<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250021620250616142506152" descrizione="sent appalto solventum" gruppo="20250021620250616142506152" modifica="16/06/2025 14:34:38" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00216"/><fascicolo anno="2025" n="12764"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.3Q:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250021620250616142506152.xml</file><wordfile>20250021620250616142506152.docm</wordfile><ricorso NRG="202500216">202500216\202500216.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\652 Maria Cristina Quiligotti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesca Ferrazzoli</firma><data>16/06/2025 14:34:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Terza Quater)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Ferrazzoli,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Silvia Piemonte,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- di tutti gli atti della “<corsivo>PROCEDURA MEPA RDO 4900030 Rinnovo licenze sw per il calcolo del</corsivo></h:div><h:div><corsivo>DRG</corsivo>” indetta dal Ministero della Salute in data 5 dicembre 2024 e dei relativi allegati;</h:div><h:div>- del provvedimento di aggiudicazione della “<corsivo>PROCEDURA MEPA RDO 4900030 Rinnovo</corsivo></h:div><h:div><corsivo>licenze sw per il calcolo del DRG</corsivo>” in favore di BIM Italia S.r.l. comunicato a Solventum con nota</h:div><h:div>del Ministero della Salute prot. 18183 del 19 dicembre 2024;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli, non conosciuti, e le valutazioni di</h:div><h:div>congruità/anomalia delle offerte, nonché del provvedimento stipula della RDO n. 4900030</h:div><h:div>con BIM Italia s.r.l.;</h:div><h:div>- in quanto occorra, di tutti gli atti e i provvedimenti della procedura negoziata RDO n.</h:div><h:div>4697543 pubblicata in data 14 ottobre 2024 (doc. 3) avente ad oggetto “<corsivo>Rinnovo licenze sw per</corsivo></h:div><h:div><corsivo>il calcolo del DRG</corsivo>” ed il provvedimento di revoca della stessa, di contenuto ignoto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, connesso e/o consequenziale a quelli sopra</h:div><h:div>impugnati;</h:div><h:div>NONCHÉ PER LA CONDANNA</h:div><h:div>della resistente all’adozione degli atti conseguenti all’invocato annullamento, ed in ogni caso</h:div><h:div>al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o per equivalente.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOLVENTUM ITALY S.R.L. il 7\2\2025: </h:div><h:div>PER L’ANNULLAMENTO </h:div><h:div>- del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione della “<corsivo>PROCEDURA MEPA RDO 4900030 Rinnovo licenze sw per il calcolo del DRG</corsivo>” in favore di BIM Italia S.r.l.;</h:div><h:div>- della nota di revoca, di data non conosciuta, della procedura negoziata RDO n. 4697543;</h:div><h:div>- del provvedimento di stipula del contratto;</h:div><h:div>- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 216 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Solventum Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B49CDD509C, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Angelo Cassamagnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Bim Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Bim Italia S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Questi i fatti per cui è causa.</h:div><h:div>In data 14 ottobre 2024, il Ministero della Salute ha avviato una prima procedura di selezione per l’acquisizione di licenze software per il calcolo del DRG (diagnosis related group - categoria di ricoveri ospedalieri) mediante Richiesta di Offerta n. 4697543.</h:div><h:div>Il prezzo a base d’asta è stato fissato in euro 90.000,00 e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati quantificati in euro 0,00.</h:div><h:div>Sono pervenute due offerte, una della Solventum e l’altra della BIM, entrambe pari a 150 euro. </h:div><h:div>Con nota del 28 novembre 2024, la Stazione appaltante ha comunicato alle due società che erano pervenute offerte di pari importo e le ha invitate a presentare una proposta migliorativa. </h:div><h:div>In risposta a tale invito i due operatori hanno presentato offerte uguali, pari a “<corsivo>zero</corsivo>”.</h:div><h:div>A fronte della situazione di stallo determinata dalla parità delle offerte, l’Amministrazione, attraverso il sistema MEPA, ha revocato la procedura in esame ritenendo le offerte “<corsivo>in quanto gratuite/simboliche, incongrue rispetto al servizio richiesto</corsivo>”.</h:div><h:div>Quindi, in data 5 dicembre 2024, ha indetto la RDO n. 4900030 per un importo a base d’asta di Euro 3.000,00, indicando la sussistenza di “<corsivo>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 300,00</corsivo>”.