<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20241429020251008155848380" descrizione="" gruppo="20241429020251008155848380" modifica="08/10/2025 16:12:04" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="14290"/><fascicolo anno="2025" n="17352"/><urn>urn:nir:tar.lazio;sezione.2B:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20241429020251008155848380.xml</file><wordfile>20241429020251008155848380.docm</wordfile><ricorso NRG="202414290">202414290\202414290.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\967 Michelangelo Francavilla\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Licheri</firma><data>08/10/2025 16:12:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</h:div><h:div>(Sezione Seconda Bis)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Francavilla,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Licheri,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Christian Corbi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del verbale di proclamazione degli eletti adottato dall''ufficio elettorale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Anzio, aperto il 03 Dicembre 2024 e concluso in data 05 Dicembre 2024, per l’elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Anzio e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 17 e 18 Novembre 2024 del Comune di Anzio e del successivo turno di ballottaggio, del 1° e 2 Dicembre per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Anzio; </h:div><h:div>- del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale insediatosi il 19 Novembre 2024 e concluso in data 23 Novembre 2024, per l’elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Anzio e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 17 e 19 Novembre 2024 del Comune di Anzio e del successivo turno di ballottaggio, del 1° e 2 Dicembre per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Anzio;</h:div><h:div>- dei verbali degli Uffici elettorali Sezioni n. n 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e in tutte le ulteriori sezioni in cui sono state denunciate le illegittimità, e, conseguentemente, del verbale dell’ufficio elettorale centrale delle sezioni del Comune di Anzio alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Anzio e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni alle elezioni del 17 e 19 Novembre 2024 del Comune di Anzio e del successivo turno di ballottaggio, del 1° e 2 Dicembre per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Anzio; </h:div><h:div>- per quanto occorrer possa della delibera del Consiglio Comunale di Anzio di convalida degli eletti dagli estremi non conosciuti. - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e per la ripetizione delle relative elezioni del primo turno o del ballottaggio ed in subordine per la ripetizione delle relative elezioni del primo turno nelle sezioni n 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e in tutte le ulteriori sezioni in cui sono state denunciate le illegittimità e del conseguente turno di ballottaggio.</h:div><h:div>In subordine e previo annullamento degli atti impugnati appena individuati:</h:div><h:div>per la correzione del risultato delle elezioni del 17 e 18 Novembre 2024 del Comune di Anzio e del successivo turno di ballottaggio, del 1° e 2 Dicembre per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Anzio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 14290 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Stefano Bertollini, Roberto Marozzini, Roberto Tulli, ed Armando Tondinelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ruggero Garzia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco D'Arcangelo e Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Anzio (RM), in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Aurelio Lo Fazio, Lucarini Luca, Alessandra Ciotti, Gesualdarosa Audino, Serena De Lucia, Gabriele Federici, Andrea Mingiacchi, Ciro Nutello, Luca Brignone, Tiziana D'Alfonso, Giulia Castaldi, Mauro De Lucia, Jessica Polverini, Francesco Tontini, Riccardo Rocchetti, Oriana Ventura, Pietro Di Dionisio, Giuseppe Papa, Massimiliano Marigliani, Aurora Ferrazzano, Antonio Cardoselli, Giorgio Monteriù, Ettore Romano, Francesco Zuccaro, Silvio Marsili, Rodolfo Turano, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con atto di gravame depositato e notificato nei termini di cui all’art. 130, commi 1 e seguenti del c.p.a., i ricorrenti impugnavano il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere del Comune di Anzio redatto, conclusivamente, il 5 dicembre 2024 dall’Ufficio elettorale centrale di quell’Ente, unitamente al verbale delle operazioni del suddetto Ufficio relativo al primo turno delle elezioni comunali tenutesi il 17 e 18 novembre 2024, all’omologo verbale concernente il turno di ballottaggio svoltosi l’1 e 2 dicembre 2024 nonché ai verbali degli uffici elettorali delle sezioni nn. 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,21,23,24,27,29,30,31,33,34,35,36 e 37, chiedendone l’annullamento e la ripetizione delle relative elezioni, se del caso solo nelle sezioni sopra indicate ed ivi compreso il conseguente turno di ballottaggio.</h:div><h:div>In subordine, essi chiedevano altresì la correzione del risultato delle elezioni comunali svoltesi il 17 e 18 novembre 2024 nonché del successivo turno di ballottaggio.</h:div><h:div>In via di fatto essi – premessa la propria legittimazione in qualità di candidati, cittadini elettori e presentatori delle liste concorrenti alle elezioni comunali tenutesi nell’autunno 2024 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Anzio – esponevano che, all’esito del primo turno della competizione elettorale in questione, il sig. Stefano Bertollini (odierno ricorrente), aveva conseguito 10.058 voti, contro i 3.649 voti del candidato Sindaco Aurelio Lo Fazio ed i 3.610 voti del candidato Pietro Dionisio.</h:div><h:div>Del pari, le liste ad egli collegate avevano riportato 10.007 voti, appena 131 in meno della soglia necessaria per il conseguimento del c.d. “premio di maggioranza”.