato con il ricorso introduttivo)</corsivo>”, e rilevando, altresì, la sussistenza di dubbi in ordine alla ricevibilità del medesimo ricorso per motivi aggiunti, considerato che il provvedimento gravato (autorizzazione rilasciata, ex art. 21, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al Condominio di via dei Banchi Nuovi n. 58/60 A) è stato depositato nel presente giudizio, ad opera del Ministero resistente, in data 3 aprile 2025, richiamando “<corsivo>l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della decorrenza del termine per impugnare rileva anche la conoscenza degli atti giudiziari da parte del difensore (cfr., ex multis, Cons. St. Sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1112; TAR Lazio, Sez. I ter, 5 giugno 2024, n. 11422)</corsivo>”.</h:div><h:div>9. In data 17 marzo 2026 la ricorrente ha presentato istanza di fissazione d’udienza, corredata dalla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 2492/2026 pubblicata il 17 febbraio 2026, che, a definizione del giudizio n. r.g. 69959/2022, ha accolto la domanda di accertamento positivo del diritto della Sig.ra Cravetto “<corsivo>alla modifica del lucernaio – con il rispetto degli attuali flussi di areazione – mediante sostituzione dell’attuale copertura trasparente a forma cuspidale con altra a forma piatta</corsivo>”.</h:div><h:div>10. All’udienza pubblica del 30 giugno 2026, in vista della quale Roma Capitale ha depositato memoria ex art. 73 cod. proc. amm. (cfr. dep. del 12 maggio 2026), la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare va disposta l’estromissione dal giudizio di Roma Capitale per carenza di legittimazione passiva, come eccepito dalla difesa capitolina nei propri scritti difensivi (v. memorie del 17 novembre 2025 e 12 maggio 2026).</h:div><h:div>2. Appare pregiudiziale la questione, paventata <corsivo>ex officio </corsivo>in sede cautelare con l’ordinanza n. 7026/2025 dell’11 dicembre 2025 (sulla quale peraltro nessuna delle parti costituite ha prospettato le proprie considerazioni e/o osservazioni), della possibile irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, che potrebbe determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interessi del ricorso introduttivo, consolidando gli effetti della (seconda) autorizzazione prot. n. 1832 del 13 gennaio 2025, rilasciata dalla Soprintendenza Speciale di Roma in favore del Condominio di via dei Banchi Nuovi n. 58/60A per l’esecuzione, tra l’altro, di un intervento di sostituzione del lucernaio al servizio della scala condominiale D, già oggetto del (primo) titolo autorizzatorio rilasciato in favore della Sig.ra Cravetto e poi annullato in autotutela.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio, <corsivo>re melius perpensa</corsivo>, di far proprio il nutrito orientamento giurisprudenziale che, anche di recente, ha precisato che “il mero deposito in giudizio della determinazione pregiudizievole non può essere in alcun modo qualificato come evento idoneo, di per sé, ad integrare la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione. Ciò in quanto non è configurabile un onere di consultazione quotidiana degli atti del fascicolo d’ufficio da parte del difensore, che consenta, in quanto tale, di presumere la conoscenza (peraltro da parte del solo procuratore costituito e non della parte personalmente) di ogni documento depositato in giudizio. In tali casi il dies a quo del termine di decadenza per l’impugnazione dev’essere identificato in quello in cui risulti provato che la parte abbia, effettivamente e concretamente, acquisito la sua conoscenza”, con la precisazione che “ciò non possa che valere in termini generali, ma non allorquando il deposito sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale, che implica il doveroso accesso agli atti del fascicolo” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 marzo 2026, n. 2572. In termini anche cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2023, n. 9439; id., sez. III, 2 gennaio 2023, n. 15; id., sez. III, 4 agosto 2022, n. 6884; sez. V, 29 gennaio 2018, n, 590; id., sez. III, 87 luglio 2016, n. 3709; T.A.R. Toscana, sez. I, 17 giugno 2026, n. 1250).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la nuova autorizzazione prot. n. 1832/2025 è stata prodotta in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 3 aprile 2025, in allegato alla relazione di servizio prot. n. 17369 recante pari data, e non in esecuzione di un adempimento processuale espressamente disposto dal giudice, sicché tale deposito non può ritenersi idoneo, di per sé solo, a far decorrere il termine di decadenza per la relativa impugnazione.