</h:div><h:div>All’esito della nuova procedura selettiva sono pervenute due offerte, sempre da Solventum e BIM: quella di Solventum pari a “<corsivo>zero</corsivo>”, quella di BIM pari a 300,00 euro.</h:div><h:div>In data 19 dicembre 2024 il Ministero ha comunicato a Solventum che, in data 12 dicembre 2024, aveva provveduto alla stipula della RDO n. 4900030 con l’aggiudicataria BIM Italia S.r.l. la quale aveva elaborato una proposta ritenuta “<corsivo>la sola congrua rispetto a quanto richiesto in sede di elaborazione della RDO</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo 23 dicembre 2024 Solventum ha presentato istanza di accesso agli atti di entrambe le procedure.</h:div><h:div>Quindi, con ricorso notificato in data 28 dicembre 2024 e depositato in data 8 gennaio 2025, Solventum Italia S.r.l., riservandosi la proposizione di motivi aggiunti all’esito dell’ostensione della documentazione richiesta, ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura RDO 4900030, nonché di tutti gli atti relativi alla precedente procedura RDO n. 4697543. Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o per equivalente.  </h:div><h:div>A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:</h:div><h:div>- “<corsivo>I Motivo: violazione e falsa applicazione della lex specialis, degli artt. 2, par.1, n. 4 e 69 della direttiva 2014/24 EU, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché degli artt. 108 e 110 d. Lgs. 36/2023, della l. 241/90 e dei diritti procedimentali. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento</corsivo>”: sarebbe illegittima la previsione degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso e, di conseguenza, sarebbe illegittimo il giudizio di “<corsivo>incongruità</corsivo>” dell’offerta di Solventum rispetto alle disposizioni di gara. Invero, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, rileverebbe ai fini dell’esclusione del regime degli oneri di sicurezza, la natura intrinsecamente intellettuale dell’attività, a prescindere dall’accidentale impiego di tecniche o mezzi rischiosi, o dall’esistenza di un’organizzazione aziendale. Nel caso in esame, l’affidamento riguarderebbe una “<corsivo>fornitura senza posa in opera unitamente a prestazioni di natura intellettuale, nella parte in cui si prevedono obblighi di manutenzione e adattamento del software</corsivo>”. Pertanto non potevano essere previsti oneri per la sicurezza. Inoltre il Ministero non avrebbe potuto decretare la non “<corsivo>congruità</corsivo>” dell’offerta di Solventum sia per la mancanza di un divieto di presentare offerte a prezzo zero, sia perché avrebbe dovuto quantomeno chiedere alla stessa di fornire le proprie giustificazioni, con violazione dell’art. 110 d. Lgs. 36/2023 e delle disposizioni della L. 241/90 in merito alla necessità di avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e del connesso contraddittorio. Vi sarebbe stata disparità di trattamento in quanto BIM Italia, aggiudicataria della gara, aveva offerto un prezzo pari agli oneri per la sicurezza aziendali non soggetti a ribasso;</h:div><h:div>- “<corsivo>II Motivo: violazione e falsa applicazione della lex specialis, e dell’art. 110 d. Lgs. 36/2023, della l. 241/90. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento</corsivo>”: se era non congrua l’offerta di Solventum, certamente tale non poteva considerarsi quella di BIM, pari a 100 euro all’anno ed equivalenti agli oneri per la sicurezza;</h:div><h:div>- “<corsivo>III Motivo: violazione della l. 241/90, ed in particolare dell’art. 7 e dei diritti procedimentali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90. Eccesso di potere: carenza di motivazione e di istruttoria</corsivo>”: in data 5 dicembre 2024, dalla consultazione del portale MEPA, sarebbe emerso che la gara di cui alla RDO n. 4697543 è stata revocata senza che siano state comunicate le motivazioni. Sarebbe pertanto illegittimo il provvedimento di revoca.</h:div><h:div>Successivamente, in data 30 gennaio 2025, il Ministero ha evaso l’istanza di accesso, trasmettendo, tra gli altri, il provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione della gara datato 28 dicembre 2024 nel quale si legge che: </h:div><h:div>“<corsivo>Premesso che la Stazione Appaltante ha avviato una prima procedura di selezione mediante lo strumento CONSIP Richiesta di Offerta – RDO, n. 4697543 in data 14 ottobre 2024; Considerato che all’esito delle offerte pervenute, la Stazione Appaltante ha preso atto che le due offerte ritualmente trasmesse presentavano una offerta identica, ovvero pari allo “zero” (una  delle due simbolica di 0,1 cent.); Ritenuto che a fronte della parità di offerta, andasse ripetuta una nuova procedura selettiva, previa revoca della precedente, attraverso l’avvio di una nuova RDO – avviata con numero procedura 4900030 - CIG B49CDD509C, in data 5 dicembre 2024 - avente i medesimi requisiti della precedente ma avvertendo le Ditte