</h:div><h:div>All’esito di tale primo turno, quindi, accedevano al successivo turno di ballottaggio l’odierno ricorrente sig. Bertollini ed il candidato Sindaco Aurelio Lo Fazio, quest’ultimo classificatosi secondo con un vantaggio di appena 39 voti sul candidato posizionatosi terzo in graduatoria, ballottaggio che vedeva prevalere il candidato Lo Fazio</h:div><h:div>Sin da subito, secondo i ricorrenti, le operazioni di votazione e di scrutinio tenutesi durante il primo turno elettorale avrebbero evidenziato numerose irregolarità, alcune delle quali, peraltro, riscontrate proprio dall’Ufficio elettorale centrale nel proprio verbale il quale tuttavia, inopinatamente e, secondo i ricorrenti, illegittimamente, avrebbe comunque proceduto a completare le operazioni di scrutinio in due sezioni e avrebbe posto rimedio alle numerose incompletezze ed incongruenze da cui sarebbero stati affetti i verbali sezionali attraverso un <corsivo>modus procedendi</corsivo> non coerente.</h:div><h:div>In particolare, sempre secondo i ricorrenti, in numerose sezioni non sarebbe stato verbalizzato il numero di schede autenticate ma non utilizzate, in altre tale valore sarebbe stato inferiore, ovvero superiore, rispetto a quello dei votanti, in altre ancora, infine, non vi sarebbe stata corrispondenza tra il numero di schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate e di quelle autenticate ma non utilizzate.</h:div><h:div>In definitiva, contro gli atti avversati, il sig. Bertollini e gli altri ricorrenti avanzavano i seguenti mezzi di censura.</h:div><h:div>Con il primo, essi deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47, 53, 63 e 68 del d.P.R. n. 570/1960, violazione dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali e gravi e diffuse illegittimità e violazioni del procedimento elettorale.</h:div><h:div>Con tale primo mezzo di gravame, i ricorrenti lamentavano che in moltissime sezioni non fosse stato possibile riscontrare la corrispondenza tra il numero di schede autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e quelle vidimate ma non utilizzate. </h:div><h:div>A loro avviso, tale discrepanza costituirebbe plausibile indice del verificarsi del fenomeno della c.d. “scheda ballerina”, ampiamente codificato in giurisprudenza e consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all'elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell'urna non già quest'ultima ma quella consegnatagli all'esterno del seggio, anomalia che costituirebbe, già di per sé, causa di annullabilità delle operazioni di voto per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali, e tanto sia nell’ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato sia, infine, nelle ipotesi in cui non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.</h:div><h:div>Nel dettaglio, nelle sezioni nn. 4,5,6,10,11,14,16,21,23,36,37 sarebbe impossibile verificare l’esatta corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate, in quanto non è stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ma non utilizzate.</h:div><h:div>Nella sezione n. 4, non sarebbe stato indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, oltre ad essere state vidimate ben 20 schede per la consegna ad elettori in stato di detenzione o ricoverati in luoghi di cura a fronte di soli 4 elettori versanti in tali condizioni.</h:div><h:div>Nelle sezioni nn. 5, 6, 10, 16, 21, 23, 36 e 37 non sarebbe stato indicato il numero di schede autenticate e non utilizzate.</h:div><h:div>Nella sezione n. 11, oltre a non essere stato indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate, il totale delle schede da autenticare distribuito agli scrutatori e delle schede non consegnate agli elettori non sarebbe pari al totale delle schede autenticate e non utilizzate; inoltre, sarebbe stato indicato un numero di voti espressi superiore al numero degli elettori.</h:div><h:div>Nella sezione n. 14, non solo non sarebbe stato indicato il numero di schede autenticate non utilizzate per la votazione, ma il numero di votanti sarebbe stato maggiore del numero di schede autenticate (risultano infatti 550 elettori votanti a fronte di 400 schede autenticate).</h:div><h:div>Nelle sezioni 21 e 23, oltre a non essere stato indicato il numero di schede autenticate e non utilizzate, esisterebbe anche una palese divergenza tra tabelle di scrutinio e verbali di sezione.</h:div><h:div>Nelle sezioni nn. 36 e 37, oltre a non essere stato indicato il numero di schede autenticate e non utilizzate, sussisterebbero altre criticità, quali l’indicazione di un numero di voti espressi maggiore rispetto al numero di elettori o l’indicazione di un numero complessivo di schede autenticate superiore a quelle che i singoli scrutatori risulterebbero aver vidimato, con conseguente impossibilità di ricostruire il dato delle schede autenticate.</h:div><h:div>Ancora, secondo i ricorrenti, in altre sezioni, pur essendo stato indicato il numero di schede vidimate ma non utilizzate per la votazione, il relativo dato non sarebbe attendibile.</h:div><h:div>Nella sezione n. 1, a fronte di 1063 schede vidimate immediatamente (oltre a 11 schede autenticate per elettori non iscritti e a 2 schede autenticate in sostituzione, per un totale di 1076) ed a 466 elettori votanti, sarebbero dovute avanzare 610 schede contro le 597 risultanti a verbale, con un ammanco di 13 schede non spiegabile, se non in parte, con la giustificazione fornita a verbale, secondo cui 2 schede sarebbero state sostituite per deterioramento.</h:div><h:div>Nella sezione n. 3, a fronte di 602 schede autenticate e di 485 votanti, è stato attestato un avanzo di 114 schede anziché 117.</h:div><h:div>Nella sezione n. 7, attestata l’autenticazione di 751 schede e l’espressione di voto da parte di 469 elettori, è stato dato atto che sarebbero avanzate solo 271 schede anziché 282.</h:div><h:div>Nella sezione n. 9, con 1350 schede autenticate ed 876 votanti, è stato verbalizzato un avanzo di 467 schede a fronte delle 474 che sarebbero dovute avanzare.