</h:div><h:div>Dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso per motivi aggiunti (cfr. doc. nn. 13 e 14) è emerso che detta autorizzazione è stata trasmessa al tecnico progettista del condominio solo con pec del 3 ottobre 2025, ed è stata poi comunicata alla ricorrente con la missiva dell’amministratore di condominio del 9 ottobre 2025. </h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 3 novembre 2025 e dunque entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la Sig.ra Cravetto ha avuto effettiva conoscenza del sopraggiunto provvedimento autorizzatorio, è da ritenersi tempestivo.</h:div><h:div>3. Vanno poi rigettate tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate con l’atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> del 20 novembre 2025, in quanto il ricorso è stato proposto da un soggetto titolare della relativa legittimazione ad agire, quale destinatario di un’autorizzazione poi annullata dall’amministrazione con la determina gravata, ed è sorretto da un interesse concreto e attuale presente al momento della instaurazione del gravame e ancora “vivo”.</h:div><h:div>Sotto questo secondo profilo non rileva, in senso contrario, la circostanza che la prima autorizzazione aveva impartito specifiche prescrizioni circa la forma del lucernario, le quali hanno escluso la praticabilità della “<corsivo>soluzione piana calpestabile voluta dalla ricorrente</corsivo>” e che pertanto ne avrebbero reso doverosa la relativa impugnazione, né che tale provvedimento (dopo essere stato annullato) sia stato seguito – in corso di causa – da una seconda autorizzazione rilasciata in favore del Condominio:   l’elemento dirimente ai fini dell’interesse a ricorrere è rappresentato dalla caducazione in via di autotutela della suddetta prima autorizzazione, che ha privato la ricorrente del titolo necessario ai fini dell’esecuzione di lavori da effettuarsi sul lucernario insistente sul terrazzo in uso esclusivo alla stessa (né peraltro la parte, nel presente giudizio, ha inteso sollevare contestazioni circa le modalità di esecuzione degli interventi di rifacimento), a cui poi è seguita la seconda autorizzazione che (come detto) è stata tempestivamente impugnata.</h:div><h:div>3.1. Precisa il Collegio che un eventuale (e diverso) profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse potrebbe semmai derivare dall’avvenuta effettuazione, nelle more, dei lavori di rifacimento del lucernario (anche avuto riguardo all’esito della fase cautelare del presente giudizio): ma, giova precisare, dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che tali interventi siano stati <corsivo>medio tempore</corsivo> eseguiti, con la conseguenza che, allo stato degli atti, non si ravvisano motivi ostativi ad una delibazione del merito.</h:div><h:div>4. Ciò premesso, il ricorso introduttivo risulta fondato.</h:div><h:div>5. Meritano pregio le doglianze con cui la ricorrente lamenta l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> l. n. 241/1990, nella formulazione vigente <corsivo>ratione temporis</corsivo>, a principiare dal termine, all’epoca fissato in misura pari a 12 mesi giusta il disposto dell’art. 63, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, entro cui esercitare l’autotutela, con decorrenza “<corsivo>dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici</corsivo>”: a tal proposito è sufficiente il riferimento alla date dei provvedimenti con cui, rispettivamente, la competente Soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione ex art. 21 d. lgs. n. 42/2004 in favore della ricorrente (10 ottobre 2023) e ne ha poi disposto l’annullamento (26 novembre 2024) per comprendere come quest’ultimo atto sia intervenuto a distanza di oltre 13 mesi dal primo.</h:div><h:div>5.1. Nemmeno è fondatamente prospettabile un’applicazione del disposto del comma 2-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 21-<corsivo>nonies </corsivo>(peraltro nemmeno espressamente richiamato dal provvedimento impugnato, essendo stato invocato solo nel rapporto informativo della Soprintendenza Speciale di Roma prot. n. 17369 del 3 aprile 2025), secondo cui “<corsivo>I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1 (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>Il provvedimento di autotutela è stato espressamente adottato sul presupposto che, al momento della presentazione dell’istanza, la richiedente “<corsivo>dichiarava di agire in qualità di «proprietaria dell’immobile» in oggetto, ai fini