offerenti potenziali che la Stazione Appaltante avrebbe valutato le offerte anche in relazione alla indicazione degli oneri inderogabili per la sicurezza “non soggetti al ribasso”, valutati nella misura pari ad euro 300.00, e ciò allo scopo di scoraggiare la ripetizione di offerte gratuite; Visto all’esito della nuova procedura selettiva sono pervenute due offerte, una delle quali pari allo “zero”, ed una con un importo corrispondente agli oneri per la sicurezza, come da avviso di gara; Ritenuto pertanto che occorra dare preferenza alla offerta che ha rispettato l’indicazione della indicazione di un importo almeno corrispondente alla copertura degli oneri per la sicurezza “non soggetti al ribasso” DETERMINA di approvare definitivamente l’aggiudicazione definitiva del lotto unico “Richiesta di Offerta avente ad oggetto: Rinnovo licenze sw per il calcolo del DRG– n. procedura: 4900030- CIG B49CDD509C, a favore della Società BIM Italia S.r.l.</corsivo>”.</h:div><h:div>Presa visione dei documenti ostesi dall’Amministrazione, in data 27 gennaio 2025 Solventum ha notificato ricorso per motivi aggiunti, formulando le ulteriori censure sintetizzate come segue:</h:div><h:div>- “<corsivo>IV Motivo: illegittimità propria e derivata: violazione e falsa applicazione della lex specialis, degli artt. 2, par.1, n. 4 e 69 della direttiva 2014/24 EU, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché degli artt. 108 e 110 d. Lgs. 36/2023, della l. 241/90 e dei diritti procedimentali. Violazione dei canoni di correttezza e buona fede: eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento. Illegittimità derivata e illegittimità propria: violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 110 d. Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per sviamento</corsivo>”: il Ministero avrebbe inserito gli oneri per la sicurezza aziendale non in quanto coerenti con l’affidamento (e ad esso commisurati), ma per disincentivare la presentazione di offerte gratuite. Poiché la previsione degli oneri aziendali per la sicurezza sarebbe illegittima, l’offerta di Solventum avrebbe dovuto risultare aggiudicataria (o, in subordine, la procedura avrebbe dovuto essere radicalmente annullata);</h:div><h:div>- “<corsivo>V Motivo: illegittimità propria e derivata: violazione e falsa applicazione della lex specialis, e dell’art. 110 d. Lgs. 36/2023, della l. 241/90. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento. Motivazione contraddittoria e errata</corsivo>”: la precedente gara, con due offerte pari a zero, è stata revocata poiché le offerte sono state ritenute “<corsivo>incongrue rispetto al servizio richiesto</corsivo>”. Nella Determina di approvazione dell’aggiudicazione della seconda gara il Ministero ha ritenuto di “<corsivo>dare preferenza alla offerta che ha rispettato l’indicazione della indicazione di un importo almeno corrispondente alla copertura degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso</corsivo>”. Allora, se l’esigenza era quella di ricevere offerte congrue rispetto al servizio, non certamente tale avrebbe potuto essere considerata quella pari agli oneri per la sicurezza, che avrebbe dovuto comunque essere sottoposta alla verifica di congruità in quanto palesemente e clamorosamente non sostenibile sotto il profilo economico-finanziario;</h:div><h:div>- “<corsivo>VI Motivo: illegittimità propria e derivata. Violazione della l. 241/90, ed in particolare dell’art. 7 e dei diritti procedimentali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90. Eccesso di potere: carenza di motivazione e di istruttoria</corsivo>”: la revoca della gara non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. La revoca sarebbe contraddittoria in quanto il Ministero non avrebbe potuto chiedere di migliorare offerte a 150 Euro e poi revocare la gara per incongruità delle offerte, senza peraltro dare comunicazione ai concorrenti della relativa motivazione;</h:div><h:div>- “<corsivo>VII Motivo: violazione e falsa applicazione della lex specialis. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere: erroneità</corsivo>”: l’integrazione dell’applicativo con sistemi di raggruppamento basati sulla severità della malattia implica la disponibilità del sistema Grouping di Solventum, e non risulterebbe la compatibilità del software di BIM Italia con l’ambiente cloud.</h:div><h:div>Si è costituito il Ministero contestando tutto quanto <corsivo>ex adverso</corsivo> dedotto.</h:div><h:div>In sintesi ha sostenuto che oggetto della fornitura in esame sarebbe un servizio complesso, che prevede anche prestazioni materiali di manutenzione ed assistenza, e non un servizio di natura intellettuale. Pertanto legittimamente l’Amministrazione avrebbe indicato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’ offerta pari a zero (che non prevedeva, quindi, costi per la sicurezza) della ricorrente, pertanto, non sarebbe in linea con l’indicazione della SA contenuta nella RDO del 5/12/2024 secondo cui gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dovevano essere pari a 300 euro.