</h:div><h:div>Per di più in tale sezione il numero di voti espressi sarebbe stato maggiore del numero degli elettori e sussisterebbe una palese divergenza tra tabelle di scrutinio e verbali di sezione</h:div><h:div>Nella sezione n. 13, su 1020 schede vidimate e 518 voti espressi, è stato indicato in 130 il numero di schede non utilizzate anziché, come sarebbe stato corretto attendersi, 502.</h:div><h:div>Nella sezione n. 17, a fronte di 997 schede bollate e di 713 votanti, sarebbero dovute avanzare 284 schede a fronte delle 283 avanzate.</h:div><h:div>In questa sezione, inoltre, un elettore avrebbe utilizzato un dispositivo mobile durante il voto, fatto che costituirebbe indice di inquinamento del voto.</h:div><h:div>Nella sezione n. 24, con 904 schede vidimate e 674 votanti, sarebbero dovute avanzare 230 schede a fronte delle 226 indicate a verbale.</h:div><h:div>Nella sezione n. 27, al contrario, sarebbe avanzata una scheda in più (945 a fronte della differenza tra il numero di schede autenticate – 1699 – e i votanti – 754) e, per di più, il numero di voti espressi sarebbe risultato superiore a quello degli elettori.</h:div><h:div>Nella sezione n. 29, con un totale di schede vidimate pari a 1136 e 569 schede utilizzate per il voto, sono state verbalizzate 567 schede avanzate anziché, come sarebbe stato lecito attendersi, 568.</h:div><h:div>Nella sezione n. 30, sono state autenticate 1056 schede per 523 votanti, ma è stato dato atto di un avanzo di 523 schede anziché 533.</h:div><h:div>Nella sezione n. 31, sono state vidimate 1406 schede ed hanno votato 554 elettori, ma in verbale è stato indicato un avanzo di 946 schede invece di 950, oltre ad essere stato accertato un numero di voti espressi superiore a quello degli elettori.</h:div><h:div>Nella sezione n. 34, sono state autenticate 1000 schede ed hanno votato 768 elettori, nel verbale è stato dato atto di un numero di schede avanzate pari a 232 ma precisando che un elettore è stato allontanato dal voto (senza che fosse dato conoscere quale sorte abbia avuto la sua scheda) e due schede sarebbero state restituite perché deteriorate.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente denunciava la violazione dell’art. 72 del d.P.R. n. 570/1960.</h:div><h:div>Infatti, a detta della parte in questione, l’Ufficio elettorale centrale, in violazione del disposto normativo invocato a parametro del vaglio di legittimità, avrebbe proceduto a modificare il risultato elettorale esorbitando dal potere assegnatogli di esercitare esclusivamente uno <corsivo>ius corrigendi </corsivo>degli eventuali errori materiali commessi dalle sezioni nel riepilogo dei dati, da effettuare prendendo a riferimento le tabelle di scrutinio.</h:div><h:div>Al contrario, secondo i ricorrenti, l’Ufficio centrale – nelle sezioni nn. 12 e 23 – avrebbe dato prevalenza ai verbali anziché alle tabelle di scrutinio (asserendo essere state queste ultime compilate su brogliacci errati), mentre del tutto contraddittoriamente – nelle sezioni nn. 21 e 9 – sarebbe stata data prevalenza alle tabelle di scrutinio.</h:div><h:div>Inoltre, nelle sezioni nn. 9, 11, 27, 31, 35 e 36 l’Ufficio centrale, pur avendo dato atto a verbale della trasmissione di risultanze assolutamente non plausibili (e, in particolare, dell’indicazione di un numero di voti espressi superiore a quello dei votanti), avrebbe ritenuto non concluso il procedimento elettorale procedendo, in due sezioni solamente (nn. 21 e 27) al riconteggio delle schede.</h:div><h:div>Per di più, nella sezione n. 21, a seguito dell’attività surrogatoria (asseritamente indebita) compiuta dall’Ufficio centrale, sarebbe emersa un’erronea attribuzione di voti, in difetto, alla lista n. 13 (a favore della quale non erano stati assegnati i voti recanti al contempo l’indicazione della lista e del candidato Sindaco, conteggiati esclusivamente quali suffragi espressi a vantaggio del candidato primo cittadino).</h:div><h:div>Nelle restanti sezioni, pertanto, l’Ufficio centrale avrebbe comunque avallato le risultanze, pur ritenute palesemente inattendibili, dei verbali sezionali con la conseguenza che, secondo i ricorrenti, anche a prescindere dalla mancata corrispondenza tra schede autenticate e la somma dei votanti e delle schede non utilizzate di cui al motivo di gravame precedente, in ogni caso nelle sezioni in questione il voto dovrebbe essere ripetuto per le illegittimità riscontrare dall’Ufficio elettorale centrale.</h:div><h:div>In conclusione, stanti i gravi indizi di inquinamento del voto e la distanza minima (appena 131 voti) che separa il candidato sindaco Bertollini dalla soglia del cinquanta percento più uno dei voti validi per essere proclamato eletto al primo turno, veniva domandato l’annullamento delle operazioni elettorali e la loro ripetizione (quantomeno nelle sezioni nelle quali l’irregolarità risultava acclarata dall’Ufficio elettorale centrale e nelle quali risultava impossibile determinare con esattezza il numero di schede autenticate e non utilizzate) o, in subordine, il riconteggio delle schede e la correzione del risultato elettorale, con conseguente, eventuale, ripetizione anche del turno di ballottaggio.</h:div><h:div>Con decreto presidenziale del 31 dicembre 2024, n. 6349, veniva fissata al 23 aprile 2025 l’udienza pubblica di discussione nel merito dell’affare e designato il relatore.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio, con memoria di comparsa, il Comune di Anzio.</h:div><h:div>Parte resistente, premesso il rilievo assegnato, in giurisprudenza, al principio di strumentalità delle forme ed all’esigenza di sanzionare, con l’annullamento od il riconteggio delle schede, solamente delle operazioni affette da irregolarità sostanziali, confutava tutte le incongruenze rilevate da controparte deducendone il carattere meramente formale e, comunque, non incidente sulla libera espressione del voto.</h:div><h:div>Nel dettaglio, l’amministrazione resistente eccepiva:</h:div><h:div>- l’inammissibilità delle censure con riferimento alla sezione n. 33, avverso la quale controparte non avrebbe dedotto specifici motivi di ricorso;</h:div><h:div>- l’inammissibilità delle restanti censure perché generiche ed esplorative, in quanto non accompagnate dall’indicazione della natura dei vizi denunciati, del numero di schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono;</h:div><h:div>- comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso avversari.</h:div><h:div>Nel merito, infatti, essa deduceva:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>)<corsivo>