dell’ottenimento del Nulla Osta per le opere su «terrazzo di proprietà al piano terzo»</corsivo>”, mentre dalla documentazione presentata dal Condominio a corredo della nuova istanza di autorizzazione del 12 dicembre 2023 “<corsivo>emergeva invece inequivocabilmente l’infondatezza dell’asserita proprietà esclusiva del terrazzo posto al piano terzo</corsivo>”, trattandosi di lastrico solare (sì di pertinenza esclusiva e ad uso esclusivo dell’appartamento identificato al fg 485, p.lla 239, sub 505, ma comunque) “<corsivo>di proprietà condominiale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ebbene, se è vero che l’istanza di autorizzazione acquisita in data 19 luglio 2023 recava come oggetto la richiesta di nulla-osta per opere di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di un lucernario posto su “<corsivo>terrazzo di proprietà al piano terzo</corsivo>”, con ulteriore specifica dei dati catastali di identificazione dell’immobile, e la precisazione che la medesima richiesta veniva presentata dalla Sig.ra Cravetto nella “<corsivo>qualità di proprietaria dell’immobile</corsivo>”, potendo così ingenerare il convincimento (erroneo) che la medesima fosse appunto proprietaria esclusiva, oltre che dell’unità immobiliare censita sub 505, anche del collegato terrazzo, con la pec del 26 settembre 2023 era stato tuttavia chiaramente rappresentato all’amministrazione che l’acclusa documentazione integrativa veniva presentata nell’interesse del “<corsivo>proprietario usuario esclusivo del lastrico solare posto al piano III</corsivo>”, allegando anche il Regolamento Condominiale e “<corsivo>segnalando che all’art. 3, lettera f si parla di lastrico solare di pertinenza esclusiva del sub ex 501 (ora sub 505). Si segnala inoltre che anche sull’Atto di Compravendita, documento già in vostro possesso, è citato il diritto di uso esclusivo a pag. 9</corsivo>”.</h:div><h:div>Il citato rapporto informativo versato in atti dalla difesa erariale insiste sul rilievo che la formulazione testuale dell’istanza presentata dalla Sig.ra Cravetto aveva fuorviato l’amministrazione e che la richiesta di integrazione documentale inoltrata all’interessata (e riscontrata con la suddetta documentazione integrativa del 26 settembre 2023) verteva su un profilo diverso da quello della titolarità del terrazzo (era stata infatti chiesta solo documentazione che attestasse la “<corsivo>legittimità del terrazzo su cui è posto il lucernario oggetto dei lavori</corsivo>”: cfr. nota prot. n. 37303 del 27 luglio 2023), né la locuzione “<corsivo>proprietario usuario esclusivo</corsivo>” contenuta nel testo della stessa pec del 26 settembre 2023 (peraltro inviata dal progettista dei lavori e non dall’interessata) poteva essere in alcun modo considerata “<corsivo>chiara ed esente da possibili fraintendimenti</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò che rileva è che, già in sede istruttoria, l’amministrazione era stata resa edotta, con il supporto della relativa documentazione a comprova (<corsivo>i.e.,</corsivo> Regolamento condominiale e atto di compravendita) della circostanza che il terrazzo (su cui insiste il lucernario oggetto dell’intervento da autorizzarsi) era non di proprietà della ricorrente, ma in uso esclusivo ad essa quale pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare di cui la Sig.ra Cravetto è titolare, in forza di un diritto (servitù attiva) chiaramente menzionato nel regolamento condominiale.</h:div><h:div>Ciò, pertanto, induce a ritenere che, al momento dell’adozione del provvedimento, la reale situazione dominicale dei luoghi fosse stata chiaramente e documentalmente rappresentata alla Soprintendenza, senza che vi sia stata una falsa e/o erronea rappresentazione dei fatti. </h:div><h:div>6. Nonostante tale censura rivesta carattere assorbente e sia di per sé sufficiente a giustificare l’accoglimento del gravame, va comunque rilevato che appaiono fondate anche le doglianze con cui si lamenta l’assenza degli ulteriori presupposti legittimanti l’autotutela, ossia l’interesse pubblico perseguito e l’adeguato apprezzamento, in chiave comparativa, del contrapposto interesse privato di cui è portatore il destinatario del provvedimento.