</h:div><h:div>La gara non sarebbe stata aggiudicata a Solventum non perché l’offerta presentata era anomala, ma perché prevedeva costi della sicurezza pari a zero quando erano richiesti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 300 euro.</h:div><h:div>Inammissibili per carenza di interesse, poi, sarebbero le censure con le quali la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta (tolti i costi per la sicurezza) pari a zero e quindi gratuita (contenute nel secondo e settimo motivo di ricorso): innanzitutto perché la ricorrente avrebbe dovuto essere automaticamente esclusa dalla gara per avere presentato un’offerta senza costi della sicurezza, ed in secondo luogo perché essa stessa ha presentato a sua volta offerta pari a zero, sicché applicando lo stesso ragionamento anche la sua offerta, pur in ipotesi valida, dovrebbe essere ritenuta incongrua.</h:div><h:div>Infondati si paleserebbero il terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, relativi alla pretesa illegittimità della revoca, che sarebbe stata in realtà regolarmente pubblicata nell’apposita sezione del MEPA corredata da motivazione. Né abbisognerebbe di comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura giuridica di atto generale della RDO, al pari di tutti i bandi di gara (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, sez. VII, 20/09/2024, n. 7702 in tema di bandi di concorso, il cui principio sarebbe applicabile anche ai bandi di gara).</h:div><h:div>Si è costituita anche la controinteressata BIM contestando tutto quanto <corsivo>ex adverso</corsivo> dedotto.</h:div><h:div>In sintesi, ha sostenuto che gli oneri richiamati nella RDO oggetto dell’odierna impugnativa rappresenterebbero i c.d. rischi interferenziali che, a norma dell’art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 devono essere stimati dalle stazioni appaltanti “<corsivo>nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione</corsivo>” e che “<corsivo>non sono soggetti a ribasso</corsivo>”, e non gli “<corsivo>oneri aziendali</corsivo>” di cui all’art. 108 D.Lgs. n. 36/2023. </h:div><h:div>Ad ogni modo, la valutazione di incongruità dell’offerta ad opera della Stazione appaltante per via della mancata indicazione e quantificazione degli oneri della sicurezza da parte della ricorrente, sarebbe frutto della doverosa applicazione del dato normativo vigente, sia che si assuma l’angolo prospettico dell’art. 26, comma 6 D. Lgs. n. 81/2008, sia del diverso art. 108, D.Lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Invero il servizio <corsivo>de quo</corsivo> non avrebbe natura intellettuale, pertanto Solventum avrebbe comunque dovuto indicare gli oneri di sicurezza aziendali a pena di esclusione.</h:div><h:div>Né il contratto in esame sarebbe riconducibile ad una fornitura senza posa in opera e dunque non beneficerebbe dell’esenzione dall'obbligo di dichiarare i costi della manodopera e degli oneri di sicurezza interni: trattandosi di un software informatico, tra le attività a carico dell’aggiudicatario rientrerebbe anche quella di installazione dell’applicativo, senza la quale la stazione appaltante non potrebbe fruire del bene richiesto. Inoltre oggetto del contratto sarebbe anche l’attività di manutenzione.</h:div><h:div>La censura relativa alla non sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria sarebbe inammissibile perché in violazione del principio del “<corsivo>nemo potest venire contra factum proprium</corsivo>”, posto che lo stesso ricorrente avrebbe presentato un’offerta pari allo zero.  </h:div><h:div>In occasione della discussione del merito del ricorso, tutte le parti hanno argomentato le rispettive posizioni.</h:div><h:div>All’udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.</h:div><h:div>3. Innanzitutto deve essere dichiarata l’inammissibilità, prima ancora che l’infondatezza, del ricorso in esame in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di revoca della prima procedura, atteso che, ad ogni modo, la Solventum non potrebbe conseguire il bene della vita cui ambisce in quanto entrambe le partecipanti avevano presentato un’offerta economica pari a 0,000. Pertanto nessuna utilità conseguirebbe la ricorrente da un eventuale annullamento dello stesso.</h:div><h:div>4. 4. Si procede, quindi, con lo scrutinio nel merito delle censure di cui al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti. </h:div><h:div>4.1. Con il primo ed il quarto motivo, la ricorrente sostiene che sarebbe illegittima la previsione degli oneri per la sicurezza aziendale non soggetti a ribasso e che sarebbe illegittimo il giudizio di “<corsivo>incongruità</corsivo>” dell’offerta di Solventum rispetto alle disposizioni di gara.