				</corsivo>quanto alla mancata indicazione della corrispondenza del numero di schede autenticate con la somma di quelle votate e di quelle non utilizzate, essa sarebbe infondata con riferimento alle sezioni nn. 4,5,6,10,11,14,16,21,23,36 e 37 (nelle quali i verbali, pur non indicando il numero di schede autenticate e non utilizzate, comunque ne attesterebbero la corrispondenza al numero di elettori che non hanno votato) ed alle sezioni nn. 11,14 e 23 (in cui la corrispondenza sarebbe attestata <corsivo>a contrario </corsivo>dalla cancellazione della parte del verbale da compilare “in caso di mancata corrispondenza”).</h:div><h:div>Per la sezione n. 21, il motivo sarebbe infondato a cagione del riconteggio dei voti operato dall’Ufficio centrale elettorale mentre, per le sezioni nn. 5, 10, 16 e 36, esso sarebbe inammissibile perché meramente esplorativo, non essendo stato supportato dalla necessaria specificazione e dall’esame dell’altro esemplare del verbale o delle tabelle di scrutinio custodite dalla Prefettura.</h:div><h:div>Per la sezione n. 11, invece, la spiegazione della discrepanza tra le schede autenticate e quelle non utilizzate sarebbe da rinvenirsi nell’errore di compilazione commesso dall’ufficio sezionale, che avrebbe indicato tale differenza in 53 schede non avvedendosi che tale numero corrisponde alla differenza tra schede ricevute dalla sezione (1250) ed elettori ivi iscritti (1197), mentre, per la sezione n. 37, il verbale indicherebbe correttamente in 474 le schede autenticate ma non utilizzate, essendo così del tutto irrilevante l’errata indicazione di una somma delle schede autenticate dai singoli scrutatori superiore, di 200 unità, a quelle autenticate dall’intera sezione.</h:div><h:div>Per quanto concerne, poi, le discordanze tra il valore, indicato nei verbali, delle schede autenticate e non utilizzate e la differenza (sempre risultante dai verbali) tra schede autenticate ed elettori che hanno partecipato al voto, parte resistente le riteneva spiegabili con la non corretta indicazione, da parte degli uffici di sezione, del numero di schede consegnate ad elettori aggiunti ed in sostituzione di schede deteriorate.</h:div><h:div>Nel dettaglio:</h:div><h:div>- nella sezione n. 1, le 13 schede asseritamente mancanti sarebbero da individuare nelle 2 schede deteriorate e sostituite e negli 11 elettori non iscritti nella sezione presentatisi al voto;</h:div><h:div>- nella sezione n. 3, a fronte di 3 schede mancanti, vi sarebbero stati due elettori aggiunti, sicché in effetti mancherebbe una sola scheda;</h:div><h:div>- nella sezione n. 7, le 11 schede vidimate non ricomprese nel conteggio delle schede inutilizzate sarebbero state impiegate per consentire il voto esattamente ad 11 elettori aggiunti;</h:div><h:div>- nella sezione n. 9, le 7 schede asseritamente mancanti avrebbero sostituito altrettante schede deteriorate;</h:div><h:div>- nella sezione n. 13, l’assenza di schede vidimate ma non utilizzate oltre alle 130 attestate in verbale sarebbe confermata dalla barratura della parte di verbale da compilare in caso di “mancata corrispondenza”;</h:div><h:div>- nella sezione n. 17, la scheda mancante sarebbe stata consegnata in sostituzione di una deteriorata;</h:div><h:div>- nella sezione n. 24, le 4 schede mancanti sarebbero state consegnate ad altrettanti elettori aggiunti;</h:div><h:div>- nella sezione n. 27, la scheda autenticata e non votata ulteriore rispetto a quella conteggiata in verbale sarebbe comunque ininfluente a mutare l’esito della competizione;</h:div><h:div>- nella sezione n. 29, la scheda mancante avrebbe sostituito una deteriorata;</h:div><h:div>- nella sezione n. 30, le schede mancanti sarebbero non 10, bensì 6, consegnate ad altrettanti elettori aggiunti;</h:div><h:div>- nella sezione n. 31, le 4 schede mancanti sarebbero state consegnate ad altrettanti elettori aggiunti;</h:div><h:div>- nella sezione n. 34, le schede avanzate non sarebbero 232, bensì 230, cosicché le schede mancanti (2) coinciderebbero con quelle consegnate ad altrettanti elettori aggiunti.</h:div><h:div>Per quanto attiene, inoltre, alla doglianza relativa al numero di voti espressi in alcune sezioni – non corrispondente, secondo i ricorrenti, al numero dei votanti – tale discrepanza (ritenuta comunque inammissibile ove rivolta alle operazioni compiute nelle sezioni nn. 21 e 27, oggetto di rinnovazione da parte dell’Ufficio centrale), per l’amministrazione resistente sarebbe oggetto di una censura contraddittoria e, quindi, parimenti inammissibile.</h:div><h:div><corsivo>ii</corsivo>)<corsivo>
