<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250001220250207104820673" id="20250001220250207104820673" modello="3" modifica="07/02/2025 12:30:53" pdf="0" ricorrente="Valeria Cascino" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00012"/><fascicolo anno="2025" n="02914"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.4B:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250001220250207104820673.xml</file><wordfile>20250001220250207104820673.docm</wordfile><ricorso NRG="202500012">202500012\202500012.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\906 Pierina Biancofiore\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>pierina biancofiore</firma><data>07/02/2025 11:05:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Arcuri</firma><data>07/02/2025 10:51:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Quarta Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Presidente</h:div><h:div>Luca De Gennaro,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Arcuri,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, </h:div><h:div>previa adozione di idonee misure cautelari </h:div><h:div>- della Nota 16 ottobre 2024, Prot. n. -OMISSIS- a firma della Dirigente scolastica dell’I.I.S. -OMISSIS-, avente a oggetto “<corsivo>Comunicazione ore sostegno -OMISSIS-</corsivo>” (doc. n. 1) e, ove occorra, dei relativi allegati; </h:div><h:div>- del Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2024/2025 di -OMISSIS-, nella parte in cui sono state assegnate al predetto alunno 12 ore settimanali per l’insegnamento di sostegno e nella parte in cui afferma che il predetto studente è presente a scuola per 25 ore settimanali rispetto alle 35 ore della classe “su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola”; </h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato ai precedenti, anche, allo stato, non conosciuto dai ricorrenti; </h:div><h:div>nonché per l’accertamento </h:div><h:div>della violazione dell’obbligo dell’amministrazione scolastica di redazione del PEI con la formulazione delle proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025 parametrate alla gravità della patologia <corsivo>ex </corsivo>art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, di cui è portatore il minore -OMISSIS-; </h:div><h:div>e per la condanna </h:div><h:div>dell’amministrazione scolastica alla immediata riformulazione del PEI con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno e alla sua esecuzione in favore del minore, con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno didattico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’<corsivo>handicap</corsivo>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, Valentina Ciaccio, Giuditta Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Istituto Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div><h:div>Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Lazio, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Alberto Belloni, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Istruzione Superiore -OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Roma Capitale e di Asl Roma 1;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto di annullare gli atti in epigrafe e condannare l’amministrazione scolastica alla riformulazione del PEI con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno, con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno didattico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’<corsivo>handicap</corsivo>.</h:div><h:div>I genitori del minore hanno dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare evidenziando che l’individuazione delle ore di sostegno attribuite all’alunno non è stata determinata sulla base delle sue necessità e in vista di garantire lo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, ma in ragione delle risorse a disposizione dell’Istituto.</h:div><h:div>2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’U.S.R. Lazio e l’Istituto Istruzione Superiore -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.</h:div><h:div>3. Si sono costituiti in giudizio anche Roma Capitale e ASL Roma 1.</h:div><h:div>4. Con memoria del 30 gennaio 2025 Roma Capitale ha chiesto al Tribunale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio, evidenziando che “<corsivo>la materia oggetto di controversia –l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico (insegnate di sostegno) - rientra infatti nella competenza esclusiva del Ministero dell’Istruzione e dei suoi organi periferici, mentre Roma Capitale, in quanto ente locale, non ha alcuna competenza in merito</corsivo>”. </h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 anche ASL Roma 1 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata quindi in decisione.</h:div><h:div>6. Preliminarmente il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale e ASL Roma 1, in quanto risulta chiaramente dalla lettura del gravame che parte ricorrente ha impugnato esclusivamente atti dell’Amministrazione scolastica e la materia oggetto di controversia rientra nella competenza di quest’ultima.</h:div><h:div>7. Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.</h:div><h:div>L’Istituto Istruzione Superiore -OMISSIS- ha depositato in giudizio una relazione con annessi allegati, tra i quali la certificazione attestante che il minore è portatore di <corsivo>handicap </corsivo>in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, oltre ad ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di assistenza continua riguardo soprattutto le autonomie personali e sociali.</h:div><h:div>Nonostante ciò, l’Istituto scolastico ha assegnato all’alunno 15 ore di sostegno.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene fondate le censure dei ricorrenti, poiché la quantificazione del sostegno in “<corsivo>15 ore settimanali (di cui 3 assegnate per assenza di altro alunno)</corsivo>” contenuta nel PEI non appare effettuata sulla base delle specifiche esigenze e dei particolari bisogni del minore, quanto sulle ragioni addotte dal dirigente scolastico nella “<corsivo>Comunicazione ore sostegno -OMISSIS-</corsivo>” del 16 ottobre 2024, ove si legge che “<corsivo>ln base all’organico dei docenti di sostegno attribuito a questo istituto sono state assegnate 15 ore di sostegno settimanali (…) Si fa presente che l’assegnazione di 15 ore (3 ore in più rispetto alle 12 assegnate agli altri alunni) è stata possibile per la temporanea assenza di altro alunno. Con il rientro a scuola del suddetto alunno, verranno ripristinate le 12 ore. Dato l’esiguo numero di ore che possono essere concesse, la frequenza giornaliera avrà una copertura di risorsa (sostegno/assistenza) pari a 4 ore</corsivo>”.</h:div><h:div>Del resto, dalla stessa relazione depositata in giudizio dall’Istituto scolastico si evince che il GLO si è limitato a prendere atto della precedente determinazione del dirigente scolastico, senza verificare l’adeguatezza delle ore di sostegno alla situazione patologica, ai bisogni e alle necessità del minore, proponendo anzi una riduzione oraria della frequenza scolastica in ragione delle ore di sostegno attribuite: “<corsivo>successivamente il GLO, riunitosi in data 23 ottobre u.s., ha proposto una riduzione oraria della frequenza, data l’attribuzione di 12 ore di sostegno (…) in relazione alle risorse disponibili, l’Istituto ha potuto solo confermare le ore precedentemente assegnate</corsivo>”.</h:div><h:div>Rilevato pertanto, alla luce degli atti versati in giudizio, che le determinazioni assunte dall’Amministrazione scolastica contrastano con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli evidentemente sottesi agli atti impugnati, estranei alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità.</h:div><h:div>Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).</h:div><h:div>8. In ragione delle suesposte considerazioni la domanda di annullamento degli atti gravati va accolta, con l’obbligo dell’Amministrazione, in chiave conformativa, di procedere all’individuazione del numero di ore di sostegno necessarie, previa adeguata valutazione e motivazione e tenendo conto della patologia del minore, delle sue concrete esigenze e dei suoi bisogni formativi; limiti di organico o di bilancio non potranno incidere su tali valutazioni e determinazioni.</h:div><h:div>L’Amministrazione scolastica dovrà quindi provvedere, secondo quanto sopra statuito, alla modifica del P.E.I. e alla quantificazione del numero delle ore di sostegno necessarie al fine della sua compiuta integrazione scolastica, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. </h:div><h:div>9. Le spese sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:</h:div><h:div>-  dichiara il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale e ASL Roma 1 e ne dispone l’estromissione dalla presente causa;</h:div><h:div>- nel merito accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe, con gli obblighi conformativi che ne discendono, precisati in motivazione, a carico dell’Amministrazione scolastica.</h:div><h:div>Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’U.S.R. Lazio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in ragione di euro 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato. Compensa le spese tra le altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nastassja Proia</h:div><h:div>Marco Arcuri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>