</h:div><h:div>Le doglianze non possono essere condivise.</h:div><h:div>All’uopo occorre innanzitutto distinguere gli oneri per la sicurezza “<corsivo>da interferenza</corsivo>” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore ovvero tra le varie imprese che partecipano all'esecuzione dell'appalto, e gli “oneri aziendali” che invece attengono ai costi che l'impresa deve assolvere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto.</h:div><h:div>Gli oneri per la sicurezza “<corsivo>da interferenza</corsivo>” non sono soggetti a ribasso e, conseguentemente, non afferiscono alla componente variabile dell'offerta: sono determinati dalla stazione appaltante e comunicati agli operatori affinché li recepisca ed elabori un'offerta consapevole (<corsivo>ex multis</corsivo>: C. di St. n. 6306/2020, n. 4907/2020).</h:div><h:div>Gli “<corsivo>oneri aziendali</corsivo>”, invece, rientrano nell'offerta economica che l'operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l'esecuzione dell'appalto. Ne è imposta la necessaria indicazione perché la stazione appaltante possa verificare in che modo l'operatore economico sia giunto a formulare il prezzo del servizio offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo (art. 108, comma 9, d. Lgs. 36/2023: “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale</corsivo>”).</h:div><h:div>Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “<corsivo>Gli oneri per la sicurezza di tipo aziendale sono una voce di costo di cui si compone il conto economico d'appalto e, per tale ragione, la Stazione appaltante è chiamata ad una valutazione di congruità, unitamente al conto economico generale dell'offerta, in forza dell'art. 97, comma 5, lett. c), d.lg. n. 50/2016. Essi non vanno, invece, confusi con i c.d. oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti a ribasso, e indicati a monte dalla Stazione appaltante negli atti di gara (art. 23, comma 15, d.lg. n. 50/2016) afferenti alle spese per la sicurezza che l'impresa sostiene per contrastare i rischi da interferenza durante l'esecuzione della commessa</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo>: TAR Roma n. 5668/2022)</h:div><h:div>Orbene, gli oneri di cui alla lex specialis in esame devono essere ricondotti agli oneri per la sicurezza “<corsivo>da interferenza</corsivo>”, e non agli “<corsivo>oneri aziendali</corsivo>”, atteso che è la stessa <corsivo>lex specialis</corsivo> a qualificarli come “<corsivo>oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</corsivo>”.</h:div><h:div>La circostanza che nella procura di gara poi revocata essi non siano stati previsti, non è certo idonea di per sé a provare che non fossero dovuti.</h:div><h:div>Al contrario, con la seconda procedura la Stazione appaltante ha provveduto a correggere un errore commesso nella prima, che aveva portato le concorrenti a formulare offerte ritenute incongrue.</h:div><h:div>Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto indicare gli oneri in esame nella propria offerta economica nella misura indicata dalla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Appurato che gli oneri <corsivo>de quibus</corsivo> sono oneri da interferenza, nessun interesse ai fini della risoluzione della presente controversia riveste stabilire se il servizio in esame abbia natura intellettuale, atteso che solo gli oneri di sicurezza aziendali non sono dovuti per tale tipo di servizio. </h:div><h:div>Ad ogni modo, per completezza, si vuole brevemente evidenziare che il servizio de quo non è comunque riconducibile ai servizi di natura intellettuale.</h:div><h:div>Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che: </h:div><h:div>“<corsivo>Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. di Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sono stati ricondotti, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale: il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051; VI, 1 agosto 2017, n. 3857); l'attività di progettazione di opere pubbliche che non richieda sopralluoghi, misurazioni e rilievi che espongano a rischi specifici implicante l'adozione di misure di sicurezza a tutela dell'incolumità personale operante (su cui vedi invece Cons. di Stato, VI, 13 luglio 2016, n. 3139); il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale (Cons. di Stato, VI, 8 maggio 2017, n. 2098); l'attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole (Cons. Stato, V, 19 gennaio 2017, n. 223)</corsivo>” (cfr. C. di St. n. 1291/2021).</h:div><h:div>E’ stato inoltre precisato che: </h:div><h:div>“<corsivo>I servizi di natura intellettuale sono, dunque, quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall'altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l'elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio</corsivo>” (C. di St. n.4502/2024).