				</corsivo>riguardo al secondo motivo di ricorso, l’amministrazione resistente sosteneva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del medesimo, osservando che:</h:div><h:div>- quanto alle sezioni nn. 9 e 21, la prevalenza accordata alle tabelle di scrutinio, oltre che legittima in sé, sarebbe anche giustificata dalle dichiarazioni dei relativi presidenti di seggio che, dinanzi all’Ufficio elettorale centrale, avrebbero ribadito la correttezza di queste e l’erroneità dei dati riportati nei rispettivi verbali;</h:div><h:div>- sempre con riferimento alla sezione n. 21, nessuna rinnovazione delle operazioni sarebbe stata compiuta dall’Ufficio centrale, ma solo una correzione alla luce delle dichiarazioni del presidente di seggio, secondo il quale il numero di voti riportati in favore di una delle liste era stato correttamente indicato nel mod/19;</h:div><h:div>- per le sezioni n. 12 e 23, l’inattendibilità delle tabelle di scrutinio e, quindi, la prevalenza assegnata ai verbali sarebbe stata confermata dai rispettivi presidenti di seggio con dichiarazioni rese dinanzi all’Ufficio centrale;</h:div><h:div>- quanto all’asserita discordanza (lamentata in numerose sezioni) tra il numero dei votanti e quello delle schede scrutinate, essa non sussisterebbe, secondo l’amministrazione resistente, alla luce proprio dei verbali di scrutinio, all’infuori della sezione n. 31 in cui, effettivamente, risulterebbero due voti validi in più rispetto alle schede scrutinate, numero comunque insufficiente, sempre a dire del Comune di Anzio, per superare la c.d. ‘prova di resistenza’ e rendere ammissibile la doglianza.</h:div><h:div>In vista della discussione nel merito dell’affare, le parti scambiavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. con i quali ribadivano i propri argomenti difensivi replicando alle deduzioni avverse.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 8050 del 24 aprile 2025, il Collegio disponeva una verificazione sui fatti di causa, in contraddittorio tra le parti, demandando l’incombente al Prefetto di Roma, con facoltà di delega a dirigente in possesso di comprovata esperienza e con facoltà di designare altro personale dipendente non meno qualificato con funzioni di ausilio al dirigente delegato.</h:div><h:div>In particolare, veniva chiesto di “<corsivo>verificare la corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma di quelle utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate nelle sezioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 36 e 37</corsivo>”, fissando al 1° agosto 2025 il termine entro il quale i verificatori avrebbero dovuto depositare, presso la Segreteria della Sezione, la propria relazione conclusiva.</h:div><h:div>Infine, la discussione dell’affare veniva rinviata all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.</h:div><h:div>Con decreto del 29 maggio 2025, il Prefetto di Roma delegava il compimento della verificazione al dirigente dell’Area II <corsivo>bis</corsivo> della medesima Prefettura, designando altresì i componenti ausiliari a supporto di quello.</h:div><h:div>L’incombente istruttorio veniva assolto col deposito della relazione conclusiva entro il termine assegnato da questo Giudice.</h:div><h:div>In vista dell’ulteriore udienza di trattazione nel merito dell’affare, le parti scambiavano memorie e repliche nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., insistendo nelle domande e nelle deduzioni ed eccezioni difensive formulate <corsivo>prima facie</corsivo> e formulando le proprie osservazioni in merito alle risultanze dell’attività di verificazione.</h:div><h:div>Infine, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover ribadire i principi giurisprudenziali consolidati in materia di diritto elettorale, ai quali esso presta convinta adesione e da cui non ritiene di doversi discostare nel caso in esame.</h:div><h:div>Come noto, costituisce <corsivo>ius receptum</corsivo> l’affermazione secondo cui “<corsivo>In materia di operazioni elettorali, rilevano le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato</corsivo>” (così C.G.A.R.S., n. 631/2023).</h:div><h:div>Analogamente, “<corsivo>Il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale è il precipitato dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale, essendo fondamentale in materia la regola del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale</corsivo>” (così Cons. St., sez. II, n. 51/2024).</h:div><h:div>Da quanto sopra, discende che l’invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando “<corsivo>manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio deve essere applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale (…). Precipitato di tali principi è quello della prova di resistenza che in materia elettorale, nel contemperamento tra l’esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determina alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428)</corsivo>” (così Cons. St., sez. II, n. 9407/2023).</h:div><h:div>Avvicinandosi, più nel dettaglio, al tema oggetto di specifica attenzione nel caso concreto (ossia al fenomeno della c.d. “scheda ballerina”), è stato osservato che essa presuppone che “<corsivo>la somma tra le schede utilizzate dagli elettori e le schede rimaste inutilizzate corrisponda ad un quantitativo di schede inferiore al numero di quelle autenticate, in quanto esso comporta che una o più delle schede autenticate fuoriescano dal Seggio (essendo state consegnate ad elettori che ancora non vi si sono recati)</corsivo>”, ed ancora che la fattispecie della “scheda ballerina” “<corsivo>postula la presenza non solamente di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie, con conseguente relativo onere a carico di parte ricorrente di fornire (almeno alcuni) elementi a sostegno di tale complessa fattispecie</corsivo>” (virgolettati entrambi da Cons. St., sez. II, n. 53/2024).</h:div><h:div>Da quanto sopra discende una prima, importante, conclusione applicabile al caso di specie: non ritiene il Collegio di poter concordare con l’assunto posto a fondamento del ricorso proposto, secondo il quale la pura e semplice mancanza di corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e non utilizzate ed il numero degli elettori che non hanno votato sia di per sé sufficiente a provare l'illegittimità del procedimento elettorale sollevando, per ciò solo, la parte dall’onere di: <corsivo>i</corsivo>) dimostrare la ricorrenza di altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito degli uffici elettorali o, quantomeno, che escludano la ricorrenza di altre plausibili spiegazioni se non quella, appunto, della pratica della c.d. “scheda ballerina”; <corsivo>ii</corsivo>) dimostrare che l’illegittimità in questione abbia determinato una sostanziale modifica dei risultati medesimi, superando la c.d. “prova di resistenza”.