</h:div><h:div>Invero, l’amministrazione ha provveduto all’annullamento d’ufficio in base a considerazioni afferenti esclusivamente al regime dominicale dei luoghi, ossia alla titolarità del terrazzo (condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. e non individuale), e non in forza di valutazioni concernenti le esigenze di tutela monumentale del bene, e dunque l’interesse pubblico di cui essa è investita. </h:div><h:div>Del resto, che sia lo stesso interesse pubblico perseguito a giustificare l’intervento di manutenzione del lucernario (che, come emerso dalla documentazione di causa, versa in una situazione di fatiscenza), è comprovato: dall’autorizzazione precedentemente rilasciata alla dante causa della Sig.ra Cravetto nel 2014; dallo stesso titolo autorizzatorio rilasciato nel 2023 in favore della ricorrente (recante specifiche prescrizioni concernenti i materiali da utilizzare e la forma del lucernario); dall’autorizzazione successivamente rilasciata al Condominio in data 13 gennaio 2025.</h:div><h:div>Ne consegue che, nel caso di specie, l’esercizio del potere di autotutela, in disparte il profilo decisivo della sua tardività, non è fondato su concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico (diverse dal mero interesse all’annullamento dell’atto viziato e al ripristino della legalità violata), ma su profili prettamente civilistici.</h:div><h:div>6.1. Va poi opportunamente precisato che il <corsivo>thema decidendum</corsivo> su cui questo giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi concerne esclusivamente la legittimità del provvedimento con cui la Soprintendenza ha annullato la prima autorizzazione rilasciata alla ricorrente per interventi di manutenzione e sostituzione del lucernario posto sul terrazzo ad uso esclusivo, senza che assuma alcun rilievo, agli odierni fini, la <corsivo>quaestio facti</corsivo> della “forma” del medesimo lucernario (“a falde inclinate” vs “soluzione a piana calpestabile”), prospettata con l’atto di intervento<corsivo> ad opponendum</corsivo>: tale profilo, infatti, non ha assunto alcuna rilevanza in sede di esercizio del potere di autotutela, che – lo si ribadisce – ha preso la stura unicamente dalla riscontrata “proprietà condominiale” del terrazzo al terzo piano e non anche da considerazioni e/o rivalutazioni afferenti agli aspetti architettonici e/o tipologici dell’intervento da eseguirsi.</h:div><h:div>7. Il ricorso introduttivo va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di autotutela e “reviviscenza” del titolo autorizzatorio originariamente rilasciato alla ricorrente, ovviamente con le relative prescrizioni ivi impartite.</h:div><h:div>8. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata gravata l’autorizzazione successivamente rilasciata in favore del Condominio in data 13 gennaio 2025, riproponendo le medesime doglianze sollevate del ricorso introduttivo, dal relativo impianto motivazionale emerge come detto secondo titolo abilitativo (che oltretutto reca anch’esso specifiche prescrizioni in ordine ai materiali e alle tecniche costruttive da utilizzarsi per la sostituzione del lucernario) si fondi espressamente sul presupposto dell’intervenuto annullamento in autotutela della precedente autorizzazione prot. n. 49700 del 10 ottobre 2023, rimossa ad opera della nota prot. n. 63436-P del 26 novembre 2024, presupposto che, ad esito della presente pronuncia caducatoria, è tuttavia venuto meno con effetti <corsivo>ex tunc</corsivo>.</h:div><h:div>Ne deriva, conseguentemente, che va annullata anche la seconda autorizzazione rilasciata in favore del condominio, essendo essa sprovvista del necessario fondamento logico-giuridico (<corsivo>i.e.</corsivo>, assenza di un titolo valido avente ad oggetto le medesime opere).</h:div><h:div>9. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno entrambi accolti, con conseguente annullamento della nota prot. n. 63436-P del 26 novembre 2024 e dell’autorizzazione prot. n. 1832 del 13 gennaio 2025, e conseguente reviviscenza dell’autorizzazione del 10 ottobre 2023, prot. n. 49700-P, rilasciata dalla Soprintendenza Speciale in favore della ricorrente, come sopra argomentato.</h:div><h:div>10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della cultura nella misura determinata in dispositivo, mentre vi sono giusti motivi per compensarle nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e dei soggetti intervenuti <corsivo>ad opponendum</corsivo>.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:</h:div><h:div>- estromette dal giudizio Roma Capitale;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai sensi e con gli effetti precisati in parte motiva.</h:div><h:div>Condanna il Ministero della cultura a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e dei terzi intervenuti <corsivo>ad opponendum</corsivo>.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Santoro Cayro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>