</h:div><h:div>Orbene, nel caso in esame, il contratto prevede la fornitura e l’installazione del software. Inoltre prevede che: “<corsivo>L’operatore economico si farà carico della manutenzione e dell’aggiornamento, anche in termini di sicurezza e vulnerabilità, del software durante la validità del contratto. L‘operatore economico dovrà inoltre garantire la coerenza tra il Software e la manualistica del prodotto, e gestire eventuali problemi di malfunzionamento e/o incompatibilità con tra il Software e il sistema operativo che dovrà essere indicato</corsivo>”. Ancora, dalle specifiche tecniche risulta che il calcolo del DRG non presuppone un’attività creativa originale.</h:div><h:div>Da ciò discende che il servizio de quo non è riconducibile ai servizi intellettuali.</h:div><h:div>Pertanto, accertato che gli oneri per cui è causa sono oneri di interferenza, ritenuto che quand’anche si fosse trattato di oneri aziendali in ogni caso il servizio in esame non ha natura intellettuale, è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto indicare tale costo nella misura prevista nella <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Dunque il primo ed il quarto motivo di ricorso devono essere respinti.</h:div><h:div>4.2. Con il secondo ed il settimo motivo parte ricorrente sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria in quanto pari a zero, non sarebbe in grado di remunerare “<corsivo>né il valore della licenza, né quello delle ulteriori prestazioni di manutenzione e adattamento del software comunque richieste dalla RDO</corsivo>”.</h:div><h:div>La censura è inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>Sul punto è sufficiente rilevare che anche la ricorrente ha effettuato un’offerta pari a zero.</h:div><h:div>In proposito, la giurisprudenza ha reiteratamente ritenuto che: “<corsivo>E’ inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente. Ciò in quanto una siffatta impugnativa, violando il divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 Cod. civ., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, strumentalizza la tutela giurisdizionale piegandola a un fine meramente opportunistico o alla protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2023, n. 4363)</corsivo>” (Tar Roma n. 5508/2025).</h:div><h:div>4.3. Infondati (otre che inammissibili per carenza di interesse) si palesano i motivi relativi al provvedimento di revoca della prima procedura: dalla documentazione versata in atti, si evince che tale atto è stato regolarmente pubblicato, corredato da motivazione.</h:div><h:div>In particolare, nel provvedimento de quo si legge: “<corsivo>La Stazione appaltante ha proceduto alla revoca della procedura avendo riscontrato offerte identiche – anche a seguito di richiesta di offerta migliorativa. Le stesse offerte sono da ritenersi, in quanto gratuite / simboliche, incongrue rispetto al servizio richiesto</corsivo>”.</h:div><h:div>Peraltro, come noto, la revoca della gara è espressione del potere di autotutela della P.A. e, quindi, come tale è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza, che non ricorrono nella fattispecie in esame.</h:div><h:div>Ancora, secondo orientamento giurisprudenziale costante, la possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara non faccia seguito quella definitiva è evento del tutto fisiologico, che esclude qualsivoglia affidamento tutelabile. Pertanto la revoca (come pure l'annullamento) dell'aggiudicazione provvisoria non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell'ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo. Solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario, sì da imporre l'instaurazione del contraddittorio procedimentale (in tal senso, <corsivo>ex multis</corsivo>: TAR Catanzaro n. 626/2024; C. di St. n. 8273/2023).</h:div><h:div>4.4. Infine, con il settimo motivo, Solventum sostiene che “<corsivo>non risulta che BIM Italia abbia dimostrato di potere soddisfare tutti i requisiti prestazionali prescritti e oggetto di possibile richiesta da parte del Ministero</corsivo>”.</h:div><h:div>La censura è inammissibile, attesa l’assoluta genericità della stessa: nessun principio di prova di detta asserzione ha infatti fornito la ricorrente. </h:div><h:div>Peraltro, BIM è il fornitore uscente quindi ha già svolto il servizio in esame senza che siano stati riferiti da nessuna delle parti in causa problemi nell’esecuzione del precedente contratto.</h:div><h:div>5. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. </h:div><h:div>6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge. </h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero della Salute e di BIM Italia in persona dei rispettivi rappresentanti, forfetariamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesca Ferrazzoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>