</h:div><h:div>D’altronde, neppure i precedenti giurisprudenziali invocati a sostegno della tesi di parte ricorrente giungono al punto di affermare con nettezza che l’incongruenza tra il numero delle schede autenticate e non utilizzate e quelli degli elettori non votanti, scevra dalla prova di ulteriori irregolarità e dal necessario superamento della “prova di resistenza”, sia condizione necessaria e sufficiente ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’inattendibilità e l’invalidità delle operazioni elettorali.</h:div><h:div>Essi, invece, postulano comunque la sussistenza (e la dimostrazione) di “<corsivo>oggettive gravi illegittimità</corsivo>” idonee a restituire il quadro di operazioni elettorali connotate da un andamento estremamente confusionario, idoneo ad influire negativamente sul complesso delle medesime e lasciando così ragionevolmente supporre l’inattendibilità del risultato che ne è scaturito.</h:div><h:div>In definitiva, quindi, ritiene il Collegio doversi concordare con la constatazione che la mera ricorrenza di irregolarità nel numero di schede autenticate e non utilizzate, in mancanza di altri elementi probatori, anche solo indiziari, sintomatici di una possibile alterazione della volontà dell’elettorato o compromissione della libera espressione del voto, costituisca irregolarità di carattere puramente formale.</h:div><h:div>Ciò premesso, occorre dar conto dei risultati della verificazione disposta da questo Giudice e svolta, nel contraddittorio delle parti, dalla Prefettura di Roma, i cui esiti vengono di seguito sintetizzati.</h:div><h:div>- Sezione n. 1: a fronte di 1.065 schede autenticate, sono state rinvenute 597 schede autenticate non utilizzate per la votazione, il cui numero corrisponde a quello degli elettori iscritti nelle liste sezionali che non hanno votato.</h:div><h:div>Pertanto, privo di fondamento risulta l’assunto di parte ricorrente secondo cui, in questa sezione, sarebbero irreperibili 13 schede in quanto tale dato (corrispondente agli 11 elettori non iscritti e alle due schede deteriorate) non è espressivo di un numero di schede autenticate in aggiunta alle 1.065 originariamente siglate, giacché le schede occorrenti alla sostituzione di quelle deteriorate ed a consentire il voto ad elettori non iscritti in quella sezione sono state prelevate da quelle autenticate sin dall’inizio, sicché deve escludersi che alcuna scheda autenticata sia fuoriuscita dal seggio.</h:div><h:div>- Sezione n. 3: a fronte di 600 schede autenticate e 485 utilizzate per la votazione, ne residuano 115 autenticate e non utilizzate e 550 avanzate e non autenticate, la cui somma complessiva restituisce il totale di 1.150 effettivamente consegnate dalla Prefettura al Comune di Anzio, sicché non si ravvisa l’assenza di schede autenticate e non utilizzate, l’eccedenza di 2 schede riscontrata dal ricorrente dovendosi spiegare con l’errata verbalizzazione dell’asserita autenticazione di 2 ulteriori schede per elettori non iscritti alla sezione, schede che, molto più verosimilmente, risultano prelevate dal totale delle 600 schede sin dall’inizio autenticate.</h:div><h:div>- Sezione n. 4: all’esito della verificazione, sono risultate mancare 1 scheda votata e 3 schede avanzate e non autenticate.</h:div><h:div>- Sezione n. 5: non presenta alcuna criticità ed il numero degli elettori non votanti coincide con quello delle schede autenticate e non utilizzate.</h:div><h:div>- Sezione n. 6: non presenta alcuna criticità ed il numero degli elettori non votanti coincide con quello delle schede autenticate e non utilizzate.</h:div><h:div>- Sezione n. 7: a fronte di 1.150 schede consegnate dalla Prefettura, la verificazione ha rinvenuto la presenza di 750 schede autenticate in totale e 400 schede avanzate e non autenticate, il cui totale restituisce proprio il numero di schede originariamente assegnate al seggio e rende plausibile che l’indicazione a verbale di 751 schede autenticate (740 più altre 11 per elettori non iscritti in sezione) sia frutto di un mero errore materiale.</h:div><h:div>- Sezione n. 9: il totale di schede autenticate (utilizzate e non) rinvenute a seguito di verificazione (1.351), sommato alle schede avanzate e non autenticate (399) corrisponde al valore di 1.750 schede consegnate dalla Prefettura al Comune. Il rinvenimento di una scheda vidimata in più che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere stata fraudolentemente introdotta nel seggio risulta, in realtà, più facilmente spiegabile con un errore contenuto nel verbale dell’ufficio sezionale, per cui appare più ragionevole ritenere che il valore reale delle schede autenticate sia pari a 1.351 e non, come erroneamente riportato a verbale, a 1.350.</h:div><h:div>- Sezione n. 10: non è presente alcuna criticità e le doglianze ribadite dal ricorrente nella propria memoria attengono, invece, ai dati relativi alla sezione n. 9.</h:div><h:div>- Sezione n. 11: anche in questo caso, non risulta alcuna criticità, all’infuori dell’elevato numero di schede macchiate e di una scheda risultata priva di timbro e tagliata, come tale inutilizzabile ad alcun fine.</h:div><h:div>- Sezione n. 13: la verificazione non ha riscontrato alcuna irregolarità.</h:div><h:div>- Sezione n. 14: all’esito della verificazione, è emersa l’assenza di due schede votate e la presenza (del tutto ininfluente ai fini che occupano) di 50 schede avanzate ma non autenticate.</h:div><h:div>- Sezione n. 16: le operazioni di verificazione non hanno rilevato alcuna anomalia, le 5 schede autenticate in più rispetto a quelle che in verbale risulterebbero essere state vidimate non sono state rinvenute, e la differenza (1.323 schede autenticate riscontrare a fronte di 1.318 verbalizzate) è da addebitarsi, molto verosimilmente, all’errata verbalizzazione della consegna di 5 ulteriori schede autenticate ad altrettanti elettori non iscritti nelle liste sezionali.</h:div><h:div>Infatti, la somma delle 1.323 schede autenticate (utilizzate e non) e delle 27 schede avanzate e non autenticate restituisce il totale di 1.350 schede consegnate dalla Prefettura.</h:div><h:div>- Sezione n. 17: l’unica criticità risiede nella consegna di un numero di schede effettivamente rinvenute (1.498) superiore a quelle che la Prefettura ha dichiarato di aver consegnato al Comune, criticità comunque del tutto ininfluente ai fini che qui occupano in quanto la somma delle schede autenticate ed utilizzate (713) e di quelle autenticate ma non utilizzate (285) restituisce un totale di 998 schede, la differenza di 500 schede consistendo in schede avanzate e non autenticate non utilmente spendibili, quindi, ai fini illeciti paventati dai ricorrenti.</h:div><h:div>- Sezione n. 21: in questa sezione, in effetti, la verificazione ha riscontrato l’assenza di una scheda della quale, peraltro, è impossibile dirsi se fosse autenticata o meno.</h:div><h:div>- Sezione n. 23: non è stata riscontrata alcuna anomalia, non potendosi condividere quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale sfuggirebbero al riconteggio 2 schede autenticate ma non utilizzate. Esse infatti, utilizzate per sostituire 2 schede deteriorate, non sono state autenticate <corsivo>ex novo</corsivo>, ma sono state tratte dalle schede già autenticate all’atto dell’insediamento del seggio, come attesta la circostanza che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione e quelle non utilizzate è pari al totale delle schede autenticate dichiarato in verbale.</h:div><h:div>- Sezione n. 24: anche in questo caso, la verificazione non ha riscontrato alcuna problematica, anche qui errando il ricorrente nel considerare autenticate 904 schede in luogo delle 900 rinvenute, in quanto le 4 schede consegnate ad elettori non iscritti nelle liste sezionali sono state verosimilmente tratte dal complesso delle schede autenticate all’apertura del seggio.</h:div><h:div>In questa sezione, la verificazione ha segnalato un’unica circostanza singolare consistente nel fatto che il totale delle schede avanzate (dichiarato in verbale essere pari a 650), in realtà è di 649 schede, suddivise in due pacchetti uno dei quali recante in etichetta il numero di 400 schede ma che, nei fatti, ne conteneva 399.</h:div><h:div>Tuttavia, la circostanza che la confezione in questione fosse sigillata, oltre che contenente esclusivamente schede non autenticate, esclude che un’eventuale scheda mancante possa essere stata impiegata fraudolentemente.</h:div><h:div>- Sezione n. 27: la verificazione non ha registrato alcuna anomalia.</h:div><h:div>- Sezione n. 29: anche in questo caso, nessuna irregolarità è stata evidenziata all’esito delle operazioni di verificazione. La scheda in più che i ricorrenti ritengono non essere stata rinvenuta in effetti non sussiste, essendo più che probabile che, per permettere all’unico elettore non iscritto nelle liste sezionali di esprimere il proprio voto, gli sia stata consegnata una scheda tratta da quelle autenticate all’atto dell’insediamento del seggio.</h:div><h:div>- Sezione n. 30: come nel caso della sezione precedente, la verificazione non ha accertato alcuna eccedenza (o difetto) di schede autenticate e non votate rispetto al numero di elettori che non hanno votato, la (presunta) differenza di 6 schede in più lamentata dai ricorrenti essendo spiegabile, anche qui, con la presenza di 6 elettori non iscritti nelle liste sezionali ai quali sono state consegnate altrettante schede tratte dal totale di quelle previamente autenticate.</h:div><h:div>- Sezione n. 31: in questa sezione, la verificazione ha riscontrato l’assenza di 3 schede autenticate, delle quale è impossibile dirsi se fossero utilizzate o meno, giacché le buste 5-<corsivo>bis</corsivo>/COM e 6/COM (contenenti, rispettivamente, le schede deteriorate e quelle votate) erano completamente aperte.</h:div><h:div>- Sezioni nn. 34, 36 e 37: in nessuna delle anzidette sezioni, la verificazione ha accertato irregolarità alcuna.</h:div><h:div>Pertanto, al termine della verificazione, è dato pervenire al seguente esito: su 23 sezioni nelle quali era stato lamentato il verificarsi di anomalie, solamente in 4 sezioni (nn. 4, 14, 21 e 31) sono emerse irregolarità che hanno coinvolto, tuttavia, solamente 10 schede, l’assenza di 3 delle quali peraltro (si allude alla sezione n. 31), agevolmente giustificabile ricorrendo alla spiegazione causale alternativa fornita dall’amministrazione resistente, ben potendo le suddette schede essere state utilizzate per la votazione e sfuggite, nel corso dei trasporti successivi alle operazioni di voto, da una delle buste destinate alla raccolta delle schede votate e di quelle deteriorate. </h:div><h:div>In definitiva, quindi, è corretto poter affermare che la mancata corrispondenza tra schede autenticate non utilizzate e numero degli elettori che non ha preso parte al voto sia stato un fenomeno del tutto marginale che ha interessato, nell’ambito di una competizione elettorale nel corso della quale sono stati espressi quasi 22.000 suffragi per le liste presentate per il rinnovo del Consiglio Comunale e per i candidati alla carica di Sindaco, appena 6 schede e 3 sezioni su 38.</h:div><h:div>Orbene, la complessiva correttezza delle operazioni elettorali – non revocata in dubbio né dalle risultanze della verificazione, né dai giudizi espressi nei riguardi dell’operato degli uffici sezionali dall’Ufficio elettorale centrale, dal quale può desumersi, al massimo, un giudizio di confusione sull’andamento delle predette operazioni, ma non certo una sanzione di irregolarità sostanziale delle medesime – e l’esiguità del dato numerico rilevato all’esito della verificazione comportano che si debba fare piena applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, a tenore dei quali il mero riscontro, in talune sezioni, di (pochissime) schede elettorali autenticate e non utilizzate in numero non corrispondente a quello degli elettori non votanti non è sufficiente, di per sé solo, a predicare la ricorrenza del fenomeno della “scheda ballerina” o, ancor più radicalmente, la stessa invalidità delle operazioni elettorali, in assenza di (ulteriori) elementi indiziari per poter affermare che tale irregolarità si sia verificata ed a prescindere dal superamento della c.d. “prova di resistenza”.</h:div><h:div>In relazione a tale ultimo profilo, poi, non può sottacersi che la verificazione ha evidenziato anomalie relative ad un numero talmente circoscritto di schede elettorali (lo si ribadisce, appena 10) da apparire del tutto insufficiente a soddisfare la c.d. “prova di resistenza” e permettere al candidato Sindaco sig. Bertollini di colmare la distanza (131 voti) che lo ha separato dall’agognata elezione a primo cittadino già al primo turno.</h:div><h:div>Quanto, poi, alla lamentata illegittimità dell’operato dell’Ufficio elettorale centrale, la doglianza appare priva di fondamento giacché il medesimo, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, non ha travalicato dal proprio ambito di competenza, essendosi limitato ad esercitare il doveroso <corsivo>ius corrigendi </corsivo>rispetto a taluni errori materiali presenti nei verbali o nelle tabelle di scrutinio.</h:div><h:div>In conclusione, pertanto, il gravame proposto non merita accoglimento in quanto destituito di fondamento.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Comune di Anzio, nella misura indicata in dispositivo.</h:div><h:div>Per quanto attiene, infine, al compenso dei verificatori, il Collegio ritiene di dover preliminarmente precisare quanto segue.</h:div><h:div>Con istanza di liquidazione depositata agli atti di causa il 4 settembre 2025 (rimasta incontestata), i verificatori hanno prospettato un compenso, rispettivamente, pari ad euro 3.780 per il funzionario verificatore, euro 2.016,00 per il primo ausiliario (impegnato nell’espletamento dell’incarico in sei giornate lavorative) ed euro 2.352,00 per il secondo ausiliario (impegnato, invece, in sette giornate), utilizzando quale base di calcolo la misura del compenso prevista per i componenti del seggio elettorale (la cui attività sono stati chiamati a replicare), con le maggiorazioni previste dal DPR 115/2002, artt. 52 e 53;</h:div><h:div>Al riguardo, va rilevato che, in materia di liquidazione dei compensi dei verificatori e degli ausiliari nel processo amministrativo, la giurisprudenza non è univoca, in quanto:</h:div><h:div>-una parte, cui il Collegio aderisce, è orientata a ritenersi soggetta alle previsioni di cui al DM 30.05.2002 (sebbene i relativi valori non siano stati a tutt’oggi aggiornati; v. <corsivo>ex plurimis</corsivo> TAR Lazio, Roma, II B, decreto collegiale 16 giugno 2023, nr. 9895) in applicazione del DPR 115/2002 (v. decreto collegiale nr. 31 dicembre 2022, nr. 17950 ed il decreto collegiale TAR Lazio, Roma, II T, nr. 5285 del 14 maggio 2018 alle motivazioni del quale si rinvia);</h:div><h:div>- secondo un diverso orientamento, il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2015, n. 2015; TAR Lazio, Sez. III ter, 2 settembre 2016, n. 9496; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2232; Cons. St. Sez. V, 29/11/2019 n. 8205) che vengono ricondotti alla sopravvenuta disciplina di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (trattandosi di un sistema transitoriamente tenuto in vita dall'art. 275, t.u. 30 maggio 2002, n. 115, ma superato dall'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha abrogato non solo il sistema delle tariffe professionali ma anche tutte le disposizioni vigenti che ad esse rinviavano, fornendo, al contempo, la base normativa per l'emanazione del regolamento n. 140 del 2012);</h:div><h:div>- si registra un orientamento intermedio (cfr. Consiglio di Stato 26 aprile 21, n.3352; o anche 27 novembre 2023, n. 10158), secondo il quale la liquidazione – pur tenendo conto del quadro normativo fornito dal DPR 115/2002 – viene operata in senso discrezionale, tenendo conto del grado di difficoltà e complessità dell’adempimento;</h:div><h:div>Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’orientamento che ammette la riconducibilità della liquidazione delle competenze dei verificatori ad un prudente apprezzamento del giudice è eccezionalmente da preferirsi, posto che viene in esame una verificazione elettorale che non è contemplata nelle previsioni del DM 30.05.2002.</h:div><h:div>Invero, la verificazione elettorale ha connotati di specialità, tanto che accede ad un ricorso assoggettato alle apposite previsioni del rito di cui agli artt. 129 e 130 del c.p.a., e che le attività degli ausiliari del giudice hanno ad oggetto questioni attinenti non già alla mera “amministrazione” di interessi pubblici, ma ai presupposti del corretto esercizio dei diritti elettorali;</h:div><h:div>Per tale ragione, non può ritenersi sussumibile la verificazione all’interno dell’art. 2 del DM 30.05.2002, che contempla, genericamente, prestazioni di “attività amministrativa”, né in relazione alle “vacazioni” che costituiscono un parametro residuale non già per materia, ma solo per valore (ossia quando il valore della causa non è determinabile);</h:div><h:div>Pertanto, in ragione di tale specialità, deve ritenersi che il parametro della liquidazione che i verificatori hanno proposto al Collegio, <corsivo>ex</corsivo> DPR 115/2002, seppure con la correzione della base di calcolo nel senso sopra indicato, è corretto e condivisibile e, di conseguenza, l’istanza di liquidazione per come formulata vada accolta, ponendo il pagamento a carico della parte soccombente come già preannunciato, del resto, nell’ordinanza che ha disposto la verificazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Anzio, che liquida in Euro 3.000,00.</h:div><h:div>Altresì, condanna la medesima al pagamento del compenso spettante ai verificatori, che si liquida come segue:</h:div><h:div>- funzionario verificatore, Viceprefetto dott.ssa Alessandra Leccisi, euro 3.780,00;</h:div><h:div>- ausiliario, dott.ssa Silvia Gobbi, euro 2.016,00;</h:div><h:div>- ausiliario, dott. Alfio Squadrito, euro 2.352,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Licheri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>